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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/08/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1451/2023 R.G. e vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Vernetti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Melfi vico Ducale 7, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Per_1
domiciliato in Potenza via Pretoria 263, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.5.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile (art. 1 legge 222/1984).
Con memoria depositata il 2.10.2023 si è costituito l' eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U..
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti del ctu nominato nella precedente fase di ATP, anche alla luce documentazione sanitaria nel frattempo sopravvenuta.
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da ridurre e meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In particolare afferma il ctu : “ Oggi e fin dall'epoca della domanda amministrativa la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini non è ridotta a meno di 1/3 essendo l'assicurato affetto dalle seguenti patologie: “Gonartrosi sx, note di coxartrosi dx, discopatie multiple cervicali ed esiti di osteosintesi chirurgica dell'omero sx ad impegno funzionale moderato.
Spondilodiscoartrosi osteofitosica lombare sottoposta a discectomia e stabilizzazione vertebrale, con discreto impegno funzionale residuo da conflitto radicolare L4-5-S1. Iniziale cardiopatia ipertensiva, favismo, diverticolosi colica, ernia iatale con occasionale reflusso”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili sussistendo in atti valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc;
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato decreto. CP_1
Potenza, 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla