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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2671/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e/o Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti GIUSPPE VINCENZO VIOLA e ALESSANDRA MONALDI, entrambi del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo posto in Arezzo
Viale Maginardo 5/A,
e da
(C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_2 C.F._2
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti VITTORIA LACHI e MASSIMILIANO LACHI, entrambi del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo via Fulvio
Croce n 13;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità:
“Voglia disciplinare l'affidamento dei figli minorenni, le modalità dei rapporti con ciascun genitore, nonché i correlati diritti di mantenimento, in conformità agli accordi già intercorsi tra i genitori ricorrenti, di seguito indicati:
I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso;
saranno collocati presso l'abitazione della madre posta in
HI (Ar) Via Arno, 46;
Il Sig. sino al 31.12.2024, potrà vedere e stare con i figli presso la casa materna il Parte_2
mercoledì dalle 17.00 alle 21.00 e un sabato alternato dalle 10.00 alle 18.00; altresì potrà recare i figli presso la propria abitazione un sabato alternato prendendoli dalla casa della madre alle 8.30 e ivi riportarli alle 18.00;
Il Sig. dal 01.01.2025, potrà tenere i figli presso la propria abitazione tutti i sabati Parte_2
prendendoli dalla casa della madre alle 8.30 e ivi riportarli alle 18.00, oltre il mercoledì che potrà vederli presso la casa materna dalle 17.00 alle 21.00; dall' Agosto 2025 potrà tenere i figli presso la propria abitazione un fine settimana alternato prendendoli dall'abitazione materna il sabato materna dalle 17.00 alle 21.00; dal 23.12.2025 potrà trascorrere il tempo con i figli presso la propria abitazione un fine settimana alternato prendendoli da scuola il venerdì e riportandoli dalla madre la domenica alle 18,00 e alternato potrà vedere i bimbi il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00, fuori dalla casa materna (se lavora in Valdarno) o mercoledì dalle 18 alle 21.00, fuori dalla casa materna
(se lavora fuori Valdarno);
I bambini staranno con la madre, ad anni alternati: il 24 dicembre, il Capodanno, il giorno di
Pasqua; staranno invece con il padre, ad anni alternati: il 25 dicembre, il 6 gennaio (staranno con la madre il 08.06.2025), il giorno di Pasquetta;
In ordine alle vacanze estive, dall'estate 2026, il Sig. trascorrerà con i figli almeno una Parte_2
settimana consecutiva nei mesi di Luglio o Agosto;
La settimana di spettanza dovrà essere individuata entro il 30 Maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
Il Sig. potrà contattare i figli tramite videochiamata ogni sera, nella fascia oraria tra le Parte_2
19.00 alle 20.00;
Il Sig. a decorrere dal deposito del ricorso - verserà mensilmente, a titolo di concorso Parte_3 spese per il mantenimento ordinario, la somma di € 200,00 per ciascun figlio da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo (€ 400,00) dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra stessa avente cod. iban Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare;
Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Parte_2 Parte_1
spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo, dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
L'assegno unico erogato in favore dei figli sarà percepito nella misura del 100 % dalla Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, il Sig. acconsente espressamente ed Parte_1 Parte_2
incondizionatamente che tale assegno unico continui ad essere richiesto e percepito dalla Sig.ra
Parte_1
Le spese sostenute per i figli verranno detratte unicamente dalla Sig.ra Parte_1
Il Sig. è a conoscenza ed accetta che i nonni materni abbiano la delega per il ritiro da Parte_2
scuola dei nipoti e che i figli stiano presso la loro abitazione in orario extrascolastico, quando la madre è al lavoro, nei giorni e negli orari che non sono di sua spettanza;
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carta fuori Italia, sarà necessario ottenere autorizzazione preventiva dall'altro genitore;
La Sig.ra s'impegna a rimettere la querela sporta in data 08.06.2024 che ha originato il Parte_1
proc. penale RGNR 1570/2024 (Tribunale di Arezzo) nei confronti del ed il ad Parte_2 Parte_2
accettare detta remissione;
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo e/o ragione;
Le spese e competenze legali e di procedura sono compensate fra le parti, con rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale forense.”
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2671/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e/o Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti GIUSPPE VINCENZO VIOLA e ALESSANDRA MONALDI, entrambi del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo posto in Arezzo
Viale Maginardo 5/A,
e da
(C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_2 C.F._2
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti VITTORIA LACHI e MASSIMILIANO LACHI, entrambi del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo via Fulvio
Croce n 13;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità:
“Voglia disciplinare l'affidamento dei figli minorenni, le modalità dei rapporti con ciascun genitore, nonché i correlati diritti di mantenimento, in conformità agli accordi già intercorsi tra i genitori ricorrenti, di seguito indicati:
I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso;
saranno collocati presso l'abitazione della madre posta in
HI (Ar) Via Arno, 46;
Il Sig. sino al 31.12.2024, potrà vedere e stare con i figli presso la casa materna il Parte_2
mercoledì dalle 17.00 alle 21.00 e un sabato alternato dalle 10.00 alle 18.00; altresì potrà recare i figli presso la propria abitazione un sabato alternato prendendoli dalla casa della madre alle 8.30 e ivi riportarli alle 18.00;
Il Sig. dal 01.01.2025, potrà tenere i figli presso la propria abitazione tutti i sabati Parte_2
prendendoli dalla casa della madre alle 8.30 e ivi riportarli alle 18.00, oltre il mercoledì che potrà vederli presso la casa materna dalle 17.00 alle 21.00; dall' Agosto 2025 potrà tenere i figli presso la propria abitazione un fine settimana alternato prendendoli dall'abitazione materna il sabato materna dalle 17.00 alle 21.00; dal 23.12.2025 potrà trascorrere il tempo con i figli presso la propria abitazione un fine settimana alternato prendendoli da scuola il venerdì e riportandoli dalla madre la domenica alle 18,00 e alternato potrà vedere i bimbi il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00, fuori dalla casa materna (se lavora in Valdarno) o mercoledì dalle 18 alle 21.00, fuori dalla casa materna
(se lavora fuori Valdarno);
I bambini staranno con la madre, ad anni alternati: il 24 dicembre, il Capodanno, il giorno di
Pasqua; staranno invece con il padre, ad anni alternati: il 25 dicembre, il 6 gennaio (staranno con la madre il 08.06.2025), il giorno di Pasquetta;
In ordine alle vacanze estive, dall'estate 2026, il Sig. trascorrerà con i figli almeno una Parte_2
settimana consecutiva nei mesi di Luglio o Agosto;
La settimana di spettanza dovrà essere individuata entro il 30 Maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
Il Sig. potrà contattare i figli tramite videochiamata ogni sera, nella fascia oraria tra le Parte_2
19.00 alle 20.00;
Il Sig. a decorrere dal deposito del ricorso - verserà mensilmente, a titolo di concorso Parte_3 spese per il mantenimento ordinario, la somma di € 200,00 per ciascun figlio da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo (€ 400,00) dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra stessa avente cod. iban Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare;
Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Parte_2 Parte_1
spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo, dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
L'assegno unico erogato in favore dei figli sarà percepito nella misura del 100 % dalla Sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, il Sig. acconsente espressamente ed Parte_1 Parte_2
incondizionatamente che tale assegno unico continui ad essere richiesto e percepito dalla Sig.ra
Parte_1
Le spese sostenute per i figli verranno detratte unicamente dalla Sig.ra Parte_1
Il Sig. è a conoscenza ed accetta che i nonni materni abbiano la delega per il ritiro da Parte_2
scuola dei nipoti e che i figli stiano presso la loro abitazione in orario extrascolastico, quando la madre è al lavoro, nei giorni e negli orari che non sono di sua spettanza;
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carta fuori Italia, sarà necessario ottenere autorizzazione preventiva dall'altro genitore;
La Sig.ra s'impegna a rimettere la querela sporta in data 08.06.2024 che ha originato il Parte_1
proc. penale RGNR 1570/2024 (Tribunale di Arezzo) nei confronti del ed il ad Parte_2 Parte_2
accettare detta remissione;
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo e/o ragione;
Le spese e competenze legali e di procedura sono compensate fra le parti, con rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale forense.”
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni