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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 834/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2 luglio
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Salerno col quale elettivamente Parte_1
domicilia in Botricello (CZ) alla Via Nazionale n. 457, presso lo studio dell'Avv. Domenico Viscomi, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via A. Turco n. 27/A, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea, il quale lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Vitaliano Leone, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “Conclude chiedendo che l'Ill.ma Corte, Voglia accogliere le Parte_1
conclusioni del proprio atto introduttivo e che il sig. sia condannato a pagare al sig. CP_1
1 la somma di € 43.560,57, che è data dalla somma della quota legittima del cespite Parte_1 ereditario e dalla quota parte dei frutti percepiti nell'arco temporale che va dal momento di apertura della successione all'attualità; con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente CP_1
l'appello proposto da e e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Parte_1 CP_2
accertare e dichiarare che il sig. ha apportato una serie di miglioramenti all'immobile CP_1 di cui è causa;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuto l'attribuzione del bene al sig. , con diritto di attribuzione dell'indennità all'odierno appellante la stessa CP_1
sia decurtata previo riconoscimento di tutte le migliorie apportate all'immobile. Con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore del sottoscritto difensore”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. e hanno convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale Parte_1 CP_2 CP_1 di Crotone l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Crotone, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che gli attori sono legittimari, eredi necessari e legittimi della madre sig.ra , deceduta in data 17 dicembre 2005, pertanto Persona_1
previa riduzione in favore degli attori delle donazioni del de cuius, ex art. 555 e s.s. del Cod. Civ. dichiarare illegittima e/o comunque inefficace la donazione della sig.ra dell'11 agosto Persona_1
1995 nella parte in cui risulta lesiva della quota di legittima degli eredi e, pertanto, determinare e ricostruire l'asse ereditario previa collazione, imputazione nonché reintegro della quota legittima lesa
(mediante il calcolo della disponibile e susseguente riduzione delle volontà testamentarie dirette compiute in vita dal de cuus e lesive della quota di legittima) e, per l'effetto determinare le quote ereditarie;
2. dichiarare lo scioglimento della comunione e predisporre – anche eventualmente delegando un notaio e, se necessario, nominare un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c. – un progetto di divisione di tutti i beni appartenenti all'asse ereditario come sopra determinato;
3. alla luce del predisposto progetto di divisione assegnare le porzioni o attribuire i beni come concordato fra gli eredi
o, in mancanza di accordo, per estrazione o, in mancanza, anche in caso di indivisibilità, disporre la vendita di tutti i beni dell'asse ereditario e ripartire il ricavato pro quota ereditaria;
4. Dichiarare esecutivo il progetto così formato, con adozione di ogni altro provvedimento ex lege dovuto, inclusa
l'eventuale delega ad un notaio o CTU perché provveda e predisponga le relative pubblicità e depositi
– anche planimetrici – presso Pubblici uffici;
5. condannare i convenuti al pagamento dei frutti
2 indebitamente percepiti;
7. condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari occorsi nel presente giudizio”.
A fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto che i coniugi e CP_3 Persona_1
avevano donato al figlio un terreno edificatorio con entro stante fabbricato, meglio CP_1 descritti nell'atto di citazione, che i medesimi e avevano donato tutti i CP_3 Persona_1
loro beni al figlio e che alla loro morte non era rimasto alcun altro bene per gli altri loro CP_1
figli. Parte attorea, premesso che era deceduto il 30 agosto 2000, con conseguente decorso CP_3
del termine di prescrizione per proporre l'azione di riduzione ma che il termine di prescrizione non era decorso nei confronti di , ha dedotto che i beni di cui il de cuius poteva disporre erano Persona_1
solo i beni di cui alla donazione oggetto della presente causa, quindi metà del terreno edificatorio con entro stante fabbricato per cui è causa. Ha dedotto che il valore del predetto bene immobile, al momento di apertura della successione, oscillava tra euro 50,00 ed euro 89,00 mq e che quindi il valore della parte di terreno di proprietà del donante oscillava tra € 83.400,00 ed € 133.400,00. Ha Persona_1 dedotto che nell'anno 2005 le abitazioni in corso di costruzione in Steccato di Cutro venivano vendute a circa 500,00 mq e quindi, nel caso di specie, essendo l'immobile oggetto di donazione un edificio a due piani di circa 150 mq, il valore dell'immobile di cui poteva disporre era di Persona_1
€75.000,00. Ha dedotto che il de cuius aveva lasciato sei figli e, pertanto, ai sensi dell'art. 537 comma
2 c.c., avrebbe potuto disporre solo di un terzo del proprio patrimonio, formato da beni Persona_1
immobili per un valore massimo che all'epoca dell'apertura della successione era di € 208.400,00. Ha dedotto che, per quanto a conoscenza di esso attore, il de cuius, non aveva lasciato alcun debito;
quindi, la quota disponibile aveva un valore di euro 69.467,00 mentre la quota di legittima aveva un valore di
€138.933,00 e che gli atti dispositivi compiuti da erano quindi lesivi della quota di Persona_1
riserva e necessitanti di riduzione ai sensi dell'art. 555 c.c.
1.2. Si è costituito in giudizio il quale, premesso che e , CP_1 CP_3 Persona_1
nel corso degli anni, avevano proceduto ad una spartizione equa e compensativa dei loro beni in favore dei figli, tutti premiati con lasciti in denaro e beni immobili, ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, per non avere i medesimi accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 564 c.c. e non risultando, comunque, alcuna accettazione dell'eredità, esplicita o tacita. Ha eccepito altresì l'inammissibilità della domanda per genericità del petitum, avendo omesso l'attore di assolvere al proprio onere di allegare con esattezza il valore dell'asse ereditario e della lesione della quota di legittima. Ha eccepito altresì che l'attore aveva
3 omesso di tenere conto delle migliorie apportate da esso donatario all'immobile oggetto della donazione.
Il convenuto, nel merito, ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Indi, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Quindi decisa con sentenza n. 1169 resa il 7 ottobre 2019 e pubblicata in data 8 ottobre 2019, con cui il Tribunale in composizione collegiale ha rigettato le domande proposto e compensato tra le parti le spese di giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto:
infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria dacché, essendo stata reintrodotta con D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, e con decorrenza dal
21 settembre 2013, essa pertanto non è applicabile al presente giudizio, introdotto in data 16 settembre 2019, data di notificazione dell'atto di citazione;
infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, posto che “… ai sensi dell'art. 564 c.c., la condizione dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non si applica all'azione di riduzione d donazione e legati fatte a persone chiamate come coeredi come nel caso di specie e, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si applica nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso[…] Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che il de cuius avrebbe disposto dell'intero patrimonio in favore dell'odierno convenuto e che all'apertura della successione non vi erano altri beni per gli altri figli. Sostanzialmente, parte attorea ha quindi dedotto la propria qualità di legittimari pretermessi. Conseguentemente, la predetta condizione alla quale è subordinato l'esercizio dell'azione di riduzione, deve ritenersi inoperante nel caso di specie” (cfr. sentenza, pag. 3);
infondata l'azione di riduzione per non avere parte attorea assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante.
2. L'appello
2.1. Avverso suddetta sentenza, è insorto interponendo appello con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo p.e.c., il giorno 11 giugno 2020, affidandolo a due motivi.
Con il primo motivo, così rubricato:“Applicazione degli artt. 553 e ss Cod. Civ.”, si duole di rigetto dell'azione di riduzione.
Con il secondo motivo, così rubricato: “Applicazione dell'art. 556 del Cod. Civ. e degli artt. da 747 a
750 del Cod. Civ.”, lamenta che, a fronte della domanda rivolta al Tribunale di determinare e ricostruire l'asse ereditario previa collazione, imputazione nonché reintegra della quota di legittima lesa, e,
4 successivamente, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e predisporre – anche eventualmente delegando un notaio e, se necessario, nominare un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c. – un progetto di divisione di tutti i beni appartenenti all'asse ereditario come sopra determinato, il Giudice di prime cure ha omesso di provvedere, rifiutando financo la disposizione di c.t.u.
2.2. Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata ha evidenziato e ribadito che, anche laddove si dovessero ritenere sussistenti presupposti per una riduzione, in ogni caso andrebbero dedotte le migliorie effettuate dal da ritenere assorbenti rispetto al valore di una eventuale CP_1
legittima.
Non si è invece costituito restando contumace. CP_2
2.3. All'esito della prima udienza di trattazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 novembre 2021. Indi, assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.4. Con sentenza parziale n. 617/2023 resa il 18 maggio 2023 e pubblicata il 23 maggio 2023, l'intestata
Corte ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha dichiarato ammissibile l'azione di riduzione. Quindi ha rimesso la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Più in dettaglio, la Corte, con suddetta sentenza, ha ritenuto che “Nel caso di specie, la parte ha pienamente assolto all'onere di allegazione sulla medesima gravante avendo indicato i beni costituenti la massa ereditaria, che sono i medesimi di cui il de cuius ha disposto con donazione dell'11.08.1995, precisando, altresì, il presumibile valore di mercato degli stessi, avuto riguardo alla grandezza degli immobili e alla zona in cui gli stessi sono ubicati e producendo, altresì, le visure catastali relative agli immobili in oggetto”. Ed ha di conseguenza, così concluso: “Va pertanto, riformata la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di riduzione per carenza di allegazione, dichiarata ammissibile l'azione di riduzione e rimessa la causa sul ruolo, come da separata ordinanza al fine di nominare un CTU che proceda alla stima del patrimonio ereditario, con conseguente calcolo della quota di riserva e di legittima, nonché alla predisposizione di un progetto di divisione” (cfr. sentenza, pag. 7).
Con coeva ordinanza ha disposto CTU sul seguente quesito: “Proceda alla ricostruzione e stima dell'asse ereditario di , indicando se ed in che misura vi sia stata lesione quota di Persona_1
legittima di;
- Proceda, previa reintegrazione della quota di legittima, Controparte_4
alla determinazione delle quote ereditarie di ciascun singolo erede, ed alla formazione di un progetto di divisione, tenuto conto anche dei frutti percepiti”.
2.5. Acquista la relazione peritale a firma dell'Ing. , depositata telematicamente il 16 Persona_2 aprile 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 luglio 2024,
5 poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note –, con ordinanza del 29 luglio 2024, ha assegnato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del predetto provvedimento, avvenuta in data 30 luglio 2024.
Appellante e appellato hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente, occorre dare atto che, in data 16 novembre 2024 l'Avv. Vitaliano Leone ha depositato, telematicamente, rinuncia al mandato difensivo.
3.2. Va, poi, qui richiamata la sentenza parziale n. 617/2023 resa il 18 maggio 2023 e pubblicata il 23 maggio 2023, con cui la Corte ha accolto l'appello proposto da ritenendo assolto Parte_1 dall'originario attore l'onere di allegazione tipico dell'azione di riduzione avendo indicato i beni costituenti la massa ereditaria, che sono i medesimi di cui il de cuius ha disposto con donazione dell'11 agosto 1995, precisando, altresì, il presumibile valore di mercato degli stessi, avuto riguardo alla grandezza degli immobili e alla zona in cui gli stessi sono ubicati e producendo, altresì, le visure catastali relative agli immobili in oggetto. La Corte ha, di conseguenza dichiarato ammissibile l'azione di riduzione e rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza al fine di nominare un CTU che proceda alla stima del patrimonio ereditario, con conseguente calcolo della quota di riserva e di legittima, nonché alla predisposizione di un progetto di divisione.
Come noto, la sentenza non definitiva esplica effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa.
Il giudice non può infatti riesaminare le questioni che ha deciso con la sentenza non definitiva o discostarsi dall'accertamento in essa contenuto: la forma della sentenza fa sì che in quel grado del giudizio non si possa più ridiscutere la questione. La sentenza non definitiva è pertanto immodificabile e irrevocabile nel corso del giudizio, anche ad opera della sentenza definitiva. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva “non possono infatti essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2332; Cass. 16 giugno 2014, n. 13621) …” (cfr.
Cass. civ., 11 agosto 2016, n. 17038).
3.3. Passano al merito, reputa la Corte che, nella fattispecie, l'azione di riduzione è, oltreché ammissibile, anche fondata, alla luce degli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Come noto, l'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro
6 disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
L'azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive. In particolare, la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la domanda per reintegrazione della quota di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma è un'azione personale volta alla ricostruzione della massa ereditaria ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine di reintegrare la quota del legittimario, in natura oppure in denaro (a titolo esemplificativo: Cass. civ., n.
1069 del 1983).
Con l'azione di riduzione, dunque, il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità e non un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
Gli atti dispositivi (siano essi disposizioni testamentarie o atti di liberalità) soggetti a riduzione non sono nulli o annullabili bensì validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, in tutto o in parte, cioè nei limiti in cui ciò sia reso necessario per l'integrazione della quota di riserva (Cass. civ., n. 25834 del
2008).
L'azione di riduzione ha, inoltre, effetti reali retroattivi nel senso che la pronuncia di inefficacia dell'atto lesivo ha effetto nei confronti sia del beneficiario della disposizione lesiva che dei suoi aventi causa;
la legittimazione passiva spetta, quindi, ai beneficiari delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive (artt. 554 e 555 c.c.). Sono passivamente legittimati anche gli eredi dei beneficiari.
In punto di legittimazione all'azione di riduzione, va infine rammentato che, invero, la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui [è il caso di specie] il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos. In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimario non possa considerarsi diseredato in senso formale,
l'azione di riduzione contro i donatari non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. La Suprema Corte ha altresì precisato che l'equiparazione al legittimario preterito è strettamente limitata all'art. 564 c.c.: significa esonero delle formalità dell'accettazione con beneficio d'inventario, ma diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quanto chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto di accettazione di eredità (cfr. Cass. civ., 17 agosto 2022, n. 24836).
Venendo al caso di specie, vi è da dire che il C.t.u., Ing. , ha accertato che tutti i beni Persona_2
costituenti la massa ereditaria di sono stati donati al figlio con l'atto Persona_1 CP_1 di donazione dell'11 agosto 1995 registrato a Crotone il 24 agosto 1995 al n. 1693, laddove il de cuius
7 poteva disporre solo di 1/3 dei suoi beni, mentre i 2/3 all'atto della sua morte sarebbero dovuti andare regolarmente in successione ai sei figli (art. 537, comma 2, c.c.).
La massa ereditaria di è così composta: Persona_1
n. 3 appezzamenti di terreno individuati al foglio di mappa n. 42 del Comune di Cutro part. 2607,
2608 e 2609 aventi destinazione urbanistica edificatoria di superficie catastale complessiva pari a
2.588,00 mq;
fabbricato a due piani fuori terra censito in catasto al foglio di mappa n. 42 del Comune di Cutro part. 1618 avente categoria A/3 civile abitazione (immobile abusivo);
fabbricato ad un piano fuori censito al foglio di mappa n. 42 part. 2549 avente categoria F/2
(fabbricato collabente).
Il valore complessivo della massa ereditaria ammonta ad € 146.917,04.
Detta stima viene condivisa dal Collegio, avendo il C.t.u. analiticamente dato conto dei criteri (oggettivi e riscontrabili) impiegati nell'espletamento dell'incarico. E del resto, le parti non hanno formulato obiezione alcuna in ordine alle conclusioni alle quali è giunto l'Ing. Per_2
Né le parti hanno dedotto passività a carico della massa ereditaria.
Dal valore dei beni non si può scomputare, ai sensi dell'art. 748 c.c., quello delle migliorie che CP_1 avrebbe apportato al cespite oggetto di donazione, atteso che l'allegazione, oltre che generica, è
[...]
rimasta indimostrata.
L'ammontare della quota legittima pro-capite, lesa, spettante a ciascuno dei coeredi è pari a € CP_4
16.324,11.
Il consulente, così rispondendo al secondo quesito posto dalla Corte – “Proceda, previa reintegrazione della quota di legittima, alla determinazione delle quote ereditarie di ciascun singolo erede, ed alla formazione di un progetto di divisione, tenuto conto anche dei frutti percepiti” – ha determinato in €
27.236,46 – la quota spettante a ciascun erede per i frutti maturati dai beni donati – così giungendo a quantificare in € 43.560,57 la singola quota ereditaria di ciascun erede data dalla somma della quota legittima del cespite ereditario e dalla quota parte dei frutti percepiti nell'arco temporale che va dal momento di apertura della successione all'attualità.
Sul punto, va ribadito che qualora uno dei condividenti si trovi nel possesso dell'intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, si configura, oltre al diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, anche l'autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilità materiale del bene, “… alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti –eventualmente maturati e non percepiti– prodotti dai beni costituenti la comunione
8 ereditaria e di cui investire il giudice non già con l'azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011, Rv. 618098). In applicazione di tale principio, si è affermato che “I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 5504 del 05/04/2012, Rv. 621958)” (cfr. Cass. civ., 23 luglio 2023,
n. 22530).
Questo criterio è stato correttamente applicato dall'ausiliario della Corte che ha, peraltro, precisato che l'unico immobile in grado di produrre frutti è il fabbricato censito alla particella n. 1618 destinato a civile abitazione. Quanto al fabbricato censito alla particella n. 2549, esso è un immobile che versa in condizioni tali da non produrre reddito (fabbricato collabente). Si tratta, infatti, di un fabbricato ad un piano fuori terra costruito negli anni '50 avente muratura portante in blocchi di cemento. Allo stato attuale l'immobile risulta essere fatiscente e l'unico intervento ammissibile è la demolizione dello stesso e la successiva ricostruzione (intervento consentito con lo strumento di pianificazione attualmente vigente).
Essendo emersa la prova della lesione della quota riservata a favore dei figli, per effetto della donazione disposta da in favore del figlio di conseguenza l'azione di riduzione Persona_1 CP_1
è accolta, con conseguente declaratoria di “inefficacia relativa” della donazione pregiudizievole per la quota di riserva spettante all'appellante.
Verificata la sussistenza della lesione della quota di riserva spettante all'attore, va rimarcato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 554, 555, 558 e 559 c.c., ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, devono, anzitutto, essere ridotte le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.), ove sussistenti;
in mancanza, può procedersi alla riduzione delle donazioni, sia dirette che indirette, la quale
è soggetta al criterio cronologico, nel senso che va prima ridotta l'ultima donazione e, solo ove tale riduzione si riveli insufficiente per reintegrare la quota di legittima, può risalirsi via via a quelle anteriori, secondo l'ordine cronologico, fino a soddisfare il diritto del legittimario, ai sensi dell'art. 559 c.c. (cfr., ex plurimis Cass. civ., 10 marzo 2016, n. 4721). L'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima è tassativo e inderogabile (Cass. civ., 22 ottobre 1975, n. 3500).
Nel caso di specie, il de cuius è morto senza testamento e disponendo di tutti i suoi beni con un'unica donazione che deve essere, di conseguenza, ridotta, ai sensi dell'art. 555 c.c.
Deve, ancora, rammentarsi che secondo il disposto di cui all'art. 560 c.c.,
o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la
9 parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario>>.
Infine, va osservato che il legittimario ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro (cfr. Cass. civ., 4 dicembre 2015,
n. 24755). Parimenti, l'osservanza di tale regola può essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura (cfr. Cass. civ., 31 luglio 2020, n. 16515).
Venendo al caso di specie, occorre procedere alla riduzione della donazione in favore del convenuto, al fine di attribuire la quota di riserva pari a 1/6, dal valore di € 16.324,11, che spetta a Parte_1
La domanda di riduzione è pertanto meritevole di accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia della donazione lesiva della quota di legittima dell'attore nei limiti suindicati
Tanto consente di esaminare la domanda di divisione che, pur non essendo incompatibile con la domanda di riduzione, costituisce tuttavia un posterius rispetto a quella volta ad ottenere la pronuncia di inefficacia delle liberalità donative e/o testamentarie che s rivelino lesive della quota di riserva. Difatti, soltanto all'esito dell'accoglimento della domanda di riduzione viene a stabilirsi una comunione tra i legittimari lesi e/o pretermessi ed il beneficiario delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni, che, oggetto del lascito testamentario o donativo, sono ricondotti – in virtù di una fictio iuris – nel patrimonio ereditario (cfr. Cass. civ., 9 giugno 1962, n. 1443).
Orbene, per quel che attiene all'immobile censito alla part. 1618, si è già sopradetto che il consulente ne ha accertato la natura abusiva e la non sanabilità. Più in dettaglio, l'Ing. ha affermato che: Per_2
“L'immobile censito al foglio di mappa n. 42 part. 1618 è stato costruito senza alcun titolo abilitativo su un terreno che al momento della realizzazione del fabbricato, avvenuta tra gli anni 1988 e 1994, da
Programma di Fabbricazione (strumento urbanistico vigente al momento di realizzazione dell'abuso) ricadevano in zona annoverata come “Zona Ville Residence ed Alberghi”. L'edificazione in tale zona era subordinata al lotto minimo di intervento pari a 10.000,00 mq.
L'immobile non è sanabile in quanto in base all'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il presupposto per poter presentare una pratica edilizia in sanatoria è il principio della doppia conformità. Perché un'opera sia sanabile è necessario infatti che rispetti sia la normativa vigente alla data di presentazione
10 della pratica edilizia in sanatoria, sia la normativa vigente nel momento in cui è avvenuto l'abuso edilizio.
Nel caso specifico non è possibile dimostrare la conformità alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzazione l'abuso edilizio in quanto l'edificazione era subordinata al lotto minimo pari a
10.000,00 mq e i donanti avevano un'estensione complessiva pari a 3.336,00 mq.” (cfr. relazione peritale, pag. 9).
La natura abusiva ne preclude la divisione, conformemente al principio di diritto enunciato dal Supremo
Collegio a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019, secondo cui “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha precisato che, invero, è però possibile procedere ad una divisione parziale dell'asse ereditario, con esclusione dell'edificio abusivo che ne faccia parte, ove ne faccia richiesta anche uno solo dei coeredi e non vi sia il consenso degli altri condividenti (cfr. Sent.
n. 25021/2019: “Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”.
Purtuttavia, nel caso in ispecie, non può essere disposta la divisione dei terreni edificabili poiché la superficie di essi non è sufficiente per essere divisa equamente in 6 parti uguali e conservare i criteri per l'edificazione (lotto minimo, distanza dai confini, ecc.).
Si tratta – evidentemente – di immobili non “comodamente” divisibili, nel senso che, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, esso si risolverebbe nella realizzazione di porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. civ., 6 maggio 2021, n. 11844).
Trova allora applicazione l'art. 720 c.c., a mente del quale comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
11 economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto>>.
In merito, vi è da rilevare che, nella comparsa conclusionale depositata, telematicamente, il 28 ottobre
2024, appellante, non ha contestato gli esiti della c.t.u., ma, piuttosto, preso atto della Parte_1 non comoda divisibilità degli immobili, ha chiesto l'attribuzione dell'intero all'appellato CP_1 con condanna di quest'ultimo al pagamento del conguaglio in denaro in favore dell'appellante.
In merito si osserva preliminarmente come non sia fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per sua tardività, formulata dall'appellato che, nell'opporsi alla domanda de qua, ne ha rilevato la novità in quanto proposta per la prima volta in appello, in spregio all'art. 345 c.p.c. Secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, “Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello” (cfr. Cass. civ., 8 settembre 2021, n. 24174; v., altresì, Cass. civ., 3 giugno 2019, n. 15926).
Purtuttavia essa è inammissibile sotto diverso profilo: ciascuno dei condividenti può chiedere al giudice che gli venga assegnato il bene da dividere, ma non può chiederne l'assegnazione ad altri. In altri termini, avrebbe potuto chiedere che il giudice gli assegnasse il bene non comodamente Parte_1
divisibile, ma non poteva chiedere che il bene venga assegnato al coerede che non ha avanzato CP_1 istanza in tal senso. Come chiarito dal Supremo Collegio, l'attribuzione di un bene del quale la parte non ha chiesto l'assegnazione integra una decisione ultra petita (cfr. Cass. civ., 24 ottobre 2018, n. 26944).
Trattandosi poi di quote uguali, e pari ad un sesto, non opera il criterio preferenziale dell'attribuzione del bene al condividente titolare della quota maggiore.
In difetto di domanda di attribuzione in proprio favore degli immobili in questione da parte dei coeredi, la Corte deve necessariamente ricorrere al rimedio residuale della vendita all'incanto degli immobili non divisibili.
La causa va dunque rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché si proceda alla vendita all'incanto dei tre appezzamenti di terreno individuati al foglio di mappa n. 42 del Comune di Cutro part. 2607,
2608 e 2609 aventi destinazione urbanistica edificatoria di superficie catastale complessiva pari a
2.588,00 mq.
12 § 4. Le spese di lite
4.1. La regolamentazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di così Parte_1 CP_1 CP_2
provvede:
a. Dichiara lesiva della quota di legittima di la donazione effettuata da Parte_1 [...] in favore del figlio per il valore di € 16.324,11; Per_1 CP_1
b. Determina in € 43.560,57 la singola quota ereditaria di ciascun erede;
c. Rigetta la domanda di divisione limitatamente all'immobile censito al foglio di mappa n. 42 part. 1618 che resterà in comunione tra i coeredi;
d. Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alla vendita dei tre appezzamenti di terreno individuati al foglio di mappa n. 42 del Comune di Cutro part. 2607,
2608 e 2609 aventi destinazione urbanistica edificatoria di superficie catastale complessiva pari a 2.588,00 mq;
e. Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile tenuta da remoto il 13 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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