Art. 1. Articolo unico.
La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all' articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 , deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare.
La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all' articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 , deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare.