Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 478del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Maria Citro e Marcello Parte_1
Murolo ed elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_1 in atti dall'Avv. Giuseppa Rainone ed elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appello avverso la sentenza n. 781/2021 emessa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la società al pagamento del TFR in favore del lavoratore nei termini di cui al d.i. n. 374/2020 e dichiarare non dovuta alla ER l'indennità sostitutiva del CP_1
preavviso; vinte le spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello; vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio , premesso che: aveva lavorato alle dipendenze della Parte_1
come operaia dal 3/3/2017 al 30/04/2020; si era dimessa per giusta Controparte_1
1
non aveva ricevuto il pagamento del TFR (€ 1.107,64, come da CU 2020 oltre € 157,98 al medesimo titolo per le residue mensilità dell'anno 2020); tanto premesso, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore di ingiungere alla il pagamento del CP_1 complessivo importo di € 1.355,62, oltre accessori e spese.
Il Giudice adito emetteva il D.I. n. 374/2020 in relazione al predetto importo di € 1.355,62.
Avverso detto decreto ingiuntivo la Cooperativa proponeva opposizione con ricorso depositato in data 19/10/2020 (cfr. anche pag. 1 della sentenza qui impugnata).
La Cooperativa eccepiva che: parte ricorrente, già socio d'opera inquadrato nel livello D2 del
CCNL cooperative sociali, si era dimessa in data 12/05/2020 con decorrenza dal 13/05/2020, e quindi senza preavviso;
non sussisteva la giusta causa di dimissioni, avendo la sempre CP_1
pagato regolarmente le retribuzioni;
ai sensi del CCNL di settore il preavviso era di n. 60 giorni, con conseguente diritto della all'indennità sostitutiva nella misura di € 2.126,00; la CP_1 parte istante era stata assunta nell'immediatezza delle dimissioni da , la quale Controparte_2
aveva acquisito lo stesso appalto già affidato in precedenza alla , per Controparte_1
eseguire le stesse mansioni presso il medesimo committente;
la aveva quindi diritto al CP_1
risarcimento del danno per concorrenza sleale, quantificabile in n. 2 mensilità della retribuzione base (€ 1.840,00).
Chiedeva la compensazione fra il TFR e le somme dovute a parte ricorrente (l'indennità di preavviso e il predetto risarcimento), con conseguente revoca del D.I. e riconoscimento del proprio diritto nei confronti della lavoratrice alla differenza risultante a credito dell'ente (€ 2.611,98).
L'opposta lavoratrice si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o la nullità della proposta opposizione in ragione dell'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, deducendo altresì che con riferimento alla predetta notifica risultavano allegati atti non conferenti rispetto alla materia in oggetto ed alla specifica posizione della lavoratrice. In seguito alla rinotifica dell'atto di opposizione da parte della società deduceva la irritualità ed inconferenza della documentazione “depositata dall'opponente sul fascicolo telematico è attinente a tale ER
e non alla sig.ra ”, del tutto “inconferente con la posizione in
[...] Parte_1 contestazione, che nulla prova circa gli assunti posti a base dell'opposizione”.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con sentenza resa in data 25/6/2021, il Giudice di primo grado accoglieva per quanto di ragione l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 374/2020, accertando che ER era creditrice nei confronti di dell'importo di € 770,38 oltre accessori, e compensando le spese Parte_1
di lite.
2 Il primo Giudice, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta per avere la società notificato un primo atto senza allegazione del ricorso e dunque
“consumato” il diritto alla notifica del ricorso e per non avere mai ricevuto autorizzazione alla rinotifica, atteso che, in tale ottica, parte opponente aveva notificato il ricorso avverso il d.i.
374/2020 in data 11.2.21 per l'udienza del 25.6.21, sicchè “al tempo in cui veniva effettuata la seconda notifica non erano ancora decorsi i termini previsti dal decreto di fissazione di cui all'art.
415 co 5 c.p.c.” e dunque “la parte poteva notificare l'atto senza chiedere l'autorizzazione al
Tribunale”, fondava la propria decisione sulle seguenti considerazioni: la aveva ricevuto Parte_1
la notifica del ricorso in opposizione relativo alla sua posizione e non a quella del , e dunque ER era stata “messa nelle condizioni di prendere posizione nel merito della controversia e non aveva dedotto né dimostrato la sussistenza di una giusta causa di dimissione né contestato l'importo richiesto dalla controparte a titolo di indennità di preavviso”; quanto poi alla richiesta risarcitoria avanzata dalla società opponente, la stessa non poteva essere accolta “per mancata dimostrazione” della effettiva sussistenza dei relativi presupposti;
andava dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi accertare “che è creditrice nei confronti di Controparte_3 Parte_1
dell'importo di euro 770,38 pari alla differenza tra l'indennità sostitutiva del preavviso
[...]
(euro 2.126,00 ed il TFR (euro 1.355,00)”.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso depositato in data 24/8/2021. Parte_1
L'appellante ribadiva la deduzione circa la irritualità della rinotifica dell'atto di opposizione posta in essere dalla società, censurando in ogni caso la correttezza della sentenza impugnata in quanto
“la documentazione depositata dall'opponente sul fascicolo telematico era attinente a tale ER
e non alla sig.ra ” e dunque, si trattava di “documentazione del tutto
[...] Parte_1
inconferente con la posizione in contestazione, che nulla prova circa gli assunti posti a base dell'opposizione e che non poteva essere sostituita dal deposito di nuova documentazione essendosi verificate le relative preclusioni processuali”, atteso altresì che “il principio di non contestazione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati”, Con riferimento a tale profilo deduceva altresì che “il
Tribunale non era nelle condizioni di poter accertare la sussistenza di alcun controcredito, ai fini della compensazione, da parte di per non avere quest'ultima documentato la fondatezza e CP_1 la sussistenza della pretesa anche in termini di calcolo”, non senza trascurare che “la stessa lettera di dimissioni riguarda il , per cui davvero non si riesce a comprendere come il Persona_1 primo Giudice abbia potuto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo e compensare in credito certo liquido ed esigibile (TFR) con un presunto credito non avente gli stessi requisiti e
3 per di più riferibile ad un soggetto diverso dall'opposta sig.ra ”. Concludeva come Parte_1
riportato in epigrafe.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio di impugnazione la cooperativa sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado e deducendo, in CP_1
particolare, la ritualità della notifica del ricorso in opposizione come il deposito in forma cartacea, su autorizzazione del Giudice, della documentazione riferibile alla , sicchè quest'ultima Parte_1 ben avrebbe potuto “estrarre la documentazione cartacea e procedere alla contestazione delle specifiche alligazioni”. Concludeva come riportato in epigrafe.
Disposta l'acquisizione di informazioni presso la Cancelleria della Sezione lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore in ordine alla documentazione effettivamente depositata dalla Controparte_1
nella precedente fase processuale, alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt.
127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello va accolto sulla base delle ragioni di seguito esposte e da ritenersi assorbenti in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Va preliminarmente rilevato che non risulta specificamente e puntualmente contestata dalla cooperativa ER nel precedente giudizio di opposizione la spettanza alla ricorrente del t.f.r. dalla stessa richiesto in giudizio, tanto anche in relazione alla quantificazione operata dall'istante e posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Va anche rammentato che in secondo grado la non ha spiegato appello incidentale al CP_1
fine di riproporre la domanda inerente la condanna di parte istante al risarcimento del danno per concorrenza sleale, domanda che il Tribunale ha disatteso nella sentenza qui impugnata, sicchè la relativa statuizione, non specificamente contestata nel presente giudizio di impugnazione dalla società appellata, risulta pertanto passata in giudicato e non suscettibile di riesame in questa sede.
Quanto poi alla questione relativa all'ingiustificatezza del recesso della lavoratrice, deve rilevarsi che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in via telematica il 19.10.2020 la società opponente deduce espressamente che “risponde a verità che il sig. ha prestato la propria ER attività come socio d'opera alle dipendenze della odierna opponente, inquadrato nel livello D2 del
CCNL cooperative sociali, tuttavia senza preavviso e senza giustificato motivo il predetto in data
12 maggio 2020, a mezzo di patronato, comunicava le dimissioni per mancato pagamento di retribuzione e differenze paga a decorrere dal 13 maggio 2020; b-tale assunto non risponde al vero in quanto come emerge dalle buste paga e dai bonifici alle stesse allegati la opponente ha sempre provveduto al pagamento del dovuto tant'è che a fronte delle date dimissioni si provvedeva alla
4 contestazione del mancato preavviso nonché alla richiesta di risarcimento danni in quanto dopo le dimissioni il sig. è stato assunto dalla alla quale veniva inviata per ER Controparte_4
conoscenza la contestazione, per concorrenza sleale, in quanto la operante nello Controparte_4 stesso settore di aveva ottenuto l'appalto che fino al 30 aprile 2020 era stato Controparte_5 gestito dall'odierna opponente”.
Tanto rilevato deve ritenersi la riferibilità ad altro soggetto ed in ogni caso la genericità delle deduzioni difensive della società, la quale, nel dare atto che parte ricorrente si era dimessa per
“mancato pagamento di retribuzione e differenze paga”, richiama a sostegno delle proprie ragioni documentazione che, come si vedrà, non risulta ritualmente depositata al momento della proposizione dell'atto di opposizione. Consegue dalla richiamata genericità delle deduzioni difensive formulate dall'opponente in ordine, in particolare, al regolare pagamento della retribuzione alla lavoratrice la inapplicabilità al caso di specie del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2024, n. 10629, secondo cui in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, conseguendo da ciò che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte).
Tanto precisato, deve prendersi atto che, per quanto emerge dagli atti di causa e dalla stessa attestazione di Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore del 13.3.2025, non risulta ritualmente depositata da parte opponente, in occasione della proposizione in data 19.10.2020 dell'atto di opposizione, documentazione relativa alla posizione di , atteso che dal Parte_1
fascicolo telematico emerge il deposito in quella data di documentazione relativa al lavoratore
. ER
Dalle risultanze del fascicolo cartaceo emerge solo un atto di deposito di documentazione da parte del difensore di recante la data successiva del 13.11.2020 ed oltretutto privo della firma del CP_1
Cancelliere.
Dalla richiamata attestazione della Cancelleria della Sezione lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore emerge inoltre la presenza di “istanza di deposito fascicolo cartaceo dell'Avv. Rainone depositata il 30.12.2020 cui il Giudice D.ssa Caporale ha autorizzato in data 8.1.2021 e non è presente sul telematico alcuna annotazione circa l'effettivo deposito del fascicolo cartaceo”.
Tanto precisato in fatto, deve rilevarsi quanto segue.
5 Come precisato da Cass. civ., Sez. lavoro, 01/12/2000, n. 15339, nel rito del lavoro le preclusioni previste dagli art. 414 e 416 c.p.c. fanno riferimento alla posizione - rispettivamente di attore o di convenuto - assunta processualmente dalle parti, conseguendo da ciò che, nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolga con il suddetto rito, all'opponente vanno riferite le preclusioni di cui all'art. 414 cit. ed all'opposto quelle di cui all'art. 416 cit.; il primo, infatti, ancorchè assuma la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa fatta valere dall'intimante, ha in relazione alla proposta opposizione la posizione processuale di attore;
il secondo, a sua volta, pur assumendo la posizione sostanziale di attore in riferimento alla pretesa fatta valere, ha, rispetto all'opposizione, la posizione processuale di convenuto.
A conclusioni non dissimibili si perviene anche qualora si intenda valorizzare maggiormente la posizione sostanziale di convenuto assunta dall'opponente, atteso che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro.
Costituisce invero jus receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversie regolate con il rito del lavoro (L. n. 533/1973), deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da detta legge e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c.) entro il previsto termine dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo, tant'è che l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il predetto termine ma depositata successivamente è da considerare tardiva, non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte (in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini perentori) né il provvedimento del giudice che ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale .
Gravando poi sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine comporterebbe la compromissione del sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda, contraddistinto appunto dalla funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie.
Applicando dunque i principi di cui sopra alla fattispecie e tenuto conto degli elementi di fatto in precedenza evidenziati, va disattesa la domanda di indennità per mancato preavviso formulata dalla
6 società opponente, atteso che le dimissioni della lavoratrice sono state fondate sul presupposto, non specificamente contestato dalla società nell'atto di opposizione e neppure adeguatamente contrastato da documentazione di segno contrario ritualmente depositata da del mancato CP_1
pagamento di differenze retributive alla stessa spettanti.
Deve anche condannarsi la società originaria opponente al pagamento del t.f.r. in favore della lavoratrice nella misura già indicata nel decreto ingiuntivo opposto e non oggetto di specifica contestazione, neppure con riferimento al quantum, da parte di CP_1
La pronuncia di condanna di cui sopra appare peraltro coerente, in termini squisitamente processuali, con quanto precisato da Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20868, secondo cui l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, quantunque impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso, non determina comunque la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come rideterminata all'esito del presente giudizio di impugnazione e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente decisione va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 24.8.2021 da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_6
rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 781/2021 del Tribunale di Nocera inferiore ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello di e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 condanna l'appellata a pagare in favore di controparte l'importo di Controparte_6
euro 1.355,62 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.314,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in euro 1.458,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 7.4.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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