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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1727/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 21/02/1985, elett. dom. CATANIA, VIA
STELLATA N. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BROCCHI
LEONELLO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/03/1961;
APPELLATA CONTUMACE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 03.02.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1175/2021, proc. n. 6137/2020 R.G., depositata in data
06.07.2021, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania rigettava l'opposizione formulata dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n.
1073/2020 del Giudice di Pace di Catania, emesso il 04.03.2020 e depositato il
26.05.2020, e condannava parte opponente alle spese di lite. L'odierno appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere fondata la pretesa creditoria azionata dall'Avv. nel giudizio di primo Controparte_1
grado, essendo inesistente il rapporto giuridico alla base del presunto credito;
lamentava, altresì, la violazione dell'art. 636, comma 1, c.p.c. Infine, deduceva l'insussistenza di un valido rapporto di rappresentanza processuale e di assistenza legale, avendo proceduto alla nomina di un difensore di fiducia prima dell'attività difensiva espletata, nonché la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 97, comma 6,
c.p.p. e dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di attività difensiva del tutto improponibile, mancando un sequestro preventivo legalmente impugnabile, atteso che l'attività di perquisizione espletata dava esito negativo.
Pertanto, per i suddetti motivi, in integrale riforma della sentenza impugnata, domandava di rigettare la domanda formalizzata dalla parte appellata nell'ambito del giudizio di primo grado per manifesta inammissibilità o, comunque, per evidente infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente declaratoria di nullità, di annullamento o di revoca del decreto ingiuntivo n. 1073/2020.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 14.11.2024, ex art. 127-ter
c.p.c., veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Sulla base della documentazione allegata da parte appellante, si evince che in data
22.11.2011, mediante Decreto di perquisizione locale e sequestro disposto dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito del proc. penale n. 17407/2011
R.G.N.R., l'Avv. veniva nominata difensore d'ufficio dell'odierno Controparte_1
appellante, indagato insieme ad altri per i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p., comunicatogli via fax in data 23.11.2011.
Dal verbale di perquisizione delegata e sequestro del 04.12.2011, si ricava che il decreto era stato previamente notificato al padre di , Parte_1 Persona_1
, che dichiarava che il figlio non viveva a Pescara, in quanto aveva fissato il
[...]
proprio domicilio a Roma, tornando solo saltuariamente nella casa paterna a
Montesilvano; aggiungeva che, sebbene l'utenza telefonica fossa intestata al figlio,
pag. 2/4 veniva di fatto utilizzata in via esclusiva dal cognato sin dal 2009. Persona_2
Pertanto, la perquisizione veniva svolta nell'appartamento in uso esclusivo al solo e si concludeva con esito negativo. Per_2
Orbene, dal verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia del
14.12.2011, risulta che sia stato – e non – ad Persona_2 Parte_1 aver nominato l'Avv. Brocchi Leo quale suo difensore di fiducia, apponendo la relativa sottoscrizione.
Tale sottoscrizione risulta identica a quella riportata nel verbale di perquisizione delegata e sequestro del 14.12.2011 – ove si afferma che era Parte_1
assente in tale occasione –, nonché ad una delle due sottoscrizioni apposte al verbale di notifica del 14.12.2012, nel quale si legge che “il presente provvedimento viene notificato a e allo stesso . Peraltro, Persona_1 Persona_2
nel predetto verbale di perquisizione delegata e sequestro del 14.12.2011 è sempre che nomina di fiducia l'Avv. Brocchi Leo e non Persona_2 Parte_1
.
[...]
Alla luce delle predette considerazioni, non risulta provata la nomina dell'Avv. Brocchi
Leo in qualità di difensore di fiducia di . Sicchè, l'Avv. Parte_1 CP ha legittimamente svolto tale attività difensiva, quale difensore d'ufficio, reperendo e studiando la documentazione necessaria per il relativo espletamento, attività nemmeno contestata, a nulla rilevando le censure mosse circa l'inesatto ovvero negligente ed imperito adempimento della prestazione professionale espletata, da qualificarsi quale eccezione di inadempimento nemmeno sollevata in primo grado e che non esclude il compimento della pur minima attività difensiva espletata, eventualmente rilevando sotto il profilo del quantum, nemmeno specificatamente contestato.
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha accertato la sussistenza dell'attività difensiva svolta dall'appellata. Sicchè, l'appello avanzato deve essere rigettato e deve confermarsi l'impugnata sentenza.
Stante la soccombenza di parte appellante e la contumacia dell'appellata nulla deve liquidarsi sulle spese processuali.
L'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la pag. 3/4 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di CP
, rigetta l'appello avanzato da con atto di citazione notificato
[...] Parte_1
il 03.02.2022, e conferma la sentenza impugnata n.1175/2021 depositata in data
06.07.2021, del Giudice di Pace di Catania;
Nulla sulle spese;
Dà atto che parte appellante è obbligata a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 12.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1727/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 21/02/1985, elett. dom. CATANIA, VIA
STELLATA N. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. BROCCHI
LEONELLO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/03/1961;
APPELLATA CONTUMACE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 03.02.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1175/2021, proc. n. 6137/2020 R.G., depositata in data
06.07.2021, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania rigettava l'opposizione formulata dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n.
1073/2020 del Giudice di Pace di Catania, emesso il 04.03.2020 e depositato il
26.05.2020, e condannava parte opponente alle spese di lite. L'odierno appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere fondata la pretesa creditoria azionata dall'Avv. nel giudizio di primo Controparte_1
grado, essendo inesistente il rapporto giuridico alla base del presunto credito;
lamentava, altresì, la violazione dell'art. 636, comma 1, c.p.c. Infine, deduceva l'insussistenza di un valido rapporto di rappresentanza processuale e di assistenza legale, avendo proceduto alla nomina di un difensore di fiducia prima dell'attività difensiva espletata, nonché la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 97, comma 6,
c.p.p. e dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di attività difensiva del tutto improponibile, mancando un sequestro preventivo legalmente impugnabile, atteso che l'attività di perquisizione espletata dava esito negativo.
Pertanto, per i suddetti motivi, in integrale riforma della sentenza impugnata, domandava di rigettare la domanda formalizzata dalla parte appellata nell'ambito del giudizio di primo grado per manifesta inammissibilità o, comunque, per evidente infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente declaratoria di nullità, di annullamento o di revoca del decreto ingiuntivo n. 1073/2020.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 14.11.2024, ex art. 127-ter
c.p.c., veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Sulla base della documentazione allegata da parte appellante, si evince che in data
22.11.2011, mediante Decreto di perquisizione locale e sequestro disposto dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito del proc. penale n. 17407/2011
R.G.N.R., l'Avv. veniva nominata difensore d'ufficio dell'odierno Controparte_1
appellante, indagato insieme ad altri per i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p., comunicatogli via fax in data 23.11.2011.
Dal verbale di perquisizione delegata e sequestro del 04.12.2011, si ricava che il decreto era stato previamente notificato al padre di , Parte_1 Persona_1
, che dichiarava che il figlio non viveva a Pescara, in quanto aveva fissato il
[...]
proprio domicilio a Roma, tornando solo saltuariamente nella casa paterna a
Montesilvano; aggiungeva che, sebbene l'utenza telefonica fossa intestata al figlio,
pag. 2/4 veniva di fatto utilizzata in via esclusiva dal cognato sin dal 2009. Persona_2
Pertanto, la perquisizione veniva svolta nell'appartamento in uso esclusivo al solo e si concludeva con esito negativo. Per_2
Orbene, dal verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore di fiducia del
14.12.2011, risulta che sia stato – e non – ad Persona_2 Parte_1 aver nominato l'Avv. Brocchi Leo quale suo difensore di fiducia, apponendo la relativa sottoscrizione.
Tale sottoscrizione risulta identica a quella riportata nel verbale di perquisizione delegata e sequestro del 14.12.2011 – ove si afferma che era Parte_1
assente in tale occasione –, nonché ad una delle due sottoscrizioni apposte al verbale di notifica del 14.12.2012, nel quale si legge che “il presente provvedimento viene notificato a e allo stesso . Peraltro, Persona_1 Persona_2
nel predetto verbale di perquisizione delegata e sequestro del 14.12.2011 è sempre che nomina di fiducia l'Avv. Brocchi Leo e non Persona_2 Parte_1
.
[...]
Alla luce delle predette considerazioni, non risulta provata la nomina dell'Avv. Brocchi
Leo in qualità di difensore di fiducia di . Sicchè, l'Avv. Parte_1 CP ha legittimamente svolto tale attività difensiva, quale difensore d'ufficio, reperendo e studiando la documentazione necessaria per il relativo espletamento, attività nemmeno contestata, a nulla rilevando le censure mosse circa l'inesatto ovvero negligente ed imperito adempimento della prestazione professionale espletata, da qualificarsi quale eccezione di inadempimento nemmeno sollevata in primo grado e che non esclude il compimento della pur minima attività difensiva espletata, eventualmente rilevando sotto il profilo del quantum, nemmeno specificatamente contestato.
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha accertato la sussistenza dell'attività difensiva svolta dall'appellata. Sicchè, l'appello avanzato deve essere rigettato e deve confermarsi l'impugnata sentenza.
Stante la soccombenza di parte appellante e la contumacia dell'appellata nulla deve liquidarsi sulle spese processuali.
L'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la pag. 3/4 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di CP
, rigetta l'appello avanzato da con atto di citazione notificato
[...] Parte_1
il 03.02.2022, e conferma la sentenza impugnata n.1175/2021 depositata in data
06.07.2021, del Giudice di Pace di Catania;
Nulla sulle spese;
Dà atto che parte appellante è obbligata a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 12.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
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