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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4455/2021
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 26 giugno 2025, ore 10:36, sono comparsi l'avv. Cinzia Mannoia, per parte attrice, l'avv. Salvatore Emanuele per il Comune convenuto di Camporeale e l'avv. Maurizio Alleri,
in sostituzione dell'avv. Nicola Palombi, per la terza chiamata Open FI, i quali discutono oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi e in particolare alle note conclusive.
Il Giudice
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4455/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai Parte_1
fini del giudizio in Palermo, Via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. Cinzia Mannoia, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente ONroparte_1
domiciliato in Palermo, Via Galletti 111, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ONroparte_2
Milano, Via Certosa n. 2, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via Dante
n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
E
con sede in Milano, via ONroparte_3
Stamira d'Ancona n. 9;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in ONroparte_1
favore di della somma di € € 14.727,68, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento ONroparte_1
in favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in € Parte_1
5.351,86, di cui € 274,86 (€ 237 c.u.+ € 27 marca+ € 10,86 notifica) per spese vive ed € 5.077,00
per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Salvatore Romeo;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico del convenuto;
CP_1
in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la ONroparte_1
ONroparte_2
4) condanna la a tenere indenne il di quanto lo stesso ONroparte_2 ONroparte_4
è tenuto a versare all'attore in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
5) condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da ONroparte_2 CP_1
quest'ultimo sostenute, che liquida in € 5.359,13, di cui € 282,13 (€ 237 c.u.+ € 27 marca+ € 18,13
notifica) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge;
in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla contro la ONroparte_2 [...]
ONroparte_3
6) condanna la a tenere indenne la ONroparte_5 CP_2
di quanto la stessa è tenuta a versare al in forza della presente
[...] ONroparte_1
sentenza per capitale, interessi e spese;
7) condanna la al pagamento in favore della ONroparte_5
delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui ONroparte_2
€ 264,00 (€ 237 c.u.+ € 27 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2021, conveniva in Parte_1
giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. ONroparte_1
2043 c.c., al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (per spese mediche) patiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 14 luglio 2020.
Deduceva, infatti, che in tale data, alle ore 21.00 circa, in Camporeale, mentre si dirigeva a piedi in compagnia della figlia da Piazza Cangelosi verso Via Principe, giunto all'incrocio tra
Via Fornazzo e Via Principe, era inciampato su un avvallamento ivi presente a causa di un tombino sopraelevato e non segnalato, causato da lavori sul manto stradale per il passaggio della fibra ottica, ed era caduto rovinosamente al suolo, sbattendo il viso per terra e riportando lesioni personali.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il proprio ONroparte_1
difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento era la (di seguito denominata soltanto Open FI), in virtù ONroparte_2
delle autorizzazioni rilasciate dal assunte rispettivamente ai prott. ONroparte_1
nn. 7731, 7732 e 7733 del 06.08.2019, 5157 del 18.05.2020, 8431 e 8434 del 25.08.2020, con le quali il medesimo aveva designato la Open FI quale concessionaria per tutti i lavori CP_1
finalizzati allo sviluppo della rete di fibra ottica nel Comune di Camporeale, autorizzando l'esecuzione dei lavori con esonero della propria responsabilità civile e penale per danni a persone, animali e cose, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa la Open FI per essere tenuto indenne da quanto sarebbe stato tenuto eventualmente a versare all'attore in caso di accoglimento della domanda da lui proposta.
Nel merito deduceva l'infondatezza di detta domanda, sia nell'an che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante dell'attore per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Open FI, eccependo a sua volta, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento era da ritenersi la ONroparte_5
CP_ ON (di seguito denominata soltanto , quale mandataria del con le imprese
[...]
, , ONroparte_7 ONroparte_8 ONroparte_9 ONroparte_10
, cui erano stati affidati in appalto i lavori per la realizzazione delle infrastrutture e
[...]
installazione della rete in fibra ottica a Banda Ultra-Larga nelle aree bianche della regione
Sicilia Lotto 1 per i comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa,
Trapani (incluso il , giusto contratto di appalto di cui alla lettera ONroparte_1
d'ordine n. 5600000707, con obbligo espresso di manleva da responsabilità derivanti da inosservanze imputabili all'appaltatore.
CP_ Chiedeva, pertanto, di essere in primo luogo autorizzato a chiamare in giudizio la al fine di essere tenuto indenne in caso di condanna del e di accoglimento della CP_1
domanda di manleva formulata nei suoi confronti. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo la sussistenza del caso fortuito o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato, oltre che della domanda di manleva formulata dal e ne chiedeva il rigetto. ONroparte_1
CP_ La chiamata in causa dalla Open FI a seguito di autorizzazione del giudice, non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa.
La causa, dopo l'istruzione mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
CP_ Ciò premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della la quale non si è
costituita, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa (cfr. allegato all'Atto non codificato di Open FI del 10.02.2022).
Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ONroparte_1
L'eccezione è infondata.
Giova, a tal proposito, osservare che secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – condiviso da questo Giudice – “dei danni subiti all'interno di un'area di
cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia
dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde
esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi,
utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex
art. 2051 c.c.” ( in termini la massima di Cass. civ. n. 26780/2023).
Nel caso di specie, il ha prodotto le delibere di autorizzazione dei lavori in CP_1
concessione ad Open FI per l'installazione della fibra ottica sul suolo comunale;
alcune di queste (le nn. 7731, 7732 e 7733 del 06.08.2019, cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa del CP_1
pagg. da 1 a 6) si limitano a prevedere l'obbligo a carico del concessionario di “installare la
segnaletica necessaria diurna e notturna al fine di rendere edotti i cittadini, per la sicurezza e per la fluidità della circolazione”, e si riferiscono pertanto a zone (non indicate) che necessariamente erano destinate a rimanere adibite al traffico;
le altre (le nn. 5157 del 18.05.2020, 8431 e 8434
del 25.08.2020, cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa del pag. 7 e ss.), invece, CP_1
contengono la prescrizione che “il cantiere dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla
circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile
all'utenza della strada”.
Non vi è prova, tuttavia, che la strada in cui si è verificato l'incidente occorso al Parte_1
(incrocio tra via Fornazzo e via Principe) rientrasse fra quelle ad oggetto delle seconde autorizzazioni sopra indicate (le nn. 5157 del 18.05.2020, 8431 e 8434 del 25.08.2020): queste,
infatti, contengono indicazione delle strade del centro urbano interessate dai relativi lavori,
ma fra queste non sono menzionate né la via Fornazzo né la via Principe.
Inoltre, il – su cui gravava il relativo onere probatorio - non ha provato che, a CP_1
prescindere dalle previsioni della concessione, la strada luogo del sinistro, durante l'esecuzione dei lavori, sia rimasta in concreto preclusa alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, il che, ovviamente, è fonte anche di una responsabilità dell'Ente proprietario da vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni.
Al contrario, dalle riproduzioni fotografiche allegate all'atto di citazione e dalle risultanze della prova testimoniale con i testi e , è emerso che le strade Testimone_1 Tes_2
in questione (via Fornazzo e via Principe) non fossero affatto recintate e che non vi fossero ostacoli alla circolazione pedonale e dei veicoli, tali da impedire il passaggio sul tombino sopraelevato.
Da ciò consegue – in applicazione del principio di diritto sopra richiamato – la configurabilità astratta della responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per CP_1
l'effetto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso sollevata. Passando all'esame del merito, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto)
connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di ONroparte_4
, per i danni dallo stesso subiti, unitamente ad Open FI e al Parte_1
subappaltatore, che si aggiungono come soggetti custodi all' per le ragioni CP_11
sopra illustrate.
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , escusso nel corso dell'udienza del Testimone_1
06.03.2024.
In particolare, il teste : Testimone_1
-con riferimento al cap. 1 (vero è che “in data 14 luglio 2020, alle ore 21.00 circa, in Camporeale,
l'odierno attore, in compagnia della figlia, sig.ra mentre si dirigeva a piedi Parte_2
da Piazza Cangelosi verso Via Principe, giunto all'incrocio tra Via Fornazzo e Via Principe, un luogo
poco illuminato (poiché in quel periodo l'illuminazione pubblica non era ben funzionante), inciampava
su un avvallamento ivi presente a causa di un tombino sopraelevato e non segnalato, causato da lavori
sul manto stradale per il passaggio della fibra ottica e cadeva rovinosamente sul suolo sbattendo
soprattutto il viso per terra”), ha dichiarato: “quel giorno tornavo da Palermo in macchina ho visto il
sig. attraversare la strada, con una ragazza che poi ho saputo essere la figlia, ed Parte_1 improvvisamente l'ho visto inciampare e cadere a terra sbattendo il viso. Mi sono subito fermato per
prestare soccorso e poiché lo stesso mi riferiva che abitava nelle vicinanze e l'ho accompagnato a casa.
Ricordo che il inciampava nel coperchio di un tombino sopraelevato rispetto al Parte_1
manto stradale. Quando ho soccorso il sig. mi sono accorto che erano presenti Parte_1
degli scavi coperti con del pietrisco ed il tombino era all'interno di tali scavi;
non vi era alcuna
recinzione o cartelli che segnalassero lavori in corso. Il fatto è successo di sera e c'era buio poiché
la zona non era illuminata”;
-con riferimento al cap. 3 (vero è che “i lavori sul manto stradale erano stati eseguiti nella stessa
giornata del sinistro e riconosce il tombino dalle foto che le vengono esibite”, ha dichiarato: “non so
dire da quanto tempo erano iniziati i lavori, quello che posso dire è di sicuro da pochi giorni poiché ero
passato per quella strada qualche giorno prima e non avevo visto visti lavori in corso. Riconosco i
luoghi del sinistro ed in particolare le foto nr 1-2-3 ove si intravede il tombino nel quale ha
inciampato il . ADR: Ho accompagnato a piedi il poiché abitava a circa un Parte_1 Parte_1
cento metri dal luogo del sinistro” (cfr. verbale udienza del 06.03.2024).
Il teste, come già sopra riportato, riconosceva nelle foto esibitegli (allegate da parte attrice)
i luoghi ed in particolare il tombino in cui si era verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attore.
Il verbale del pronto soccorso del P.O. San Vito Santo Spirito, in particolare, attesta l'arrivo del il giorno successivo a quello in cui si è verificato l'incidente, alle ore 10:32, e Parte_1
riporta nell'anamnesi “in PS per trauma polso di sx, falange distale secondo dito mano dx, mandibola
(si sarebbe protetto con la mano) ed emitorace di sx, da caduta accidentale per strada, occorso ieri intorno
alle 21…”.
Il verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, poi, contiene indicazioni rivolte al medico curante (documento denominato “produzione medica” in allegato alla citazione, pag. 7), in cui si fa riferimento, alla voce “sintesi anamnestica” al fatto che il paziente
“riferisce caduta accidentale in data 14/07/2020, ha inciampato in un tombino…”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, che nell'occasione si presentava in CP_11
condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto,
idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, considerato che è pacifico (poiché documentato, oltre che non contestato) che l'attore abitava vicino al punto in cui era presente il tombino che ne ha provocato la caduta e che, come emerso dalle dichiarazioni dei testi (cfr. verbale di udienza del 06.03.2024, in particolare deposizione dei testi e ), i lavori erano già iniziati Testimone_1 Tes_2
quando si è verificata la caduta, si ritiene che lo stesso abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza del tombino presente all'incrocio tra via Fornazzo e via Principe, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del
20%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario del bene demaniale), va condannato a ONroparte_1
risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità. Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio,
Dott. , ha accertato – sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, Persona_1
condivise da questo giudice – che “dalla valutazione della dinamica della caduta, dall'esame degli
atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo eseguito emerge che: l'attore ha riportato un valido trauma
contusivo a carico del massiccio facciale come evidenziato dalla dinamica della caduta, dai referti del
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alcamo e successivamente del Pronto Soccorso dell'ARNAS di
Palermo, dalla TC del massiccio facciale per cui è stato ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale
dal 21 al 28/07/2020, per essere sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura
scomposta del condilo mandibolare sinistro. Clinicamente presenta, a carico del massiccio facciale: click
sinistro alla massima apertura buccale;
dolore viene evocato dalla digitopressione in corrispondenza dei
masseteri specie a sinistra;
distanza interincisiva compresa tra 45 e 50 mm, parestesie all'emiviso
sinistro; assenza di due elementi dentari dell'arcata superiore a destra, manufatto protesico denti incisivi
arcata superiore. Bisogna evidenziare che nella TC massiccio facciale del 17/07/2020 il paziente
presentava una frattura scomposta del collo del condilo mandibolare sinistra in prossimità
dell'articolazione, che in data 24/07/2020 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e
sintesi con placca e viti ed è stato applicato blocco intermascellare elastico, rimosso successivamente in
data 17/08/2020 insieme alle 4 viti i.m.f con consiglio di dieta morbida per 4-5 mesi. In atto permane in
situ la placca di sintesi”.
Ha, quindi, affermato che “…sulla scorta di quanto sopra esposto e considerata la ricostruzione
della dinamica della caduta nella quale l'attore rimase coinvolto in data Parte_1
14/07/2020, è evidente come abbia potuto riportare, in quell'occasione un politrauma, “trauma
contusivo al polso, alla mano, all'emitorace e alla mandibola di sinistra con frattura scomposta collo
condilo mandibolare di sinistra””.
Ha, infine, così concluso: “considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, l'età del
soggetto, nonché le terapie che si potrebbero rendere necessarie per il loro trattamento, sulla base di
quanto in atti, da una valutazione globale, pare equo riconoscere una inabilità temporanea totale di
giorni dieci (10), inabilità temporanea parziale del 75% di giorni venti (20), una inabilità temporanea parziale del 50% di giorni dieci (10), una ulteriore inabilità temporanea parziale
del 25% di giorni quindici (15), e, facendo riferimento alle tabelle comunemente in uso1 , 2 , (oltre a
quelle ministeriali riservate al danno in RCA), confermare un danno biologico complessivo
dell'otto per cento (8%). Si ritengono congrue tutte le spese mediche sostenute, presenti nel fascicolo
per un totale di €295,00.”
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse da parte attrice.
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur
non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975
del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,
che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo
uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale",
appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento
alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo,
per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti
dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo
nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente
risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza,
del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ.
nn. 12408 e 14402/2011), spetta a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità dell'8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (62 anni compiuti), la somma complessiva di € 12.588,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.264,08 (escluso l'aumento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (8%) e per il coefficiente
( ) corrispondente all'età della persona danneggiata. Nu_1
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno,
per un totale di € 3.881,25 (€ 1.150,00 + € 1.725,00 + € 575,00 + € 431,25), per i giorni di inabilità
temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati. Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 16.469,25,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle
di Milano, in considerazione del difetto assoluto di allegazione e dell'assenza di prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice (vedi allegato alla citazione denominato “produzione medica”,
pagine finali), nella misura ritenuta congrua dal C.T.U., pari a complessivi € 295,00.
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 14 luglio 2020), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 20% (€ 13.175,40 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 14 luglio 2020 (€ 11.118,48),
quindi il capitale devalutato di € 11.118,48 viene sommato alle spese sostenute già decurtate del 20% (€ 236,00), assumendo quale data unica quella del 14 luglio 2020, e il risultato di €
11.354,48 viene rivalutato dal 14 luglio 2020 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 14.727,68 (di cui € 1.272,62 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il – ONroparte_1
sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Passando all'esame delle domande di manleva proposte dal contro la CP_1 CP_2
CP_ e da contro la queste appaiono entrambe fondate.
[...] ONroparte_2 Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Open FI.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, si osserva che, in base ad un orientamento della Suprema Corte di
Cassazione ormai consolidato - condiviso da questo giudice - “in tema di appalto, la consegna del
bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente,
sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi
dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva,
che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti
nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile
nonostante il costante e adeguato controllo” (cfr. in termini Cass. n. 7553/2021).
La circostanza relativa alla stipula di un contratto di appalto o subappalto con un'impresa terza, dunque, non è sufficiente a far venir meno il dovere di custodia e di vigilanza che grava sul committente/appaltante e, di conseguenza, non è idonea ad escludere anche in astratto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del committente medesimo, salva la prova del caso fortuito, che tuttavia attiene al merito della controversia e non alla legittimazione passiva.
In secondo luogo, non in ordine di importanza, la domanda di manleva proposta dal
contro
Open FI, si fonda sulla concessione intervenuta tra quest'ultimo e la Open CP_1
FI, in forza della quale Open FI è tenuta a tenere indenne il da danni a terzi CP_1
provocati nell'esecuzione dell'opera; e ciò indipendentemente dalla esecuzione diretta dei lavori o del subappalto a terzi.
Ora, è pacifico anche tra le parti che il su istanze di Open FI, ha rilasciato in CP_1
suo favore le autorizzazioni “per l'esecuzione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete di fibra
ottica nel Comune di Camporeale, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a di proprietà pubblica”, ONroparte_12
nonché “per posa armadi di permutazione collegata allo sviluppo della rete di fibra ottica nel Comune di Camporeale nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di
una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica”.
Tutte le suddette autorizzazioni, poi, contengono prescrizioni di sicurezza sulle modalità
di svolgimento delle attività e, in particolare, prevedono che “resta inteso che Questo Ente (ndr.
il è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone, ONroparte_1
animali e cose derivanti dall'inosservanza delle norme contenute nel N.C.d.S. e, comune, delle leggi e
regolamenti in materia”, sicché non vi è dubbio che, per i danni oggetto del caso di specie, ha diritto di essere manlevato da Open FI.
È, infatti, pacifico – in quanto documentato dal (cfr. docc. nn. 3 e 4 allegati alla CP_1
comparsa, contenenti le comunicazioni di inizio e fine lavori) e risultante dalle dichiarazioni testimoniali (cfr. in particolare verbale udienza del 06.03.2024) – che al momento dell'incidente occorso all'attore i lavori fossero ancora in corso.
Giova evidenziare che la stessa Open FI non ha contestato né l'autorizzazione dei lavori,
né che gli stessi interessassero anche la strada in cui si è verificata la caduta, né che fossero in corso al momento della caduta, essendosi limitata a rilevare che, in virtù del contratto di appalto stipulato con la dovrebbe essere ONroparte_5
quest'ultima a rispondere dei danni occorsi all'odierno attore.
Tale circostanza, tuttavia, assume rilevanza con esclusivo riferimento ai rapporti interni tra le parti stipulanti, ma non anche con riferimento al rapporto tra il e Open FI. CP_1
La domanda di manleva formulata in via subordinata dal
contro
Open FI va CP_1
pertanto accolta.
Per quanto attiene alla domanda subordinata di manleva formulata da Open FI nei
CP_ confronti della Open FI ha documentato di aver stipulato un contratto di appalto con
CP_ la (vd. Lettera d'Ordine n. 5600000707 allegata alla comparsa di Open FI) per la
“realizzazione delle infrastrutture e installazione della rete in fibra ottica a Banda Ultra-Larga nelle aree bianche della regione Sicilia Lotto 1 per i comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo,
Ragusa, Trapani”.
In particolare, l'art. 7 delle Condizioni generali di contratto (doc. n. 3 allegato alla comparsa di Open FI), pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di “adottare, nell'esecuzione delle
prestazioni e secondo le disposizioni impartite da OF con particolare riferimento a quelle in materia di
sicurezza, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose,
restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad OF e/o a terzi, ivi compresi
quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del
ONratto (ad esempio, subappaltatori o collaboratori)”.
Inoltre, l'art. 7 delle “Condizioni particolari” prevede espressamente che “l'Appaltatore è
totalmente responsabile, ad ogni effetto di Legge sia civile sia penale, dell'esecuzione dei Lavori oggetto
del ONratto nonché unico responsabile del personale, sia i suoi dipendenti diretti che quelli dei suoi
Subappaltatori o terzi da lui incaricati, delle attrezzature e dei materiali utilizzati.
L'Appaltatore è totalmente responsabile di tutti i danni subiti dalla Committente e dai suoi
dipendenti, dall'opera appaltata, da terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi
Subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione del
ONratto.
L'Appaltatore è totalmente responsabile della conformità al Progetto Esecutivo dei Lavori eseguiti e
del rispetto delle scadenze riportate nel Programma Lavori.
L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni diretti ed indiretti subiti dalla
Committente e/o da terzi ed a sollevare e tenere indenni e/o manlevare da ogni richiesta di terzi sia la
Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino…”. (doc. n. 4
allegato alla comparsa di Open FI).
Ora, in considerazione della natura contrattuale della responsabilità invocata, era onere
CP_ della fornire la prova dell'esatto adempimento relativo all'adozione delle precauzioni e delle iniziative necessarie per evitare danni alle persone.
CP_ La è rimasta contumace e non ha fornito alcuna prova al riguardo. Al contrario, come sopra evidenziato nell'esaminare le risultanze istruttorie, è emerso che dette precauzioni non sono state adottate.
CP_ Ne consegue che la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne di quanto questa è tenuta a versare all'attore per capitale, ONroparte_2
interessi e spese e/o al in forza dell'accoglimento della domanda di manleva dallo CP_1
stesso spiegata.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del va CP_1
accolta nei limiti sopra indicati, parimenti la domanda di manleva proposta dal CP_1
CP_ contro la Open FI e la domanda di manleva proposta dalla Open FI contro la
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il CP_1
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
[...]
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade la domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
CP_ Anche le spese di lite tra il e la Open FI, da un lato, e tra la Open FI e la CP_1
dall'altro, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade domanda di manleva accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in Palermo il 26 giugno 2026.
Il Giudice
Angela Notaro La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.