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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7139/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. RG 7139/2024, il Giudice, sciogliendo la riserva;
rilevato che la richiesta dell'opponente di acquisizione del fascicolo del procedimento di esecuzione mobiliare Tribunale di Firenze RG 468/2022, non può trovare accoglimento, posto che viene chiesta indistintamente l'acquisizione degli atti dell'intero fascicolo, senza alcuna specificazione delle finalità probatorie perseguite con detta acquisizione di tutti detti atti;
rilevato che nemmeno può trovare accoglimento l'istanza di acquisizione dell'ordinanza di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. - procedimento Tribunale Ordinario di Firenze RG 9630/2024, trattandosi di atto riguardante altro procedimento, all'infuori dell'ipotesi di riunione di cause;
rilevato, inoltre, che la richiesta dell'opponente di acquisizione della documentazione richiesta dal
Giudice Dott. Ponzetta nel procedimento di opposizione rg 735/2022, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, non può trovare accoglimento, in quanto del tutto generica e, perciò, inammissibile;
rilevato che l'istanza di ordinare alla Società , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione CP_1
in giudizio della legenda degli esiti di spedizioni relativi alla raccomandata n° 60846116178-2
10.12.2010, è irrilevante ai fini del decidere;
Parte_1
ritenuto, quanto all'istanza di ammissione di CTU, che la stessa è formulata genericamente e che, comunque, le doglianze dell'opponente possono essere verificate anche senza disporre la consulenza richiesta;
ritenuto che nemmeno può trovare accoglimento l'istanza di acquisizione della documentazione richiesta dal Giudice Dott. Ponzetta nel procedimento di opposizione RG 735/2022, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, attesa la genericità della richiesta, non essendo nemmeno specificato di quale documentazione si tratti ed atteso, inoltre, che l'istanza è relativa ad atti di giudizio diverso dal presente;
Pagina 1 ritenuto, ancora, che, per quanto riguarda la querela di falso, il difensore non risulta, allo stato, munito della procura speciale;
ritenuto, pertanto, che la causa si appalesa matura per la decisione;
ritenuto, infine, che non può accogliersi, in questa sede di giudizio di merito, l'istanza di sospensione dell'esecuzione, essendo stata la stessa respinta dal GE nella fase cautelare, potendo, semmai, essere riformulata l'istanza di sospensione nella procedura esecutiva;
ritenuto, che la causa si appalesa matura per la decisione;
P.Q.M.
respinge le istanze istruttorie formulate dall'opponente; respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione; fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del.17.9.2025, h. 10.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Pompei
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. RG 7139/2024, il Giudice, sciogliendo la riserva;
rilevato che la richiesta dell'opponente di acquisizione del fascicolo del procedimento di esecuzione mobiliare Tribunale di Firenze RG 468/2022, non può trovare accoglimento, posto che viene chiesta indistintamente l'acquisizione degli atti dell'intero fascicolo, senza alcuna specificazione delle finalità probatorie perseguite con detta acquisizione di tutti detti atti;
rilevato che nemmeno può trovare accoglimento l'istanza di acquisizione dell'ordinanza di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. - procedimento Tribunale Ordinario di Firenze RG 9630/2024, trattandosi di atto riguardante altro procedimento, all'infuori dell'ipotesi di riunione di cause;
rilevato, inoltre, che la richiesta dell'opponente di acquisizione della documentazione richiesta dal
Giudice Dott. Ponzetta nel procedimento di opposizione rg 735/2022, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, non può trovare accoglimento, in quanto del tutto generica e, perciò, inammissibile;
rilevato che l'istanza di ordinare alla Società , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione CP_1
in giudizio della legenda degli esiti di spedizioni relativi alla raccomandata n° 60846116178-2
10.12.2010, è irrilevante ai fini del decidere;
Parte_1
ritenuto, quanto all'istanza di ammissione di CTU, che la stessa è formulata genericamente e che, comunque, le doglianze dell'opponente possono essere verificate anche senza disporre la consulenza richiesta;
ritenuto che nemmeno può trovare accoglimento l'istanza di acquisizione della documentazione richiesta dal Giudice Dott. Ponzetta nel procedimento di opposizione RG 735/2022, in seguito all'instaurazione del presente giudizio, attesa la genericità della richiesta, non essendo nemmeno specificato di quale documentazione si tratti ed atteso, inoltre, che l'istanza è relativa ad atti di giudizio diverso dal presente;
Pagina 1 ritenuto, ancora, che, per quanto riguarda la querela di falso, il difensore non risulta, allo stato, munito della procura speciale;
ritenuto, pertanto, che la causa si appalesa matura per la decisione;
ritenuto, infine, che non può accogliersi, in questa sede di giudizio di merito, l'istanza di sospensione dell'esecuzione, essendo stata la stessa respinta dal GE nella fase cautelare, potendo, semmai, essere riformulata l'istanza di sospensione nella procedura esecutiva;
ritenuto, che la causa si appalesa matura per la decisione;
P.Q.M.
respinge le istanze istruttorie formulate dall'opponente; respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione; fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del.17.9.2025, h. 10.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Pompei
Pagina 2