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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 26.09.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1249 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...] e ivi residente, Parte_1
nella via Risorgimento n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Deledda n.
74, presso lo Studio dell'Avv. Aldo PINTOR e dell'Avv. Francesco PINTOR, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
2. CO
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e pagina 1 dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1)Dichiarando l' tenuta a riconoscere e costituire una rendita a favore CP_2
di per Malattie Professionali (osteoartropatie: polso, gomito, Parte_1
spalla);sindrome di raynaud secondaria: angioneurosi dita mani;
tendiniti:
tensinoviti mano-polso; gonartrosi bilaterale), dovute alle Vibrazioni subite dall'interocorpo e mano-braccio, oltre alla movimentazione carichi con sovraccarico biomeccanico/posture incongrue e microtraumi ripetuti;
comprensive del danno biologico ai sensi del D.Lgs 23.2.2000 n. 38,nella misura del16%o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in giudizio con decorrenza dalla domanda da conglobarsi alla n. 510843282gestione 130 Pt_2
del 21.11.2013di grado:16%;
2)Con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
3) Esonerando il ricorrente, nella denegata ipotesi di esito negativo, dalle spese di c.t.u. e di soccombenza in quanto lo stesso, come comprovato dalle autocertificazioni reddituali allegate, si trova nelle condizioni previste dall'art. 152 disp.att.c.p.c.”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare prescritto;
in subordine, nel merito, rigettare la domanda poiché infondata.
Con vittoria di spese e competenze”. pagina 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' CO
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato, dal 01.01.1986 al 31.07.2013, per otto ore al giorno
(dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16) con mansioni di autista di mezzi meccanici
(pala cingolata, pala gommata, escavatore, caterpillar), carico e scarico merci,
scavi e demolizioni con martello idraulico ed elettrico e lavorazioni con trapani e smerigli, recupero di materiali inerti e loro trattamento meccanico e/o manuale;
− di avere adoperato quotidianamente strumenti vibranti quali martello pneumatico, smerigliatrice, trapani perforatori per la demolizione del calcestruzzo e il taglio del ferro, strumenti manuali non vibranti come la mazzetta da muratore per recuperare il ferro dai blocchi di calcestruzzo, lo scalpello per eliminare il calcestruzzo dai residui di ferro, lo scalpello a punta per sradicare i cavi elettrici e le scatole di plastica dagli impianti elettrici, martello e scalpello per liberare il ferro dai piccoli blocchi di calcestruzzo e le cesoie, per tagliare le verghe di ferro;
− di avere, altresì, utilizzato mezzi meccanici quali pala cingolata, pala gommata, escavatore cingolato, ruspa, scavatori e furgone per il trasporto del vario materiale di recupero che veniva caricato e scaricato manualmente;
pagina 3 − di essere stato esposto nell'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno, a svariate condizioni climatiche avverse (sbalzi di temperatura,
umidità, ventilazione);
− di avere contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, osteopatie al polso, al gomito e alla spalla, la sindrome di raynaud secondaria (angioneurosi dita mani), le tendiniti tenosinoviti mano-polso e la gonartrosi bilaterale e di aver,
per tali affezioni, presentato domanda amministrativa all' il 12.06.2019, CP_2
rigettata così come la successiva opposizione.
2. L' ha resistito in giudizio e ha preliminarmente eccepito il CP_3
superamento del periodo massimo di indennizzabilità delle patologie denunciate e,
nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si vedano le deposizioni dei testi e sentiti nell'udienza del Testimone_1 Tes_2
30.11.2023, i quali rispettivamente il primo nella sua qualità di collega e il secondo, pur dipendente di altra ditta, impegnato negli stessi cantieri, hanno dichiarato di avere visto svolgere le mansioni descritte in Parte_1
ricorso, secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
pagina 4 Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 03.07.2025, ha rilevato che per la sindrome di Raynaud secondaria da cui è affetto “Mancano così Pt_1
le condizioni per ammettere, almeno con criterio di probabilità, un rischio che per natura, durata ed intensità dell'esposizione fosse in grado, secondo la
Letteratura più accreditata, di dare luogo alla patologia denunciata. E peraltro a distanza di 6 anni dalla cessata presunta esposizione appare problematico ammettere che la eventuale malattia da lavoro sia ancora presente. Non resta così che escludere la natura professionale del disturbo circolatorio documentato strumentalmente per la prima volta nel sig. nel 2016.”. Parte_1
Quanto alle ulteriori patologie del ricorrente odierno ossia la periartrite scapolo-
omerale bilaterale, l'artrosi gomito destro e sinistro, la rizoartrosi destra e sinistra,
la tendinite della cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra e l'epicondilite destra e sinistra, il Consulente ha osservato che “Le condizioni di rischio come sopra richiamate e desumibili dallo studio degli atti, senza fermarsi solo alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ma a ricomprendere anche le vibrazioni trasmesse al corpo intero ovvero movimentazione manuale di carichi senza ausili efficaci, paiono adeguate ad ammettere che il sig. abbia Parte_1
sottoposto a sollecitazioni funzionali abnormi, reiterate durante l'intera vita lavorativa, i distretti polsi, gomiti e spalle. Si tratta di condizione che sicuramente ha concorso alla definizione del quadro qui definito. Deve essere così
riconosciuta l'efficienza causale sia di agenti patogeni lavorativi sia di agenti patogeni extralavorativi che dà ragione della natura professionale della patologia, indipendentemente dall'effettuazione di un raffronto tra la maggiore e minore incidenza delle concause lavorative ed extralavorative.
La valutazione del danno biologico tenuto conto delle lesioni apprezzabili strumentalmente e del quadro funzionale rilevato bilateralmente, definito in base pagina 5 alla previsione dei codd. 224 e 227 per le spalle, codd. 232 per le patologie muscolo-tendinee, è pari al 6%, per l'intero arco temporale qui in esame”; per la gonartrosi dx e sin: “Si tratta di patologia degenerativa multifattoriale per la quale non può essere qui sostenuto secondo criteri condivisi in ambiente scientifico un ruolo causale delle invocate “vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio” (v. mod. 5 SS unito alla domanda), ma neanche delle restanti condizioni di lavoro documentate. Deve essere quindi esclusa la natura professionale”.
Infine, il Consulente dell'Ufficio ha evidenziato che “si configura così un danno biologico del 6% risultante dalla concorrenza delle diverse forme morbose a carico di spalla, gomito e polso bilateralmente. Il danno biologico complessivo con la preesistenza, nella stessa gestione 123, per ernia discale lombare L4-L5,
m.p. n. 510843282 del 21/11/2013, danno 16%, è pari al 22% (coefficiente danno patrimoniale 0,5), indistinto fin dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni de consulente di parte ricorrente che, in ogni caso, non colgono nel segno.
Sul punto il consulente dell'Ufficio ha, infatti, correttamente replicato che: “Sulla
Sindrome di Raynaud da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-
braccio.
Nella memoria a cura dello Studio Legale si legge: “La sola circostanza che la sintomatologia clinica si sia manifestata dopo un certo lasso di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa non è, di per sé, idonea a escludere il nesso causale o concausale tra attività lavorativa ed insorgenza della malattia”. Segue pagina 6 citazione giurisprudenza al riguardo. Nessun dubbio al riguardo salvo che tale considerazione generale deve essere rapportata alle conoscenze scientifiche sull'insorgenza e decorso delle singole forme morbose, ben diverse tra l'una e l'altra. Se vale per qualcuna non può essere esteso indistintamente a tutte le forme morbose.
Il “periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione”
stabilito nella Tabella M.P. non riguarda affatto “Il dies a quo per decorrenza del termine” della “manifestazione clinico-obiettiva della malattia e la consapevolezza del suo possibile nesso eziologico con l'attività lavorativa”.
Acclarato così che siamo in presenza di malattia NON TABELLATA, l'onere della prova della natura professionale è rimessa al lavoratore. Prova che, nel caso specifico, ammessa la malattia, riguarda l'evidenza scientifica che solo a distanza di oltre 6 anni dalla cessazione del rischio specifico, protrattosi per molti anni,
compaia la malattia in esame. Manca qualsivoglia richiamo alle fonti scientifiche che darebbero ragione di tale ipotesi mentre sono ampi ed autorevoli i riferimenti in Letteratura che valgono a provare il contrario (v. Bibliografia consultata, in calce).
Senza entrare nel merito dell'effettiva portata del danno circolatorio alle estremità superiori, non avendo potuto prendere visione dell'esame strumentale citato eseguito dal dr. non posso fare a meno di ricordare qui Persona_2
che le cause dell'ipertono vascolare, con riguardo all'invocata angioneurosi da strumenti vibranti, possono trovare ragione d'essere in molte altre situazioni che comportano un'alterata regolazione neurovegetativa (squilibrio tra attività
simpatiche vasocostrittive e parasimpatiche vasodilatatrici), ampiamente descritte in Letteratura (v. Bibliografia in calce).
pagina 7 Permangono intatte tutte le perplessità infine a proposito del rischio vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio che per natura, durata ed intensità, pur tenuto conto di eventuali concause, possano aver avuto un ruolo anche solo concausale nell'insorgenza della patologia denunciata. Dalle scarse notizie disponibili si tratterebbe di un rischio circoscritto solo ad alcune attività
praticate in modo saltuario.
Sulla gonartrosi bilaterale.
Sul punto viene richiamata la giurisprudenza:
Cass. Civ. n. 4527/2022: “Le patologie da usura osteoarticolare sono indennizzabili anche in assenza di tabellazione, qualora sia dimostrata la rilevanza dell'esposizione professionale al sovraccarico biomeccanico”.
Nessun dubbio sull'indennizzabilità come malattia professionale NON
TABELLATA. Purtroppo non è soddisfatto qui l'onere della prova a carico del lavoratore su un'esposizione professionale al sovraccarico biomeccanico distrettuale ritenuta adeguata, sulla base delle leggi scientifiche che regolano la materia, per natura, durata, intensità e modalità di esposizione a produrre la patologia da usura gonartrosi. Esposizione che si riferisce anche alle vibrazioni al corpo intero, richiamate ma nient'affatto documentate con caratteristiche dannose per natura, durata ed intensità nel tempo.
Pare così che manchino i presupposti m.l. per il riconoscimento della natura professionale della forma morbosa.
Sulla valutazione del danno biologico
La proposta valutativa contenuta nelle osservazioni a cura del Consulente dr.
per tutte le forme morbose appare del tutto svincolata dalle Persona_3
valutazioni tabellari del danno biologico e deve essere senz'altro disattesa.
pagina 8 Non mi resta che confermare le conclusioni già riportate nella Bozza che trascrivo di seguito.
CONCLUSIONI MEDICO LEGALI
Sulla base di quanto esposto sopra con maggior dettaglio ritengo di poter concludere affermando quanto segue:
1) Il sig. è affetto da: Parte_1
A. Periartrite scapolo-omerale bilaterale, artrosi gomito dx e sin, rizoartrosi dx e sin.
B. Sindrome di Raynaud secondaria.
C. Tendinite della cuffia dei rotatori spalla dx e sin, epicondilite dx e sin.
D. Gonartrosi bilaterale.
2) Le forme morbose B. e D. si configurano come malattie NON professionali
3) Le forme morbose A. e C. si configurano come malattie professionali non tabellate con danno biologico del 6%, decorrenza dalla domanda amministrativa del 12 giugno 2019.
4) il danno biologico complessivo con la preesistenza del 16% nella stessa gestione è pari al 22% (coefficiente danno patrimoniale 0,5), decorrenza dalla domanda amministrativa del 12 giugno”.
Alla luce di tutto quanto esposto, ritiene questo Giudice di avvalersi della quantificazione prudentemente svolta dal Consulente tecnico dell'Ufficio, il quale ha quantificato il danno biologico nella misura del 6%, che, conglobato col danno biologico già riconosciuto del 16%, conduce a una valutazione complessiva dello stesso pari al 22% .
Pertanto, deve indicarsi un danno biologico complessivo del 22% dalla data della domanda amministrativa del 12.06.2019.
pagina 9 L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
22% dalla data del 12.06.2019, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
Tenuto conto della notevole differenza tra quanto domandato nel ricorso introduttivo e quanto riconosciuto a deve essere disposta la Parte_1
compensazione delle spese di lite nella misura della metà e l' deve CP_2
essere condannato a rifondere della restante metà delle spese di Parte_1
lite che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto a percepire un indennizzo in Parte_1
rendita commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 22% dalla data del 12.06.2019, previa detrazione di quanto eventualmente percepito in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. condanna l' CO
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con la decorrenza indicata al punto che precede;
pagina 10 3. compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
4. condanna l' CO
, in persona del Presidente pro tempore, a
[...]
rifondere della restante metà delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 1.452,50 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Aldo PINTOR e dell'Avv. Francesco PINTOR, dichiaratisi antistatari;
5. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del CO
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 11