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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 752/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/11/2025, alle ore 10:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , nessuno compare. Parte_1
Per la l'avv. GIADA GANELLI, in sostituzione Controparte_1 dell'av L'avv. GANELLI dichiara di aver contattato più volte al domicilio il procuratore della ricorrente, avv. MARIO AMBROSIO, per ricordargli dell'udienza, senza esito perché il telefono risulta staccato. L'avv. GANELLI esibisce al giudicante l'utenza del procuratore oggi assente e tenta la chiamata senza esito. L'avv. GANELLI chiede che la causa venga discussa. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per l'accoglimento di tutte le eccezioni proposte nella memoria e per il rigetto di quelle avversarie. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AMBROSIO Parte_1 C.F._1 è eletti forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 nte d forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, , premettendo di aver Controparte_2 ricevuto in data 17.07.2025 la notificazione dell'atto di pignoramento dell'autoveicolo n. 1847, prog.
25118LO, datato 09.07.2025, per la somma complessiva di € 71.997,97.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) omessa produzione dell'originale non sottoscritto dal responsabile del procedimento amministrativo;
2) nullità del pignoramento in quanto avente ad oggetto l'automobile utilizzata per recarsi sul luogo di lavoro.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “CHIEDE Voglia l'Ill.mo giudice delle Esecuzione adito: -Sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento della propria automobile così come evidenziato in premessa Nel merito: -Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore che si dichiara distrattario”.
si è ritualmente costituita con rispettivo atto, eccependo: Controparte_2
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti tributari e il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità del ricorso per adesione alla definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022;
- l'incompetenza del Tribunale del Lavoro in favore del Giudice di Pace;
Pag. 1 di 5 nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente si oppone al pignoramento, deducendo dell'omessa produzione dell'originale non sottoscritto dal responsabile amministrativo e dell'impignorabilità del bene strumentale all'attività di lavoro.
A) Con riferimento al riparto di giurisdizione, chiaro è l'insegnamento della Corte di Cassazione: “la cognizione relativamente alle controversie relative all'impugnazione degli atti che hanno ad oggetto la contestazione di violazioni del codice della strada e omissioni contributive appartiene alla giurisdizione ordinaria (giudice di pace per le prime;
tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per le seconde), anche quando tali controversie siano sorte in sede “recuperatoria” (ossia allorché il verbale o l'ordinanza ingiunzione si assumono non comunicate)” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/06/2024, n.
16161).
Come è riscontrabile dall'estratto di ruolo prodotto da (doc. n. 5 fasc. Controparte_3
, sono crediti di natura tributaria e non previdenziale (ovvero: IRAP, addizionale comunale, IRPEF, CP_4
I.V.A., addizionale regionale all'IRPEF, imposta di registro, imposta comunale sugli immobili, tassa di smaltimento rifiuti, I.M.U.) quelli portati dai seguenti atti presupposto: 13520170002294072,
13520190000375410, 13520190005364553, 13520190005364654, 13520200000147438,
13520200000946531, 13520230000144551, 13520230000352484, 13520230001802981,
13520230002649786, per i quali non sussiste giurisdizione del giudice ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro.
Il difetto di giurisdizione sussiste per i crediti di cui titolare è la Camera di Commercio;
tali crediti devono considerarsi tributo a tutti gli effetti (in argomento, v. Cass. civ., Sez. Unite, 24/06/2005, n. 13549), per cui non sussiste, nemmeno in tale ipotesi, la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro.
Per i crediti portati dagli atti presupposto n. 13520190003732710, 13520190004954949 (sanzioni per la violazione del codice della strada), non è competente l'intestato Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ma il Giudice di Pace.
La disamina involge dunque i seguenti crediti portati dai seguenti atti presupposto, per cui è competente il
Giudice del Lavoro: - 43520220000367860; - 43520230000012928; - 43520230000593871; -
43520240000680887.
B) Parte ricorrente propone opposizione nei confronti di censurando Controparte_3
Pag. 2 di 5 l'omessa produzione in giudizio dell'originale dei documenti, sottoscritti con firma che non sarebbe del
“responsabile amministrativo” e censurando il pignoramento della rispettiva autovettura, che sarebbe necessaria per recarsi sul luogo di lavoro.
C) Con riferimento alla prima eccezione, di natura formale, questo Giudice condivide quell'orientamento secondo cui: “in tema di opposizione […] relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/07/2015, n. 15116;
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11/05/2010, n. 11338; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/11/2009, n. 25208; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2008, n. 25757). In sostanza, dove sia dedotta una irregolarità formale della cartella e/o dell'atto o la doglianza investa l'obbligo di motivazione (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 19/10/2015,
n. 21080), l'opposizione, in virtù del rinvio alle forme ordinarie dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, deve essere ricondotta nell'art. 617 c.p.c. e quindi il termine per proporla è di “venti giorni” dalla notificazione della cartella stessa.
L'applicazione del principio giurisprudenziale in esame e dell'art. 617 c.p.c. consentono di ritenere tardive le eccezioni inerenti la forma dell'atto (sottoscrizione del responsabile), oggetto di una opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso in opposizione al pignoramento è stato depositato in data 03.09.2025 e iscritto a ruolo in pari data. L'atto di pignoramento è stato notificato alla ricorrente in data 17.07.2025.
I venti giorni risultano inutilmente decorsi alla data del 6.8.2025, non essendovi sospensione feriale dei termini per le controversie sottoposte al rito lavoro e in specie per una opposizione ai sensi dell'art. 618 bis
c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/05/2022, n. 13797).
D) Nel merito, la ricorrente adduce in maniera del tutto generica che l'automobile modello Panda tg.
GH063WM sarebbe utilizzata per “recarsi sul luogo di lavoro”, ma senza offrire prova del fatto che si tratta di un bene strumentale all'attività di lavoro ed esclusivo.
Le generiche deduzioni e l'assenza di qualsiasi offerta di prova impediscono di ritenere che: a) sia possibile spostarsi per il luogo di lavoro unicamente con l'automobile; b) non esistano altre automobili in uso alla ricorrente per lo spostamento;
c) tale specifica automobile sia bene strumentale essenziale e esclusivo per la prestazione di lavoro;
d) la ricorrente si rechi abitualmente con tale mezzo sul luogo di lavoro (non essendo sufficiente in tal senso la produzione di una unica busta paga, irrilevante).
Pag. 3 di 5 E) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione per i seguenti atti presupposto: 13520170002294072,
13520190000375410, 13520190005364553, 13520190005364654, 13520200000147438,
13520200000946531, 13520230000144551, 13520230000352484, 13520230001802981,
13520230002649786;
2) dichiara l'incompetenza del Giudice adito per i seguenti atti presupposto: n. 13520190003732710,
13520190004954949;
3) rigetta per il resto il ricorso,
4) condanna altresì la ricorrente al pagamento in favore della resistente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali,
[...] spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/11/2025, alle ore 10:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , nessuno compare. Parte_1
Per la l'avv. GIADA GANELLI, in sostituzione Controparte_1 dell'av L'avv. GANELLI dichiara di aver contattato più volte al domicilio il procuratore della ricorrente, avv. MARIO AMBROSIO, per ricordargli dell'udienza, senza esito perché il telefono risulta staccato. L'avv. GANELLI esibisce al giudicante l'utenza del procuratore oggi assente e tenta la chiamata senza esito. L'avv. GANELLI chiede che la causa venga discussa. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per l'accoglimento di tutte le eccezioni proposte nella memoria e per il rigetto di quelle avversarie. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AMBROSIO Parte_1 C.F._1 è eletti forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 nte d forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, , premettendo di aver Controparte_2 ricevuto in data 17.07.2025 la notificazione dell'atto di pignoramento dell'autoveicolo n. 1847, prog.
25118LO, datato 09.07.2025, per la somma complessiva di € 71.997,97.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) omessa produzione dell'originale non sottoscritto dal responsabile del procedimento amministrativo;
2) nullità del pignoramento in quanto avente ad oggetto l'automobile utilizzata per recarsi sul luogo di lavoro.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “CHIEDE Voglia l'Ill.mo giudice delle Esecuzione adito: -Sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento della propria automobile così come evidenziato in premessa Nel merito: -Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore che si dichiara distrattario”.
si è ritualmente costituita con rispettivo atto, eccependo: Controparte_2
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti tributari e il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità del ricorso per adesione alla definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022;
- l'incompetenza del Tribunale del Lavoro in favore del Giudice di Pace;
Pag. 1 di 5 nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente si oppone al pignoramento, deducendo dell'omessa produzione dell'originale non sottoscritto dal responsabile amministrativo e dell'impignorabilità del bene strumentale all'attività di lavoro.
A) Con riferimento al riparto di giurisdizione, chiaro è l'insegnamento della Corte di Cassazione: “la cognizione relativamente alle controversie relative all'impugnazione degli atti che hanno ad oggetto la contestazione di violazioni del codice della strada e omissioni contributive appartiene alla giurisdizione ordinaria (giudice di pace per le prime;
tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per le seconde), anche quando tali controversie siano sorte in sede “recuperatoria” (ossia allorché il verbale o l'ordinanza ingiunzione si assumono non comunicate)” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/06/2024, n.
16161).
Come è riscontrabile dall'estratto di ruolo prodotto da (doc. n. 5 fasc. Controparte_3
, sono crediti di natura tributaria e non previdenziale (ovvero: IRAP, addizionale comunale, IRPEF, CP_4
I.V.A., addizionale regionale all'IRPEF, imposta di registro, imposta comunale sugli immobili, tassa di smaltimento rifiuti, I.M.U.) quelli portati dai seguenti atti presupposto: 13520170002294072,
13520190000375410, 13520190005364553, 13520190005364654, 13520200000147438,
13520200000946531, 13520230000144551, 13520230000352484, 13520230001802981,
13520230002649786, per i quali non sussiste giurisdizione del giudice ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro.
Il difetto di giurisdizione sussiste per i crediti di cui titolare è la Camera di Commercio;
tali crediti devono considerarsi tributo a tutti gli effetti (in argomento, v. Cass. civ., Sez. Unite, 24/06/2005, n. 13549), per cui non sussiste, nemmeno in tale ipotesi, la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro.
Per i crediti portati dagli atti presupposto n. 13520190003732710, 13520190004954949 (sanzioni per la violazione del codice della strada), non è competente l'intestato Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ma il Giudice di Pace.
La disamina involge dunque i seguenti crediti portati dai seguenti atti presupposto, per cui è competente il
Giudice del Lavoro: - 43520220000367860; - 43520230000012928; - 43520230000593871; -
43520240000680887.
B) Parte ricorrente propone opposizione nei confronti di censurando Controparte_3
Pag. 2 di 5 l'omessa produzione in giudizio dell'originale dei documenti, sottoscritti con firma che non sarebbe del
“responsabile amministrativo” e censurando il pignoramento della rispettiva autovettura, che sarebbe necessaria per recarsi sul luogo di lavoro.
C) Con riferimento alla prima eccezione, di natura formale, questo Giudice condivide quell'orientamento secondo cui: “in tema di opposizione […] relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/07/2015, n. 15116;
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11/05/2010, n. 11338; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/11/2009, n. 25208; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2008, n. 25757). In sostanza, dove sia dedotta una irregolarità formale della cartella e/o dell'atto o la doglianza investa l'obbligo di motivazione (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 19/10/2015,
n. 21080), l'opposizione, in virtù del rinvio alle forme ordinarie dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, deve essere ricondotta nell'art. 617 c.p.c. e quindi il termine per proporla è di “venti giorni” dalla notificazione della cartella stessa.
L'applicazione del principio giurisprudenziale in esame e dell'art. 617 c.p.c. consentono di ritenere tardive le eccezioni inerenti la forma dell'atto (sottoscrizione del responsabile), oggetto di una opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso in opposizione al pignoramento è stato depositato in data 03.09.2025 e iscritto a ruolo in pari data. L'atto di pignoramento è stato notificato alla ricorrente in data 17.07.2025.
I venti giorni risultano inutilmente decorsi alla data del 6.8.2025, non essendovi sospensione feriale dei termini per le controversie sottoposte al rito lavoro e in specie per una opposizione ai sensi dell'art. 618 bis
c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 02/05/2022, n. 13797).
D) Nel merito, la ricorrente adduce in maniera del tutto generica che l'automobile modello Panda tg.
GH063WM sarebbe utilizzata per “recarsi sul luogo di lavoro”, ma senza offrire prova del fatto che si tratta di un bene strumentale all'attività di lavoro ed esclusivo.
Le generiche deduzioni e l'assenza di qualsiasi offerta di prova impediscono di ritenere che: a) sia possibile spostarsi per il luogo di lavoro unicamente con l'automobile; b) non esistano altre automobili in uso alla ricorrente per lo spostamento;
c) tale specifica automobile sia bene strumentale essenziale e esclusivo per la prestazione di lavoro;
d) la ricorrente si rechi abitualmente con tale mezzo sul luogo di lavoro (non essendo sufficiente in tal senso la produzione di una unica busta paga, irrilevante).
Pag. 3 di 5 E) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione per i seguenti atti presupposto: 13520170002294072,
13520190000375410, 13520190005364553, 13520190005364654, 13520200000147438,
13520200000946531, 13520230000144551, 13520230000352484, 13520230001802981,
13520230002649786;
2) dichiara l'incompetenza del Giudice adito per i seguenti atti presupposto: n. 13520190003732710,
13520190004954949;
3) rigetta per il resto il ricorso,
4) condanna altresì la ricorrente al pagamento in favore della resistente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali,
[...] spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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