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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1997/2022 R.G. proposta dalla
(c.f. ), in Parte_1 C.F._1
persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Emanuele TORTORELLI, domiciliatario
-ricorrente- contro
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Stigliano alla v. Pertini 13, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del
3.3.2023, dall'avv. Michele BOZZA, domiciliatario
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:”… accertare e dichiarare che in data 03.04.2017 il Sig. Parte_1
ha trasferito €.
2.500.00 dal c/c n. 1000/748 ed in data 16.03.2017 €. 2.500,00
[...]
dal c/c n. 1000/1394 in favore della società Controparte_1 per complessivi €. 5.000,00 a titolo di finanziamento;
dichiarare che la società
[...]
in persona del suo legale rappr/te Controparte_1
protempore, è debitrice nei confronti del Sig. ed ora della sua Parte_1 Curatela fallimentare, della somma di €. 5.000,00 oltre interessi legali dalla data delle singole disposizioni di bonifico ad oggi e poi fino al soddisfo; condannare la società
in persona del suo legale rappr/te Controparte_1
protempore, al pagamento in favore della Curatela fallimentare di , Parte_1
della somma di €. 5.000,00 oltre interessi legali dalla data delle singole disposizioni di bonifico ad oggi e poi fino al soddisfo;
rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione della a richiedere la restituzione delle Parte_1
somme per cui è causa;
dichiarare inammissibile/improcedibile ex art. 52 L.F. la domanda di pagamento di somme – da determinarsi anche a seguito delle ipotizzate ragioni di compensazione – o di riconoscimento dei crediti a titolo di indebito e/o indennizzo in favore della ed a carico della Curatela ricorrente[…]; Controparte_2
condannare la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite[…];con richiesta al Tribunale di svolgere ogni opportuna valutazione e decisione ex art. 96 c.p.c. stante la mancata adesione della convenuta all'invito alla negoziazione assistita.”.
Per la convenuta:”… accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
e, per lui, del istante, alla ripetizione dell'importo Parte_1 Parte_1
oggetto del bonifico del 03.04.2017 perché eseguito dalla sig.ra con somme CP_1
di sua spettanza;
- comunque rigettare integralmente la domanda attorea […]; sempre nel merito e in via concorrente e riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto della società convenuta alla restituzione in suo favore da parte del sig. Parte_1
della complessiva somma di €.4.798,25 e, al netto delle restituzioni già intervenute e delle reciproche compensazioni, condannare il ricorrente al pagamento alla società resistente della somma residua di €.2.298,00 ovvero di altra maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa (da ritenersi contenuta nel limite dello scaglione di valore dell'odierna controversia); in via gradata […], condannare Parte_1
e -per lui- il che lo rappresenta- alla restituzione delle somma di €.4.798,25 Parte_1
o altra da quantificare, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e/o quale indennizzo ex art.
pag. 2/8 2041 c.c.; in via ulteriormente subordinata e salvo espresso gravame: rideterminare l'importo della pretesa attorea, tenuto conto degli obblighi restitutori nascenti in capo al sig. per effetto dei rapporti giuridici sopra descritti nonché della contestazione Pt_1
del conto n.1000/748; 5.) in ogni caso, condannare il ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 9.12.2022, la Parte_1
(dichiarato con sentenza del Tribunale di Matera del 15-17.5.2019) instava
[...]
per la condanna della società odierna convenuta, quale beneficiaria di due versamenti effettuati dal fallito a titolo di “finanziamento infruttifero per rientro esposizione” e di
“finanziamento infruttifero per pagamento utenza ” rispettivamente in date CP_1
16.3.2017 e 3.4.2017, al pagamento della complessiva somma di € 5.000,00, oltre interessi legali, evidenziando che con atto pubblico del 3.3.2017 Parte_1
aveva donato alla propria figlia la propria quota di partecipazione CP_3
nella società Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta contestava nel merito le avverse allegazioni ed argomentazioni, eccependo, in via di estrema sintesi, che l'importo trasferito con il bonifico del 16.3.2017 era stato versato in parziale restituzione della maggior somma di cui la stessa era creditrice in Controparte_1
virtù di un prestito personale dell'importo di € 3.100,00 eseguito in favore del in data 29.9.2016 e di anticipazioni e spese sostenute per conto e su Pt_1
incarico di quest'ultimo, per il pagamento di compensi professionali in favore dell'avv.
Danijela CVIJANOVIC. Quanto alla somma di € 2.500,00 di cui al bonifico del
3.4.2017, la stessa era stata in realtà corrisposta da , moglie di Controparte_1
e legale rappresentante della odierna convenuta, quale Parte_1
cointestataria del conto corrente n. 1000/748, utilizzando una provvista di sua proprietà.
Disposto quindi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter co. 3 c.p.c., la causa pag. 3/8 proseguiva nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, per infine transitare alla fase decisionale, all'esito del rigetto delle richieste di prova orale articolate dalla convenuta anche in ragione della incapacità del fallito così a Parte_1
testimoniare come a rendere interrogatorio formale (cfr. Cass., I, n. 4157/2024 e Cass.,
I, n. 26145/2023, come citate nell'ordinanza dell'11.10.2024).
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, così espressamente qualificata nella rubrica della memoria di costituzione del 3.3.2023 ed in tal modo qualificabile in considerazione del petitum della stessa, non limitato al rigetto della domanda della Curatela fallimentare mediante la formulazione dell'eccezione di compensazione, bensì ampliata alla richiesta di condanna della ricorrente “al netto delle restituzioni già intervenute e delle reciproche compensazioni, al pagamento alla società resistente della somma residua di € 2.298,00” ed, in via gradata, “alla restituzione della somma di € 4.798,25, o altra da quantificare, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e/o quale indennizzo ex art. 2041 c.c.” (sulla distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale si veda per tutti e da ultimo Cass., III, n. 31010/2023, secondo cui “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore”).
Conseguentemente, una volta chiarita la natura delle domande avanzate dalla convenuta, non può che inferirsene la inammissibilità, alla stregua di quanto condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare: ed invero, “qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed
pag. 4/8 esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria” (Cass., I, n. 28833/2017, a sua volta conforme a Cass., III, n. 25609/2015 ed a Cass, I, n. 25674/2015). Nel merito, quanto alla domanda avanzata invece dalla Curatela ricorrente va rilevato che, in riferimento al bonifico effettuato dal conto corrente n. 1000/1394 in data 16.3.2017, intestato all'imprenditore fallito, la relativa causale, come indicata nell'estratto conto allegato sub 10 al ricorso introduttivo e sub 5 alla comparsa di costituzione della convenuta, reca testualmente l'indicazione “prestito infruttifero per rientro esposizione”, così inequivocabilmente mettendo in luce un rapporto debitorio facente capo, quale legittimata passiva, alla società convenuta, in quanto destinataria di una dazione di denaro dal finalizzata, evidentemente, a consentire alla medesima persona Pt_1
giuridica di rientrare in una pregressa esposizione debitoria. A fronte di CP_1
tale inequivoca evidenza, tale da giustificare quindi l'accoglimento della domanda della ricorrente in parte qua, non è conferente e risulta anzi fuorviante l'avversa prospettazione difensiva secondo cui la causale fosse invece quella del “rientro per esposizione prestito infruttifero” e, conseguentemente, si appalesano irrilevanti, oltre che inammissibili per le ragioni anzidette circa la non proponibilità nella presente sede della relativa domanda riconvenzionale, le argomentazioni della convenuta in ordine alla sussistenza di pregressi rapporti debitori del con la medesima società Pt_1
beneficiaria, nel difetto di qualsivoglia elemento documentale atto a porre in relazione di inequivoca conseguenzialità non meramente cronologica il pagamento effettuato in data 16.3.2017 rispetto a quello ricevuto, quasi sei mesi prima, dalla società convenuta in data 29.9.2016 a titolo di prestito infruttifero ed a quello effettuato dal conto corrente pag. 5/8 n. 1000/599 intestato alla società per conto dello stesso . CP_1 Pt_1
Quanto, poi, all'ulteriore bonifico del 3.4.2017, eseguito dal conto corrente n. 1000/748 cointestato ai coniugi a titolo di “finanziamento infruttifero Persona_1 per pagamento utenza FATTINCASA” (v. allegato sub 8 all'atto introduttivo), allorché, quindi il fallito non era più socio della medesima società per aver donato la propria quota di partecipazione a , va rilevata preliminarmente CP_3
l'inammissibilità per tardività della produzione documentale di parte convenuta, relativa alla attestazione dell'avvenuta attivazione dell'indirizzo p.e.c. da CP_4
parte di , trattandosi di circostanza non sopravvenuta e che Parte_1
avrebbe pertanto dovuto essere dimostrata in epoca coeva al deposito del testo della nota del 19.6.2024 cui essa evidentemente accede, sicché, a fronte della contestazione sollevata dalla Curatela ricorrente nella prima difesa utile successiva (note di trattazione dell'1.10.2024) circa l'incerta provenienza della stessa (in ragione delle risultanze del registro INPEC e di quello del domicilio digitale) è parimenti inconferente il richiamo della convenuta alla pronuncia n. 15979/2022 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, essendo il principio ivi espresso relativo alla diversa ipotesi della notificazione di un atto giudiziario rispetto alla quale il destinatario della pec
“abbia potuto svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”. E' evidente, invece, come nella fattispecie la ricorrente, contro la quale veniva effettuata la produzione documentale, non fosse la destinataria dell'atto, che era stato invece inoltrato all'indirizzo
Email_1
Nel merito, comunque, non potendo reputarsi adeguatamente provata la paternità dell'ordine di bonifico in capo al (essendo la scheda anagrafica prodotta Pt_1
dalla ricorrente e più in generale la documentazione allegata alle note del 14.3.2023,
22.6.2023 ed alla memoria del 18.6.2024 dotata di valenza meramente interna all'istituto di credito, come precisato negli stessi documenti e trattandosi altresì di files excel , in quanto tali modificabili) e la proprietà esclusiva in capo allo stesso della pag. 6/8 provvista utilizzata per il relativo versamento, così come indimostrata essendo rimasta la proprietà in capo alla (non essendo a tal fine sufficiente, CP_1
evidentemente, la mera geolocalizzazione in Milano dell'internet protocol address) deve farsi applicazione del principio secondo cui “nel conto corrente bancario intestato
a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854
c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente” (cfr. Cass., II, n. 77/2018), sicché la domanda può trovare accoglimento, in parte qua, soltanto limitatamente all'importo di € 1.250,00.
Con riferimento, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione del parziale rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.500,00 di cui al bonifico del 3.4.2017, le stesse possono essere compensate in ragione di 1/3 e quindi liquidate, nella misura precisata in dispositivo alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, in favore della Curatela ricorrente, previa applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 9.12.2022 dalla
[...]
, in persona del Curatore p.t contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede: la accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.750,00, oltre interessi Pt_1
legali dalle date dei rispettivi bonifici sino al soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta ai punti
2) e 3) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 3.3.2023; previa compensazione delle spese processuali (liquidate in € 400,00 per la fase di pag. 7/8 studio, € 400,00 per quella introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 800,00 per quella decisionale) in ragione di 1/3, condanna la società attrice alla rifusione in favore della convenuta della complessiva somma di € 1.600,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 30.6.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 8/8