Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 18730
CASS
Sentenza 19 maggio 2025

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Commentario1

  • 1Nullo il processo con difensore cancellato dall'albo: la mancanza di difesa tecnica effettiva integra una nullità assoluta e insanabile (Cass. Pen. n. 18730/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 maggio 2025

    1. Premessa: il difensore privo di abilitazione e le garanzie del giusto processo La pronuncia della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 18730/2025 ribadisce un principio fondamentale in tema di effettività della difesa tecnica nel processo penale: la necessaria iscrizione del difensore nell'albo degli avvocati quale presupposto imprescindibile per l'assistenza valida dell'imputato. In difetto, si configura una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado del processo. 2. Il caso concreto: sostituzione ex art. 97, co. 4 c.p.p. e difensore già cancellato Nel caso di specie, l'imputato era stato assistito in giudizio da un difensore d'ufficio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 18730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18730
Data del deposito : 19 maggio 2025

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