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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.668/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 668/2022 RG promossa con appello depositato in data 05 Settembre 2022 da
rappresenta e difesa, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo del Parte_1
primo grado di giudizio, dall'avv. Ermanno Fornaciari, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino giusta procura ad lites rilasciata dal Pt_2
Presidente p. t., con atto del notaio in Fiumicino in data 23/01/2023, rep. 37590, Persona_1
raccolta 7131 e domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce
929, domicilio digitale PEC: t;
Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 165/22 del Tribunale di Treviso-sezione Lavoro, depositata il
25.03.2022 e non notificata. In punto: categoria e qualifica
Conclusioni per parte appellante: “In totale riforma della sentenza n. 165/2022, emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata il 25.03.2022 - RG n. 989/2019, non notificata, per le ragioni esposte nel presente atto di appello, accogliersi le conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come modificate in prima udienza, limitando quindi al livello “C1 “l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della appellante e condannarsi controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf. e accessori, da liquidarsi per distrazione al procuratore antistatario.
Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie e di produzioni documentali già avanzate in primo grado.”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, così decidere:
1. respingersi il ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. condannarsi parte appellante alla refusione delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.9.2022, propone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso n. 165/2022, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso della lavoratrice volto ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori, inquadrabili nel livello C3 o nel diverso livello anche minore, con conseguente condanna dell' a disporre il superiore Pt_2
inquadramento a far data dall'Agosto 2008 (sei medi dopo l'assunzione) e a corrispondere le differenze retributive, come da allegato conteggio.
1.1 Con ricorso ex art. 414 cpc, parte ricorrente esponeva di essere stata assunta dall' presso Pt_2
l'agenzia di Castelfranco Veneto dal 1° Febbraio 2007, inquadrata con la qualifica B 3, e di essere stata assegnata al processo produttivo “prestazioni a sostegno del reddito”, occupandosi in particolare della gestione delle disoccupazioni. Esponeva altresì di aver sempre svolto in piena autonomia tutte le fasi procedimentali necessarie alla liquidazione delle pratiche e all'emanazione del provvedimento amministrativo, venendo abilitata sin dall'inizio del rapporto alle funzioni riservate ai responsabili di unità di processo e provvedendo a disporre i pagamenti mensili delle prestazioni di disoccupazione.
La ricorrente rilevava che a partire dal 2016 presso l'agenzia di Castelfranco era rimasta da sola con la collega , con qualifica C2, a gestire tutte le prestazioni a sostegno del reddito, per cui si era Per_2
dovuta occupare della corrispondenza, dei rapporti patronati – sindacati, delle anticipazioni e dei casi più difficili di Pur rivendicando inizialmente il livello C3, in corso di causa la sig. Per_3 Parte_1
limitava la domanda iniziale al livello C1.
1.2 Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso della sig. , osservando: Parte_1
- dalla prospettazione dei fatti offerta da entrambe le parti, dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dai testi, doveva ritenersi provato che presso l'agenzia di Castelfranco Veneto la distribuzione del lavoro avvenisse con riferimento al prodotto finale e non per competenze funzionali e che le varie linee potessero essere seguite sia da impiegati che da funzionari per l'intero ciclo procedimentale
(testi e ); Tes_1 Tes_2
- dal confronto delle declaratorie contrattuali risultava che le caratteristiche distintive dell'Area “C”
fossero costituite dall'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo e di guida e dall'assunzione di responsabilità rispetto al prodotto finale, ossia al provvedimento conclusivo del procedimento di riferimento. Era viceversa risultato provato che la ricorrente avesse sempre svolto le proprie mansioni seguendo le direttive del responsabile di agenzia, che assumeva la responsabilità del provvedimento finale, e che lavorasse assieme ad altri colleghi senza però assumere la posizione di coordinatrice,
organizzatrice o facilitatrice di processo;
- l'autonomia operativa della ricorrente che seguiva per intero le linee di prodotto alle quali era assegnata (secondo il modulo organizzativo per cui tutte le linee potevano essere assegnate sia a impiegati sia a funzionari) non era di per sé sufficiente per riconoscere l'inquadramento nell'area C,
poiché non era stato provato che a tale autonomia si accompagnassero anche poteri di iniziativa, di controllo e di guida e l'assunzione di responsabilità sul provvedimento finale;
- non era infine sufficiente a riconoscere il superiore inquadramento né la circostanza che le medesime mansioni della ricorrente venissero svolte anche da altri lavoratori con qualifica C2, né che la sig.
costituisse un punto di riferimento per gli altri colleghi, evenienza riconducibile solo alla Parte_1
particolare esperienza della lavoratrice.
Propone appello la sig. rilevando la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi Parte_1
collettivi nazionali di lavoro(I) e l'errata lettura delle norme contrattuali regolanti il rapporto (II). In
particolare parte appellante sottolinea che gli elementi distintivi tra la qualifica in Area B e la qualifica in Area C, così come delineati dalla contratto collettivo ratione temporis applicabile, sono da rinvenirsi nel fatto che il dipendente inquadrato nell'Area B svolge soltanto singole fasi o fasce di attività, seguendo direttive e procedure determinate, laddove il dipendente inquadrato nell'Area C non svolge singoli segmenti del processo in cui è inserito, ma è capace di controllarlo e presidiarlo nella sua interezza. Ciò che lo distingue dal dipendente di Area B – rileva l'appellante - non è solo la maggiore estensione e qualità del suo intervento nel processo, ma anche lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto all'attività istruttoria connessa alla produzione ed erogazione dei servizi: il dipendente di Area C svolge infatti attività che riflettono conoscenze specialistiche del settore di competenza.
Con il III motivo di appello, parte appellante rileva che dall'istruttoria espletata è emerso con sufficiente chiarezza come la ricorrente svolgesse mansioni superiori riconducibili all'Area C, in quanto si occupava di tutte le fasi del processo assegnatole, era punto di riferimento dei colleghi,
aveva il compito di rispondere alle richieste dell'utenza esterna, svolgeva le medesime mansioni di altri colleghi tutti inquadrati in Area C. L'appellante rileva altresì l'infondatezza dell'eccezione sollevata in primo grado dall' appellato CP_1
relativa al riconoscimento delle differenze di livello e di retribuzione durante i periodi di maternità o altre assenze, sottolineando come l'interpretazione dell' si ponga in contrasto con tutte le leggi Pt_2
che tutelano le pari opportunità e vietano le discriminazioni di genere. In merito alla quantificazione del petitum, parte appellante ribadisce quanto dedotto ed eccepito in I grado in ordine alle indennità
accessorie, di cui chiede pure il pagamento.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' rileva in primis che, per il periodo 2016 – 2018, si Pt_2
applica al personale dell' il Contratto Collettivo Nazionale del nuovo Comparto Funzioni Pt_2
Centrali, siglato il 12/02/2018. Non avendo parte appellante né invocato, né prodotto tale contratto,
ogni rivendicazione di mansioni superiori per il periodo di vigenza del nuovo CCNL risulterebbe
“nulla e comunque infondata e sfornita di prova”. Quanto al CCNL 2006/2009, parte appellata ribadisce quanto sostenuto in primo grado, sottolineando che le mansioni caratterizzanti l'Area C
comportano l'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo, di guida nonché autonomia e responsabilità.
Rileva la correttezza della decisione di primo grado, anche alla luce del fatto che la ricorrente seguiva procedure standardizzate che escludevano l'esercizio di qualsivoglia discrezionalità. L' Pt_2
ripropone infine tutte le eccezioni formulate in I grado, ed in particolare l'intervenuta parziale prescrizione e la necessaria decorrenza da un periodo apprezzabilmente successivo all'immissione in servizio presso l' . In merito al quantum debeatur, l' propone un proprio conteggio, Pt_2 CP_1
ritenendo non dovuta l'indennità di ente, nella misura richiesta, che viene corrisposta non in funzione delle mansioni svolte ma in relazione all'effettivo inquadramento, e ribadendo che non possono essere conteggiati le giornate in cui la ricorrente ha goduto di riposi facoltativi post parto e di malattia non retribuita.
La causa è stata discussa all'udienza del 16.10.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi, con riguardo all'eccezione dell' relativa alla mancata Pt_2
allegazione e produzione da parte della ricorrente del CCNL applicabile nel periodo dal 2016 ad oggi,
che in virtù di un principio ormai pacifico “il giudice deve individuare la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda,
contrattazione collettiva nazionale che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Cass. Sez.
6 - L Ordinanza n. 6394 del
05/03/2019). Da ciò consegue che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché
il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 2022 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21788 del
2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20843 del 2023 che devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ed alle quali si intende dare continuità)” (così Cass. n. 16149/2024).
La mancata allegazione e produzione del CCNL 2016 – 2018 non impedisce dunque alla Corte di valutare la domanda della ricorrente anche con riferimento a questo periodo, precisandosi comunque che già in I grado parte appellante ha correttamente evidenziato che il contenuto della declaratoria dell'Area C di cui all'allegato A del CCNL 2006/2009 non è stato innovato dalla successiva contrattazione.
Tanto precisato, parte appellante rileva innanzitutto che il Giudice di prime cure ha errato nella lettura ed interpretazione della declaratoria contrattuale. Il Tribunale afferma che le caratteristiche distintive dell'Area C, secondo le declaratorie sostanzialmente non modificate nella successione dei contratti collettivi, sono costituite dall'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo e di guida e dall'assunzione di responsabilità rispetto al prodotto finale, ossia al prodotto conclusivo del procedimento di riferimento. Parte appellante sottolinea a sua volta che, mentre il dipendente di Area B svolge solo singole fasi e/o fasce di attività, seguendo procedure predeterminate, il dipendente di Area C “non svolge singoli segmenti del processo in cui è inserito, ma è capace di controllarlo e presidiarlo nella sua interezza”. L'interpretazione della norma contrattuale fornita dal primo Giudice non si differenzia in realtà in maniera radicale da quella indicata dall'appellante. Al dipendente di Area C è
effettivamente attribuita la gestione dell'intera filiera di un singolo procedimento/prodotto, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, con l'unica precisazione che per
“assunzione della responsabilità” deve intendersi “anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità” (v. sul punto Cass. Sez. L. n.
10050 Anno 2025; v. anche Cass. n. 5613/2023, Cass. n. 23153/2021). Come osservato anche dal
Giudice di prime cure, il dipendete di Area C è dunque competente a svolgere tutte le fasi del processo.
Diversa è la posizione del dipendente di Area B, strutturalmente inserito nel processo produttivo, che si limita però allo svolgimento di singole fasce di attività.
Tanto precisato, l'istruttoria espletata in I grado consente effettivamente di affermare che la sig.
sin dal momento dell'assunzione presso l'ufficio di Castelfranco abbia svolta mansioni Parte_1
rientranti nell'Area C, occupandosi della liquidazione delle “disoccupazioni”. La ricorrente seguiva l'intero iter amministrativo, verificando la sussistenza dei requisiti (v. deposizione e Tes_3
); svolgeva le stesse mansioni della dott. , inquadrata in C2, nel periodo in cui la Tes_4 Per_4
stessa si occupava delle “disoccupazioni” (v. deposizioni , e ); è subentrata Tes_3 Tes_4 Tes_5
nel corso del tempo nell'istruttoria della legge n. 104, in precedenza affidata al collega Tes_6
inquadrato in Area C (v. deposizione ). Tes_5
In sostanza, dal complesso delle deposizioni dei testi risulta con assoluta chiarezza che la ricorrente si occupasse di tutte le fasi del processo assegnatole sia da un punto di vista normativo sia dal punto di vista organizzativo, costituisse un punto di riferimento per tutti i colleghi, svolgesse mansioni attribuite a dipendenti tutti inquadrati in Area C. La sig. , dotata delle necessarie capacità Parte_1
e conoscenze, assicurava l'erogazione del servizio, esercitando ove necessari poteri di iniziativa, di controllo e di guida, e di fatto era responsabile del provvedimento, posto che “nessun responsabile controlla tutti i provvedimenti emessi” (v. teste ). Tes_3
Ne consegue l'accertamento del diritto della lavoratrice alla retribuzione per il superiore inquadramento nell'Area C1, così come richiesto già in I grado.
*
In merito alla quantificazione del dovuto.
Cont L' eccepisce innanzitutto che non debba considerarsi nel calcolo delle differenze retributive l'indennità di ente, che viene corrisposta in relazione all'inquadramento e non alle mansioni.
L'eccezione dell' non è condivisibile. L'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 è CP_1
espressione dell'art. 36 Cost. che impone di commisurare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro (sentenza n.13579/2016), in sintonia alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha in via definitiva fissato il criterio dell'integrale applicazione, anche al pubblico impiego, dell'art. 36 della Carta Costituzionale e, dunque, del principio di retribuzione integrale, proporzionata e qualitativamente sufficiente. In particolare, la
Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, in materia di mansioni superiori, “va data continuità
ai principi desumibili dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, n. 25837
dell'11/12/2007, secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.”. E' pur vero che l'indennità di ente è un elemento retributivo accessorio della retribuzione, ma nondimeno lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può che comportare,
proprio in relazione al principio di adeguatezza, la corresponsione dell'intero trattamento economico,
compresi gli emolumenti accessori (v. sul punto Cass. n. 17371/2018, secondo cui “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nei caso di svolgimento d'incarichi dirigenziali conferiti temporaneamente a personale inquadrato in un profilo professionale di qualifica non dirigenziale, il trattamento differenziale per lo svolgimento delle superiori mansioni include la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione della pienezza delle funzioni dirigenziali, con assunzione di responsabilità in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati, comporta necessariamente, anche in relazione al principio dell'adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori”).
D'altro canto, una diversa interpretazione dell'art. 52, V comma, cit., condurrebbe all'abnorme conseguenza che l'adibizione, illegittima, a mansioni superiori comporterebbe da un lato un risparmio di spesa per l'Amministrazione, tenuta a corrispondere al lavoratore solo le differenze retributive
“base” tra i diversi livelli, dall'altro e al contempo un'evidente discriminazione del dipendente, che a fronte dello svolgimento di mansioni superiori percepirebbe una retribuzione inferiore, perché non comprensiva delle voci accessorie, rispetto ai colleghi, adibiti ad identiche mansioni.
*
A conclusione opposta deve giungersi quanto all'ulteriore eccezione dell' , relativa alla necessità Pt_2
di sottrarre dal conteggio i giorni in cui la ricorrente ha goduto di permessi facoltativi post partum e di periodi di malattia (rectius aspettativa) non retribuiti. Si richiama sul punto quanto già
condivisibilmente statuito in un caso analogo dalla S.C. (v. ordinanza n. 813/2020), secondo cui, “il tenore letterale del comma 4 [dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001] induce ad escludere che, nei casi di assegnazione legittima, il differenziale possa essere preteso nei periodi di sospensione dell'attività
lavorativa, posto che il legislatore è chiaro nel correlare il diritto all'effettività della prestazione;
a maggior ragione il principio deve valere nell'ipotesi disciplinata dal comma 5, che, al pari dell'art. 2126 cod. civ., è attuazione del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost. (Cass. S.U. n.
25837/2007)”.
*
Quanto all'eccepita prescrizione, deve precisarsi che parte appellante chiede la corresponsione delle differenze retributive a partire dall'anno 2013, attribuendo valenza interruttiva all'atto datato
2.5.2018 (v. doc. 1 ricorrente). L' contesta l'efficacia interruttiva del documento, non essendo Pt_2
indicate – a suo dire - le generalità complete della richiedente, la sede di lavoro cui era addetta né le mansioni asseritamente svolte nella categoria in cui la stessa era inquadrata. La richiesta sarebbe talmente generica da essere priva dei requisiti minimi per essere considerata valida interruzione dei termini prescrizionali. Così però non è, posto che dal documento emerge sicuramente l'identità della lavoratrice (è indicato anche il codice fiscale) e le differenze retributive rivendicate in relazione alle mansioni superiori svolte, elementi necessari e sufficienti per identificare la pretesa e conseguentemente per interrompere i termini prescrizionali. Correttamente, pertanto, parte ricorrente ha limitato la domanda iniziale dall'anno 2013, precisandosi che deve ritenersi prescritto ogni credito antecedente al 2.5.2013, data di consegna via PEC della diffida di pagamento.
L'importo complessivo dovuto, detratti i giorni di assenza della sig. ma inclusa Parte_1
l'indennità di ente, è pari ad €5.294,41 in virtù del conteggio correttamente effettuato dall'Istituto. Si
precisa che la somma viene quantificata a fronte della domanda di condanna formulata dalla sig.
con riferimento ad uno specifico importo, individuato nell'atto introduttivo per Parte_1
relationem con riferimento ai conteggi prodotti.
Sull'importo dovuto maturano i soli intessi legali, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, della L. 724/1994.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata,
accertato lo svolgimento da parte della sig. di mansioni inquadrabili nel livello C1, Parte_1
condanna l' a corrispondere le differenze retributive maturate per le superiori mansioni svolte, Pt_2
quantificate in €5.294,41, oltre accessori di legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida per il primo grado in Euro 5.388,00 Pt_2
oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa e C.U. e per il presente grado in Euro 3.966,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva, cpa e C.U.. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore appellante.
Venezia, 16.10.2025
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 668/2022 RG promossa con appello depositato in data 05 Settembre 2022 da
rappresenta e difesa, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo del Parte_1
primo grado di giudizio, dall'avv. Ermanno Fornaciari, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino giusta procura ad lites rilasciata dal Pt_2
Presidente p. t., con atto del notaio in Fiumicino in data 23/01/2023, rep. 37590, Persona_1
raccolta 7131 e domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce
929, domicilio digitale PEC: t;
Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 165/22 del Tribunale di Treviso-sezione Lavoro, depositata il
25.03.2022 e non notificata. In punto: categoria e qualifica
Conclusioni per parte appellante: “In totale riforma della sentenza n. 165/2022, emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata il 25.03.2022 - RG n. 989/2019, non notificata, per le ragioni esposte nel presente atto di appello, accogliersi le conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come modificate in prima udienza, limitando quindi al livello “C1 “l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della appellante e condannarsi controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf. e accessori, da liquidarsi per distrazione al procuratore antistatario.
Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie e di produzioni documentali già avanzate in primo grado.”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, così decidere:
1. respingersi il ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. condannarsi parte appellante alla refusione delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.9.2022, propone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso n. 165/2022, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso della lavoratrice volto ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori, inquadrabili nel livello C3 o nel diverso livello anche minore, con conseguente condanna dell' a disporre il superiore Pt_2
inquadramento a far data dall'Agosto 2008 (sei medi dopo l'assunzione) e a corrispondere le differenze retributive, come da allegato conteggio.
1.1 Con ricorso ex art. 414 cpc, parte ricorrente esponeva di essere stata assunta dall' presso Pt_2
l'agenzia di Castelfranco Veneto dal 1° Febbraio 2007, inquadrata con la qualifica B 3, e di essere stata assegnata al processo produttivo “prestazioni a sostegno del reddito”, occupandosi in particolare della gestione delle disoccupazioni. Esponeva altresì di aver sempre svolto in piena autonomia tutte le fasi procedimentali necessarie alla liquidazione delle pratiche e all'emanazione del provvedimento amministrativo, venendo abilitata sin dall'inizio del rapporto alle funzioni riservate ai responsabili di unità di processo e provvedendo a disporre i pagamenti mensili delle prestazioni di disoccupazione.
La ricorrente rilevava che a partire dal 2016 presso l'agenzia di Castelfranco era rimasta da sola con la collega , con qualifica C2, a gestire tutte le prestazioni a sostegno del reddito, per cui si era Per_2
dovuta occupare della corrispondenza, dei rapporti patronati – sindacati, delle anticipazioni e dei casi più difficili di Pur rivendicando inizialmente il livello C3, in corso di causa la sig. Per_3 Parte_1
limitava la domanda iniziale al livello C1.
1.2 Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso della sig. , osservando: Parte_1
- dalla prospettazione dei fatti offerta da entrambe le parti, dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dai testi, doveva ritenersi provato che presso l'agenzia di Castelfranco Veneto la distribuzione del lavoro avvenisse con riferimento al prodotto finale e non per competenze funzionali e che le varie linee potessero essere seguite sia da impiegati che da funzionari per l'intero ciclo procedimentale
(testi e ); Tes_1 Tes_2
- dal confronto delle declaratorie contrattuali risultava che le caratteristiche distintive dell'Area “C”
fossero costituite dall'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo e di guida e dall'assunzione di responsabilità rispetto al prodotto finale, ossia al provvedimento conclusivo del procedimento di riferimento. Era viceversa risultato provato che la ricorrente avesse sempre svolto le proprie mansioni seguendo le direttive del responsabile di agenzia, che assumeva la responsabilità del provvedimento finale, e che lavorasse assieme ad altri colleghi senza però assumere la posizione di coordinatrice,
organizzatrice o facilitatrice di processo;
- l'autonomia operativa della ricorrente che seguiva per intero le linee di prodotto alle quali era assegnata (secondo il modulo organizzativo per cui tutte le linee potevano essere assegnate sia a impiegati sia a funzionari) non era di per sé sufficiente per riconoscere l'inquadramento nell'area C,
poiché non era stato provato che a tale autonomia si accompagnassero anche poteri di iniziativa, di controllo e di guida e l'assunzione di responsabilità sul provvedimento finale;
- non era infine sufficiente a riconoscere il superiore inquadramento né la circostanza che le medesime mansioni della ricorrente venissero svolte anche da altri lavoratori con qualifica C2, né che la sig.
costituisse un punto di riferimento per gli altri colleghi, evenienza riconducibile solo alla Parte_1
particolare esperienza della lavoratrice.
Propone appello la sig. rilevando la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi Parte_1
collettivi nazionali di lavoro(I) e l'errata lettura delle norme contrattuali regolanti il rapporto (II). In
particolare parte appellante sottolinea che gli elementi distintivi tra la qualifica in Area B e la qualifica in Area C, così come delineati dalla contratto collettivo ratione temporis applicabile, sono da rinvenirsi nel fatto che il dipendente inquadrato nell'Area B svolge soltanto singole fasi o fasce di attività, seguendo direttive e procedure determinate, laddove il dipendente inquadrato nell'Area C non svolge singoli segmenti del processo in cui è inserito, ma è capace di controllarlo e presidiarlo nella sua interezza. Ciò che lo distingue dal dipendente di Area B – rileva l'appellante - non è solo la maggiore estensione e qualità del suo intervento nel processo, ma anche lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto all'attività istruttoria connessa alla produzione ed erogazione dei servizi: il dipendente di Area C svolge infatti attività che riflettono conoscenze specialistiche del settore di competenza.
Con il III motivo di appello, parte appellante rileva che dall'istruttoria espletata è emerso con sufficiente chiarezza come la ricorrente svolgesse mansioni superiori riconducibili all'Area C, in quanto si occupava di tutte le fasi del processo assegnatole, era punto di riferimento dei colleghi,
aveva il compito di rispondere alle richieste dell'utenza esterna, svolgeva le medesime mansioni di altri colleghi tutti inquadrati in Area C. L'appellante rileva altresì l'infondatezza dell'eccezione sollevata in primo grado dall' appellato CP_1
relativa al riconoscimento delle differenze di livello e di retribuzione durante i periodi di maternità o altre assenze, sottolineando come l'interpretazione dell' si ponga in contrasto con tutte le leggi Pt_2
che tutelano le pari opportunità e vietano le discriminazioni di genere. In merito alla quantificazione del petitum, parte appellante ribadisce quanto dedotto ed eccepito in I grado in ordine alle indennità
accessorie, di cui chiede pure il pagamento.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' rileva in primis che, per il periodo 2016 – 2018, si Pt_2
applica al personale dell' il Contratto Collettivo Nazionale del nuovo Comparto Funzioni Pt_2
Centrali, siglato il 12/02/2018. Non avendo parte appellante né invocato, né prodotto tale contratto,
ogni rivendicazione di mansioni superiori per il periodo di vigenza del nuovo CCNL risulterebbe
“nulla e comunque infondata e sfornita di prova”. Quanto al CCNL 2006/2009, parte appellata ribadisce quanto sostenuto in primo grado, sottolineando che le mansioni caratterizzanti l'Area C
comportano l'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo, di guida nonché autonomia e responsabilità.
Rileva la correttezza della decisione di primo grado, anche alla luce del fatto che la ricorrente seguiva procedure standardizzate che escludevano l'esercizio di qualsivoglia discrezionalità. L' Pt_2
ripropone infine tutte le eccezioni formulate in I grado, ed in particolare l'intervenuta parziale prescrizione e la necessaria decorrenza da un periodo apprezzabilmente successivo all'immissione in servizio presso l' . In merito al quantum debeatur, l' propone un proprio conteggio, Pt_2 CP_1
ritenendo non dovuta l'indennità di ente, nella misura richiesta, che viene corrisposta non in funzione delle mansioni svolte ma in relazione all'effettivo inquadramento, e ribadendo che non possono essere conteggiati le giornate in cui la ricorrente ha goduto di riposi facoltativi post parto e di malattia non retribuita.
La causa è stata discussa all'udienza del 16.10.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi, con riguardo all'eccezione dell' relativa alla mancata Pt_2
allegazione e produzione da parte della ricorrente del CCNL applicabile nel periodo dal 2016 ad oggi,
che in virtù di un principio ormai pacifico “il giudice deve individuare la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda,
contrattazione collettiva nazionale che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Cass. Sez.
6 - L Ordinanza n. 6394 del
05/03/2019). Da ciò consegue che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché
il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 2022 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21788 del
2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20843 del 2023 che devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ed alle quali si intende dare continuità)” (così Cass. n. 16149/2024).
La mancata allegazione e produzione del CCNL 2016 – 2018 non impedisce dunque alla Corte di valutare la domanda della ricorrente anche con riferimento a questo periodo, precisandosi comunque che già in I grado parte appellante ha correttamente evidenziato che il contenuto della declaratoria dell'Area C di cui all'allegato A del CCNL 2006/2009 non è stato innovato dalla successiva contrattazione.
Tanto precisato, parte appellante rileva innanzitutto che il Giudice di prime cure ha errato nella lettura ed interpretazione della declaratoria contrattuale. Il Tribunale afferma che le caratteristiche distintive dell'Area C, secondo le declaratorie sostanzialmente non modificate nella successione dei contratti collettivi, sono costituite dall'esercizio di poteri di iniziativa, di controllo e di guida e dall'assunzione di responsabilità rispetto al prodotto finale, ossia al prodotto conclusivo del procedimento di riferimento. Parte appellante sottolinea a sua volta che, mentre il dipendente di Area B svolge solo singole fasi e/o fasce di attività, seguendo procedure predeterminate, il dipendente di Area C “non svolge singoli segmenti del processo in cui è inserito, ma è capace di controllarlo e presidiarlo nella sua interezza”. L'interpretazione della norma contrattuale fornita dal primo Giudice non si differenzia in realtà in maniera radicale da quella indicata dall'appellante. Al dipendente di Area C è
effettivamente attribuita la gestione dell'intera filiera di un singolo procedimento/prodotto, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, con l'unica precisazione che per
“assunzione della responsabilità” deve intendersi “anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità” (v. sul punto Cass. Sez. L. n.
10050 Anno 2025; v. anche Cass. n. 5613/2023, Cass. n. 23153/2021). Come osservato anche dal
Giudice di prime cure, il dipendete di Area C è dunque competente a svolgere tutte le fasi del processo.
Diversa è la posizione del dipendente di Area B, strutturalmente inserito nel processo produttivo, che si limita però allo svolgimento di singole fasce di attività.
Tanto precisato, l'istruttoria espletata in I grado consente effettivamente di affermare che la sig.
sin dal momento dell'assunzione presso l'ufficio di Castelfranco abbia svolta mansioni Parte_1
rientranti nell'Area C, occupandosi della liquidazione delle “disoccupazioni”. La ricorrente seguiva l'intero iter amministrativo, verificando la sussistenza dei requisiti (v. deposizione e Tes_3
); svolgeva le stesse mansioni della dott. , inquadrata in C2, nel periodo in cui la Tes_4 Per_4
stessa si occupava delle “disoccupazioni” (v. deposizioni , e ); è subentrata Tes_3 Tes_4 Tes_5
nel corso del tempo nell'istruttoria della legge n. 104, in precedenza affidata al collega Tes_6
inquadrato in Area C (v. deposizione ). Tes_5
In sostanza, dal complesso delle deposizioni dei testi risulta con assoluta chiarezza che la ricorrente si occupasse di tutte le fasi del processo assegnatole sia da un punto di vista normativo sia dal punto di vista organizzativo, costituisse un punto di riferimento per tutti i colleghi, svolgesse mansioni attribuite a dipendenti tutti inquadrati in Area C. La sig. , dotata delle necessarie capacità Parte_1
e conoscenze, assicurava l'erogazione del servizio, esercitando ove necessari poteri di iniziativa, di controllo e di guida, e di fatto era responsabile del provvedimento, posto che “nessun responsabile controlla tutti i provvedimenti emessi” (v. teste ). Tes_3
Ne consegue l'accertamento del diritto della lavoratrice alla retribuzione per il superiore inquadramento nell'Area C1, così come richiesto già in I grado.
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In merito alla quantificazione del dovuto.
Cont L' eccepisce innanzitutto che non debba considerarsi nel calcolo delle differenze retributive l'indennità di ente, che viene corrisposta in relazione all'inquadramento e non alle mansioni.
L'eccezione dell' non è condivisibile. L'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 è CP_1
espressione dell'art. 36 Cost. che impone di commisurare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro (sentenza n.13579/2016), in sintonia alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha in via definitiva fissato il criterio dell'integrale applicazione, anche al pubblico impiego, dell'art. 36 della Carta Costituzionale e, dunque, del principio di retribuzione integrale, proporzionata e qualitativamente sufficiente. In particolare, la
Suprema Corte ha avuto modo di osservare che, in materia di mansioni superiori, “va data continuità
ai principi desumibili dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, n. 25837
dell'11/12/2007, secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.”. E' pur vero che l'indennità di ente è un elemento retributivo accessorio della retribuzione, ma nondimeno lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può che comportare,
proprio in relazione al principio di adeguatezza, la corresponsione dell'intero trattamento economico,
compresi gli emolumenti accessori (v. sul punto Cass. n. 17371/2018, secondo cui “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nei caso di svolgimento d'incarichi dirigenziali conferiti temporaneamente a personale inquadrato in un profilo professionale di qualifica non dirigenziale, il trattamento differenziale per lo svolgimento delle superiori mansioni include la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione della pienezza delle funzioni dirigenziali, con assunzione di responsabilità in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati, comporta necessariamente, anche in relazione al principio dell'adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori”).
D'altro canto, una diversa interpretazione dell'art. 52, V comma, cit., condurrebbe all'abnorme conseguenza che l'adibizione, illegittima, a mansioni superiori comporterebbe da un lato un risparmio di spesa per l'Amministrazione, tenuta a corrispondere al lavoratore solo le differenze retributive
“base” tra i diversi livelli, dall'altro e al contempo un'evidente discriminazione del dipendente, che a fronte dello svolgimento di mansioni superiori percepirebbe una retribuzione inferiore, perché non comprensiva delle voci accessorie, rispetto ai colleghi, adibiti ad identiche mansioni.
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A conclusione opposta deve giungersi quanto all'ulteriore eccezione dell' , relativa alla necessità Pt_2
di sottrarre dal conteggio i giorni in cui la ricorrente ha goduto di permessi facoltativi post partum e di periodi di malattia (rectius aspettativa) non retribuiti. Si richiama sul punto quanto già
condivisibilmente statuito in un caso analogo dalla S.C. (v. ordinanza n. 813/2020), secondo cui, “il tenore letterale del comma 4 [dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001] induce ad escludere che, nei casi di assegnazione legittima, il differenziale possa essere preteso nei periodi di sospensione dell'attività
lavorativa, posto che il legislatore è chiaro nel correlare il diritto all'effettività della prestazione;
a maggior ragione il principio deve valere nell'ipotesi disciplinata dal comma 5, che, al pari dell'art. 2126 cod. civ., è attuazione del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost. (Cass. S.U. n.
25837/2007)”.
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Quanto all'eccepita prescrizione, deve precisarsi che parte appellante chiede la corresponsione delle differenze retributive a partire dall'anno 2013, attribuendo valenza interruttiva all'atto datato
2.5.2018 (v. doc. 1 ricorrente). L' contesta l'efficacia interruttiva del documento, non essendo Pt_2
indicate – a suo dire - le generalità complete della richiedente, la sede di lavoro cui era addetta né le mansioni asseritamente svolte nella categoria in cui la stessa era inquadrata. La richiesta sarebbe talmente generica da essere priva dei requisiti minimi per essere considerata valida interruzione dei termini prescrizionali. Così però non è, posto che dal documento emerge sicuramente l'identità della lavoratrice (è indicato anche il codice fiscale) e le differenze retributive rivendicate in relazione alle mansioni superiori svolte, elementi necessari e sufficienti per identificare la pretesa e conseguentemente per interrompere i termini prescrizionali. Correttamente, pertanto, parte ricorrente ha limitato la domanda iniziale dall'anno 2013, precisandosi che deve ritenersi prescritto ogni credito antecedente al 2.5.2013, data di consegna via PEC della diffida di pagamento.
L'importo complessivo dovuto, detratti i giorni di assenza della sig. ma inclusa Parte_1
l'indennità di ente, è pari ad €5.294,41 in virtù del conteggio correttamente effettuato dall'Istituto. Si
precisa che la somma viene quantificata a fronte della domanda di condanna formulata dalla sig.
con riferimento ad uno specifico importo, individuato nell'atto introduttivo per Parte_1
relationem con riferimento ai conteggi prodotti.
Sull'importo dovuto maturano i soli intessi legali, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, della L. 724/1994.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata,
accertato lo svolgimento da parte della sig. di mansioni inquadrabili nel livello C1, Parte_1
condanna l' a corrispondere le differenze retributive maturate per le superiori mansioni svolte, Pt_2
quantificate in €5.294,41, oltre accessori di legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida per il primo grado in Euro 5.388,00 Pt_2
oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa e C.U. e per il presente grado in Euro 3.966,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva, cpa e C.U.. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore appellante.
Venezia, 16.10.2025
La Presidente