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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona del giudice dott. Gabriella Canto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2277/2024 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Hernandez 474, Yerba Buena, Tucumán (Argentina);
nata il [...] a [...], residente in Parte_2
RI LV 3246 B° Belgrano, San Miguel de Tucumán, Tucumán (Argentina);
, nata il [...] a [...], residente in [...]Controparte_1
2363 8F, Palermo, Città di Buenos Aires (Argentina);
, nato il [...] a [...], Argentina e residente in [...]Parte_3
454 8A, San Nicolas, Città di Buenos Aires (Argentina); rappresentati e difesi dagli avvocati Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale.
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti. Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, verificare la completezza della documentazione depositata;
in caso contrario, si deve procedere come da sentenze che si allegano: b.- in subordine, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione già depositata.”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, DL n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c., i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di nato a [...] il 1°/7/1884 da Persona_1 genitori italiani, emigrato in Argentina, ove era deceduto il 16/07/1962, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
-che il predetto, il 19/10/1911, a Regalbuto, aveva sposato e dalla loro Controparte_3 unione erano nati, in Argentina, (30.1.1922) e (21.2.1932); Persona_2 Persona_3
-che , il 14/02/1952, aveva contratto matrimonio con e Persona_2 Persona_4 dalla loro unione, era nata (14/1/1961), ricorrente;
Parte_1
-che la predetta, in data 10/1/1985, aveva contratto matrimonio con Persona_5
e dalla loro unione erano nati (28/5/1987) e Parte_3 Controparte_1
(3/4/1995), ricorrenti;
-che il 29/3/1962 aveva contratto matrimonio con e Persona_3 Persona_6 dalla loro unione era nato (14/1/1963), il quale, sposato con Persona_7 [...]
, aveva generato (4/12/1993), ricorrente. Controparte_4 Parte_2
Alla luce di quanto sopra e considerato che l'avo, non era stato Persona_1 naturalizzato argentino, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti certificati, tradotti in italiano e apostillati: -certificati di nascita, di matrimonio, di morte e di non naturalizzazione argentina di Per_1
[...]
-certificati di nascita, di matrimonio e di morte di;
Persona_2
-certificati di nascita e di matrimonio di;
Parte_1
-certificato di nascita di;
Parte_3
-certificato di nascita di;
CP_1 Controparte_1
-certificati di nascita, di matrimonio e di morte di;
Persona_3
-certificati di nascita e di matrimonio di;
Persona_7
-certificato di nascita di . Parte_2
Costituitosi, il , preliminarmente, proponeva istanza di sospensione Controparte_2 del processo, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Bologna in analogo giudizio e riguardante l'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali, ed agli artt.
9 del Trattato U.E. e 20 del Trattato dell'Unione Europea.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato, dopo avere evidenziato la complessità del procedimento amministrativo, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole di documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto presso le Ambasciate ed i in Argentina, chiedeva che, non avendo gli interessati avviato Parte_4 il suddetto procedimento amministrativo, si procedesse ad un rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, attraverso la verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 2 maggio 2025, respinta l'istanza di sospensione del processo, la causa era rinviata all'udienza dell'11 novembre 2025, in cui, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, era posta in decisione.
Il Pubblico Ministero nulla osservava.
Preliminarmente, appare opportuno svolgere brevi considerazioni sulla disciplina normativa nella materia della cittadinanza.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge n.
91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, essendo stata la domanda proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. n.
74/2025 - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. Ciò, come CP_2 ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Nella fattispecie in esame, la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova rispondenza nella documentazione versata in atti.
Dall'albero genealogico e dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, tradotta in italiano ed apostillata, si evince che la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta dall'avo di sesso maschile - del quale sono stati prodotti i certificati su richiamati, ivi Persona_1 compreso quello di non naturalizzazione argentino - e che la linea di discendenza è proseguita attraverso i figli e , entrambi nati in Argentina, e da questi ultimi a seguire, fino Per_2 Per_3
a giungere agli odierni ricorrenti.
Con riguardo a , si osserva che la predetta non ha perso la cittadinanza Persona_3 italiana in conseguenza delle nozze con , cittadino argentino. Persona_6
Al riguardo, va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost, l'art. 10, comma
3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà.
Neppure, costituisce ostacolo alla trasmissione della cittadinanza jure sanguinis, il fatto che la linea di trasmissione sia proseguita anche dal ramo femminile, in quanto l'art. 1, primo comma,
n. 1, della suddetta L. n. 555/1912 - ai sensi del quale era cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sentenza della Corte
Costituzionale, n. 30/1983).
Il fatto che le suddette norme siano anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e che, in conseguenza, la incostituzionalità sia sopravvenuta, non assume rilievo, alla luce dei principi espressi dalla S.C. di Corte di Cassazione, secondo cui: “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che sia stata fornita la prova che i ricorrenti sono cittadini italiani, essendone stata comprovata la discendenza da avo cittadino italiano ed in mancanza di cause interruttive, non risultanti dagli atti e neppure dedotte dalla parte convenuta.
In considerazione della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali nella materia a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina normativa, ma anche delle difese svolte dal
, si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 20 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gabriella Canto