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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato , all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1876/2021 promossa da:
in proprio e in qualità di titolare della omonima impresa individuale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Berardo Di Ferdinando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla Via della Banca, n. 14, giusta mandato in atti;
- Opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Cartone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Giulianova (TE), alla Via Indipendenza, n. 17, giusta mandato in atti;
- Opposti -
OGGETTO: pagamento somma di denaro- materia locatizia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna, presente solo la parte opposta che così deduceva “si riporta alla memoria conclusiva, depositata il 24.2.2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione formulata dalla sig.ra confermando il decreto ingiuntivo opposto e discute Parte_1 la causa, chiedendo che venga decisa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2021 , nella spiegata qualità, adiva il Parte_1
Tribunale di Teramo formulando formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 514/2021, emesso dal Tribunale di Teramo il 11.05.2021 (R.G. 1393/2021) e notificato il 13.05.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.500,00 di cui € 11.000,00 in favore del Sig.
e la restante cifra, pari ad € 5.500,00, da versare alla società in persona Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 4 del legale rappresentante pro-tempore , oltre interessi e spese, a titolo di canoni Parte_2 mensili impagati dal marzo 2020 al 15.02.2021 (escluso il mese di giugno 2020).
Eccepiva e deduceva l'opponente, in estrema sintesi, che la fattispecie in esame non può che essere ricondotta nell'ambito dell'impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, disciplinata dall'art. 1464 c.c., nello specifico che la situazione di morosità non è imputabile a propria colpa, bensì dipesa da eventi eccezionali ed imprevedibili riconducibili all'emergenza sanitaria legata all'epidemia
Covid - 19, che ha reso impossibile il regolare svolgimento dell'attività lavorativa nell'immobile locato e conseguentemente il pagamento dei canoni.
Costituitisi in giudizio gli opposti, deducevano, in sintesi e per quanto di interesse, la fondatezza in diritto e in fatto del credito opposto, per le ragioni meglio descritte in atti.
Istruita la causa a solo mezzo di prove documentali, concessa, nelle more del giudizio, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa perveniva per la discussione orale all'udienza odierna e, presente la sola parte opposta, trattenuta in decisione, spirati i termini per il deposito delle note conclusionali assegnati alle parti.
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L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni e nei limiti che seguono.
Giova, in primis, osservare che, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite. In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass. Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
Va premesso che come ex actis, con contratto di locazione di immobile - stipulato il 16.8.2019 e della durata di anni sei con decorrenza dal 01.10.2019 e scadenza al 30.9.2025 - ad uso commerciale, al fine dello svolgimento di attività di ristorazione (bar, ristorante, pub e pizzeria), i ricorrenti, in qualità di comproprietari insieme alla concedevano in locazione alla ditta CP_3 [...]
, in persona dell'omonima titolare, l'immobile sito in Giulianova (TE) di cui in atti con Parte_1 corrispettivo canone mensile di locazione stabilito nella misura di € 2.000,00, somma da corrispondersi in maniera ripartita tra i vari comproprietari e cioè nelle seguenti quote: € 500,00 da versarsi a mezzo bonifico alla e i restanti € 1.500,00, da versarsi ad per l'importo di € 500,00 e CP_3 CP_1 al nella misura di € 1.000,00, da versarsi non oltre il giorno 5 di ciascun mese. A tal Controparte_2 proposito, e trattasi di oggetto di causa, a partire dal mese di marzo del 2020, la conduttrice si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di versamento del canone, fatta salva la mensilità di giugno 2020, il pagina 2 di 4 cui canone veniva regolarmente corrisposto, e va sin da ora rilevato come , nella sostanza , la non abbia mai contestato - in atto introduttivo e seguite memorie - né la titolarità del credito Parte_1 in capo alla e al , né l'importo del canone mensile pattuito tra le parti, né la CP_1 Controparte_2 validità e l'efficacia del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, e neppure il godimento dello stesso fino al 15.02.2021, momento in cui la conduttrice ha provveduto a riconsegnare le chiavi, adducendo esclusivamente che l'attività gestita dalla stessa sarebbe rientrata tra i settori più Parte_1 colpiti durante l'emergenza da Covid- 19, a causa delle chiusure e limitazioni imposte dal Governo agli esercenti operanti nell'ambito della ristorazione, circostanza sottendente l'impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione di cui all'art. 1464 c.c..
A tal proposito, a nulla rileva l'oggetto dell'attività commerciale, e cioè l'attività di ristorazione, con l'oggetto dell'obbligazione assunta nei confronti dei proprietari dell'immobile locato, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione commerciale, che invece consiste nel pagamento di una somma di denaro, che, avendo natura di obbligazione pecuniaria, traducendosi quindi nella corresponsione di una somma di denaro, per definizione non è impossibile (cfr. Tribunale di
Roma sez. VI ordinanza 13.11.2020 n. 27757) e, quindi, le temporanee limitazioni disposte nei confronti delle attività commerciali non sono idonee ad estinguere le obbligazioni di cui causa e sono da considerarsi impossibilità estinguenti l'obbligazione o giustificante il ritardo nell'adempimento solo quelle in senso assoluto ed obiettivo e consistenti nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione, ovverosia solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro. (cfr Tribunale di Benevento
20.01.2021 n. 56; Tribunale di Milano sez. VII 21.06.2016 n. 7763; Corte d'Appello di Roma
22.10.2004).
Inoltre, in applicazione delle suesposte coordinate giuridiche ermeneutiche in tema di riparto dell'onere della prova, ribadito che è acclarato che l'opponente ha anche ammesso il proprio debito (v. verbale di riconsegna dell'immobile del 15.02.2021) - anche a valersi come rigetto della domanda di rimodulazione dei canoni richiesta da parte opponente, tenuto conto che la subordinata è del tutto generica ed indeterminata, non essendo esplicitate nella parte narrativa dell'atto neppure le mensilità per cui si richiede una simile riduzione – va precisato che è sul locatore che incombe l'onere della prova della locazione e del canone pattuito, mentre spetta al conduttore la prova dell'avvenuto pagamento del canone, in quanto in assenza di tale prova, si ritiene che il conduttore ammetta implicitamente la morosità.
A tal riguardo, parte opposta ha dato prova degli elementi a fondamento del preteso credito mentre la dedotta impossibilità - sopravvenuta- parziale della prestazione, rappresentata come causata dalle difficoltà economiche legate ai provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale per fronteggiare l'epidemia da Covid- 19 non viene documentata dalla parte opponente, dovendosi, peraltro, considerare che quanto allegato all'opposizione non consente, comunque, di valutare eventuali sopravvenute difficoltà economiche trattandosi di documenti già presenti nel fascicolo monitorio ( si veda il contratto di locazione e il verbale di riconsegna dell'immobile).
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura documentale del procedimento e dell'attività complessivamente svolta dai difensori , in relazione allo scaglione pagina 3 di 4 individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi -ad esclusione della fase istruttoria/trattazione - dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Patrizia Carota, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata da Parte_1 contro e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] CP_1 Controparte_2
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 514/2021, emesso dal Tribunale di Teramo il 11.05.2021 (R.G. 1393/2021) e notificato il 13.05.2021;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore degli opposti che si liquidano in €
3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge.
Così è deciso in Teramo, lì 27.5.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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