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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Ferdinandi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025 con termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali, vertente
TRA già rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 Parte_2
Bonalume, attrice
E rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Maio. Controparte_1 convenuto
CONCLUSIONI: come da verbale del 25.3.2025
Motivi della decisione
- Con atto di citazione notificato in data 24.12.2020 (poi divenuta Parte_2
conveniva in giudizio il chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 41.682,72, oltre accessori, quale sorte capitale per crediti derivanti da forniture e prestazioni di servizi, nonché €711,17, oltre accessori, quali interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale, crediti ad essa attrice ceduti dalle società erogatrici, Controparte_2
e Hera Comm s.r.l., con atti di cessione dei crediti redatti in Controparte_3 Controparte_4 forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al convenuto.
Alla prima udienza di comparizione , il veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice precisava nella seconda memoria che il credito azionato si era ridotto a € 17.726,72 per sorte capitale, oltre accessori sulla sorte capitale originariamente richiesta ed euro 16.920 ex art. 6 comma 2 d.lgs 231/02 ; la causa
1 veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ( per mero errore materiale nel verbale di udienza è riportata la data del
25.5.25 anziché del 25.3.25) .
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.4.2025 e quindi successivamente al trattenimento della causa in decisione , si costituiva in giudizio il
[...]
il quale nel resistere alla domanda, eccepiva: l'improponibilità della domanda, Controparte_1 per avere l'attrice abusivamente frazionato l'asserito credito ed aver proposto nel triennio 2020-
2022 altre due azioni giudiziali (medio tempore definite), sulla base degli stessi atti di cessione oggetto del presente giudizio;
l'inopponibilità delle cessioni dei crediti al Controparte_1 per la mancata adesione alle stesse da parte dell'ente, adesione richiesta dall'art. 9
[...]
Allegato E della L. n. 2248/1865; la carenza di prova della pretesa azionata, per non avere l'attrice prodotto né i contratti , né gli impegni di spesa dei crediti vantati. Concludeva pertanto chiedendo di dichiarare l'improponibilità della domanda attorea e, nel merito, di rigettarla.
-Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
-In virtù del principio della ragione più liquida, il giudizio può essere definito in base alle seguenti osservazioni.
In base a pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità , l'obbligo contrattuale facente capo ad un ente locale è valido , solo a condizione che sia stato assunto rituale impegno di spesa ex art. 191 d.lgs 267/00 , altrimenti è nulla la delibera che ha autorizzato la spesa ed il relativo atto negoziale stipulato in attuazione della stessa;
si tratta di una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado , senza preclusione alcuna ( Cass. 9364/23 ) .
Nella specie parte attrice , trattandosi di fatto costitutivo della relativa domanda , siccome condizionante la stessa insorgenza di una valida obbligazione dell'ente locale ( Trib. SM Capua
Vetere 1802/24 ) , aveva l'onere di provare ( indipendentemente dalle eccezioni svolte al riguardo dal , tardivamente costituitosi ) , la sussistenza di un valido impegno di spesa CP_1
: onere tuttavia rimasto inadempiuto;
donde l'infondatezza della domanda .
Non vale obiettare che talune delle obbligazioni fatte valere atterrebbero a prestazioni di energia rese in favore del , in regime c.d. di salvaguardia , nel qual caso non sarebbe CP_1 individuabile un rapporto di fonte negoziale , ma piuttosto di fonte legale, sorgendo appunto il rapporto tra l'ente ed il fornitore , in virtù di una previsione di legge . Infatti , come ha precisato diffusa giurisprudenza di merito , la mancanza di una formale fonte negoziale , non esclude l'applicabilità anche alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse 2 pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali , dall'art. 191 cit. ( cfr. tra le tante
Trib. Napoli Nord 1377/22 e Trib. SM Capua Vetere 1802/24 ) .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della questione relativa all'impegno di spesa relativo alle forniture di salvaguardia , su cui non risulta , a quanto consta , giurisprudenza della Suprema Corte .
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
compensa tra le parti le spese di lite.
[...]
Frosinone, il 24.7.2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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