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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1668 dell'anno 2021
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Primiano
[...] Parte_3
MB e AB AT ZZ, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi (Corso Vittorio Emanuele
II n. 60)
APPELLANTI
E
e per essa la sua rappresentante e procuratrice speciale Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, nella sua qualità di cessionaria di
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, in virtù di procura generale alle Controparte_3
liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Pasubio n. 67)
APPELLATA incorporante per fusione di a sua volta incor- Controparte_3 Controparte_4 porante per fusione di titolare originaria dei rapporti, in persona dell'ammi- Controparte_5
pagina 1 di 15 nistratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Pasubio n. 67),
APPELLATA
All'udienza collegiale del 21.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Pt_ Con citazione notificato il 15.07.2014 la ed i suoi fideiussori, Parte_1 Parte_2
e esponevano:
[...] Parte_3
- che la era titolare presso la filiale di San Severo di di un rapporto di Parte_1 CP_5
conto corrente di corrispondenza (n. 6211.20927), di un conto anticipi su fatture (n. 6211.20945) e di un finanziamento erogato il 3.11.2010 (n. 00400133013);
- che, secondo quanto prospettato dalla banca, con riferimento ai conti corrente risultava un saldo debitore di € 255.483,50 alla data del 31.3.2014, mentre con riferimento al contratto di finanziamento risultava un debito residuo di € 10.792,06;
- che in data 9.10.2012 la proponeva alla banca un piano di rientro che prevedeva il Parte_1 pagamento di € 25.000,00 al momento dell'accettazione della proposta ed il pagamento della residua somma mediante il versamento di n. 42 rate costanti, a partire da dicembre 2013;
- che tale proposta non veniva riscontrata, perché non conteneva il formale riconoscimento del debito da parte di Parte_1
- che in data 5.03.2014 la revocava le linee di credito, chiedendo il rientro immediato CP_5
dei fidi;
- che la proponeva nuovo piano di rientro, diffidando la banca dal segnalare la posizione Parte_1
a sofferenza, cosa che invece essa fece, senza preventive comunicazioni;
- che la segnalazione a sofferenza operata dalla banca era illegittima, perché nel caso di specie non era riscontrabile uno stato di insolvenza analogo a quello che poteva condurre alla dichiarazione di fallimento né era sufficiente il mero ritardo nel pagamento di uno o più debiti, occorrendo tenere conto della situazione debitoria complessiva;
- che erano state pattuite ed applicate condizioni illecite, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale (anatocismo trimestrale di interessi e altri oneri e spese;
commissioni di massimo scoperto prive di causa;
il sistema di determinazione delle valute applicate alle singole transazioni;
l'addebito di spese a vario titolo;
l'imposizione di gravi costi di affidamento;
la modifica delle modalità operative delle operazioni di anticipo su fatture, che aveva reso di fatto pagina 2 di 15 inutilizzabile la linea di credito;
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente);
- che le dedotte nullità producevano effetti invalidanti anche rispetto alle fideiussioni prestate da e . Parte_2 Parte_3
Tanto premesso gli attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la CP_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«a. Ordinare alla … di attivarsi per l'immediata cancellazione della segna- Controparte_5
lazione in centrale rischi di NC d'Italia dalla stessa effettuata a carico della società Parte_1
[... ovvero prescrivere in ogni caso le misure che riterrà necessarie a tutela dei diritti degli attori;
b. accertare … l'esatto dare avere alle parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di Ctu tecnico contabile, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo c), d) e e) delle conclusioni;
c. previo accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale imputabile alla
e conseguente declaratoria … della illegittima segnalazione a sofferenza alla CP_5
centrale rischi della NC d'Italia; della illegittimità e/o anomalia della intervenuta risoluzione del rapporto de quo;
della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale;
della indebita percezione da parte della convenuta delle commissioni di massimo scoperto, delle CP_5
commissioni di messa a disposizione fondi, delle spese forfettarie, nei rapporti in questione, intrattenuti dalla società condannare la predetta banca al versamento in favore Parte_1
della società di quella somma che dovesse emergere a seguito delle espletando Pt_1 Parte_1
istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
d. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_5 pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia … a titolo di risarcimento dei danni arrecati agli attori, nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
e. in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società a causa dell'illegittima Parte_1
segnalazione nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo» con vittoria di spese.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 12.01.2015, la contestando le Controparte_5
avverse pretese ed eccependo:
- la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- la prescrizione di eventuali crediti vantati da Parte_1
pagina 3 di 15 - l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in presenza di saldo negativo;
- che era creditrice di e dei suoi fideiussori della somma di € 125.094,95, a titolo di Parte_1
saldo al 31.3.2014 del c.c. ordinario n. 20927 del 2006, cui era collegato il contratto “adesione utilio maxi” dell'11.4.2007;
- che tutte le condizioni economiche erano state regolarmente pattuite;
- che, con contratti dell'1.9.2006, 11.4.2007 e 3.9.2012, erano stati concessi degli affidamenti;
- che era creditrice di e dei suoi fideiussori della somma di € 133.324,00, a titolo di Parte_1
saldo al 31.12.2013 del conto anticipi;
- che aveva prima invitato la società ed i fideiussori al rientro dalla debitoria (con racc.ta dell'8.01.2014), poi comunicato la revoca degli affidamenti (con racc.ta del 20.02.2014) ed infine comunicato il recesso dai rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi, invitando al pagamento degli scoperti (con racc.ta del 5.03.2014);
- che era creditrice di e dei suoi fideiussori della somma di € 19.727,33, a titolo di Parte_1
debitoria residua al 10.12.2014 del finanziamento n. 00400133013, garantito dal fondo per le piccole e medie imprese sino all'80% dell'insolvenza;
- che erano infondate le deduzioni in ordine alla segnalazione alla Centrale Rischi;
- che aveva fornito tutte le comunicazioni necessarie alla società;
- che aveva agito sempre secondo correttezza e buona fede, donde l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
- che in tutti i contratti era stata rispettata la forma scritta e che tutte le condizioni applicate erano state oggetto di puntuale pattuizione;
- che del tutto generiche erano le deduzioni sul superamento dei tassi soglia e sugli altri vizi;
- che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio era inammissibile, poiché tesa ad esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti costitutivi e basata su quesiti inconferenti e generici;
- che i contratti fideiussori dovevano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, includendo essi la clausola a prima richiesta, la clausola di sopravvivenza e la clausola secondo cui nessuna eccezione poteva essere sollevata dal debitore riguardo al momento in cui la banca avesse esercitato la facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5
“in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc in relazione all'art.
163 nn. 3 e 4 c.c., risultando omessa o comunque generica la determinazione dell'oggetto della domanda e le relative causali.
pagina 4 di 15 Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande attore, sia titolo restitutorio che risarcitorio, a qualsiasi titolo di danno, perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e comunque prive di alcun supporto probatorio.
In via subordinata limitare qualsivoglia eventuale e denegata pronuncia restitutoria e/o risarcitoria a qualsiasi titolo, in ragione di ogni eccepita decadenza e prescrizione.
Con vittoria di spese.
In via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale … e per l'effetto condannare la società … nonché i signori … e nella Parte_1 Parte_2 Controparte_6
qualità di fideiussori e nei limiti della prestata garanzia, al pagamento in solido in favore della creditrice NC Imi spa delle seguenti somme: 1) € 125.094,95 per saldo debitore del conto corrente bancario n. 20927 alla data del 31.3.2014, oltre interessi legali dall'1.4.2014 sino al soddisfo, 2) € 133.000.324,00 per saldo dare al 31.12.2013 con riferimento al conto anticipi n.
20.945, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della spettanza fino al soddisfo;
3) €
19.727,33 quale debitoria residua alla data del 10.12.2014 con riferimento al finanziamento n.
00400133013, oltre interessi legali sino al soddisfo”.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2099/2021 pubblicata il 16.09.2021, rigettava le domande degli attori e, in accoglimento delle domande riconvenzionali di condannava CP_5 [...]
e in solido fra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore della banca di € 125.094,95 a titolo di saldo debitore del c/c n. 20927, di € 133.324,00 a titolo di saldo debitore del conto anticipi n. 20945 e di € 19.727,33 quale debitoria residua del finanziamento n. 004.00133013, oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese processuali.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum sia infondata;
- che parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, dal momento che la sua proponibilità (diversamente dall'azione di accertamento negativo) era subordinata all'esistenza ed alla prova di un pagamento, inconfigurabile fintantoché il conto fosse risultato aperto;
- che, nell'ipotesi di azione avviata dal correntista per l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca e per la ripetizione dell'indebito, il medesimo assume l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ed è quindi tenuto alla produzione del contratto di conto corrente, degli estratti conto relativi a tutto il rapporto, poiché solo la produzione del contratto e della sequenza completa degli estratti conto consente di ricostruire il rapporto, di accertare le condizioni effettivamente applicate ed eventuali vizi;
pagina 5 di 15 - che non ha prodotto alcunché a sostegno della domanda, omettendo altresì di Parte_1
individuare le clausole affette da nullità, di indicare la misura del superamento del tasso-soglia e di specificare il saldo del conto una volta espunti gli importi illegittimamente addebitati;
- che generica è la domanda risarcitoria, oltre che sfornita di prova;
- che la banca ha assolto ai propri oneri probatori, producendo il contratto di conto corrente, i contratti di affidamento ed i documenti di sintesi, gli estratti conto e gli scalari dall'inizio alla fine del rapporto, il contratto di finanziamento unitamente al piano di ammortamento, le fideiussioni;
- che inefficace ed irrilevante deve ritenersi il disconoscimento operato da in riferi-mento Parte_1
ai documenti prodotti dalla banca per difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società, poiché formulato in maniera generica ed in contraddizione con l'affermazione della stessa di aver ricevuto una copia del documento di sintesi;
Parte_1
- che parimenti irrilevante deve ritenersi il disconoscimento operato dal ZZ in ordine alle sottoscrizioni apposte sui contratti, poiché generico, non rispettoso delle forme di cui all'art. 214
c.p.c. e anche perché tra le firme disconosciute e quelle indicate come scritture di comparazione non emergono differenze;
- che privi di rilevanza sono altresì il disconoscimento dei modelli prestampati e l'eccezione di riempimento absque pactis, poiché questa necessitava della querela di falso;
- che priva di fondatezza appare la contestazione circa il mancato invio degli estratti conto;
- che, in relazione ai vizi denunziati dagli attori (illecita applicazione di interessi ultra legali, c.m.s., valute e spese, illecita capitalizzazione periodica degli interessi), il contratto di conto corrente contiene specifiche ed espresse pattuizioni (tasso di mora in misura fissa, capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, indicazione del criterio di calcolo e del valore percentuale delle c.m.s., specifica pattuizione delle valute, delle spese e delle commissioni, ius variandi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB), che la banca ha pienamente rispettato;
- che, a fronte delle contestazioni generiche degli attori, la banca ha invece fornito piena prova del diritto di credito azionato in via riconvenzionale;
- che le garanzie prestate da e vanno qualificate come contratti autonomi Parte_2 Parte_3
di garanzia e non come fideiussioni omnibus;
- che infondato è il disconoscimento operato dai fideiussori in merito al contenuto dei documenti da loro sottoscritti;
- che va rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina Antitrust, poiché generica;
pagina 6 di 15 - che va infine disattesa la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi, essendo risultate fondate le ragioni della banca ed infondate quelle degli attori, con conseguente rigetto della collegata domanda risarcitoria.
Avverso la sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione dell'11.11.2021, la e chiedendo - Parte_1 Parte_2 Parte_3
per i motivi di seguito indicati ed in riforma della decisione impugnata - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: a) accertare la sussistenza dei presupposti di legge e dichiarare la sospensione ex art. 283 e 351 cpc dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ovvero la sospensione dell'esecuzione eventualmente intrapresa sulla scorta del medesimo titolo;
NEL
MERITO:
b) accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla, inefficace, comunque improduttiva di effetti la sentenza n. 2099/2021 emessa dal Tribunale di Foggia - Seconda Sezione
Civile - in persona del Giudice Unico dott.ssa Margherita Valeriani, il 16/09/2021 e pubblicata in pari data, notificata a mezzo PEC in data 14/10/2021, resa nell'ambito del giudizio civile iscritto al
n. RG 6271/2014, per tutte le ragioni indicate nei motivi di appello che precedono e, comunque riformare la medesima nelle veci di Primo Giudice, accogliendo le seguenti conclusioni:
c) ordinare alla (ex ), in persona del suo legale rappresentate CP_4 CP_5 CP_5
pro tempore, di attivarsi per l'immediata cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi di
NC d'Italia dalla stessa effettuata a carico della ovvero prescrivere in ogni caso Parte_1
le misure che riterrà necessarie a tutela dei diritti degli appellanti;
d) accertare, con riferimento alle circostanze articolate in atti, l'esatto dare/avere alle parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico - contabile, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo e), f) e g) delle conclusioni;
e) previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla
[...]
(ex ) e conseguente declaratoria, per tutti i motivi analiticamente CP_4 Controparte_5
esposti in atti, della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della NC di Italia;
della illegittimità e/o anomalia della intervenuta risoluzione del rapporto de quo;
della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale;
della indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, delle “commissioni di messa a disposizione fondi”, delle spese forfetarie, nei rapporti in questione, intrattenuti dalla Parte_1
[...
condannare la predetta banca al versamento in favore della di quella somma che Parte_1
pagina 7 di 15 dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
f) condannare la (ex ), in persona del suo legale rappre- CP_4 Controparte_5
sentante pro tempore, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati agli attori - odierni appellanti - nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
g) in ogni caso, condannare la (ex ), in persona del legale CP_4 Controparte_5
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società
[...]
a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi Banda di Parte_1
Italia, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
h) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla (ex CP_4 [...]
), poiché infondata e non provata;
i) con vittoria di spese, diritti e onorari di primo e CP_5
secondo grado di giudizio”.
Con distinte comparse del 7.03.2022 si sono costituite in appello e per essa la Controparte_1
sua procuratrice cessionaria di (nelle more subentrata nel Controparte_2 Controparte_3
rapporto, a seguito di fusione mediante incorporazione di in e della CP_5 CP_4
successiva fusione per incorporazione di in ), nonché la medesima CP_4 Controparte_3 [...]
le quali, con atti dal medesimo contenuto, hanno contestato l'appello, chiedendone Controparte_3
il rigetto siccome infondato.
La causa è stata riservata per la decisione, una prima volta, all'udienza del 12.01.2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio in relazione al rapporto di conto corrente con affidamento (n. 6211.20927) ed al rapporto di conto anticipi su fatture (n. 6211.20945), al fine dell'accertamento dei vizi denunziati dagli attori e della rideterminazione dei saldi.
Il nominato c.t.u., dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale in data Persona_1
12.09.2024 ed all'udienza del 21.3.2025 la causa è stata definitivamente assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
I motivi primo, terzo, quarto, settimo ed ottavo, che presentano evidenti profili di connessione logico-giuridica e hanno trovato sviluppo nell'istruttoria tecnica disposta nel presente grado di giudizio, si prestano ad una trattazione congiunta.
pagina 8 di 15 Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano il rigetto della domanda per carenza di prova, la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi, deducendo di non essere incorsi nella violazione degli oneri probatori loro incombenti: la documentazione bancaria, pur non prodotta dai clienti, era stata prodotta dalla banca;
era stata anche avanzata istanza ex art. 210 c.p.c.; inoltre, era stata depositata una perizia di parte, che evidenziava i vizi da cui erano affetti i rapporti. In queste condizioni ingiustificatamente il primo giudice aveva disatteso la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'omessa valutazione delle violazioni contrattuali perpetrate dalla banca (l'applicazione di interessi anatocistici in violazione del principio di reciprocità, la percezione delle c.m.s., l'applicazione di tassi usurari, l'illegittimo sistema di determinazione delle valute, addebiti non giustificati e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali a danno del cliente, l'applicazione di altre commissioni non pattuite).
Con il quarto motivo censurano l'omesso esame di documenti ritenuti decisivi, l'erronea afferma- zione che il richiamo alla perizia di parte non fosse sufficiente a soddisfare gli oneri di contesta- zione e la dichiarazione di fondatezza della pretesa della banca.
Con il settimo motivo gli appellanti, nel richiamando le precedenti ragioni, censurano l'accogli- mento della domanda riconvenzionale della banca.
Con l'ottavo motivo, infine, lamentano la mancata ammissione dei mezzi di prova, ed in partico- lare il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Detti motivi di gravame sono fondati per quanto di ragione.
Questa Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio sul presupposto che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice in ordine alle conseguenze della mancata osservanza degli oneri probatori, l'acquisizione al processo della documentazione contrattuale - a prescindere da chi l'avesse prodotta - consentisse comunque di istruire la causa.
I criteri di indagine seguiti dal c.t.u., al quale è stato chiesto di esaminare i rapporti in oggetto, di accertare la sussistenza dei vizi denunziati e di rideterminare i saldi, sono totalmente condivisibili, al pari delle risultanze finali:
- con riguardo al c.c. n. 20927 ed al contratto “Utilio Maxi” dell'11.4.2007 è stato accertato che la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (jus variandi) era regolata dall'art. 16 del contratto (e richiamata nel documento di sintesi), che ne ammetteva l'esercizio in presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione conforme all'art. 118 TUB, presupposti tuttavia non rispettati nel caso concreto, donde l'esclusione dal calcolo nel caso di specie;
pagina 9 di 15 - con riferimento ai due contratti di apertura di credito del 26.07.2006 ed all'apertura di credito del
9.03.2007 è stata verificata la mancata previsione della base di calcolo e della periodicità delle c.m.s.;
- tutte le condizioni contrattuali dell'apertura di credito del 20.08.2012, per cui erano previste tre differenti tipologie di aperture (per cassa, per anticipo documenti Italia e per anticipo fatture), sono risultate sottoscritte dalla società in data 3.09.2012; inoltre, sono state accertate l'esistenza di una comunicazione di rinuncia alla linea di credito per anticipo su fatture di € 100.000,00 del 3.09.2012
e l'accettazione delle condizioni economiche riportate nei contratti applicabili alle altre linee di credito;
- si è appurato che le soglie usurarie (sia degli interessi convenzionali, sia dei moratori) non sono state superate in nessuno dei rapporti di conto corrente o di apertura, mentre il contratto di adesione
“utilio maxi” non prevedeva pattuizioni in merito ai tassi;
- dall'esame degli estratti del c.c. ordinario n. 20927 è risultata l'applicazione della capitaliz- zazione trimestrale in regime di reciprocità per gli interessi passivi e per quelli attivi, durante tutto il rapporto documentato e, conseguentemente, dalla data di avvio del conto corrente e sino al
31.12.2013 è stata applicata la pari capitalizzazione degli interessi, mentre, dall'1.1.2014 al
31.3.2014, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi debitori (v. L. n. 147/2013, che ha modificato l'art. 120, co. 2, TUB nel senso che “gli interessi periodicamente capitalizzati
(contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizza\zione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”);
- la commissione di massimo scoperto è stata esclusa per i contratti stipulati fino al 31.12.2009, poiché in tali rapporti non risultava sufficientemente determinata né pattuita per iscritto;
inoltre, è stato verificato che la banca non aveva adeguato le proprie condizioni alle disposizioni della Legge
n. 2/2009, che imponeva regole specifiche per le c.m.s. e per gli oneri equivalenti;
di conse-guenza, poiché solo con il contratto di apertura di credito del 3.09.2012 la banca ha introdotto la commissione disponibilità fondi, disciplinandone in modo espresso l'applicazione ed i criteri di calcolo, nel ricalcolo sono state eliminate tutte le commissioni fino al 3.09.2012 (applicate per la prima volta nell'estratto conto del primo trimestre 2010) e, successivamente, considerate solo nella misura pattuita, in quanto eventuali modifiche peggiorative non erano state comunicate al cliente secondo le regole sullo jus variandi;
- negli estratti conto è stata espunta anche la commissione di istruttoria veloce per il periodo compreso tra il 31.12.2012 ed il 31.03.2013, in quanto non supportata da alcuna proposta di
“modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” ex art. 118 TUB;
pagina 10 di 15 - sulla base di detti criteri, il consulente ha rielaborato i rapporti e ha determinato un saldo a debito per di € 93.604,44, alla data del 31.03.2014, in relazione al c.c. ordinario n. 20927 Parte_1
(con una differenza di € 28.555,06 in meno rispetto alla certificazione ex art. 50 TUB e di €
31.490,51 in meno rispetto al saldo inclusivo di spese ed interessi determinato dal Tribunale di
Foggia nella decisione impugnata) nonché un saldo debitore pari a € 133.324,00 alla data del
31.12.2013 in relazione al conto anticipi n. 20945.
I calcoli e le rielaborazioni sono corretti e perciò pienamente condivisibili, avendo il c.t.u. risposto esaustivamente ai quesiti posti dalla Corte e fatto corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in costanza di rapporto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza al giudice di merito non è inibito limitare il percorso logico - argomentativo della propria decisione al richiamo delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ove riconosca convincenti le medesime, giacché, con l'accettazione del parere dell'esperto, assolve l'obbligo della motivazione, desumendosi da ciò che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. civ. 25671/21; 4352/19;
21504/18; 15147/18; 7402/17; 24340/15).
Tale principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove le contestazioni ed osservazioni di parte non sono risultate pertinenti.
Le obiezioni della banca (finalizzate al reinserimento delle c.m.s., alla ammissione dello jus variandi e delle commissioni di disponibilità fondi poiché assistite da precedenti comunicazioni ex art. 118 TUB, all'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca a partire dal-l'1.1.2014, al reinserimento delle commissioni di istruttoria veloce) sono destituite di fondamento: commissioni di massimo scoperto, commissioni per messa a disposizione fondi e commissioni di istruttoria veloce sono state giustamente escluse in mancanza di espressa pattuizione e/o univoche modalità di calcolo;
è altresì corretta la mancata ammissione dello jus variandi, in assenza di comunicazioni idonee;
con riguardo alla capitalizzazione è stato applicato il principio secondo cui “in tema di contratti bancari,
l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (così Cass. civ. n. 21344/2024).
Le obiezioni degli appellanti appaiono, invece, meramente ripetitive e riepilogative, certamente recessive rispetto alle ulteriori conferme pervenute dalla consulenza tecnica d'ufficio (sull'errata determinazione dell'importo del fido del 9.03.2007, sulla sostituzione del TEG con il c.d. TEG
pagina 11 di 15 effettivo ai fini dell'accertamento del superamento delle soglie usurarie, sulla non corretta valuta- zione dell'anatocismo, sull'impossibilità di includere nel computo anche il conto anticipi, non essendo in atti il contratto).
Infondata è anche l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta: si afferma condivisibilmente in giurisprudenza che, ai fini della valida stipulazione dell'a- pertura di credito, si può prescindere dal requisito della forma scritta qualora tale contratto sia stato già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (v., ex multis, Cass. civ., 15 settembre 2006, n. 19941; Cass. civ., 9 luglio 2005, n. 14470). Tale principio è applicabile al caso di specie, dal momento che l'art. 6 del contratto di c.c. n. 20927 contempla espressamente e specificamente l'ipotesi di aperture di credito da parte della banca.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione del primo giudice di non aver dato seguito al disconoscimento dei documenti prodotti da In particolare CP_5
lamentano il rigetto della richiesta di consulenza grafologica sulle firme apposte al contratto di conto corrente e denunciano la contraddittorietà della motivazione (da un lato, il giudice ha ritenuto generico il disconoscimento;
dall'altro, ha affermato che le sottoscrizioni indicate dagli attori erano comunque individuabili e le ha considerate riferibili alla parte).
Il motivo è inammissibile.
L'appellante, nel dolersi in sede di gravame della mancata ammissione dei mezzi istruttori, non può limitarsi ad illustrare la doglianza ed a reiterare le istanze di prova non accolte, ma è tenuto – anche in ossequio alle regole stabilite dall'art. 342 c.p.c. – ad illustrare in modo dettagliato la rilevanza ai fini decisori delle richieste disattese. Nel caso di specie, quindi, gli appellanti avrebbero dovuto indicare in modo puntuale quale incidenza concreta il disconoscimento delle firme avrebbe potuto avere sulla decisione, dimostrando in che misura esso avrebbe potuto condurre a un diverso esito della controversia. Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342
c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferi-mento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (cfr. Cass. civ. 2028/18; sez. un. 27199/17;
21336/17; 2143/15).
Tale inammissibilità non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche di ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (cfr. Cass. civ. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05;
pagina 12 di 15 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342
c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (v. Cass. civ. n. 6396/04).
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cfr. Cass. civ. n. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
n. 6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01).
Come già osservato, la doglianza in esame non soddisfa alcuno dei detti requisiti, donde la declaratoria di inammissibilità.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust e la loro qualificazione come contratti autonomi di garanzia.
Il motivo è inammissibile.
Anche questa doglianza è carente sotto il profilo della specificità delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione di secondo grado. È infatti evidente come gli appellanti abbiano omesso qualsiasi critica specifica al percorso logico ed argomentativo che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare che le garanzie in oggetto rientrano nello schema tipico del contratto autonomo di garanzia.
Prima d'ogni altra cosa, dunque, gli appellanti avrebbero dovuto illustrare le ragioni in virtù delle quali le garanzie prestate fossero da riferire allo schema delle fideiussioni omnibus piuttosto che a quello del contratto autonomo di garanzia, come opinato dal primo giudice. Nulla di tutto ciò è stato fatto, ragion per cui resiste la qualificazione operata dal tribunale, che appare comunque corretta.
Questo rilievo consente di ritenere assorbita la censura attinente la mancata declaratoria di nullità del contratto per violazione della normativa Antitrust, dal momento che i contratti autonomi di garanzia sfuggono all'applicabilità del Provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005, riferibile esclusivamente alle c.d. fideiussioni omnibus, ed alle conseguenze in termini di nullità parziale del contratto per conformità al modello ABI, ritenuto frutto di una intesa anticoncorrenziale.
pagina 13 di 15 Con il sesto motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della NC d'Italia e per aver conseguentemente disatteso la domanda di risarcimento dei danni.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
La doglianza si pone in un rapporto di stretta conseguenzialità rispetto ai motivi di gravame esaminati per primi.
Il tribunale ha accertato la fondatezza delle pretese creditorie della banca. Pertanto, a fronte di una notevole esposizione debitoria da parte della società cliente e dei suoi garanti, confermata all'esito del primo grado, rientrava tra le prerogative della banca quella di segnalare le rispettive posizioni a sofferenza.
Meramente assertive sono, poi, le affermazioni della società per cui la segnalazione in Centrale
Rischi è ammissibile solo ove il debitore versi in una condizione prossima alla decozione o solo previo esame della sua condizione patrimoniale complessiva.
La conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado va condivisa e confermata anche nel presente grado, dal momento che l'istruttoria tecnica ha consentito di accertare un cospicuo credito della banca nei confronti della società cliente e dei due garanti, solo parzialmente divergente rispetto alle richieste iniziali.
Ciò consente di ritenere assorbita la doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Va, inoltre, segnalato che il motivo di impugnazione presenta evidenti profili di inammissibilità: in primo luogo, la doglianza appare costruita unicamente mediante il richiamo alle considerazioni già svolte in primo grado ed all'ordinanza con cui il Tribunale di Foggia aveva ordinato la revoca di una precedente segnalazione eseguita dalla sul solo presupposto Controparte_7
della solvibilità della società, ciò apparendo in conflitto con l'art. 342 c.p.c.; in secondo luogo, si rinvengono deduzioni del tutto nuove, in special modo sulla quantificazione del danno patito a seguito della illegittima segnalazione, in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Con il nono motivo di appello viene censurato il capo relativo alla condanna alle spese.
Il motivo resta assorbito, essendo il capo delle spese automaticamente caducato, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per effetto della riforma - seppur parziale - della decisione di merito.
Infatti, l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello imporrà una nuova regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., in ragione dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ. n. 16589/17), essendosi comunque accertato un credito rilevante della banca avente origine in ciascuno dei rapporti dedotti.
pagina 14 di 15 L'appello, pertanto, va accolto per quanto di ragione, con la condanna degli appellanti al pagamento in favore di sulla cui qualità di titolare del rapporto dedotto in giudizio Controparte_1
non sono sorte contestazioni in questa sede, degli importi accertati dal consulente tecnico d'ufficio e liquidati come in dispositivo.
Le spese e competenze processuali, liquidate come in dispositivo in favore delle appellate, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11.11.2021, dalla Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 2099/2021 emessa in data 16.09.2021
[...] Parte_3
dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e
(ex , l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in Controparte_4 Controparte_5
parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Pt_ 1) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di e, per essa, alla sua procuratrice nella Controparte_1 Controparte_2
sua qualità di cessionaria di delle seguenti somme: € 93.604,44 a titolo di Controparte_3
saldo debitore del c.c. n. 20927 alla data del 31.03.2014, oltre interessi, ed € 133.324,00 a titolo di saldo debitore del conto anticipi n. 20945 alla data del 31.12.2013, oltre interessi;
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di e di in solido tra loro, delle spese e Controparte_1 Controparte_3
competenze di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 15.317,00, di cui € 1.214,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso professionale, e per il secondo grado in € 14.317,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli appellanti, tra loro in solido, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Così decisa il 17 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1668 dell'anno 2021
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Primiano
[...] Parte_3
MB e AB AT ZZ, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi (Corso Vittorio Emanuele
II n. 60)
APPELLANTI
E
e per essa la sua rappresentante e procuratrice speciale Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, nella sua qualità di cessionaria di
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, in virtù di procura generale alle Controparte_3
liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Pasubio n. 67)
APPELLATA incorporante per fusione di a sua volta incor- Controparte_3 Controparte_4 porante per fusione di titolare originaria dei rapporti, in persona dell'ammi- Controparte_5
pagina 1 di 15 nistratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Pasubio n. 67),
APPELLATA
All'udienza collegiale del 21.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Pt_ Con citazione notificato il 15.07.2014 la ed i suoi fideiussori, Parte_1 Parte_2
e esponevano:
[...] Parte_3
- che la era titolare presso la filiale di San Severo di di un rapporto di Parte_1 CP_5
conto corrente di corrispondenza (n. 6211.20927), di un conto anticipi su fatture (n. 6211.20945) e di un finanziamento erogato il 3.11.2010 (n. 00400133013);
- che, secondo quanto prospettato dalla banca, con riferimento ai conti corrente risultava un saldo debitore di € 255.483,50 alla data del 31.3.2014, mentre con riferimento al contratto di finanziamento risultava un debito residuo di € 10.792,06;
- che in data 9.10.2012 la proponeva alla banca un piano di rientro che prevedeva il Parte_1 pagamento di € 25.000,00 al momento dell'accettazione della proposta ed il pagamento della residua somma mediante il versamento di n. 42 rate costanti, a partire da dicembre 2013;
- che tale proposta non veniva riscontrata, perché non conteneva il formale riconoscimento del debito da parte di Parte_1
- che in data 5.03.2014 la revocava le linee di credito, chiedendo il rientro immediato CP_5
dei fidi;
- che la proponeva nuovo piano di rientro, diffidando la banca dal segnalare la posizione Parte_1
a sofferenza, cosa che invece essa fece, senza preventive comunicazioni;
- che la segnalazione a sofferenza operata dalla banca era illegittima, perché nel caso di specie non era riscontrabile uno stato di insolvenza analogo a quello che poteva condurre alla dichiarazione di fallimento né era sufficiente il mero ritardo nel pagamento di uno o più debiti, occorrendo tenere conto della situazione debitoria complessiva;
- che erano state pattuite ed applicate condizioni illecite, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale (anatocismo trimestrale di interessi e altri oneri e spese;
commissioni di massimo scoperto prive di causa;
il sistema di determinazione delle valute applicate alle singole transazioni;
l'addebito di spese a vario titolo;
l'imposizione di gravi costi di affidamento;
la modifica delle modalità operative delle operazioni di anticipo su fatture, che aveva reso di fatto pagina 2 di 15 inutilizzabile la linea di credito;
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente);
- che le dedotte nullità producevano effetti invalidanti anche rispetto alle fideiussioni prestate da e . Parte_2 Parte_3
Tanto premesso gli attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la CP_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«a. Ordinare alla … di attivarsi per l'immediata cancellazione della segna- Controparte_5
lazione in centrale rischi di NC d'Italia dalla stessa effettuata a carico della società Parte_1
[... ovvero prescrivere in ogni caso le misure che riterrà necessarie a tutela dei diritti degli attori;
b. accertare … l'esatto dare avere alle parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di Ctu tecnico contabile, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo c), d) e e) delle conclusioni;
c. previo accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale imputabile alla
e conseguente declaratoria … della illegittima segnalazione a sofferenza alla CP_5
centrale rischi della NC d'Italia; della illegittimità e/o anomalia della intervenuta risoluzione del rapporto de quo;
della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale;
della indebita percezione da parte della convenuta delle commissioni di massimo scoperto, delle CP_5
commissioni di messa a disposizione fondi, delle spese forfettarie, nei rapporti in questione, intrattenuti dalla società condannare la predetta banca al versamento in favore Parte_1
della società di quella somma che dovesse emergere a seguito delle espletando Pt_1 Parte_1
istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
d. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_5 pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia … a titolo di risarcimento dei danni arrecati agli attori, nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
e. in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società a causa dell'illegittima Parte_1
segnalazione nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo» con vittoria di spese.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 12.01.2015, la contestando le Controparte_5
avverse pretese ed eccependo:
- la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- la prescrizione di eventuali crediti vantati da Parte_1
pagina 3 di 15 - l'inammissibilità dell'azione di ripetizione in presenza di saldo negativo;
- che era creditrice di e dei suoi fideiussori della somma di € 125.094,95, a titolo di Parte_1
saldo al 31.3.2014 del c.c. ordinario n. 20927 del 2006, cui era collegato il contratto “adesione utilio maxi” dell'11.4.2007;
- che tutte le condizioni economiche erano state regolarmente pattuite;
- che, con contratti dell'1.9.2006, 11.4.2007 e 3.9.2012, erano stati concessi degli affidamenti;
- che era creditrice di e dei suoi fideiussori della somma di € 133.324,00, a titolo di Parte_1
saldo al 31.12.2013 del conto anticipi;
- che aveva prima invitato la società ed i fideiussori al rientro dalla debitoria (con racc.ta dell'8.01.2014), poi comunicato la revoca degli affidamenti (con racc.ta del 20.02.2014) ed infine comunicato il recesso dai rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi, invitando al pagamento degli scoperti (con racc.ta del 5.03.2014);
- che era creditrice di e dei suoi fideiussori della somma di € 19.727,33, a titolo di Parte_1
debitoria residua al 10.12.2014 del finanziamento n. 00400133013, garantito dal fondo per le piccole e medie imprese sino all'80% dell'insolvenza;
- che erano infondate le deduzioni in ordine alla segnalazione alla Centrale Rischi;
- che aveva fornito tutte le comunicazioni necessarie alla società;
- che aveva agito sempre secondo correttezza e buona fede, donde l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
- che in tutti i contratti era stata rispettata la forma scritta e che tutte le condizioni applicate erano state oggetto di puntuale pattuizione;
- che del tutto generiche erano le deduzioni sul superamento dei tassi soglia e sugli altri vizi;
- che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio era inammissibile, poiché tesa ad esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti costitutivi e basata su quesiti inconferenti e generici;
- che i contratti fideiussori dovevano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, includendo essi la clausola a prima richiesta, la clausola di sopravvivenza e la clausola secondo cui nessuna eccezione poteva essere sollevata dal debitore riguardo al momento in cui la banca avesse esercitato la facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5
“in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc in relazione all'art.
163 nn. 3 e 4 c.c., risultando omessa o comunque generica la determinazione dell'oggetto della domanda e le relative causali.
pagina 4 di 15 Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande attore, sia titolo restitutorio che risarcitorio, a qualsiasi titolo di danno, perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e comunque prive di alcun supporto probatorio.
In via subordinata limitare qualsivoglia eventuale e denegata pronuncia restitutoria e/o risarcitoria a qualsiasi titolo, in ragione di ogni eccepita decadenza e prescrizione.
Con vittoria di spese.
In via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale … e per l'effetto condannare la società … nonché i signori … e nella Parte_1 Parte_2 Controparte_6
qualità di fideiussori e nei limiti della prestata garanzia, al pagamento in solido in favore della creditrice NC Imi spa delle seguenti somme: 1) € 125.094,95 per saldo debitore del conto corrente bancario n. 20927 alla data del 31.3.2014, oltre interessi legali dall'1.4.2014 sino al soddisfo, 2) € 133.000.324,00 per saldo dare al 31.12.2013 con riferimento al conto anticipi n.
20.945, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della spettanza fino al soddisfo;
3) €
19.727,33 quale debitoria residua alla data del 10.12.2014 con riferimento al finanziamento n.
00400133013, oltre interessi legali sino al soddisfo”.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2099/2021 pubblicata il 16.09.2021, rigettava le domande degli attori e, in accoglimento delle domande riconvenzionali di condannava CP_5 [...]
e in solido fra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore della banca di € 125.094,95 a titolo di saldo debitore del c/c n. 20927, di € 133.324,00 a titolo di saldo debitore del conto anticipi n. 20945 e di € 19.727,33 quale debitoria residua del finanziamento n. 004.00133013, oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese processuali.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum sia infondata;
- che parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, dal momento che la sua proponibilità (diversamente dall'azione di accertamento negativo) era subordinata all'esistenza ed alla prova di un pagamento, inconfigurabile fintantoché il conto fosse risultato aperto;
- che, nell'ipotesi di azione avviata dal correntista per l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca e per la ripetizione dell'indebito, il medesimo assume l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ed è quindi tenuto alla produzione del contratto di conto corrente, degli estratti conto relativi a tutto il rapporto, poiché solo la produzione del contratto e della sequenza completa degli estratti conto consente di ricostruire il rapporto, di accertare le condizioni effettivamente applicate ed eventuali vizi;
pagina 5 di 15 - che non ha prodotto alcunché a sostegno della domanda, omettendo altresì di Parte_1
individuare le clausole affette da nullità, di indicare la misura del superamento del tasso-soglia e di specificare il saldo del conto una volta espunti gli importi illegittimamente addebitati;
- che generica è la domanda risarcitoria, oltre che sfornita di prova;
- che la banca ha assolto ai propri oneri probatori, producendo il contratto di conto corrente, i contratti di affidamento ed i documenti di sintesi, gli estratti conto e gli scalari dall'inizio alla fine del rapporto, il contratto di finanziamento unitamente al piano di ammortamento, le fideiussioni;
- che inefficace ed irrilevante deve ritenersi il disconoscimento operato da in riferi-mento Parte_1
ai documenti prodotti dalla banca per difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società, poiché formulato in maniera generica ed in contraddizione con l'affermazione della stessa di aver ricevuto una copia del documento di sintesi;
Parte_1
- che parimenti irrilevante deve ritenersi il disconoscimento operato dal ZZ in ordine alle sottoscrizioni apposte sui contratti, poiché generico, non rispettoso delle forme di cui all'art. 214
c.p.c. e anche perché tra le firme disconosciute e quelle indicate come scritture di comparazione non emergono differenze;
- che privi di rilevanza sono altresì il disconoscimento dei modelli prestampati e l'eccezione di riempimento absque pactis, poiché questa necessitava della querela di falso;
- che priva di fondatezza appare la contestazione circa il mancato invio degli estratti conto;
- che, in relazione ai vizi denunziati dagli attori (illecita applicazione di interessi ultra legali, c.m.s., valute e spese, illecita capitalizzazione periodica degli interessi), il contratto di conto corrente contiene specifiche ed espresse pattuizioni (tasso di mora in misura fissa, capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, indicazione del criterio di calcolo e del valore percentuale delle c.m.s., specifica pattuizione delle valute, delle spese e delle commissioni, ius variandi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB), che la banca ha pienamente rispettato;
- che, a fronte delle contestazioni generiche degli attori, la banca ha invece fornito piena prova del diritto di credito azionato in via riconvenzionale;
- che le garanzie prestate da e vanno qualificate come contratti autonomi Parte_2 Parte_3
di garanzia e non come fideiussioni omnibus;
- che infondato è il disconoscimento operato dai fideiussori in merito al contenuto dei documenti da loro sottoscritti;
- che va rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina Antitrust, poiché generica;
pagina 6 di 15 - che va infine disattesa la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi, essendo risultate fondate le ragioni della banca ed infondate quelle degli attori, con conseguente rigetto della collegata domanda risarcitoria.
Avverso la sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione dell'11.11.2021, la e chiedendo - Parte_1 Parte_2 Parte_3
per i motivi di seguito indicati ed in riforma della decisione impugnata - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: a) accertare la sussistenza dei presupposti di legge e dichiarare la sospensione ex art. 283 e 351 cpc dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ovvero la sospensione dell'esecuzione eventualmente intrapresa sulla scorta del medesimo titolo;
NEL
MERITO:
b) accogliere il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla, inefficace, comunque improduttiva di effetti la sentenza n. 2099/2021 emessa dal Tribunale di Foggia - Seconda Sezione
Civile - in persona del Giudice Unico dott.ssa Margherita Valeriani, il 16/09/2021 e pubblicata in pari data, notificata a mezzo PEC in data 14/10/2021, resa nell'ambito del giudizio civile iscritto al
n. RG 6271/2014, per tutte le ragioni indicate nei motivi di appello che precedono e, comunque riformare la medesima nelle veci di Primo Giudice, accogliendo le seguenti conclusioni:
c) ordinare alla (ex ), in persona del suo legale rappresentate CP_4 CP_5 CP_5
pro tempore, di attivarsi per l'immediata cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi di
NC d'Italia dalla stessa effettuata a carico della ovvero prescrivere in ogni caso Parte_1
le misure che riterrà necessarie a tutela dei diritti degli appellanti;
d) accertare, con riferimento alle circostanze articolate in atti, l'esatto dare/avere alle parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico - contabile, da compensarsi totalmente o parzialmente con quanto richiesto al capo e), f) e g) delle conclusioni;
e) previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla
[...]
(ex ) e conseguente declaratoria, per tutti i motivi analiticamente CP_4 Controparte_5
esposti in atti, della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della NC di Italia;
della illegittimità e/o anomalia della intervenuta risoluzione del rapporto de quo;
della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale;
della indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, delle “commissioni di messa a disposizione fondi”, delle spese forfetarie, nei rapporti in questione, intrattenuti dalla Parte_1
[...
condannare la predetta banca al versamento in favore della di quella somma che Parte_1
pagina 7 di 15 dovesse emergere a seguito dell'espletanda istruttoria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
f) condannare la (ex ), in persona del suo legale rappre- CP_4 Controparte_5
sentante pro tempore, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati agli attori - odierni appellanti - nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
g) in ogni caso, condannare la (ex ), in persona del legale CP_4 Controparte_5
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società
[...]
a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi Banda di Parte_1
Italia, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
h) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla (ex CP_4 [...]
), poiché infondata e non provata;
i) con vittoria di spese, diritti e onorari di primo e CP_5
secondo grado di giudizio”.
Con distinte comparse del 7.03.2022 si sono costituite in appello e per essa la Controparte_1
sua procuratrice cessionaria di (nelle more subentrata nel Controparte_2 Controparte_3
rapporto, a seguito di fusione mediante incorporazione di in e della CP_5 CP_4
successiva fusione per incorporazione di in ), nonché la medesima CP_4 Controparte_3 [...]
le quali, con atti dal medesimo contenuto, hanno contestato l'appello, chiedendone Controparte_3
il rigetto siccome infondato.
La causa è stata riservata per la decisione, una prima volta, all'udienza del 12.01.2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio in relazione al rapporto di conto corrente con affidamento (n. 6211.20927) ed al rapporto di conto anticipi su fatture (n. 6211.20945), al fine dell'accertamento dei vizi denunziati dagli attori e della rideterminazione dei saldi.
Il nominato c.t.u., dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale in data Persona_1
12.09.2024 ed all'udienza del 21.3.2025 la causa è stata definitivamente assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
I motivi primo, terzo, quarto, settimo ed ottavo, che presentano evidenti profili di connessione logico-giuridica e hanno trovato sviluppo nell'istruttoria tecnica disposta nel presente grado di giudizio, si prestano ad una trattazione congiunta.
pagina 8 di 15 Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano il rigetto della domanda per carenza di prova, la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi, deducendo di non essere incorsi nella violazione degli oneri probatori loro incombenti: la documentazione bancaria, pur non prodotta dai clienti, era stata prodotta dalla banca;
era stata anche avanzata istanza ex art. 210 c.p.c.; inoltre, era stata depositata una perizia di parte, che evidenziava i vizi da cui erano affetti i rapporti. In queste condizioni ingiustificatamente il primo giudice aveva disatteso la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano l'omessa valutazione delle violazioni contrattuali perpetrate dalla banca (l'applicazione di interessi anatocistici in violazione del principio di reciprocità, la percezione delle c.m.s., l'applicazione di tassi usurari, l'illegittimo sistema di determinazione delle valute, addebiti non giustificati e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali a danno del cliente, l'applicazione di altre commissioni non pattuite).
Con il quarto motivo censurano l'omesso esame di documenti ritenuti decisivi, l'erronea afferma- zione che il richiamo alla perizia di parte non fosse sufficiente a soddisfare gli oneri di contesta- zione e la dichiarazione di fondatezza della pretesa della banca.
Con il settimo motivo gli appellanti, nel richiamando le precedenti ragioni, censurano l'accogli- mento della domanda riconvenzionale della banca.
Con l'ottavo motivo, infine, lamentano la mancata ammissione dei mezzi di prova, ed in partico- lare il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Detti motivi di gravame sono fondati per quanto di ragione.
Questa Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio sul presupposto che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice in ordine alle conseguenze della mancata osservanza degli oneri probatori, l'acquisizione al processo della documentazione contrattuale - a prescindere da chi l'avesse prodotta - consentisse comunque di istruire la causa.
I criteri di indagine seguiti dal c.t.u., al quale è stato chiesto di esaminare i rapporti in oggetto, di accertare la sussistenza dei vizi denunziati e di rideterminare i saldi, sono totalmente condivisibili, al pari delle risultanze finali:
- con riguardo al c.c. n. 20927 ed al contratto “Utilio Maxi” dell'11.4.2007 è stato accertato che la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (jus variandi) era regolata dall'art. 16 del contratto (e richiamata nel documento di sintesi), che ne ammetteva l'esercizio in presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione conforme all'art. 118 TUB, presupposti tuttavia non rispettati nel caso concreto, donde l'esclusione dal calcolo nel caso di specie;
pagina 9 di 15 - con riferimento ai due contratti di apertura di credito del 26.07.2006 ed all'apertura di credito del
9.03.2007 è stata verificata la mancata previsione della base di calcolo e della periodicità delle c.m.s.;
- tutte le condizioni contrattuali dell'apertura di credito del 20.08.2012, per cui erano previste tre differenti tipologie di aperture (per cassa, per anticipo documenti Italia e per anticipo fatture), sono risultate sottoscritte dalla società in data 3.09.2012; inoltre, sono state accertate l'esistenza di una comunicazione di rinuncia alla linea di credito per anticipo su fatture di € 100.000,00 del 3.09.2012
e l'accettazione delle condizioni economiche riportate nei contratti applicabili alle altre linee di credito;
- si è appurato che le soglie usurarie (sia degli interessi convenzionali, sia dei moratori) non sono state superate in nessuno dei rapporti di conto corrente o di apertura, mentre il contratto di adesione
“utilio maxi” non prevedeva pattuizioni in merito ai tassi;
- dall'esame degli estratti del c.c. ordinario n. 20927 è risultata l'applicazione della capitaliz- zazione trimestrale in regime di reciprocità per gli interessi passivi e per quelli attivi, durante tutto il rapporto documentato e, conseguentemente, dalla data di avvio del conto corrente e sino al
31.12.2013 è stata applicata la pari capitalizzazione degli interessi, mentre, dall'1.1.2014 al
31.3.2014, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi debitori (v. L. n. 147/2013, che ha modificato l'art. 120, co. 2, TUB nel senso che “gli interessi periodicamente capitalizzati
(contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizza\zione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”);
- la commissione di massimo scoperto è stata esclusa per i contratti stipulati fino al 31.12.2009, poiché in tali rapporti non risultava sufficientemente determinata né pattuita per iscritto;
inoltre, è stato verificato che la banca non aveva adeguato le proprie condizioni alle disposizioni della Legge
n. 2/2009, che imponeva regole specifiche per le c.m.s. e per gli oneri equivalenti;
di conse-guenza, poiché solo con il contratto di apertura di credito del 3.09.2012 la banca ha introdotto la commissione disponibilità fondi, disciplinandone in modo espresso l'applicazione ed i criteri di calcolo, nel ricalcolo sono state eliminate tutte le commissioni fino al 3.09.2012 (applicate per la prima volta nell'estratto conto del primo trimestre 2010) e, successivamente, considerate solo nella misura pattuita, in quanto eventuali modifiche peggiorative non erano state comunicate al cliente secondo le regole sullo jus variandi;
- negli estratti conto è stata espunta anche la commissione di istruttoria veloce per il periodo compreso tra il 31.12.2012 ed il 31.03.2013, in quanto non supportata da alcuna proposta di
“modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” ex art. 118 TUB;
pagina 10 di 15 - sulla base di detti criteri, il consulente ha rielaborato i rapporti e ha determinato un saldo a debito per di € 93.604,44, alla data del 31.03.2014, in relazione al c.c. ordinario n. 20927 Parte_1
(con una differenza di € 28.555,06 in meno rispetto alla certificazione ex art. 50 TUB e di €
31.490,51 in meno rispetto al saldo inclusivo di spese ed interessi determinato dal Tribunale di
Foggia nella decisione impugnata) nonché un saldo debitore pari a € 133.324,00 alla data del
31.12.2013 in relazione al conto anticipi n. 20945.
I calcoli e le rielaborazioni sono corretti e perciò pienamente condivisibili, avendo il c.t.u. risposto esaustivamente ai quesiti posti dalla Corte e fatto corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in costanza di rapporto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza al giudice di merito non è inibito limitare il percorso logico - argomentativo della propria decisione al richiamo delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ove riconosca convincenti le medesime, giacché, con l'accettazione del parere dell'esperto, assolve l'obbligo della motivazione, desumendosi da ciò che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. civ. 25671/21; 4352/19;
21504/18; 15147/18; 7402/17; 24340/15).
Tale principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove le contestazioni ed osservazioni di parte non sono risultate pertinenti.
Le obiezioni della banca (finalizzate al reinserimento delle c.m.s., alla ammissione dello jus variandi e delle commissioni di disponibilità fondi poiché assistite da precedenti comunicazioni ex art. 118 TUB, all'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca a partire dal-l'1.1.2014, al reinserimento delle commissioni di istruttoria veloce) sono destituite di fondamento: commissioni di massimo scoperto, commissioni per messa a disposizione fondi e commissioni di istruttoria veloce sono state giustamente escluse in mancanza di espressa pattuizione e/o univoche modalità di calcolo;
è altresì corretta la mancata ammissione dello jus variandi, in assenza di comunicazioni idonee;
con riguardo alla capitalizzazione è stato applicato il principio secondo cui “in tema di contratti bancari,
l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (così Cass. civ. n. 21344/2024).
Le obiezioni degli appellanti appaiono, invece, meramente ripetitive e riepilogative, certamente recessive rispetto alle ulteriori conferme pervenute dalla consulenza tecnica d'ufficio (sull'errata determinazione dell'importo del fido del 9.03.2007, sulla sostituzione del TEG con il c.d. TEG
pagina 11 di 15 effettivo ai fini dell'accertamento del superamento delle soglie usurarie, sulla non corretta valuta- zione dell'anatocismo, sull'impossibilità di includere nel computo anche il conto anticipi, non essendo in atti il contratto).
Infondata è anche l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta: si afferma condivisibilmente in giurisprudenza che, ai fini della valida stipulazione dell'a- pertura di credito, si può prescindere dal requisito della forma scritta qualora tale contratto sia stato già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (v., ex multis, Cass. civ., 15 settembre 2006, n. 19941; Cass. civ., 9 luglio 2005, n. 14470). Tale principio è applicabile al caso di specie, dal momento che l'art. 6 del contratto di c.c. n. 20927 contempla espressamente e specificamente l'ipotesi di aperture di credito da parte della banca.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione del primo giudice di non aver dato seguito al disconoscimento dei documenti prodotti da In particolare CP_5
lamentano il rigetto della richiesta di consulenza grafologica sulle firme apposte al contratto di conto corrente e denunciano la contraddittorietà della motivazione (da un lato, il giudice ha ritenuto generico il disconoscimento;
dall'altro, ha affermato che le sottoscrizioni indicate dagli attori erano comunque individuabili e le ha considerate riferibili alla parte).
Il motivo è inammissibile.
L'appellante, nel dolersi in sede di gravame della mancata ammissione dei mezzi istruttori, non può limitarsi ad illustrare la doglianza ed a reiterare le istanze di prova non accolte, ma è tenuto – anche in ossequio alle regole stabilite dall'art. 342 c.p.c. – ad illustrare in modo dettagliato la rilevanza ai fini decisori delle richieste disattese. Nel caso di specie, quindi, gli appellanti avrebbero dovuto indicare in modo puntuale quale incidenza concreta il disconoscimento delle firme avrebbe potuto avere sulla decisione, dimostrando in che misura esso avrebbe potuto condurre a un diverso esito della controversia. Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342
c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferi-mento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (cfr. Cass. civ. 2028/18; sez. un. 27199/17;
21336/17; 2143/15).
Tale inammissibilità non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche di ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (cfr. Cass. civ. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05;
pagina 12 di 15 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342
c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (v. Cass. civ. n. 6396/04).
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cfr. Cass. civ. n. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
n. 6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01).
Come già osservato, la doglianza in esame non soddisfa alcuno dei detti requisiti, donde la declaratoria di inammissibilità.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust e la loro qualificazione come contratti autonomi di garanzia.
Il motivo è inammissibile.
Anche questa doglianza è carente sotto il profilo della specificità delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione di secondo grado. È infatti evidente come gli appellanti abbiano omesso qualsiasi critica specifica al percorso logico ed argomentativo che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare che le garanzie in oggetto rientrano nello schema tipico del contratto autonomo di garanzia.
Prima d'ogni altra cosa, dunque, gli appellanti avrebbero dovuto illustrare le ragioni in virtù delle quali le garanzie prestate fossero da riferire allo schema delle fideiussioni omnibus piuttosto che a quello del contratto autonomo di garanzia, come opinato dal primo giudice. Nulla di tutto ciò è stato fatto, ragion per cui resiste la qualificazione operata dal tribunale, che appare comunque corretta.
Questo rilievo consente di ritenere assorbita la censura attinente la mancata declaratoria di nullità del contratto per violazione della normativa Antitrust, dal momento che i contratti autonomi di garanzia sfuggono all'applicabilità del Provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005, riferibile esclusivamente alle c.d. fideiussioni omnibus, ed alle conseguenze in termini di nullità parziale del contratto per conformità al modello ABI, ritenuto frutto di una intesa anticoncorrenziale.
pagina 13 di 15 Con il sesto motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della NC d'Italia e per aver conseguentemente disatteso la domanda di risarcimento dei danni.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
La doglianza si pone in un rapporto di stretta conseguenzialità rispetto ai motivi di gravame esaminati per primi.
Il tribunale ha accertato la fondatezza delle pretese creditorie della banca. Pertanto, a fronte di una notevole esposizione debitoria da parte della società cliente e dei suoi garanti, confermata all'esito del primo grado, rientrava tra le prerogative della banca quella di segnalare le rispettive posizioni a sofferenza.
Meramente assertive sono, poi, le affermazioni della società per cui la segnalazione in Centrale
Rischi è ammissibile solo ove il debitore versi in una condizione prossima alla decozione o solo previo esame della sua condizione patrimoniale complessiva.
La conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado va condivisa e confermata anche nel presente grado, dal momento che l'istruttoria tecnica ha consentito di accertare un cospicuo credito della banca nei confronti della società cliente e dei due garanti, solo parzialmente divergente rispetto alle richieste iniziali.
Ciò consente di ritenere assorbita la doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Va, inoltre, segnalato che il motivo di impugnazione presenta evidenti profili di inammissibilità: in primo luogo, la doglianza appare costruita unicamente mediante il richiamo alle considerazioni già svolte in primo grado ed all'ordinanza con cui il Tribunale di Foggia aveva ordinato la revoca di una precedente segnalazione eseguita dalla sul solo presupposto Controparte_7
della solvibilità della società, ciò apparendo in conflitto con l'art. 342 c.p.c.; in secondo luogo, si rinvengono deduzioni del tutto nuove, in special modo sulla quantificazione del danno patito a seguito della illegittima segnalazione, in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Con il nono motivo di appello viene censurato il capo relativo alla condanna alle spese.
Il motivo resta assorbito, essendo il capo delle spese automaticamente caducato, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per effetto della riforma - seppur parziale - della decisione di merito.
Infatti, l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello imporrà una nuova regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., in ragione dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ. n. 16589/17), essendosi comunque accertato un credito rilevante della banca avente origine in ciascuno dei rapporti dedotti.
pagina 14 di 15 L'appello, pertanto, va accolto per quanto di ragione, con la condanna degli appellanti al pagamento in favore di sulla cui qualità di titolare del rapporto dedotto in giudizio Controparte_1
non sono sorte contestazioni in questa sede, degli importi accertati dal consulente tecnico d'ufficio e liquidati come in dispositivo.
Le spese e competenze processuali, liquidate come in dispositivo in favore delle appellate, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11.11.2021, dalla Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 2099/2021 emessa in data 16.09.2021
[...] Parte_3
dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e
(ex , l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in Controparte_4 Controparte_5
parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Pt_ 1) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di e, per essa, alla sua procuratrice nella Controparte_1 Controparte_2
sua qualità di cessionaria di delle seguenti somme: € 93.604,44 a titolo di Controparte_3
saldo debitore del c.c. n. 20927 alla data del 31.03.2014, oltre interessi, ed € 133.324,00 a titolo di saldo debitore del conto anticipi n. 20945 alla data del 31.12.2013, oltre interessi;
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di e di in solido tra loro, delle spese e Controparte_1 Controparte_3
competenze di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 15.317,00, di cui € 1.214,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso professionale, e per il secondo grado in € 14.317,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli appellanti, tra loro in solido, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Così decisa il 17 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
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