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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/09/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 48/2024 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. Elisabetta Marinari appellante
contro
CP_1 con gli avv.ti Arturo Maresca, Oriana di Girolamo appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 341/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data
1.8.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
e - dipendenti (rispettivamente dal 19/12/2002, dal Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
18/04/2006 e dal 01/06/2000) della società nell'ambito della quale sono inquadrati nel CP_1
Livello Professionale B con la qualifica di tecnici specializzati, figura professionale macchinista, in servizio presso la Direzione Business Regionale, Direzione Regionale Toscana, Controparte_2
- convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il mancato riconoscimento,
[...] Controparte_1 nella determinazione della retribuzione feriale, di emolumenti correlati al normale svolgimento delle mansioni dei lavoratori, i quali, aggiungendosi alla “paga base”, ne costituivano abitualmente la retribuzione mensile ordinariamente percepita. La retribuzione di e era Pt_1 Parte_2 Parte_3
1 infatti la risultante, da un lato, di alcuni elementi fissi;
dall'altro, di una serie di voci retributive integrative qualificate in termini di indennità, che, sia pur variabili nel quantum, comparivano con cadenza abituale nelle buste paga dei lavoratori per la stretta connessione alle mansioni da questi svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa, assicurandogli quella retribuzione minima costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost.
Di seguito, gli emolumenti rivendicati dai lavoratori:
- voce 0790 – Indennità di utilizzazione professionale riserva traghettamenti tradotte manovre
(IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man);
- voce 0991 – Indennità assenza dalla residenza di lavoro senza riposo fuori residenza
(As.res.Intern NO Rip. F. R);
- voce 0992 – Indennità assenza dalla residenza di lavoro con riposo fuori residenza
(As.res.Intern SI Rip. F. R);
- voce 0170 – Indennità di condotta attribuita a chilometro per i treni con solamente il macchinista in cabina di guida (IUP PDM KM Condotta);
- voce 0964 – Ulteriore indennità accessorie specifiche della figura (Personale di Macchina)
(IUP PDM Lavoro);
- voce 0965 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabina di guida) (IUP PDM Cond.Diu.2 Agent);
- voce 0966 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabine) (IUP PDM Cond.Not.2 Agent);
- voce 0967 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna primo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabina di guida, il primo agente con maggiore responsabilità) (IUP PDM Cond.Diu.2 Agent);
- voce 0968 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna primo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabina di guida, il primo con maggiore responsabilità)
(IUP PDM Cond.Not.2 Agent);
Dal 2007, i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio venivano regolati dal CCNL 16/04/2003, dal Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al CCNL delle
Attività Ferroviarie 16/04/2003, dal CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie
20/07/2012, dal Contratto Aziendale di Gruppo FS 20/07/2012, dal CCNL della Mobilità – Area
Contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016, dal Contratto Aziendale di Gruppo FS 16/12/2016, dal
CCNL Mobilità Area AF 22/03/2022 e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS 22/03/2022. Per effetto di tale contrattazione, le suddette indennità, pur correlate allo svolgimento delle mansioni svolte da lavoratori ovvero compensative di fasi di attività lavorativa e costituenti parte integrante della
2 retribuzione, non venivano prese in considerazione da ai fini della determinazione Controparte_1 della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale, con conseguente diminuzione di quanto percepito dallo stesso rispetto ai periodi di espletamento della propria attività ed il prodursi di un effetto dissuasivo dal godimento effettivo delle ferie.
I lavoratori adivano allora il Tribunale ordinario di Arezzo per vedersi riconosciuto il diritto ad una retribuzione feriale nella quale fossero incluse le voci variabili abitualmente percepite per le mansioni svolte, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale dal 18/07/2007 (per un totale di € 14.775,98 per € 8.459,76 Pt_1 per € 15.260,58 per , nonché condanna a versare in favore di ciascun ricorrente Parte_2 Parte_3
a titolo di maggior accantonamento del TFR la somma di € 1.094,52 per € 626,65 per Pt_1
e € 1.130,41 per I ricorrenti chiedevano, altresì, disporsi CTU contabile in caso Parte_2 Parte_3 di specifica contestazione delle somme richieste e dei risultati dei conteggi prodotti.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza della domanda attorea di cui Controparte_1 chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale di Arezzo, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Appello di OR (da ultimo,
n. 78/2023), rilevando la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, dell'effettiva produzione sui lavoratori dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie nel periodo oggetto di causa, respingeva il ricorso, poiché infondato.
e appellavano la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma Pt_1 Parte_2 Parte_3 integrale. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Arezzo.
******
Preliminarmente, devono contestarsi tutte le eccezioni di inammissibilità sollevata da parte appellata che possono riassumersi nel fatto che, secondo tale parte, l'appello avrebbe introdotto questioni del tutto nuove, non dedotte in primo grado e non nascenti dalla sentenza impugnata (che aveva respinto sulla base dell'assenza di effetto dissuasivo), venendo così nuovamente riscritto del tutto il ricorso proposto davanti al Tribunale. Inammissibilità anche per sua manifesta infondatezza ex art 348 bis cpc.
Ad avviso della Corte, la sentenza di primo grado aveva dichiarato di aderire a quanto argomentato da una sentenza della Corte di Appello di OR (di cui aveva riportato testualmente la motivazione), nella quale era affrontata la questione della retribuzione feriale alla luce anche delle sentenze della
CGUE.
3 Nell'atto di appello, gli appellanti - nell'affermare la sussistenza del diritto negato dal Tribunale - hanno fatto riferimento alla normativa applicabile nella specie e alle sentenze della CGUE, come già richiamate nel ricorso di primo grado unitamente alle pronunce di legittimità, con trattazione di tutte le questioni discusse in primo grado in relazione al tema della retribuzione feriale.
Ugualmente, l'appello appare ammissibile, sussistendo tutti gli elementi per addivenire ad una valutazione del merito delle questioni controverse.
Nel merito del contendere, le seguenti considerazioni.
Secondo il Collegio, sulla scorta di un ampio e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte pronunciatasi in analoghe cause sulle medesime questioni retributive, l'appello
è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In diritto, parte appellante richiama, innanzitutto, la normativa euro-unitaria vigente in materia di ferie annuali retributive, diritto, questo, che trova fondamento nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, menzionata all'art. 151 TFUE (Titolo I - Diritti sociali fondamentali dei lavoratori - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - art. 8: Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati, in modo da ottenere un progresso, conformemente alle prassi nazionali), e nella Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1970, relativa ai congedi annuali pagati (art. 3 - 1. Qualsiasi persona alla quale la convenzione s'applichi ha diritto a un congedo annuo pagato di una determinata durata minima; Art. 7 - 1. Qualsiasi persona che prenda il congedo di cui nella presente convenzione deve, per tutta la durata del medesimo, ricevere almeno la sua rimunerazione normale o media). A queste fanno seguito la Direttiva
2003/88/CE, ai sensi del cui art. 7“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, e la Carta sociale
Europea del 2010, anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE (Art.
2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti
s'impegnano: (…) 2. a prevedere giorni festivi retribuiti;
3. a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane).
La regola di giudizio si dovrebbe dunque trarre dall'interpretazione della suddetta normativa, ed in particolare della Direttiva 2003/88 dell'Unione europea, fornita dalla CGUE, secondo la quale la retribuzione dei dipendenti durante le ferie annuali deve essere mantenuta allo stesso livello di quella ordinaria, così da evitare che la differenza retributiva produca sul lavoratore un effetto dissuasivo dall'effettivo esercizio del diritto in questione. Una simile tesi trova conferma, nell'ordinamento interno, nell'orientamento della Corte di Cassazione, la quale afferma che “la retribuzione delle ferie
4 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore […] pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. […] All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. 15/10/2020, n.
22401).
Alla luce di quanto appena rilevato, gli appellanti denunciano, dunque, la sentenza di primo grado nella parte in cui conclude nel senso dell'impossibilità di una rinuncia al diritto in questione da parte del lavoratore tutelato dall'art. 36, co. 3, Cost., e della applicazione del concetto europeo di retribuzione per ferie: “l'intervento della fonte europea, nel nostro sistema normativo nazionale” – sostiene il giudice di prime cure – “ha avuto un impatto relativo, posto che il principio delle ferie annuali retribuite ha ottenuto, oltre cinquant'anni prima dell'intervento della Direttiva, la consacrazione costituzionale, ove si prevede che il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite
e non può rinunziarvi. […]
Nei decenni successivi all'introduzione del principio sancito dalla nostra Carta costituzionale, le condizioni di “ottenimento e concessione” delle ferie annuali retribuite, ed in particolare i criteri di computo del compenso da corrispondere durante la fruizione delle stesse, sono stati definiti non dalla legislazione interna ed ancor meno da prassi nazionali, ma dalla contrattazione collettiva.”
Secondo il Collegio, il primo motivo di appello è fondato.
La questione oggetto di controversia si colloca, infatti, fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art. 1), in forza delle quali qualsivoglia trattamento tale da indurre i dipendenti alla rinuncia delle ferie si pone in contrasto con gli obiettivi sottesi alla normativa euro-unitaria, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche nell'ottica di un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(CGUE 13/1/2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Quella relativa alle ferie è materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la supremazia del diritto dell'Unione su quello dell'ordinamento interno, con il conseguente obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non solo sono dei precedenti giurisprudenziali, ma hanno valore normativo.
5 In questo senso, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano “ex novo” norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n.
13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini, sono da ritenersi infondate le considerazioni svolte dal giudice di prime cure relativamente alla scarsa incidenza dell'intervento normativo euro-unitario sull'ordinamento nazionale italiano nonché all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva che ne deriverebbe;
la competenza dell'Unione non può negarsi, e la contrattazione collettiva può in alcun modo discostarsi dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
I ricorrenti impugnano, in seconda battuta, la sentenza del Tribunale di Arezzo, per aver il giudice respinto il ricorso in ragione della mancata allegazione, deduzione o dimostrazione da parte dei lavoratori della rinuncia alle ferie nel periodo oggetto di causa, e per la conseguente mancata produzione, in concreto, di un effetto dissuasivo.
Quanto al fatto che i ricorrenti abbiano sempre goduto delle ferie e che ciò dimostrerebbe, secondo il giudice di prime cure, l'assenza di ogni effetto dissuasivo, va replicato che – come chiarito dalla CGUE
13 gennaio 2022 in C-514/20, , e da Cass. n. 20216/2022 – quanto alla valenza dissuasiva Per_2 ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali.
È, pertanto, irrilevante che in concreto i ricorrenti abbiano fruito ogni anno delle ferie cui avevano diritto.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale errato nella mancata inclusione – ai fini della determinazione della retribuzione feriale – delle voci rivendicate che viene contestata per diversi motivi enunciati in relazione a ciascuna di esse.
Preliminarmente, la difesa degli appellanti ricorda come, sulla scorta di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale della CGUE e della giurisprudenza nazionale prevalente (Cass. civ.,
Sez. lavoro, sentenze n. 20216/2022, n. 22401/2020 e n. 13425/20196), ai fini dell'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale una voce retributiva debba necessariamente rispondere ai seguenti requisiti: deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; compensare uno specifico “disagio” (nel caso di specie, l'essere il lavoratore in costante movimento senza avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
6 Le voci retributive oggetto di causa sono state percepite dai ricorrenti con una frequenza tale da renderle una componente continuativa, o quanto meno non occasionale, della retribuzione di ciascun lavoratore nei periodi dell'anno diversi da quello feriale. Pertanto, non possono che soddisfare i requisiti di cui sopra.
Secondo il Collegio, il presente motivo è fondato.
Quanto, in particolare sulle due voci dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai univoca e consolidata nell'affermarne espressamente l'inclusione nella retribuzione feriale. Si richiama, al riguardo, Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce rivendicata sia in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (in tal senso, anche Cass. 6282/2025, Cass. 13972/2024, Cass. 14089/2024).
Alla luce dei principi richiamati e delle argomentazioni svolte, il Collegio ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata in punto di an e che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Arezzo debba essere riformata.
Quanto alla questione della prescrizione sollevata da si sottolinea come, in ordine alla Controparte_1 decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la Cassazione sia ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto.
Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo
7 indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs.
n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. (da Cass. n. 26246/2022. Si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n. 2674/2024, n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
In merito ai criteri di calcolo utilizzati nella determinazione delle differenze retributive, parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello, laddove viene contestata l'applicazione, nei conteggi depositati da in primo grado, del divisore 26 (ex art 68, punto 6, CCNL) in luogo CP_1 del divisore 22 (utilizzato dai lavoratori), così introducendo per la prima volta in appello deduzioni sul punto assenti nel ricorso di primo grado, oltre al fatto che la relativa questione non era stata trattata nella sentenza impugnata.
Posto che la questione del divisore (in contestazione ai conteggi di controparte) non era stata esaminata nella sentenza del Tribunale stante il rigetto della domanda in punto di an del contendere e che la questione poteva essere trattata in primo grado solo successivamente al deposito degli stessi conteggi da parte della società (come effettivamente avvenuto) e non nel ricorso, si osserva come nell'atto di appello gli appellanti abbiano ribadito tutte le questioni discusse a fondamento del proprio diritto e che, in ogni caso, la Corte ha poi richiesto chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati nei conteggi prodotti col ricorso.
In merito, si osserva comunque che il divisore 26 (proposto dalla società appellata) trova applicazione solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, e non anche per quella delle indennità che maturano in ragione del servizio effettivo prestato, di cui si discute nel caso di specie.
Questa Corte ha poi già preso posizione sulla questione, precisando che, alla stregua della normativa euro-unitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui,
8 richiamandosi in proposito la motivazione della sentenza n. 629/2024 di questa Corte (rel. Dott.ssa
Santoni Rugiu):
“[…] Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive
(ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi CP_1 che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
È vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di
24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
9 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).”
Pertanto, con ordinanza 12.11.2024, la Corte ha richiesto agli appellanti un ricalcolo delle differenze retributive con riferimento al numero dei giorni di ferie effettivamente godute nell'anno, entro il limite massimo di 24 giorni, nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 18.7.2007.
Per quanto riguarda, infine, la voce IUP (indennità di utilizzazione professionale) – in forza del contratto collettivo corrisposta nei giorni di ferie secondo un importo fisso giornaliero (€ 12,80 per macchinisti;
€ 4,50 per capitreno) – il credito dei lavoratori deve essere riconosciuto limitatamente alla parte variabile (la sola esclusa dalla retribuzione feriale), così dovendosi decurtare la parte fissa, se inclusa nella domanda, come richiesto nella medesima ordinanza.
In base ai conteggi riformulati, che si recepiscono per la determinazione del quantum della condanna, il credito per differenze retributive è stato così ricalcolato:
- per 10.356,70, oltre € 767,16 per incidenza t.f.r. (complessivi € 11.123,87); Pt_1
- per € 4.628,99, oltre € 342,89 per incidenza t.f.r. (complessivi € 4.971,88); Parte_2
- per € 10.217,05, oltre € 756,82 per incidenza t.f.r. (complessivi € 10.973,87). Parte_3
In conclusione, l'appello va accolto e va condannata al pagamento a favore dei Controparte_1 lavoratori dei seguenti importi per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge: per 10.356,70; per € 4.628,99; per € 10.217,05. Pt_1 Parte_2 Parte_3
Oltre interessi e rivalutazione.
Va inoltre dichiarato il diritto degli appellanti all'accantonamento dei seguenti importi a titolo di TFR, oltre rivalutazione ai sensi della legge 297/1982: per € 767,16; per € 342,89; per Pt_1 Parte_2
€ 756,82. Parte_3
Oltre rivalutazione ex L. n. 297/1982
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Secondo la regola della soccombenza, le spese vanno poste a carico di e si liquidano secondo CP_1 le tariffe dello scaglione di valore della causa e secondo le attività compiute, secondo parametri minimi in ragione della ormai consolidata giurisprudenza sulle più rilevanti questioni oggetto dell'appello.
10 Al lavoratore spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze/conteggi per i tre lavoratori (come da documentazione in atti), ma che la Corte ritiene di liquidare in un importo ritenuto congruo di complessivi € 750,00 (alla luce delle previsioni di cui all'art 10 DM 30.5.2002).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al CP_1 pagamento delle seguenti somme in favore degli appellanti, per i titoli dedotti in motivazione e considerato il limite massimo di 24 giorni di ferie:
per , € 10.356,70 Parte_1
per , € 4.628,99 Parte_2
per , € 10.217,05 Parte_3
per tutti, oltre interessi e rivalutazione;
- dichiara il diritto degli appellanti all'accantonamento degli importi a titolo di tfr, così determinati:
per , € 767,16 Parte_1
per , € 342,89 Parte_2
per , € 756,82, Parte_3
per tutti, oltre rivalutazione ex L. n. 297/1982
- condanna al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio che liquida in € 2.741.70 per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché in
€ 3.777,80 per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
- condanna al pagamento delle spese relative alla consulenza/conteggi depositati dagli CP_1 appellanti che liquida in complessivi € 750,00.
Firenze, 4 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
11 12
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 48/2024 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. Elisabetta Marinari appellante
contro
CP_1 con gli avv.ti Arturo Maresca, Oriana di Girolamo appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 341/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data
1.8.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
e - dipendenti (rispettivamente dal 19/12/2002, dal Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
18/04/2006 e dal 01/06/2000) della società nell'ambito della quale sono inquadrati nel CP_1
Livello Professionale B con la qualifica di tecnici specializzati, figura professionale macchinista, in servizio presso la Direzione Business Regionale, Direzione Regionale Toscana, Controparte_2
- convenivano in giudizio la datrice di lavoro per il mancato riconoscimento,
[...] Controparte_1 nella determinazione della retribuzione feriale, di emolumenti correlati al normale svolgimento delle mansioni dei lavoratori, i quali, aggiungendosi alla “paga base”, ne costituivano abitualmente la retribuzione mensile ordinariamente percepita. La retribuzione di e era Pt_1 Parte_2 Parte_3
1 infatti la risultante, da un lato, di alcuni elementi fissi;
dall'altro, di una serie di voci retributive integrative qualificate in termini di indennità, che, sia pur variabili nel quantum, comparivano con cadenza abituale nelle buste paga dei lavoratori per la stretta connessione alle mansioni da questi svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa, assicurandogli quella retribuzione minima costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost.
Di seguito, gli emolumenti rivendicati dai lavoratori:
- voce 0790 – Indennità di utilizzazione professionale riserva traghettamenti tradotte manovre
(IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man);
- voce 0991 – Indennità assenza dalla residenza di lavoro senza riposo fuori residenza
(As.res.Intern NO Rip. F. R);
- voce 0992 – Indennità assenza dalla residenza di lavoro con riposo fuori residenza
(As.res.Intern SI Rip. F. R);
- voce 0170 – Indennità di condotta attribuita a chilometro per i treni con solamente il macchinista in cabina di guida (IUP PDM KM Condotta);
- voce 0964 – Ulteriore indennità accessorie specifiche della figura (Personale di Macchina)
(IUP PDM Lavoro);
- voce 0965 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabina di guida) (IUP PDM Cond.Diu.2 Agent);
- voce 0966 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabine) (IUP PDM Cond.Not.2 Agent);
- voce 0967 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta diurna primo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabina di guida, il primo agente con maggiore responsabilità) (IUP PDM Cond.Diu.2 Agent);
- voce 0968 – Indennità di utilizzazione professionale per la condotta notturna primo agente di macchina (presenti due macchinisti in cabina di guida, il primo con maggiore responsabilità)
(IUP PDM Cond.Not.2 Agent);
Dal 2007, i rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio venivano regolati dal CCNL 16/04/2003, dal Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al CCNL delle
Attività Ferroviarie 16/04/2003, dal CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie
20/07/2012, dal Contratto Aziendale di Gruppo FS 20/07/2012, dal CCNL della Mobilità – Area
Contrattuale Attività Ferroviarie 16/12/2016, dal Contratto Aziendale di Gruppo FS 16/12/2016, dal
CCNL Mobilità Area AF 22/03/2022 e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS 22/03/2022. Per effetto di tale contrattazione, le suddette indennità, pur correlate allo svolgimento delle mansioni svolte da lavoratori ovvero compensative di fasi di attività lavorativa e costituenti parte integrante della
2 retribuzione, non venivano prese in considerazione da ai fini della determinazione Controparte_1 della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale, con conseguente diminuzione di quanto percepito dallo stesso rispetto ai periodi di espletamento della propria attività ed il prodursi di un effetto dissuasivo dal godimento effettivo delle ferie.
I lavoratori adivano allora il Tribunale ordinario di Arezzo per vedersi riconosciuto il diritto ad una retribuzione feriale nella quale fossero incluse le voci variabili abitualmente percepite per le mansioni svolte, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale dal 18/07/2007 (per un totale di € 14.775,98 per € 8.459,76 Pt_1 per € 15.260,58 per , nonché condanna a versare in favore di ciascun ricorrente Parte_2 Parte_3
a titolo di maggior accantonamento del TFR la somma di € 1.094,52 per € 626,65 per Pt_1
e € 1.130,41 per I ricorrenti chiedevano, altresì, disporsi CTU contabile in caso Parte_2 Parte_3 di specifica contestazione delle somme richieste e dei risultati dei conteggi prodotti.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza della domanda attorea di cui Controparte_1 chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale di Arezzo, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Appello di OR (da ultimo,
n. 78/2023), rilevando la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, dell'effettiva produzione sui lavoratori dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie nel periodo oggetto di causa, respingeva il ricorso, poiché infondato.
e appellavano la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma Pt_1 Parte_2 Parte_3 integrale. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Arezzo.
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Preliminarmente, devono contestarsi tutte le eccezioni di inammissibilità sollevata da parte appellata che possono riassumersi nel fatto che, secondo tale parte, l'appello avrebbe introdotto questioni del tutto nuove, non dedotte in primo grado e non nascenti dalla sentenza impugnata (che aveva respinto sulla base dell'assenza di effetto dissuasivo), venendo così nuovamente riscritto del tutto il ricorso proposto davanti al Tribunale. Inammissibilità anche per sua manifesta infondatezza ex art 348 bis cpc.
Ad avviso della Corte, la sentenza di primo grado aveva dichiarato di aderire a quanto argomentato da una sentenza della Corte di Appello di OR (di cui aveva riportato testualmente la motivazione), nella quale era affrontata la questione della retribuzione feriale alla luce anche delle sentenze della
CGUE.
3 Nell'atto di appello, gli appellanti - nell'affermare la sussistenza del diritto negato dal Tribunale - hanno fatto riferimento alla normativa applicabile nella specie e alle sentenze della CGUE, come già richiamate nel ricorso di primo grado unitamente alle pronunce di legittimità, con trattazione di tutte le questioni discusse in primo grado in relazione al tema della retribuzione feriale.
Ugualmente, l'appello appare ammissibile, sussistendo tutti gli elementi per addivenire ad una valutazione del merito delle questioni controverse.
Nel merito del contendere, le seguenti considerazioni.
Secondo il Collegio, sulla scorta di un ampio e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte pronunciatasi in analoghe cause sulle medesime questioni retributive, l'appello
è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In diritto, parte appellante richiama, innanzitutto, la normativa euro-unitaria vigente in materia di ferie annuali retributive, diritto, questo, che trova fondamento nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, menzionata all'art. 151 TFUE (Titolo I - Diritti sociali fondamentali dei lavoratori - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - art. 8: Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati, in modo da ottenere un progresso, conformemente alle prassi nazionali), e nella Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1970, relativa ai congedi annuali pagati (art. 3 - 1. Qualsiasi persona alla quale la convenzione s'applichi ha diritto a un congedo annuo pagato di una determinata durata minima; Art. 7 - 1. Qualsiasi persona che prenda il congedo di cui nella presente convenzione deve, per tutta la durata del medesimo, ricevere almeno la sua rimunerazione normale o media). A queste fanno seguito la Direttiva
2003/88/CE, ai sensi del cui art. 7“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”, e la Carta sociale
Europea del 2010, anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE (Art.
2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti
s'impegnano: (…) 2. a prevedere giorni festivi retribuiti;
3. a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane).
La regola di giudizio si dovrebbe dunque trarre dall'interpretazione della suddetta normativa, ed in particolare della Direttiva 2003/88 dell'Unione europea, fornita dalla CGUE, secondo la quale la retribuzione dei dipendenti durante le ferie annuali deve essere mantenuta allo stesso livello di quella ordinaria, così da evitare che la differenza retributiva produca sul lavoratore un effetto dissuasivo dall'effettivo esercizio del diritto in questione. Una simile tesi trova conferma, nell'ordinamento interno, nell'orientamento della Corte di Cassazione, la quale afferma che “la retribuzione delle ferie
4 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore […] pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. […] All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. 15/10/2020, n.
22401).
Alla luce di quanto appena rilevato, gli appellanti denunciano, dunque, la sentenza di primo grado nella parte in cui conclude nel senso dell'impossibilità di una rinuncia al diritto in questione da parte del lavoratore tutelato dall'art. 36, co. 3, Cost., e della applicazione del concetto europeo di retribuzione per ferie: “l'intervento della fonte europea, nel nostro sistema normativo nazionale” – sostiene il giudice di prime cure – “ha avuto un impatto relativo, posto che il principio delle ferie annuali retribuite ha ottenuto, oltre cinquant'anni prima dell'intervento della Direttiva, la consacrazione costituzionale, ove si prevede che il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite
e non può rinunziarvi. […]
Nei decenni successivi all'introduzione del principio sancito dalla nostra Carta costituzionale, le condizioni di “ottenimento e concessione” delle ferie annuali retribuite, ed in particolare i criteri di computo del compenso da corrispondere durante la fruizione delle stesse, sono stati definiti non dalla legislazione interna ed ancor meno da prassi nazionali, ma dalla contrattazione collettiva.”
Secondo il Collegio, il primo motivo di appello è fondato.
La questione oggetto di controversia si colloca, infatti, fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art. 1), in forza delle quali qualsivoglia trattamento tale da indurre i dipendenti alla rinuncia delle ferie si pone in contrasto con gli obiettivi sottesi alla normativa euro-unitaria, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche nell'ottica di un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(CGUE 13/1/2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Quella relativa alle ferie è materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la supremazia del diritto dell'Unione su quello dell'ordinamento interno, con il conseguente obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non solo sono dei precedenti giurisprudenziali, ma hanno valore normativo.
5 In questo senso, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano “ex novo” norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n.
13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini, sono da ritenersi infondate le considerazioni svolte dal giudice di prime cure relativamente alla scarsa incidenza dell'intervento normativo euro-unitario sull'ordinamento nazionale italiano nonché all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva che ne deriverebbe;
la competenza dell'Unione non può negarsi, e la contrattazione collettiva può in alcun modo discostarsi dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
I ricorrenti impugnano, in seconda battuta, la sentenza del Tribunale di Arezzo, per aver il giudice respinto il ricorso in ragione della mancata allegazione, deduzione o dimostrazione da parte dei lavoratori della rinuncia alle ferie nel periodo oggetto di causa, e per la conseguente mancata produzione, in concreto, di un effetto dissuasivo.
Quanto al fatto che i ricorrenti abbiano sempre goduto delle ferie e che ciò dimostrerebbe, secondo il giudice di prime cure, l'assenza di ogni effetto dissuasivo, va replicato che – come chiarito dalla CGUE
13 gennaio 2022 in C-514/20, , e da Cass. n. 20216/2022 – quanto alla valenza dissuasiva Per_2 ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali.
È, pertanto, irrilevante che in concreto i ricorrenti abbiano fruito ogni anno delle ferie cui avevano diritto.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale errato nella mancata inclusione – ai fini della determinazione della retribuzione feriale – delle voci rivendicate che viene contestata per diversi motivi enunciati in relazione a ciascuna di esse.
Preliminarmente, la difesa degli appellanti ricorda come, sulla scorta di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale della CGUE e della giurisprudenza nazionale prevalente (Cass. civ.,
Sez. lavoro, sentenze n. 20216/2022, n. 22401/2020 e n. 13425/20196), ai fini dell'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale una voce retributiva debba necessariamente rispondere ai seguenti requisiti: deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; compensare uno specifico “disagio” (nel caso di specie, l'essere il lavoratore in costante movimento senza avere un luogo fisso di lavoro) intrinsecamente connesso allo svolgimento ordinario e tipico della prestazione del personale mobile;
deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
6 Le voci retributive oggetto di causa sono state percepite dai ricorrenti con una frequenza tale da renderle una componente continuativa, o quanto meno non occasionale, della retribuzione di ciascun lavoratore nei periodi dell'anno diversi da quello feriale. Pertanto, non possono che soddisfare i requisiti di cui sopra.
Secondo il Collegio, il presente motivo è fondato.
Quanto, in particolare sulle due voci dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai univoca e consolidata nell'affermarne espressamente l'inclusione nella retribuzione feriale. Si richiama, al riguardo, Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce rivendicata sia in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (in tal senso, anche Cass. 6282/2025, Cass. 13972/2024, Cass. 14089/2024).
Alla luce dei principi richiamati e delle argomentazioni svolte, il Collegio ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata in punto di an e che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Arezzo debba essere riformata.
Quanto alla questione della prescrizione sollevata da si sottolinea come, in ordine alla Controparte_1 decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la Cassazione sia ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto.
Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo
7 indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs.
n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. (da Cass. n. 26246/2022. Si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n. 2674/2024, n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
In merito ai criteri di calcolo utilizzati nella determinazione delle differenze retributive, parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello, laddove viene contestata l'applicazione, nei conteggi depositati da in primo grado, del divisore 26 (ex art 68, punto 6, CCNL) in luogo CP_1 del divisore 22 (utilizzato dai lavoratori), così introducendo per la prima volta in appello deduzioni sul punto assenti nel ricorso di primo grado, oltre al fatto che la relativa questione non era stata trattata nella sentenza impugnata.
Posto che la questione del divisore (in contestazione ai conteggi di controparte) non era stata esaminata nella sentenza del Tribunale stante il rigetto della domanda in punto di an del contendere e che la questione poteva essere trattata in primo grado solo successivamente al deposito degli stessi conteggi da parte della società (come effettivamente avvenuto) e non nel ricorso, si osserva come nell'atto di appello gli appellanti abbiano ribadito tutte le questioni discusse a fondamento del proprio diritto e che, in ogni caso, la Corte ha poi richiesto chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati nei conteggi prodotti col ricorso.
In merito, si osserva comunque che il divisore 26 (proposto dalla società appellata) trova applicazione solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, e non anche per quella delle indennità che maturano in ragione del servizio effettivo prestato, di cui si discute nel caso di specie.
Questa Corte ha poi già preso posizione sulla questione, precisando che, alla stregua della normativa euro-unitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui,
8 richiamandosi in proposito la motivazione della sentenza n. 629/2024 di questa Corte (rel. Dott.ssa
Santoni Rugiu):
“[…] Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive
(ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi CP_1 che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
È vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di
24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
9 - l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).”
Pertanto, con ordinanza 12.11.2024, la Corte ha richiesto agli appellanti un ricalcolo delle differenze retributive con riferimento al numero dei giorni di ferie effettivamente godute nell'anno, entro il limite massimo di 24 giorni, nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dal 18.7.2007.
Per quanto riguarda, infine, la voce IUP (indennità di utilizzazione professionale) – in forza del contratto collettivo corrisposta nei giorni di ferie secondo un importo fisso giornaliero (€ 12,80 per macchinisti;
€ 4,50 per capitreno) – il credito dei lavoratori deve essere riconosciuto limitatamente alla parte variabile (la sola esclusa dalla retribuzione feriale), così dovendosi decurtare la parte fissa, se inclusa nella domanda, come richiesto nella medesima ordinanza.
In base ai conteggi riformulati, che si recepiscono per la determinazione del quantum della condanna, il credito per differenze retributive è stato così ricalcolato:
- per 10.356,70, oltre € 767,16 per incidenza t.f.r. (complessivi € 11.123,87); Pt_1
- per € 4.628,99, oltre € 342,89 per incidenza t.f.r. (complessivi € 4.971,88); Parte_2
- per € 10.217,05, oltre € 756,82 per incidenza t.f.r. (complessivi € 10.973,87). Parte_3
In conclusione, l'appello va accolto e va condannata al pagamento a favore dei Controparte_1 lavoratori dei seguenti importi per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge: per 10.356,70; per € 4.628,99; per € 10.217,05. Pt_1 Parte_2 Parte_3
Oltre interessi e rivalutazione.
Va inoltre dichiarato il diritto degli appellanti all'accantonamento dei seguenti importi a titolo di TFR, oltre rivalutazione ai sensi della legge 297/1982: per € 767,16; per € 342,89; per Pt_1 Parte_2
€ 756,82. Parte_3
Oltre rivalutazione ex L. n. 297/1982
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Secondo la regola della soccombenza, le spese vanno poste a carico di e si liquidano secondo CP_1 le tariffe dello scaglione di valore della causa e secondo le attività compiute, secondo parametri minimi in ragione della ormai consolidata giurisprudenza sulle più rilevanti questioni oggetto dell'appello.
10 Al lavoratore spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze/conteggi per i tre lavoratori (come da documentazione in atti), ma che la Corte ritiene di liquidare in un importo ritenuto congruo di complessivi € 750,00 (alla luce delle previsioni di cui all'art 10 DM 30.5.2002).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al CP_1 pagamento delle seguenti somme in favore degli appellanti, per i titoli dedotti in motivazione e considerato il limite massimo di 24 giorni di ferie:
per , € 10.356,70 Parte_1
per , € 4.628,99 Parte_2
per , € 10.217,05 Parte_3
per tutti, oltre interessi e rivalutazione;
- dichiara il diritto degli appellanti all'accantonamento degli importi a titolo di tfr, così determinati:
per , € 767,16 Parte_1
per , € 342,89 Parte_2
per , € 756,82, Parte_3
per tutti, oltre rivalutazione ex L. n. 297/1982
- condanna al pagamento nei confronti degli appellanti delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio che liquida in € 2.741.70 per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché in
€ 3.777,80 per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
- condanna al pagamento delle spese relative alla consulenza/conteggi depositati dagli CP_1 appellanti che liquida in complessivi € 750,00.
Firenze, 4 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
11 12