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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 678/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocato Riccardo Amadei, con domicilio eletto presso il difensore con studio in Cisterna di Latina alla Via Guida d'Arezzo 5C
APPELLANTE
contro
: società (c.f. Controparte_1 ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avvocato Mirko Eller, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bolzano alla Via Carducci 8
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 707/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 20 marzo 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'On.le Corte di Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 707/2024 del Tribunale di Verona, accogliere i motivi di appello e, per l'effetto:
In via pregiudiziale e principale:
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona per essere competente il
Tribunale di Latina, per quanto esposto al punto “1” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
662/2022 del 9.3.22, notificato il 14.3.22 (r.g. 1031/2022), con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio: revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 662/2022 del 9.3.22, notificato il 14.3.22 (r.g.
1031/2022), per tutti i motivi esposti ai punti “2-3” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
1) rigettare l'appello proposto da Parte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto
[...]
confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona, n.
707/2024;
2) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2022 la società
[...]
ha chiesto al Tribunale di Verona di ingiungere alla Controparte_1
società il pagamento Parte_1 Parte_1
in suo favore della somma di € 6.469,00 oltre gli interessi moratori dichiarandosene creditrice a titolo di corrispettivo della fornitura di piante di melo.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in accoglimento del ricorso ha proposto opposizione la società
[...]
eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Parte_1
in favore di quello di Latina, nonché negando la sussistenza del credito in ragione dell'incertezza dell'oggetto della prestazione, ed ha comunque eccepito la prescrizione del credito, in quanto derivante da un contratto di trasporto, ai sensi dell'articolo 1951 del codice civile.
Costituendosi ritualmente in giudizio l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha a tal fine ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, tanto in riferimento al suo ammontare quanto all'oggetto della prestazione, allegando che la dizione ” riportata nel ricorso Parte_3
fosse un refuso facilmente riconoscibile da quanto risultante nei documenti di trasporto emessi dal venditore di quel prodotto essendosi invece essa occupata del solo trasporto.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa dando atto della mancata risposta all'interrogatorio deferito al legale rappresentante della società opponente, indi l'ha decisa rigettando l'opposizione con conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società
[...]
chiedendone l'integrale riforma mediante Parte_4
l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ribadendo l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore ed invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione quanto al dichiarato rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe inappropriatamente richiamato l'orientamento interpretativo portato dalla pronuncia di Cassazione numero 19894/2020 omettendo invece di considerare il principio più autorevolmente espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di legittimità con la decisione numero 17989/2016 in tema di qualificazione della illiquidità del credito siccome rilevante in rapporto ai criteri di determinazione della competenza territoriale.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Giova subito osservare – condividendosi quanto affermato dal precedente giudicante in applicazione del principio interpretativo espresso dalla citata pronuncia di legittimità numero 19894/2020 – che la valutazione di liquidità del credito dedotto in lite è stata in primo luogo compiuta dal
Tribunale con la delibazione del ricorso per decreto ingiuntivo, così pervenendo all'emissione del provvedimento richiesto, considerato che, nel diverso caso dell'accertata sua illiquidità, non avrebbe potuto darsi luogo alla sua concessione.
Ulteriormente giova rilevare che l'appellante, pur sostenendo con ampiezza di argomenti la tesi dell'illiquidità dell'obbligazione sottesa alla pretesa di pagamento rivoltale, non ha mai specificatamente contestato l'ammontare del credito azionato limitandosi a sostenere che non fosse intercorso alcun accordo tra le parti volto alla determinazione del corrispettivo del trasporto.
Vero è, di contro, che consta in atti che in occasione della pluralità dei rapporti di trasporto intercorsi tra le parti in lite il costo della prestazione fosse stato sempre il medesimo di quello sotteso al credito in contesa, il che induce la considerazione secondo cui anche la predeterminazione del corrispettivo, contrariamente all'assunto d'appello, era evidentemente intercorsa tra le parti con la conseguenza per cui il credito dedotto in lite può dirsi accertato anche nell'ammontare.
- Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della decisione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della discordanza del titolo giuridico dedotto nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo rispetto a quanto risultante dai documenti prodotti a corredo di quello.
In particolare l'appellante ha sostenuto – ribadendo quanto già eccepito nel precorso grado – che l'allora ricorrente aveva allegato di aver effettuato una fornitura di piante di melo allorché, invece, il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto giuridico sotteso alla pretesa di pagamento fosse un contratto di trasporto senza che però fosse intervenuta la formulazione di apposita domanda (pur sempre nuova ma comunque proponibile nel primo termine di cui all'articolo 183 del codice di rito) avente ad oggetto una richiesta di pagamento del corrispettivo del trasporto, ciò dunque comportando l'infondatezza del preteso credito riferito alla detta fornitura.
La censura, pur di suggestivo contenuto, non ha ad avviso della Corte, fondamento.
Dalla complessiva ed unitaria delibazione del contenuto del ricorso introduttivo della fase ingiunzionale e della documentazione prodotta e richiamata nel testo del ricorso stesso quale prova della sussistenza del credito azionato è dato modo individuare il rapporto sotteso alla domanda, senza che possa configurarsi alcuna incertezza nei sensi prospettati dall'appellante.
Se è pur vero che, tenuto conto del dato testuale del ricorso, la società [...] aveva affermato di essere creditrice della CP_1 Parte_1
per averle “fornito … piante di melo”, è altrettanto vero
[...]
che il richiamo alle fatture intercorse riportato immediatamente dopo consente di individuare agevolmente l'oggetto della prestazione nella dizione “Trasporto effettuato per Vostro conto” riportata in ciascuna delle tre fatture prodotte.
Né può sorgere alcun ulteriore dubbio sulla natura del contratto intercorso sol che si consideri che, ad ulteriore corredo del ricorso e delle fatture azionate dalla sono stati prodotti i documenti di trasporto, CP_1
della cui emissione è obbligato il venditore, dai quali è chiaramente evincibile l'oggetto della cessione (ossia la vendita di mele), la denominazione dell'acquirente ed il luogo di destinazione (vale a dire la cooperativa appellante e la sua sede), e soprattutto l'indicazione della società IV HE quale vettore incaricato del trasporto.
- Con il terzo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, ammessa dal Tribunale con riferimento alla circostanza della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, e quella di incapacità a testimoniare del signor CP_2
in quanto costui, avendo procurato l'affare quale mediatore, aveva diretto interesse all'esito del giudizio, e con il quarto motivo, logicamente dipendente dal precedente, ha denunciato l'errata valutazione delle prove quanto all'eccepita prescrizione del diritto di credito.
Le doglianze, congiuntamente trattate in ragione del vincolo espositivo che le correla, sono infondate in ciascuna delle formulazioni.
Quanto alla prova testimoniale, correttamente ammessa dal Tribunale, basti rilevare che i capitoli contrassegnati dai numeri 11, 12 e 13 non tendono a dimostrare, in assenza di prova scritta, l'avvenuta messa in mora della debitrice, bensì hanno ad oggetto l'avvenuto reiterato riconoscimento da parte della cooperativa del diritto di credito azionato nei suoi confronti ciò costituendo atto idoneo ad interrompere la prescrizione agli effetti di cui all'articolo 2944 del codice civile.
Quanto invece all'ipotizzata incapacità a testimoniare del va CP_2
rilevato che l'appellante si è limitata ad affermare che quegli avesse
“interesse in ordine al riconoscimento delle pretese creditorie di parte opposta potendo vantare la maturazione delle relative provvigioni” (così testualmente) senza però allegare la sussistenza di un suo interesse giuridico, e dunque non di mero fatto, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio, il che dunque esclude di per sé la sostenibilità dell'eccezione comportando invece la piena utilizzabilità ai fini del decidere delle acquisizioni istruttorie di prova dichiarativa con effetto di infondatezza dell'eccezione di prescrizione (oggetto del quarto motivo) in ragione del riconoscimento intervenuto.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 707/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 20 marzo 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 2.975,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 678/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocato Riccardo Amadei, con domicilio eletto presso il difensore con studio in Cisterna di Latina alla Via Guida d'Arezzo 5C
APPELLANTE
contro
: società (c.f. Controparte_1 ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avvocato Mirko Eller, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bolzano alla Via Carducci 8
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 707/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 20 marzo 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'On.le Corte di Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 707/2024 del Tribunale di Verona, accogliere i motivi di appello e, per l'effetto:
In via pregiudiziale e principale:
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona per essere competente il
Tribunale di Latina, per quanto esposto al punto “1” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
662/2022 del 9.3.22, notificato il 14.3.22 (r.g. 1031/2022), con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio: revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 662/2022 del 9.3.22, notificato il 14.3.22 (r.g.
1031/2022), per tutti i motivi esposti ai punti “2-3” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
1) rigettare l'appello proposto da Parte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto
[...]
confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona, n.
707/2024;
2) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2022 la società
[...]
ha chiesto al Tribunale di Verona di ingiungere alla Controparte_1
società il pagamento Parte_1 Parte_1
in suo favore della somma di € 6.469,00 oltre gli interessi moratori dichiarandosene creditrice a titolo di corrispettivo della fornitura di piante di melo.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in accoglimento del ricorso ha proposto opposizione la società
[...]
eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Parte_1
in favore di quello di Latina, nonché negando la sussistenza del credito in ragione dell'incertezza dell'oggetto della prestazione, ed ha comunque eccepito la prescrizione del credito, in quanto derivante da un contratto di trasporto, ai sensi dell'articolo 1951 del codice civile.
Costituendosi ritualmente in giudizio l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha a tal fine ribadito la fondatezza della pretesa creditoria, tanto in riferimento al suo ammontare quanto all'oggetto della prestazione, allegando che la dizione ” riportata nel ricorso Parte_3
fosse un refuso facilmente riconoscibile da quanto risultante nei documenti di trasporto emessi dal venditore di quel prodotto essendosi invece essa occupata del solo trasporto.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa dando atto della mancata risposta all'interrogatorio deferito al legale rappresentante della società opponente, indi l'ha decisa rigettando l'opposizione con conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società
[...]
chiedendone l'integrale riforma mediante Parte_4
l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ribadendo l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore ed invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione quanto al dichiarato rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe inappropriatamente richiamato l'orientamento interpretativo portato dalla pronuncia di Cassazione numero 19894/2020 omettendo invece di considerare il principio più autorevolmente espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di legittimità con la decisione numero 17989/2016 in tema di qualificazione della illiquidità del credito siccome rilevante in rapporto ai criteri di determinazione della competenza territoriale.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Giova subito osservare – condividendosi quanto affermato dal precedente giudicante in applicazione del principio interpretativo espresso dalla citata pronuncia di legittimità numero 19894/2020 – che la valutazione di liquidità del credito dedotto in lite è stata in primo luogo compiuta dal
Tribunale con la delibazione del ricorso per decreto ingiuntivo, così pervenendo all'emissione del provvedimento richiesto, considerato che, nel diverso caso dell'accertata sua illiquidità, non avrebbe potuto darsi luogo alla sua concessione.
Ulteriormente giova rilevare che l'appellante, pur sostenendo con ampiezza di argomenti la tesi dell'illiquidità dell'obbligazione sottesa alla pretesa di pagamento rivoltale, non ha mai specificatamente contestato l'ammontare del credito azionato limitandosi a sostenere che non fosse intercorso alcun accordo tra le parti volto alla determinazione del corrispettivo del trasporto.
Vero è, di contro, che consta in atti che in occasione della pluralità dei rapporti di trasporto intercorsi tra le parti in lite il costo della prestazione fosse stato sempre il medesimo di quello sotteso al credito in contesa, il che induce la considerazione secondo cui anche la predeterminazione del corrispettivo, contrariamente all'assunto d'appello, era evidentemente intercorsa tra le parti con la conseguenza per cui il credito dedotto in lite può dirsi accertato anche nell'ammontare.
- Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della decisione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della discordanza del titolo giuridico dedotto nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo rispetto a quanto risultante dai documenti prodotti a corredo di quello.
In particolare l'appellante ha sostenuto – ribadendo quanto già eccepito nel precorso grado – che l'allora ricorrente aveva allegato di aver effettuato una fornitura di piante di melo allorché, invece, il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto giuridico sotteso alla pretesa di pagamento fosse un contratto di trasporto senza che però fosse intervenuta la formulazione di apposita domanda (pur sempre nuova ma comunque proponibile nel primo termine di cui all'articolo 183 del codice di rito) avente ad oggetto una richiesta di pagamento del corrispettivo del trasporto, ciò dunque comportando l'infondatezza del preteso credito riferito alla detta fornitura.
La censura, pur di suggestivo contenuto, non ha ad avviso della Corte, fondamento.
Dalla complessiva ed unitaria delibazione del contenuto del ricorso introduttivo della fase ingiunzionale e della documentazione prodotta e richiamata nel testo del ricorso stesso quale prova della sussistenza del credito azionato è dato modo individuare il rapporto sotteso alla domanda, senza che possa configurarsi alcuna incertezza nei sensi prospettati dall'appellante.
Se è pur vero che, tenuto conto del dato testuale del ricorso, la società [...] aveva affermato di essere creditrice della CP_1 Parte_1
per averle “fornito … piante di melo”, è altrettanto vero
[...]
che il richiamo alle fatture intercorse riportato immediatamente dopo consente di individuare agevolmente l'oggetto della prestazione nella dizione “Trasporto effettuato per Vostro conto” riportata in ciascuna delle tre fatture prodotte.
Né può sorgere alcun ulteriore dubbio sulla natura del contratto intercorso sol che si consideri che, ad ulteriore corredo del ricorso e delle fatture azionate dalla sono stati prodotti i documenti di trasporto, CP_1
della cui emissione è obbligato il venditore, dai quali è chiaramente evincibile l'oggetto della cessione (ossia la vendita di mele), la denominazione dell'acquirente ed il luogo di destinazione (vale a dire la cooperativa appellante e la sua sede), e soprattutto l'indicazione della società IV HE quale vettore incaricato del trasporto.
- Con il terzo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, ammessa dal Tribunale con riferimento alla circostanza della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, e quella di incapacità a testimoniare del signor CP_2
in quanto costui, avendo procurato l'affare quale mediatore, aveva diretto interesse all'esito del giudizio, e con il quarto motivo, logicamente dipendente dal precedente, ha denunciato l'errata valutazione delle prove quanto all'eccepita prescrizione del diritto di credito.
Le doglianze, congiuntamente trattate in ragione del vincolo espositivo che le correla, sono infondate in ciascuna delle formulazioni.
Quanto alla prova testimoniale, correttamente ammessa dal Tribunale, basti rilevare che i capitoli contrassegnati dai numeri 11, 12 e 13 non tendono a dimostrare, in assenza di prova scritta, l'avvenuta messa in mora della debitrice, bensì hanno ad oggetto l'avvenuto reiterato riconoscimento da parte della cooperativa del diritto di credito azionato nei suoi confronti ciò costituendo atto idoneo ad interrompere la prescrizione agli effetti di cui all'articolo 2944 del codice civile.
Quanto invece all'ipotizzata incapacità a testimoniare del va CP_2
rilevato che l'appellante si è limitata ad affermare che quegli avesse
“interesse in ordine al riconoscimento delle pretese creditorie di parte opposta potendo vantare la maturazione delle relative provvigioni” (così testualmente) senza però allegare la sussistenza di un suo interesse giuridico, e dunque non di mero fatto, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio, il che dunque esclude di per sé la sostenibilità dell'eccezione comportando invece la piena utilizzabilità ai fini del decidere delle acquisizioni istruttorie di prova dichiarativa con effetto di infondatezza dell'eccezione di prescrizione (oggetto del quarto motivo) in ragione del riconoscimento intervenuto.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 707/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 20 marzo 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 2.975,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni