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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11/2017, avente ad oggetto: opposizione avverso richiesta di pagamento indennità da occupazione abusiva su bene demaniale, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Silvestro Carboni, presso il cui studio elettivamente domicilia Latina, viale P.L. Nervi n.56;
ATTORE
E
in persona del direttore p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici legalmente domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso la seconda richiesta di pagamento, prot. n.
19828/2016, notificata in data 2.12.2016 dall' , relativa Controparte_1
alla richiesta di pagamento di indennità da occupazione sine titulo di bene demaniale, ex L. n. 311/2004, art. 1, comma 274.
Preliminarmente, l'attrice sollevava eccezione di intervenuta prescrizione relativamente al credito vantato dall'ente convenuto. Nel merito, contestava la legittimità della seconda richiesta di pagamento notificatale, stante l'indeterminatezza e la nullità delle modalità di determinazione dell'indennità richiesta;
in via riconvenzionale, proponeva domanda di rimborso delle spese sostenute inerenti alle migliorie e alle opere di manutenzione straordinaria apportate all'immobile sito in Pontinia (LT), strada della Codarda n. 105, nonché domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inerzia da parte dell'ente convenuto nell'accogliere le richieste volte alla regolarizzazione della situazione abitativa dell'attrice.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo la Controparte_1
legittimità del credito vantato e contestando l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, sostenendo che il credito relativo all'indennità di occupazione di un bene demaniale è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non quinquennale, come sostenuto dall'attrice.
Prodotta documentazione, disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 19828/2016 dell' , espletata ctu, la Controparte_1
causa, all'udienza del 29.10.2024, era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda avanzata da parte attrice è parzialmente fondata, nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, in virtù dell'intervenuta costituzione in giudizio dell'ente convenuto, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dell' , emessa in sede di udienza del 27.06.2017. Controparte_1
In via ulteriormente preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale per quanto concerne le pretese indennitarie successive al 26.02.2016, data in cui è
- 2 - stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile oggetto della contestata occupazione abusiva in favore del Comune di Pontinia.
Dalla documentazione prodotta in atti (cfr. decreto di trasferimento prot.
N. 2016/3353/DRLZ-T del 26.02.2016 e verbale di consegna formale del bene prot. N. 2018/5894/DRLZ-ST del 25.5.2018 prodotti in atti a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), emerge con chiarezza come, per il periodo dal
26.02.2016 al 25.05.2018, l' fosse il soggetto abilitato ad Controparte_1
azionare il credito vantato;
infatti, la cessione del bene de quo in proprietà al
è avvenuta con decreto di trasferimento del 26.2.2016 ma Controparte_2
si è perfezionata soltanto a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna formale del bene, prot. N. 2018/5894/DRLZ-ST, sottoscritto in data 25.5.2018; fino a tale data il possesso giuridico e materiale rimaneva nella disponibilità della stessa come previsto nel decreto di trasferimento. Soltanto in data successiva al 25.5.2018 ogni effetto giuridico, derivante dalla proprietà del bene in oggetto, deve considerarsi ascrivibile al Ne Controparte_2
consegue che fino alla data del 25.05.2018, l' manteneva Controparte_1
la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene de quo, di conseguenza, l'ente convenuto deve ritenersi pienamente legittimato ad azionare il credito vantato nei termini di cui al presente giudizio.
Nel merito, ai fini della corretta delimitazione del thema decidendum, giova precisare che la questione litigiosa concerne la sussistenza o meno del credito in favore dell'ente convenuto della somma di euro 72.391,84, quale indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale denominato
“LTB0769 Casa Cantoniera Codarda Nuova LT0761001001 Unità
Immobiliare Unica” situato nel Comune di Pontinia, nella frazione di Codarda censita al NCEU del Comune di Pontinia al foglio 33, particella 15.
Giova premettere che l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione non è contestata da parte attrice.
Nel caso che ci occupa, il periodo per il quale viene richiesto l'importo dovuto a titolo di indennità per occupazione senza titolo, decorre dal
- 3 - 01.01.2006 fino al 31.05.2016; dalla documentazione in atti, risulta pacificamente incontestata l'occupazione senza titolo dell'immobile in oggetto avendo la stessa parte attrice evidenziato, in citazione, di essere priva di un titolo legittimante l'occupazione, pur avendo più volte chiesto la regolarizzazione del rapporto.
Va pertanto esaminata la domanda di accertamento di illegittimità e/o la nullità della seconda richiesta di pagamento prot. n. 19828/2016 del
28/11/2016 alla luce dell'asserita indeterminatezza e nullità delle modalità di determinazione dell'indennità così come richiesta dall'ente convenuto.
In relazione alla indennità per occupazione abusiva richiesta dall' , pari ad € 72.391,84, la stessa risulta essere stata Controparte_1
quantificata, previo sopralluogo effettuato con valutazione tecnico-estimativa prot. N. 2016/8539 del 20.5.2016, avuto riguardo ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.
Nel caso di recupero di crediti da occupazione di beni, l'articolo 1, comma 274, della legge n. 311/2004, consente, in via speciale, agli enti pubblici ovvero agli Enti gestori, di recuperare tramite ruolo, le somme dovute per tutte le occupazioni anche abusive e/o senza titolo di immobili di proprietà dello
Stato. È quindi consentito da tale disposizione, in via eccezionale, di esperire la riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzo di beni immobili dello Stato tramite ruolo ed esecuzione del concessionario anche nell'ipotesi di occupazione in assenza assoluta di un titolo e dunque è consentito alla P.A. o agli altri enti gestori di autodeterminare l'importo dovuto decorsi 90 giorni dalla seconda richiesta di pagamento delle somme ritenute dovute.
Occorre rilevare che avverso le cartelle di pagamento emesse in tali ipotesi è consentita la contestazione in sede giudiziale che si estende alla stessa sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria posta a fondamento della cartella, non essendo le richieste di pagamento delle somme ritenute dovute da parte della amministrazione, avanzate ai sensi del richiamato comma 274, atti che debbono essere impugnati a pena la decadenza dal diritto di contestare la
- 4 - debenza delle somme richieste. Non esiste infatti alcuna norma che imponga di impugnare autonomamente tale intimazione pena la perdita del diritto di contestare la pretesa creditoria nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Per quanto riguarda il quantum dell'indennità determinata dall'ente convenuto da porsi a carico dell'occupante senza titolo, ribadito che nella presente fattispecie non è pertinente parlare di un canone concessorio o locatizio in difetto di un titolo legittimante, nel caso che ci occupa può solo sovvenire l'istituto dell'occupazione senza titolo che soggiace ai criteri probatori da ultimo risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (SS. UU. Cass. n. 33645 del 15 novembre 2022).
Secondo le Sezioni Unite, in materia di danno da occupazione sine titulo, la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri e l'allegazione che l'occupante faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito assumendo che il proprietario non avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Nel caso della presunzione il proprietario ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
- 5 - Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici.
Nel caso di occupazione senza titolo, vi è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale presuntività del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto (quest'ultimo mediante concessione dell'uso a terzi dietro corrispettivo).
Facendo applicazione di tale principio, i Giudici di legittimità hanno recentemente affermato che questa presunzione non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione (Cass. n. 30984 del 7 novembre 2023).
Ne consegue che, in mancanza di una specifica e fondata contestazione in ordine all'esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Orbene, l'occupante, odierna parte attrice, ha eccepito delle circostanze del tutto generiche circa i pregiudizi derivanti dall'occupazione abusiva allegati da parte convenuta nel proprio atto introduttivo e non ha nemmeno mosso contestazioni specifiche riguardo la quantificazione del valore locativo del cespite, indicato nella valutazione tecnico-estimativa a corredo della
- 6 - costituzione dell' , di talché la somma così come Controparte_1
determinata dall'ente convenuto, depurata dall'importo inerente al credito prescritto, deve essere ritenuta pienamente rispettosa dei parametri determinati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
Procedendo all'esatta quantificazione dell'indennità per occupazione abusiva richiesta dall' , occorre fare riferimento, come Controparte_1
detto, alla valutazione tecnico-estimativa, prot. N. 2016/8539 del 20.5.2016, prodotta in atti dall'ente convenuto.
Quanto al periodo da liquidarsi, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice con riferimento all'arco temporale
01.01.2006 - 3.10.2011.
Nel caso in cui l'occupazione abusiva avvenga successivamente ad un titolo giuridico scaduto, la fattispecie è inquadrabile nella responsabilità contrattuale per mancato rilascio del bene, in cui l'illegittimità del godimento del bene altrui deriva dal sopravvenuto venir meno del titolo che inizialmente giustificava l'occupazione dell'immobile, con conseguente inadempimento contrattuale dell'obbligazione di restituire la cosa locata da cui deriva l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 c.c.
Se, diversamente, sia da configurarsi un'occupazione sine titulo ab origine, la conseguenza è l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale relativo al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto la relativa responsabilità è conseguenza del comportamento illegittimo dell'occupante.
Nel caso di specie, l'attrice, ha allegato che l'occupazione dell'unità immobiliare sita in Pontinia, Contrada Codarda, era giustificata dalla sussistenza fin dal 1979 di un contratto di locazione, ormai cessato, tra il defunto marito e l'allora . Detto titolo CP_3 Controparte_1
legittimante, tuttavia, è stato contestato da parte convenuta nel proprio atto introduttivo e non sussistono in atti elementi che possano darne prova;
di
- 7 - conseguenza, deve ritenersi che l'occupazione senza titolo posta in essere dall'attrice è inquadrabile nell'ambito dell'illecito civile che dà diritto ad un indennizzo di natura risarcitoria, dove, la fonte extra contrattuale della pretesa creditoria azionata comporta l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 c.c., che decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato.
La natura di illecito permanente del danno da occupazione sine titulo non osta all'applicazione del generale termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2947, co. I, c.c.
Tuttavia, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, il dies a quo non si individua nella data di cessazione della occupazione, ma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, decorre dal giorno stesso di inizio dell'occupazione, dal momento che il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del bene può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell'occupazione ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura di illecito permanente dell'occupazione illegittima dà luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ., ed altresì, sotto il profilo della prescrizione, che “l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in
- 8 - questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi”. (Cass. civ., Ordinanza 2 marzo 2022 n. 6867, ma si veda anche Cass., Sez. I, 30/09/2021, n. 26592; 7/03/2011, n. 5381; 29/10/2008, n.
25983).
Ciò significa che, nel caso di specie, in cui l'ente convenuto ha richiesto per la prima volta il pagamento dell'indennità mediante notifica della prima richiesta di pagamento intervenuta in data 3.10.2016 (cfr. prima richiesta di pagamento del 27.09.2016, prot. n. 15921/2016, prodotta da parte convenuta), il credito indennitario dell'amministrazione convenuta deve ritenersi prescritto per il periodo antecedente alla data del 3.10.2011.
Merita precisare che non è condivisibile l'assunto di parte convenuta in ordine all'operatività della prescrizione decennale perché ricorrerebbe un'ipotesi di arricchimento senza causa, atteso che l'azione ex art.2041c.c. ha carattere sussidiario e non viene quindi in rilievo quando sia possibile l'esercizio di una diversa azione, nella specie ravvisabile nella richiesta di indennità per occupazione sine titulo e quindi a titolo extracontrattuale.
Pertanto, esaminate le conclusioni della tabella tecnico-estimativa dell'ente, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione riguardante il credito antecedente alla data del 3.10.2011, risulta non dovuta la somma relativa al periodo decorrente dal 01.01.2006 al 3.10.2011, pari ad € 38.532,19 (ossia gli importi esposti per gli anni 2006-2010, oltre a 275 giorni per l'anno 2011, dove per l'anno 2011 si è ottenuto l'importo giornaliero dell'indennità, pari ad €
17,74, dividendo il valore locatizio per i giorni dell'anno - 365 - e moltiplicando per 275, ossia il numero dei giorni fino al 3.10.2011).
In tal senso, dalla somma intimata dall'ente convenuto pari ad €
72.391,84 occorre detrarre la somma di € 38.352,19 relativa al periodo di prescrizione, ottenendo in questo modo l'importo dovuto dall'attrice a titolo di indennità per occupazione abusiva per il periodo 3.10.2011 – 31.05.2016, pari ad € 33.859,65.
- 9 - Trattandosi di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione, senza necessità di previa costituzione in mora (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di parte attrice volta al rimborso delle spese sostenute a titolo di manutenzione straordinaria e per le migliorie apportate all'immobile, quest'ultima non può essere accolta.
Si esclude, infatti, che l'unilaterale iniziativa del privato che occupa senza titolo un bene demaniale possa vincolare la p.a. a riconoscere un accrescimento di valore del patrimonio statale, se non ha avuto modo - né poteva averlo finché fosse perdurata l'occupazione senza titolo - di valutare l'opportunità di alcuna modificazione o ristrutturazione dell'immobile, per una destinazione compatibile con la funzione pubblica del bene e con lo strumento urbanistico e di approvarne quindi espressamente la realizzazione (Corte
d'Appello di Venezia, sent. n. 5093/2019).
Tale approvazione, nel caso in esame, non risulta essere mai stata rilasciata dall'ente convenuto, di conseguenza è da escludersi la sussistenza del diritto di ottenere il rimborso delle spese arbitrariamente sostenute.
Né d'altronde risulta provato l'effettivo svolgimento delle opere da parte dell'attrice.
Deve altresì essere rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata da parte attrice di risarcimento del danno.
L'attrice ha dedotto di essere stata ingiustamente lasciata in uno stato di incertezza assoluta in quanto l'ente preposto non si pronunciava sulla richiesta di rinnovo della locazione o sull'acquisto dell'immobile e gli occupanti continuavano a vivere in esso, in attesa di essere informati della decisione del proprietario;
l'attrice quindi, ha invocato il risarcimento dei danni derivanti dal suddetto stato di incertezza provocato dalla condotta inerte posta in essere dal convenuto.
- 10 - Giova rammentare che, in materia di responsabilità civile, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno- conseguenza), sicché la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova (Cass. n. 14453/2021). L'attore ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto, essendo da escludere che il danno ne rappresenti una conseguenza automatica (Cassazione civile sez. III, 25/02/2009, n.4493).
La domanda risarcitoria avanzata da non può Parte_1
trovare accoglimento in quanto del tutto sfornita di prova sia in ordine all'an e sia in ordine ai danni-conseguenza presuntivamente subiti.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca e del riconoscimento del credito azionato in misura minore sono integralmente compensate tra le parti. Sono compensate anche le spese di ctu, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza per cui il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di c.t.u., comprendo il principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c., tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio, essendo la ctu un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza n. 17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il provvedimento prot. n.
19828/2016 del 28/11/2016, notificata in data 2.12.2016 dall'
[...]
; CP_1
- 11 - b) condanna al pagamento della somma di € Parte_1
33.859,65 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
c) rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte attrice;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
e) pone definitivamente le spese di CTU nella misura di 1/2 a carico di parte attrice ed 1/2 a carico di parte convenuta.
Così deciso in Latina il 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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