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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/11/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2089/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2089/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI RENZO ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, e Controparte_1 Pt_1
esponevano che in data 27/09/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 05/11/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la SI.ra , unitamente ai due figli e continuerà ad Controparte_1 Per_1 Per_2
abitare nella casa familiare sita in Pianella (PE), alla Via Vicenne n. 2495/A;
3) Il sig. provvederà invece a trasferirsi presso altra residenza, il cui Parte_1
indirizzo sarà prontamente comunicato alla coniuge e ai figli onde garantire loro la propria reperibilità;
4) Il figlio maggiore sarà libero di concordare in via diretta con il padre Per_1
modalità e tempi in cui si recherà da lui, anche eventualmente pernottando presso la sua abitazione, avendo premura entrambi di darne tempestivamente notizia alla madre;
5) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_2
condiviso, con collocazione privilegiata presso la residenza della madre SI.ra
[...]
; CP_1
6) il padre SI. avrà facoltà di incontrare la figlia farle visita e Parte_1 Per_2
tenerla con sé e presso di sé, ogni qualvolta lo vorrà, tenendo conto sempre degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, nonché degli impegni della
SI.ra e comunque sempre previo accordo con la stessa almeno 48 ore prima. CP_1
Relativamente alle vacanze estive, natalizie, pasquali, ed alle altre ricorrenze rilevanti (compleanni, onomastici, carnevale, ecc.) i ricorrenti decideranno volta per volta per ciascuna occasione, tutelando le libere determinazioni e le esigenze della figlia.
In alternativa, in caso di disaccordo per qualsiasi ragione e/o motivo, ciascuno dei ricorrenti, previa comunicazione all'altro per iscritto (anche a mezzo mail, sms, whatsapp, pec), potrà disporre l'applicazione ed il rispetto da parte di entrambi delle seguenti condizioni:
pagina 3 di 7 A) il padre terrà con sé la figlia minore : Per_2
- il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola quando la preleverà, sino alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà dalla madre;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
B) nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola sino alla riapertura, il padre potrà tenere la figlia con sé:
- il lunedì ed il giovedì dalle ore 9:00, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 22:00 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre.
C) inoltre, sempre durante le vacanze estive, trascorrerà altresì con ciascun Per_2
genitore, 7 giorni esclusivi, consecutivi nel mese di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra le parti.
D) la minore inoltre, trascorrerà le festività natalizie, suddivise in due periodi – 1° periodo: dal 24 al 30 dicembre e 2° periodo: dal 30 dicembre al 6 gennaio- con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, nelle seguenti modalità:
- negli anni pari: la minore starà con il padre dalle ore 15:00 della Vigilia, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
mentre a partire dalle ore 21:00 del 30 dicembre, starà con la madre per il secondo periodo su specificato;
- negli anni dispari: la minore starà con il padre dalle ore 21:00 del 30 dicembre, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00 del 6 gennaio, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
mentre starà con la madre per il primo periodo su specificato sino alle ore 21:00 del 30 dicembre.
pagina 4 di 7 E) durante le festività pasquali:
- negli anni dispari: la minore starà con il padre dalle ore 15:00 del Venerdì Santo quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 20:00 della Pasqua, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
mentre starà con la madre dalle ore
20:00 della Pasqua e trascorrerà con lei il Lunedì dell'Angelo;
-negli anni pari starà con il padre dalle ore 20:00 della Pasqua quando la madre la accompagnerà dal padre, sino al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, ovvero dalla madre alle ore 10:00 qualora non andasse a scuola;
mentre resterà con la madre sino alle ore 20:00 della Pasqua, trascorrendo quindi con lei anche il Venerdì Santo e la Vigilia di Pasqua.
F) Resta inteso che i genitori, in caso di impossibilità di accompagnare o riaccompagnare personalmente nei luoghi concordati, potranno delegare Per_2
l'incombente a persone di fiducia.
7) I ricorrenti si impegnano a consultarsi costantemente ed a tenersi reciprocamente informati per decidere, di comune accordo, l'impostazione del modello educativo, gli indirizzi di vita, la formazione scolastica, didattica, sportiva e ogni altra scelta che appaia rilevante per la sana e serena crescita della personalità di entrambi i figli, con l'obbligo reciproco all'osservanza del principio generale del mutuo soccorso.
8) Il sig. verserà alla SI.ra , a titolo di contribuzione Parte_1 Controparte_1 di mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), di cui €
250,00 (duecentocinquanta/00), per ciascun figlio, da rivalutarsi periodicamente in accordo agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c.c. n. 000000126620, acceso presso Banca di Credito Coop di
Castiglione Messer Raimondo e Pianella, cointestato ai coniugi , IBAN IT74 E084
7377 3710 0000 0126 620;
9) Le spese straordinarie per i figli, che i coniugi individueranno conformandosi ai criteri dettati dal relativo Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, saranno pagina 5 di 7 sostenute da ciascun genitore in misura del 50%, e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere previamente concordate per iscritto.
L'eventuale dissenso alla richiesta scritta avanzata dall'altro genitore dovrà essere motivato e manifestato dal genitore, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) Il rimborso pro-quota al genitore che dovesse anticipare le spese straordinarie dovrà essere corrisposto dall'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla comprovata esibizione della fattura o dello scontrino o comunque di ogni altro documento equipollente a valenza fiscale;
11) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. I genitori si impegnano altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
12) L'autovettura Fiat Idea, tg. GR515WF, di proprietà di , rimarrà Parte_1
in sua proprietà esclusiva, così come l'autovettura Fiat Panda 4x4 tg. CY906VE.
Parimenti, l'autovettura mini-car XEV YOYO tg. FA54594, già di proprietà di
[...]
, rimarrà in sua proprietà esclusiva, unitamente alla vettura trattrice agricola CP_1
tg. BB542Y.
13) I coniugi si impegnano a comunicarsi i propri recapiti futuri (indirizzo e numero di telefono), nell'eventualità che vengano cambiati onde consentire la reciproca reperibilità, nell'interesse dei figli e comunque, fin da ora, prestano reciprocamente il consenso di mutare altrove la propria residenza, concedendosi l'assenso al rilascio dei passaporti e all'eventuale espatrio, ferma la necessità di espresso consenso dell'altro genitore per l'espatrio della figlia minore, anche per brevi periodi e/o per vacanza.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.11.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2089/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI RENZO ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, e Controparte_1 Pt_1
esponevano che in data 27/09/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 05/11/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la SI.ra , unitamente ai due figli e continuerà ad Controparte_1 Per_1 Per_2
abitare nella casa familiare sita in Pianella (PE), alla Via Vicenne n. 2495/A;
3) Il sig. provvederà invece a trasferirsi presso altra residenza, il cui Parte_1
indirizzo sarà prontamente comunicato alla coniuge e ai figli onde garantire loro la propria reperibilità;
4) Il figlio maggiore sarà libero di concordare in via diretta con il padre Per_1
modalità e tempi in cui si recherà da lui, anche eventualmente pernottando presso la sua abitazione, avendo premura entrambi di darne tempestivamente notizia alla madre;
5) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_2
condiviso, con collocazione privilegiata presso la residenza della madre SI.ra
[...]
; CP_1
6) il padre SI. avrà facoltà di incontrare la figlia farle visita e Parte_1 Per_2
tenerla con sé e presso di sé, ogni qualvolta lo vorrà, tenendo conto sempre degli impegni scolastici, di salute e ricreativi della minore, nonché degli impegni della
SI.ra e comunque sempre previo accordo con la stessa almeno 48 ore prima. CP_1
Relativamente alle vacanze estive, natalizie, pasquali, ed alle altre ricorrenze rilevanti (compleanni, onomastici, carnevale, ecc.) i ricorrenti decideranno volta per volta per ciascuna occasione, tutelando le libere determinazioni e le esigenze della figlia.
In alternativa, in caso di disaccordo per qualsiasi ragione e/o motivo, ciascuno dei ricorrenti, previa comunicazione all'altro per iscritto (anche a mezzo mail, sms, whatsapp, pec), potrà disporre l'applicazione ed il rispetto da parte di entrambi delle seguenti condizioni:
pagina 3 di 7 A) il padre terrà con sé la figlia minore : Per_2
- il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola quando la preleverà, sino alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà dalla madre;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
B) nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola sino alla riapertura, il padre potrà tenere la figlia con sé:
- il lunedì ed il giovedì dalle ore 9:00, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
- il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 22:00 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre.
C) inoltre, sempre durante le vacanze estive, trascorrerà altresì con ciascun Per_2
genitore, 7 giorni esclusivi, consecutivi nel mese di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra le parti.
D) la minore inoltre, trascorrerà le festività natalizie, suddivise in due periodi – 1° periodo: dal 24 al 30 dicembre e 2° periodo: dal 30 dicembre al 6 gennaio- con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, nelle seguenti modalità:
- negli anni pari: la minore starà con il padre dalle ore 15:00 della Vigilia, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00 del 30 dicembre, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
mentre a partire dalle ore 21:00 del 30 dicembre, starà con la madre per il secondo periodo su specificato;
- negli anni dispari: la minore starà con il padre dalle ore 21:00 del 30 dicembre, quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 21:00 del 6 gennaio, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
mentre starà con la madre per il primo periodo su specificato sino alle ore 21:00 del 30 dicembre.
pagina 4 di 7 E) durante le festività pasquali:
- negli anni dispari: la minore starà con il padre dalle ore 15:00 del Venerdì Santo quando la madre la accompagnerà dal padre, sino alle ore 20:00 della Pasqua, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
mentre starà con la madre dalle ore
20:00 della Pasqua e trascorrerà con lei il Lunedì dell'Angelo;
-negli anni pari starà con il padre dalle ore 20:00 della Pasqua quando la madre la accompagnerà dal padre, sino al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, ovvero dalla madre alle ore 10:00 qualora non andasse a scuola;
mentre resterà con la madre sino alle ore 20:00 della Pasqua, trascorrendo quindi con lei anche il Venerdì Santo e la Vigilia di Pasqua.
F) Resta inteso che i genitori, in caso di impossibilità di accompagnare o riaccompagnare personalmente nei luoghi concordati, potranno delegare Per_2
l'incombente a persone di fiducia.
7) I ricorrenti si impegnano a consultarsi costantemente ed a tenersi reciprocamente informati per decidere, di comune accordo, l'impostazione del modello educativo, gli indirizzi di vita, la formazione scolastica, didattica, sportiva e ogni altra scelta che appaia rilevante per la sana e serena crescita della personalità di entrambi i figli, con l'obbligo reciproco all'osservanza del principio generale del mutuo soccorso.
8) Il sig. verserà alla SI.ra , a titolo di contribuzione Parte_1 Controparte_1 di mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), di cui €
250,00 (duecentocinquanta/00), per ciascun figlio, da rivalutarsi periodicamente in accordo agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c.c. n. 000000126620, acceso presso Banca di Credito Coop di
Castiglione Messer Raimondo e Pianella, cointestato ai coniugi , IBAN IT74 E084
7377 3710 0000 0126 620;
9) Le spese straordinarie per i figli, che i coniugi individueranno conformandosi ai criteri dettati dal relativo Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, saranno pagina 5 di 7 sostenute da ciascun genitore in misura del 50%, e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere previamente concordate per iscritto.
L'eventuale dissenso alla richiesta scritta avanzata dall'altro genitore dovrà essere motivato e manifestato dal genitore, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
10) Il rimborso pro-quota al genitore che dovesse anticipare le spese straordinarie dovrà essere corrisposto dall'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla comprovata esibizione della fattura o dello scontrino o comunque di ogni altro documento equipollente a valenza fiscale;
11) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. I genitori si impegnano altresì a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
12) L'autovettura Fiat Idea, tg. GR515WF, di proprietà di , rimarrà Parte_1
in sua proprietà esclusiva, così come l'autovettura Fiat Panda 4x4 tg. CY906VE.
Parimenti, l'autovettura mini-car XEV YOYO tg. FA54594, già di proprietà di
[...]
, rimarrà in sua proprietà esclusiva, unitamente alla vettura trattrice agricola CP_1
tg. BB542Y.
13) I coniugi si impegnano a comunicarsi i propri recapiti futuri (indirizzo e numero di telefono), nell'eventualità che vengano cambiati onde consentire la reciproca reperibilità, nell'interesse dei figli e comunque, fin da ora, prestano reciprocamente il consenso di mutare altrove la propria residenza, concedendosi l'assenso al rilascio dei passaporti e all'eventuale espatrio, ferma la necessità di espresso consenso dell'altro genitore per l'espatrio della figlia minore, anche per brevi periodi e/o per vacanza.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.11.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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