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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n. 313/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 9:19, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 313/2025 r.g. è comparsa l'avv. Milazzo, opponente.
Nessuno è comparso per il opposto. CP_1
L'avv. Milazzo insiste in ricorso.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non comparso, CP_1 invita la ricorrente a discutere la causa.
L'avv. Milazzo discute come da ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 17:35, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti,
il Giudice
pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 313/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313 R.G. dell'anno 2025 tra:
AVV. , (CF: ), in proprio Controparte_2 C.F._1 opponente
e
Controparte_3 opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art.
84, 170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente
1.1) Con ricorso depositato in data 26/2/2025, l'avv. Ivana Francesca Milana ha proposto opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (come richiamato dal combinato disposto degli artt. 84 e
170 DPR. 115/2002 e 15 d. lgs 150/11), avverso il decreto di liquidazione emesso in data
7/2/2025 a seguito della definizione della causa civile n° 876/2021 RG, notificato a mezzo p.e.c. il 10/2/2025, con cui è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_4 dello Stato con deliberazione dell'ordine degli avvocati di Marsala n. 709/2021 del 25/5/2021.
In particolare, l'avv. Milazzo si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di un importo richiesto di € 2.538,50, computato applicando le disposizioni di cui al DM
n° 55/2024, secondo lo scaglione dei valori medi relativo al valore della causa (disputatum)
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile rientrante nella fascia ricompresa tra € 5.200,01 ad € 26.000,00, il Giudice di prime cure liquidava la somma di € 331,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per Legge, facendo verosimilmente riferimento – in mancanza di motivazione sul punto - alla fascia di valore sino a
€ 1.100,00 (valore del decisum).
La ricorrente, ha quindi, eccepito il difetto di motivazione del provvedimento opposto con il quale è stata liquidata una somma ritenuta simbolica e non consona al decoro della professione, non indicandosi neanche nel decreto opposto, gli importi relativi alle diverse fasi della causa, e senza che il Giudice di prime cure avesse effettuato la verifica in concreto dell'adeguatezza del compenso liquidato rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dal legale in relazione alle peculiarità del caso specifico.
Deducendo la violazione degli artt. 4 commi 1 e 5 DM n. 55/2014 ed 82 DPR n.115/2002, nonché la violazione art. 2233 c.c., l'opponente ha chiesto, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, di: “liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia e liquidare inoltre le spese relative al presente ricorso”.
1.2) Con decreto depositato il 3 marzo 2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto. Il
, a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e il Controparte_3 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito. Pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/5/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82 DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti, la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto intimato e la tempestività Controparte_3 del suo deposito.
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondata a e va, pertanto, accolta.
Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 82 D.M. n. 115/2002, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato va effettuata “tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(…). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80% o diminuiti fino al 50%.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al
70%”.
Dunque, il Giudice ha la facoltà di valutare complessivamente il lavoro svolto dal professionista e soprattutto di tener conto dell'esito della lite e dell'eventuale manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
A tanto si aggiunga il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso nei termini che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi (per pagamento di somme o come nella specie) di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato […] il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (cfr., tra le tante, Cass. sez. III, 06/05/2022, n. 14470).
A ben vedere, dunque, che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (v. Cassazione, sentenza 9 settembre 2019, n. 224562).
Nel caso di specie, il procedimento nell'ambito del quale l'odierno opponente ha prestato la propria attività difensiva è stato definito con sentenza n. 833/2024 del 11/12/2024, che a fronte di una domanda di risarcimento danni quantificati da parte avversa in € 7.395,19, importo parzialmente confermato dall'espletata CTU che ha quantificato i lamentati danni in € 4.250,00, ha condannato i convenuti ivi compreso al pagamento in favore degli attori Controparte_4 della somma di € 235,03.
Orbene, non può nutrirsi dubbio sul fatto che, tenuto conto della natura del giudizio, la controversia rientrava nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.001,00 e l'importo liquidato dal Tribunale con decreto n. 1171/2025 del 10/2/2025 pari ad € 331,00, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di Legge, oltretutto difettando l'opposto decreto di liquidazione di motivazione sul punto della scelta dello scaglione di riferimento e degli importi imputati alle singole fasi processuali.
Il decreto di pagamento opposto va riformato, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 vigenti ratione temporis, calcolati secondo i valori minimi opportunamente aumentati, quanto all'attività istruttoria, in relazione al concreto svolgimento della stessa, pervenendo così alla somma individuata in dispositivo.
3) Spese di lite
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio in ragione della contumacia di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto reso dal Controparte_2
Tribunale di Marsala in data 10/2/2025 e, in riforma il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. in qualità di difensore di Controparte_2 [...]
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell'ordine degli CP_4 avvocati di Marsala n. 709/2021 del 25/5/2021nel procedimento civile indicato in parte motiva;
2) liquida in favore dell' per i titoli indicati in motivazione, l'importo di Controparte_2
€ 1.350,00 oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a, importo già ridotto del 50 % per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 130 Dpr 115/02), di cui: € 230,00 per la fase di studio, € 194,50 per quella introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria e € 425,50 per quella decisionale;
3) dispone il pagamento di tutte le suddette somme a carico dell'Erario e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Marsala, 14/5/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 6 a 6
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 9:19, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 313/2025 r.g. è comparsa l'avv. Milazzo, opponente.
Nessuno è comparso per il opposto. CP_1
L'avv. Milazzo insiste in ricorso.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non comparso, CP_1 invita la ricorrente a discutere la causa.
L'avv. Milazzo discute come da ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 17:35, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti,
il Giudice
pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 313/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313 R.G. dell'anno 2025 tra:
AVV. , (CF: ), in proprio Controparte_2 C.F._1 opponente
e
Controparte_3 opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art.
84, 170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente
1.1) Con ricorso depositato in data 26/2/2025, l'avv. Ivana Francesca Milana ha proposto opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (come richiamato dal combinato disposto degli artt. 84 e
170 DPR. 115/2002 e 15 d. lgs 150/11), avverso il decreto di liquidazione emesso in data
7/2/2025 a seguito della definizione della causa civile n° 876/2021 RG, notificato a mezzo p.e.c. il 10/2/2025, con cui è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_4 dello Stato con deliberazione dell'ordine degli avvocati di Marsala n. 709/2021 del 25/5/2021.
In particolare, l'avv. Milazzo si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di un importo richiesto di € 2.538,50, computato applicando le disposizioni di cui al DM
n° 55/2024, secondo lo scaglione dei valori medi relativo al valore della causa (disputatum)
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile rientrante nella fascia ricompresa tra € 5.200,01 ad € 26.000,00, il Giudice di prime cure liquidava la somma di € 331,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per Legge, facendo verosimilmente riferimento – in mancanza di motivazione sul punto - alla fascia di valore sino a
€ 1.100,00 (valore del decisum).
La ricorrente, ha quindi, eccepito il difetto di motivazione del provvedimento opposto con il quale è stata liquidata una somma ritenuta simbolica e non consona al decoro della professione, non indicandosi neanche nel decreto opposto, gli importi relativi alle diverse fasi della causa, e senza che il Giudice di prime cure avesse effettuato la verifica in concreto dell'adeguatezza del compenso liquidato rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dal legale in relazione alle peculiarità del caso specifico.
Deducendo la violazione degli artt. 4 commi 1 e 5 DM n. 55/2014 ed 82 DPR n.115/2002, nonché la violazione art. 2233 c.c., l'opponente ha chiesto, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, di: “liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia e liquidare inoltre le spese relative al presente ricorso”.
1.2) Con decreto depositato il 3 marzo 2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto. Il
, a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e il Controparte_3 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito. Pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/5/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82 DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti, la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto intimato e la tempestività Controparte_3 del suo deposito.
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondata a e va, pertanto, accolta.
Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 82 D.M. n. 115/2002, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato va effettuata “tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(…). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80% o diminuiti fino al 50%.
Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al
70%”.
Dunque, il Giudice ha la facoltà di valutare complessivamente il lavoro svolto dal professionista e soprattutto di tener conto dell'esito della lite e dell'eventuale manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
A tanto si aggiunga il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso nei termini che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi (per pagamento di somme o come nella specie) di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato […] il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (cfr., tra le tante, Cass. sez. III, 06/05/2022, n. 14470).
A ben vedere, dunque, che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (v. Cassazione, sentenza 9 settembre 2019, n. 224562).
Nel caso di specie, il procedimento nell'ambito del quale l'odierno opponente ha prestato la propria attività difensiva è stato definito con sentenza n. 833/2024 del 11/12/2024, che a fronte di una domanda di risarcimento danni quantificati da parte avversa in € 7.395,19, importo parzialmente confermato dall'espletata CTU che ha quantificato i lamentati danni in € 4.250,00, ha condannato i convenuti ivi compreso al pagamento in favore degli attori Controparte_4 della somma di € 235,03.
Orbene, non può nutrirsi dubbio sul fatto che, tenuto conto della natura del giudizio, la controversia rientrava nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.001,00 e l'importo liquidato dal Tribunale con decreto n. 1171/2025 del 10/2/2025 pari ad € 331,00, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di Legge, oltretutto difettando l'opposto decreto di liquidazione di motivazione sul punto della scelta dello scaglione di riferimento e degli importi imputati alle singole fasi processuali.
Il decreto di pagamento opposto va riformato, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 vigenti ratione temporis, calcolati secondo i valori minimi opportunamente aumentati, quanto all'attività istruttoria, in relazione al concreto svolgimento della stessa, pervenendo così alla somma individuata in dispositivo.
3) Spese di lite
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio in ragione della contumacia di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto reso dal Controparte_2
Tribunale di Marsala in data 10/2/2025 e, in riforma il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. in qualità di difensore di Controparte_2 [...]
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell'ordine degli CP_4 avvocati di Marsala n. 709/2021 del 25/5/2021nel procedimento civile indicato in parte motiva;
2) liquida in favore dell' per i titoli indicati in motivazione, l'importo di Controparte_2
€ 1.350,00 oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a, importo già ridotto del 50 % per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 130 Dpr 115/02), di cui: € 230,00 per la fase di studio, € 194,50 per quella introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria e € 425,50 per quella decisionale;
3) dispone il pagamento di tutte le suddette somme a carico dell'Erario e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Marsala, 14/5/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 6 a 6