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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 729/2024
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10:42 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CARAMAGNO SIMONA, nonché personalmente la sig.ra Parte_1 Pt_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Caramagno discute e precisa la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in VIA P. UMBERTO 230 96011 Parte_1 C.F._1
AUGUSTA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CARAMAGNO SIMONA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 27 febbraio 2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale avverso il quale ha spiegato Controparte_2
domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932
c.c., in conseguenza degli accordi intrapresi in sede di separazione consensuale, nonché la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di euro 17.280,67 a titolo di quota rate di mutuo non pagate.
L'attrice ha rappresentato che, nelle more del giudizio di separazione concluso con sentenza n.
1223/2020 del Tribunale di Siracusa, è stato raggiunto un accordo, poi confluito nella citata sentenza, in forza del quale il sig. si obbligava a trasferire, in favore della moglie la CP_2 Parte_1
proprietà esclusiva della casa coniugale sita in Augusta (SR) via Serpaolo n. 23, nonché al pagamento pagina 2 di 9 del 50 %delle rate del mutuo fino al trasferimento della proprietà del suddetto immobile.
Alla prima udienza nessuno è comparso per il convenuto;
verificata la regolarità della notifica, il
Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia e attesa la natura documentale della causa, è stata rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza.
1. Sulla fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c.
La presente controversia trae origine dall'accordo raggiunto in sede di separazione giudiziale, poi confluito nella sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1223/2020.
Segnatamente, la sentenza citata, prevede, al punto a) di pag. 3, “l'obbligo di trasferimento della proprietà esclusiva della casa coniugale a . Fino al trasferimento della proprietà, le Controparte_3 rate mensili di mutuo saranno supportate in egual misura tra le parti mutuatarie”.
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere, consistendo il
“mancato adempimento dell'obbligazione” nella mancata stipula del contratto definitivo.
Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull'assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall'interpretazione del contratto preliminare e dall'accertamento dell'effettiva volontà delle parti. Al riguardo, ritiene questo Giudice di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che - a norma dello art. 2932 cod. civ. - tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare.” (cfr. Cass.
7907/1990).
Nel caso in oggetto la controversia afferisce alla mancata esecuzione da parte convenuta degli pagina 3 di 9 accordi stipulati tra le parti in sede di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, intervenuti tra le parti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il citato art. 6 stabilisce che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“. In argomento, in punto di diritto si osserva che, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, depositata il 31 agosto 2021 (n. 25798/2021) la Suprema Corte ha risolto in senso positivo il contrasto emerso in dottrina e giurisprudenza in materia di ammissibilità dell'inserimento di clausole che prevedano il trasferimento di beni nell'ambito dell'accordo di separazione e di divorzio a domanda congiunta, estensibile alla negoziazione assistita, confermando, quindi, in tal senso l'orientamento espresso sempre dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 luglio 2021 n. 21761, la quale ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice
e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c”. La Corte con tale sentenza ha sancito a sostegno della ammissibilità di tali pattuizioni la natura negoziale di tali previsioni, su cui il giudice può esercitare solo un controllo esterno, equiparabili a pattuizioni atipiche in virtù dell'art. 1322, comma 2, c.c”, osservando, altresì, che “una restrizione dell'autonomia, per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone, anche sul piano solidaristico, una soluzione il più celere possibile quanto meno delle questioni economiche ..non può ritenersi condivisibile. La sentenza sottolinea, inoltre, che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Sotto tale profilo, una ulteriore pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n. 4306 del 15/05/1997) prevede la possibilità di inserire delle clausole nell'accordo di separazione che trasferiscano e riconoscano la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, precisando che l'accordo inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., dopo l'omologazione che lo rende titolo idoneo alla trascrizione. Alcune sentenze successive avevano poi implicitamente confermato l'ammissibilità di tali disposizioni con delle pronunce che sancivano la possibilità di effettuare trasferimenti o riconoscimenti a carattere reale, equiparandoli sotto il profilo della forma e del contenuto pagina 4 di 9 alle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile. Sempre la Cassazione, con la sentenza n.ro 17612 del 2018, aveva precisato che “queste ultime non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale;
e, tra queste ultime, l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le "pendenze" ancora eventualmente in atto; atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell'udienza ex art. 711 c.p.c. oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell'art. 4 comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale. In tal caso, l'obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale;
orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla sent n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trova rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c. Osserva specificamente la Corte che, che se da un canto la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo "a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire", e che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti
"del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato"), purtuttavia tale norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie prevista dall'art. 1706 comma 2 c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato).
Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta). Sulla base di quanto sopra pertanto, il rimedio di cui all'art. 2932 del cc. non appare in contrasto o incompatibile con la mancata esecuzione di un obbligo di trasferimento immobiliare o di diritti reali, ben potendo assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito, anche in relazione agli accordi intervenuti tra le parti nella procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 6 ex art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014.
In relazione poi ai presupposti e requisiti della pronuncia ex art. 2932 c.c la Suprema Corte, si è pronunciata in diverse occasioni in merito alla disposizione dell'art. 29, comma 1bis, l. 52 del 1985, che così recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, pagina 5 di 9 la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato;
prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. Ed ha ancorato la nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale, delle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione di conformità.
Ad avviso della Corte, si tratta di una nullità testuale, oggettiva, che quindi determina l'invalidità dell'atto per la sua sola mancanza. Ciò significa che risulta irrilevante il soggetto che compie l'accertamento. Il
D.L. 50/2017, ha aggiunto, dopo il comma 1 bis, il seguente comma 1 ter: Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
Secondo poi quanto previsto dall'art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione dell'alienante avente ad oggetto gli estremi della licenza edilizia, della concessione edilizia o la concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione o, in ossequio a quanto disposto dall' art. 46 DPR 6 giugno 2001 n. 380, gli estremi del permesso di costruire. La Corte di Cassazione in argomento ( Cassazione civile Sentenza n. 12654/2020) ha richiamato un principio fissato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 23825/09, che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932
c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita.
Nel caso di specie, titolare degli immobili di cui parte attrice chiede il Controparte_2
pagina 6 di 9 trasferimento ex art. 2932 ccc. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. In tema di contumacia si osserva in diritto che la stessa “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n. 24885/14).
Mentre, parte attrice, con la documentazione processuale depositata in atti, ha dato prova sia dei fatti dedotti in domanda, nonché della esclusiva responsabilità di parte convenuta, la quale non ha adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione giudiziale.
Inoltre, parte attrice, in corso di causa, ha prodotto ulteriore documentazione, in particolare, risultano rilevanti le visure catastali aggiornate, nonché attestazione di conformità catastale da parte di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità e di regolarità urbanistica ed edilizia, l'atto pubblico di provenienza e l'ispezione ipotecaria.
Pertanto, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 2932 c.c., la domanda avanzata trova accoglimento.
2.Pagamento quota parte mutuo
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento di euro 17.280,67 a titolo di quota rate di mutuo non pagate.
La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va evidenziato che nella sentenza di separazione giudiziale versata in atti emerge che l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, fino al trasferimento della proprietà, graverà “in egual misura tra le parti mutuatarie”.
Ciò posto, parte attrice ha prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente bancario intestato a dal quale emerge la prova dei pagamenti delle rate mensili di mutuo esclusivamente da Parte_1 parte di quest'ultima dal 4 gennaio 2021 al 3 aprile 2023 per un totale di euro 28.504,28, sicché la metà della quota va rimborsata (v. Cass. ord. 1072/18). va, quindi, condannato al pagamento CP_2 pagina 7 di 9 in favore dell'opponente della somma di €14. 252,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Accertata la fondatezza dell'azione di ripetizione per la suddetta cifra di euro 14252,14, deve tuttavia precisarsi che la domanda di condanna per le somme che l'attrice pagherà all'istituto bancario al fine di adempiere le obbligazioni derivanti dal mutuo non può essere accolta, in quanto si tratta di condanna eventuale e per il futuro, fattispecie ammessa nell'ordinamento solo entro limiti tassativi (ad esempio, in materia di contratto di locazione), principalmente in ragione del disposto dell'art. 2818 c.c.
e dell'impossibilità di formare un titolo esecutivo portante un credito certo, liquido ed esigibile nei termini indicati dall'art. 474 c.p.c. In ogni caso va evidenziato che nella sentenza di separazione versata in atti emerge che l'obbligo di pagare il 50% delle rate del mutuo grava sul convenuto fino al trasferimento della proprietà.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta come in dispositivo in misura pari al parametro minimo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta, del carattere documentale del giudizio, della mancata costituzione del convenuto, della forma della decisione e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M
.
il Tribunale di SIRACUSA, SECONDA Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Romeo, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
2) TRASFERISCE in favore e in danno di la piena proprietà della Parte_1 CP_1
villetta bifamiliare sita in Augusta, C/da Serpaolo posto a piano terra, primo e secondo di complessivi vani catastali sette oltre un garage a piano terra esteso metri quadrati diciotto e giardinetto di pertinenza esteso metri quadrati duecentottanta cinque. Il tutto confina: con strada di accesso, con proprietà Per_1
e con proprietà . Distinta in catasto al foglio 58, particella 993 sub 11, cat. A/7, cl2, vani 7, RC Per_2
euro 650,74 e particella 993 sub 14, cat. 14. Categ. C/6, cl. 4 mq 18, RC euro 75.30 con planimetrie rilasciate dall'Agenzia del territorio di Siracusa in data 27/3/2017 prot m. 24895 e n. 24899.
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di euro 14.252,14 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in pagina 8 di 9 complessivi Euro 4217,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge;
4) ORDINA la trascrizione del presente titolo da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 729/2024
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10:42 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CARAMAGNO SIMONA, nonché personalmente la sig.ra Parte_1 Pt_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Caramagno discute e precisa la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 729/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in VIA P. UMBERTO 230 96011 Parte_1 C.F._1
AUGUSTA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CARAMAGNO SIMONA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 27 febbraio 2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale avverso il quale ha spiegato Controparte_2
domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932
c.c., in conseguenza degli accordi intrapresi in sede di separazione consensuale, nonché la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di euro 17.280,67 a titolo di quota rate di mutuo non pagate.
L'attrice ha rappresentato che, nelle more del giudizio di separazione concluso con sentenza n.
1223/2020 del Tribunale di Siracusa, è stato raggiunto un accordo, poi confluito nella citata sentenza, in forza del quale il sig. si obbligava a trasferire, in favore della moglie la CP_2 Parte_1
proprietà esclusiva della casa coniugale sita in Augusta (SR) via Serpaolo n. 23, nonché al pagamento pagina 2 di 9 del 50 %delle rate del mutuo fino al trasferimento della proprietà del suddetto immobile.
Alla prima udienza nessuno è comparso per il convenuto;
verificata la regolarità della notifica, il
Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia e attesa la natura documentale della causa, è stata rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza.
1. Sulla fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c.
La presente controversia trae origine dall'accordo raggiunto in sede di separazione giudiziale, poi confluito nella sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1223/2020.
Segnatamente, la sentenza citata, prevede, al punto a) di pag. 3, “l'obbligo di trasferimento della proprietà esclusiva della casa coniugale a . Fino al trasferimento della proprietà, le Controparte_3 rate mensili di mutuo saranno supportate in egual misura tra le parti mutuatarie”.
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere, consistendo il
“mancato adempimento dell'obbligazione” nella mancata stipula del contratto definitivo.
Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull'assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall'interpretazione del contratto preliminare e dall'accertamento dell'effettiva volontà delle parti. Al riguardo, ritiene questo Giudice di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che - a norma dello art. 2932 cod. civ. - tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare.” (cfr. Cass.
7907/1990).
Nel caso in oggetto la controversia afferisce alla mancata esecuzione da parte convenuta degli pagina 3 di 9 accordi stipulati tra le parti in sede di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, intervenuti tra le parti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il citato art. 6 stabilisce che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“. In argomento, in punto di diritto si osserva che, con una recente pronuncia a Sezioni Unite, depositata il 31 agosto 2021 (n. 25798/2021) la Suprema Corte ha risolto in senso positivo il contrasto emerso in dottrina e giurisprudenza in materia di ammissibilità dell'inserimento di clausole che prevedano il trasferimento di beni nell'ambito dell'accordo di separazione e di divorzio a domanda congiunta, estensibile alla negoziazione assistita, confermando, quindi, in tal senso l'orientamento espresso sempre dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 luglio 2021 n. 21761, la quale ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice
e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c”. La Corte con tale sentenza ha sancito a sostegno della ammissibilità di tali pattuizioni la natura negoziale di tali previsioni, su cui il giudice può esercitare solo un controllo esterno, equiparabili a pattuizioni atipiche in virtù dell'art. 1322, comma 2, c.c”, osservando, altresì, che “una restrizione dell'autonomia, per di più in presenza di una situazione di crisi coniugale che impone, anche sul piano solidaristico, una soluzione il più celere possibile quanto meno delle questioni economiche ..non può ritenersi condivisibile. La sentenza sottolinea, inoltre, che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Sotto tale profilo, una ulteriore pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n. 4306 del 15/05/1997) prevede la possibilità di inserire delle clausole nell'accordo di separazione che trasferiscano e riconoscano la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, precisando che l'accordo inserito nel verbale di udienza assume forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., dopo l'omologazione che lo rende titolo idoneo alla trascrizione. Alcune sentenze successive avevano poi implicitamente confermato l'ammissibilità di tali disposizioni con delle pronunce che sancivano la possibilità di effettuare trasferimenti o riconoscimenti a carattere reale, equiparandoli sotto il profilo della forma e del contenuto pagina 4 di 9 alle cessioni di immobili abitativi perfezionate con atto notarile. Sempre la Cassazione, con la sentenza n.ro 17612 del 2018, aveva precisato che “queste ultime non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale;
e, tra queste ultime, l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le "pendenze" ancora eventualmente in atto; atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell'udienza ex art. 711 c.p.c. oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell'art. 4 comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale. In tal caso, l'obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale;
orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla sent n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trova rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c. Osserva specificamente la Corte che, che se da un canto la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo "a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire", e che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti
"del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato"), purtuttavia tale norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie prevista dall'art. 1706 comma 2 c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato).
Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta). Sulla base di quanto sopra pertanto, il rimedio di cui all'art. 2932 del cc. non appare in contrasto o incompatibile con la mancata esecuzione di un obbligo di trasferimento immobiliare o di diritti reali, ben potendo assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito, anche in relazione agli accordi intervenuti tra le parti nella procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 6 ex art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014.
In relazione poi ai presupposti e requisiti della pronuncia ex art. 2932 c.c la Suprema Corte, si è pronunciata in diverse occasioni in merito alla disposizione dell'art. 29, comma 1bis, l. 52 del 1985, che così recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, pagina 5 di 9 la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato;
prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. Ed ha ancorato la nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale, delle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione di conformità.
Ad avviso della Corte, si tratta di una nullità testuale, oggettiva, che quindi determina l'invalidità dell'atto per la sua sola mancanza. Ciò significa che risulta irrilevante il soggetto che compie l'accertamento. Il
D.L. 50/2017, ha aggiunto, dopo il comma 1 bis, il seguente comma 1 ter: Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
Secondo poi quanto previsto dall'art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione dell'alienante avente ad oggetto gli estremi della licenza edilizia, della concessione edilizia o la concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione o, in ossequio a quanto disposto dall' art. 46 DPR 6 giugno 2001 n. 380, gli estremi del permesso di costruire. La Corte di Cassazione in argomento ( Cassazione civile Sentenza n. 12654/2020) ha richiamato un principio fissato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 23825/09, che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932
c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita.
Nel caso di specie, titolare degli immobili di cui parte attrice chiede il Controparte_2
pagina 6 di 9 trasferimento ex art. 2932 ccc. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. In tema di contumacia si osserva in diritto che la stessa “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. n. 24885/14).
Mentre, parte attrice, con la documentazione processuale depositata in atti, ha dato prova sia dei fatti dedotti in domanda, nonché della esclusiva responsabilità di parte convenuta, la quale non ha adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione giudiziale.
Inoltre, parte attrice, in corso di causa, ha prodotto ulteriore documentazione, in particolare, risultano rilevanti le visure catastali aggiornate, nonché attestazione di conformità catastale da parte di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità e di regolarità urbanistica ed edilizia, l'atto pubblico di provenienza e l'ispezione ipotecaria.
Pertanto, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 2932 c.c., la domanda avanzata trova accoglimento.
2.Pagamento quota parte mutuo
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento di euro 17.280,67 a titolo di quota rate di mutuo non pagate.
La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va evidenziato che nella sentenza di separazione giudiziale versata in atti emerge che l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, fino al trasferimento della proprietà, graverà “in egual misura tra le parti mutuatarie”.
Ciò posto, parte attrice ha prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente bancario intestato a dal quale emerge la prova dei pagamenti delle rate mensili di mutuo esclusivamente da Parte_1 parte di quest'ultima dal 4 gennaio 2021 al 3 aprile 2023 per un totale di euro 28.504,28, sicché la metà della quota va rimborsata (v. Cass. ord. 1072/18). va, quindi, condannato al pagamento CP_2 pagina 7 di 9 in favore dell'opponente della somma di €14. 252,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Accertata la fondatezza dell'azione di ripetizione per la suddetta cifra di euro 14252,14, deve tuttavia precisarsi che la domanda di condanna per le somme che l'attrice pagherà all'istituto bancario al fine di adempiere le obbligazioni derivanti dal mutuo non può essere accolta, in quanto si tratta di condanna eventuale e per il futuro, fattispecie ammessa nell'ordinamento solo entro limiti tassativi (ad esempio, in materia di contratto di locazione), principalmente in ragione del disposto dell'art. 2818 c.c.
e dell'impossibilità di formare un titolo esecutivo portante un credito certo, liquido ed esigibile nei termini indicati dall'art. 474 c.p.c. In ogni caso va evidenziato che nella sentenza di separazione versata in atti emerge che l'obbligo di pagare il 50% delle rate del mutuo grava sul convenuto fino al trasferimento della proprietà.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta come in dispositivo in misura pari al parametro minimo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta, del carattere documentale del giudizio, della mancata costituzione del convenuto, della forma della decisione e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M
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il Tribunale di SIRACUSA, SECONDA Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Romeo, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
2) TRASFERISCE in favore e in danno di la piena proprietà della Parte_1 CP_1
villetta bifamiliare sita in Augusta, C/da Serpaolo posto a piano terra, primo e secondo di complessivi vani catastali sette oltre un garage a piano terra esteso metri quadrati diciotto e giardinetto di pertinenza esteso metri quadrati duecentottanta cinque. Il tutto confina: con strada di accesso, con proprietà Per_1
e con proprietà . Distinta in catasto al foglio 58, particella 993 sub 11, cat. A/7, cl2, vani 7, RC Per_2
euro 650,74 e particella 993 sub 14, cat. 14. Categ. C/6, cl. 4 mq 18, RC euro 75.30 con planimetrie rilasciate dall'Agenzia del territorio di Siracusa in data 27/3/2017 prot m. 24895 e n. 24899.
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di euro 14.252,14 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in pagina 8 di 9 complessivi Euro 4217,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge;
4) ORDINA la trascrizione del presente titolo da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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