CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.76/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente rel.est. dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott. Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.76/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente TRA in persona del proprio procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Giuntoni e Roberto Santini ed elettivamente domiciliata in Milano
– corso di Porta Vittoria n. 28;FAX: 02 5464206; PEC: Email_1
- appellante - E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.to IO TE ed CP_1 elettivamente domiciliato in Eboli (SA) via Talete n.5;
- appellato – NONCHE' Avv. IO TE, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA) via Talete n.5;
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.2756/2023 pubblicata in data 19/06/2023 nel procedimento RG n.2037/2016 CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 3271/2015, notificato in data 12.01.2016, il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento, in favore della società (di seguito per brevità CP_1 Parte_1
, della somma pari ad euro 17.442,00 a saldo della fattura n.32747470 del 28.11.2011, Parte_1 emessa quale compenso relativo a consumi di fornitura di gas naturale. L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, deducendo: che i dati rilevati dalle letture da parte del distributore erano del tutto errati, altresì precisando l'inesistenza e abnormità dei consumi addebitati nel periodo compreso tra il 26.10.2010 e il 25.10.2011; che la a fronte del pagamento Parte_1 richiesto con la fattura suddetta, non aveva fornito le visure, eseguite dal distributore locale, di cui nemmeno indicava la denominazione;
che la non corretta misurazione era confermata dalla comparazione delle precedenti letture, effettuate dal distributore locale 2I Rete Gas S.p.A e quelle eseguite dalla nuova società Fontel S.p.A., in quanto quest'ultima utilizzava un nuovo contatore. Quindi conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno la chiedendo di accogliere Parte_1 l'opposizione, annullare ovvero revocare il D.I. e condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la la quale confermava il credito ingiunto ed esponeva che il Parte_1 distributore locale 2I Rete Gas S.p.A. aveva provveduto alla tenuta e alla lettura dei misuratori, nonché alla trasmissione dei dati al venditore, con successiva emissione della relativa fattura;
ribadiva la correttezza della fattura emessa in ragione della esatta coerenza con i dati di consumo certificati dal distributore locale e concludeva chiedendo la chiamata in causa della 2I Rete Gas S.p.A., e il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite. All'esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.3271/2015 e condannava parte opponente al pagamento di € 4.548,00 oltre interessi per i consumi accertati dalla CTU;
condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite pari a € 2.500,00, quantificati al 50% per il parziale accoglimento dell'opposizione. Poneva le spese della CTU a totale carico della opposta. Avverso tale sentenza proponeva appello la convenendo e Parte_1 CP_1 IO TE dinanzi a questa Corte e notificando l'atto agli appellati presso il domicilio digitale
.salerno.it Email_2 CP_2 Deduceva i seguenti motivi di doglianza: 1) la erronea applicazione delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva condannato parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella misura del 50% in favore dell'avv. IO TE, nonostante l'accoglimento della domanda proposta, per quanto nella minor somma di € 4.548.00 in luogo di quella precedentemente richiesta (€ 17.442,00); che, per tali ragioni, non poteva essere considerata parte soccombente. Parte_1 La deducente assumeva che vi era un'unica domanda di adempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. per il pagamento della somma di euro 17.442,00 a fronte dei consumi di gas effettuati dal CP_1
e pertanto, risultando la parte vittoriosa, sia pure parzialmente, non poteva
[...] Parte_1 subire alcuna condanna alle spese, ma al massimo una integrale compensazione delle stesse tra le parti;
2) la erronea attribuzione delle spese della CTU a carico della nonostante questa Parte_1 risultasse parte vittoriosa in primo grado, seppure per un credito inferiore a quello originariamente richiesto. Quindi, le spese per la CTU non potevano gravare integralmente sull'opposta, ma al massimo dovevano essere compensante tra le parti. Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1) accogliere l'atto di appello e riformare la sentenza n. 2756/2023 resa dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico Dott. Gennaro Porpora, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. 2037/2016, pubblicata il 19/06/2023;
2) accertare e dichiarare l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto da al sig. a titolo di spese di lite Parte_1 CP_1 del primo grado di giudizio, neppure per quelle di consulenza tecnica, da porsi integralmente a carico del sig. ovvero, in subordine, integralmente compensate tra le parti;
CP_1
3) condannare l'Avv. IO TE alla restituzione ad della somma di €. Parte_1 3.218,30. oltre interessi legali ex art. 1284 1° c.c. dal giorno del pagamento alla notifica del presente atto e poi ex art. 1284 4°co. c.c. fino al soddisfo ovvero, in subordine, ex art. 1284 4° co. c.c. dalla domanda di ripetizione formulata nel presente giudizio al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano e IO TE. Quest'ultimo preliminarmente eccepiva CP_1 l'inammissibilità dell'appello per mancanza di notifica direttamente al difensore chiamato in causa;
e nel merito, contestavano le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado. Con ordinanza emessa all'esito delle note scritte, depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
§1. Priva di fondamento è l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'avv. IO TE, quale antistatario. E invero, come si evince dalla lettura dell'atto e dalla relata di notifica, l'appello è stato notificato presso il domicilio digitale dell'avv. IO TE, procuratore costituito di CP_1 indirizzando l'atto sia a quest'ultimo che al medesimo legale. In ogni caso non è ravvisabile un caso di inesistenza, atteso che, come più volte ribadito dalla S.C.:
“in tema di notifica in materia civile, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329); Poiché lo scopo della notificazione e della “vocatio in ius” è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, come è accaduto nel caso di specie, rimanendo conseguentemente sanato con effetto “ex tunc” l'eventuale nullità della notificazione stessa.
§2.Col primo motivo di gravame ha dedotto che la domanda, proposta col ricorso Parte_1 monitorio, era stata accolta, seppur parzialmente, sicché non era ravvisabile una soccombenza della ricorrente/opposta, tale da giustificare la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, nella misura ridotta del 50% per il non integrale accoglimento della opposizione e la condanna per intero al pagamento delle spese di CTU. In sostanza, secondo il Giudice di primo grado non poteva condannarla alle spese, in Parte_1 quanto la stessa risultava vittoriosa, ovvero parzialmente vittoriosa. Il motivo è fondato. Al riguardo va richiamato il principio di diritto, secondo cui: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n. 17854 del 27/08/2020). Tale principio va coordinato con quello, elaborato in punto di soccombenza reciproca, alla stregua del quale non è consentita una declaratoria di reciproca soccombenza nell'ipotesi di accoglimento in misura ridotta, anche se sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, configurandosi tale declaratoria esclusivamente, in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (crf. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/03/2023, n. 8175). Tale principio è stato ribadito anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione. Infatti, l'accoglimento parziale, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/06/2025, n. 16636).
§3. Nella fattispecie, escluso che possa considerarsi soccombente (per effetto del parziale Pt_1 accoglimento dell'opposizione e la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo) ed escluso inoltre che ricorra un caso di soccombenza reciproca (per l'assenza di reciproche domande ovvero di domanda articolata in più capi), occorre valutare se ricorra una qualche altra grave ed eccezionale ragione ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc per la compensazione. Orbene ad avviso della Corte sussistono i presupposti per la compensazione. Al riguardo mette conto osservare che il sig. è stato costretto a introdurre il giudizio CP_1 di opposizione avverso il D.I. notificatogli in ragione dell'abnorme importo della fattura per il mancato pagamento dei consumi, contestatogli nel periodo dal 26.10.2010 al 25.10.2011. E invero nel ricorso per decreto ingiunto aveva chiesto e ottenuto la condanna di Pt_1 CP_1 all'importo di Euro 17.442,00, come da fattura n. 32747470. All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria e segnatamente della C.T.U., è stato accertato un macroscopico errore nella misurazione dei consumi, sicché l'importo, effettivamente dovuto, era stato determinato in una misura notevolmente più bassa, vale a dire nella misura di Euro 4.548,00. In altre parole il debitore è stato costretto alla proposizione dell'opposizione e a sostenere i relativi oneri difensivi, non avendo altro modo per contestare l'abnorme consumo addebitatogli in fattura e per accertare l'esatta quantità di gas erogatagli e, quindi, il corretto importo della bolletta da pagare. In considerazione di ciò, effettuando un congruo bilanciamento delle condotte delle parti e valutando l'effettiva portata e l'esito della controversia, sussistano i presupposti per compensare interamente tra di esse le spese del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 4732/2025). Anche le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura. L'appello va dunque accolto, per quanto di ragione, e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo, in accoglimento della domanda subordinata, proposta da vanno dichiarate Pt_1 interamente compensate tra le parti le spese di lite di primo grado, ponendo le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura.
§3. Parte appellata e, per essa, l'avv. IO TE, difensore antistatario, direttamente citato nel giudizio di appello, va condannato alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado ( Cass. n. 6225 /2022; Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass. n. 1526 del 27/01/2016), oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento (Cass. n. 901/2025). Peraltro, anche se non fosse stato evocato personalmente in giudizio, in ogni caso il difensore distrattario avrebbe subito legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 25247 del 25/10/2017; Cass. n. 27166 del 28/12/2016; Cass. n. 9062 del 15/04/2010). Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di “restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente” (Cass. 28.1.2016, n. 1526). Tenuto conto dell'esito complessivo del gravame, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello, proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. n.2756/2023 pubblicata in data 19/06/2023 nel procedimento RG n.2037/2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda subordinata, proposta da dichiara interamente compensate tra le Parte_1 parti le spese lite di primo grado e pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura;
- condanna e l'avv. IO TE, antistatario, alla restituzione delle somme già CP_1 percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Salerno 2 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maria Balletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente rel.est. dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott. Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.76/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente TRA in persona del proprio procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Giuntoni e Roberto Santini ed elettivamente domiciliata in Milano
– corso di Porta Vittoria n. 28;FAX: 02 5464206; PEC: Email_1
- appellante - E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.to IO TE ed CP_1 elettivamente domiciliato in Eboli (SA) via Talete n.5;
- appellato – NONCHE' Avv. IO TE, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA) via Talete n.5;
- appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.2756/2023 pubblicata in data 19/06/2023 nel procedimento RG n.2037/2016 CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 3271/2015, notificato in data 12.01.2016, il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento, in favore della società (di seguito per brevità CP_1 Parte_1
, della somma pari ad euro 17.442,00 a saldo della fattura n.32747470 del 28.11.2011, Parte_1 emessa quale compenso relativo a consumi di fornitura di gas naturale. L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, deducendo: che i dati rilevati dalle letture da parte del distributore erano del tutto errati, altresì precisando l'inesistenza e abnormità dei consumi addebitati nel periodo compreso tra il 26.10.2010 e il 25.10.2011; che la a fronte del pagamento Parte_1 richiesto con la fattura suddetta, non aveva fornito le visure, eseguite dal distributore locale, di cui nemmeno indicava la denominazione;
che la non corretta misurazione era confermata dalla comparazione delle precedenti letture, effettuate dal distributore locale 2I Rete Gas S.p.A e quelle eseguite dalla nuova società Fontel S.p.A., in quanto quest'ultima utilizzava un nuovo contatore. Quindi conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno la chiedendo di accogliere Parte_1 l'opposizione, annullare ovvero revocare il D.I. e condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la la quale confermava il credito ingiunto ed esponeva che il Parte_1 distributore locale 2I Rete Gas S.p.A. aveva provveduto alla tenuta e alla lettura dei misuratori, nonché alla trasmissione dei dati al venditore, con successiva emissione della relativa fattura;
ribadiva la correttezza della fattura emessa in ragione della esatta coerenza con i dati di consumo certificati dal distributore locale e concludeva chiedendo la chiamata in causa della 2I Rete Gas S.p.A., e il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite. All'esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.3271/2015 e condannava parte opponente al pagamento di € 4.548,00 oltre interessi per i consumi accertati dalla CTU;
condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite pari a € 2.500,00, quantificati al 50% per il parziale accoglimento dell'opposizione. Poneva le spese della CTU a totale carico della opposta. Avverso tale sentenza proponeva appello la convenendo e Parte_1 CP_1 IO TE dinanzi a questa Corte e notificando l'atto agli appellati presso il domicilio digitale
.salerno.it Email_2 CP_2 Deduceva i seguenti motivi di doglianza: 1) la erronea applicazione delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva condannato parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella misura del 50% in favore dell'avv. IO TE, nonostante l'accoglimento della domanda proposta, per quanto nella minor somma di € 4.548.00 in luogo di quella precedentemente richiesta (€ 17.442,00); che, per tali ragioni, non poteva essere considerata parte soccombente. Parte_1 La deducente assumeva che vi era un'unica domanda di adempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. per il pagamento della somma di euro 17.442,00 a fronte dei consumi di gas effettuati dal CP_1
e pertanto, risultando la parte vittoriosa, sia pure parzialmente, non poteva
[...] Parte_1 subire alcuna condanna alle spese, ma al massimo una integrale compensazione delle stesse tra le parti;
2) la erronea attribuzione delle spese della CTU a carico della nonostante questa Parte_1 risultasse parte vittoriosa in primo grado, seppure per un credito inferiore a quello originariamente richiesto. Quindi, le spese per la CTU non potevano gravare integralmente sull'opposta, ma al massimo dovevano essere compensante tra le parti. Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1) accogliere l'atto di appello e riformare la sentenza n. 2756/2023 resa dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico Dott. Gennaro Porpora, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. 2037/2016, pubblicata il 19/06/2023;
2) accertare e dichiarare l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto da al sig. a titolo di spese di lite Parte_1 CP_1 del primo grado di giudizio, neppure per quelle di consulenza tecnica, da porsi integralmente a carico del sig. ovvero, in subordine, integralmente compensate tra le parti;
CP_1
3) condannare l'Avv. IO TE alla restituzione ad della somma di €. Parte_1 3.218,30. oltre interessi legali ex art. 1284 1° c.c. dal giorno del pagamento alla notifica del presente atto e poi ex art. 1284 4°co. c.c. fino al soddisfo ovvero, in subordine, ex art. 1284 4° co. c.c. dalla domanda di ripetizione formulata nel presente giudizio al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano e IO TE. Quest'ultimo preliminarmente eccepiva CP_1 l'inammissibilità dell'appello per mancanza di notifica direttamente al difensore chiamato in causa;
e nel merito, contestavano le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado. Con ordinanza emessa all'esito delle note scritte, depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
§1. Priva di fondamento è l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'avv. IO TE, quale antistatario. E invero, come si evince dalla lettura dell'atto e dalla relata di notifica, l'appello è stato notificato presso il domicilio digitale dell'avv. IO TE, procuratore costituito di CP_1 indirizzando l'atto sia a quest'ultimo che al medesimo legale. In ogni caso non è ravvisabile un caso di inesistenza, atteso che, come più volte ribadito dalla S.C.:
“in tema di notifica in materia civile, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329); Poiché lo scopo della notificazione e della “vocatio in ius” è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, come è accaduto nel caso di specie, rimanendo conseguentemente sanato con effetto “ex tunc” l'eventuale nullità della notificazione stessa.
§2.Col primo motivo di gravame ha dedotto che la domanda, proposta col ricorso Parte_1 monitorio, era stata accolta, seppur parzialmente, sicché non era ravvisabile una soccombenza della ricorrente/opposta, tale da giustificare la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, nella misura ridotta del 50% per il non integrale accoglimento della opposizione e la condanna per intero al pagamento delle spese di CTU. In sostanza, secondo il Giudice di primo grado non poteva condannarla alle spese, in Parte_1 quanto la stessa risultava vittoriosa, ovvero parzialmente vittoriosa. Il motivo è fondato. Al riguardo va richiamato il principio di diritto, secondo cui: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n. 17854 del 27/08/2020). Tale principio va coordinato con quello, elaborato in punto di soccombenza reciproca, alla stregua del quale non è consentita una declaratoria di reciproca soccombenza nell'ipotesi di accoglimento in misura ridotta, anche se sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, configurandosi tale declaratoria esclusivamente, in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (crf. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/03/2023, n. 8175). Tale principio è stato ribadito anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione. Infatti, l'accoglimento parziale, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/06/2025, n. 16636).
§3. Nella fattispecie, escluso che possa considerarsi soccombente (per effetto del parziale Pt_1 accoglimento dell'opposizione e la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo) ed escluso inoltre che ricorra un caso di soccombenza reciproca (per l'assenza di reciproche domande ovvero di domanda articolata in più capi), occorre valutare se ricorra una qualche altra grave ed eccezionale ragione ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc per la compensazione. Orbene ad avviso della Corte sussistono i presupposti per la compensazione. Al riguardo mette conto osservare che il sig. è stato costretto a introdurre il giudizio CP_1 di opposizione avverso il D.I. notificatogli in ragione dell'abnorme importo della fattura per il mancato pagamento dei consumi, contestatogli nel periodo dal 26.10.2010 al 25.10.2011. E invero nel ricorso per decreto ingiunto aveva chiesto e ottenuto la condanna di Pt_1 CP_1 all'importo di Euro 17.442,00, come da fattura n. 32747470. All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria e segnatamente della C.T.U., è stato accertato un macroscopico errore nella misurazione dei consumi, sicché l'importo, effettivamente dovuto, era stato determinato in una misura notevolmente più bassa, vale a dire nella misura di Euro 4.548,00. In altre parole il debitore è stato costretto alla proposizione dell'opposizione e a sostenere i relativi oneri difensivi, non avendo altro modo per contestare l'abnorme consumo addebitatogli in fattura e per accertare l'esatta quantità di gas erogatagli e, quindi, il corretto importo della bolletta da pagare. In considerazione di ciò, effettuando un congruo bilanciamento delle condotte delle parti e valutando l'effettiva portata e l'esito della controversia, sussistano i presupposti per compensare interamente tra di esse le spese del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 4732/2025). Anche le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura. L'appello va dunque accolto, per quanto di ragione, e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo, in accoglimento della domanda subordinata, proposta da vanno dichiarate Pt_1 interamente compensate tra le parti le spese di lite di primo grado, ponendo le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura.
§3. Parte appellata e, per essa, l'avv. IO TE, difensore antistatario, direttamente citato nel giudizio di appello, va condannato alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado ( Cass. n. 6225 /2022; Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass. n. 1526 del 27/01/2016), oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento (Cass. n. 901/2025). Peraltro, anche se non fosse stato evocato personalmente in giudizio, in ogni caso il difensore distrattario avrebbe subito legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 25247 del 25/10/2017; Cass. n. 27166 del 28/12/2016; Cass. n. 9062 del 15/04/2010). Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di “restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente” (Cass. 28.1.2016, n. 1526). Tenuto conto dell'esito complessivo del gravame, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello, proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. n.2756/2023 pubblicata in data 19/06/2023 nel procedimento RG n.2037/2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda subordinata, proposta da dichiara interamente compensate tra le Parte_1 parti le spese lite di primo grado e pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di entrambe le parti in egual misura;
- condanna e l'avv. IO TE, antistatario, alla restituzione delle somme già CP_1 percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Salerno 2 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maria Balletti