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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IA ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6037 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente tra
in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Cataldi appellante e
, in persona del direttore generale p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato appellata
Controparte_2
in persona del l.r. p.t. Controparte_3 appellati contumaci
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 532/2024 del 15.7.2024, resa nel giudizio R.G. N. 520/2021 – responsabilità derivante da sinistro stradale, risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.10.2025 e memorie ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in persona del direttore generale p.t., ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
(oggi e al fine di Controparte_4 Parte_1 Controparte_2 chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a quest'ultimo nella causazione del sinistro verificatosi in data 29.4.2019 sulla strada provinciale 361
Parabita-Alezio, alle ore 22:15 circa, tra l'ambulanza Fiat tg. EM334NB, CP_5 condotta da e di proprietà dell'ente sanitario, e l'Audi Q2 tg. Persona_1
FV753FD, condotta da e di proprietà di Controparte_2 Controparte_3 nonché al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad € 16.455,99 a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal mezzo in conseguenza dell'incidente.
A fondamento della propria domanda, l'azienda sanitaria locale ha esposto che l'ambulanza di sua proprietà stava percorrendo la s.p. 361 in direzione Alezio con lampeggianti e sirene accesi per una chiamata di intervento in codice giallo, quando conducente dell'Audi Q2, provenendo da un'area di servizio, si è immesso CP_2 in maniera improvvisa nella stessa corsia di marcia percorsa dall'ambulanza, tagliandole la strada mediante un'ulteriore manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada vicinale e andando così ad impattare con la parte anteriore sinistra del suo veicolo contro la parte anteriore destra dell'ambulanza, nonostante il conducente di quest'ultima, avesse posto in essere Persona_1 ogni manovra al fine di evitare l'impatto.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_4 dinamica del sinistro così come riscostruita da parte attrice nonché la quantificazione del danno subito, concludendo con la richiesta di rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
2 e a seguito della disposta integrazione del Controparte_2 Controparte_3 contraddittorio, sono rimasti contumaci.
Il giudizio di primo grado è stato istruito sulla base dei documenti prodotti in atti, dell'interrogatorio formale di dell'assunzione della prova Controparte_2 testimoniale nonché della c.t.u. e si è concluso con sentenza n. 532/2024 resa dal
Giudice di Pace di Gallipoli in data 18.7.2024, nella quale è stato dichiarato il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% in capo al conducente dell'Audi Q2 e nella misura del 30% in capo Controparte_2 al conducente dell'ambulanza con condanna di al Persona_1 CP_4
Contr pagamento in favore della dell'importo pari ad € 11.985,03 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal mezzo di soccorso e al pagamento in favore della Contr dell'importo pari ad € 1.700,00 a titolo di rifusione parziale delle spese del giudizio. ha proposto appello avverso la predetta sentenza Controparte_4 censurando: a) la ritenuta concorsuale responsabilità nella causazione dell'incidente in misura del 70% in capo a e in misura del 30% in Controparte_2 capo a b) la liquidazione del danno effettuata, attesa Persona_1
l'antieconomicità della riparazione del mezzo di soccorso;
c) l'errata inclusione Contr dell'IVA nella liquidazione del danno in ragione del regime di detraibilità della d) la mancata detrazione dalla somma liquidata a titolo di danno dell'importo pari Contr a € 3.200,00 corrisposta dall'assicurazione alla prima dell'instaurazione del giudizio;
e) la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, non dovuti in quanto il danno è stato liquidato all'attualità; f) la liquidazione del Contr risarcimento del danno da fermo tecnico, non provato e non richiesto dalla in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; g) la errata liquidazione nel risarcimento del danno delle somme pretese dall'attrice per la fattura n. 45 del
2019, asseritamente corrisposte per il trasporto e la custodia del mezzo di soccorso;
h) la errata liquidazione delle spese del giudizio, poste a carico di CP_4
In ragione di quanto sopra, ha chiesto Controparte_4
l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente Contr rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla e con condanna dello stesso ente alla restituzione delle somme ricevute, pari a € 20.939,78 (di cui € 3.700,00 corrisposti ante giudizio innanzi al Giudice di Pace e € 17.239,78 corrisposti in
3 Contr esecuzione della pronuncia del Giudice di Pace), con condanna della al pagamento delle spese di c.t.u. e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità concorsuale e prevalente nella causazione dell'incidente pari all'80% in capo al conducente dell'ambulanza, con il Contr riconoscimento della congruità delle somme corrisposte alla prima del giudizio, Contr pari ad € 3.700,00 per i danni patiti e conseguente condanna della alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello principale, proponendo CP_6 appello incidentale avverso la decisione del Giudice di Pace di Gallipoli nella parte in cui ha ritenuto responsabile della causazione dell'incidente il conducente dell'ambulanza nella misura del 30% e chiedendo la condanna di al Pt_1 pagamento dell'ulteriore somma pari ad € 4.470,96 nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, ha chiesto la conferma della decisione del Giudice di Pace di Gallipoli.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione dell'incidente verificatosi sulla s.p. CP_7
in data 29.4.2019 alle ore 22:15 circa tra l'ambulanza Fiat Ducato tg.
[...]
EM334NB, condotta da e di proprietà della , e l'Audi Persona_1 CP_6
Q2 tg. FV753FD, condotta da Controparte_2
Sul capo relativo alla responsabilità del sinistro
Il Giudice di Pace di Gallipoli ha ritenuto sussistente un concorso di responsabilità nella causazione dell'evento nella misura pari al 70% in capo al conducente dell'Audi Q2 e nella misura pari al 30% in capo al conducente Controparte_2 dell'ambulanza Persona_1
In questa sede, a censurato tale pronuncia ritenendo che il Giudice di Pace Pt_1 abbia ricostruito in maniera erronea e contradditoria il fatto storico e che non abbia valutato adeguatamente il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo
4 dell'incidente e le prove testimoniali raccolte. In particolare, l'appellante ha dedotto che il conducente dell'ambulanza viaggiava ad una velocità non congrua ai luoghi, con i dispositivi acustici di emergenza spenti, ed effettuava una manovra di sorpasso su strada con linea continua ed in prossimità di un'intersezione, mentre il conducente dell'Audi, previo azionamento dell'indicatore direzionale, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada comunale.
Pertanto, l'appellante ha concluso per una riforma di tale capo della sentenza chiedendo, in via principale, l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'ambulanza e, in via subordinata, una rimodulazione della responsabilità nella misura dell'80% in capo al conducente dell'ambulanza e del
20% in capo al conducente dell'Audi. Cont Sul punto, ha proposto appello incidentale, affermando al contrario che la responsabilità del sinistro va interamente addebitata a colpevole Controparte_2 di non aver ottemperato a quando disposto dall'art. 177 Cds, avendo omesso di concedere la precedenza all'ambulanza nella manovra di immissione nella carreggiata dalla stazione di rifornimento e nella svolta a sinistra.
Ai fini del giudizio sulla corretta valutazione del giudice di prime cure occorre fare riferimento all'istruttoria svolta in primo grado.
In primo luogo, occorre tenere conto dei rilievi documentali ed in particolare del modulo per rilevazione dell'incidente stradale compilato dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. Alla voce “posizione statica dei veicoli” nel campo “statica assunta nella fase terminale dell'evento e così localizzata”, si legge che “il veicolo B
(ambulanza Fiat Ducato) terminava la corsa con la parte anteriore fuori carreggiata contro un muretto a secco, mentre il veicolo A (automobile Audi) si trovava con la parte sinistra anteriore attaccata alla parte anteriore destra dell'ambulanza”. Inoltre, alla voce “osservazioni/dinamica” nel campo “osservazioni” del predetto modulo redatto dai Carabinieri è precisato che “il veicolo A (automobile Audi) condotto da CP_2
dal distributore di benzina AM si immetteva sulla s.p. 361, con direzione
[...]
Alezio, per poi svoltare a sinistra in via comunale AMelle, successivamente sopraggiungeva il veicolo B (ambulanza Fiat Ducato) condotto da Persona_1 con direzione di marcia Alezio, che probabilmente nell'effettuare una manovra di sorpasso andava a collidere con la sua parte anteriore lato destro contro la parte anteriore sinistra del veicolo A, terminando la corsa contro il muretto a secco posto
5 alla sua sinistra. Sulla carreggiata non vi erano tracce di frenata ma solo alcuni metri di scarrocciamento”.
All'interno della relazione di incidente stradale i Carabinieri hanno, altresì, specificato di essere giunti sul luogo dell'incidente circa 15 minuti dopo l'accaduto e che i veicoli erano stati lasciati nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, così come raffigurato nello schizzo planimetrico, che reca l'indicazione del rilievo di 3 metri di scarrocciamento a cavallo della linea di separazione della carreggiata. I militari hanno, inoltre, indicato che tra i presenti non vi erano testimoni in grado di descrivere l'accaduto.
In secondo luogo, occorre tenere in considerazione quanto dichiarato dai soggetti coinvolti nell'incidente, dapprima nell'immediatezza dello stesso e, successivamente, nell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
Il conducente dell'ambulanza sentito dai Carabinieri presso il Persona_1 pronto soccorso di Casarano, ha dichiarato che “[…] ero a bordo dell'ambulanza del
118 denominata Casarano 1, in qualità di autista, unitamente ad altro personale sempre a bordo, eravamo diretti ad Alezio in via Sandro Pertini per un soccorso medico […]” … “una volta giunti al distributore CAMER, sito in sulla SP. 361 CP_7
( – Alezio) notavo un'auto che dal distributore usciva e si dirigeva verso CP_7
Alezio. Vista la manovra del conducente dell'auto e accertatomi che dalla mia opposta direzione, non sopraggiungeva alcuna autovettura, mettevo l'indicatore di direzione
a sinistra ed effettuavo la manovra di sorpasso, quando ad un tratto, il conducente dell'auto che stavo sorpassando improvvisamente metteva l'indicatore di direzione a sinistra con l'intenzione di prendere la strada vicinale che costeggia l'Azienda
Agricola AMelle, cercavo di evitare l'impatto senza riuscirci. A causa dell'urto finivo la mia corsa sul muro di cinta della predetta Azienda agricola. Tengo a precisare che venendo impegnato in un soccorso prima di partire dalla sede azionavo
i sistemi luminosi di emergenza e sirena poiché impegnati in un codice giallo. Una volta sceso dall'autoambulanza il conducente dell'auto mi riferiva che si era accorto dell'arrivo del mezzo di soccorso ma credeva che era molto più lontano”.
Il conducente dell'Audi UC ha dichiarato ai Carabinieri che “[…] dal CP_2 distributore di benzina mi sono immesso sulla SP. 361 con direzione di marcia verso il Comune di Alezio, dopo essermi accertato che il mezzo proveniente da sinistra era molto lontano, ho messo la freccia a sinistra per girare in via comunale AMelle e
6 il mezzo che proveniva dalla sinistra mi ha sorpassato prendendomi in pieno. Tale mezzo si è rivelato essere un'ambulanza che non aveva la sirena di emergenza in funzione e pertanto non l'ho riconosciuta essere un'ambulanza finché non sono sceso dalla macchina. Prima di immettermi sulla strada provinciale avevo solamente notato una luce blu in lontananza, tuttavia, il mezzo era molto lontano e ha potuto raggiungermi perché procedeva ad alta velocità”.
Poi, in sede di interrogatorio formale lo stesso ha dichiarato “posso dire che CP_2 in data 29.4.2019, alle ore 22:15 circa, l'ambulanza di cui all'atto di citazione, percorreva la s.p. Parabita-Alezio in direzione Alezio. Non so dire se l'ambulanza avesse una chiamata d'intervento” … “sono uscito dalla stazione di servizio ma non improvvisamente e l'ambulanza era molto lontana tanto che non avevo riconosciuto trattasi di ambulanza. Mi sono immesso sulla carreggiata provenivo dalla stazione di servizio per andare in direzione di Alezio” … “dopo circa 20 metri che mi ero immesso sulla carreggiata dovendo svoltare a sinistra ho azionato l'indicatore direzionale sinistro e ho iniziato ad immettermi in una via vicinale posta a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia per raggiungere la tenuta ” … CP_8
“improvvisamente la mia vettura subiva un urto sulla parte anteriore sinistra all'altezza della porta anteriore sinistra dopodiché l'ambulanza andava ad impattare su di un muretto posto a sinistra della carreggiata” … “quando ho subito l'urto la vettura da me condotta si trovava nella corsia di sinistra della carreggiata ed avevo quasi completamente attraversato la strada” … “non ho visto se il conducente dell'ambulanza ha cercato di evitare l'impatto tuttavia ritengo che lo abbia fatto in quanto l'ambulanza ha impattato la mia macchina è stata attinta dall'angolo destro anteriore dell'ambulanza in senso obliquo” … “posso dire che è stata l'ambulanza ad avere impattato la mia macchina sulla parte laterale sinistra all'altezza della ruota anteriore sinistra” … “posso dire che l'ambulanza terminava la sua corsa sul muro a secco posto a sinistra del nostro senso di marcia” … “posso confermare che al momento dell'arrivo dei Carabinieri i mezzi coinvolti non erano stati spostati.
Preciso che la mia vettura non ha urtato il muretto e si è fermata sul ciglio della strada come riportato nelle planimetrie di cui si offre visione. Viaggiavo ad una velocità di circa 5 km/h perché mi ero fermato per girare a sinistra”. Perso Nessuna rilevanza, infine, possono assumere il ottoscritto dal solo conducente dell'Audi né l'indicazione nello stesso documento della testimone , Testimone_1
7 la quale, ascoltata nell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, nulla ha riferito sulla dinamica, in quanto arrivata sul luogo quando l'incidente si era già verificato.
Sulla scorta di tali affermazioni, è doveroso evidenziare che quanto dichiarato dal conducente dell'Audi non collima con quanto rilevato dai Carabinieri nello schizzo planimetrico, atteso che le tracce di scarrocciamento - che si ribadisce sono state rilevate a cavallo della linea di separazione della carreggiata - suggeriscono una diversa dinamica del sinistro nel senso di un urto, almeno inizialmente, di tipo tangenziale e non obliquo come riferito dal conducente dell'Audi. Inoltre, se come riferito dal conducente dell'Audi fosse vera la circostanza sulla manovra pressoché completata di svolta a sinistra per immettersi nella strada comunale, l'urto non sarebbe avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'Audi all'altezza della ruota. In tale ipotesi, infatti, l'ambulanza sarebbe andata ad impattare con la parte centrale di tale fiancata o con la parte posteriore sinistra.
Si ricorda che il era tenuto al rispetto dell'art. 154 C.d.S., secondo cui “1. CP_2
I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Nel caso di specie non è stata fornita la prova che il abbia rispettato tali CP_2 regole, in quanto – al contrario – lo stesso ha confessato di aver visto il veicolo che lo seguiva e di aver errato nel calcolare la velocità dell'autoambulanza; del resto, come detto, l'impatto è avvenuto quando la manovra di svolta era appena cominciata, come dimostra la planimetria allegata alla Relazione dei Carabinieri e come provano i danni dei mezzi.
Va anche rilevato che la dichiarazione del secondo cui la svolta sarebbe CP_2 avvenuta dopo 20 metri, è in contrasto con la planimetria redatta dai Carabinieri, che dimostra l'estrema vicinanza tra la AM sulla destra e la strada vicinale sulla sinistra. È dunque verosimile che la Audi si sia immessa nel flusso della
8 circolazione per poi svoltare a sinistra dopo 4-5 metri (come emerge dal raffronto con le tracce di scarrocciamento), ponendosi dunque come ostacolo improvviso.
Infine, lo stesso ha dichiarato di aver visto il mezzo di soccorso in CP_2 lontananza (“Prima di immettermi sulla strada provinciale avevo solamente notato una luce blu in lontananza, tuttavia, il mezzo era molto lontano e ha potuto raggiungermi perché procedeva ad alta velocità”). Pertanto, in forza di quanto stabilito dall'art. 177 Cds, avrebbe dovuto tenere una condotta CP_2 maggiormente prudente, evitando di impegnare la carreggiata. Invero, secondo quanto era ragionevole attendersi dall'utente medio della strada, egli avrebbe dovuto prospettarsi la circostanza che un mezzo con luci blu accese si trovasse in fase di intervento urgente e, di conseguenza, che il suo conducente tenesse una velocità superiore ai limiti imposti, in quanto lo scopo della deroga prevista dal 177
Cds in capo ai conducenti dei mezzi di soccorso è proprio quello di garantire il più rapido intervento. Tali valutazioni avrebbero dovuto indurre ad arrestare CP_2 la svolta in attesa della verifica della direzione del mezzo.
Quanto all'ambulanza, si ricorda che l'art. 177 Cds prevede che “I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere”.
Nel caso di specie, è emerso che l'ambulanza aveva le luci accese, mentre non è stato provato che avesse anche i dispositivi acustici accesi. La norma – come la giurisprudenza ad essa relativa – è stata richiamata più volte dall'appellato, senza che tuttavia lo stesso abbia mai indicato la prova dell'avvenuto uso “congiunto” dei dispositivi.
Il conducente dell'autoambulanza ha omesso di segnalare l'intervento di emergenza anche con la sirena, il cui suono sarebbe stato più facilmente percepito anche nel progressivo avvicinarsi all'intersezione.
L'ambulanza procedeva, per un intervento in codice giallo (non di urgenza imminente, dunque), su strada provinciale buia e stretta, con divieto di sorpasso, in presenza di immissioni su entrambi i lati. Lo stesso conducente ha peraltro
9 riferito di aver visto la Audi immettersi sulla SP e di aver intrapreso il sorpasso, senza neppure rallentare a fronte dell'avversa immissione.
La condotta dello non può dunque ritenersi esente da censure. Ciò per Per_1
l'avvenuta parziale violazione dell'art. 177 C.d.S. (in punto di uso congiunto di entrambi i dispositivi) e per avere lo stesso tenuto una velocità costante, superiore al limite consentito (circostanza mai contestata), con sorpasso di un veicolo appena immesso sulla carreggiata e in presenza di intersezioni. La prudenza avrebbe dovuto imporre allo di rallentare, anche in considerazione della Per_1 circostanza che la presenza del mezzo di soccorso non era stata comunicata con i dispositivi uditivi, il cui scopo è proprio quello di rendere nota l'urgenza dell'intervento e di far valutare la velocità di avvicinamento del mezzo.
In definitiva, il conducente dell'Audi ha violato l'art. 154 C.d.S., ha omesso di arrestarsi pur avendo visto un veicolo di soccorso in avvicinamento e ha svoltato valutando erroneamente la distanza dal mezzo (che lo ha attinto al principio della svolta); il conducente dell'ambulanza ha violato la regola di prudenza che gli avrebbe imposto di segnalare l'urgenza anche con il dispositivo acustico e di rallentare la marcia dinanzi al veicolo antecedente, in prossimità dell'incrocio.
Ciò porta al rigetto dell'appello incidentale.
Ciononostante, non può accogliersi la richiesta dell'appellante principale, di riconoscimento di una responsabilità prevalente del conducente dell'ambulanza.
Difatti i dati oggettivi – planimetria dei Carabinieri e danni ai mezzi, più volte richiamati – dimostrano che il aveva appena intrapreso la svolta (l'impatto CP_2 si ebbe in prossimità della mezzeria e contro la parte anteriore dell'Audi). Non è stato dimostrato che l'autoambulanza procedesse a velocità folle, come riferito dall'appellante, e i danni riportati solo dai mezzi e solo nei punti d'impatto inducono a ritenere che la velocità, pur superiore al limite massimo da tenersi su strada buia in presenza di doppia intersezione (dunque inferiore al massimo di 50 km/h, attese le restrizioni di cui all'art. 141 C.d.S.), fosse comunque proporzionata all'intervento da compiersi.
La censura da muoversi allo è di non aver azionato le sirene, elemento Per_1 che impone un obbligo di prudenza maggiore rispetto a quello esigibile in caso di uso congiunto dei dispositivi acustico e visivo. Ciononostante, la violazione della prudenza da parte dello per aver superato un veicolo appena immesso Per_1
10 sulla strada in prossimità di intersezioni e non aver neppure tentato di frenare, ha avuto un apporto causale minore rispetto all'imprudenza del che si è CP_2 immesso e ha subito svoltato, ignorando le luci blu che sopraggiungevano da tergo
(la cui distanza il avrebbe potuto adeguatamente valutare se solo non CP_2 avesse svoltato subito dopo l'immissione).
In ragione di quanto sopra, si conferma la ripartizione della responsabilità come valutata dal giudice di prime cure.
Sul capo relativo alla quantificazione del risarcimento
Sul punto, l'appellante eccepisce l'antieconomicità della riparazione del mezzo di Contr soccorso di proprietà della nonché l'aver il giudice di prime incluso somme non dovute nel quantificare il danno riportato dallo stesso ed, in particolare, l'inclusione dell'IVA, la mancata detrazione dalla somma versata a titolo di acconto per € Contr 3.200,00 (corrisposta dall'Assicurazione alla prima dell'instaurazione del giudizio), la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su danno già rivalutato, l'inclusione del danno da fermo tecnico, l'inclusione delle somme pretese dall'attrice per la fattura n. 45 del 2019.
Si passano partitamente in rassegna le diverse censure.
Sull'antieconomicità
Sull'antieconomicità della riparazione, l'appellante eccepisce che il valore ante sinistro del mezzo fosse pari ad € 12.000,00 mentre l'importo liquidato dal giudice per la sua riparazione è di € 18.300,99, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che vieta che la somma liquidata a titolo di risarcimento per il ripristino del bene danneggiato possa eccedere il danno subito e risolversi in un arricchimento per il danneggiato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la stima del valore ante sinistro del mezzo
è stata compiuta dall'appellante senza alcun fondamento, solo sulla base dell'anno di immatricolazione, peraltro in valore approssimativo (€ 12.000,00 circa).
Si deve considerare che il mezzo in esame non è un semplice furgoncino Fiat
Ducato, ma un mezzo dotato di allestimento specifico per l'intervento e il soccorso di terzi. Il valore del bene, dunque, avrebbe dovuto essere calcolato con specifico Contr riferimento a quello di un'ambulanza, perché tale è il bene di cui la ha subito il danneggiamento.
11 Nessuna prova di un valore di “circa 12.000,00” per un'ambulanza immatricolata nel 2012 è stata fornita dall'appellante, con la conseguenza che la censura non appare adeguatamente supportata.
Pur condividendosi i principi giuridici espressi, infatti, non è possibile ritenere che nel caso di specie le riparazioni – attestate dalla fattura, confermata poi dal c.t.u. in sede istruttoria – abbiano avuto un costo superiore al valore del mezzo Fiat
Ducato allestito per il soccorso urgente delle persone.
Infine, la giurisprudenza richiamata da parte appellante in merito al valore della fattura non rileva: l'appellante richiama infatti il valore probatorio della fattura rispetto al soggetto che la emette, mentre nel caso di specie la fattura è stata redatta dal soggetto che ha eseguito le riparazioni ed è stata stimata dal c.t.u..
L'appello è dunque rigettato in parte qua.
Sull'iva
Sull'inclusione dell'iva nell'importo liquidato per le riparazioni, l'appellante censura Contr che la stessa non sia dovuta in quanto la agirebbe in regime di detraibilità (cfr.
p. 14 atto d'appello: “Nel quantificare i danni patiti da una società e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, non deve infatti tenersi conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta (Cass. n. 2786/2015). Anche in tal senso, si chiede la modifica della sentenza di primo grado”).
Sul punto si osserva che la pronuncia citata dall'appellante non è applicabile al Contr caso in esame atteso che la non rientra nel perimetro soggettivo delle società commerciali (cfr. Cass., sezione VI, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786: “Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all'articolo 4, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, questa Corte ha precisato che, ai fini dell'IVA assumono rilievo, ai sensi dell'articolo
4 cit., le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole e che pertanto – poiché nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa – sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell'abitualità (ancorché non dell'esclusività) e della professionalità dell'esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n.
13999/03). Si considerano, però, in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese (tra
12 l'altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'articolo 2507 c.c., e dalle Contr società di fatto”). Appare, dunque, evidente che la non rientra nelle tipologie societarie contemplate nella pronuncia. Pertanto, l'appello è rigettato in parte qua.
Sugli interessi e rivalutazione monetaria
Sulla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, l'appellante sostiene che gli stessi non siano dovuti, in quanto la valutazione del danno risarcibile è stata effettuata all'attualità.
Al riguardo è sufficiente osservare che il risarcimento del danno rappresenta un debito di valore che si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione in sentenza. Pertanto, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione al fine di sterilizzare, da un lato, l'incidenza inflattiva sulle somme corrisposte al tempo delle riparazioni da parte del danneggiato e, dall'altro, la perdita patrimoniale
(danno emergente e lucro cessante) subita dal danneggiato che ha dovuto impiegare delle somme per le riparazioni anziché per altri fini più remunerativi.
Nel caso di specie, parte appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace abbia liquidato il danno all'attualità, con ciò illecitamente maggiorando un danno già rivalutato di ulteriore rivalutazione.
La premessa da cui parte l'appellante è tuttavia errata.
Il Giudice di Pace ha infatti condiviso le conclusioni della c.t.u., che ha riconosciuto un danno secondo i valori al tempo della riparazione, come dimostra chiaramente il confronto tra la fattura della riparazione e la stima compiuta dal consulente. Il danno è dunque stato calcolato al tempo in cui si è verificato, con la conseguenza che correttamente il Giudice di Pace lo ha maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, secondo il noto principio delle S.U. n. 1712 del 1995, specificamente richiamato.
Sulla stima compiuta dal c.t.u., si rileva che l'appellante ne ha eccepito la nullità per l'intervenuta esposizione di tesi giuridiche. Sul punto deve evidenziarsi che la c.t.u. è certamente inutilizzabile nella parte in cui si sofferma su interpretazioni giuridiche e rilievi di competenza del giudice, ma è utilizzabile nella stima del danno
13 (stima rispetto alla quale la Compagnia ha omesso contestazioni puntuali di natura tecnica).
Anche tale motivo di appello è dunque rigettato.
Sul fermo tecnico
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha incluso il danno da fermo tecnico, pur in assenza di domanda.
La contestazione è fondata.
Il danno de quo è infatti soggetto a onere di specifica allegazione e prova e, non potendo ritenersi in re ipsa, deve essere espressamente domandato. Contr Nel caso in esame la non lo ha né allegato né provato né, prima ancora, domandato.
La sentenza va dunque riformata in parte qua, per intervenuta violazione dell'art. 112 c.p.c..
Sull'importo di cui alla fattura n. 45/2019
L'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui ha riconosciuto come dovuti i costi per la rimozione e la custodia del veicolo, come da fattura in atti. Contr Sul punto va rilevato che la ha prodotto la documentazione attestante il trasporto del mezzo e la relativa custodia e che le foto in atti dimostrano che il mezzo non era marciante, in quanto la ruota destra non era utilizzabile (essendo deformata).
L'importo è corrispondente ai valori di mercato, con la conseguenza che correttamente è stato liquidato dal Giudice di prime cure.
Sulla falcidia del 30% applicata sull'importo derivante dalla sottrazione dall'importo per la riparazione delle somme corrisposte ante causam.
Infine, deve essere accolta anche la censura relativa all'erronea sottrazione del 30% per il ritenuto concorso di responsabilità nella causazione del sinistro dall'importo liquidato per le riparazioni e già oggetto di sottrazione con le somme corrisposte ante causam dall'assicurazione.
Sul punto, il Giudice di Pace ha errato nell'effettuare tale falcidia sull'importo ottenuto dalla sottrazione tra l'importo liquidato per il risarcimento (€ 20.321,48)
e quello corrisposto ante causam dall'assicurazione (€ 3.200,00) (cfr. p. 10 sentenza gravata: “Complessivamente spetterebbe alla attrice la somma complessiva di €.
14 20321,48, dalla quale vanno detratti €. 3200,00 già versati dalla CP_4 prima del giudizio. A tale importo va applicata la falcidia del 30% per il ritenuto concorso di colpa, per cui spetta all'attrice la somma definitiva di €. 11.985,03, (€.
20321,48 – €. 3200,00 = €. 17121,48 x 70% = €. 11985,03) cui accedono gli interessi legali e riv. mon. dal sinistro al saldo giusta principi di Cass.1712/1995).
Al contrario, il giudice avrebbe dovuto, una volta determinato il quantum risarcibile, sottrarre il 30% in ragione del concorso di responsabilità e solo successivamente sottrarre le somme corrisposte dalla Queste ultime, Pt_1 inoltre, devono essere distinte tra la somma versata a titolo di risarcimento del danno (€ 3.200,00) e somma versata a titolo di spese legali (€ 500,00). Pertanto, la corretta quantificazione del danno viene così riformata:
- somme dovute per la riparazione del veicolo comprensive di Iva: € 18.300,99; Contr
- addizione del costo sostenuto dalla per trasporto e custodia del mezzo come da fattura allegata (€ 1855,00 come dall'allegata fattura n. 45/2019):
€ 20.155,99.
- falcidia del 30% per la concorsualità nella causazione dell'incidente:
14.109,193; Contr
- sottrazione delle somme corrisposte alla dall'assicurazione prima del giudizio (€ 3.200,00): 10.909,20.
Sulle spese
Poiché il giudizio ha visto la soccombenza di entrambe le parti e l'appello è stato accolto solo in minima parte, le spese di lite sono interamente compensate. Nulla sulle spese della parte contumace.
Le spese di primo grado, anche di c.t.u., sono confermate come nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 6037/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In parziale accoglimento dell'appello principale e in rigetto dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al risarcimento del danno in favore di danno Parte_1 CP_1
15 che al netto del concorso di colpa e dell'acconto versato è liquidato in €
10.909,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
b) Condanna parte appellata alla restituzione in favore di Parte_1 di quanto ricevuto in eccedenza rispetto all'importo liquidato nella
[...] presente sentenza;
c) Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
d) Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Lecce, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ME
Provvedimento redatto in collaborazione con in funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo Minerva
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IA ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6037 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente tra
in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Cataldi appellante e
, in persona del direttore generale p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato appellata
Controparte_2
in persona del l.r. p.t. Controparte_3 appellati contumaci
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 532/2024 del 15.7.2024, resa nel giudizio R.G. N. 520/2021 – responsabilità derivante da sinistro stradale, risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.10.2025 e memorie ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in persona del direttore generale p.t., ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
(oggi e al fine di Controparte_4 Parte_1 Controparte_2 chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a quest'ultimo nella causazione del sinistro verificatosi in data 29.4.2019 sulla strada provinciale 361
Parabita-Alezio, alle ore 22:15 circa, tra l'ambulanza Fiat tg. EM334NB, CP_5 condotta da e di proprietà dell'ente sanitario, e l'Audi Q2 tg. Persona_1
FV753FD, condotta da e di proprietà di Controparte_2 Controparte_3 nonché al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma pari ad € 16.455,99 a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal mezzo in conseguenza dell'incidente.
A fondamento della propria domanda, l'azienda sanitaria locale ha esposto che l'ambulanza di sua proprietà stava percorrendo la s.p. 361 in direzione Alezio con lampeggianti e sirene accesi per una chiamata di intervento in codice giallo, quando conducente dell'Audi Q2, provenendo da un'area di servizio, si è immesso CP_2 in maniera improvvisa nella stessa corsia di marcia percorsa dall'ambulanza, tagliandole la strada mediante un'ulteriore manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada vicinale e andando così ad impattare con la parte anteriore sinistra del suo veicolo contro la parte anteriore destra dell'ambulanza, nonostante il conducente di quest'ultima, avesse posto in essere Persona_1 ogni manovra al fine di evitare l'impatto.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_4 dinamica del sinistro così come riscostruita da parte attrice nonché la quantificazione del danno subito, concludendo con la richiesta di rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
2 e a seguito della disposta integrazione del Controparte_2 Controparte_3 contraddittorio, sono rimasti contumaci.
Il giudizio di primo grado è stato istruito sulla base dei documenti prodotti in atti, dell'interrogatorio formale di dell'assunzione della prova Controparte_2 testimoniale nonché della c.t.u. e si è concluso con sentenza n. 532/2024 resa dal
Giudice di Pace di Gallipoli in data 18.7.2024, nella quale è stato dichiarato il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% in capo al conducente dell'Audi Q2 e nella misura del 30% in capo Controparte_2 al conducente dell'ambulanza con condanna di al Persona_1 CP_4
Contr pagamento in favore della dell'importo pari ad € 11.985,03 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal mezzo di soccorso e al pagamento in favore della Contr dell'importo pari ad € 1.700,00 a titolo di rifusione parziale delle spese del giudizio. ha proposto appello avverso la predetta sentenza Controparte_4 censurando: a) la ritenuta concorsuale responsabilità nella causazione dell'incidente in misura del 70% in capo a e in misura del 30% in Controparte_2 capo a b) la liquidazione del danno effettuata, attesa Persona_1
l'antieconomicità della riparazione del mezzo di soccorso;
c) l'errata inclusione Contr dell'IVA nella liquidazione del danno in ragione del regime di detraibilità della d) la mancata detrazione dalla somma liquidata a titolo di danno dell'importo pari Contr a € 3.200,00 corrisposta dall'assicurazione alla prima dell'instaurazione del giudizio;
e) la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, non dovuti in quanto il danno è stato liquidato all'attualità; f) la liquidazione del Contr risarcimento del danno da fermo tecnico, non provato e non richiesto dalla in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; g) la errata liquidazione nel risarcimento del danno delle somme pretese dall'attrice per la fattura n. 45 del
2019, asseritamente corrisposte per il trasporto e la custodia del mezzo di soccorso;
h) la errata liquidazione delle spese del giudizio, poste a carico di CP_4
In ragione di quanto sopra, ha chiesto Controparte_4
l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente Contr rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla e con condanna dello stesso ente alla restituzione delle somme ricevute, pari a € 20.939,78 (di cui € 3.700,00 corrisposti ante giudizio innanzi al Giudice di Pace e € 17.239,78 corrisposti in
3 Contr esecuzione della pronuncia del Giudice di Pace), con condanna della al pagamento delle spese di c.t.u. e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità concorsuale e prevalente nella causazione dell'incidente pari all'80% in capo al conducente dell'ambulanza, con il Contr riconoscimento della congruità delle somme corrisposte alla prima del giudizio, Contr pari ad € 3.700,00 per i danni patiti e conseguente condanna della alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello principale, proponendo CP_6 appello incidentale avverso la decisione del Giudice di Pace di Gallipoli nella parte in cui ha ritenuto responsabile della causazione dell'incidente il conducente dell'ambulanza nella misura del 30% e chiedendo la condanna di al Pt_1 pagamento dell'ulteriore somma pari ad € 4.470,96 nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, ha chiesto la conferma della decisione del Giudice di Pace di Gallipoli.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione dell'incidente verificatosi sulla s.p. CP_7
in data 29.4.2019 alle ore 22:15 circa tra l'ambulanza Fiat Ducato tg.
[...]
EM334NB, condotta da e di proprietà della , e l'Audi Persona_1 CP_6
Q2 tg. FV753FD, condotta da Controparte_2
Sul capo relativo alla responsabilità del sinistro
Il Giudice di Pace di Gallipoli ha ritenuto sussistente un concorso di responsabilità nella causazione dell'evento nella misura pari al 70% in capo al conducente dell'Audi Q2 e nella misura pari al 30% in capo al conducente Controparte_2 dell'ambulanza Persona_1
In questa sede, a censurato tale pronuncia ritenendo che il Giudice di Pace Pt_1 abbia ricostruito in maniera erronea e contradditoria il fatto storico e che non abbia valutato adeguatamente il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo
4 dell'incidente e le prove testimoniali raccolte. In particolare, l'appellante ha dedotto che il conducente dell'ambulanza viaggiava ad una velocità non congrua ai luoghi, con i dispositivi acustici di emergenza spenti, ed effettuava una manovra di sorpasso su strada con linea continua ed in prossimità di un'intersezione, mentre il conducente dell'Audi, previo azionamento dell'indicatore direzionale, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada comunale.
Pertanto, l'appellante ha concluso per una riforma di tale capo della sentenza chiedendo, in via principale, l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'ambulanza e, in via subordinata, una rimodulazione della responsabilità nella misura dell'80% in capo al conducente dell'ambulanza e del
20% in capo al conducente dell'Audi. Cont Sul punto, ha proposto appello incidentale, affermando al contrario che la responsabilità del sinistro va interamente addebitata a colpevole Controparte_2 di non aver ottemperato a quando disposto dall'art. 177 Cds, avendo omesso di concedere la precedenza all'ambulanza nella manovra di immissione nella carreggiata dalla stazione di rifornimento e nella svolta a sinistra.
Ai fini del giudizio sulla corretta valutazione del giudice di prime cure occorre fare riferimento all'istruttoria svolta in primo grado.
In primo luogo, occorre tenere conto dei rilievi documentali ed in particolare del modulo per rilevazione dell'incidente stradale compilato dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. Alla voce “posizione statica dei veicoli” nel campo “statica assunta nella fase terminale dell'evento e così localizzata”, si legge che “il veicolo B
(ambulanza Fiat Ducato) terminava la corsa con la parte anteriore fuori carreggiata contro un muretto a secco, mentre il veicolo A (automobile Audi) si trovava con la parte sinistra anteriore attaccata alla parte anteriore destra dell'ambulanza”. Inoltre, alla voce “osservazioni/dinamica” nel campo “osservazioni” del predetto modulo redatto dai Carabinieri è precisato che “il veicolo A (automobile Audi) condotto da CP_2
dal distributore di benzina AM si immetteva sulla s.p. 361, con direzione
[...]
Alezio, per poi svoltare a sinistra in via comunale AMelle, successivamente sopraggiungeva il veicolo B (ambulanza Fiat Ducato) condotto da Persona_1 con direzione di marcia Alezio, che probabilmente nell'effettuare una manovra di sorpasso andava a collidere con la sua parte anteriore lato destro contro la parte anteriore sinistra del veicolo A, terminando la corsa contro il muretto a secco posto
5 alla sua sinistra. Sulla carreggiata non vi erano tracce di frenata ma solo alcuni metri di scarrocciamento”.
All'interno della relazione di incidente stradale i Carabinieri hanno, altresì, specificato di essere giunti sul luogo dell'incidente circa 15 minuti dopo l'accaduto e che i veicoli erano stati lasciati nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, così come raffigurato nello schizzo planimetrico, che reca l'indicazione del rilievo di 3 metri di scarrocciamento a cavallo della linea di separazione della carreggiata. I militari hanno, inoltre, indicato che tra i presenti non vi erano testimoni in grado di descrivere l'accaduto.
In secondo luogo, occorre tenere in considerazione quanto dichiarato dai soggetti coinvolti nell'incidente, dapprima nell'immediatezza dello stesso e, successivamente, nell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
Il conducente dell'ambulanza sentito dai Carabinieri presso il Persona_1 pronto soccorso di Casarano, ha dichiarato che “[…] ero a bordo dell'ambulanza del
118 denominata Casarano 1, in qualità di autista, unitamente ad altro personale sempre a bordo, eravamo diretti ad Alezio in via Sandro Pertini per un soccorso medico […]” … “una volta giunti al distributore CAMER, sito in sulla SP. 361 CP_7
( – Alezio) notavo un'auto che dal distributore usciva e si dirigeva verso CP_7
Alezio. Vista la manovra del conducente dell'auto e accertatomi che dalla mia opposta direzione, non sopraggiungeva alcuna autovettura, mettevo l'indicatore di direzione
a sinistra ed effettuavo la manovra di sorpasso, quando ad un tratto, il conducente dell'auto che stavo sorpassando improvvisamente metteva l'indicatore di direzione a sinistra con l'intenzione di prendere la strada vicinale che costeggia l'Azienda
Agricola AMelle, cercavo di evitare l'impatto senza riuscirci. A causa dell'urto finivo la mia corsa sul muro di cinta della predetta Azienda agricola. Tengo a precisare che venendo impegnato in un soccorso prima di partire dalla sede azionavo
i sistemi luminosi di emergenza e sirena poiché impegnati in un codice giallo. Una volta sceso dall'autoambulanza il conducente dell'auto mi riferiva che si era accorto dell'arrivo del mezzo di soccorso ma credeva che era molto più lontano”.
Il conducente dell'Audi UC ha dichiarato ai Carabinieri che “[…] dal CP_2 distributore di benzina mi sono immesso sulla SP. 361 con direzione di marcia verso il Comune di Alezio, dopo essermi accertato che il mezzo proveniente da sinistra era molto lontano, ho messo la freccia a sinistra per girare in via comunale AMelle e
6 il mezzo che proveniva dalla sinistra mi ha sorpassato prendendomi in pieno. Tale mezzo si è rivelato essere un'ambulanza che non aveva la sirena di emergenza in funzione e pertanto non l'ho riconosciuta essere un'ambulanza finché non sono sceso dalla macchina. Prima di immettermi sulla strada provinciale avevo solamente notato una luce blu in lontananza, tuttavia, il mezzo era molto lontano e ha potuto raggiungermi perché procedeva ad alta velocità”.
Poi, in sede di interrogatorio formale lo stesso ha dichiarato “posso dire che CP_2 in data 29.4.2019, alle ore 22:15 circa, l'ambulanza di cui all'atto di citazione, percorreva la s.p. Parabita-Alezio in direzione Alezio. Non so dire se l'ambulanza avesse una chiamata d'intervento” … “sono uscito dalla stazione di servizio ma non improvvisamente e l'ambulanza era molto lontana tanto che non avevo riconosciuto trattasi di ambulanza. Mi sono immesso sulla carreggiata provenivo dalla stazione di servizio per andare in direzione di Alezio” … “dopo circa 20 metri che mi ero immesso sulla carreggiata dovendo svoltare a sinistra ho azionato l'indicatore direzionale sinistro e ho iniziato ad immettermi in una via vicinale posta a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia per raggiungere la tenuta ” … CP_8
“improvvisamente la mia vettura subiva un urto sulla parte anteriore sinistra all'altezza della porta anteriore sinistra dopodiché l'ambulanza andava ad impattare su di un muretto posto a sinistra della carreggiata” … “quando ho subito l'urto la vettura da me condotta si trovava nella corsia di sinistra della carreggiata ed avevo quasi completamente attraversato la strada” … “non ho visto se il conducente dell'ambulanza ha cercato di evitare l'impatto tuttavia ritengo che lo abbia fatto in quanto l'ambulanza ha impattato la mia macchina è stata attinta dall'angolo destro anteriore dell'ambulanza in senso obliquo” … “posso dire che è stata l'ambulanza ad avere impattato la mia macchina sulla parte laterale sinistra all'altezza della ruota anteriore sinistra” … “posso dire che l'ambulanza terminava la sua corsa sul muro a secco posto a sinistra del nostro senso di marcia” … “posso confermare che al momento dell'arrivo dei Carabinieri i mezzi coinvolti non erano stati spostati.
Preciso che la mia vettura non ha urtato il muretto e si è fermata sul ciglio della strada come riportato nelle planimetrie di cui si offre visione. Viaggiavo ad una velocità di circa 5 km/h perché mi ero fermato per girare a sinistra”. Perso Nessuna rilevanza, infine, possono assumere il ottoscritto dal solo conducente dell'Audi né l'indicazione nello stesso documento della testimone , Testimone_1
7 la quale, ascoltata nell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, nulla ha riferito sulla dinamica, in quanto arrivata sul luogo quando l'incidente si era già verificato.
Sulla scorta di tali affermazioni, è doveroso evidenziare che quanto dichiarato dal conducente dell'Audi non collima con quanto rilevato dai Carabinieri nello schizzo planimetrico, atteso che le tracce di scarrocciamento - che si ribadisce sono state rilevate a cavallo della linea di separazione della carreggiata - suggeriscono una diversa dinamica del sinistro nel senso di un urto, almeno inizialmente, di tipo tangenziale e non obliquo come riferito dal conducente dell'Audi. Inoltre, se come riferito dal conducente dell'Audi fosse vera la circostanza sulla manovra pressoché completata di svolta a sinistra per immettersi nella strada comunale, l'urto non sarebbe avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'Audi all'altezza della ruota. In tale ipotesi, infatti, l'ambulanza sarebbe andata ad impattare con la parte centrale di tale fiancata o con la parte posteriore sinistra.
Si ricorda che il era tenuto al rispetto dell'art. 154 C.d.S., secondo cui “1. CP_2
I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Nel caso di specie non è stata fornita la prova che il abbia rispettato tali CP_2 regole, in quanto – al contrario – lo stesso ha confessato di aver visto il veicolo che lo seguiva e di aver errato nel calcolare la velocità dell'autoambulanza; del resto, come detto, l'impatto è avvenuto quando la manovra di svolta era appena cominciata, come dimostra la planimetria allegata alla Relazione dei Carabinieri e come provano i danni dei mezzi.
Va anche rilevato che la dichiarazione del secondo cui la svolta sarebbe CP_2 avvenuta dopo 20 metri, è in contrasto con la planimetria redatta dai Carabinieri, che dimostra l'estrema vicinanza tra la AM sulla destra e la strada vicinale sulla sinistra. È dunque verosimile che la Audi si sia immessa nel flusso della
8 circolazione per poi svoltare a sinistra dopo 4-5 metri (come emerge dal raffronto con le tracce di scarrocciamento), ponendosi dunque come ostacolo improvviso.
Infine, lo stesso ha dichiarato di aver visto il mezzo di soccorso in CP_2 lontananza (“Prima di immettermi sulla strada provinciale avevo solamente notato una luce blu in lontananza, tuttavia, il mezzo era molto lontano e ha potuto raggiungermi perché procedeva ad alta velocità”). Pertanto, in forza di quanto stabilito dall'art. 177 Cds, avrebbe dovuto tenere una condotta CP_2 maggiormente prudente, evitando di impegnare la carreggiata. Invero, secondo quanto era ragionevole attendersi dall'utente medio della strada, egli avrebbe dovuto prospettarsi la circostanza che un mezzo con luci blu accese si trovasse in fase di intervento urgente e, di conseguenza, che il suo conducente tenesse una velocità superiore ai limiti imposti, in quanto lo scopo della deroga prevista dal 177
Cds in capo ai conducenti dei mezzi di soccorso è proprio quello di garantire il più rapido intervento. Tali valutazioni avrebbero dovuto indurre ad arrestare CP_2 la svolta in attesa della verifica della direzione del mezzo.
Quanto all'ambulanza, si ricorda che l'art. 177 Cds prevede che “I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere”.
Nel caso di specie, è emerso che l'ambulanza aveva le luci accese, mentre non è stato provato che avesse anche i dispositivi acustici accesi. La norma – come la giurisprudenza ad essa relativa – è stata richiamata più volte dall'appellato, senza che tuttavia lo stesso abbia mai indicato la prova dell'avvenuto uso “congiunto” dei dispositivi.
Il conducente dell'autoambulanza ha omesso di segnalare l'intervento di emergenza anche con la sirena, il cui suono sarebbe stato più facilmente percepito anche nel progressivo avvicinarsi all'intersezione.
L'ambulanza procedeva, per un intervento in codice giallo (non di urgenza imminente, dunque), su strada provinciale buia e stretta, con divieto di sorpasso, in presenza di immissioni su entrambi i lati. Lo stesso conducente ha peraltro
9 riferito di aver visto la Audi immettersi sulla SP e di aver intrapreso il sorpasso, senza neppure rallentare a fronte dell'avversa immissione.
La condotta dello non può dunque ritenersi esente da censure. Ciò per Per_1
l'avvenuta parziale violazione dell'art. 177 C.d.S. (in punto di uso congiunto di entrambi i dispositivi) e per avere lo stesso tenuto una velocità costante, superiore al limite consentito (circostanza mai contestata), con sorpasso di un veicolo appena immesso sulla carreggiata e in presenza di intersezioni. La prudenza avrebbe dovuto imporre allo di rallentare, anche in considerazione della Per_1 circostanza che la presenza del mezzo di soccorso non era stata comunicata con i dispositivi uditivi, il cui scopo è proprio quello di rendere nota l'urgenza dell'intervento e di far valutare la velocità di avvicinamento del mezzo.
In definitiva, il conducente dell'Audi ha violato l'art. 154 C.d.S., ha omesso di arrestarsi pur avendo visto un veicolo di soccorso in avvicinamento e ha svoltato valutando erroneamente la distanza dal mezzo (che lo ha attinto al principio della svolta); il conducente dell'ambulanza ha violato la regola di prudenza che gli avrebbe imposto di segnalare l'urgenza anche con il dispositivo acustico e di rallentare la marcia dinanzi al veicolo antecedente, in prossimità dell'incrocio.
Ciò porta al rigetto dell'appello incidentale.
Ciononostante, non può accogliersi la richiesta dell'appellante principale, di riconoscimento di una responsabilità prevalente del conducente dell'ambulanza.
Difatti i dati oggettivi – planimetria dei Carabinieri e danni ai mezzi, più volte richiamati – dimostrano che il aveva appena intrapreso la svolta (l'impatto CP_2 si ebbe in prossimità della mezzeria e contro la parte anteriore dell'Audi). Non è stato dimostrato che l'autoambulanza procedesse a velocità folle, come riferito dall'appellante, e i danni riportati solo dai mezzi e solo nei punti d'impatto inducono a ritenere che la velocità, pur superiore al limite massimo da tenersi su strada buia in presenza di doppia intersezione (dunque inferiore al massimo di 50 km/h, attese le restrizioni di cui all'art. 141 C.d.S.), fosse comunque proporzionata all'intervento da compiersi.
La censura da muoversi allo è di non aver azionato le sirene, elemento Per_1 che impone un obbligo di prudenza maggiore rispetto a quello esigibile in caso di uso congiunto dei dispositivi acustico e visivo. Ciononostante, la violazione della prudenza da parte dello per aver superato un veicolo appena immesso Per_1
10 sulla strada in prossimità di intersezioni e non aver neppure tentato di frenare, ha avuto un apporto causale minore rispetto all'imprudenza del che si è CP_2 immesso e ha subito svoltato, ignorando le luci blu che sopraggiungevano da tergo
(la cui distanza il avrebbe potuto adeguatamente valutare se solo non CP_2 avesse svoltato subito dopo l'immissione).
In ragione di quanto sopra, si conferma la ripartizione della responsabilità come valutata dal giudice di prime cure.
Sul capo relativo alla quantificazione del risarcimento
Sul punto, l'appellante eccepisce l'antieconomicità della riparazione del mezzo di Contr soccorso di proprietà della nonché l'aver il giudice di prime incluso somme non dovute nel quantificare il danno riportato dallo stesso ed, in particolare, l'inclusione dell'IVA, la mancata detrazione dalla somma versata a titolo di acconto per € Contr 3.200,00 (corrisposta dall'Assicurazione alla prima dell'instaurazione del giudizio), la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su danno già rivalutato, l'inclusione del danno da fermo tecnico, l'inclusione delle somme pretese dall'attrice per la fattura n. 45 del 2019.
Si passano partitamente in rassegna le diverse censure.
Sull'antieconomicità
Sull'antieconomicità della riparazione, l'appellante eccepisce che il valore ante sinistro del mezzo fosse pari ad € 12.000,00 mentre l'importo liquidato dal giudice per la sua riparazione è di € 18.300,99, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che vieta che la somma liquidata a titolo di risarcimento per il ripristino del bene danneggiato possa eccedere il danno subito e risolversi in un arricchimento per il danneggiato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la stima del valore ante sinistro del mezzo
è stata compiuta dall'appellante senza alcun fondamento, solo sulla base dell'anno di immatricolazione, peraltro in valore approssimativo (€ 12.000,00 circa).
Si deve considerare che il mezzo in esame non è un semplice furgoncino Fiat
Ducato, ma un mezzo dotato di allestimento specifico per l'intervento e il soccorso di terzi. Il valore del bene, dunque, avrebbe dovuto essere calcolato con specifico Contr riferimento a quello di un'ambulanza, perché tale è il bene di cui la ha subito il danneggiamento.
11 Nessuna prova di un valore di “circa 12.000,00” per un'ambulanza immatricolata nel 2012 è stata fornita dall'appellante, con la conseguenza che la censura non appare adeguatamente supportata.
Pur condividendosi i principi giuridici espressi, infatti, non è possibile ritenere che nel caso di specie le riparazioni – attestate dalla fattura, confermata poi dal c.t.u. in sede istruttoria – abbiano avuto un costo superiore al valore del mezzo Fiat
Ducato allestito per il soccorso urgente delle persone.
Infine, la giurisprudenza richiamata da parte appellante in merito al valore della fattura non rileva: l'appellante richiama infatti il valore probatorio della fattura rispetto al soggetto che la emette, mentre nel caso di specie la fattura è stata redatta dal soggetto che ha eseguito le riparazioni ed è stata stimata dal c.t.u..
L'appello è dunque rigettato in parte qua.
Sull'iva
Sull'inclusione dell'iva nell'importo liquidato per le riparazioni, l'appellante censura Contr che la stessa non sia dovuta in quanto la agirebbe in regime di detraibilità (cfr.
p. 14 atto d'appello: “Nel quantificare i danni patiti da una società e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, non deve infatti tenersi conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta (Cass. n. 2786/2015). Anche in tal senso, si chiede la modifica della sentenza di primo grado”).
Sul punto si osserva che la pronuncia citata dall'appellante non è applicabile al Contr caso in esame atteso che la non rientra nel perimetro soggettivo delle società commerciali (cfr. Cass., sezione VI, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786: “Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all'articolo 4, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, questa Corte ha precisato che, ai fini dell'IVA assumono rilievo, ai sensi dell'articolo
4 cit., le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole e che pertanto – poiché nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa – sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell'abitualità (ancorché non dell'esclusività) e della professionalità dell'esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n.
13999/03). Si considerano, però, in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese (tra
12 l'altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'articolo 2507 c.c., e dalle Contr società di fatto”). Appare, dunque, evidente che la non rientra nelle tipologie societarie contemplate nella pronuncia. Pertanto, l'appello è rigettato in parte qua.
Sugli interessi e rivalutazione monetaria
Sulla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, l'appellante sostiene che gli stessi non siano dovuti, in quanto la valutazione del danno risarcibile è stata effettuata all'attualità.
Al riguardo è sufficiente osservare che il risarcimento del danno rappresenta un debito di valore che si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione in sentenza. Pertanto, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione al fine di sterilizzare, da un lato, l'incidenza inflattiva sulle somme corrisposte al tempo delle riparazioni da parte del danneggiato e, dall'altro, la perdita patrimoniale
(danno emergente e lucro cessante) subita dal danneggiato che ha dovuto impiegare delle somme per le riparazioni anziché per altri fini più remunerativi.
Nel caso di specie, parte appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace abbia liquidato il danno all'attualità, con ciò illecitamente maggiorando un danno già rivalutato di ulteriore rivalutazione.
La premessa da cui parte l'appellante è tuttavia errata.
Il Giudice di Pace ha infatti condiviso le conclusioni della c.t.u., che ha riconosciuto un danno secondo i valori al tempo della riparazione, come dimostra chiaramente il confronto tra la fattura della riparazione e la stima compiuta dal consulente. Il danno è dunque stato calcolato al tempo in cui si è verificato, con la conseguenza che correttamente il Giudice di Pace lo ha maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, secondo il noto principio delle S.U. n. 1712 del 1995, specificamente richiamato.
Sulla stima compiuta dal c.t.u., si rileva che l'appellante ne ha eccepito la nullità per l'intervenuta esposizione di tesi giuridiche. Sul punto deve evidenziarsi che la c.t.u. è certamente inutilizzabile nella parte in cui si sofferma su interpretazioni giuridiche e rilievi di competenza del giudice, ma è utilizzabile nella stima del danno
13 (stima rispetto alla quale la Compagnia ha omesso contestazioni puntuali di natura tecnica).
Anche tale motivo di appello è dunque rigettato.
Sul fermo tecnico
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha incluso il danno da fermo tecnico, pur in assenza di domanda.
La contestazione è fondata.
Il danno de quo è infatti soggetto a onere di specifica allegazione e prova e, non potendo ritenersi in re ipsa, deve essere espressamente domandato. Contr Nel caso in esame la non lo ha né allegato né provato né, prima ancora, domandato.
La sentenza va dunque riformata in parte qua, per intervenuta violazione dell'art. 112 c.p.c..
Sull'importo di cui alla fattura n. 45/2019
L'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui ha riconosciuto come dovuti i costi per la rimozione e la custodia del veicolo, come da fattura in atti. Contr Sul punto va rilevato che la ha prodotto la documentazione attestante il trasporto del mezzo e la relativa custodia e che le foto in atti dimostrano che il mezzo non era marciante, in quanto la ruota destra non era utilizzabile (essendo deformata).
L'importo è corrispondente ai valori di mercato, con la conseguenza che correttamente è stato liquidato dal Giudice di prime cure.
Sulla falcidia del 30% applicata sull'importo derivante dalla sottrazione dall'importo per la riparazione delle somme corrisposte ante causam.
Infine, deve essere accolta anche la censura relativa all'erronea sottrazione del 30% per il ritenuto concorso di responsabilità nella causazione del sinistro dall'importo liquidato per le riparazioni e già oggetto di sottrazione con le somme corrisposte ante causam dall'assicurazione.
Sul punto, il Giudice di Pace ha errato nell'effettuare tale falcidia sull'importo ottenuto dalla sottrazione tra l'importo liquidato per il risarcimento (€ 20.321,48)
e quello corrisposto ante causam dall'assicurazione (€ 3.200,00) (cfr. p. 10 sentenza gravata: “Complessivamente spetterebbe alla attrice la somma complessiva di €.
14 20321,48, dalla quale vanno detratti €. 3200,00 già versati dalla CP_4 prima del giudizio. A tale importo va applicata la falcidia del 30% per il ritenuto concorso di colpa, per cui spetta all'attrice la somma definitiva di €. 11.985,03, (€.
20321,48 – €. 3200,00 = €. 17121,48 x 70% = €. 11985,03) cui accedono gli interessi legali e riv. mon. dal sinistro al saldo giusta principi di Cass.1712/1995).
Al contrario, il giudice avrebbe dovuto, una volta determinato il quantum risarcibile, sottrarre il 30% in ragione del concorso di responsabilità e solo successivamente sottrarre le somme corrisposte dalla Queste ultime, Pt_1 inoltre, devono essere distinte tra la somma versata a titolo di risarcimento del danno (€ 3.200,00) e somma versata a titolo di spese legali (€ 500,00). Pertanto, la corretta quantificazione del danno viene così riformata:
- somme dovute per la riparazione del veicolo comprensive di Iva: € 18.300,99; Contr
- addizione del costo sostenuto dalla per trasporto e custodia del mezzo come da fattura allegata (€ 1855,00 come dall'allegata fattura n. 45/2019):
€ 20.155,99.
- falcidia del 30% per la concorsualità nella causazione dell'incidente:
14.109,193; Contr
- sottrazione delle somme corrisposte alla dall'assicurazione prima del giudizio (€ 3.200,00): 10.909,20.
Sulle spese
Poiché il giudizio ha visto la soccombenza di entrambe le parti e l'appello è stato accolto solo in minima parte, le spese di lite sono interamente compensate. Nulla sulle spese della parte contumace.
Le spese di primo grado, anche di c.t.u., sono confermate come nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 6037/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In parziale accoglimento dell'appello principale e in rigetto dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al risarcimento del danno in favore di danno Parte_1 CP_1
15 che al netto del concorso di colpa e dell'acconto versato è liquidato in €
10.909,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
b) Condanna parte appellata alla restituzione in favore di Parte_1 di quanto ricevuto in eccedenza rispetto all'importo liquidato nella
[...] presente sentenza;
c) Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
d) Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Lecce, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ME
Provvedimento redatto in collaborazione con in funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo Minerva
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