Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/12/2024, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1703/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CORSI Parte_1 C.F._1
ELISA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
ZANONI PAOLA e CUGNASCA VIVIANA ALESSANDRA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con (C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dalla Curatrice Speciale Avv. TRANQUILLO DARIA
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni, alle quali aderiva anche la Curatrice Speciale della minore:
“1. Confermare l'affido congiunto a entrambi i genitori della figlia minore con suo CP_2
prevalente collocamento presso la madre.
2. Confermare l'assegnazione alla RA , affinché vi abiti esclusivamente con la figlia minore Pt_1
della ex casa coniugale di RB (MI), Via Monte Ruzzo n. 7 censita al NCEU del Comune CP_2
di RB foglio 7, mapp. 758, sub. 701, cat A/3, classe 4, vani 8, rendita € 516,46, piano T-1; foglio
7, mapp. 758, sub. 703, cat A/3, classe 4, vani 3,5, rendita € 225,95, piano T;
foglio 7, mapp. 758, sub. 702, cat C/6, classe 4, mq. 44, rendita € 124,98, piano S1; foglio 7, mapp. 758, sub. 22, cat C/6, classe 1, mq. 16, rendita € 28,10, piano T e foglio 7, mapp. 758, sub. 23, cat C/6, classe 1, mq. 16, rendita € 28,10, piano T e relative pertinenze a cui verranno altresì assegnati in godimento gli arredi e corredi ivi presenti che vengono riconosciuti tutti in proprietà esclusiva della sig.ra ad Pt_1
eccezione di: un divano, una poltrona, un tavolino, le porte con formelle antiche, quadro ritraente cascina, quadro ritraente Madonna, n. 1 grata in ferro antico, redini boma, fotoquadro grande ritraente Sig. alla guida di auto su strada cascina, scultura condotto acquedotto romano, CP_1 in quanto di proprietà esclusiva del sig. il tutto fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1
economica della ragazza e/o al termine della sua convivenza con la madre.
3. La figlia minore proseguirà il percorso di sostegno psicologico attualmente in essere, con CP_2
impegno dei genitori a rispettare le indicazioni eventualmente loro fornite dalla psicologa.
4. Il padre, salvi diversi accordi genitoriali e i suggerimenti che verranno dati nell'ambito del percorso che precede, nonché nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore tenuto conto della sua età, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo gli accordi direttamente CP_2
presi tra lui e la figlia e/o quelli assunti con la madre.
5. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente all'altro i luoghi e i recapiti di vacanza e/o villeggiatura in cui si recheranno con la figlia, garantendo quotidiani contatti telefonici della minore con ciascun genitore, nonché a far espatriare la minore solo dietro accordo e assenso di entrambi i genitori, con l'espresso divieto di condurre in CP_2
Paesi a rischio geopolitico.
6. Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1 CP_2
continuando a corrispondere alla madre collocataria:
2 a) in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat costo della vita (base giugno 2021, prossima rivalutazione giugno 2025)
l'assegno mensile attualmente pari a € 968,15, come correttamente rivalutato;
b) l'80% alle spese extra di nel rispetto delle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano CP_2
e, dunque, secondo i seguenti termini e modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue,
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
3 i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla richiesta.
I genitori, in particolare, concordano che il padre contribuirà al costo di eventuali ripetizioni, che saranno previamente concordate tra i genitori, entro il limite massimo di 6 ore settimanali per il costo (da suddividersi secondo le rispettive percentuali) attualmente di € 10,00= all'ora salvo futuri aumenti di prezzo richiesti dalle insegnanti.
7. I genitori concordano che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, l'Assegno Unico riferibile a sarà di pertinenza e verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% CP_2
ciascuno, come per legge, impegnandosi gli stessi a collaborare al fine della suddivisione del versamento tra loro da parte dell'Ente erogante e della percezione del maggiore importo possibile.
Rimane inteso tra le parti che sino alla regolarizzazione di quanto precede, il Signor con CP_1
decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, è sin d'ora autorizzato a portare il proprio credito pari al 50% dell'Assegno Unico percepito, attualmente di € 57,00, in compensazione con le spese extra di CP_2
8. Il Signor continuerà a contribuire al mantenimento della RA Controparte_1 Pt_1
corrispondendo alla medesima, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat costo della vita (base giugno 2021, prossima rivalutazione giugno 2025), l'assegno mensile di € 1.139,00, così come oggi correttamente rivalutato ex indici Istat, sino alla mensilità immediatamente precedente a quella in cui – nel rispetto degli accordi divorzili già definiti – verrà formalizzato, a titolo di liquidazione una tantum, il trasferimento immobiliare di cui al punto (9-a-i) che segue.
9. Nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, i coniugi convengono quanto segue:
a) il Signor i obbliga a trasferire, entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione Controparte_1
della sentenza di divorzio o nel termine eventualmente diverso indicato dal Notaio rogante esclusivamente per ragioni burocratiche, alla RA che accetta il trasferimento, Parte_1 la quota di sua proprietà, pari al 30%, dell'immobile, comprensivo di pertinenze, situato a 06240
4 Beausoleil (Francia) in Boulevard Guynemer n. 47 nel meglio Controparte_3 identificato dall'allegato atto di provenienza da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto, il cui intero valore viene dalle parti concordemente quantificato in complessivi €
470.000,00, nel rispetto dei seguenti titoli:
i) quanto al 20%, pari all'importo di € 94.000,00 (novantaquattromila/00), quale liquidazione una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modificazioni, che le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa;
ii) quanto al 10% quale permuta per la cessione, da parte della RA al Signor Pt_1 CP_1 del 50% dell'immobile (appartamento e box) sito a RB (MI) in Via Monte Ruzzo n. 7, censito al
NCEU del Comune di RB foglio 7, mapp. 758, sub. 703, cat A/3, classe 4, vani 3,5, rendita €
225,95, piano T e foglio 7, mapp. 758, sub. 20, cat C/6, classe 4, mq. 21, rendita € 59,65, piano S1, di cui al punto (b) che segue;
b) la RA si obbliga a trasferire, contestualmente a quanto previsto al punto (a) Parte_1
che precede, quindi entro e non oltre 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio o nel termine eventualmente diverso indicato dal Notaio rogante esclusivamente per ragioni burocratiche, al Signor che accetta il trasferimento, la quota di sua proprietà, pari al 50%, Controparte_1 dell'immobile, comprensivo di pertinenze, situato a RB (MI) Via Monte Ruzzo n. 7, censito al
NCEU del Comune di RB foglio 7, mapp. 758, sub. 703, cat A/3, classe 4, vani 3,5, rendita €
225,95, piano T e foglio 7, mapp. 758, sub. 20, cat C/6, classe 4, mq. 21, rendita € 59,65, piano S1.
I coniugi convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento dell'immobile di
Beausoleil (Francia) sarà scelto dalla RA e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, Pt_1
imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento di cui al punto (a) che precede sarà interamente a carico della stessa, mentre il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento dell'immobile di RB (MI) sarà scelto dal Signor e che ogni eventuale spesa notarile, CP_1
tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento di cui al punto (b) che precede sarà interamente a carico dello stesso, fermo restando che, quantomeno con riferimento ai beni siti in
Italia e per quanto possibile anche nel rispetto della relativa normativa francese, poiché i trasferimenti verranno fatti in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale.
I coniugi convengono, altresì, che:
i) qualora il Signor non adempia a quanto previsto alla clausola (9- a) che precede, nei CP_1
tempi sopra indicati, il Signor arà tenuto a continuare a corrispondere alla RA CP_1 Pt_1
l'assegno mensile divorzile (di cui al punto 8 che precede) in di lei favore sino alla mensilità
5 immediatamente precedente a quella in cui verrà formalizzato, a titolo di liquidazione una tantum, il trasferimento immobiliare di cui al punto (9-a-i);
ii) qualora la RA non adempia a quanto previsto alla clausola (9-b) che precede, nei tempi Pt_1
sopra indicati, il Signor si intenderà non più tenuto, dalla mensilità immediatamente CP_1 successiva allo scadere del termine previsto, a corrispondere l'assegno divorzile in favore della ex moglie (di cui al punto 8 che precede).
Rimane inteso tra le parti che:
- quanto all'immobile sito a Beausoleil (Francia), i comproprietari continueranno a gestire gli oneri, nessuno escluso, relativi all'immobile, nonché la relativa rendita da locazione nel rispetto delle relative ed effettive quote di proprietà: quindi, attualmente 60% e 40% e CP_1 Pt_1
successivamente al trasferimento che precede 30% e 70% ; CP_1 Pt_1
- quanto all'immobile sito a RB (MI), le parti concordano che continuerà a rimanere assegnato alla RA (unitamente all'unità abitativa più grande, parimenti di proprietà esclusiva del Pt_1
Signor e alle relative pertinenze) perché continui ad abitarvi unitamente alla figlia, sino CP_1
al naturale venire meno di tale diritto, come previsto ed identificato al punto (3) che precede;
(c) con riferimento alla residua quota, pari al 30%, di cui il Signor rimarrà proprietario CP_1 dell'immobile sito a Beausoleil (Francia) a seguito della cessione di cui al punto (a) che precede, le parti concordano che il Signor a condizione del verificarsi del trasferimento Controparte_1
immobiliare di cui al punto (b) che precede, cede alla RA il diritto di opzione Parte_1
ex art. 1331 c.c. per l'acquisto di tale quota immobiliare residua, pari al 30%, al prezzo già concordato di € 141.000,00 (centoquarantunomila/00), sino e non oltre la scadenza del quarto anno dalla sottoscrizione dell'opzione, come da contratto sottoscritto in data 11 novembre 2024.
10. La RA si impegna a restituire al marito, entro 15 giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, l'orologio di marca Rolex, mod. Submariner e quello di marca
Rolex, mod. Explorer. Correlativamente, il Signor i impegna a regalare l'orologio Rolex, CP_1
mod. Explorer, alla figlia in occasione del suo 18° compleanno. CP_2
11. Le parti concordano e si danno atto che, quanto ai conteggi del rispettivo dareavere relativo alle pregresse spese extra della figlia minore, questi devono intendersi “azzerati” sino alla data del
30 agosto 2024, con l'effetto che le parti riconoscono di non avere, per tale titolo, debiti/crediti da regolare e/o compensare tra loro sino a quel momento. Il sig. si impegna a corrispondere CP_1 alla moglie l'adeguamento Istat maturato da giugno 2024 sino alla sottoscrizione del presente accordo relativo agli assegni addivenuti di € 968,15 per la figlia ed € 1.139,00 per la moglie e quindi
€ 72,00 sino al 10.10.24, oltre alla sesta ed ultima rata maturata come da precedenti accordi di €
564,76.
6 12. Le parti si danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, nonché di quelle previste nel depositando ricorso per divorzio congiunto alle medesime condizioni di cui al presente accordo di separazione, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
13. Le parti, per quanto occorre possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e della figlia minore.
14. Spese legali compensate e rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale.
15. le parti concordano nel ripartire al 50% le spese del CS. Il compenso viene quantificato in complessivi € 2.817, inclusi accessori e rimborso forfettario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e ontraevano matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in HE (MI) in data 07/06/2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 4, P. II, serie A, anno 2003).
Dall'unione nasceva in data 02/05/2008 la figlia CP_2
Con ricorso depositato in data 02/04/2021 la Sig.ra adiva il Tribunale in Parte_1 epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra ediante comparsa di risposta con la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza Presidenziale del 09/06/2021 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
7 Con sentenza depositata il 17.6.2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. La causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione degli aspetti relativi alla minore e di carattere economico.
Successivamente, in data 09/01/2023, veniva nominata la CS avv. Daria Tranquillo per la minore
CP_2
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate, dando atto che nell'udienza del
Co 04/12/2024 la aderiva agli accordi ritenendoli coerenti con l'interesse della minore e dichiarava di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato e chiedeva di essere pagata direttamente dai genitori della minore, accettando il compenso di € 2.817, inclusi accessori
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
8 1) affida la minore ad entrambi i genitori e dà atto che i coniugi Controparte_2
hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
2) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/12/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
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