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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/05/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2997/2016 R.G.A.C. promossa da:
, nato alla Spezia il 14.3.1955, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Barbieri Emiliano
Parte opponente
C o n t r o
RN di ZZ (c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore giudiziale geom. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Giordano Sturlese
Parte opposta.
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-accertare e dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in carenza dei presupposti di legge per i motivi di cui alla spiegata opposizione e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo
o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiarare che il criterio di ripartizione della spesa condominiale “per vani catastali” posto a base dell'ingiunzione è illegittimo, fare proprie le risultanze della relazione a firma del nominato C.T.U. in relazione alla determinazione dei valori da attribuirsi alle singole unità immobiliari facenti parte del condominio di Via alla Stazione n.27, e conseguentemente
-accertare e dichiarare che all'unità immobiliare del piano terra, di proprietà dell'attore competono 447/1000
e, per l'effetto, dichiarare che l'opposizione svolta è fondata e revocare e/o dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata, accertare che l'importo finale dei lavori per i quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto, e infine effettivamente svolti e posti a carico dell'intera compagine condominiale, è stato pari a complessivi € 92.908,56 e, per l'effetto, accertare e dichiarare:
-che il condomino non era tenuto a corrispondere l'importo di € 58.265,01 ingiuntogli con il Parte_1 decreto opposto, pertanto revocarlo;
-che la quota dell'importo dei lavori svolti a carico di , secondo la ripartizione in millesimi di Parte_1 cui alla CTU espletata, è pari ad € 41.530,12, e -che detto importo pari ad € 41.530,12 è già stato corrisposto da al condominio e che, per Parte_1
l'effetto, nulla più è dovuto dall'attore in opposizione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- dichiarare inammissibili le produzioni documentali depositate dall'opponente con le note dell'8.7.2021, perché tardive ed irrituali;
- condannare l'attore opponente al pagamento della somma di € 46.599,00 in favore del convenuto opposto, per come risultante da tabella millesimale di CTU;
- in subordine, dichiarare l'opponente tenuto a pagare la diversa somma meglio ritenuta, se risultante dalla istruttoria svolta;
- in ogni caso, con addebito all'opponente dell'importo per tassa di registrazione del D.I.;
- vinte le spese di causa di merito, nonché quelle per il rito monitorio azionato, ex art. 653 ultimo comma
c.p.c., perché necessitato solo dal protratto comportamento negazionista avversario.
Nell'ipotesi disattesa e non creduta in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse ammissibili i documenti prodotti dall'opponente con le note dell'8.7.2021, voglia il Tribunale medesimo:
- dichiarare in euro 116.663,75 la spesa complessivamente sostenuta dal opposto per i lavori CP_1 oggetto di causa, come da nota datata 06.03.2023, a firma dell'amministratore giudiziale geom. CP_2
e depositata in atti a seguito di espressa richiesta del Giudicante eseguita con ordinanza 26.01.2023;
[...]
- condannare l'attore opponente al pagamento della somma di € 52.148,70 in favore del convenuto opposto, per come risultante da tabella millesimale di CTU;
- in subordine, dichiarare l'opponente tenuto a pagare la diversa somma meglio ritenuta, se risultante dalla istruttoria svolta;
- in ogni caso, con addebito all'opponente dell'importo per tassa di registrazione del D.I.;
- vinte le spese di causa di merito, nonché quelle per il rito monitorio azionato, ex art. 653 ultimo comma
c.p.c., perché necessitato solo dal protratto comportamento negazionista avversario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di opposizione è il decreto n. 729/2016 con il quale il Tribunale della Spezia ha ingiunto a il pagamento della somma di 58.265,01 euro, oltre interessi e spese. Parte_1
Si tratta della compartecipazione dell'odierno attore alle spese di rifacimento del tetto dell'edificio di
Via Della Stazione n. 27 a RN di ZZ, di cui egli è comproprietario con il fratello
CP_3
La somma richiesta in sede monitoria dall'amministratore giudiziale del condominio deriva dai preventivi (oltre IVA) che all'epoca erano stati forniti dalle ditte e Controparte_4 Org_1 come discussi all'assemblea del 28.4.2015.
a fondamento dell'opposizione proposta ha dedotto: l'assenza di prova scritta del Parte_1
credito ex adverso azionato, in assenza di delibera assembleare di approvazione dell'importo della spesa straordinaria in questione;
l'insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità (“in assenza di una delibera assembleare o di un altro documento dal quale si possa individuare, con la necessaria precisione, l'entità dei lavori straordinari e l'ammontare della relativa spesa”); l'illegittimità del criterio di ripartizione adottato (l'amministratore, stante la mancata approvazione della tabella millesimale, avendo proceduto sulla base del “numero di vani” dei due appartamenti facenti parte dell'edificio, senza rispettare l'imprescindibile requisito di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c.);
l'eccessiva onerosità del progetto di intervento proposto, in particolare avuto riguardo alla lavorazione indicata come “strato coibente”, che sarebbe “ridondante” rispetto alle concrete necessità
e il cui costo in ogni caso non sarebbe da porre a carico dell'intera compagine condominiale, bensì solo del proprietario esclusivo del piano primo e del sottotetto (trattandosi di opera di nessuna utilità per l'altro condomino).
Su tali basi la parte ha quindi chiesto: in principalità, di accertare che il Controparte_5
non può vantare alcun credito nei suoi confronti;
in via subordinata, di scomputare dall'
[...]
importo eventualmente dovuto i 26.037,00 euro relativi alla lavorazione sopra descritta e di determinare anche in via incidentale il valore dei piani o porzioni di piano in rilievo secondo i criteri di legge. ha contestato, in particolare richiamandosi ai poteri attribuitigli con i provvedimenti assunti dal CP_2
Tribunale nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 591/2012 V.G. (introdotto con ricorso ex art. 1105 c.c. da Domenico Galletti) e dettagliando i calcoli effettuati per giungere all'importo richiesto in sede monitoria.
Tanto premesso e venendo al merito, può, anzitutto, confermarsi (cfr. ordinanza del 2.12.2016) la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
tanto sulla scorta, da un lato, dei poteri attribuiti all'amministratore con il provvedimento di nomina da parte del Tribunale
(con il fine proprio di consentire l'esecuzione dei lavori de quibus anche in caso di mancanza di accordo tra i due comproprietari), dall'altro, dell'ulteriore documentazione prodotta e delle precisazioni svolte in comparsa.
Sono, dunque, infondati i primi due motivi di opposizione.
E' infondato anche il quarto motivo, che (con riguardo a quanto originariamente dedotto in tema e prescindendo dalle modalità con cui successivamente i lavori possano essere stati effettivamente realizzati) presuppone un assunto rimasto sfornito di adeguata prova in giudizio.
Merita, invece, accoglimento l'ulteriore doglianza di citazione.
Si richiama quanto già motivato con ordinanza del 30.7.2018: il ha fondato la propria CP_1
pretesa applicando un criterio di ripartizione della spesa (riferito al numero dei vani delle due unità) alternativo rispetto a quello di legge (cioè in deroga agli artt. 1123 c.c. e 68 disp. att. c.c.), senza previa delibera autorizzativa a monte e senza che al riguardo in ipotesi vi fosse stata l'attribuzione di alcuno specifico potere da parte del Tribunale.
Il mancato rispetto, in concreto, della necessaria proporzione tra le quote di spesa di ciascun condomino e il valore delle singole proprietà è stato accertato con la CTU disposta in corso di istruttoria (cfr. l'elaborato peritale, a firma del geom. depositato in data 21.6.2019). Persona_1
Sono stati quindi determinati i valori da attribuire ai singoli immobili (così da poter ricalcolare l'importo da porre a carico di . Parte_1
La conclusione - qui condivisa, in quanto frutto di valutazioni approfonditamente motivate, anche in puntuale riposta alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP. - è che all'odierno opponente competono
447 millesimi (a fronte dei 553 del fratello).
Il decreto ingiuntivo in oggetto, pertanto, è senz'altro da revocare.
Deve, ancora, valutarsi la possibile rilevanza della documentazione depositata da parte opponente con le note di trattazione scritta dell'8.7.2021 (i.e.: capitolato preventivo dei lavori e contratto di appalto stipulato con in data 08.06.2020; capitolato consuntivo dei lavori Controparte_6
svolti, redatto da geom. verbale di assemblea dei condomini del giorno 07.06.2021). CP_2
La causa, già trattenuta in decisione, era stata appositamente rimessa in istruttoria per avere, nel contraddittorio, un aggiornamento completo della situazione.
Ciascun parte ha depositato apposite memorie per dedurre sul punto, anche aggiornando le proprie conclusioni.
Risulta che nelle more i lavori sono stati effettivamente completati;
tuttavia, vi è corrispondenza solo parziale tra le opere inizialmente preventivate e quelle poi realizzate (in alcuni casi essendo pure significativamente variati i prezzi delle singole lavorazioni).
All'esito, si ritiene di non dover utilizzare i nuovi documenti (pur sopravvenuti), perché ciò implicherebbe, alla luce di alcune delle contestazioni sollevate, l'effettuazione di accertamenti di fatti
(anche) nuovi, rispetto ai quali in atti mancano le relative tempestive deduzioni/eccezioni.
E', conseguentemente, da riservare ad altra sede, sulla scorta dell'odierno provvedimento e dell'attività nelle more poste in essere, la determinazione delle somme eventualmente ancora dovute.
Concludendo, parte attrice va condannata al pagamento della minor somma di 46.599,00 euro in favore del convenuto opposto.
Le spese di lite vengono compensate, in considerazione dell'esito della lite e in ogni caso della peculiarità della fattispecie.
Per le stesse ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di causa con decreto del 18.9.2019, viene posto nei rapporti interni a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo qui opposto e condanna per le causali di cui in parte Parte_1
motiva, al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di 46.599,00 euro, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo della CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
La Spezia, 13.5.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2997/2016 R.G.A.C. promossa da:
, nato alla Spezia il 14.3.1955, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Barbieri Emiliano
Parte opponente
C o n t r o
RN di ZZ (c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore giudiziale geom. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Giordano Sturlese
Parte opposta.
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-accertare e dichiarare la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in carenza dei presupposti di legge per i motivi di cui alla spiegata opposizione e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo
o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
-dichiarare che il criterio di ripartizione della spesa condominiale “per vani catastali” posto a base dell'ingiunzione è illegittimo, fare proprie le risultanze della relazione a firma del nominato C.T.U. in relazione alla determinazione dei valori da attribuirsi alle singole unità immobiliari facenti parte del condominio di Via alla Stazione n.27, e conseguentemente
-accertare e dichiarare che all'unità immobiliare del piano terra, di proprietà dell'attore competono 447/1000
e, per l'effetto, dichiarare che l'opposizione svolta è fondata e revocare e/o dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata, accertare che l'importo finale dei lavori per i quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto, e infine effettivamente svolti e posti a carico dell'intera compagine condominiale, è stato pari a complessivi € 92.908,56 e, per l'effetto, accertare e dichiarare:
-che il condomino non era tenuto a corrispondere l'importo di € 58.265,01 ingiuntogli con il Parte_1 decreto opposto, pertanto revocarlo;
-che la quota dell'importo dei lavori svolti a carico di , secondo la ripartizione in millesimi di Parte_1 cui alla CTU espletata, è pari ad € 41.530,12, e -che detto importo pari ad € 41.530,12 è già stato corrisposto da al condominio e che, per Parte_1
l'effetto, nulla più è dovuto dall'attore in opposizione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- dichiarare inammissibili le produzioni documentali depositate dall'opponente con le note dell'8.7.2021, perché tardive ed irrituali;
- condannare l'attore opponente al pagamento della somma di € 46.599,00 in favore del convenuto opposto, per come risultante da tabella millesimale di CTU;
- in subordine, dichiarare l'opponente tenuto a pagare la diversa somma meglio ritenuta, se risultante dalla istruttoria svolta;
- in ogni caso, con addebito all'opponente dell'importo per tassa di registrazione del D.I.;
- vinte le spese di causa di merito, nonché quelle per il rito monitorio azionato, ex art. 653 ultimo comma
c.p.c., perché necessitato solo dal protratto comportamento negazionista avversario.
Nell'ipotesi disattesa e non creduta in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse ammissibili i documenti prodotti dall'opponente con le note dell'8.7.2021, voglia il Tribunale medesimo:
- dichiarare in euro 116.663,75 la spesa complessivamente sostenuta dal opposto per i lavori CP_1 oggetto di causa, come da nota datata 06.03.2023, a firma dell'amministratore giudiziale geom. CP_2
e depositata in atti a seguito di espressa richiesta del Giudicante eseguita con ordinanza 26.01.2023;
[...]
- condannare l'attore opponente al pagamento della somma di € 52.148,70 in favore del convenuto opposto, per come risultante da tabella millesimale di CTU;
- in subordine, dichiarare l'opponente tenuto a pagare la diversa somma meglio ritenuta, se risultante dalla istruttoria svolta;
- in ogni caso, con addebito all'opponente dell'importo per tassa di registrazione del D.I.;
- vinte le spese di causa di merito, nonché quelle per il rito monitorio azionato, ex art. 653 ultimo comma
c.p.c., perché necessitato solo dal protratto comportamento negazionista avversario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di opposizione è il decreto n. 729/2016 con il quale il Tribunale della Spezia ha ingiunto a il pagamento della somma di 58.265,01 euro, oltre interessi e spese. Parte_1
Si tratta della compartecipazione dell'odierno attore alle spese di rifacimento del tetto dell'edificio di
Via Della Stazione n. 27 a RN di ZZ, di cui egli è comproprietario con il fratello
CP_3
La somma richiesta in sede monitoria dall'amministratore giudiziale del condominio deriva dai preventivi (oltre IVA) che all'epoca erano stati forniti dalle ditte e Controparte_4 Org_1 come discussi all'assemblea del 28.4.2015.
a fondamento dell'opposizione proposta ha dedotto: l'assenza di prova scritta del Parte_1
credito ex adverso azionato, in assenza di delibera assembleare di approvazione dell'importo della spesa straordinaria in questione;
l'insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità (“in assenza di una delibera assembleare o di un altro documento dal quale si possa individuare, con la necessaria precisione, l'entità dei lavori straordinari e l'ammontare della relativa spesa”); l'illegittimità del criterio di ripartizione adottato (l'amministratore, stante la mancata approvazione della tabella millesimale, avendo proceduto sulla base del “numero di vani” dei due appartamenti facenti parte dell'edificio, senza rispettare l'imprescindibile requisito di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c.);
l'eccessiva onerosità del progetto di intervento proposto, in particolare avuto riguardo alla lavorazione indicata come “strato coibente”, che sarebbe “ridondante” rispetto alle concrete necessità
e il cui costo in ogni caso non sarebbe da porre a carico dell'intera compagine condominiale, bensì solo del proprietario esclusivo del piano primo e del sottotetto (trattandosi di opera di nessuna utilità per l'altro condomino).
Su tali basi la parte ha quindi chiesto: in principalità, di accertare che il Controparte_5
non può vantare alcun credito nei suoi confronti;
in via subordinata, di scomputare dall'
[...]
importo eventualmente dovuto i 26.037,00 euro relativi alla lavorazione sopra descritta e di determinare anche in via incidentale il valore dei piani o porzioni di piano in rilievo secondo i criteri di legge. ha contestato, in particolare richiamandosi ai poteri attribuitigli con i provvedimenti assunti dal CP_2
Tribunale nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 591/2012 V.G. (introdotto con ricorso ex art. 1105 c.c. da Domenico Galletti) e dettagliando i calcoli effettuati per giungere all'importo richiesto in sede monitoria.
Tanto premesso e venendo al merito, può, anzitutto, confermarsi (cfr. ordinanza del 2.12.2016) la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
tanto sulla scorta, da un lato, dei poteri attribuiti all'amministratore con il provvedimento di nomina da parte del Tribunale
(con il fine proprio di consentire l'esecuzione dei lavori de quibus anche in caso di mancanza di accordo tra i due comproprietari), dall'altro, dell'ulteriore documentazione prodotta e delle precisazioni svolte in comparsa.
Sono, dunque, infondati i primi due motivi di opposizione.
E' infondato anche il quarto motivo, che (con riguardo a quanto originariamente dedotto in tema e prescindendo dalle modalità con cui successivamente i lavori possano essere stati effettivamente realizzati) presuppone un assunto rimasto sfornito di adeguata prova in giudizio.
Merita, invece, accoglimento l'ulteriore doglianza di citazione.
Si richiama quanto già motivato con ordinanza del 30.7.2018: il ha fondato la propria CP_1
pretesa applicando un criterio di ripartizione della spesa (riferito al numero dei vani delle due unità) alternativo rispetto a quello di legge (cioè in deroga agli artt. 1123 c.c. e 68 disp. att. c.c.), senza previa delibera autorizzativa a monte e senza che al riguardo in ipotesi vi fosse stata l'attribuzione di alcuno specifico potere da parte del Tribunale.
Il mancato rispetto, in concreto, della necessaria proporzione tra le quote di spesa di ciascun condomino e il valore delle singole proprietà è stato accertato con la CTU disposta in corso di istruttoria (cfr. l'elaborato peritale, a firma del geom. depositato in data 21.6.2019). Persona_1
Sono stati quindi determinati i valori da attribuire ai singoli immobili (così da poter ricalcolare l'importo da porre a carico di . Parte_1
La conclusione - qui condivisa, in quanto frutto di valutazioni approfonditamente motivate, anche in puntuale riposta alle osservazioni critiche dei CC.TT.PP. - è che all'odierno opponente competono
447 millesimi (a fronte dei 553 del fratello).
Il decreto ingiuntivo in oggetto, pertanto, è senz'altro da revocare.
Deve, ancora, valutarsi la possibile rilevanza della documentazione depositata da parte opponente con le note di trattazione scritta dell'8.7.2021 (i.e.: capitolato preventivo dei lavori e contratto di appalto stipulato con in data 08.06.2020; capitolato consuntivo dei lavori Controparte_6
svolti, redatto da geom. verbale di assemblea dei condomini del giorno 07.06.2021). CP_2
La causa, già trattenuta in decisione, era stata appositamente rimessa in istruttoria per avere, nel contraddittorio, un aggiornamento completo della situazione.
Ciascun parte ha depositato apposite memorie per dedurre sul punto, anche aggiornando le proprie conclusioni.
Risulta che nelle more i lavori sono stati effettivamente completati;
tuttavia, vi è corrispondenza solo parziale tra le opere inizialmente preventivate e quelle poi realizzate (in alcuni casi essendo pure significativamente variati i prezzi delle singole lavorazioni).
All'esito, si ritiene di non dover utilizzare i nuovi documenti (pur sopravvenuti), perché ciò implicherebbe, alla luce di alcune delle contestazioni sollevate, l'effettuazione di accertamenti di fatti
(anche) nuovi, rispetto ai quali in atti mancano le relative tempestive deduzioni/eccezioni.
E', conseguentemente, da riservare ad altra sede, sulla scorta dell'odierno provvedimento e dell'attività nelle more poste in essere, la determinazione delle somme eventualmente ancora dovute.
Concludendo, parte attrice va condannata al pagamento della minor somma di 46.599,00 euro in favore del convenuto opposto.
Le spese di lite vengono compensate, in considerazione dell'esito della lite e in ogni caso della peculiarità della fattispecie.
Per le stesse ragioni il costo della CTU, come liquidato in corso di causa con decreto del 18.9.2019, viene posto nei rapporti interni a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo qui opposto e condanna per le causali di cui in parte Parte_1
motiva, al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di 46.599,00 euro, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo della CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
La Spezia, 13.5.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto