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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57 /2018 promossa da:
(c.f. ) anche in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLI SILVANA (c.f. Persona_1
) domiciliato in VIA VICO MONTANIERA 41 CASOLI C.F._2
ATTORE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. ) già rappresentati e difesi dall'avv. FULVIO CP_2 C.F._4 MOSCATO (c.f. ) domiciliati in Bologna alla via Val d'Aposa n. 13 C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno provveduto al deposito di note scritte in conformità all'articolo 127 ter c.p.c. al deposito di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024 e al deposito di note conclusionali così concludendo: per L'ATTORE
Voglia l 'On Tribunale di Lanciano (…)
- sciogliere la comunione ereditaria e per l'effetto attribuire a parte attrice la quota ad essa spettante in natura o il suo valore secondo i criteri della successione legittima;
- condannare i convenuti alle spese e competenze di causa, nonché alle spese e relative al procedimento di mediazione. Accertata e determinata la quota di legittima spettante alla signora , coniuge Persona_1 deceduta successivamente:
- formare le quote spettanti a ciascun erede;
- sciogliere la comunione ereditaria e per l'effetto attribuire a parte attrice la quota ad essa spettante in natura o il suo valore secondo i criteri della successione legittima;
- condannare i convenuti alle spese e competenze di causa, nonché alle spese e competenze relative al procedimento di mediazione.”
Per parte CONVENUTA:
“Nel merito
(…)
pagina 1 di 8 - sciogliere la comunione ereditaria attribuendo a ciascun coerede la quota spettantegli per legge, mediante la formazione di lotti in natura, con eventuali conguagli in denaro;
- condannare l'attore al pagamento delle spese legali sostenute dai convenuti anche in relazione ai procedimenti di mediazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1) Con atto di citazione del 22/01/2018 il sig. , quale erede di Parte_1
e , figlio, ha citato in giudizio Persona_2 Persona_1 [...]
e , anch'essi figli dei de cuius, chiedendo dichiararsi CP_1 Controparte_3 l'apertura della successione di e determinando la Persona_2 Persona_1 massa ereditaria con rispettive quote, previa dichiarazione di nullità delle donazioni fatte in vita dai de cuius in favore dei soli convenuti in quanto prive dei requisiti di forma premettendo che:
- in data 1 giugno 2007 decedeva ab intestato, lasciando a se' eredi legittimi Persona_2
moglie superstite, e figli , e;
Persona_1 Controparte_1 CP_2 Pt_1
- alla morte di unico immobile caduto in successione era sito in Atessa CF foglio Persona_3 67 part 1872 subb. 4-5-6-8 già residenza familiare del de cuius;
- rispetto al patrimonio mobiliare il de cuius era titolare di BOT, obbligazioni, azioni e conto corrente n. 61180 presso Caricheti con saldo 126.234,00
- in vita il sig. aveva donato al figlio “ a titolo di Persona_2 Controparte_1 anticipata successione con imputazione sulla legittima e, per l'eventuale eccedenza, sulla disponibile, con espressa dispensa da collazione” immobile in Atessa foglio 67 part 1872 sub. 3 con stima all'apertura della successione di euro 208.428,00 (3^relazione di stima);
- in vita il sig. aveva donato al figlio lire 100.000.000 (euro Persona_2 Controparte_2 51.645,69) somma con la quale il ricevente acquistava immobile su L'Aquila;
- aveva elargito in favore del solo figlio somme di denaro per bonifici addebitati su c/c per CP_1 complessivi 330.000,00 euro;
Dopo la morte del la coniuge superstite, , prelevava Persona_2 Persona_1 dal conto del marito euro 25.000,00 per ciascun figlio trattenendo la differenza
- in data 26 novembre 2016 decedeva anche con redazione di testamento olografo Persona_1 registrato in Bologna il 27.01.2017;
- in successione della ono caduti in successione: a. 1/3 immobili del marito;
b) somme di denaro Per_1 presenti su conto corrente n. 16254 presso Carichieti;
- anche la veva elargito in vita in favore dei figli, segnatamente 40.000,00 euro a , euro Per_1 CP_2 53.000,00 al figlio CP_1
2) Parte convenuta costituita non si è opposta allo scioglimento della comunione ereditaria in relazione alle due masse inducendo il GI a rimettere le parti per la mediazione anche sulla seconda successione,
[...]
, ancora in vita al momento della prima mediazione. Per_1 Nel merito ha inteso contestare la invocata nullità delle disposte donazioni e comunque sottolineare che l'attore dimentica di indicare le somme a suo favore trasferite. Rispetto alla eredità all'interno del testamento olografo registrato, si legge che la Persona_1 disponente avrebbe elargito in favore del figlio la complessiva somma di euro 50.000,00. Tale Pt_1 somma avrebbe dovuto essere considerata quale anticipo di eredità (in conto legittima).
3) A seguito del deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. il Giudice Istruttore ha ammesso le prove orali e CTU con ordinanza del 14 febbraio 2021, prove orali rinunciate dall'attore nel corso dell'udienza del 21 aprile 2021.
4) Il CTU nominato ha redatto n. 5 perizie complessive tra principali ed integrazioni, permettendo al GI di decidere non definitivamente sulla apertura della successione, nullità delle donazioni in denaro e riduzione di esse ove lesive della legittima con definitiva individuazione delle quote spettanti a ciascun erede.
pagina 2 di 8 A seguito della pronuncia non definitiva, il GI ha rimesso le parti con ordinanza alla approvazione del progetto divisionale presente alle pagine da 13 a 16 della quarta relazione di stima versata in atti in data 24 ottobre 2023, come specificato nei valori dalla relazione di stima del 23 febbraio 2022 da pag. 34 a pag. 40. All'udienza del 24 ottobre 2024 non approvava il progetto divisionale Parte_1 depositato e, con note per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sollevava vizi della relazione di stima e alle conclusioni raggiunte in seno alla pronuncia non definitiva del 16 settembre 2024
Nella pronuncia non definitiva si da atto del complessivo patrimonio immobiliare del al momento della morte (già fissato con relazione peritale del 23.02.2022) in Persona_2 Atessa al foglio 67 part. 1872 subb. 3,4,5,6,8. Nella medesima pronuncia si da atto di beni mobili alla data del decesso in unico conto intestato a
, il n. 61180 dando atto delle seguenti erogazioni in favore dei figli: Persona_2
specificando, altresì, che , a titolo di anticipata successione in conto quota legittima Persona_2 spettante al donatario, ha donato al figlio dei Buoni Ordinari del Tesoro del valore Controparte_2 nominale di 100.000,00 euro (atto rogato Notaio in L'Aquila del 11.08.1993) somma con cui il Per_4 figlio ha acquistato immobile descritto in premesse. Il donatum complessivo viene conclusivamente dichiarato in euro 366.645,69.
Il CTU ha provveduto a sommare i valori del relictum e donatum determinando il valore (per riunione fittizia) della massa e per la determinazione delle quote di riserva e disponibili, ne è conseguita la determinazione del valore della quota da reintegrare da parte di Controparte_1 destinatario del valore maggiore che ha permesso il superamento della quota disponibile. Determinate le quote e quanto oggetto di reintegra e provvedendo, fittiziamente, a reintegrare la massa del valore destinato ad eredi fuori della quota disponibile (euro 63.139,22) il CTU, e di conseguenza il Giudice istruttore con pronuncia non definitiva, ha determinato il valore del patrimonio da dividere in euro 702.091,41. pagina 3 di 8 Parte attrice si duole dell'errato computo del diritto di abitazione del coniuge superstite che va imputato alla disponibile. In disparte le argomentazioni portate, il diritto di abitazione del coniuge superstite è stato valorizzato ai fini della determinazione del valore dell'immobile cui il diritto accede (rettifica terza relazione del 3.04.2023) ma non anche imputandone il relativo valore alla quota pertanto non vi sono ragioni per mutare il valore della quota da dividere in complessivi euro 702.091,41 all'esito della reintegra per euro 63.139,22.
Di qui le seguenti quote:
- Coniuge superstite: 234.030,47 euro
- Primo figlio: 156.020,31 euro
- Secondo figlio: 156.020,31 euro
- Terzo figlio: 156.020,31 euro
Ferma la eredità si è proceduto alla apertura della successione in morte della Persona_2
per il cui patrimonio sono stati considerati i calcoli di cui alla quarta relazione del Persona_1 CTU atteso che la quinta relazione il CTU prevede nel patrimonio del de cuius Persona_2
un credito relativo al valore della donazione operata in favore di di
[...] Controparte_1 euro 230.000,00 (31.05.2006) che, invero, è stato già considerato ai fini della riduzione delle donazioni che superano la quota disponibile con diritto alla reintegra della somma in supero.
Anche le donazioni in denaro specificate nella pronuncia non definitiva e dichiarate invalide in difetto di forma hanno preso parte al calcolo delle quote disponibili Il valore complessivo del patrimonio da dividere è stato determinato in sentenza in complessivi euro 325.432,59. Tale valore è determinato dalla somma del Relictum alla data della morte della Persona_1 (euro 213.228,13 pag. 16 rettifica terza relazione di stima del 3.04.2023) unito al valore della somma che la stessa ha elargito in vita in supero rispetto alla disponibile per euro 112.204,43 (pag. 10 quarta relazione del CTU del 24.10.2023). Il valore alla attualità della medesima massa è pari ad euro 564.600,00 per i veni immobili (pag. 13 e 14 quarta relazione di stima)
Visti i superstiti tre figli , e Parte_1 Controparte_1
le quote sono state determinate in parti uguali in sentenza per euro 108.477,53 Persona_2 ciascuno.
A pag. 13 della quarta relazione effettua il CTU un unico calcolo dare/avere così riperequando la reintegra fittizia operata in esito a successione morte . Persona_2 Così assegna:
- a euro 8.842,59 Controparte_1
- a euro 18.842,59 Controparte_2
- a euro 45.638,16 Parte_1
Con provvedimento del 1 settembre 2024 il Giudice istruttore ha ordinato il deposito del progetto divisionale di cui alle pagine da 13 a 16 della quarta relazione del CTU datata 24 ottobre 2023 e nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2024 l'attore non approvava il progetto depositato riservando appello sulla pronuncia non definitiva.
SUL DIRITTO ALLA DIVISIONE E MERITO DEL PROGETTO DIVISIONALE
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. sono da condividere in quanto prive di vizi logici e corrette;
peraltro, le contestazioni sollevate dalle parti relativamente ai criteri di stima ed al ragionamento logico giuridico che ha condotto il c.t.u. alla determinazione del progetto di divisione hanno trovato puntuale e preciso riscontro da parte dell'ausiliario. pagina 4 di 8 Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (Cass. II, 29 ottobre 2015, n. 22117). Da ciò deriva la condivisione da parte del Tribunale delle conclusioni a cui è approdato il C.T.U. nello svolgimento delle operazioni peritali, in particolar modo sotto il profilo della stima dei cespiti caduti in successione. Va ribadito che le considerazioni rassegnate dall'ausiliario del giudice appaiono ragionevoli e congrue oltre che pienamente motivate da un punto di vista “tecnico”.
Ai fini del calcolo delle quote sul PATRIMONIO OB il CTU in relazione alle somme disponibili conclude che, in esito alla successione i diritti sono i seguenti: Persona_2
Per il calcolo complessivo delle somme dovute anche all'esito della successione Persona_1 così conclude:
Con riguardo al PATRIMONIO IMOB il CTU conclude nei termini che seguono:
A Parte_2
lotto E di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 pag. 21 e seguenti, in particolare pag. 40, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione.
- foglio 67 part 1872 sub 3 del valore di euro 157.900,00 con differenza DARE in Controparte_4 favore degli altri eredi di complessivi euro 11.792,81
A Controparte_2
pagina 5 di 8 Lotto B e Lotto D di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 24-26 e 29-31, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione
- foglio 67 part. 1872 sub. 5 e foglio 67 part 1872 sub. 8 Controparte_4 Controparte_4 del valore complessivo di euro 207.600,00 con un conguaglio AVERE dal Controparte_1
di euro 1.646,41
[...]
- A Parte_1 Lotto A, Lotto C1 e Lotto C2 di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 21-24 e 26-29, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione
- foglio 67 part. 1872 sub. 4 e foglio 67 part 1872 subb. 6/a Controparte_4 Controparte_4 e 6/b del valore complessivo di euro 199.100,00 con un conguaglio AVERE dal Controparte_1
di euro 10.146,41
[...]
I conguagli come determinati sono stati da CTU unitariamente considerati con le quote ereditarie sulla
[...] eredità + eredità creando uno specchietto riassuntivo come CP_5 Persona_2 Per_1 segue:
Pertanto complessivamente e all'esito della assegnazione dei diritti immobiliari:
- deve corrispondere la somma di euro 2.950,23 al fratello Controparte_1 [...]
CP_2
- assegna a sul RE OB (c.c. 16256 e 190974) eredità Controparte_2
la somma di euro 17.538,77 in aggiunta alle euro 2.950,23 dovute dal Persona_1
Controparte_1
- assegna a sul RE OB (c.c. 16256 e 190974) Parte_1 eredità la somma di euro 55.784,57 Persona_1
Una volta sciolta la comunione ereditaria sugli anzidetti cespiti, occorre procede alla “concrete operazioni divisionali”, frazionamento e accatastamento in conformità al progetto nonché pagamento dei rispettivi conguagli, attività alla cui vigilanza è necessario che provveda un tecnico ausiliario che indica nel CTU nominato GEOM. Persona_5
SULLE SPESE DI LITE In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le pagina 6 di 8 contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito (Cass. II, 23 gennaio 2017, n. 1665) In particolare la sentenza che approva il progetto di divisione e dispone il sorteggio dei lotti ha natura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, giacché risolve tutte le questioni ad essa relative, senza che assuma contrario rilievo l'omessa pronuncia sulle spese di giudizio (Cass. II, 26 luglio 2016, n. 15466). Non v'è ragione per non disporre la compensazione delle spese di lite atteso il comune interesse alla divisione del compendio oggetto di pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in accoglimento della domanda di divisione:
a. DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente tra (c.f. Parte_1
), (c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._6
(c.f. ) sui seguenti beni immobili: Controparte_2 C.F._4
COMUNE di Atessa al foglio 67 part. 1872 subb. 3,4,5,6,8.
b. DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente tra (c.f. Parte_1
), (c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._6
(c.f. ) sulle somme presenti su c.c. 16256 Controparte_2 C.F._4 (Carichieti) e c.c. 190974 (Emilbanca)
c. Per effetto dello scioglimento della comunione come da progetto predisposto dal CTU e versato in atti del presente giudizio in data 24 ottobre 2023 con valori e lotti costituiti con relazione di stima del 23 febbraio 2022 che formano parte integrante del presente provvedimento unitamente ai suoi allegati:
ASSEGNA sul PATRIMONIO IMOB :
- A (C.F. Parte_2 C.F._6 lotto E di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 pag. 21 e seguenti, in particolare pag. 40, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione:
- foglio 67 part 1872 sub 3 del valore di euro 157.900,00; Controparte_4
- A (c.f. ) Controparte_2 C.F._4 Lotto B e Lotto D di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 24-26 e 29-31, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione
- foglio 67 part. 1872 sub. 5 e foglio 67 part 1872 sub. 8 Controparte_4 Controparte_4 del valore complessivo di euro 207.600,00 ;
- A (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Lotto A, Lotto C1 e Lotto C2 di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 21-24 e 26-29, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione:
- COMUNE foglio 67 part. 1872 sub. 4 e COMUNE foglio 67 part 1872 subb. CP_4 CP_4 6/a e 6/b del valore complessivo di euro 199.100,00 ;
pagina 7 di 8 d. Per effetto dello scioglimento della comunione come da progetto predisposto dal CTU e versato in atti del presente giudizio in data 24 ottobre 2023 ASSEGNA sul relictum Controparte_6 della eredità ( c.c. 16256 e c.c.190974): Persona_1
- a (c.c. 16256 e 190974) la somma di euro 17.538,77 Controparte_2
- a (c.c. 16256 e 190974) la somma di euro 55.784,57; Parte_1
e. DISPONE che (C.F. versi in favore di Controparte_1 C.F._6
(c.f. ) la somma di euro 2.950,23 (differenza Controparte_2 C.F._4 conguaglio pag. 16 quarta relazione del 24.10.2023) entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
f. NOMINA ausiliario per gli adempimenti connessi alla presente pronuncia il geom. Per_5
[...]
g. PONE le spese per registrazione e trascrizione del provvedimento unitamente alla voltura e frazionamento solidalmente a carico delle parti h. ORDINA al Gerente dell'Agenzia del Territorio di annotare eventuali formalità concentrandole sul lotto/sui lotti assegnati al soggetto cui esse si riferiscono, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Compensa tra le parti le spese di giudizio
Lanciano, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57 /2018 promossa da:
(c.f. ) anche in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VASSALLI SILVANA (c.f. Persona_1
) domiciliato in VIA VICO MONTANIERA 41 CASOLI C.F._2
ATTORE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. ) già rappresentati e difesi dall'avv. FULVIO CP_2 C.F._4 MOSCATO (c.f. ) domiciliati in Bologna alla via Val d'Aposa n. 13 C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno provveduto al deposito di note scritte in conformità all'articolo 127 ter c.p.c. al deposito di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2024 e al deposito di note conclusionali così concludendo: per L'ATTORE
Voglia l 'On Tribunale di Lanciano (…)
- sciogliere la comunione ereditaria e per l'effetto attribuire a parte attrice la quota ad essa spettante in natura o il suo valore secondo i criteri della successione legittima;
- condannare i convenuti alle spese e competenze di causa, nonché alle spese e relative al procedimento di mediazione. Accertata e determinata la quota di legittima spettante alla signora , coniuge Persona_1 deceduta successivamente:
- formare le quote spettanti a ciascun erede;
- sciogliere la comunione ereditaria e per l'effetto attribuire a parte attrice la quota ad essa spettante in natura o il suo valore secondo i criteri della successione legittima;
- condannare i convenuti alle spese e competenze di causa, nonché alle spese e competenze relative al procedimento di mediazione.”
Per parte CONVENUTA:
“Nel merito
(…)
pagina 1 di 8 - sciogliere la comunione ereditaria attribuendo a ciascun coerede la quota spettantegli per legge, mediante la formazione di lotti in natura, con eventuali conguagli in denaro;
- condannare l'attore al pagamento delle spese legali sostenute dai convenuti anche in relazione ai procedimenti di mediazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1) Con atto di citazione del 22/01/2018 il sig. , quale erede di Parte_1
e , figlio, ha citato in giudizio Persona_2 Persona_1 [...]
e , anch'essi figli dei de cuius, chiedendo dichiararsi CP_1 Controparte_3 l'apertura della successione di e determinando la Persona_2 Persona_1 massa ereditaria con rispettive quote, previa dichiarazione di nullità delle donazioni fatte in vita dai de cuius in favore dei soli convenuti in quanto prive dei requisiti di forma premettendo che:
- in data 1 giugno 2007 decedeva ab intestato, lasciando a se' eredi legittimi Persona_2
moglie superstite, e figli , e;
Persona_1 Controparte_1 CP_2 Pt_1
- alla morte di unico immobile caduto in successione era sito in Atessa CF foglio Persona_3 67 part 1872 subb. 4-5-6-8 già residenza familiare del de cuius;
- rispetto al patrimonio mobiliare il de cuius era titolare di BOT, obbligazioni, azioni e conto corrente n. 61180 presso Caricheti con saldo 126.234,00
- in vita il sig. aveva donato al figlio “ a titolo di Persona_2 Controparte_1 anticipata successione con imputazione sulla legittima e, per l'eventuale eccedenza, sulla disponibile, con espressa dispensa da collazione” immobile in Atessa foglio 67 part 1872 sub. 3 con stima all'apertura della successione di euro 208.428,00 (3^relazione di stima);
- in vita il sig. aveva donato al figlio lire 100.000.000 (euro Persona_2 Controparte_2 51.645,69) somma con la quale il ricevente acquistava immobile su L'Aquila;
- aveva elargito in favore del solo figlio somme di denaro per bonifici addebitati su c/c per CP_1 complessivi 330.000,00 euro;
Dopo la morte del la coniuge superstite, , prelevava Persona_2 Persona_1 dal conto del marito euro 25.000,00 per ciascun figlio trattenendo la differenza
- in data 26 novembre 2016 decedeva anche con redazione di testamento olografo Persona_1 registrato in Bologna il 27.01.2017;
- in successione della ono caduti in successione: a. 1/3 immobili del marito;
b) somme di denaro Per_1 presenti su conto corrente n. 16254 presso Carichieti;
- anche la veva elargito in vita in favore dei figli, segnatamente 40.000,00 euro a , euro Per_1 CP_2 53.000,00 al figlio CP_1
2) Parte convenuta costituita non si è opposta allo scioglimento della comunione ereditaria in relazione alle due masse inducendo il GI a rimettere le parti per la mediazione anche sulla seconda successione,
[...]
, ancora in vita al momento della prima mediazione. Per_1 Nel merito ha inteso contestare la invocata nullità delle disposte donazioni e comunque sottolineare che l'attore dimentica di indicare le somme a suo favore trasferite. Rispetto alla eredità all'interno del testamento olografo registrato, si legge che la Persona_1 disponente avrebbe elargito in favore del figlio la complessiva somma di euro 50.000,00. Tale Pt_1 somma avrebbe dovuto essere considerata quale anticipo di eredità (in conto legittima).
3) A seguito del deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. il Giudice Istruttore ha ammesso le prove orali e CTU con ordinanza del 14 febbraio 2021, prove orali rinunciate dall'attore nel corso dell'udienza del 21 aprile 2021.
4) Il CTU nominato ha redatto n. 5 perizie complessive tra principali ed integrazioni, permettendo al GI di decidere non definitivamente sulla apertura della successione, nullità delle donazioni in denaro e riduzione di esse ove lesive della legittima con definitiva individuazione delle quote spettanti a ciascun erede.
pagina 2 di 8 A seguito della pronuncia non definitiva, il GI ha rimesso le parti con ordinanza alla approvazione del progetto divisionale presente alle pagine da 13 a 16 della quarta relazione di stima versata in atti in data 24 ottobre 2023, come specificato nei valori dalla relazione di stima del 23 febbraio 2022 da pag. 34 a pag. 40. All'udienza del 24 ottobre 2024 non approvava il progetto divisionale Parte_1 depositato e, con note per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sollevava vizi della relazione di stima e alle conclusioni raggiunte in seno alla pronuncia non definitiva del 16 settembre 2024
Nella pronuncia non definitiva si da atto del complessivo patrimonio immobiliare del al momento della morte (già fissato con relazione peritale del 23.02.2022) in Persona_2 Atessa al foglio 67 part. 1872 subb. 3,4,5,6,8. Nella medesima pronuncia si da atto di beni mobili alla data del decesso in unico conto intestato a
, il n. 61180 dando atto delle seguenti erogazioni in favore dei figli: Persona_2
specificando, altresì, che , a titolo di anticipata successione in conto quota legittima Persona_2 spettante al donatario, ha donato al figlio dei Buoni Ordinari del Tesoro del valore Controparte_2 nominale di 100.000,00 euro (atto rogato Notaio in L'Aquila del 11.08.1993) somma con cui il Per_4 figlio ha acquistato immobile descritto in premesse. Il donatum complessivo viene conclusivamente dichiarato in euro 366.645,69.
Il CTU ha provveduto a sommare i valori del relictum e donatum determinando il valore (per riunione fittizia) della massa e per la determinazione delle quote di riserva e disponibili, ne è conseguita la determinazione del valore della quota da reintegrare da parte di Controparte_1 destinatario del valore maggiore che ha permesso il superamento della quota disponibile. Determinate le quote e quanto oggetto di reintegra e provvedendo, fittiziamente, a reintegrare la massa del valore destinato ad eredi fuori della quota disponibile (euro 63.139,22) il CTU, e di conseguenza il Giudice istruttore con pronuncia non definitiva, ha determinato il valore del patrimonio da dividere in euro 702.091,41. pagina 3 di 8 Parte attrice si duole dell'errato computo del diritto di abitazione del coniuge superstite che va imputato alla disponibile. In disparte le argomentazioni portate, il diritto di abitazione del coniuge superstite è stato valorizzato ai fini della determinazione del valore dell'immobile cui il diritto accede (rettifica terza relazione del 3.04.2023) ma non anche imputandone il relativo valore alla quota pertanto non vi sono ragioni per mutare il valore della quota da dividere in complessivi euro 702.091,41 all'esito della reintegra per euro 63.139,22.
Di qui le seguenti quote:
- Coniuge superstite: 234.030,47 euro
- Primo figlio: 156.020,31 euro
- Secondo figlio: 156.020,31 euro
- Terzo figlio: 156.020,31 euro
Ferma la eredità si è proceduto alla apertura della successione in morte della Persona_2
per il cui patrimonio sono stati considerati i calcoli di cui alla quarta relazione del Persona_1 CTU atteso che la quinta relazione il CTU prevede nel patrimonio del de cuius Persona_2
un credito relativo al valore della donazione operata in favore di di
[...] Controparte_1 euro 230.000,00 (31.05.2006) che, invero, è stato già considerato ai fini della riduzione delle donazioni che superano la quota disponibile con diritto alla reintegra della somma in supero.
Anche le donazioni in denaro specificate nella pronuncia non definitiva e dichiarate invalide in difetto di forma hanno preso parte al calcolo delle quote disponibili Il valore complessivo del patrimonio da dividere è stato determinato in sentenza in complessivi euro 325.432,59. Tale valore è determinato dalla somma del Relictum alla data della morte della Persona_1 (euro 213.228,13 pag. 16 rettifica terza relazione di stima del 3.04.2023) unito al valore della somma che la stessa ha elargito in vita in supero rispetto alla disponibile per euro 112.204,43 (pag. 10 quarta relazione del CTU del 24.10.2023). Il valore alla attualità della medesima massa è pari ad euro 564.600,00 per i veni immobili (pag. 13 e 14 quarta relazione di stima)
Visti i superstiti tre figli , e Parte_1 Controparte_1
le quote sono state determinate in parti uguali in sentenza per euro 108.477,53 Persona_2 ciascuno.
A pag. 13 della quarta relazione effettua il CTU un unico calcolo dare/avere così riperequando la reintegra fittizia operata in esito a successione morte . Persona_2 Così assegna:
- a euro 8.842,59 Controparte_1
- a euro 18.842,59 Controparte_2
- a euro 45.638,16 Parte_1
Con provvedimento del 1 settembre 2024 il Giudice istruttore ha ordinato il deposito del progetto divisionale di cui alle pagine da 13 a 16 della quarta relazione del CTU datata 24 ottobre 2023 e nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2024 l'attore non approvava il progetto depositato riservando appello sulla pronuncia non definitiva.
SUL DIRITTO ALLA DIVISIONE E MERITO DEL PROGETTO DIVISIONALE
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. sono da condividere in quanto prive di vizi logici e corrette;
peraltro, le contestazioni sollevate dalle parti relativamente ai criteri di stima ed al ragionamento logico giuridico che ha condotto il c.t.u. alla determinazione del progetto di divisione hanno trovato puntuale e preciso riscontro da parte dell'ausiliario. pagina 4 di 8 Il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (Cass. II, 29 ottobre 2015, n. 22117). Da ciò deriva la condivisione da parte del Tribunale delle conclusioni a cui è approdato il C.T.U. nello svolgimento delle operazioni peritali, in particolar modo sotto il profilo della stima dei cespiti caduti in successione. Va ribadito che le considerazioni rassegnate dall'ausiliario del giudice appaiono ragionevoli e congrue oltre che pienamente motivate da un punto di vista “tecnico”.
Ai fini del calcolo delle quote sul PATRIMONIO OB il CTU in relazione alle somme disponibili conclude che, in esito alla successione i diritti sono i seguenti: Persona_2
Per il calcolo complessivo delle somme dovute anche all'esito della successione Persona_1 così conclude:
Con riguardo al PATRIMONIO IMOB il CTU conclude nei termini che seguono:
A Parte_2
lotto E di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 pag. 21 e seguenti, in particolare pag. 40, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione.
- foglio 67 part 1872 sub 3 del valore di euro 157.900,00 con differenza DARE in Controparte_4 favore degli altri eredi di complessivi euro 11.792,81
A Controparte_2
pagina 5 di 8 Lotto B e Lotto D di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 24-26 e 29-31, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione
- foglio 67 part. 1872 sub. 5 e foglio 67 part 1872 sub. 8 Controparte_4 Controparte_4 del valore complessivo di euro 207.600,00 con un conguaglio AVERE dal Controparte_1
di euro 1.646,41
[...]
- A Parte_1 Lotto A, Lotto C1 e Lotto C2 di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 21-24 e 26-29, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione
- foglio 67 part. 1872 sub. 4 e foglio 67 part 1872 subb. 6/a Controparte_4 Controparte_4 e 6/b del valore complessivo di euro 199.100,00 con un conguaglio AVERE dal Controparte_1
di euro 10.146,41
[...]
I conguagli come determinati sono stati da CTU unitariamente considerati con le quote ereditarie sulla
[...] eredità + eredità creando uno specchietto riassuntivo come CP_5 Persona_2 Per_1 segue:
Pertanto complessivamente e all'esito della assegnazione dei diritti immobiliari:
- deve corrispondere la somma di euro 2.950,23 al fratello Controparte_1 [...]
CP_2
- assegna a sul RE OB (c.c. 16256 e 190974) eredità Controparte_2
la somma di euro 17.538,77 in aggiunta alle euro 2.950,23 dovute dal Persona_1
Controparte_1
- assegna a sul RE OB (c.c. 16256 e 190974) Parte_1 eredità la somma di euro 55.784,57 Persona_1
Una volta sciolta la comunione ereditaria sugli anzidetti cespiti, occorre procede alla “concrete operazioni divisionali”, frazionamento e accatastamento in conformità al progetto nonché pagamento dei rispettivi conguagli, attività alla cui vigilanza è necessario che provveda un tecnico ausiliario che indica nel CTU nominato GEOM. Persona_5
SULLE SPESE DI LITE In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le pagina 6 di 8 contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito (Cass. II, 23 gennaio 2017, n. 1665) In particolare la sentenza che approva il progetto di divisione e dispone il sorteggio dei lotti ha natura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, giacché risolve tutte le questioni ad essa relative, senza che assuma contrario rilievo l'omessa pronuncia sulle spese di giudizio (Cass. II, 26 luglio 2016, n. 15466). Non v'è ragione per non disporre la compensazione delle spese di lite atteso il comune interesse alla divisione del compendio oggetto di pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in accoglimento della domanda di divisione:
a. DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente tra (c.f. Parte_1
), (c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._6
(c.f. ) sui seguenti beni immobili: Controparte_2 C.F._4
COMUNE di Atessa al foglio 67 part. 1872 subb. 3,4,5,6,8.
b. DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente tra (c.f. Parte_1
), (c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._6
(c.f. ) sulle somme presenti su c.c. 16256 Controparte_2 C.F._4 (Carichieti) e c.c. 190974 (Emilbanca)
c. Per effetto dello scioglimento della comunione come da progetto predisposto dal CTU e versato in atti del presente giudizio in data 24 ottobre 2023 con valori e lotti costituiti con relazione di stima del 23 febbraio 2022 che formano parte integrante del presente provvedimento unitamente ai suoi allegati:
ASSEGNA sul PATRIMONIO IMOB :
- A (C.F. Parte_2 C.F._6 lotto E di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 pag. 21 e seguenti, in particolare pag. 40, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione:
- foglio 67 part 1872 sub 3 del valore di euro 157.900,00; Controparte_4
- A (c.f. ) Controparte_2 C.F._4 Lotto B e Lotto D di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 24-26 e 29-31, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione
- foglio 67 part. 1872 sub. 5 e foglio 67 part 1872 sub. 8 Controparte_4 Controparte_4 del valore complessivo di euro 207.600,00 ;
- A (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Lotto A, Lotto C1 e Lotto C2 di cui alla Quarta relazione di stima del 24.10.2023 pag. 14 e seguenti e relazione del 23.02.2022 e seguenti, in particolare pagg. 21-24 e 26-29, e relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento ai fini della trascrizione e attività conseguenti alla disposta divisione:
- COMUNE foglio 67 part. 1872 sub. 4 e COMUNE foglio 67 part 1872 subb. CP_4 CP_4 6/a e 6/b del valore complessivo di euro 199.100,00 ;
pagina 7 di 8 d. Per effetto dello scioglimento della comunione come da progetto predisposto dal CTU e versato in atti del presente giudizio in data 24 ottobre 2023 ASSEGNA sul relictum Controparte_6 della eredità ( c.c. 16256 e c.c.190974): Persona_1
- a (c.c. 16256 e 190974) la somma di euro 17.538,77 Controparte_2
- a (c.c. 16256 e 190974) la somma di euro 55.784,57; Parte_1
e. DISPONE che (C.F. versi in favore di Controparte_1 C.F._6
(c.f. ) la somma di euro 2.950,23 (differenza Controparte_2 C.F._4 conguaglio pag. 16 quarta relazione del 24.10.2023) entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
f. NOMINA ausiliario per gli adempimenti connessi alla presente pronuncia il geom. Per_5
[...]
g. PONE le spese per registrazione e trascrizione del provvedimento unitamente alla voltura e frazionamento solidalmente a carico delle parti h. ORDINA al Gerente dell'Agenzia del Territorio di annotare eventuali formalità concentrandole sul lotto/sui lotti assegnati al soggetto cui esse si riferiscono, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Compensa tra le parti le spese di giudizio
Lanciano, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
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