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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 932/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 03/11/2020
d a
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Belotti n. 4, rappresentato e assistito e difeso dagli avvocati GHISALBERTI
TOMMASO (C.F. ) e dall'avv. ASERO GLORIA C.F._2
(C.F. entrambi del Foro di Bergamo, procuratori C.F._3
domiciliatari come da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 16 c o n t r o già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentata da con sede Controparte_3 Controparte_4
legale in Roma (RM), via Piemonte n. 38, (P.IVA , in persona P.IVA_1
del procuratore speciale, dott. nato a [...] Controparte_5
11.11.1970 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
SAVI LUCA PIETRO (C.F. ) del foro di Bergamo, C.F._5
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2024 avente ad oggetto: Fideiussione- Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 14
settembre 2020 con il n. 1218/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento al presente appello, così
provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1218/2020, Rep. n.
2989/2020, emessa e pubblicata il 14 settembre 2020 nel giudizio di
pagina 2 di 16 opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 4256/2017 R.G. dal Tribunale
di Bergamo, dottoressa Cristina Mondini, ed in accoglimento del presente
appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella
sola misura in cui non accoglie in favore dell'odierno appellante l'eccezione
di nullità assoluta ovvero relativa delle fideiussioni n. 170921 e n. 170922 per
le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, nella parte in cui non
dichiara l'intervenuta decadenza di ai sensi dell'art. 1957 Controparte_1
c.c.;
- per l'effetto, accogliere le domande avanzate dal signor Parte_1
nel giudizio di primo grado e perciò: accertata e dichiarata la nullità
[...]
e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole vessatorie contenute nelle
fideiussioni sottoscritte dal signor , accertare e Parte_1
dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione in capo a Controparte_1
secondo il disposto dell'art. 1957 c.c., e per l'effetto, accertare e dichiarare
che nulla è dovuto dal signor all'odierna appellata Parte_1
relativamente alle fideiussioni azionate dall'istituto di credito e a nessun
titolo;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ritiene che la presente causa non necessiti di alcuna ulteriore attività
istruttoria rispetto a quella già svolta in primo grado, le cui risultanze sono
pagina 3 di 16 state evidentemente erroneamente interpretate dal giudice di prime cure.
Nel denegato caso in cui l'adita Corte d'Appello, anche su eventuale istanza
dell'appallata, ritenesse di dar corso alla fase istruttoria, si chiede ammettersi
il seguente mezzo di prova:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'istituto di credito odierno convenuto
opposto e/o a Eurofidi S.c.a.r.l. e/o a la Controparte_6
produzione in giudizio della documentazione concernente la garanzia
concessa in favore di in relazione ai rapporti in essere Controparte_7
con (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione di CP_1
garanzia, il prospetto relativo alle condizioni economiche, e ogni altra
documentazione ritenuta opportuna e rilevante dalla Ecc.ma Corte d'Appello),
ciò al fine di determinare compiutamente le condizioni economiche e
contrattuali di regolamentazione di dette garanzie;
- Ordinare l'esibizione in giudizio del verbale della causa di primo grado,
nonchè degli atti e dei documenti avversari, nel caso in cui il fascicolo
d'ufficio del giudizio di primo grado promosso innanzi al Tribunale di
Bergamo e rubricato al n. 4256/2017 R.G. non venisse trasmesso a cura del
Cancelliere ai sensi dell'art. 347 c.p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre
rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, con distrazione dei
pagina 4 di 16 sottoscritti procuratori antistatari”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectiis, accogliere le seguenti
conclusioni:
In via principale e di merito: respingere in ogni caso il proposto appello e
confermare integralmente la sentenza n.1218 rep. n.2989/2020 del Tribunale
di Bergamo qui impugnata, con integrale rifusione delle spese di causa come
da liquidanda nota delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1234/2017 con il quale era stato intimato il pagamento in favore di della somma di €. 49.704,77, oltre CP_1
interessi, nonché le spese della procedura monitoria.
I sigg.ri e proponevano opposizione avverso il menzionato Pt_1 Parte_2
decreto eccependo i) la nullità assoluta delle fideiussioni sottoscritte dai signori e in quanto conformi allo schema ABI in contrasto con l'art. Pt_1 Parte_2
2 della legge 287/1990; ii) in via subordinata, nullità parziale della clausola n.
6 di entrambe le fideiussioni di cui è causa contenente deroga all'art. 1957 c.c.
in quanto conforme allo schema ABI in contrasto con l'art. 2 della legge pagina 5 di 16 287/1990 e conseguente intervenuta decadenza dell'azione in capo a CP_1
non avendo quest'ultima agito entro sei mesi dalla scadenza
[...]
dell'obbligazione principale;
iii) in ogni caso, invalidità delle clausole vessatorie contenute nelle fideiussioni sottoscritte in quanto eccessivamente onerose per il contraente consumatore ( e comunque non redatte nel Parte_2
rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
iv)
violazione dei principi di correttezza e buona fede in capo all'istituto di credito di cui all'art. 117 TUB;
v) mancanza della prova circa il quantum
asseritamente richiesto da . CP_1
Il tribunale rilevava che gli opponenti avevano sottoscritto in data 30 maggio
2014 un contratto di fideiussione specifica, ove era previsto che in qualità di fideiussori erano tenuti a pagare a semplice richiesta quanto dovuto,
circostanza che in assenza della menzione “senza eccezioni” non era sufficiente ad escludere la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in mancanza di espressa rinuncia a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. e al beneficio dell'escussione ex art. 1944
c.c..
Il tribunale affermava ulteriormente che il contratto era composto da 18
clausole generali, di cui 12 venivano richiamate per l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c., secondo comma, e che tale differenziazione era sufficiente a rendere edotti i contraenti, a prescindere dall'eventuale inclusione di clausole pagina 6 di 16 non vessatorie.
Inoltre, il tribunale osservava che non veniva allegata da parte opponente alcuna prova riguardo al fatto che la conformità allo schema ABI delle clausole fideiussorie avrebbe limitato l'autonomia negoziale dei contraenti.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva svolta una CTU contabile la quale accertava che: i) non si era verificata usura originaria, né usura sopravvenuta nel corso del contratto di conto corrente;
ii) la cms non era stata oggetto di verifica od epurazione poiché la sua applicazione era stata abolita in epoca antecedente all'apertura del conto corrente;
iii) veniva ricalcolato il saldo nella misura pari ad euro 50.858,48 a debito del correntista, da cui emergeva una differenza rispetto al decreto ingiuntivo di euro 876,30.
Il tribunale, preso atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva che il sig. legale rappresentante della Parte_1
società e socio unico della società debitrice garantita, Controparte_7
non poteva essere considerato consumatore. Mentre la sig.ra Parte_2
coniuge del sig. non rivestendo alcuna carica societaria, era
[...] Pt_1
qualificabile come consumatore, con conseguente applicazione delle rispettive tutele.
Da tale qualifica discendeva la nullità ex art. 36 Cod. Cons. della clausola n. 6,
comma primo della fideiussione, con la quale, senza dimostrazione di pagina 7 di 16 negoziazione individuale riguardo al contenuto, veniva pattuita la dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., termini che erano stati pacificamente superati da parte opposta.
In conclusione, il tribunale:
-revocava il decreto ingiuntivo n. 1234/2017;
-condannava parte opponente sig. al pagamento in Parte_1
favore di parte opposta, della somma di euro 50.858,48;
-poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%
ciascuna le spese di liquidate per la CTU;
-disponeva la compensazione delle spese di lite fra le parti.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i Parte_1
seguenti motivi:
1)Erroneo ed illogico rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni.
Violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990: parte appellante eccepisce che le fideiussioni sottoscritte risultano conformi allo schema ABI, in quanto riportano pedissequamente agli artt. 2, 6 e 8 il modello censurato dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Tale circostanza determinerebbe la nullità totale delle fideiussioni, oppure pagina 8 di 16 almeno la nullità parziale delle sole clausole conformi allo schema ABI, fra cui l'art. 6, comma 1 con il quale viene derogato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
2)Erronea, illogica e carente motivazione della sentenza in ordine all'invalidità
delle clausole vessatorie contenute. Violazione dell'art. 1341 c.c.: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato la doglianza inerente alle clausole vessatorie, avendo escluso la ricorrenza nel caso in esame del c.d. richiamo cumulativo di clausole miste e delle relative conseguenze giuridiche.
In primo luogo, parte appellante osserva che le 12 clausole richiamate per l'approvazione specifica non risultano in realtà tutte vessatorie, mentre possiede natura vessatoria la clausola di cui all'art. 12, comma 2, non inserita nell'elencazione.
Da tale considerazione è desumibile che le clausole vessatorie contenute nei contratti sono affette da nullità per richiamo cumulativo, e richiama, a sostegno di tale affermazione, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso di richiamo cumulativo di clausole miste non può ritenersi rispettato l'onere di specifica approvazione per iscritto.
Inoltre, parte appellante afferma che non si sono verificare trattative per la sottoscrizione delle clausole vessatorie.
pagina 9 di 16 Dunque il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole vessatorie per violazione dell'art. 1341 c.c., e da tale declaratoria consegue la nullità dell'art. 6 delle fideiussioni contenete la deroga dell'art. 1957 c.c..
3)Erroneo e illogico rigetto dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Omessa motivazione: parte appellante afferma che a fronte della nullità
dell'art. 6, comma 1 delle fideiussioni, per conformità allo schema ABI ed in ogni caso per violazione dell'art. 1341 c.c., risulta pienamente operante l'art. 1957 c.c., e conseguentemente la banca avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dalla possibilità di far valere le proprie pretese nei confronti dell'appellante.
Infatti, parte appellante osserva che la banca non ha affermato di aver agito entro il termine semestrale decadenziale.
4)Erronea e illogica motivazione della sentenza per mancanza di prova del quantum debeatur. Errori della CTU: parte appellante eccepisce che la somma dovuta non è stata pienamente provata, in quanto la banca si è limitata ad allegare gli estratti conto inerenti ai rapporti bancari intercorsi con il debitore principale, senza documentare compiutamente la relativa comunicazione al correntista, con conseguente mancata effettiva dimostrazione dell'effettivo saldo del conto corrente.
Inoltre, parte appellante afferma che le conclusioni del CTU, pur essendo pagina 10 di 16 corrette da un punto di vista contabile, risultano errate poiché muovono dall'errato assunto dell'esistenza di una pattuizione scritta fra le parti,
circostanza non pacifica e contestata.
Costituendosi in giudizio contesta integralmente Controparte_1
l'appello proposto da Parte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità totale delle fideiussioni stipulate essendo conformi allo schema ABI censurato da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, o in subordine la nullità
parziale degli articoli 2,6,8 delle stesse.
Rilevato che le fideiussioni stipulate n. 000170922 e n. 000170921 sono qualificabili quali fideiussioni specifiche, sia in considerazione del contenuto letterale delle stesse, sia poiché esse sono poste a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca rispetto ai rapporti indicati espressamente nei contratti di fideiussione, la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che la presente fideiussione non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, essendosi pagina 11 di 16 il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare:
fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario,
sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a
tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia
probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta la nullità delle clausole vessatorie contenute nei contratti di garanzia per violazione dell'art. 1341 c.c..
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio rileva che in tale sede parte appellante non ha censurato la statuizione della pronuncia di prime cure ove è stato affermato che
“il signor , legale rappresentante della società e socio Parte_1
pagina 12 di 16 unico della società debitrice garantita, non può essere Controparte_7
considerato consumatore”.
Ulteriormente, si rileva che i contratti di fideiussione contengono la precisa indicazione delle clausole asseritamente vessatorie, le quali sono state approvate specificatamente da parte appellante, ai sensi dell'art. 1341, comma
2 c.c., tramite la doppia sottoscrizione.
In merito recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4126/2024
ha chiarito che “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della
specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola
vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole,
onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non
sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto,
ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula
del contratto.”
Nel caso in esame non si è verificata un'ipotesi di richiamo cumulativo delle clausole, in quanto nei contratti esse sono state specificatamente individuate tramite l'indicazione del titolo delle stesse, il quale permette di comprenderne il contenuto.
In considerazione del rigetto dei primi due motivi di appello resta assorbita l'analisi del terzo motivo. In ogni caso per esaustività, il Collegio ne rileva pagina 13 di 16 l'infondatezza a fronte del rigetto di entrambe le argomentazioni che avrebbero determinato la nullità dell'art. 6, comma 1 delle fideiussioni, con il quale è
stato derogato l'art. 1957 c.c..
Infine, il Collegio ritiene il quarto motivo di appello infondato, preso atto della genericità e della contraddittorietà dello stesso.
In primo luogo si osserva che la genericità della doglianza non consente di individuare la specifica parte della pronuncia di prime cure oggetto di censura.
Ulteriormente, si rileva che le argomentazioni dedotte a sostegno del motivo risultano contraddittorie, in particolar modo ove parte appellante afferma esplicitamente di aderire alle conclusioni contabili del CTU, ed al tempo stesso contesta l'affermazione del CTU secondo cui “sussisterebbe fra le parti una pattuizione scritta”.
Tutto quando considerato la Corte rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1218/2020 del Tribunale di Parte_1
Bergamo, Sez. III.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto pagina 14 di 16 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.001,00 sino ad euro
52.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1218/2020 del Tribunale di Bergamo, Sez. III;
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.1418,00 per la
“fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, ed euro 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19/03/2025
pagina 15 di 16 IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 932/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 03/11/2020
d a
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Belotti n. 4, rappresentato e assistito e difeso dagli avvocati GHISALBERTI
TOMMASO (C.F. ) e dall'avv. ASERO GLORIA C.F._2
(C.F. entrambi del Foro di Bergamo, procuratori C.F._3
domiciliatari come da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 16 c o n t r o già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentata da con sede Controparte_3 Controparte_4
legale in Roma (RM), via Piemonte n. 38, (P.IVA , in persona P.IVA_1
del procuratore speciale, dott. nato a [...] Controparte_5
11.11.1970 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
SAVI LUCA PIETRO (C.F. ) del foro di Bergamo, C.F._5
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2024 avente ad oggetto: Fideiussione- Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 14
settembre 2020 con il n. 1218/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento al presente appello, così
provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1218/2020, Rep. n.
2989/2020, emessa e pubblicata il 14 settembre 2020 nel giudizio di
pagina 2 di 16 opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 4256/2017 R.G. dal Tribunale
di Bergamo, dottoressa Cristina Mondini, ed in accoglimento del presente
appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella
sola misura in cui non accoglie in favore dell'odierno appellante l'eccezione
di nullità assoluta ovvero relativa delle fideiussioni n. 170921 e n. 170922 per
le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, nella parte in cui non
dichiara l'intervenuta decadenza di ai sensi dell'art. 1957 Controparte_1
c.c.;
- per l'effetto, accogliere le domande avanzate dal signor Parte_1
nel giudizio di primo grado e perciò: accertata e dichiarata la nullità
[...]
e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole vessatorie contenute nelle
fideiussioni sottoscritte dal signor , accertare e Parte_1
dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione in capo a Controparte_1
secondo il disposto dell'art. 1957 c.c., e per l'effetto, accertare e dichiarare
che nulla è dovuto dal signor all'odierna appellata Parte_1
relativamente alle fideiussioni azionate dall'istituto di credito e a nessun
titolo;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ritiene che la presente causa non necessiti di alcuna ulteriore attività
istruttoria rispetto a quella già svolta in primo grado, le cui risultanze sono
pagina 3 di 16 state evidentemente erroneamente interpretate dal giudice di prime cure.
Nel denegato caso in cui l'adita Corte d'Appello, anche su eventuale istanza
dell'appallata, ritenesse di dar corso alla fase istruttoria, si chiede ammettersi
il seguente mezzo di prova:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'istituto di credito odierno convenuto
opposto e/o a Eurofidi S.c.a.r.l. e/o a la Controparte_6
produzione in giudizio della documentazione concernente la garanzia
concessa in favore di in relazione ai rapporti in essere Controparte_7
con (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione di CP_1
garanzia, il prospetto relativo alle condizioni economiche, e ogni altra
documentazione ritenuta opportuna e rilevante dalla Ecc.ma Corte d'Appello),
ciò al fine di determinare compiutamente le condizioni economiche e
contrattuali di regolamentazione di dette garanzie;
- Ordinare l'esibizione in giudizio del verbale della causa di primo grado,
nonchè degli atti e dei documenti avversari, nel caso in cui il fascicolo
d'ufficio del giudizio di primo grado promosso innanzi al Tribunale di
Bergamo e rubricato al n. 4256/2017 R.G. non venisse trasmesso a cura del
Cancelliere ai sensi dell'art. 347 c.p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre
rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, con distrazione dei
pagina 4 di 16 sottoscritti procuratori antistatari”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectiis, accogliere le seguenti
conclusioni:
In via principale e di merito: respingere in ogni caso il proposto appello e
confermare integralmente la sentenza n.1218 rep. n.2989/2020 del Tribunale
di Bergamo qui impugnata, con integrale rifusione delle spese di causa come
da liquidanda nota delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1234/2017 con il quale era stato intimato il pagamento in favore di della somma di €. 49.704,77, oltre CP_1
interessi, nonché le spese della procedura monitoria.
I sigg.ri e proponevano opposizione avverso il menzionato Pt_1 Parte_2
decreto eccependo i) la nullità assoluta delle fideiussioni sottoscritte dai signori e in quanto conformi allo schema ABI in contrasto con l'art. Pt_1 Parte_2
2 della legge 287/1990; ii) in via subordinata, nullità parziale della clausola n.
6 di entrambe le fideiussioni di cui è causa contenente deroga all'art. 1957 c.c.
in quanto conforme allo schema ABI in contrasto con l'art. 2 della legge pagina 5 di 16 287/1990 e conseguente intervenuta decadenza dell'azione in capo a CP_1
non avendo quest'ultima agito entro sei mesi dalla scadenza
[...]
dell'obbligazione principale;
iii) in ogni caso, invalidità delle clausole vessatorie contenute nelle fideiussioni sottoscritte in quanto eccessivamente onerose per il contraente consumatore ( e comunque non redatte nel Parte_2
rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
iv)
violazione dei principi di correttezza e buona fede in capo all'istituto di credito di cui all'art. 117 TUB;
v) mancanza della prova circa il quantum
asseritamente richiesto da . CP_1
Il tribunale rilevava che gli opponenti avevano sottoscritto in data 30 maggio
2014 un contratto di fideiussione specifica, ove era previsto che in qualità di fideiussori erano tenuti a pagare a semplice richiesta quanto dovuto,
circostanza che in assenza della menzione “senza eccezioni” non era sufficiente ad escludere la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in mancanza di espressa rinuncia a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. e al beneficio dell'escussione ex art. 1944
c.c..
Il tribunale affermava ulteriormente che il contratto era composto da 18
clausole generali, di cui 12 venivano richiamate per l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c., secondo comma, e che tale differenziazione era sufficiente a rendere edotti i contraenti, a prescindere dall'eventuale inclusione di clausole pagina 6 di 16 non vessatorie.
Inoltre, il tribunale osservava che non veniva allegata da parte opponente alcuna prova riguardo al fatto che la conformità allo schema ABI delle clausole fideiussorie avrebbe limitato l'autonomia negoziale dei contraenti.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva svolta una CTU contabile la quale accertava che: i) non si era verificata usura originaria, né usura sopravvenuta nel corso del contratto di conto corrente;
ii) la cms non era stata oggetto di verifica od epurazione poiché la sua applicazione era stata abolita in epoca antecedente all'apertura del conto corrente;
iii) veniva ricalcolato il saldo nella misura pari ad euro 50.858,48 a debito del correntista, da cui emergeva una differenza rispetto al decreto ingiuntivo di euro 876,30.
Il tribunale, preso atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva che il sig. legale rappresentante della Parte_1
società e socio unico della società debitrice garantita, Controparte_7
non poteva essere considerato consumatore. Mentre la sig.ra Parte_2
coniuge del sig. non rivestendo alcuna carica societaria, era
[...] Pt_1
qualificabile come consumatore, con conseguente applicazione delle rispettive tutele.
Da tale qualifica discendeva la nullità ex art. 36 Cod. Cons. della clausola n. 6,
comma primo della fideiussione, con la quale, senza dimostrazione di pagina 7 di 16 negoziazione individuale riguardo al contenuto, veniva pattuita la dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., termini che erano stati pacificamente superati da parte opposta.
In conclusione, il tribunale:
-revocava il decreto ingiuntivo n. 1234/2017;
-condannava parte opponente sig. al pagamento in Parte_1
favore di parte opposta, della somma di euro 50.858,48;
-poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%
ciascuna le spese di liquidate per la CTU;
-disponeva la compensazione delle spese di lite fra le parti.
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Propone appello avverso la predetta sentenza per i Parte_1
seguenti motivi:
1)Erroneo ed illogico rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni.
Violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990: parte appellante eccepisce che le fideiussioni sottoscritte risultano conformi allo schema ABI, in quanto riportano pedissequamente agli artt. 2, 6 e 8 il modello censurato dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Tale circostanza determinerebbe la nullità totale delle fideiussioni, oppure pagina 8 di 16 almeno la nullità parziale delle sole clausole conformi allo schema ABI, fra cui l'art. 6, comma 1 con il quale viene derogato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
2)Erronea, illogica e carente motivazione della sentenza in ordine all'invalidità
delle clausole vessatorie contenute. Violazione dell'art. 1341 c.c.: parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato la doglianza inerente alle clausole vessatorie, avendo escluso la ricorrenza nel caso in esame del c.d. richiamo cumulativo di clausole miste e delle relative conseguenze giuridiche.
In primo luogo, parte appellante osserva che le 12 clausole richiamate per l'approvazione specifica non risultano in realtà tutte vessatorie, mentre possiede natura vessatoria la clausola di cui all'art. 12, comma 2, non inserita nell'elencazione.
Da tale considerazione è desumibile che le clausole vessatorie contenute nei contratti sono affette da nullità per richiamo cumulativo, e richiama, a sostegno di tale affermazione, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso di richiamo cumulativo di clausole miste non può ritenersi rispettato l'onere di specifica approvazione per iscritto.
Inoltre, parte appellante afferma che non si sono verificare trattative per la sottoscrizione delle clausole vessatorie.
pagina 9 di 16 Dunque il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole vessatorie per violazione dell'art. 1341 c.c., e da tale declaratoria consegue la nullità dell'art. 6 delle fideiussioni contenete la deroga dell'art. 1957 c.c..
3)Erroneo e illogico rigetto dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Omessa motivazione: parte appellante afferma che a fronte della nullità
dell'art. 6, comma 1 delle fideiussioni, per conformità allo schema ABI ed in ogni caso per violazione dell'art. 1341 c.c., risulta pienamente operante l'art. 1957 c.c., e conseguentemente la banca avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dalla possibilità di far valere le proprie pretese nei confronti dell'appellante.
Infatti, parte appellante osserva che la banca non ha affermato di aver agito entro il termine semestrale decadenziale.
4)Erronea e illogica motivazione della sentenza per mancanza di prova del quantum debeatur. Errori della CTU: parte appellante eccepisce che la somma dovuta non è stata pienamente provata, in quanto la banca si è limitata ad allegare gli estratti conto inerenti ai rapporti bancari intercorsi con il debitore principale, senza documentare compiutamente la relativa comunicazione al correntista, con conseguente mancata effettiva dimostrazione dell'effettivo saldo del conto corrente.
Inoltre, parte appellante afferma che le conclusioni del CTU, pur essendo pagina 10 di 16 corrette da un punto di vista contabile, risultano errate poiché muovono dall'errato assunto dell'esistenza di una pattuizione scritta fra le parti,
circostanza non pacifica e contestata.
Costituendosi in giudizio contesta integralmente Controparte_1
l'appello proposto da Parte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità totale delle fideiussioni stipulate essendo conformi allo schema ABI censurato da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, o in subordine la nullità
parziale degli articoli 2,6,8 delle stesse.
Rilevato che le fideiussioni stipulate n. 000170922 e n. 000170921 sono qualificabili quali fideiussioni specifiche, sia in considerazione del contenuto letterale delle stesse, sia poiché esse sono poste a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca rispetto ai rapporti indicati espressamente nei contratti di fideiussione, la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che la presente fideiussione non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, essendosi pagina 11 di 16 il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare:
fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario,
sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a
tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia
probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
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Con il secondo motivo parte appellante contesta la nullità delle clausole vessatorie contenute nei contratti di garanzia per violazione dell'art. 1341 c.c..
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio rileva che in tale sede parte appellante non ha censurato la statuizione della pronuncia di prime cure ove è stato affermato che
“il signor , legale rappresentante della società e socio Parte_1
pagina 12 di 16 unico della società debitrice garantita, non può essere Controparte_7
considerato consumatore”.
Ulteriormente, si rileva che i contratti di fideiussione contengono la precisa indicazione delle clausole asseritamente vessatorie, le quali sono state approvate specificatamente da parte appellante, ai sensi dell'art. 1341, comma
2 c.c., tramite la doppia sottoscrizione.
In merito recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4126/2024
ha chiarito che “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della
specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola
vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole,
onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non
sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto,
ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula
del contratto.”
Nel caso in esame non si è verificata un'ipotesi di richiamo cumulativo delle clausole, in quanto nei contratti esse sono state specificatamente individuate tramite l'indicazione del titolo delle stesse, il quale permette di comprenderne il contenuto.
In considerazione del rigetto dei primi due motivi di appello resta assorbita l'analisi del terzo motivo. In ogni caso per esaustività, il Collegio ne rileva pagina 13 di 16 l'infondatezza a fronte del rigetto di entrambe le argomentazioni che avrebbero determinato la nullità dell'art. 6, comma 1 delle fideiussioni, con il quale è
stato derogato l'art. 1957 c.c..
Infine, il Collegio ritiene il quarto motivo di appello infondato, preso atto della genericità e della contraddittorietà dello stesso.
In primo luogo si osserva che la genericità della doglianza non consente di individuare la specifica parte della pronuncia di prime cure oggetto di censura.
Ulteriormente, si rileva che le argomentazioni dedotte a sostegno del motivo risultano contraddittorie, in particolar modo ove parte appellante afferma esplicitamente di aderire alle conclusioni contabili del CTU, ed al tempo stesso contesta l'affermazione del CTU secondo cui “sussisterebbe fra le parti una pattuizione scritta”.
Tutto quando considerato la Corte rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1218/2020 del Tribunale di Parte_1
Bergamo, Sez. III.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto pagina 14 di 16 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.001,00 sino ad euro
52.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1218/2020 del Tribunale di Bergamo, Sez. III;
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.1418,00 per la
“fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, ed euro 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19/03/2025
pagina 15 di 16 IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 16 di 16