Articolo 2 della Legge 2 dicembre 1980, n. 794
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 dicembre 1980
Art. 2.
Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' delle allegate tabelle n. 1 e n. 2.
La tabella n. 1 allegata alla presente legge sostituisce la tabella allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159 .
Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1981, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza, previsto dalla legge 29 maggio 1967, n. 380 , e' fissato in 400 unita'.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1980