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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11277/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11277/2025
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 17.11 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. MARTELLACCI AN oggi sostituito dall'avv. ILARIA Parte_1
GUIDOTTI, la quale fa presente che l'immobile è stato riconsegnato in data 15.10.2025 mediante consegna delle chiavi nella buchetta delle lettere;
rinuncia alla domanda di rilascio;
insiste nella condanna al pagamento dei canoni dal mese di gennaio fino al mese di ottobre 2025 per l'importo totale di € 4.900,00.
Dichiara fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Per nessuno è comparso fino ad ore 11:00. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice dichiara la contumacia di , dà lettura del verbale di udienza;
quindi, si ritira in CP_1 camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 4 N. R.G. 11277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11277/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI Parte_1 C.F._1
AN elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTELLACCI AN
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 08.08.2025 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare la cessazione del contratto di locazione concluso con
[...]
per effetto del diniego di rinnovo del 31.01.2024, nonché, in subordine, di accertare e CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore agli CP_1 obblighi assunti con il contratto di locazione (immobile sito in Crevalcore (BO), via Panerazzi n.
524/F) stipulato in data 1.08.2020; altresì, chiedeva la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile sito in Crevalcore (BO), via Panerazzi n. 524/F, libero da persone e cose, in favore del pagina 2 di 4 ricorrente oltre al pagamento dei canoni di locazione maturati dal gennaio 2025 al luglio 2025, oltre ad
€ 500,00 per l'indennità di occupazione maturata per il mese di agosto 2025, oltre alle successive indennità sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia del resistente , la causa è CP_1 stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto che l'immobile è stato riconsegnato da parte resistente in data 15.10.2025 mediante consegna delle chiavi nella buchetta delle lettere;
la difesa di parte ricorrente ha, dunque, rinunciato alla domanda risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile, stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo unicamente nella domanda di condanna dei canoni non corrisposti fino all'effettivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
Risulta infatti documentato che in data 1.08.2020 le parti e Parte_1 CP_1 abbiano stipulato contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni, con decorrenza dal
01/08/2020 e scadenza al 31/07/2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Crevalcore (BO), via
Panerazzi n. 524/F, piano primo, composta da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, due bagni e terrazza, identificata catastalmente al foglio 80, mappale 680, sub. 23, cat. A/3, classe 2, rendita catastale euro 348,61 (cfr. doc. 1), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 26.08.2020 al n.
010848, serie 3T (cfr. doc. 2), pattuendo pari ad € 6.000,00 annui, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 500,00 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione.
Parte ricorrente ha allegato che il conduttore ha continuato ad occupare l'immobile di causa fino al 15 ottobre 2025, omettendo il pagamento del canone dovuto al mese di gennaio 2025 sino all'avvenuto rilascio.
Parte resistente, restando contumace in giudizio, ha omesso di provare, come era suo onere, fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato grave impedimento.
Alla luce di ciò, va, dunque, dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore CP_1 di dell'importo complessivo di € 4.750,00 (€ 500,00 x9 mesi, € 250,00 per i 15 Parte_1 giorni di ottobre) a titolo di canoni non corrisposti e di indennità di occupazione, oltre interessi di legge dalle singole scadenze fino alla domanda (notifica del ricorso perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. in pagina 3 di 4 data 23/10/2025) ed ex art. 1284 co IV c.p.c. dalla domanda fino al saldo.
Le spese del giudizio, contenute entro i minimi edittali dello scaglione di riferimento stante la ridotta attività processuale svolta, seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dato atto dell'avvenuta riconsegna dell'immobile oggetto di contratto di locazione inter partes alla data del 15/10/2025
- condanna al pagamento in favore di ella somma di € 4.750,00, CP_1 Parte_1
a titolo di canoni ed indennità di occupazione, oltre interessi come riconosciuti in motivazione.
- condanna altresì a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 264,00 per spese, € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A. come per legge.
BOLOGNA, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11277/2025
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 17.11 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. MARTELLACCI AN oggi sostituito dall'avv. ILARIA Parte_1
GUIDOTTI, la quale fa presente che l'immobile è stato riconsegnato in data 15.10.2025 mediante consegna delle chiavi nella buchetta delle lettere;
rinuncia alla domanda di rilascio;
insiste nella condanna al pagamento dei canoni dal mese di gennaio fino al mese di ottobre 2025 per l'importo totale di € 4.900,00.
Dichiara fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Per nessuno è comparso fino ad ore 11:00. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice dichiara la contumacia di , dà lettura del verbale di udienza;
quindi, si ritira in CP_1 camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 4 N. R.G. 11277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11277/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI Parte_1 C.F._1
AN elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTELLACCI AN
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 08.08.2025 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare la cessazione del contratto di locazione concluso con
[...]
per effetto del diniego di rinnovo del 31.01.2024, nonché, in subordine, di accertare e CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore agli CP_1 obblighi assunti con il contratto di locazione (immobile sito in Crevalcore (BO), via Panerazzi n.
524/F) stipulato in data 1.08.2020; altresì, chiedeva la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile sito in Crevalcore (BO), via Panerazzi n. 524/F, libero da persone e cose, in favore del pagina 2 di 4 ricorrente oltre al pagamento dei canoni di locazione maturati dal gennaio 2025 al luglio 2025, oltre ad
€ 500,00 per l'indennità di occupazione maturata per il mese di agosto 2025, oltre alle successive indennità sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia del resistente , la causa è CP_1 stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto che l'immobile è stato riconsegnato da parte resistente in data 15.10.2025 mediante consegna delle chiavi nella buchetta delle lettere;
la difesa di parte ricorrente ha, dunque, rinunciato alla domanda risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile, stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo unicamente nella domanda di condanna dei canoni non corrisposti fino all'effettivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
Risulta infatti documentato che in data 1.08.2020 le parti e Parte_1 CP_1 abbiano stipulato contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni, con decorrenza dal
01/08/2020 e scadenza al 31/07/2024, avente ad oggetto l'immobile sito in Crevalcore (BO), via
Panerazzi n. 524/F, piano primo, composta da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, due bagni e terrazza, identificata catastalmente al foglio 80, mappale 680, sub. 23, cat. A/3, classe 2, rendita catastale euro 348,61 (cfr. doc. 1), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 26.08.2020 al n.
010848, serie 3T (cfr. doc. 2), pattuendo pari ad € 6.000,00 annui, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 500,00 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione.
Parte ricorrente ha allegato che il conduttore ha continuato ad occupare l'immobile di causa fino al 15 ottobre 2025, omettendo il pagamento del canone dovuto al mese di gennaio 2025 sino all'avvenuto rilascio.
Parte resistente, restando contumace in giudizio, ha omesso di provare, come era suo onere, fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato grave impedimento.
Alla luce di ciò, va, dunque, dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore CP_1 di dell'importo complessivo di € 4.750,00 (€ 500,00 x9 mesi, € 250,00 per i 15 Parte_1 giorni di ottobre) a titolo di canoni non corrisposti e di indennità di occupazione, oltre interessi di legge dalle singole scadenze fino alla domanda (notifica del ricorso perfezionatasi ex art. 143 c.p.c. in pagina 3 di 4 data 23/10/2025) ed ex art. 1284 co IV c.p.c. dalla domanda fino al saldo.
Le spese del giudizio, contenute entro i minimi edittali dello scaglione di riferimento stante la ridotta attività processuale svolta, seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dato atto dell'avvenuta riconsegna dell'immobile oggetto di contratto di locazione inter partes alla data del 15/10/2025
- condanna al pagamento in favore di ella somma di € 4.750,00, CP_1 Parte_1
a titolo di canoni ed indennità di occupazione, oltre interessi come riconosciuti in motivazione.
- condanna altresì a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 264,00 per spese, € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., I.V.A., C.P.A. come per legge.
BOLOGNA, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4