Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere relatore alla pubblica udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 456/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
APPELLANTE
contro
:
contumace Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza definitiva del 21.5.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari accertava e dichiarava il diritto di al riconoscimento della Controparte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024 e condannava il a riconoscere alla parte ricorrente l'attribuzione della Carta Parte_1
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 31.5.2024, proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza di prime cure. Parte_1
Il docente non si costituiva in giudizio.
In data 7.11.2024 l'appellante depositava in giudizio atto di rinuncia all'impugnazione rappresentando all'uopo che la parte appellata aveva rinunciato al capo condannatorio della sentenza, qui impugnato.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
Deve prendersi atto della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio effettuata dall'appellante.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 novembre
2011, n. 23749), «La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione»; ed ancora (cfr. Cass. civ., Sez. L, 10 settembre 2004, n. 18255), «La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono esse-re poste a carico del rinunciante».
Tale rinuncia può intervenire anche in grado di appello, tant'è che la stessa sentenza da ultimo citata aggiunge che “qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite”.
2 In senso conforme, per l'ammissibilità della rinunzia in grado di appello, si veda anche Cass. civ., Sez. II, 03/08/1999, n. 8387, secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento del processo>”.
Tale rinuncia, equivalendo ad una rinuncia di merito, non comporta la necessità di accettazione della controparte, conformemente agli enucleati principi di cui innanzi.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione e la sentenza gravata dev'essere di conseguenza confermata.
Nulla per le spese di gravame attesa la contumacia di parte appellata.
Non va disposta la condanna dell'appellante che ha rinunziato al gravame al pagamento del raddoppio del contributo unificato, alla luce dell'orientamento, da ultimo ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 25387 del 2022, secondo cui tale pagamento non è dovuto nei casi di rinunzia all'appello.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal Parte_1
con ricorso depositato il 31.5.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale
[...]
del lavoro di Bari in data 21.5.2024 nei confronti di così Controparte_1
provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione proposta dal
, confermando l' impugnata sentenza;
nulla per le spese di appello. Parte_1
3 Così deciso in Bari il 03/04/2025
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
4
Il Presidente Dott. Manuela Saracino