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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17/06/2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art.127 ter cpc nel proc. n. 2286 anno 2024 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), proposta:
[...]
- difesa e rappresentata dall'avv. RIZZI CRISTIANO Parte_1
E
– difeso e rappresentato dall'avv. GIANNICO STEFANIA Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 15.07.2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che il giorno 23.12.1999 avevano contratto matrimonio in Palagianello (Ta) e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. Va rilevato che per l'udienza dell'08.10.2024, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti.
Con sentenza n. 447/2024 pubblicata il 14/10/2024 veniva omologata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
All'udienza del 17.06.2025 tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note difensive depositate il 13.06.2025 cui ci si riporta.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza emessa da questo Tribunale n. 447/2024 pubblicata il 14/10/2024 con cui veniva omologata la separazione dei coniugi. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle successive note difensive depositate in data 13.06.2025 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagianello (Ta) il
23.12.1999 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
[...] Palagianello, dell'anno 1999, parte II, Serie A, numero 39 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note difensive del 13.06.2025 qui integralmente richiamati;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 17.06.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello
Maggi