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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 6191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6191 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Monaco Aiello 11 Scala A int.4
E
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BRUNO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Campania n.23
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 12.03.2005, che dalla loro unione erano nati due figli: ( 29.03.2007) e ( 10.02.2010) rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2 separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile
1 la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 30.09.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda separativa è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto: Parte_2 resterà nella casa coniugale di tipo popolare in Ercolano via Monaco Aiello 11 Scala A int 4 unitamente ai figli e mentre domicilierà presso i propri Per_1 Per_2 Parte_1 genitori in via Monaco Aiello 11 int 1.
2. Affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata presso la madre in Per_1 Per_2
Ercolano alla via Monaco Aiello 11 Scala A int 4 . Le decisioni di maggiore importanza per i figli minori, relative alla formazione, educazione, istruzione e salute dovranno sempre esser prese dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno prese da quello tra i genitori con i quali i figli saranno al momento.
Il padre tenendo principalmente conto delle indicazioni riportate nell'allegato prospetto ex art 473 bis 12 ultimo comma sottoscritto da entrambi i coniugi con riferimento alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, potrà incontrare e trattenere con sé i minori con le seguenti modalità: fine settimana
2 alternati, dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica sera dopo la cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione familiare, nonché compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e e lavorativi del padre almeno due pomeriggi Per_1 Per_2 settimanali (martedì e giovedì) dalle 17:00 alle 20:00, ovvero ancora in altri giorni ed orari concordati fra i coniugi, in relazione ai rispettivi impegni. Vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i minori due settimane consecutive a luglio o ad agosto da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: I figli minori, in occasione delle giornate festive di dicembre, trascorreranno il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e
Capodanno (31 dicembre e primo gennaio) con l'altro, ad anni alterni. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli che verrà trascorso con entrambi i genitori compatibilmente ai loro impegni, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Il sei gennaio sempre in modo alternato. - In occasione delle festività Pasquali, i minori, sempre nel rispetto dell'alternanza trascorreranno il sabato di Pasqua
e la domenica con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro. A prescindere dalla cadenza del diritto di visita di cui innanzi i figli trascorreranno insieme al padre la festa del papà ed insieme alla madre la festa della mamma ed in modo alternato le festività nazionali e religiose. Resta inteso che le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari dei minori.
3. verserà al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo mensile di Parte_1 contributo per il mantenimento dei minori e la somma euro 500,00 (€ 250,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e/o sportive, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per la salute e lo svago dei figli siano assunte di comune accordo fra i genitori. La somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT
. In ogni caso i coniugi dichiarano di aderire al protocollo per le spese straordinarie redatto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Nulla per il coniuge che espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento.
4. I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni pendenza tra loro e di non aver nulla
a pretendere reciprocamente.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione
3 della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Occorre darsi atto che rispetto all'epoca di iscrizione a ruolo del procedimento, la prima figlia è divenuta maggiorenne per cui tutte le previsioni relative ai minori vanno intese riferite all'unico figlio ancora minorenne. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.10 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 2005 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6191 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Monaco Aiello 11 Scala A int.4
E
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BRUNO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Campania n.23
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 12.03.2005, che dalla loro unione erano nati due figli: ( 29.03.2007) e ( 10.02.2010) rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2 separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile
1 la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 30.09.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda separativa è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto: Parte_2 resterà nella casa coniugale di tipo popolare in Ercolano via Monaco Aiello 11 Scala A int 4 unitamente ai figli e mentre domicilierà presso i propri Per_1 Per_2 Parte_1 genitori in via Monaco Aiello 11 int 1.
2. Affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata presso la madre in Per_1 Per_2
Ercolano alla via Monaco Aiello 11 Scala A int 4 . Le decisioni di maggiore importanza per i figli minori, relative alla formazione, educazione, istruzione e salute dovranno sempre esser prese dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno prese da quello tra i genitori con i quali i figli saranno al momento.
Il padre tenendo principalmente conto delle indicazioni riportate nell'allegato prospetto ex art 473 bis 12 ultimo comma sottoscritto da entrambi i coniugi con riferimento alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, potrà incontrare e trattenere con sé i minori con le seguenti modalità: fine settimana
2 alternati, dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica sera dopo la cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione familiare, nonché compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e e lavorativi del padre almeno due pomeriggi Per_1 Per_2 settimanali (martedì e giovedì) dalle 17:00 alle 20:00, ovvero ancora in altri giorni ed orari concordati fra i coniugi, in relazione ai rispettivi impegni. Vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i minori due settimane consecutive a luglio o ad agosto da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: I figli minori, in occasione delle giornate festive di dicembre, trascorreranno il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e
Capodanno (31 dicembre e primo gennaio) con l'altro, ad anni alterni. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli che verrà trascorso con entrambi i genitori compatibilmente ai loro impegni, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Il sei gennaio sempre in modo alternato. - In occasione delle festività Pasquali, i minori, sempre nel rispetto dell'alternanza trascorreranno il sabato di Pasqua
e la domenica con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro. A prescindere dalla cadenza del diritto di visita di cui innanzi i figli trascorreranno insieme al padre la festa del papà ed insieme alla madre la festa della mamma ed in modo alternato le festività nazionali e religiose. Resta inteso che le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari dei minori.
3. verserà al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo mensile di Parte_1 contributo per il mantenimento dei minori e la somma euro 500,00 (€ 250,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e/o sportive, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per la salute e lo svago dei figli siano assunte di comune accordo fra i genitori. La somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT
. In ogni caso i coniugi dichiarano di aderire al protocollo per le spese straordinarie redatto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Nulla per il coniuge che espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento.
4. I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni pendenza tra loro e di non aver nulla
a pretendere reciprocamente.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione
3 della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Occorre darsi atto che rispetto all'epoca di iscrizione a ruolo del procedimento, la prima figlia è divenuta maggiorenne per cui tutte le previsioni relative ai minori vanno intese riferite all'unico figlio ancora minorenne. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.10 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 2005 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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