CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Manuela CORTELLONI Consigliere Emanuela RIZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3457/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63 C.F. P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Frascaroli
con studio in Roma Viale Regina Email_1
Margherita n. 46 presso il cui studio elett. dom.ta, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo APPELLANTE
contro
Controparte_1
[...]
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. TODISCO PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5598/2022 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentati, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano – sez. VI civile, n. 5598/22 (n. R.G. 52013/2019) non notificata e pubblicata il 23.6.2022, in via principale: confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 18694/2019 - R.G. 23562/2019 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 13-26 agosto 2019, condannando l'odierna opponente al pagamento delle somme ivi indicate, maggiorate degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
in via subordinata: condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento, in favore della per i titoli di cui al decreto opposto, della Parte_1 somma di € 111.569,30, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”. per parte appellata Controparte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
[...] ericeti, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza impugnata: in via principale e nel merito:
- rigettare integralmente l'appello avversario perché inammissibile ed infondato;
in via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova che grava sul creditore – onere non assolto da
– solo se ritenuto necessario od opportuno, si chiede l'esperimento di prova Parte_1 testimoniale sui seguenti capitoli: a) vero che la provvede al pagamento dei fornitori direttamente a questi CP_1 ultimi e respinge le cessioni di credito a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale di fornitura/somministrazione di prodotti sanitari;
b) vero che la ha acquistato, dal 2012 al 2020/21, prodotti dalle società 3M CP_1
ON IA S.p.A., XO HK S.p.A, IF IA S.p.A., SD IA CP_2
S.r.l., LA S.p.A., Roche S.p.A., Roche GN S.p.A e ViiV Healthcare S.r.l., come risulta dagli elenchi degli ordini della per le forniture da dette società CP_1 indicati nei documenti da 26 a 32 e 34 di primo grado della che si CP_1 rammostrano al teste;
c) vero che la ha acquistato, dal 2015 al 2020/21, prodotti dalla società CP_1
BS IT TI & Biomedical Services S.r.l., come risulta dagli elenchi degli ordini della per le forniture da detta società indicati nel documento 33 di primo CP_1 grado della che si rammostra al teste;
CP_1
pagina 2 di 9 d) vero che la società di cui Ella è legale rappresentante e/o delegato ha fornito prodotti sanitari alla di Controparte_1
Milano dal 2012 al 2020/21; e) vero che la società di cui Ella è legale rappresentante e/o delegato ha fornito prodotti sanitari alla di Controparte_1
Milano dal 2015 al 2020/21 A testi si inducono sui capitoli a, b e c: 1) presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Testimone_1
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
2) , presso Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori, via Tes_2
Venezian n. 1, Milano;
3) presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Controparte_3
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
4) Dott.ssa via Inganni n. 76, Milano;
Testimone_3
5) presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Controparte_4
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
6) Dott.ssa , residente in [...]; CP_5
7) Avv. Giuseppina Verga, presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
8) Dott. presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Testimone_4
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
9) Dott.ssa presso Healthy Reply, via Via Robert Koch 1/4, Milano;
Testimone_5
10) Dott. presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Persona_1
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano. A testi si inducono sul capitolo d): 11) il legale rappresentante e/o delegato della con sede in Pioltello, via Controparte_6
N. Bobbio n. 21; 12) il legale rappresentante e/o delegato della ON IA S.p.A., con sede in Milano, Viale Giulio Richard n. 1,; 13) il legale rappresentante e/o delegato della XO HK S.p.A, con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti n. 15; 14) il legale rappresentante e/o delegato della IF IA S.p.A., con sede a Milano,
Viale Enrico Forlanini n. 23;
15) il legale rappresentante e/o delegato della SD IA S.r.l., con sede a Roma, Roma, Via Vitorchiano n. 151;
16) il legale rappresentante e/o delegato della LA S.p.A., con sede a Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 20;
17) il legale rappresentante e/o delegato della Roche S.p.A. con sede a Monza, viale G.B. Stucchi n. 110;
18) il legale rappresentante e/o delegato della Roche GN S.p.A. con sede a Monza, viale G.B. Stucchi n. 110;
pagina 3 di 9 19) il legale rappresentante e/o delegato della ViV Healthcare S.r.l., con sede a Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7; A teste si induce sul capitolo e):
20) il legale rappresentante e/o delegato della BS IT TI & Biomedical Services S.r.l., con sede a Trieste, via Gallina n.
4. Se ritenuto opportuno e/o necessario, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alle società ON IA S.p.A., XO HK S.p.A, IF IA Controparte_6
S.p.A., SD IA S.r.l., LA S.p.A., Roche S.p.A., Roche GN S.p.A, BS IT TI & Biomedical Services S.r.l. e ViiV Healthcare S.r.l. l'esibizione del proprio registro IVA vendite recante le fatture riferite ai prodotti venduti alla dal CP_1
2012 al 2021. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente appello ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di Milano di accoglimento dell'opposizione, proposta dalla Controparte_1
( di seguito la , avverso il D.I.
[...] CP_1
n. 18694 ottenuto da nella qualità di cessionaria dei crediti, per Parte_1
l'importo di € 111.569,30 a titolo di interessi di mora per il ritardo nei pagamenti relativi a forniture di prodotti farmaceutici e sanitari. I motivi di opposizione ex art. 645 cpc avevano riguardato la titolarità del credito da parte della cessionaria, il dissenso del debitore ceduto manifestato nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica di ciascuna cessione e la mancata produzione dei contratti di cessione, il perdurare del contratto di somministrazione dei beni e dei servizi per non essere esaurita la fornitura.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano, dato atto che nelle more del giudizio erano stati depositati i contratti di cessione dei crediti, ha affermato la non opponibilità delle cessioni, in quanto:
- era da ritenersi operativa la possibilità ex art. 117 d.lgs. n. 163/06, ora 106 comma 13 d.lg. n. 50/16, da parte della pubblica Amministrazione di opporsi alle cessioni, poiché la normativa risultava applicabile anche ai contratti di durata e alle amministrazioni non statali, come la opponente da ricomprendersi alla categoria dell' ente di CP_1 rilevanza nazionale, soggetto diverso dalle ASL e dagli Enti locali1;
- la fonte convenzionale dei crediti azionati consentiva di ricondurre i contratti in quelli di durata;
1 Cass. n. 32788/19 pagina 4 di 9 - la con la produzione dei documenti dal n. 3 al n. 13 bis e dal n. 19 al n. CP_1
24, aveva documentato di aver tempestivamente rifiutato le cessioni dei crediti maturati;
con la produzione documentale dal n. 26 al n. 34 aveva provato la perdurante somministrazione di beni e servizi con rapporti decorrenti, per lo più, dal 2012; con la produzione dei documenti dal n. 35 al n. 44 aveva documentato l'acquisto centralizzato di prodotti recanti le specifiche richieste di approvvigionamento periodico mentre la cessionaria non aveva fornito prova che i rapporti di somministrazione tra le imprese cedenti e la fossero esauriti all'epoca della cessione dei crediti;
CP_1
- il rifiuto delle cessioni era da intendersi esteso anche agli interessi, quali accessori delle somme per capitale.
ha interposto appello, proponendo una pluralità di motivi: Parte_1
Rifiuto delle cessioni di credito (pagg. da 8 a 18 dell'atto di appello).
Secondo l'appellante il Tribunale di Milano avrebbe errato nel considerare applicabile alla il disposto di cui all'art. 117 d.lgs. n. 163/20006, che prevede la facoltà CP_1 delle Amministrazioni di rifiutare le cessioni di credito.
sostiene che la era da considerarsi un ente “dotato di personalità Pt_1 CP_1 giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale”, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 117 in precedenza citato. A parere della Corte il motivo è infondato. La “è un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico la cui natura CP_1 pubblica è prevista espressamente dal D.M. 29.12.2004” e non può essere equiparata, come vorrebbe l'appellante, alle ASL o ad altri enti locali.
Il d.lgs. n. 288/2003 ha definito gli I.R.C.C.S. enti a rilevanza nazionale, soggetti alla vigilanza del Ministero della Salute e della Regione di appartenenza (art. 1)2.
Come si ricava dal sito del Ministero della Salute, gli I.R.C.C.S. sono “ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Il Ministero della Salute ha la vigilanza sugli IRCCS, che sono realtà ospedaliere che trattano particolari patologie di rilievo nazionale e si differenziano dalle ASL, che operano a livello locale nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, senza svolgere attività istituzionale di ricerca scientifica e non soggiacciono al controllo diretto del
Ministero della Salute. La Corte ritiene di condividere le conclusioni del Tribunale di Milano che hanno portato ad affermare, che la “è soggetta alla normativa menzionata [art. 117 d.lgs. CP_1
163/2006 e art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 n.d.r.] dovendo la Pubblica 2 Cfr. Consiglio di Stato sez. III 22/7/2022 n. 6439; conforme, TAR Liguria sez. I 14 dicembre 2021 n. 1069. pagina 5 di 9 Amministrazione essere intesa nel suo complesso – ossia – nelle diverse articolazioni che la compongono”3. La dunque, si è avvalsa legittimamente della facoltà prevista dall'art. 9, all. CP_1
E, della l. 20/3/1865, n. 2248, nonché dall'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 106, comma 13, d. lgs n. 50/2016), secondo cui le cessioni dei crediti derivanti da un contratto con la P.A. devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Tali cessioni sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti, che sono pubbliche amministrazioni, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Quanto all'applicabilità della normativa sul rifiuto delle cessioni di credito richiamata agli enti pubblici diversi dallo Stato in senso stretto, questa Corte si è già pronunciata in una controversia che vedeva come parti processuali la stessa o un'altra banca CP_1 di factoring e ove si è affermato essere “stato chiarito dalla giurisprudenza, in via ormai consolidata, che la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. di cui all'art. 9, Allegato E, l. n. 2248/1865, non riguarda esclusivamente lo Stato, ma si estende anche agli enti pubblici”4. Con le ulteriori osservazioni critiche, ha ricondotto l'acquisto di Parte_1 medicinali, prodotti e servizi farmaceutici/sanitari a contratti di compravendita ad esecuzione istantanea per ciascuna confezione o unità di prodotto/servizio fornito, con conseguente inapplicabilità dell'117 d.lgs. n. 163/2006. In realtà, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, “Riguardo al requisito oggettivo - costituito dall'essere i contratti in corso di esecuzione - si evidenzia che l'opposta [ n.d.r.] non ha fornito alcun riscontro dell'avvenuto esaurimento Pt_1 degli stessi;
al contrario, deve ritenersi provato che i rapporti in esame, attesa la peculiare tipologia del servizio richiesto dalla si protraggano senza CP_1 soluzione di continuità qualificandosi come contratti di somministrazione”5. L'esclusione dello schema contrattuale della compravendita istantanea, in favore di quello della somministrazione, è già stata affermata da questa Corte d'Appello in casi analoghi: “la continuità di tali rapporti contrattuali, documentalmente provata dall'appellata , evidenzia la manifesta esistenza di un bisogno Controparte_7 periodico e continuativo di prodotti sanitari e farmaceutici in capo alla CP_1 bisogno che d'altronde è ragionevole e logico attendersi da una struttura ospedaliera pubblica. I contratti stipulati tra le varie società cedenti e l'appellata, stante la fornitura
3 Sul punto, in senso conforme, cfr. Tribunale di Milano sez. VI civ. 9/9/2019 n. 8033; TAR Liguria sez. I 14/12/2021 n.
1069. periodica e continuativa di prodotti farmaceutici e medicali verso un corrispettivo, possono pertanto qualificarsi giuridicamente come contratti di somministrazione”6.
Divieto di cessione senza l'adesione della p.A. Con riguardo a tale motivo, occorre preliminarmente richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il divieto si applica ai rapporti di somministrazione (o fornitura), in applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 163/20067. L'esistenza di un rapporto di somministrazione tra la e le società fornitrici è CP_1 desumibile da quanto affermato dalla stessa e, comunque, dagli elementi Parte_1 probatori forniti dall'attuale appellata, producendo:
- gli elenchi degli ordini, estratti dal sistema informatico, da cui è possibile evincere il fornitore, il numero e la data dell'ordine, lo stato dell'ordine, l'importo unitario, il quantitativo richiesto e quello complessivo, per il periodo 2012/20208;
- le convenzioni9 stipulate dalla per la fornitura centralizzata dei prodotti CP_1 delle ditte XO HK spa, IF IA spa, SD IA srl, LA spa, BS IT TI & Biomedical Services srl, Roche spa, Roche GN spa, CP_6
[...
ViiV Healthcare srl e ON IA spa;
- i documenti sono determinazioni di adesione agli approvvigionamenti periodici di farmaci e presidi medico-sanitari5 che dimostrano la vigenza del rapporto di somministrazione anche in data successiva a quella di emissione del decreto ingiuntivo (ossia il 26 agosto 2019). Ne consegue l'indiscussa legittimità dei rifiuti opposti dalla e la CP_1 conseguente inopponibilità delle cessioni di credito a quest'ultima.
Illegittimità dei rifiuti delle cessioni di credito (pagg. da 18 a 19 dell'atto di appello) Anche tale motivo è infondato.
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene legittima la ragione per Pt_1 cui la ha rifiutato le cessioni di credito allo scopo di avere come unico CP_1 interlocutore le ditte fornitrici. Secondo l'impostazione data dall'appellante, poiché i rapporti di fornitura sarebbero esauriti, la avrebbe abusato del suo diritto di rifiutare le cessioni di credito. CP_1
Come osservato, esaminando il motivo che precede, il rapporto di somministrazione perdura. Come allegato in primo grado, la ha dato una specifica priorità alla CP_1 necessità di trasparenza e tracciabilità dei pagamenti, considerata la complessa gestione contabile. In applicazione di tali disposizioni normative, la sentenza di primo grado ha condivisibilmente affermato: “l'opportunità di una politica aziendale, consuetudine e prassi amministrativa volta ad avere quali interlocutori i soli fornitori e non anche terzi estranei al rapporto contrattuale. Ciò è pienamente coerente con la necessità di razionalizzare la complessa gestione contabile dei rapporti in questione anche ai fini della più efficiente trasparenza e tracciabilità dei flussi di pagamento”.
Errata valutazione delle risultanze processuali in relazione al credito oggetto di causa (pagg. da 20 a 21 dell'atto di appello).
ha contestato la sentenza del Tribunale di Milano che, in tesi, avrebbe identificato Pt_1
l'oggetto della domanda di pagamento in somme riferite a sorte capitale, mentre la pretesa di doveva intendersi come riferita ad interessi di mora. Pt_1
Il motivo, che si limita a ribadire una tesi ritenuta irrilevante dal Giudice di primo grado, è infondato. Pare sufficiente richiamare le cessioni di credito, che indicano, con chiarezza, che le ditte fornitrici hanno ceduto a il capitale “oltre interessi maturati e maturandi, a Pt_1 qualsiasi titolo, in relazione a detti crediti”. Ne consegue che appare indiscutibile che la con il rigetto, ha rifiutato le CP_1 cessioni nella loro interezza, comprensive non solo del capitale ma anche degli interessi di mora maturati. Per mera completezza, la Corte rinvia a quanto eccepito dalla in relazione al CP_1 calcolo dei giorni del prospettato ritardo e al mancato invio di alcune fatture da parte delle singole imprese fornitrici.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
All'esito del giudizio, consegue la condanna dell'appellante, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri tra i minimi e i medi dello scaglione ex DM n. 147/2022, dato dal valore della controversia (€111569,30), considerata la natura della controversia e valutate le questioni in diritto controverse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza Controparte_8
n. 5598/2022 del Tribunale di Milano, così dispone: pagina 8 di 9 a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
12.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26/9/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. Cass. Civ. n. 268/2006; Id., sentenza n. 11475/2008; Corte d'Appello di Milano, sez. I, 4 ottobre 2022, n. 3101. 5 Cfr. pag. 3 della sentenza. pagina 6 di 9 6 Corte d'Appello di Milano sez. I 30/7/ 2020 n. 2020 7 Cass. civ. sez. VI 15/9/2021 n. 24758; conf. Cass. 6/3/2013 n. 5493; Cass. 6/2/2007 n. 2541; Cass. 1/2/2007 n. 2209. 8 Documenti dal n. 26 al n. 34 corrispondente allo storico degli ordinativi effettuati dalla nel corso degli anni CP_1 dal 2012 al 2021, senza soluzione di continuità. 9 Doc. da n. 26 a 34 prodotti dalla corrispondenti allo storico degli ordinativi effettuati dalla nel CP_1 CP_1 corso degli anni 2012/2021, senza soluzione di continuità. pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Manuela CORTELLONI Consigliere Emanuela RIZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3457/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63 C.F. P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Frascaroli
con studio in Roma Viale Regina Email_1
Margherita n. 46 presso il cui studio elett. dom.ta, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo APPELLANTE
contro
Controparte_1
[...]
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. TODISCO PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5598/2022 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentati, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano – sez. VI civile, n. 5598/22 (n. R.G. 52013/2019) non notificata e pubblicata il 23.6.2022, in via principale: confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 18694/2019 - R.G. 23562/2019 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 13-26 agosto 2019, condannando l'odierna opponente al pagamento delle somme ivi indicate, maggiorate degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
in via subordinata: condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento, in favore della per i titoli di cui al decreto opposto, della Parte_1 somma di € 111.569,30, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”. per parte appellata Controparte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
[...] ericeti, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma della sentenza impugnata: in via principale e nel merito:
- rigettare integralmente l'appello avversario perché inammissibile ed infondato;
in via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova che grava sul creditore – onere non assolto da
– solo se ritenuto necessario od opportuno, si chiede l'esperimento di prova Parte_1 testimoniale sui seguenti capitoli: a) vero che la provvede al pagamento dei fornitori direttamente a questi CP_1 ultimi e respinge le cessioni di credito a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale di fornitura/somministrazione di prodotti sanitari;
b) vero che la ha acquistato, dal 2012 al 2020/21, prodotti dalle società 3M CP_1
ON IA S.p.A., XO HK S.p.A, IF IA S.p.A., SD IA CP_2
S.r.l., LA S.p.A., Roche S.p.A., Roche GN S.p.A e ViiV Healthcare S.r.l., come risulta dagli elenchi degli ordini della per le forniture da dette società CP_1 indicati nei documenti da 26 a 32 e 34 di primo grado della che si CP_1 rammostrano al teste;
c) vero che la ha acquistato, dal 2015 al 2020/21, prodotti dalla società CP_1
BS IT TI & Biomedical Services S.r.l., come risulta dagli elenchi degli ordini della per le forniture da detta società indicati nel documento 33 di primo CP_1 grado della che si rammostra al teste;
CP_1
pagina 2 di 9 d) vero che la società di cui Ella è legale rappresentante e/o delegato ha fornito prodotti sanitari alla di Controparte_1
Milano dal 2012 al 2020/21; e) vero che la società di cui Ella è legale rappresentante e/o delegato ha fornito prodotti sanitari alla di Controparte_1
Milano dal 2015 al 2020/21 A testi si inducono sui capitoli a, b e c: 1) presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Testimone_1
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
2) , presso Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori, via Tes_2
Venezian n. 1, Milano;
3) presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Controparte_3
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
4) Dott.ssa via Inganni n. 76, Milano;
Testimone_3
5) presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Controparte_4
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
6) Dott.ssa , residente in [...]; CP_5
7) Avv. Giuseppina Verga, presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
8) Dott. presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Testimone_4
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano;
9) Dott.ssa presso Healthy Reply, via Via Robert Koch 1/4, Milano;
Testimone_5
10) Dott. presso la Fondazione I.R.C.C.S. CA' Granda – Ospedale Persona_1
Maggiore Policlinico di Milano, Via F. Sforza n. 28, Milano. A testi si inducono sul capitolo d): 11) il legale rappresentante e/o delegato della con sede in Pioltello, via Controparte_6
N. Bobbio n. 21; 12) il legale rappresentante e/o delegato della ON IA S.p.A., con sede in Milano, Viale Giulio Richard n. 1,; 13) il legale rappresentante e/o delegato della XO HK S.p.A, con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti n. 15; 14) il legale rappresentante e/o delegato della IF IA S.p.A., con sede a Milano,
Viale Enrico Forlanini n. 23;
15) il legale rappresentante e/o delegato della SD IA S.r.l., con sede a Roma, Roma, Via Vitorchiano n. 151;
16) il legale rappresentante e/o delegato della LA S.p.A., con sede a Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 20;
17) il legale rappresentante e/o delegato della Roche S.p.A. con sede a Monza, viale G.B. Stucchi n. 110;
18) il legale rappresentante e/o delegato della Roche GN S.p.A. con sede a Monza, viale G.B. Stucchi n. 110;
pagina 3 di 9 19) il legale rappresentante e/o delegato della ViV Healthcare S.r.l., con sede a Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7; A teste si induce sul capitolo e):
20) il legale rappresentante e/o delegato della BS IT TI & Biomedical Services S.r.l., con sede a Trieste, via Gallina n.
4. Se ritenuto opportuno e/o necessario, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alle società ON IA S.p.A., XO HK S.p.A, IF IA Controparte_6
S.p.A., SD IA S.r.l., LA S.p.A., Roche S.p.A., Roche GN S.p.A, BS IT TI & Biomedical Services S.r.l. e ViiV Healthcare S.r.l. l'esibizione del proprio registro IVA vendite recante le fatture riferite ai prodotti venduti alla dal CP_1
2012 al 2021. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente appello ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di Milano di accoglimento dell'opposizione, proposta dalla Controparte_1
( di seguito la , avverso il D.I.
[...] CP_1
n. 18694 ottenuto da nella qualità di cessionaria dei crediti, per Parte_1
l'importo di € 111.569,30 a titolo di interessi di mora per il ritardo nei pagamenti relativi a forniture di prodotti farmaceutici e sanitari. I motivi di opposizione ex art. 645 cpc avevano riguardato la titolarità del credito da parte della cessionaria, il dissenso del debitore ceduto manifestato nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica di ciascuna cessione e la mancata produzione dei contratti di cessione, il perdurare del contratto di somministrazione dei beni e dei servizi per non essere esaurita la fornitura.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano, dato atto che nelle more del giudizio erano stati depositati i contratti di cessione dei crediti, ha affermato la non opponibilità delle cessioni, in quanto:
- era da ritenersi operativa la possibilità ex art. 117 d.lgs. n. 163/06, ora 106 comma 13 d.lg. n. 50/16, da parte della pubblica Amministrazione di opporsi alle cessioni, poiché la normativa risultava applicabile anche ai contratti di durata e alle amministrazioni non statali, come la opponente da ricomprendersi alla categoria dell' ente di CP_1 rilevanza nazionale, soggetto diverso dalle ASL e dagli Enti locali1;
- la fonte convenzionale dei crediti azionati consentiva di ricondurre i contratti in quelli di durata;
1 Cass. n. 32788/19 pagina 4 di 9 - la con la produzione dei documenti dal n. 3 al n. 13 bis e dal n. 19 al n. CP_1
24, aveva documentato di aver tempestivamente rifiutato le cessioni dei crediti maturati;
con la produzione documentale dal n. 26 al n. 34 aveva provato la perdurante somministrazione di beni e servizi con rapporti decorrenti, per lo più, dal 2012; con la produzione dei documenti dal n. 35 al n. 44 aveva documentato l'acquisto centralizzato di prodotti recanti le specifiche richieste di approvvigionamento periodico mentre la cessionaria non aveva fornito prova che i rapporti di somministrazione tra le imprese cedenti e la fossero esauriti all'epoca della cessione dei crediti;
CP_1
- il rifiuto delle cessioni era da intendersi esteso anche agli interessi, quali accessori delle somme per capitale.
ha interposto appello, proponendo una pluralità di motivi: Parte_1
Rifiuto delle cessioni di credito (pagg. da 8 a 18 dell'atto di appello).
Secondo l'appellante il Tribunale di Milano avrebbe errato nel considerare applicabile alla il disposto di cui all'art. 117 d.lgs. n. 163/20006, che prevede la facoltà CP_1 delle Amministrazioni di rifiutare le cessioni di credito.
sostiene che la era da considerarsi un ente “dotato di personalità Pt_1 CP_1 giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale”, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 117 in precedenza citato. A parere della Corte il motivo è infondato. La “è un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico la cui natura CP_1 pubblica è prevista espressamente dal D.M. 29.12.2004” e non può essere equiparata, come vorrebbe l'appellante, alle ASL o ad altri enti locali.
Il d.lgs. n. 288/2003 ha definito gli I.R.C.C.S. enti a rilevanza nazionale, soggetti alla vigilanza del Ministero della Salute e della Regione di appartenenza (art. 1)2.
Come si ricava dal sito del Ministero della Salute, gli I.R.C.C.S. sono “ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Il Ministero della Salute ha la vigilanza sugli IRCCS, che sono realtà ospedaliere che trattano particolari patologie di rilievo nazionale e si differenziano dalle ASL, che operano a livello locale nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale, senza svolgere attività istituzionale di ricerca scientifica e non soggiacciono al controllo diretto del
Ministero della Salute. La Corte ritiene di condividere le conclusioni del Tribunale di Milano che hanno portato ad affermare, che la “è soggetta alla normativa menzionata [art. 117 d.lgs. CP_1
163/2006 e art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 n.d.r.] dovendo la Pubblica 2 Cfr. Consiglio di Stato sez. III 22/7/2022 n. 6439; conforme, TAR Liguria sez. I 14 dicembre 2021 n. 1069. pagina 5 di 9 Amministrazione essere intesa nel suo complesso – ossia – nelle diverse articolazioni che la compongono”3. La dunque, si è avvalsa legittimamente della facoltà prevista dall'art. 9, all. CP_1
E, della l. 20/3/1865, n. 2248, nonché dall'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 106, comma 13, d. lgs n. 50/2016), secondo cui le cessioni dei crediti derivanti da un contratto con la P.A. devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Tali cessioni sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti, che sono pubbliche amministrazioni, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Quanto all'applicabilità della normativa sul rifiuto delle cessioni di credito richiamata agli enti pubblici diversi dallo Stato in senso stretto, questa Corte si è già pronunciata in una controversia che vedeva come parti processuali la stessa o un'altra banca CP_1 di factoring e ove si è affermato essere “stato chiarito dalla giurisprudenza, in via ormai consolidata, che la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. di cui all'art. 9, Allegato E, l. n. 2248/1865, non riguarda esclusivamente lo Stato, ma si estende anche agli enti pubblici”4. Con le ulteriori osservazioni critiche, ha ricondotto l'acquisto di Parte_1 medicinali, prodotti e servizi farmaceutici/sanitari a contratti di compravendita ad esecuzione istantanea per ciascuna confezione o unità di prodotto/servizio fornito, con conseguente inapplicabilità dell'117 d.lgs. n. 163/2006. In realtà, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, “Riguardo al requisito oggettivo - costituito dall'essere i contratti in corso di esecuzione - si evidenzia che l'opposta [ n.d.r.] non ha fornito alcun riscontro dell'avvenuto esaurimento Pt_1 degli stessi;
al contrario, deve ritenersi provato che i rapporti in esame, attesa la peculiare tipologia del servizio richiesto dalla si protraggano senza CP_1 soluzione di continuità qualificandosi come contratti di somministrazione”5. L'esclusione dello schema contrattuale della compravendita istantanea, in favore di quello della somministrazione, è già stata affermata da questa Corte d'Appello in casi analoghi: “la continuità di tali rapporti contrattuali, documentalmente provata dall'appellata , evidenzia la manifesta esistenza di un bisogno Controparte_7 periodico e continuativo di prodotti sanitari e farmaceutici in capo alla CP_1 bisogno che d'altronde è ragionevole e logico attendersi da una struttura ospedaliera pubblica. I contratti stipulati tra le varie società cedenti e l'appellata, stante la fornitura
3 Sul punto, in senso conforme, cfr. Tribunale di Milano sez. VI civ. 9/9/2019 n. 8033; TAR Liguria sez. I 14/12/2021 n.
1069. periodica e continuativa di prodotti farmaceutici e medicali verso un corrispettivo, possono pertanto qualificarsi giuridicamente come contratti di somministrazione”6.
Divieto di cessione senza l'adesione della p.A. Con riguardo a tale motivo, occorre preliminarmente richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il divieto si applica ai rapporti di somministrazione (o fornitura), in applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 163/20067. L'esistenza di un rapporto di somministrazione tra la e le società fornitrici è CP_1 desumibile da quanto affermato dalla stessa e, comunque, dagli elementi Parte_1 probatori forniti dall'attuale appellata, producendo:
- gli elenchi degli ordini, estratti dal sistema informatico, da cui è possibile evincere il fornitore, il numero e la data dell'ordine, lo stato dell'ordine, l'importo unitario, il quantitativo richiesto e quello complessivo, per il periodo 2012/20208;
- le convenzioni9 stipulate dalla per la fornitura centralizzata dei prodotti CP_1 delle ditte XO HK spa, IF IA spa, SD IA srl, LA spa, BS IT TI & Biomedical Services srl, Roche spa, Roche GN spa, CP_6
[...
ViiV Healthcare srl e ON IA spa;
- i documenti sono determinazioni di adesione agli approvvigionamenti periodici di farmaci e presidi medico-sanitari5 che dimostrano la vigenza del rapporto di somministrazione anche in data successiva a quella di emissione del decreto ingiuntivo (ossia il 26 agosto 2019). Ne consegue l'indiscussa legittimità dei rifiuti opposti dalla e la CP_1 conseguente inopponibilità delle cessioni di credito a quest'ultima.
Illegittimità dei rifiuti delle cessioni di credito (pagg. da 18 a 19 dell'atto di appello) Anche tale motivo è infondato.
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene legittima la ragione per Pt_1 cui la ha rifiutato le cessioni di credito allo scopo di avere come unico CP_1 interlocutore le ditte fornitrici. Secondo l'impostazione data dall'appellante, poiché i rapporti di fornitura sarebbero esauriti, la avrebbe abusato del suo diritto di rifiutare le cessioni di credito. CP_1
Come osservato, esaminando il motivo che precede, il rapporto di somministrazione perdura. Come allegato in primo grado, la ha dato una specifica priorità alla CP_1 necessità di trasparenza e tracciabilità dei pagamenti, considerata la complessa gestione contabile. In applicazione di tali disposizioni normative, la sentenza di primo grado ha condivisibilmente affermato: “l'opportunità di una politica aziendale, consuetudine e prassi amministrativa volta ad avere quali interlocutori i soli fornitori e non anche terzi estranei al rapporto contrattuale. Ciò è pienamente coerente con la necessità di razionalizzare la complessa gestione contabile dei rapporti in questione anche ai fini della più efficiente trasparenza e tracciabilità dei flussi di pagamento”.
Errata valutazione delle risultanze processuali in relazione al credito oggetto di causa (pagg. da 20 a 21 dell'atto di appello).
ha contestato la sentenza del Tribunale di Milano che, in tesi, avrebbe identificato Pt_1
l'oggetto della domanda di pagamento in somme riferite a sorte capitale, mentre la pretesa di doveva intendersi come riferita ad interessi di mora. Pt_1
Il motivo, che si limita a ribadire una tesi ritenuta irrilevante dal Giudice di primo grado, è infondato. Pare sufficiente richiamare le cessioni di credito, che indicano, con chiarezza, che le ditte fornitrici hanno ceduto a il capitale “oltre interessi maturati e maturandi, a Pt_1 qualsiasi titolo, in relazione a detti crediti”. Ne consegue che appare indiscutibile che la con il rigetto, ha rifiutato le CP_1 cessioni nella loro interezza, comprensive non solo del capitale ma anche degli interessi di mora maturati. Per mera completezza, la Corte rinvia a quanto eccepito dalla in relazione al CP_1 calcolo dei giorni del prospettato ritardo e al mancato invio di alcune fatture da parte delle singole imprese fornitrici.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
All'esito del giudizio, consegue la condanna dell'appellante, parte soccombente, al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri tra i minimi e i medi dello scaglione ex DM n. 147/2022, dato dal valore della controversia (€111569,30), considerata la natura della controversia e valutate le questioni in diritto controverse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza Controparte_8
n. 5598/2022 del Tribunale di Milano, così dispone: pagina 8 di 9 a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
12.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26/9/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. Cass. Civ. n. 268/2006; Id., sentenza n. 11475/2008; Corte d'Appello di Milano, sez. I, 4 ottobre 2022, n. 3101. 5 Cfr. pag. 3 della sentenza. pagina 6 di 9 6 Corte d'Appello di Milano sez. I 30/7/ 2020 n. 2020 7 Cass. civ. sez. VI 15/9/2021 n. 24758; conf. Cass. 6/3/2013 n. 5493; Cass. 6/2/2007 n. 2541; Cass. 1/2/2007 n. 2209. 8 Documenti dal n. 26 al n. 34 corrispondente allo storico degli ordinativi effettuati dalla nel corso degli anni CP_1 dal 2012 al 2021, senza soluzione di continuità. 9 Doc. da n. 26 a 34 prodotti dalla corrispondenti allo storico degli ordinativi effettuati dalla nel CP_1 CP_1 corso degli anni 2012/2021, senza soluzione di continuità. pagina 7 di 9