Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1416/2015 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Olbia, alla Via Cavour n. 28, Parte_1 P.IVA_1
presso e nello studio degli Avv.ti Jacopo Merlini (C.F. ) e Miranda C.F._1
Becciu (C.F. ), che la rappresentano e difendono, giusta delega a C.F._2
margine dell'atto di citazione (per eventuali comunicazioni: PEC Email_1
, Email_2
ATTRICE
E
(C.F. ) in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Giannetto Mariane ( ), presso il cui studio in C.F._3
Olbia, corso Vittorio Veneto n. 37, elegge domicilio,
CONVENUTA
E
(c.f. , Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
[...] Controparte_3
Nel merito, disporre, previa determinazione della loro consistenza attuale, la divisione dei locali deposito distinti nel catasto fabbricati al foglio 30, particella 9889, subalterni 3 e 4, di cui risulta essere comproprietaria per l'ulteriore ½ la società e così pure del bene CP_1
comune non censibile distinto nel catasto fabbricati al foglio 9889 sub 1, in proporzione alle rispettive quote (76,30% 23,70% , nonché del terreno distinto nel Parte_1 CP_1
catasto terreni al foglio 30, mappale 9888, di cui risultano essere comproprietarie per ½ la società per 1/8 la sig.ra e per 1/8 la sig.ra CP_1 Controparte_2 [...]
Per l'effetto, attribuire a ciascuno dei compartecipi la parte corrispondente Controparte_3
alla propria quota, possibilmente secondo il comodo progetto divisionale allegato dalla Pt_1
da intendersi in questa sede integralmente trascritto, o, in difetto, in base ad altro
[...]
predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
2) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
3) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II; 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto di essere comproprietaria di alcuni beni siti in Comune di Olbia - facenti parti del medesimo complesso immobiliare - unitamente alla e alle signore e di voler CP_1 Controparte_2 Controparte_3
procedere alla divisione dei locali deposito distinti nel catasto fabbricati al foglio 30, particella
9889, subalterni 3 e 4, di cui risulta essere comproprietaria per l'ulteriore ½ la società CP_1
e così pure del bene comune non censibile distinto nel catasto fabbricati al foglio 9889
[...]
sub 1, in proporzione alle rispettive quote (76,30% 23,70% , nonché Parte_1 CP_1
del terreno distinto nel catasto terreni al foglio 30, mappale 9888, di cui risultano essere comproprietarie per ½ la società per 1/8 la sig.ra e per 1/8 la CP_1 Controparte_2
sig.ra Controparte_3
Costituitasi, ha rappresentato che alcuni degli immobili oggetto della CP_1
domanda di divisione erano sottoposti a procedura esecutiva, con la conseguenza che si sarebbe potuto verificare un mutamento della titolarità della loro proprietà e che il progetto divisionale elaborato da parte attrice non era condivisibile in quanto avrebbe valorizzato solo i beni di sua proprietà. Pertanto, parte convenuta ha così concluso: “in via principale: - disporre la dilazione
2 della divisione nella misura massima consentita per il pregiudizio arrecabile nei confronti degli altri condividenti, anche in considerazione del probabile mutamento dell'assetto proprietario degli immobili facenti parte del compendio;
In via subordinata: - procedere, al fine di evitare favoritismi, tramite consulenza tecnica d'ufficio, alla suddivisione dei beni indivisi in otto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento disponendone l'attribuzione per sorteggio in proporzione alle quote di proprietà possedute da ciascun comunista”.
e nonostante la regolarità della Controparte_2 Controparte_3
notificazione, non si sono costituite in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il CTU, alla cui consulenza si ritiene di poter aderire in quanto priva di vizi logico giuridici idonei ad inficiarne il contenuto, una volta verificata la comoda divisibilità dei beni oggetto di comunione, ha proceduto all'elaborazione di un progetto divisionale che non richiede conguagli in denaro, bensì soltanto conguagli con superfici di terreno, in modo da dare una soluzione continuativa alle proprietà adiacenti dei condividenti.
Il progetto divisionale realizzato graficamente nell'allegato n. 2 alla perizia depositata il 10.5.2019 contempla otto lotti contrassegnati dalle lettere dalla “A” alla “H” così da assegnarsi:
- a i lotti “D” di mq. 536,77, “E” di mq. 506,97 ed “H” di mq. 177, per un totale Parte_1
di mq. 1220,74;
- a i lotti “A” di mq. 1.442,91, “F” di mq. 229,15 e “G” di mq. 177, per un totale CP_1
di mq. 1849,06;
- a il lotto “B” di mq. 388,88; Controparte_2
- a il lotto “C” di mq. 388,88. Controparte_3
In virtù di quanto sopra esposto, dunque, il Tribunale fa proprio il suddetto progetto divisionale procedendo all'assegnazione dei rispettivi lotti.
Le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti tenuto conto della natura del procedimento divisorio, mentre quelle della CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte e quattro le parti del giudizio nella misura del 25% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa;
3 2) approva il progetto di divisione di cui alla CTU redatta dal geometra Persona_1
depositata in data 10.5.2019;
3) assegna, così come individuati nell'allegato n. 2 alla suddetta CTU, a i lotti Parte_1
“D”, “E” ed “H”; a i lotti “A”, “F” e “G”; a il lotto CP_1 Controparte_2
“B”; a il lotto “C”; Controparte_3
4) pone definitivamente a carico di tutte e quattro le parti del giudizio, nella misura del
25% ciascuna, le spese della CTU liquidate con separato decreto;
5) dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore con esonero da ogni responsabilità;
6) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 08/05/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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