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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea CORNOLO' Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria FABRIS CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)la minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la Persona_1
regola dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso la madre;
b)la casa familiare, sita in Malo via Canova n. 3, viene assegnata a;
CP_1
c)il padre potrà vedere tenere con sé la figlia secondo seguenti modalità:
-tutti i mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21 dopo cena;
-a settimane alterne, il sabato dalle ore 10 alle ore 21 dopo cena e la domenica dalle ore 10 alle ore 19, senza pernotto;
-durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi, sempre senza pernotti;
-il giorno di Natale alternandosi con la madre;
d) contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo a Parte_1 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 250, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
e)le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)l'assegno unico sarà percepito interamente da;
CP_1
g)spese compensate.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.2.2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Schio il 19.5.2013; che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi CP_1
e che con sentenza n. 617/2024 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 29.4.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 20.5.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni al cui accoglimento, in data
21.5.2025, nulla opponeva il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale
di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n. 617/2024,
passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Persona_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della figlia;
-ricorrono le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale a , CP_1
collocataria della figlia minore;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Schio il 19.5.2013 alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.9, parte II, serie A, anno 2013;
4 c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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