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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1885 / 2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 25 giugno 2025 ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Largo F. Torraca n. 71, presso lo studio dell'Avv.
PE US (pec: e dell'Avv. Roberto Email_1
AL (pec: ), dai quali, anche disgiuntamente, Email_2
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Via Matteotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Adriano (pec: ), dal quale, è Email_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_4 sede in Latina (LT), Via Ufente n. 2;
- CONVENUTA CONTUMACE -
1 Oggetto: azione di risoluzione ed azione di risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25 giugno 2024 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note, hanno concluso richiamando i propri rispettivi scritti difensivi e le memorie depositate in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, riportandosi al contenuto delle proprie difese in atti e non accettando il contraddittorio sugli scritti difensivi depositati da controparte contestando l'irritualità del relativo deposito, ha precisato le seguenti conclusioni: “A) previo accertamento dell'inadempimento, ad opera del fornitore all'obbligazione di consegna del Controparte_2 bene, tenuto conto dei disconoscimenti effettuati ex art. 214 cod. proc. civ., e dell'istruttoria svolta, dichiarare, in ragione di quanto esposto, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. la risoluzione del contratto di leasing n. 13047470-011-STD del 12.05.2020 e per l'effetto, ai sensi dell'art.
2033 cod. civ., condannare la alla restituzione delle somme versate in Controparte_1 esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad € 17.578,25 nonché di Parte_2 tutte le eventuali ulteriori somme che la Società dovesse essere chiamata a Parte_1 versare in esecuzione del contratto;
In via subordinata
B) dichiarare la nullità del contratto n. 13047470-011-STD del 12.05.2020, per nullità sopravvenuta della causa in concreto, e per l'effetto condannare la alla Controparte_1 restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad
€ 17.578,25 nonché di tutte le eventuali ulteriori somme che la Società Parte_2 Parte_1 dovesse essere chiamata a versare in esecuzione del contratto;
In ogni caso
C) accertata la violazione da parte della degli obblighi di buona fede ex art. Controparte_1
1375 cod. civ., nella misura dedotta, condannare ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. l'Istituto concedente altresì agli interessi e frutti sulle somme versate, da determinarsi sui singoli pagamenti e dalla data di esecuzione degli stessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cod. civ. fino alla data della domanda giudiziale, ed ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. successivamente a tale data;
D) condannare, in forza dei presupposti innanzi indicati, la Società al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla Società pari al mancato godimento del bene che Parte_1 la fornitrice si era impegnata a consegnare quantificato nel valore del leasing traslativo
2 risultante dal valore di ciascuna mensilità di canone pari ad € 1.033/97 moltiplicato per 60 mensilità di canone decorrenti dalla data dell'obbligo (22.05.2020) sino a quella prevista per la conclusione del contratto di locazione finanziaria (22.05.2025), per complessivi € 62.038,20, ovvero – in subordine – nell'ipotesi in cui si ritenga di circoscrivere il mancato godimento, alle sole mensilità intercorse dal 22.05.2020 fino a data odierna 22.4.2024, per complessivi €
49.630,56 ovvero in via ulteriormente subordinata alle sole mensilità intercorse dal 22.05.2020 fino alla data di pubblicazione della sentenza del presente giudizio ovvero in estremo subordine dal 22.05.2020 fino all'introduzione del presente giudizio (in cui è stata esperita domanda di risoluzione giugno 2021), per la somma di € 1.033,97 per 14 mensilità pari ad €
14.475,48;
E) condannare la al pagamento in favore della al risarcimento del Controparte_2 Parte_1 danno che sono da ricondursi a responsabilità della fornitrice relativamente ai costi di leasing sostenuti “indebitamente” dall'utilizzatrice, così come esposto nei precedenti scritti difensivi, così come risultati all'esito del presente procedimento, non nel godimento del bene, esclusivamente e in via subordinata qualora e nell'ipotesi in cui questi non siano restituiti alla dalla per effetto degli artt. 1463 e 2033 cod. civ. citati., il tutto così Parte_1 Controparte_1 come esposto, concluso e richiesto anche nelle precedenti domande.
F) condannare i convenuti in solido ovvero a chi spetti di diritto al rimborso in favore della dell'acconto e del saldo dalla stessa versato all'Ausiliario pari ad € 588,73 e nel Parte_1 contempo disporre i costi e i compensi della CTU espletata esclusivamente a carico degli stessi nonché condannare i convenuti in solido ovvero a chi spetti di diritto a rimborsare alla le somme dalla stessa corrisposte al proprio CTP Dott. per le Parte_1 Persona_1 motivazioni sopra esposte per la somma di € 2.360,80;
G) con condanna delle convenute al pagamento delle spese legali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, in favore dei sottoscritti Avv. Roberto AL e Avv.
PE US che si dichiarano antistatari”.
Il difensore della parte convenuta, contestando integralmente le avverse Controparte_1 difese, ha concluso come segue: “- nel merito, in via principale:
1) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, limitare la domanda di restituzione, avanzata nella misura di €
17.578,25, alla somma di € 5.363,00, corrispondente a quanto effettivamente percepito da
3 ; CP_1
- nel merito, in via subordinata:
2) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la mancata consegna del bene oggetto della locazione finanziaria, e accertato il grave inadempimento posto in essere da Controparte_2 dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di compravendita intercorso tra e CP_1
e, conseguentemente, CP_2
3) condannare a versare in favore di l'importo di € 69.219,75, Controparte_2 Controparte_1 oltre al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese di lite in favore di;
CP_1
- in ogni caso:
4) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e con ogni più ampia riserva di natura istruttoria”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 23 giugno 2021, la società conveniva innanzi all'intestato Tribunale ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'inadempimento di queste ultime alle obbligazioni da queste ultime assunte in forza del contratto di leasing stipulato inter partes.
1.1. La società attrice, nello specifico, deduceva:
a) di essere soggetto operante nella fornitura di dispositivi antincendio ed antinfortunistica, con diverse collaborazioni nella distribuzione di tali componenti su scala nazionale;
b) che, intendendo acquisire, attraverso un contratto di leasing traslativo offerto dalla concedente un bene strumentale costituito da “carrello elettrico – Controparte_1 modello Still” del valore di euro 66.750,00, oltre IVA, prodotto dalla società CP_2 aveva sottoscritto con in data 12 maggio 2020,
[...] Parte_1 Controparte_1 contratto n. 13047470-011-STD con il quale l'istituto si era obbligato ad acquisire il bene dal fornitore e garantirne il godimento da parte dell'utilizzatore, e quest'ultimo si era impegnato a restituirne il prezzo complessivo oltre, interessi costi e spese, e
4 l'importo complessivo di euro 71.016,73 oltre IVA, in rate mensili;
c) che, stante la natura traslativa del leasing, il contratto aveva previsto che, all'esito della locazione, l'utilizzatore avrebbe avuto diritto ad acquisire la titolarità del bene concessogli, riscattandolo con il pagamento della somma di euro 667,50 già indicata nel contratto;
d) che, in conseguenza della natura del rapporto, l'Istituto concedente, predisponente il contratto, aveva evidenziato all' art. 7 che il bene compravenduto sarebbe stato consegnato dal fornitore direttamente presso il Cliente;
e) che, in ragione di ciò, la previsione contrattuale imponeva al cliente (e non a terzi) di trasmettere al concedente la documentazione ricevuta dal fornitore, unitamente al verbale di consegna, essenziale ai fini del perfezionamento del rapporto contrattuale;
f) che, tuttavia, sin dalla sottoscrizione del contratto, ed in assenza di una trasmissione del verbale di consegna ad opera del cliente, l'Istituto di credito in esecuzione del rapporto contrattuale aveva provveduto a fatturare mensilmente i canoni di leasing, addebitati in via automatica sul conto corrente intestato alla per la somma Parte_1 lorda mensile di euro 1.286,69, oltre ulteriori addebiti;
g) che la aveva, pertanto, versato la somma complessiva di euro Parte_3
17.578,25 in favore della Controparte_1
h) che, pur provvedendo a corrispondere mensilmente il canone di leasing alla concedente, anche in ragione delle indicazioni fornite, la con Parte_4 comunicazione del 22 ottobre 2020, aveva sollecitato al fornitore l'immediata consegna del bene;
i) che, a tale richiesta la Società non aveva fornito alcun chiarimento, Controparte_2 limitandosi ad osservare la regolarità astratta del proprio operato;
j) che si era vista pertanto costretta a reiterare la propria richiesta di Parte_1 adempimento in data 30 novembre 2020 ed in data 2 dicembre 2020 e, nei successivi generici riscontri del fornitore era emerso che quest'ultima – e non la Controparte_2
Società utilizzatrice – aveva trasmesso alla un verbale di avvenuta CP_1 CP_1 consegna, privo di data, non sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della
Sig. nonché un preventivo, i quali avevano natura Parte_1 Persona_2 apocrifa e non erano riconducibili alla mano di quest'ultimo;
5 k) che, con propria comunicazione del 18 dicembre 2020, la aveva Parte_4 provveduto a denunciare l'accaduto alla comunicando Controparte_1
l'inadempimento integrale del fornitore rispetto alla consegna del bene oggetto di locazione finanziaria, trasmesso dal fornitore al concedente sia con riguardo al verbale di consegna (anche privo di data), sia con riferimento all'ulteriore preventivo, evidenziando altresì l'evidente difformità del tratto delle sottoscrizioni su entrambi i documenti rispetto a quelle presenti nel contratto n. 13047470-011-STD;
l) che preso atto della denuncia mossa dalla Società Controparte_1 Parte_1 aveva richiesto chiarimenti al fornitore e, con comunicazione del proprio procuratore del 26 gennaio 2021, aveva dichiarato di avere avviato nei confronti di Controparte_2 un accertamento, i cui esiti non erano stati resi noti all'Utilizzatore;
m) che, ricevuta tuttavia la denuncia del beneficiario, l'Istituto concedente – allo scopo evidentemente di favorire esclusivamente la propria posizione – aveva invitato la
Società a soprassedere sia da iniziative di qualsivoglia genere in danno Parte_1 della sia dal sospendere il canone di leasing. CP_1
1.2. Tanto premesso, parte attrice, evidenziando che il tempo trascorso in assenza di richiesta di risoluzione del contratto di vendita da parte della società concedente CP_1 aveva determinato l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima ad adempiere al contratto
[...] di leasing ed assumendo che quest'ultimo fosse in ogni caso nullo per impossibilità della sua causa in concreto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “Nel merito
Previo accertamento dell'inadempimento, ad opera del fornitore Controparte_2 all'obbligazione di consegna del bene, tenuto conto del disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. del verbale di consegna, dichiarare, in ragione di tutto quanto esposto, ai sensi dell'art.
1463 cod. civ. la risoluzione del contratto di leasing n. 13047470-011-STD del 12.05.2020 e per
l'effetto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., condannare la alla restituzione delle Controparte_1 somme versate in esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad 17.578,25 Pt_2 nonché di tutte le eventuali ulteriori somme che la Società dovesse essere
[...] Parte_1 chiamata a versare in esecuzione del contratto;
In via subordinata
Dichiarare la nullità del contratto n. 13047470-011-STD del 12.05.2020, per nullità sopravvenuta della causa in concreto, e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
6 restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad
17.578,25 nonché di tutte le eventuali ulteriori somme che la Società Parte_2 Parte_1 dovesse essere chiamata a versare in esecuzione del contratto;
In ogni caso
Accertata la violazione da parte della degli obblighi di buona fede ex art. Controparte_1
1375 cod. civ., nella misura dedotta, condannare ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. l'Istituto concedente altresì agli interessi e frutti sulle somme versate, da determinarsi sui singoli pagamenti e dalla data di esecuzione degli stessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cod. civ. fino alla data della domanda giudiziale, ed ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. successivamente a tale data.
In via ulteriore
Condannare, in forza dei presupposti innanzi indicati, la Società al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti dalla Società sia con riferimento al danno emergente che al lucro Parte_1 cessante, quantificati pari ad € 26.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che si riterrà congrua all'esito del giudizio.
In ogni caso
Con condanna delle convenute al pagamento delle spese legali, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dei sottoscritti Avv. Roberto AL e Avv. PE US che si dichiarano antistatari”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande proposte dalla società attrice.
2.1. In particolare, la Banca premetteva in fatto di avere concesso in locazione alla società
con contratto n. 13047470-001-STD del 12 maggio 2020 il bene strumentale Parte_1 costituito da carrello elevatore elettrico – marca STILL che si era impegnata ad acquistare, come effettivamente aveva fatto, su richiesta della società utilizzatrice, presso il fornitore evidenziava, altresì, che, ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Controparte_2
Contratto, l'utilizzatore sceglieva il bene oggetto di locazione finanziaria “in ogni sua caratteristica” e presso il “fornitore di propria fiducia”, concordando, con quest'ultimo, “il prezzo, le caratteristiche tecniche e le qualità del bene e tutte le condizioni di fornitura”. La
7 banca convenuta rappresentava poi che, ricevuto il verbale di accettazione e consegna, debitamente sottoscritto da ed nonché il documento di Parte_1 Controparte_2 trasporto, ed in assenza di contestazione alcuna in merito alla consegna medesima del bene strumentale, la stessa aveva provveduto ad effettuare il pagamento del macchinario predetto versando in favore di l'importo complessivo di euro 69.219,75, Controparte_2 corrispondente al prezzo pattuito tra quest'ultima e la società utilizzatrice, dedotto l'acconto dell'importo di euro 12.215,25, versato direttamente da in favore di Parte_1 CP_2 mediante assegno bancario, adempiendo, così, alle obbligazioni assunte con il contratto
[...] di leasing; osservava, dunque, di avere provveduto, quindi, ad emettere le fatture relative alle scadenze mensilmente pattuite a decorrere dal mese di maggio 2020 che la società utilizzatrice aveva regolarmente pagato per alcuni mesi senza mai eccepire alcunché.
Rilevava, poi, che, solo con missiva del 18 dicembre 2020 – e, pertanto, ben 7 mesi dopo la stipula del contratto di leasing e la firma del verbale di accettazione –, aveva Parte_1 notiziato in ordine alla omessa consegna del bene da parte di Controparte_1 CP_2
e, conseguentemente, la stessa si era attivata immediatamente chiedendo a quest'ultima
[...] di essere notiziata circa le doglianze avversarie ed anche depositando, per il tramite della
Stazione Carabinieri di Mondovì, denuncia-querela contro ignoti per il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p.; rappresentava, peraltro, che non aveva riscontrato le richieste Controparte_2 di chiarimenti inviate e che gli accertamenti penali erano ancora in corso al momento della proposizione della domanda giudiziale.
2.2. Contestava, in ogni caso, di essere rimasta inerte, come invece sostenuto ex adverso ed assumeva che, quale mera intermediaria finanziaria, no avrebbe potuto in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti nella consegna del bene concesso in leasing, essendo, al contrario, il soggetto maggiormente danneggiato dalla vicenda oggetto di causa, attesa la corresponsione di un'ingente somma di denaro per l'acquisto del macchinario richiesto dall'utilizzatrice e sulla base di un verbale di consegna debitamente sottoscritto dalla stessa società attrice. Eccepiva, inoltre, la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte di avendo quest'ultima sottaciuto per Parte_1
7 mesi la mancata consegna del bene ed avendo comunque corrisposto regolarmente i canoni per tale considerevole lasso di tempo.
Eccepiva, altresì, la sussistenza di un concorso di colpa della società utilizzatrice nella
8 causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c.-.
2.3. Difesasi nel merito, contestava la fondatezza della domanda di Controparte_1 risoluzione proposta, rilevando di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi assunti in forza del contratto di leasing in considerazione dell'intervenuto acquisto del bene indicato dall'utilizzatrice presso il fornitore e dell'integrale pagamento del relativo prezzo, nonché della concessione in godimento dello stesso in favore di assumeva, peraltro, la propria Parte_1 completa estraneità rispetto alla fase della consegna del macchinario da parte del fornitore, anche alla luce del disposto dell'art. 7 del contratto, ed evidenziava l'assenza di buona fede nel comportamento dell'utilizzatore il quale aveva omesso ogni tempestiva comunicazione in ordine al difetto di consegna del bene, così ingenerando nella l'incolpevole affidamento CP_1 circa la regolare esecuzione del contratto da parte del fornitore. Rilevava, altresì, che con l'art. 10 del contratto era stato pattuito che sarebbero state poste a carico dell'utilizzatore “i rischi, anche di perimento, inerenti il bene ed i suoi accessori, anche se dipendenti da caso fortuito o forza maggiore, e, in particolare, i rischi di mancata o ritardata consegna”, facoltizzando, sussistendone i presupposti, l'utilizzatore ad agire in giudizio direttamente verso il fornitore e non verso la società concedente;
eccepiva, peraltro, che la società utilizzatrice mai aveva richiesto al fornitore l'adempimento dell'obbligo di consegna, né mai aveva richiesto alla CP_1 di agire nei confronti di quest'ultimo. Avuto riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al preventivo di leasing, parte convenuta osservava come la stessa doveva ritenersi superflua ed irrilevante ai fini del giudizio, essendo stato sottoscritto il contratto di leasing in data 12 maggio 2021, mentre, avuto riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta al verbale di consegna, contestava le risultanze della consulenza tecnica di parte e rilevava, in ogni caso, che non era atto a dimostrare la mancata consegna del bene locato.
2.4. La società convenuta chiedeva, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con e la condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_2 dell'importo versato a titolo di corrispettivo per l'acquisto del bene, pari ad euro 69.219,75, oltre al risarcimento dei danni subiti.
2.5. La parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “- in via preliminare:
1) autorizzare per i motivi enunciati in narrativa, alla chiamata in giudizio Controparte_1 della differendo la prima udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c.; Controparte_2
9 - nel merito, in via principale:
2) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, limitare la domanda di restituzione, avanzata nella misura di €
17.578,25, alla somma di € 5.363,00, corrispondente a quanto effettivamente percepito da
; CP_1
- nel merito, in via subordinata:
3) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la mancata consegna del bene oggetto della locazione finanziaria, e accertato il grave inadempimento posto in essere da Controparte_2 dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di compravendita intercorso tra e CP_1
e, conseguentemente, CP_2
4) condannare a versare in favore di l'importo di € 69.219,75, Controparte_2 Controparte_1 oltre al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese di lite in favore di;
CP_1
- in ogni caso:
5) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e con ogni più ampia riserva di natura istruttoria”.
3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti della ulteriore convenuta in giudizio nei confronti della quale – con decreto del 3 dicembre 2021 – veniva Controparte_2 altresì autorizzata la chiamata in giudizio da parte di a seguito della Controparte_1 proposizione nei suoi confronti della domanda trasversale, la stessa non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 3 maggio 2022, di prima comparizione e trattazione, ne veniva dichiarata la contumacia.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, veniva disposta c.t.u. grafologica, affidata alla dott.ssa Per_3
[...]
Esaurite le operazioni peritali e depositato il relativo elaborato, ritenuta la superfluità di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2024.
4.1. Con ordinanza del 9 settembre 2024, ritenuta re melius perpensa la necessità di assumere le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio;
terminato anche tale adempimento, ritenuta conseguentemente matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 10 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 25 giugno 2025, ove sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, era riservata la decisione.
• Merito.
5. Le domande proposte dalla società attrice sono risultate infondate e non meritano accoglimento e per le ragioni di cui appresso.
5.1. Nella controversia in esame, invero, la società nella sua qualità di Parte_1 utilizzatrice, ha agito nei confronti di con la quale aveva stipulato, in data 12 Controparte_1 maggio 2020, il contratto di locazione finanziaria n. 13047470-011-STD avente ad oggetto un carrello elevatore elettrico – marca STILL del valore di euro 69.219,75, e della società venditrice lamentando di avere corrisposto alla società concedente la Controparte_2 complessiva somma di euro 17.578,25 senza tuttavia ricevere il bene.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento del fornitore all'obbligo di consegna del bene:
a) la declaratoria di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione a sé non imputabile, ex art. 1463 c.c., e, per l'effetto, la condanna della convenuta società alla restituzione delle somme versate in Controparte_1 esecuzione dello stesso, pari ad euro 17.578,25, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dai singoli pagamenti e sino alla domanda ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
b) in linea gradata, la declaratoria di nullità del contratto di leasing per nullità della causa in concreto e, per l'effetto, la condanna della convenuta società alla Controparte_1 restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso, pari ad euro 17.578,25, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dai singoli pagamenti e sino alla domanda ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
c) in via ulteriormente gradata, la condanna della società al risarcimento Controparte_2 dei danni dalla stessa subiti e quantificati nel complessivo importo di euro 26.000,00, ovvero nella diversa somma accertata in corso di giudizio d) condannare, in ogni caso, le società convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
5.2. La società concedente nel costituirsi, ha evidenziato che con la Controparte_1
11 stipula del contratto di locazione finanziaria la stessa si era impegnata ad acquistare il bene scelto dall'utilizzatore presso il fornitore di sua fiducia e dallo stesso indicato nella società
corrispondendo il relativo prezzo – al netto dell'importo di euro 12.215,25 Controparte_2 versato direttamente dalla società – a seguito della ricezione del verbale di Parte_1 accettazione e consegna debitamente sottoscritto dalla società utilizzatrice e dalla società fornitrice. La convenuta ha rilevato altresì che l'utilizzatrice, dopo avere provveduto al pagamento delle rate della locazione, ben 7 mesi dopo la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione del verbale di accettazione, aveva notiziato la società concedente della omessa consegna del bene da parte di e di essersi, pertanto, immediatamente attivata Controparte_2 avviando una interlocuzione con quest'ultima, rimasta priva di riscontro, e depositando presso le competenti Forze dell'Ordine denuncia-querela per il reato di truffa aggravata ex art. 640
c.p.-.
5.3. L'ulteriore convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio, restando Controparte_2 dunque contumace.
5.4. È, pertanto, documentalmente provato che tra le parti dell'odierno giudizio è stato stipulato, in data 12 maggio 2020, un contratto di leasing (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice), mediante il quale (società concedente) Controparte_1 concedeva in locazione finanziaria alla società (utilizzatrice) il bene strumentale Parte_1 carrello elevatore elettrico (marca STILL), acquistato dalla società (fornitrice) al Controparte_2 complessivo prezzo di euro 69.219,75 (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione della convenuta
. Controparte_1
Risulta, inoltre, per tabulas, dall'esame della menzionata documentazione contrattuale, che era stato pattuito dalle parti della locazione finanziaria, all'art. 2 delle Condizioni Generali di
Contratto, che l'utilizzatore scegliesse il bene oggetto di locazione finanziaria “in ogni sua caratteristica” e “presso il fornitore di propria fiducia”, concordando, con quest'ultimo, “il prezzo, le caratteristiche tecniche e le qualità del bene e tutte le condizioni di fornitura” e stabilito, altresì, all'art. 7, che il bene sarebbe stato consegnato dal fornitore direttamente all'utilizzatore nel luogo da questi indicato, con esonero del concedente da ogni responsabilità per il mancato o tardivo adempimento, nonché, all'art. 8, l'assunzione da parte dell'utilizzatore dei rischi connessi all'acquisto del bene e la previsione in capo a quest'ultimo della legittimazione ad agire direttamente nei confronti del fornitore per l'adempimento del contratto
12 di fornitura o il risarcimento dei danni subiti (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice/doc. n. 4 allegato alla produzione di . CP_1 CP_1
È, inoltre, pacifico – oltre che documentalmente provato – che dopo avere ricevuto il verbale di accettazione e consegna (oggetto di contestazione e le cui sottoscrizioni sono state formalmente disconosciute nel presente giudizio da parte dell'attrice), provvedeva Parte_1 al pagamento di alcune rate della locazione finanziaria e, solo in data 18 dicembre 2020, 7 mesi dopo la stipula della locazione finanziaria, notiziava dell'omessa Controparte_1 consegna del bene da parte di (cfr. doc. nn. 13, 14, 15 allegati alla produzione Controparte_2 di parte attrice).
È dato, nondimeno, evincersi dalla documentazione prodotta che appresa Controparte_1 tale ultima circostanza, si attivava immediatamente sia nei confronti di per Controparte_2 essere resa edotta in ordine alle doglianze della società utilizzatrice (cfr. doc. nn. 16 e 17 allegati alla produzione di parte attrice), non ricevendo, tuttavia, da quest'ultima alcun riscontro, sia depositando presso la Stazione dei Carabinieri di Mondovì atto di denuncia- querela per il reato di truffa aggravata contro ignoti (cfr. doc. n. 9 allegato alla produzione di
. Controparte_1
Infine, è incontestata la circostanza che la società utilizzatrice abbia corrisposto in Parte_1 favore della concedente esclusivamente l'importo di euro 5.363,00 a titolo di Controparte_1 canoni della locazione finanziaria.
6. Tanto premesso in fatto in ordine alle risultanze come emergenti in atti, va, nondimeno, osservato quanto segue.
6.1. Orbene, come efficacemente e condivisibilmente evidenziato dalla Suprema Corte, pur nella multiformità degli schemi di locazione finanziaria adottati dalla prassi commerciale "Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste un'operazione di finanziamento tendente a consentire al cd. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il cd. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale. Affiancata a questa v'è, necessariamente, un'altra operazione, quella tendente all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ossia
13 un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato. Proprietà che, soprattutto nel leasing traslativo (ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento di proprietà dal concedente all'utilizzatore) ha la fondamentale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai canoni che ha il diritto di percepire dal secondo.
Nella grande normalità dei casi, è lo stesso utilizzatore-locatario a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dell'operazione, ossia che la cosa viene acquistata dal concedente perchè questi la dia in godimento all'utilizzatore.
Non v'è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti;
cosi come è indubbio che tra i due negozi v'è un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario.
Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione;
laddove, invece, il concedente è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti." (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015).
Da ciò deriva che, salvo diversa espressa pattuizione negoziale, il fenomeno non si colloca nello schema del "collegamento negoziale in senso stretto", tale che i vizi genetici o funzionali afferenti ad un contratto riverberino direttamente sull'altro, difettando il "requisito soggettivo" della volontà delle parti di fondere gli schemi negoziali in un'unica causa giustificativa di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti, venendo piuttosto a configurarsi un collegamento di tipo economico-oggettivo, che evidenzia la funzione pratica che i singoli contratti, pur se strutturalmente autonomi anche sotto il profilo causale, vengono tuttavia ad assolvere unitariamente, convergendo alla realizzazione di uno scopo comune.
Se, dunque, le vicende attinenti alla patologia di un contratto non interferiscono direttamente su quelle dell'altro (il fornitore è coinvolto soltanto nello scambio del bene contro il prezzo, sicché non ha voce nel rapporto di locazione finanziaria;
analogamente il concedente ha interesse a conseguire le necessarie garanzie alla restituzione delle somme erogate, attraverso l'acquisto in proprietà del bene, ma non interviene – se non appunto quale
14 destinatario degli effetti traslativi – sulle condizioni della fornitura concernenti la individuazione della tipologia del bene, le garanzie dei requisiti di qualità, il prezzo dello stesso e le modalità di consegna, che vengono pattuite direttamente tra fornitore ed utilizzatore), tuttavia, la realizzazione del risultato pratico finale che le parti intendono conseguire con tale operazione contrattuale, impone a ciascuna di esse di agire, in relazione alle condotte contrattuali alle stesse singolarmente riferibili, secondo il principio di buona fede reciproca, in modo da non pregiudicare l'interesse delle altre: pertanto, se l'utilizzatore viene a subire pregiudizio per l'inadempimento di un contratto (di compravendita), al quale egli è rimasto estraneo, graverà sul concedente – che è parte di quel contratto – una volta che sia stato informato del fatto impeditivo alla attuazione del risultato programmato, il dovere di attivarsi, in osservanza alla clausola generale di buona fede, e di esperire i mezzi ed i rimedi opportuni idonei a salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore-conduttore, costringendo all'adempimento il fornitore sia sospendendo il pagamento del prezzo, sia – nei casi più gravi – esercitando l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura.
6.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, va in questa sede evidenziato che la mancata consegna del bene da parte del fornitore non determina – come erroneamente assunto dalla società attrice – "ipso jure" la invalidità (sub specie di nullità per impossibilità della causa in concreto del negozio) od inefficacia del contratto di locazione finanziaria, attesa l'autonomia sul piano causale (ovvero della giustificazione pratica di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti) dei singoli schemi contrattuali che compongono l'operazione e che convergono alla realizzazione di uno scopo comune.
Di qui, l'evidente infondatezza della domanda – pure proposta dalla società attrice in linea gradata – di declaratoria di nullità del contratto di leasing che ivi ne occupa.
6.3. Né, pervero, può ritenersi accoglibile la domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. svolta in via principale da parte attrice.
Ebbene, deve al riguardo osservarsi che, pur essendo consolidato l'orientamento interpretativo propalato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione di godimento cui è tenuta la società concedente in virtù del contratto di leasing (non vale qui verificare se il contenuto di tale obbligazione non sia il facere – inteso nel senso di assicurare il godimento – ma l'obbligare il fornitore ad eseguire la prestazione di dare
– relativa al bene concesso in godimento –), segue lo scioglimento del rapporto contrattuale e
15 l'obbligo restitutorio della prestazione di pagamento dei canoni già eseguita dall'utilizzatore
(art. 1463 c.c.), è altrettanto fermo il principio secondo cui la mancata consegna del bene da parte del fornitore riverbera in modo diverso nel rapporto tra utilizzatore e concedente, dovendo aversi riguardo alle circostanze in cui viene a determinarsi la inattuazione del risultato pratico finale, riconducibile al fatto del fornitore, secondo che:
1-la consegna del bene debba essere eseguita direttamente all'utilizzatore, 2-che il pagamento del prezzo del contratto di vendita sia pattuito in un'unica soluzione o in acconti e saldo, 3-che la obbligazione di pagamento del prezzo di vendita sia o meno condizionata alla previa verifica tecnica ed accettazione del bene da parte dell'utilizzatore, 4-se le parti del contratto di leasing abbaiano modulato le rispettive posizioni, quali centri di imputazione dei diritti e delle azioni in relazione al contratto di fornitura, così da riservare all'utilizzatore ogni diritto ed azione – comprese quelle garanzia per vizi – e correlativamente ogni conseguente rischio di inadempimento inerente la obbligazione di consegna, limitando la posizione del concedente-acquirente a quella di destinatario dell'effetto traslativo della proprietà e di obbligato al pagamento del prezzo.
Appare, infatti, evidente – giova ribadirlo – come, da un lato, il concedente abbia interesse ad acquisire la proprietà di un bene di valore corrispondente al prezzo versato, onde precostituirsi la garanzia per l'eventuale inadempimento dell'utilizzatore alla corresponsione dei canoni
(comprensivi del capitale anticipato dalla concedente nonché dell'utile da questa ritraibile determinato – in caso di leasing traslativo – in funzione del valore residuo del bene alla cessazione della locazione) del contratto di leasing; mentre l'utilizzatore abbia interesse a disporre quanto prima dell'impiego del bene limitandosi a corrispondere al concedente l'importo delle singole rate dei canoni, rimanendo del tutto estraneo alle vicende inerenti il contratto di vendita. Dall'atro lato, il concedente ha evidentemente interesse a non anticipare la somma finanziata, senza premunirsi di alcuna garanzia di restituzione, intendendo prevenire limitandola od esonerandola del tutto – una propria diretta responsabilità nei confronti dell'utilizzatore per fatto altrui (determinato dalla omessa, ritardata o viziata consegna del bene), in modo che possa pregiudicare o paralizzare il pagamento dei canoni;
mentre l'utilizzatore ha, invece, interesse a sciogliersi dal contratto di leasing ovvero a sottrarsi all'obbligo del pagamento dei canoni, nel caso in cui, indipendentemente dall'adempimento delle obbligazioni del concedente, non abbia avuto la tempestiva disponibilità del bene o
16 questo è risultato non essere corrispondente alle proprie attese (alle qualità ed alle caratteristiche individuate).
Il coordinamento tra detti contrapposti interessi – avuto riguardo alla autonomia strutturale che conservano i due rapporti contrattuali di leasing e di vendita – di regola viene predeterminato convenzionalmente dalle parti, inserendo specifici richiami di scopo in entrambi i contratti, ed eventualmente attribuendo al soggetto estraneo al contratto, il potere di esercizio diretto di taluni diritti derivanti da quello.
È quanto, invero, accaduto nella fattispecie che ci vede impegnati, atteso che le parti del contratto di locazione finanziaria avevano espressamente pattuito clausole contrattuali (art. 7) abilitanti la società concedente ad esperire direttamente le azioni relative ai diritti derivanti dal contratto di vendita.
La costruzione giuridica utilizzata al proposito è stata mutuata in via analogica dalla disciplina della rappresenta indiretta (o della disposizione negoziale parzialmente a favore di terzo di un diritto di credito), configurando in capo all'utilizzatore, estraneo al contratto di vendita, la titolarità del diritto di credito alla obbligazione di consegna del venditore (fermo l'effetto reale del trasferimento della proprietà in capo al contraente-acquirente) con la corrispondete attribuzione del potere di agire per la condanna all'adempimento o - in caso di inesatto adempimento o definitivo inadempimento - al risarcimento del danno (che bene può essere commisurato anche all'importo dei canoni di leasing già corrisposti senza sia stato possibile impiegare il bene).
Tuttavia, se appare chiara la ripartizione dei mezzi di tutela accordati all'utilizzatore ed al concedente (quest'ultimo conserva tutte le azioni ex contractu che derivano dal rapporto concluso con il venditore: fatta sempre salva la diversa possibilità per le parti di concordare altri meccanismi di tutela, ad esempio autorizzando l'utilizzatore di esperire, in nome e per conto del concedente od invece direttamente in proprio, prevedendo una legittimazione concorrente, anche altre azioni contrattuali – azione di risoluzione, azioni edilizie – derivanti dalla compravendita) nei confronti del fornitore inadempiente, più complessa è la relazione di condizionamento che viene ad istituirsi tra la mancata od inesatta consegna del bene e le obbligazioni che derivano invece dal contratto di leasing.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto coerente, avuto riguardo alla fattispecie complessiva, il richiamo alla nozione della "causa concreta" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza
17 n. 10490 del 08/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23941 del 12/11/2009), ancora da ultimo, intesa quale scopo pratico del contratto – in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio
è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – che viene a conferire rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cfr. Corte cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12069 del 16/05/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10612 del 04/05/2018), sicché, quando anche si reputino valide le clausole del contratto di leasing di esonero di responsabilità del concedente (vedi Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17767 del 05/09/2005), l'impedimento definitivo alla consegna del bene, determinando una oggettiva irrealizzabilità della causa concreta perseguita attraverso i negozi di locazione finanziaria e di vendita, viene a tradursi nella oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione relativa alla obbligazione assunta dal concedente – se non di fare godere – di dare in godimento il bene all'utilizzatore, legittimando quindi il ricorso alla risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.), dovuta a fatto – del terzo – non imputabile al concedente (salvo che questi non abbia assunto la garanzia per la consegna eseguita dal fornitore).
Tanto premesso, occorre evidenziare, vieppiù, che – come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – il verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta non può non essere disgiunto dall'indefettibile esame delle condotte tenute dalle parti del contratto di leasing: l'attuazione dei rispettivi interessi perseguiti attraverso la complessiva operazione, infatti, deve conformarsi – proprio in considerazione della "causa concreta" volta al finanziamento dell'acquisto di un bene destinato ad essere concesso in temporaneo godimento all'utilizzatore – al principio di solidarietà nel quale trova fondamento la clausola generale di buona fede, essendo tenuta ciascuna delle parti contraenti al dovere di attivarsi, nei limiti dei poteri concernenti la rispettiva sfera di controllo, al fine di salvaguardare l'interesse altrui onde evitare che la controparte, in dipendenza della esecuzione delle obbligazioni che è tenuta ad adempiere ex contractu, possa ricevere un ingiustificato pregiudizio ai propri diritti o trovare ostacolo nell'esercizio dei rimedi contrattuali.
Sotto tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio secondo cui nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se
18 il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020). Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; id. Sez. 3, Sentenza n.
8101 del 23/05/2012).
Se, infatti, come nella fattispecie che ci vede impegnati, il contratto di vendita prevede che il bene sia fornito direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing preveda che la erogazione del finanziamento mediante il pagamento del prezzo di vendita sia subordinato all'avvenuta consegna del bene all'utilizzatore, risulta evidente come tanto l'utilizzatore (che aspira alla disponibilità dell'uso del bene), quanto il concedente (che aspira a conseguire l'utile ricevendo il versamento dei canoni - in restituzione del finanziamento), abbiano eguale interesse a che il fornitore effettui la consegna in modo corretto e tempestivo, sicché, come al concedente non è consentito limitarsi al pagamento del prezzo di vendita, richiedendo il pagamento dei canoni disinteressandosi dell'effettivo adempimento del fornitore (poiché, diversamente, il contratto di leasing, non includendo la obbligazione di concedere il bene in godimento, perderebbe ogni sua specificità per tramutarsi in un semplice contratto di mutuo: tra le altre Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 5003 del 08/03/2005), così del pari all'utilizzatore non è consentito, indipendentemente dalla effettiva e regolare consegna del bene, omettere ogni cooperazione anche di tipo meramente informativo sui tempi e le modalità di consegna, così da indurre nel concedente il falso convincimento di dovere adempiere alla obbligazione di pagamento del prezzo nei confronti
19 del venditore.
In altri termini, il collegamento esistente tra contratto di leasing e contratto di fornitura impone alle parti un dovere di reciproca cooperazione che si traduce, per l'utilizzatore, nell'obbligo di informare o di avvisare il concedente circa la eventuale mancata consegna dei beni, di rifiutare di sottoscrivere il verbale ove la consegna non sia eseguita, di far constatare la mancata consegna, anche al fine di permettere alla società concedente di evitare il pagamento del prezzo al fornitore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13953 del 2019).
6.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, evidente come, nel caso di specie, la società attrice, non avendo affatto assolto tali obblighi di leale collaborazione
(espressione del più generale principio di buona fede che permea l'ordinamento giuridico), non
è certo nella condizione di invocare il diritto di far valere l'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c.; ed invero, non può che concludersi, tenuto conto della funzione che assume la consegna del bene nell'economia dell'operazione negoziale, che la situazione di apparenza creata, con il proprio comportamento, dall'utilizzatrice circa l'avvenuta consegna del bene – avendo continuato a corrispondere i canoni di locazione per i successivi 7 mesi Parte_1 dopo la stipula del contratto di leasing e non avendo, vieppiù, informato la concedente dei propri diversi accordi con la società fornitrice in ordine alla consegna del bene (stabilita, tenuto conto di quanto dedotto da parte attrice, nel termine di 90 giorni) – vincolava, dunque, la stessa alle relative conseguenze, non potendo inoltre assumere alcun rilievo determinante la circostanza che la sottoscrizione apposta in calce al verbale di consegna ricevuto dalla società concedente è risultata, solo ex post, non riconducibile alla società attrice.
Ed invero, deve ritenersi che, solo ove quest'ultima avesse informato tempestivamente la società concedente della mancata consegna del carrello elevatore elettrico – marca STILL, la stessa avrebbe dovuto astenersi dal corrispondere al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non avrebbe potuto essere posto a carico dell'utilizzatore (cfr. Cass.,
Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785).
Peraltro, non avendo parte attrice mai dimostrato né dedotto che fosse Controparte_1 consapevole o avesse avuto contezza, prima di adempiere all'obbligo di pagamento del corrispettivo alla società che la situazione di apparenza ingenerata dal verbale Controparte_2 di consegna era falsa, neppure poteva pretendere che essa chiedesse conferma all'utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, il carrello fosse stato realmente consegnato (cfr.
20 Cass. 22/12/2015, n. 25732). È, infatti, incontestato che la conoscenza da parte di CP_1 della mancata consegna del bene da parte era risalente al 18 dicembre
[...] Controparte_2
2020, ben 7 mesi dopo la stipula del contratto di leasing, la ricezione del verbale di consegna e la corresponsione di alcuni canoni di locazione, cioè successivamente all'adempimento integrale del suo obbligo nei confronti della fornitrice.
6.5. Ne deriva, pertanto, da tutto quanto innanzi esposto, l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e della connessa domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposte da parte attrice, che non meritano, conseguentemente, di trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione relativa a tali domande.
6.6. Occorre, inoltre, rilevare che il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta determina l'assorbimento della domanda trasversale Controparte_1 di “manleva” svolta da quest'ultima nei confronti della convenuta contumace Controparte_2
6.7. Infine, parimenti infondata è risultata la domanda risarcitoria promossa da parte attrice nei confronti della convenuta società fornitrice contumace nel presente Controparte_2 giudizio.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare il profilo di danno dedotto dalla parte attrice.
La società assume, infatti, in primo luogo, che, per effetto della condotta illecita Parte_1 posta in essere dalla società convenuta – consistita nell'inadempimento, quale Controparte_2 fornitrice del bene oggetto di leasing, dell'obbligo di consegna su di essa gravante – avrebbe subito un pregiudizio di natura patrimoniale – individuato nell'ammontare delle somme versate alla concedente e nel mancato godimento del bene – quantificato nel complessivo importo di euro 26.000,00.
La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento di responsabilità della società convenuta – che funge da presupposto della domanda risarcitoria proposta – impone di effettuare alcune necessarie precisazioni in relazione al riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle azioni risarcitorie.
Orbene, dal tenore complessivo dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria – come noto, quest'ultimo, termine preclusivo in relazione alla cristallizzazione del thema decidendum
– parte attrice pare invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie la sussistenza di una responsabilità di natura extracontrattuale della parte convenuta contumace.
21 È noto come il principio consacrato nella norma di cui all'art. 2697 c.c., onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, assuma differenti declinazioni a seconda del diverso titolo di responsabilità invocato. Ed invero, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Pertanto, mentre l'onere della prova incombente al creditore, secondo la regola dell'articolo 2697 c.c., è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex multis Cass SU n.13533/2001; Cass n. 3373/
2010).
Diversamente, nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai fini dell'onere probatorio assume rilievo l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del danneggiante.
Ed invero, come è noto, la responsabilità aquiliana, ai sensi della norma di cui all'art. 2043 c.c., deriva da qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.
Conseguentemente, incombe all'attore l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta del danneggiante antigiuridica;
b) l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato assume essere titolare;
c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 del codice civile, i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; d)
22 l'elemento soggettivo, sub specie di dolo o colpa del danneggiante.
Appare evidente, pertanto, che, in entrambe le ipotesi di responsabilità, il raggiungimento della prova in ordine all'an della pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/07/2022, n. 23512). È, difatti, principio risalente e consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore/danneggiante (cfr. ex multis Cass. n. 5960/2005; Cass. n. 21140/2007).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova degli elementi costitutivi della fattispecie invocata né dell'esistenza dei lamentati pregiudizi, limitati esclusivamente – alla luce del quadro deduttivo fornito – al profilo del danno emergente, consistente nell'avere sostenuto i costi del leasing, e del lucro cessante, consistente nel danno derivante dal mancato godimento del bene.
Avuto riguardo al primo profilo, va evidenziato che del tutto carente – sul piano dell'allegazione ancor prima che di prova – è risultata l'attività assertiva della società attrice in relazione agli effettivi costi dalla stessa sostenuti che, dal complessivo tenore dell'atto di citazione, non è risultato chiaro se l'attrice abbia voluto limitare a quanto esborsato in adempimento dell'obbligazione di pagamento cui la stessa era tenuta in forza del contratto di leasing sottoscritto con (limitati peraltro all'importo di euro 5.363,00) ovvero ai Controparte_1 complessivi costi dell'operazione contrattuale;
tali carenze deduttive si sono riverberate inevitabilmente sul piano della prova dei relativi fatti con la conseguenza che non può ritenersi assolto da parte attrice l'onere su di essa incombente.
Per quanto concerne, poi, il mancato guadagno allegato da (consistente nel Parte_1
“mancato godimento del bene”), si intende in questa sede dare continuità all'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: "Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato
o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non
23 di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito" (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 –2, Ordinanza n. 5613 del 8.3.2018).
In altri termini, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, "l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (cfr. Cass. 11.5.2010 n. 11353).
In merito poi alla possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa con riferimento a tale voce si afferma ancora che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno
e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre" (cfr. Cass.
17.10.2016 n. 20889, Cass. 22.2.2018 n. 4310, Cass. 30.7.2020 n. 16344).
In base a tali principi si rileva che, ancora una volta, parte attrice ha affidato ad una laconica attività deduttiva l'evidenziazione degli elementi dai quali poter evincere, anche in via presuntiva, la sussistenza di tale pregiudizio da mancato guadagno, sinteticamente quantificato nell'importo di euro 26.000,00.
Tali lacune sul piano deduttivo ed argomentativo, peraltro, si sono riverberate sulla prova dei relativi fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, atteso che l'attrice ha del tutto omesso di depositare documentazione comprovante – finanche in via presuntiva – tale maggior danno che afferma di avere subito, né ha fornito elementi di prova per la sua quantificazione, talché deve ritenersi precluso il ricorso all'equità.
6.8. Per tutte le ragioni innanzi esposte anche tale ulteriore domanda proposta dalla società attrice è risultata infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
24 7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti nel caso di spece le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost.
n. 77/2018 – giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Ed invero, non può sottacersi come sia emersa la mancata consegna del bene oggetto di leasing, con la conseguenza che la parte attrice ha legittimamente agito nei confronti delle odierne convenute, pur avendo la stessa dato causa alle conseguenze negative prodottesi;
peraltro, assumono particolare rilievo ai fini della compensazione delle spese la indubbia controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate ed il complessivo tenore delle difese svolte dalle parti.
7.1. Quanto alle spese delle C.T.U., le stesse vanno definitivamente poste, per la medesima ragione, a carico delle parti in solido tra loro, secondo la liquidazione intervenuta con decreto emesso in corso di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dalla convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Cuneo, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 25 giugno 2025 ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Largo F. Torraca n. 71, presso lo studio dell'Avv.
PE US (pec: e dell'Avv. Roberto Email_1
AL (pec: ), dai quali, anche disgiuntamente, Email_2
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Via Matteotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Adriano (pec: ), dal quale, è Email_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_4 sede in Latina (LT), Via Ufente n. 2;
- CONVENUTA CONTUMACE -
1 Oggetto: azione di risoluzione ed azione di risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25 giugno 2024 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note, hanno concluso richiamando i propri rispettivi scritti difensivi e le memorie depositate in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, riportandosi al contenuto delle proprie difese in atti e non accettando il contraddittorio sugli scritti difensivi depositati da controparte contestando l'irritualità del relativo deposito, ha precisato le seguenti conclusioni: “A) previo accertamento dell'inadempimento, ad opera del fornitore all'obbligazione di consegna del Controparte_2 bene, tenuto conto dei disconoscimenti effettuati ex art. 214 cod. proc. civ., e dell'istruttoria svolta, dichiarare, in ragione di quanto esposto, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. la risoluzione del contratto di leasing n. 13047470-011-STD del 12.05.2020 e per l'effetto, ai sensi dell'art.
2033 cod. civ., condannare la alla restituzione delle somme versate in Controparte_1 esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad € 17.578,25 nonché di Parte_2 tutte le eventuali ulteriori somme che la Società dovesse essere chiamata a Parte_1 versare in esecuzione del contratto;
In via subordinata
B) dichiarare la nullità del contratto n. 13047470-011-STD del 12.05.2020, per nullità sopravvenuta della causa in concreto, e per l'effetto condannare la alla Controparte_1 restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad
€ 17.578,25 nonché di tutte le eventuali ulteriori somme che la Società Parte_2 Parte_1 dovesse essere chiamata a versare in esecuzione del contratto;
In ogni caso
C) accertata la violazione da parte della degli obblighi di buona fede ex art. Controparte_1
1375 cod. civ., nella misura dedotta, condannare ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. l'Istituto concedente altresì agli interessi e frutti sulle somme versate, da determinarsi sui singoli pagamenti e dalla data di esecuzione degli stessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cod. civ. fino alla data della domanda giudiziale, ed ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. successivamente a tale data;
D) condannare, in forza dei presupposti innanzi indicati, la Società al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla Società pari al mancato godimento del bene che Parte_1 la fornitrice si era impegnata a consegnare quantificato nel valore del leasing traslativo
2 risultante dal valore di ciascuna mensilità di canone pari ad € 1.033/97 moltiplicato per 60 mensilità di canone decorrenti dalla data dell'obbligo (22.05.2020) sino a quella prevista per la conclusione del contratto di locazione finanziaria (22.05.2025), per complessivi € 62.038,20, ovvero – in subordine – nell'ipotesi in cui si ritenga di circoscrivere il mancato godimento, alle sole mensilità intercorse dal 22.05.2020 fino a data odierna 22.4.2024, per complessivi €
49.630,56 ovvero in via ulteriormente subordinata alle sole mensilità intercorse dal 22.05.2020 fino alla data di pubblicazione della sentenza del presente giudizio ovvero in estremo subordine dal 22.05.2020 fino all'introduzione del presente giudizio (in cui è stata esperita domanda di risoluzione giugno 2021), per la somma di € 1.033,97 per 14 mensilità pari ad €
14.475,48;
E) condannare la al pagamento in favore della al risarcimento del Controparte_2 Parte_1 danno che sono da ricondursi a responsabilità della fornitrice relativamente ai costi di leasing sostenuti “indebitamente” dall'utilizzatrice, così come esposto nei precedenti scritti difensivi, così come risultati all'esito del presente procedimento, non nel godimento del bene, esclusivamente e in via subordinata qualora e nell'ipotesi in cui questi non siano restituiti alla dalla per effetto degli artt. 1463 e 2033 cod. civ. citati., il tutto così Parte_1 Controparte_1 come esposto, concluso e richiesto anche nelle precedenti domande.
F) condannare i convenuti in solido ovvero a chi spetti di diritto al rimborso in favore della dell'acconto e del saldo dalla stessa versato all'Ausiliario pari ad € 588,73 e nel Parte_1 contempo disporre i costi e i compensi della CTU espletata esclusivamente a carico degli stessi nonché condannare i convenuti in solido ovvero a chi spetti di diritto a rimborsare alla le somme dalla stessa corrisposte al proprio CTP Dott. per le Parte_1 Persona_1 motivazioni sopra esposte per la somma di € 2.360,80;
G) con condanna delle convenute al pagamento delle spese legali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge, in favore dei sottoscritti Avv. Roberto AL e Avv.
PE US che si dichiarano antistatari”.
Il difensore della parte convenuta, contestando integralmente le avverse Controparte_1 difese, ha concluso come segue: “- nel merito, in via principale:
1) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, limitare la domanda di restituzione, avanzata nella misura di €
17.578,25, alla somma di € 5.363,00, corrispondente a quanto effettivamente percepito da
3 ; CP_1
- nel merito, in via subordinata:
2) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la mancata consegna del bene oggetto della locazione finanziaria, e accertato il grave inadempimento posto in essere da Controparte_2 dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di compravendita intercorso tra e CP_1
e, conseguentemente, CP_2
3) condannare a versare in favore di l'importo di € 69.219,75, Controparte_2 Controparte_1 oltre al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese di lite in favore di;
CP_1
- in ogni caso:
4) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e con ogni più ampia riserva di natura istruttoria”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 23 giugno 2021, la società conveniva innanzi all'intestato Tribunale ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 lamentando l'inadempimento di queste ultime alle obbligazioni da queste ultime assunte in forza del contratto di leasing stipulato inter partes.
1.1. La società attrice, nello specifico, deduceva:
a) di essere soggetto operante nella fornitura di dispositivi antincendio ed antinfortunistica, con diverse collaborazioni nella distribuzione di tali componenti su scala nazionale;
b) che, intendendo acquisire, attraverso un contratto di leasing traslativo offerto dalla concedente un bene strumentale costituito da “carrello elettrico – Controparte_1 modello Still” del valore di euro 66.750,00, oltre IVA, prodotto dalla società CP_2 aveva sottoscritto con in data 12 maggio 2020,
[...] Parte_1 Controparte_1 contratto n. 13047470-011-STD con il quale l'istituto si era obbligato ad acquisire il bene dal fornitore e garantirne il godimento da parte dell'utilizzatore, e quest'ultimo si era impegnato a restituirne il prezzo complessivo oltre, interessi costi e spese, e
4 l'importo complessivo di euro 71.016,73 oltre IVA, in rate mensili;
c) che, stante la natura traslativa del leasing, il contratto aveva previsto che, all'esito della locazione, l'utilizzatore avrebbe avuto diritto ad acquisire la titolarità del bene concessogli, riscattandolo con il pagamento della somma di euro 667,50 già indicata nel contratto;
d) che, in conseguenza della natura del rapporto, l'Istituto concedente, predisponente il contratto, aveva evidenziato all' art. 7 che il bene compravenduto sarebbe stato consegnato dal fornitore direttamente presso il Cliente;
e) che, in ragione di ciò, la previsione contrattuale imponeva al cliente (e non a terzi) di trasmettere al concedente la documentazione ricevuta dal fornitore, unitamente al verbale di consegna, essenziale ai fini del perfezionamento del rapporto contrattuale;
f) che, tuttavia, sin dalla sottoscrizione del contratto, ed in assenza di una trasmissione del verbale di consegna ad opera del cliente, l'Istituto di credito in esecuzione del rapporto contrattuale aveva provveduto a fatturare mensilmente i canoni di leasing, addebitati in via automatica sul conto corrente intestato alla per la somma Parte_1 lorda mensile di euro 1.286,69, oltre ulteriori addebiti;
g) che la aveva, pertanto, versato la somma complessiva di euro Parte_3
17.578,25 in favore della Controparte_1
h) che, pur provvedendo a corrispondere mensilmente il canone di leasing alla concedente, anche in ragione delle indicazioni fornite, la con Parte_4 comunicazione del 22 ottobre 2020, aveva sollecitato al fornitore l'immediata consegna del bene;
i) che, a tale richiesta la Società non aveva fornito alcun chiarimento, Controparte_2 limitandosi ad osservare la regolarità astratta del proprio operato;
j) che si era vista pertanto costretta a reiterare la propria richiesta di Parte_1 adempimento in data 30 novembre 2020 ed in data 2 dicembre 2020 e, nei successivi generici riscontri del fornitore era emerso che quest'ultima – e non la Controparte_2
Società utilizzatrice – aveva trasmesso alla un verbale di avvenuta CP_1 CP_1 consegna, privo di data, non sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della
Sig. nonché un preventivo, i quali avevano natura Parte_1 Persona_2 apocrifa e non erano riconducibili alla mano di quest'ultimo;
5 k) che, con propria comunicazione del 18 dicembre 2020, la aveva Parte_4 provveduto a denunciare l'accaduto alla comunicando Controparte_1
l'inadempimento integrale del fornitore rispetto alla consegna del bene oggetto di locazione finanziaria, trasmesso dal fornitore al concedente sia con riguardo al verbale di consegna (anche privo di data), sia con riferimento all'ulteriore preventivo, evidenziando altresì l'evidente difformità del tratto delle sottoscrizioni su entrambi i documenti rispetto a quelle presenti nel contratto n. 13047470-011-STD;
l) che preso atto della denuncia mossa dalla Società Controparte_1 Parte_1 aveva richiesto chiarimenti al fornitore e, con comunicazione del proprio procuratore del 26 gennaio 2021, aveva dichiarato di avere avviato nei confronti di Controparte_2 un accertamento, i cui esiti non erano stati resi noti all'Utilizzatore;
m) che, ricevuta tuttavia la denuncia del beneficiario, l'Istituto concedente – allo scopo evidentemente di favorire esclusivamente la propria posizione – aveva invitato la
Società a soprassedere sia da iniziative di qualsivoglia genere in danno Parte_1 della sia dal sospendere il canone di leasing. CP_1
1.2. Tanto premesso, parte attrice, evidenziando che il tempo trascorso in assenza di richiesta di risoluzione del contratto di vendita da parte della società concedente CP_1 aveva determinato l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima ad adempiere al contratto
[...] di leasing ed assumendo che quest'ultimo fosse in ogni caso nullo per impossibilità della sua causa in concreto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “Nel merito
Previo accertamento dell'inadempimento, ad opera del fornitore Controparte_2 all'obbligazione di consegna del bene, tenuto conto del disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. del verbale di consegna, dichiarare, in ragione di tutto quanto esposto, ai sensi dell'art.
1463 cod. civ. la risoluzione del contratto di leasing n. 13047470-011-STD del 12.05.2020 e per
l'effetto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., condannare la alla restituzione delle Controparte_1 somme versate in esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad 17.578,25 Pt_2 nonché di tutte le eventuali ulteriori somme che la Società dovesse essere
[...] Parte_1 chiamata a versare in esecuzione del contratto;
In via subordinata
Dichiarare la nullità del contratto n. 13047470-011-STD del 12.05.2020, per nullità sopravvenuta della causa in concreto, e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
6 restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto ammontanti, alla data odierna, ad
17.578,25 nonché di tutte le eventuali ulteriori somme che la Società Parte_2 Parte_1 dovesse essere chiamata a versare in esecuzione del contratto;
In ogni caso
Accertata la violazione da parte della degli obblighi di buona fede ex art. Controparte_1
1375 cod. civ., nella misura dedotta, condannare ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. l'Istituto concedente altresì agli interessi e frutti sulle somme versate, da determinarsi sui singoli pagamenti e dalla data di esecuzione degli stessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cod. civ. fino alla data della domanda giudiziale, ed ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. successivamente a tale data.
In via ulteriore
Condannare, in forza dei presupposti innanzi indicati, la Società al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti dalla Società sia con riferimento al danno emergente che al lucro Parte_1 cessante, quantificati pari ad € 26.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che si riterrà congrua all'esito del giudizio.
In ogni caso
Con condanna delle convenute al pagamento delle spese legali, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dei sottoscritti Avv. Roberto AL e Avv. PE US che si dichiarano antistatari”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande proposte dalla società attrice.
2.1. In particolare, la Banca premetteva in fatto di avere concesso in locazione alla società
con contratto n. 13047470-001-STD del 12 maggio 2020 il bene strumentale Parte_1 costituito da carrello elevatore elettrico – marca STILL che si era impegnata ad acquistare, come effettivamente aveva fatto, su richiesta della società utilizzatrice, presso il fornitore evidenziava, altresì, che, ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Controparte_2
Contratto, l'utilizzatore sceglieva il bene oggetto di locazione finanziaria “in ogni sua caratteristica” e presso il “fornitore di propria fiducia”, concordando, con quest'ultimo, “il prezzo, le caratteristiche tecniche e le qualità del bene e tutte le condizioni di fornitura”. La
7 banca convenuta rappresentava poi che, ricevuto il verbale di accettazione e consegna, debitamente sottoscritto da ed nonché il documento di Parte_1 Controparte_2 trasporto, ed in assenza di contestazione alcuna in merito alla consegna medesima del bene strumentale, la stessa aveva provveduto ad effettuare il pagamento del macchinario predetto versando in favore di l'importo complessivo di euro 69.219,75, Controparte_2 corrispondente al prezzo pattuito tra quest'ultima e la società utilizzatrice, dedotto l'acconto dell'importo di euro 12.215,25, versato direttamente da in favore di Parte_1 CP_2 mediante assegno bancario, adempiendo, così, alle obbligazioni assunte con il contratto
[...] di leasing; osservava, dunque, di avere provveduto, quindi, ad emettere le fatture relative alle scadenze mensilmente pattuite a decorrere dal mese di maggio 2020 che la società utilizzatrice aveva regolarmente pagato per alcuni mesi senza mai eccepire alcunché.
Rilevava, poi, che, solo con missiva del 18 dicembre 2020 – e, pertanto, ben 7 mesi dopo la stipula del contratto di leasing e la firma del verbale di accettazione –, aveva Parte_1 notiziato in ordine alla omessa consegna del bene da parte di Controparte_1 CP_2
e, conseguentemente, la stessa si era attivata immediatamente chiedendo a quest'ultima
[...] di essere notiziata circa le doglianze avversarie ed anche depositando, per il tramite della
Stazione Carabinieri di Mondovì, denuncia-querela contro ignoti per il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p.; rappresentava, peraltro, che non aveva riscontrato le richieste Controparte_2 di chiarimenti inviate e che gli accertamenti penali erano ancora in corso al momento della proposizione della domanda giudiziale.
2.2. Contestava, in ogni caso, di essere rimasta inerte, come invece sostenuto ex adverso ed assumeva che, quale mera intermediaria finanziaria, no avrebbe potuto in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti nella consegna del bene concesso in leasing, essendo, al contrario, il soggetto maggiormente danneggiato dalla vicenda oggetto di causa, attesa la corresponsione di un'ingente somma di denaro per l'acquisto del macchinario richiesto dall'utilizzatrice e sulla base di un verbale di consegna debitamente sottoscritto dalla stessa società attrice. Eccepiva, inoltre, la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte di avendo quest'ultima sottaciuto per Parte_1
7 mesi la mancata consegna del bene ed avendo comunque corrisposto regolarmente i canoni per tale considerevole lasso di tempo.
Eccepiva, altresì, la sussistenza di un concorso di colpa della società utilizzatrice nella
8 causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c.-.
2.3. Difesasi nel merito, contestava la fondatezza della domanda di Controparte_1 risoluzione proposta, rilevando di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi assunti in forza del contratto di leasing in considerazione dell'intervenuto acquisto del bene indicato dall'utilizzatrice presso il fornitore e dell'integrale pagamento del relativo prezzo, nonché della concessione in godimento dello stesso in favore di assumeva, peraltro, la propria Parte_1 completa estraneità rispetto alla fase della consegna del macchinario da parte del fornitore, anche alla luce del disposto dell'art. 7 del contratto, ed evidenziava l'assenza di buona fede nel comportamento dell'utilizzatore il quale aveva omesso ogni tempestiva comunicazione in ordine al difetto di consegna del bene, così ingenerando nella l'incolpevole affidamento CP_1 circa la regolare esecuzione del contratto da parte del fornitore. Rilevava, altresì, che con l'art. 10 del contratto era stato pattuito che sarebbero state poste a carico dell'utilizzatore “i rischi, anche di perimento, inerenti il bene ed i suoi accessori, anche se dipendenti da caso fortuito o forza maggiore, e, in particolare, i rischi di mancata o ritardata consegna”, facoltizzando, sussistendone i presupposti, l'utilizzatore ad agire in giudizio direttamente verso il fornitore e non verso la società concedente;
eccepiva, peraltro, che la società utilizzatrice mai aveva richiesto al fornitore l'adempimento dell'obbligo di consegna, né mai aveva richiesto alla CP_1 di agire nei confronti di quest'ultimo. Avuto riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al preventivo di leasing, parte convenuta osservava come la stessa doveva ritenersi superflua ed irrilevante ai fini del giudizio, essendo stato sottoscritto il contratto di leasing in data 12 maggio 2021, mentre, avuto riguardo al disconoscimento della sottoscrizione apposta al verbale di consegna, contestava le risultanze della consulenza tecnica di parte e rilevava, in ogni caso, che non era atto a dimostrare la mancata consegna del bene locato.
2.4. La società convenuta chiedeva, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con e la condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_2 dell'importo versato a titolo di corrispettivo per l'acquisto del bene, pari ad euro 69.219,75, oltre al risarcimento dei danni subiti.
2.5. La parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “- in via preliminare:
1) autorizzare per i motivi enunciati in narrativa, alla chiamata in giudizio Controparte_1 della differendo la prima udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c.; Controparte_2
9 - nel merito, in via principale:
2) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, limitare la domanda di restituzione, avanzata nella misura di €
17.578,25, alla somma di € 5.363,00, corrispondente a quanto effettivamente percepito da
; CP_1
- nel merito, in via subordinata:
3) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la mancata consegna del bene oggetto della locazione finanziaria, e accertato il grave inadempimento posto in essere da Controparte_2 dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di compravendita intercorso tra e CP_1
e, conseguentemente, CP_2
4) condannare a versare in favore di l'importo di € 69.219,75, Controparte_2 Controparte_1 oltre al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese di lite in favore di;
CP_1
- in ogni caso:
5) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e con ogni più ampia riserva di natura istruttoria”.
3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti della ulteriore convenuta in giudizio nei confronti della quale – con decreto del 3 dicembre 2021 – veniva Controparte_2 altresì autorizzata la chiamata in giudizio da parte di a seguito della Controparte_1 proposizione nei suoi confronti della domanda trasversale, la stessa non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 3 maggio 2022, di prima comparizione e trattazione, ne veniva dichiarata la contumacia.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, veniva disposta c.t.u. grafologica, affidata alla dott.ssa Per_3
[...]
Esaurite le operazioni peritali e depositato il relativo elaborato, ritenuta la superfluità di qualsivoglia ulteriore approfondimento istruttorio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2024.
4.1. Con ordinanza del 9 settembre 2024, ritenuta re melius perpensa la necessità di assumere le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio;
terminato anche tale adempimento, ritenuta conseguentemente matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 10 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 25 giugno 2025, ove sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, era riservata la decisione.
• Merito.
5. Le domande proposte dalla società attrice sono risultate infondate e non meritano accoglimento e per le ragioni di cui appresso.
5.1. Nella controversia in esame, invero, la società nella sua qualità di Parte_1 utilizzatrice, ha agito nei confronti di con la quale aveva stipulato, in data 12 Controparte_1 maggio 2020, il contratto di locazione finanziaria n. 13047470-011-STD avente ad oggetto un carrello elevatore elettrico – marca STILL del valore di euro 69.219,75, e della società venditrice lamentando di avere corrisposto alla società concedente la Controparte_2 complessiva somma di euro 17.578,25 senza tuttavia ricevere il bene.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento del fornitore all'obbligo di consegna del bene:
a) la declaratoria di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione a sé non imputabile, ex art. 1463 c.c., e, per l'effetto, la condanna della convenuta società alla restituzione delle somme versate in Controparte_1 esecuzione dello stesso, pari ad euro 17.578,25, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dai singoli pagamenti e sino alla domanda ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
b) in linea gradata, la declaratoria di nullità del contratto di leasing per nullità della causa in concreto e, per l'effetto, la condanna della convenuta società alla Controparte_1 restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso, pari ad euro 17.578,25, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dai singoli pagamenti e sino alla domanda ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
c) in via ulteriormente gradata, la condanna della società al risarcimento Controparte_2 dei danni dalla stessa subiti e quantificati nel complessivo importo di euro 26.000,00, ovvero nella diversa somma accertata in corso di giudizio d) condannare, in ogni caso, le società convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
5.2. La società concedente nel costituirsi, ha evidenziato che con la Controparte_1
11 stipula del contratto di locazione finanziaria la stessa si era impegnata ad acquistare il bene scelto dall'utilizzatore presso il fornitore di sua fiducia e dallo stesso indicato nella società
corrispondendo il relativo prezzo – al netto dell'importo di euro 12.215,25 Controparte_2 versato direttamente dalla società – a seguito della ricezione del verbale di Parte_1 accettazione e consegna debitamente sottoscritto dalla società utilizzatrice e dalla società fornitrice. La convenuta ha rilevato altresì che l'utilizzatrice, dopo avere provveduto al pagamento delle rate della locazione, ben 7 mesi dopo la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione del verbale di accettazione, aveva notiziato la società concedente della omessa consegna del bene da parte di e di essersi, pertanto, immediatamente attivata Controparte_2 avviando una interlocuzione con quest'ultima, rimasta priva di riscontro, e depositando presso le competenti Forze dell'Ordine denuncia-querela per il reato di truffa aggravata ex art. 640
c.p.-.
5.3. L'ulteriore convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio, restando Controparte_2 dunque contumace.
5.4. È, pertanto, documentalmente provato che tra le parti dell'odierno giudizio è stato stipulato, in data 12 maggio 2020, un contratto di leasing (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice), mediante il quale (società concedente) Controparte_1 concedeva in locazione finanziaria alla società (utilizzatrice) il bene strumentale Parte_1 carrello elevatore elettrico (marca STILL), acquistato dalla società (fornitrice) al Controparte_2 complessivo prezzo di euro 69.219,75 (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione della convenuta
. Controparte_1
Risulta, inoltre, per tabulas, dall'esame della menzionata documentazione contrattuale, che era stato pattuito dalle parti della locazione finanziaria, all'art. 2 delle Condizioni Generali di
Contratto, che l'utilizzatore scegliesse il bene oggetto di locazione finanziaria “in ogni sua caratteristica” e “presso il fornitore di propria fiducia”, concordando, con quest'ultimo, “il prezzo, le caratteristiche tecniche e le qualità del bene e tutte le condizioni di fornitura” e stabilito, altresì, all'art. 7, che il bene sarebbe stato consegnato dal fornitore direttamente all'utilizzatore nel luogo da questi indicato, con esonero del concedente da ogni responsabilità per il mancato o tardivo adempimento, nonché, all'art. 8, l'assunzione da parte dell'utilizzatore dei rischi connessi all'acquisto del bene e la previsione in capo a quest'ultimo della legittimazione ad agire direttamente nei confronti del fornitore per l'adempimento del contratto
12 di fornitura o il risarcimento dei danni subiti (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice/doc. n. 4 allegato alla produzione di . CP_1 CP_1
È, inoltre, pacifico – oltre che documentalmente provato – che dopo avere ricevuto il verbale di accettazione e consegna (oggetto di contestazione e le cui sottoscrizioni sono state formalmente disconosciute nel presente giudizio da parte dell'attrice), provvedeva Parte_1 al pagamento di alcune rate della locazione finanziaria e, solo in data 18 dicembre 2020, 7 mesi dopo la stipula della locazione finanziaria, notiziava dell'omessa Controparte_1 consegna del bene da parte di (cfr. doc. nn. 13, 14, 15 allegati alla produzione Controparte_2 di parte attrice).
È dato, nondimeno, evincersi dalla documentazione prodotta che appresa Controparte_1 tale ultima circostanza, si attivava immediatamente sia nei confronti di per Controparte_2 essere resa edotta in ordine alle doglianze della società utilizzatrice (cfr. doc. nn. 16 e 17 allegati alla produzione di parte attrice), non ricevendo, tuttavia, da quest'ultima alcun riscontro, sia depositando presso la Stazione dei Carabinieri di Mondovì atto di denuncia- querela per il reato di truffa aggravata contro ignoti (cfr. doc. n. 9 allegato alla produzione di
. Controparte_1
Infine, è incontestata la circostanza che la società utilizzatrice abbia corrisposto in Parte_1 favore della concedente esclusivamente l'importo di euro 5.363,00 a titolo di Controparte_1 canoni della locazione finanziaria.
6. Tanto premesso in fatto in ordine alle risultanze come emergenti in atti, va, nondimeno, osservato quanto segue.
6.1. Orbene, come efficacemente e condivisibilmente evidenziato dalla Suprema Corte, pur nella multiformità degli schemi di locazione finanziaria adottati dalla prassi commerciale "Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste un'operazione di finanziamento tendente a consentire al cd. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il cd. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale. Affiancata a questa v'è, necessariamente, un'altra operazione, quella tendente all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ossia
13 un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato. Proprietà che, soprattutto nel leasing traslativo (ossia quello che, come esito finale, prevede il trasferimento di proprietà dal concedente all'utilizzatore) ha la fondamentale funzione di garanzia a favore del primo, rispetto ai canoni che ha il diritto di percepire dal secondo.
Nella grande normalità dei casi, è lo stesso utilizzatore-locatario a scegliere non solo il bene in tutte le sue caratteristiche, ma anche il fornitore, il quale ultimo è consapevole dei risvolti dell'operazione, ossia che la cosa viene acquistata dal concedente perchè questi la dia in godimento all'utilizzatore.
Non v'è dubbio, dunque, che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti;
cosi come è indubbio che tra i due negozi v'è un indispensabile collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario.
Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione;
laddove, invece, il concedente è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti." (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015).
Da ciò deriva che, salvo diversa espressa pattuizione negoziale, il fenomeno non si colloca nello schema del "collegamento negoziale in senso stretto", tale che i vizi genetici o funzionali afferenti ad un contratto riverberino direttamente sull'altro, difettando il "requisito soggettivo" della volontà delle parti di fondere gli schemi negoziali in un'unica causa giustificativa di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti, venendo piuttosto a configurarsi un collegamento di tipo economico-oggettivo, che evidenzia la funzione pratica che i singoli contratti, pur se strutturalmente autonomi anche sotto il profilo causale, vengono tuttavia ad assolvere unitariamente, convergendo alla realizzazione di uno scopo comune.
Se, dunque, le vicende attinenti alla patologia di un contratto non interferiscono direttamente su quelle dell'altro (il fornitore è coinvolto soltanto nello scambio del bene contro il prezzo, sicché non ha voce nel rapporto di locazione finanziaria;
analogamente il concedente ha interesse a conseguire le necessarie garanzie alla restituzione delle somme erogate, attraverso l'acquisto in proprietà del bene, ma non interviene – se non appunto quale
14 destinatario degli effetti traslativi – sulle condizioni della fornitura concernenti la individuazione della tipologia del bene, le garanzie dei requisiti di qualità, il prezzo dello stesso e le modalità di consegna, che vengono pattuite direttamente tra fornitore ed utilizzatore), tuttavia, la realizzazione del risultato pratico finale che le parti intendono conseguire con tale operazione contrattuale, impone a ciascuna di esse di agire, in relazione alle condotte contrattuali alle stesse singolarmente riferibili, secondo il principio di buona fede reciproca, in modo da non pregiudicare l'interesse delle altre: pertanto, se l'utilizzatore viene a subire pregiudizio per l'inadempimento di un contratto (di compravendita), al quale egli è rimasto estraneo, graverà sul concedente – che è parte di quel contratto – una volta che sia stato informato del fatto impeditivo alla attuazione del risultato programmato, il dovere di attivarsi, in osservanza alla clausola generale di buona fede, e di esperire i mezzi ed i rimedi opportuni idonei a salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore-conduttore, costringendo all'adempimento il fornitore sia sospendendo il pagamento del prezzo, sia – nei casi più gravi – esercitando l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura.
6.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, va in questa sede evidenziato che la mancata consegna del bene da parte del fornitore non determina – come erroneamente assunto dalla società attrice – "ipso jure" la invalidità (sub specie di nullità per impossibilità della causa in concreto del negozio) od inefficacia del contratto di locazione finanziaria, attesa l'autonomia sul piano causale (ovvero della giustificazione pratica di tutti i vincoli obbligatori assunti dalle parti) dei singoli schemi contrattuali che compongono l'operazione e che convergono alla realizzazione di uno scopo comune.
Di qui, l'evidente infondatezza della domanda – pure proposta dalla società attrice in linea gradata – di declaratoria di nullità del contratto di leasing che ivi ne occupa.
6.3. Né, pervero, può ritenersi accoglibile la domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. svolta in via principale da parte attrice.
Ebbene, deve al riguardo osservarsi che, pur essendo consolidato l'orientamento interpretativo propalato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione di godimento cui è tenuta la società concedente in virtù del contratto di leasing (non vale qui verificare se il contenuto di tale obbligazione non sia il facere – inteso nel senso di assicurare il godimento – ma l'obbligare il fornitore ad eseguire la prestazione di dare
– relativa al bene concesso in godimento –), segue lo scioglimento del rapporto contrattuale e
15 l'obbligo restitutorio della prestazione di pagamento dei canoni già eseguita dall'utilizzatore
(art. 1463 c.c.), è altrettanto fermo il principio secondo cui la mancata consegna del bene da parte del fornitore riverbera in modo diverso nel rapporto tra utilizzatore e concedente, dovendo aversi riguardo alle circostanze in cui viene a determinarsi la inattuazione del risultato pratico finale, riconducibile al fatto del fornitore, secondo che:
1-la consegna del bene debba essere eseguita direttamente all'utilizzatore, 2-che il pagamento del prezzo del contratto di vendita sia pattuito in un'unica soluzione o in acconti e saldo, 3-che la obbligazione di pagamento del prezzo di vendita sia o meno condizionata alla previa verifica tecnica ed accettazione del bene da parte dell'utilizzatore, 4-se le parti del contratto di leasing abbaiano modulato le rispettive posizioni, quali centri di imputazione dei diritti e delle azioni in relazione al contratto di fornitura, così da riservare all'utilizzatore ogni diritto ed azione – comprese quelle garanzia per vizi – e correlativamente ogni conseguente rischio di inadempimento inerente la obbligazione di consegna, limitando la posizione del concedente-acquirente a quella di destinatario dell'effetto traslativo della proprietà e di obbligato al pagamento del prezzo.
Appare, infatti, evidente – giova ribadirlo – come, da un lato, il concedente abbia interesse ad acquisire la proprietà di un bene di valore corrispondente al prezzo versato, onde precostituirsi la garanzia per l'eventuale inadempimento dell'utilizzatore alla corresponsione dei canoni
(comprensivi del capitale anticipato dalla concedente nonché dell'utile da questa ritraibile determinato – in caso di leasing traslativo – in funzione del valore residuo del bene alla cessazione della locazione) del contratto di leasing; mentre l'utilizzatore abbia interesse a disporre quanto prima dell'impiego del bene limitandosi a corrispondere al concedente l'importo delle singole rate dei canoni, rimanendo del tutto estraneo alle vicende inerenti il contratto di vendita. Dall'atro lato, il concedente ha evidentemente interesse a non anticipare la somma finanziata, senza premunirsi di alcuna garanzia di restituzione, intendendo prevenire limitandola od esonerandola del tutto – una propria diretta responsabilità nei confronti dell'utilizzatore per fatto altrui (determinato dalla omessa, ritardata o viziata consegna del bene), in modo che possa pregiudicare o paralizzare il pagamento dei canoni;
mentre l'utilizzatore ha, invece, interesse a sciogliersi dal contratto di leasing ovvero a sottrarsi all'obbligo del pagamento dei canoni, nel caso in cui, indipendentemente dall'adempimento delle obbligazioni del concedente, non abbia avuto la tempestiva disponibilità del bene o
16 questo è risultato non essere corrispondente alle proprie attese (alle qualità ed alle caratteristiche individuate).
Il coordinamento tra detti contrapposti interessi – avuto riguardo alla autonomia strutturale che conservano i due rapporti contrattuali di leasing e di vendita – di regola viene predeterminato convenzionalmente dalle parti, inserendo specifici richiami di scopo in entrambi i contratti, ed eventualmente attribuendo al soggetto estraneo al contratto, il potere di esercizio diretto di taluni diritti derivanti da quello.
È quanto, invero, accaduto nella fattispecie che ci vede impegnati, atteso che le parti del contratto di locazione finanziaria avevano espressamente pattuito clausole contrattuali (art. 7) abilitanti la società concedente ad esperire direttamente le azioni relative ai diritti derivanti dal contratto di vendita.
La costruzione giuridica utilizzata al proposito è stata mutuata in via analogica dalla disciplina della rappresenta indiretta (o della disposizione negoziale parzialmente a favore di terzo di un diritto di credito), configurando in capo all'utilizzatore, estraneo al contratto di vendita, la titolarità del diritto di credito alla obbligazione di consegna del venditore (fermo l'effetto reale del trasferimento della proprietà in capo al contraente-acquirente) con la corrispondete attribuzione del potere di agire per la condanna all'adempimento o - in caso di inesatto adempimento o definitivo inadempimento - al risarcimento del danno (che bene può essere commisurato anche all'importo dei canoni di leasing già corrisposti senza sia stato possibile impiegare il bene).
Tuttavia, se appare chiara la ripartizione dei mezzi di tutela accordati all'utilizzatore ed al concedente (quest'ultimo conserva tutte le azioni ex contractu che derivano dal rapporto concluso con il venditore: fatta sempre salva la diversa possibilità per le parti di concordare altri meccanismi di tutela, ad esempio autorizzando l'utilizzatore di esperire, in nome e per conto del concedente od invece direttamente in proprio, prevedendo una legittimazione concorrente, anche altre azioni contrattuali – azione di risoluzione, azioni edilizie – derivanti dalla compravendita) nei confronti del fornitore inadempiente, più complessa è la relazione di condizionamento che viene ad istituirsi tra la mancata od inesatta consegna del bene e le obbligazioni che derivano invece dal contratto di leasing.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto coerente, avuto riguardo alla fattispecie complessiva, il richiamo alla nozione della "causa concreta" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza
17 n. 10490 del 08/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23941 del 12/11/2009), ancora da ultimo, intesa quale scopo pratico del contratto – in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio
è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato – che viene a conferire rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cfr. Corte cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12069 del 16/05/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10612 del 04/05/2018), sicché, quando anche si reputino valide le clausole del contratto di leasing di esonero di responsabilità del concedente (vedi Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17767 del 05/09/2005), l'impedimento definitivo alla consegna del bene, determinando una oggettiva irrealizzabilità della causa concreta perseguita attraverso i negozi di locazione finanziaria e di vendita, viene a tradursi nella oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione relativa alla obbligazione assunta dal concedente – se non di fare godere – di dare in godimento il bene all'utilizzatore, legittimando quindi il ricorso alla risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.), dovuta a fatto – del terzo – non imputabile al concedente (salvo che questi non abbia assunto la garanzia per la consegna eseguita dal fornitore).
Tanto premesso, occorre evidenziare, vieppiù, che – come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – il verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta non può non essere disgiunto dall'indefettibile esame delle condotte tenute dalle parti del contratto di leasing: l'attuazione dei rispettivi interessi perseguiti attraverso la complessiva operazione, infatti, deve conformarsi – proprio in considerazione della "causa concreta" volta al finanziamento dell'acquisto di un bene destinato ad essere concesso in temporaneo godimento all'utilizzatore – al principio di solidarietà nel quale trova fondamento la clausola generale di buona fede, essendo tenuta ciascuna delle parti contraenti al dovere di attivarsi, nei limiti dei poteri concernenti la rispettiva sfera di controllo, al fine di salvaguardare l'interesse altrui onde evitare che la controparte, in dipendenza della esecuzione delle obbligazioni che è tenuta ad adempiere ex contractu, possa ricevere un ingiustificato pregiudizio ai propri diritti o trovare ostacolo nell'esercizio dei rimedi contrattuali.
Sotto tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio secondo cui nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se
18 il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020). Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; id. Sez. 3, Sentenza n.
8101 del 23/05/2012).
Se, infatti, come nella fattispecie che ci vede impegnati, il contratto di vendita prevede che il bene sia fornito direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing preveda che la erogazione del finanziamento mediante il pagamento del prezzo di vendita sia subordinato all'avvenuta consegna del bene all'utilizzatore, risulta evidente come tanto l'utilizzatore (che aspira alla disponibilità dell'uso del bene), quanto il concedente (che aspira a conseguire l'utile ricevendo il versamento dei canoni - in restituzione del finanziamento), abbiano eguale interesse a che il fornitore effettui la consegna in modo corretto e tempestivo, sicché, come al concedente non è consentito limitarsi al pagamento del prezzo di vendita, richiedendo il pagamento dei canoni disinteressandosi dell'effettivo adempimento del fornitore (poiché, diversamente, il contratto di leasing, non includendo la obbligazione di concedere il bene in godimento, perderebbe ogni sua specificità per tramutarsi in un semplice contratto di mutuo: tra le altre Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 5003 del 08/03/2005), così del pari all'utilizzatore non è consentito, indipendentemente dalla effettiva e regolare consegna del bene, omettere ogni cooperazione anche di tipo meramente informativo sui tempi e le modalità di consegna, così da indurre nel concedente il falso convincimento di dovere adempiere alla obbligazione di pagamento del prezzo nei confronti
19 del venditore.
In altri termini, il collegamento esistente tra contratto di leasing e contratto di fornitura impone alle parti un dovere di reciproca cooperazione che si traduce, per l'utilizzatore, nell'obbligo di informare o di avvisare il concedente circa la eventuale mancata consegna dei beni, di rifiutare di sottoscrivere il verbale ove la consegna non sia eseguita, di far constatare la mancata consegna, anche al fine di permettere alla società concedente di evitare il pagamento del prezzo al fornitore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13953 del 2019).
6.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, evidente come, nel caso di specie, la società attrice, non avendo affatto assolto tali obblighi di leale collaborazione
(espressione del più generale principio di buona fede che permea l'ordinamento giuridico), non
è certo nella condizione di invocare il diritto di far valere l'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c.; ed invero, non può che concludersi, tenuto conto della funzione che assume la consegna del bene nell'economia dell'operazione negoziale, che la situazione di apparenza creata, con il proprio comportamento, dall'utilizzatrice circa l'avvenuta consegna del bene – avendo continuato a corrispondere i canoni di locazione per i successivi 7 mesi Parte_1 dopo la stipula del contratto di leasing e non avendo, vieppiù, informato la concedente dei propri diversi accordi con la società fornitrice in ordine alla consegna del bene (stabilita, tenuto conto di quanto dedotto da parte attrice, nel termine di 90 giorni) – vincolava, dunque, la stessa alle relative conseguenze, non potendo inoltre assumere alcun rilievo determinante la circostanza che la sottoscrizione apposta in calce al verbale di consegna ricevuto dalla società concedente è risultata, solo ex post, non riconducibile alla società attrice.
Ed invero, deve ritenersi che, solo ove quest'ultima avesse informato tempestivamente la società concedente della mancata consegna del carrello elevatore elettrico – marca STILL, la stessa avrebbe dovuto astenersi dal corrispondere al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non avrebbe potuto essere posto a carico dell'utilizzatore (cfr. Cass.,
Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785).
Peraltro, non avendo parte attrice mai dimostrato né dedotto che fosse Controparte_1 consapevole o avesse avuto contezza, prima di adempiere all'obbligo di pagamento del corrispettivo alla società che la situazione di apparenza ingenerata dal verbale Controparte_2 di consegna era falsa, neppure poteva pretendere che essa chiedesse conferma all'utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, il carrello fosse stato realmente consegnato (cfr.
20 Cass. 22/12/2015, n. 25732). È, infatti, incontestato che la conoscenza da parte di CP_1 della mancata consegna del bene da parte era risalente al 18 dicembre
[...] Controparte_2
2020, ben 7 mesi dopo la stipula del contratto di leasing, la ricezione del verbale di consegna e la corresponsione di alcuni canoni di locazione, cioè successivamente all'adempimento integrale del suo obbligo nei confronti della fornitrice.
6.5. Ne deriva, pertanto, da tutto quanto innanzi esposto, l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e della connessa domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposte da parte attrice, che non meritano, conseguentemente, di trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione relativa a tali domande.
6.6. Occorre, inoltre, rilevare che il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta determina l'assorbimento della domanda trasversale Controparte_1 di “manleva” svolta da quest'ultima nei confronti della convenuta contumace Controparte_2
6.7. Infine, parimenti infondata è risultata la domanda risarcitoria promossa da parte attrice nei confronti della convenuta società fornitrice contumace nel presente Controparte_2 giudizio.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare il profilo di danno dedotto dalla parte attrice.
La società assume, infatti, in primo luogo, che, per effetto della condotta illecita Parte_1 posta in essere dalla società convenuta – consistita nell'inadempimento, quale Controparte_2 fornitrice del bene oggetto di leasing, dell'obbligo di consegna su di essa gravante – avrebbe subito un pregiudizio di natura patrimoniale – individuato nell'ammontare delle somme versate alla concedente e nel mancato godimento del bene – quantificato nel complessivo importo di euro 26.000,00.
La fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento di responsabilità della società convenuta – che funge da presupposto della domanda risarcitoria proposta – impone di effettuare alcune necessarie precisazioni in relazione al riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle azioni risarcitorie.
Orbene, dal tenore complessivo dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria – come noto, quest'ultimo, termine preclusivo in relazione alla cristallizzazione del thema decidendum
– parte attrice pare invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie la sussistenza di una responsabilità di natura extracontrattuale della parte convenuta contumace.
21 È noto come il principio consacrato nella norma di cui all'art. 2697 c.c., onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, assuma differenti declinazioni a seconda del diverso titolo di responsabilità invocato. Ed invero, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Pertanto, mentre l'onere della prova incombente al creditore, secondo la regola dell'articolo 2697 c.c., è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex multis Cass SU n.13533/2001; Cass n. 3373/
2010).
Diversamente, nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai fini dell'onere probatorio assume rilievo l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del danneggiante.
Ed invero, come è noto, la responsabilità aquiliana, ai sensi della norma di cui all'art. 2043 c.c., deriva da qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.
Conseguentemente, incombe all'attore l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta del danneggiante antigiuridica;
b) l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato assume essere titolare;
c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 del codice civile, i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; d)
22 l'elemento soggettivo, sub specie di dolo o colpa del danneggiante.
Appare evidente, pertanto, che, in entrambe le ipotesi di responsabilità, il raggiungimento della prova in ordine all'an della pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/07/2022, n. 23512). È, difatti, principio risalente e consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore/danneggiante (cfr. ex multis Cass. n. 5960/2005; Cass. n. 21140/2007).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova degli elementi costitutivi della fattispecie invocata né dell'esistenza dei lamentati pregiudizi, limitati esclusivamente – alla luce del quadro deduttivo fornito – al profilo del danno emergente, consistente nell'avere sostenuto i costi del leasing, e del lucro cessante, consistente nel danno derivante dal mancato godimento del bene.
Avuto riguardo al primo profilo, va evidenziato che del tutto carente – sul piano dell'allegazione ancor prima che di prova – è risultata l'attività assertiva della società attrice in relazione agli effettivi costi dalla stessa sostenuti che, dal complessivo tenore dell'atto di citazione, non è risultato chiaro se l'attrice abbia voluto limitare a quanto esborsato in adempimento dell'obbligazione di pagamento cui la stessa era tenuta in forza del contratto di leasing sottoscritto con (limitati peraltro all'importo di euro 5.363,00) ovvero ai Controparte_1 complessivi costi dell'operazione contrattuale;
tali carenze deduttive si sono riverberate inevitabilmente sul piano della prova dei relativi fatti con la conseguenza che non può ritenersi assolto da parte attrice l'onere su di essa incombente.
Per quanto concerne, poi, il mancato guadagno allegato da (consistente nel Parte_1
“mancato godimento del bene”), si intende in questa sede dare continuità all'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: "Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato
o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non
23 di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito" (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 –2, Ordinanza n. 5613 del 8.3.2018).
In altri termini, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, "l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (cfr. Cass. 11.5.2010 n. 11353).
In merito poi alla possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa con riferimento a tale voce si afferma ancora che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno
e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre" (cfr. Cass.
17.10.2016 n. 20889, Cass. 22.2.2018 n. 4310, Cass. 30.7.2020 n. 16344).
In base a tali principi si rileva che, ancora una volta, parte attrice ha affidato ad una laconica attività deduttiva l'evidenziazione degli elementi dai quali poter evincere, anche in via presuntiva, la sussistenza di tale pregiudizio da mancato guadagno, sinteticamente quantificato nell'importo di euro 26.000,00.
Tali lacune sul piano deduttivo ed argomentativo, peraltro, si sono riverberate sulla prova dei relativi fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, atteso che l'attrice ha del tutto omesso di depositare documentazione comprovante – finanche in via presuntiva – tale maggior danno che afferma di avere subito, né ha fornito elementi di prova per la sua quantificazione, talché deve ritenersi precluso il ricorso all'equità.
6.8. Per tutte le ragioni innanzi esposte anche tale ulteriore domanda proposta dalla società attrice è risultata infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
24 7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti nel caso di spece le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost.
n. 77/2018 – giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Ed invero, non può sottacersi come sia emersa la mancata consegna del bene oggetto di leasing, con la conseguenza che la parte attrice ha legittimamente agito nei confronti delle odierne convenute, pur avendo la stessa dato causa alle conseguenze negative prodottesi;
peraltro, assumono particolare rilievo ai fini della compensazione delle spese la indubbia controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate ed il complessivo tenore delle difese svolte dalle parti.
7.1. Quanto alle spese delle C.T.U., le stesse vanno definitivamente poste, per la medesima ragione, a carico delle parti in solido tra loro, secondo la liquidazione intervenuta con decreto emesso in corso di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dalla convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Cuneo, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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