Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1444/2024
promossa da
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3
dall' avv. ANTONELLA CARLINO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai Controparte_1 CP_2
sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Giampiero Conti;
-resistente- mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, della Legge n.
107/2015, per i seguenti anni scolastici: relativamente al 2018/2019 e Parte_1
annualità 2019/2020 e 2021/2022;
dichiara prescritto il diritto di per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_2
rigetta la domanda di con riferimento all'anno 2020/2021 e di Parte_1 [...]
con riferimento all'anno 2021/2022; Pt_2
condanna il convenuto ad erogare ai ricorrenti per le predette annualità la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
compensa per metà le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico di parte resistente, che si liquidano in euro 800,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08.05.2024, gli odierni ricorrenti, oramai dipendenti a tempo indeterminato del resistente , rappresentavano di essere docenti Controparte_3
assunti con contratti annuali a tempo determinato per diversi anni scolastici alcuni a partire dal 2017/2018 rilevando di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedevano, pertanto, di accertare la spettanza del beneficio, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1
e, nel merito, deduceva variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, il procuratore della parte concludeva come da separato verbale;
quindi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in
ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di
misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr.
Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere,
ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
I ricorrenti con riferimento ad alcune annualità richieste hanno prodotto i contratti in virtù
dei quali chiedono la corresponsione economica per avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8). Pertanto, gli istanti e per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, nonchè Parte_2 Parte_3
per le annualità 2018/2019 e 2019/2020, risultando in atti diffida Parte_1
interruttiva dei termini di prescrizione datata settembre 2023 (cfr. all. al ricorso), hanno diritto alla corresponsione della carta del docente, avendo altresì provato la permanenza all'interno del sistema scolastico quali docenti a tempo indeterminato.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.).
Tuttavia, in relazione al ricorrente e alla richiesta del beneficio con Parte_1
riferimento all'annualità 2020/2021, non risulta prodotto alcun contratto atto a provare l'incarico annuale conferitogli.
Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dall' con Parte_2
riferimento all'anno 2021/2022 in quanto avanzata solo all'udienza del 30.01.2025 e non sussistente, né evincibile dalle conclusioni formulate in ricorso, né tantomeno dal corpo dell'atto stesso;
ed ancora, con riguardo alla predetta ricorrente va rigettata altresì la domanda giudiziale afferente l'anno scolastico 2018/2019 in quanto i diritti avanzati dalla stessa risultano prescritti non risultando prodotto alcun atto interruttivo riguardante il quinquennio antecedente alla data di iscrizione del ricorso (08.05.2024).
Sul punto, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 29961/2023 ha statuito che “L'azione
di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine
quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per
anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese vengono compensate per metà e l'ulteriore metà viene posta a carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 30/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo