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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00879/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1880/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Considerato che, pur al sommario esame della fase cautelare, non sussistono apprezzabili profili di fumus boni iuris in relazione alle censure proposte dall’appellante ancorate in larga parte a critiche all’accertamento dei fatti acclarati nella sentenza che hanno portato alla condanna per maltrattamenti in famiglia, fatti che non possono essere rimessi in discussione nel presente giudizio;
Ritenuto che, con riserva di ogni più approfondito esame nella sede del merito, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto, altresì, data comunque la natura della controversia, di mandare la causa al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito compatibilmente con i carichi dei ruoli della Sezione;
Ritenuto, in relazione alla natura della controversia, che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1313/2025).
Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito compatibilmente con i carichi dei ruoli della Sezione.
Spese di fase compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.