Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 8565/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/01/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAPASSO Parte_1
MARCO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MELIS PASQUALINA Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.01.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2023 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio Per_ con parte resistente in data 08.10.1998 in Mugnano di Napoli;
- che dallo stesso sono nati tre figli:
(27.01.2003), (09.04.2004) e (31.03.2008); - che, essendo divenuta la prosecuzione Per_2 Per_3 della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente, il quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 19/03/2024, le parti raggiungevano un accordo e formulavano domanda congiunta di sentenza di separazione e divorzio.
Recepito provvisoriamente l'accordo, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Ciò posto, tenuto conto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.04.2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato all'udienza cartolare del 19.03.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
- assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario di figlio minore;
- contributo di mantenimento per il figlio minore, a carico del padre di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione Per_3 annuale ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF;
Per_
- il padre provvederà a che vive con lui, già maggiorenne;
- contributo di mantenimento per a carico del padre di € 150,00 mensili da versare direttamente a , Per_2 Per_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF;
- assegno unico alla madre al 100% per Per_3
- le utenze di tari, luce e acqua, compresi agli arretrati, sono divise tra le parti al 50%;
- il versamento dell'assegno avverrà entro il 15 del mese;
3
- i coniugi danno di vivere già separati e quindi le presenti statuizioni valgono già dal deposito del ricorso;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MUGNANO DI NAPOLI l'08/10/1998 da
, nata a [...] il [...], e da , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MUGNANO DI NAPOLI di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 16, parte I, serie, anno 1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese