Ordinanza collegiale 3 novembre 2017
Sentenza 23 novembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/11/2017, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2017
N. 05530/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06211/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6211 del 2009, proposto da:
ER AS, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. del Lido Smeraldo s.r.l., proseguito da AR RA, nella medesima qualità di legale rappresentante p.t. del Lido Smeraldo, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Caracciolo n. 15;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Tommaso Caravita n. 10;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 112 del 24/7/2009, notificata il 6/8/2009, a firma del Dirigente dell’Ufficio Servizio Attività Produttive del Comune di Giugliano in Campania, concernente la cessazione dell’attività abusiva di Bar svolta presso il Lido Smeraldo alla via Licola Mare; del verbali n. 139/PC/09 e n. 139/PC/09 redatti dal Comando PM di Giugliano in data 9/6/2009; nonché degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori Ferdinando Scotto per la parte ricorrente, Guglielmo Conca su delega di Raffaello Capunzo per il Comune di Giugliano; per la pratica forense si dà atto della presenza della dott.ssa Angela Parente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7/11/2009, ER AS, in proprio e quale legale rappresentante p.t. del Lido Smeraldo s.r.l., nella dedotta qualità di titolare di uno stabilimento balneare sito in Giugliano alla via Licola Mare con annesso esercizio di un bar a servizio dei clienti, impugnava gli atti in epigrafe concernenti la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi esistente, ritenuta abusiva in quanto l’autorizzazione stagionale rilasciata con atto n. 428 del 28/7/1998 sarebbe scaduta e mai rinnovata, con ampliamento peraltro della superficie in difformità della planimetria allegata all’autorizzazione sanitaria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania.
A seguito di avviso ex art. 82 c.p.a., si costituiva in giudizio RA AR, attuale legale rappresentante della società Lido Smeraldo, con il patrocinio di un nuovo difensore in sostituzione del precedente deceduto.
La causa veniva fissata per la discussione ed introitata per la decisione alla pubblica udienza del 31/10/2017.
Con ordinanza n. 5112 del 3/11/2017, premesso che con il ricorso si riferiva del consolidamento di una nuova dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, il Collegio dava avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della questione d’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio, assegnando alle parti il termine di 10 giorni per il deposito di eventuali memorie.
In proposito il Comune resistente ha rappresentato che la dichiarazione in questione sarebbe una DIA (o SCIA) sanitaria notificata ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE n. 852/2004, tant’è che il Servizio competente aveva, già all’epoca, comunicato alla ditta interessata la necessità di inoltrare apposita DIA amministrativa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 287 del 1991.
DIRITTO
1. Nel merito con il ricorso si deduce che:
- la ricorrente avrebbe provveduto, nel corso degli anni, a richiedere il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per lo stabilimento balneare e per il bar, da ultimo con istanza in data 22/6/2009 nonché con istanza prot. n. 31594 del 7/7/2009;
- non sussisterebbero opere realizzate in difformità della licenza edilizia n. 232 del 1966;
- la ricorrente avrebbe altresì presentato al Comune una dichiarazione di inizio attività per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il Lido Smeraldo, prot. n. 35294 del 28/7/2009 che risulterebbe perfezionata per effetto del silenzio dell’amministrazione;
- mancherebbe una adeguata considerazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
1.1. Preliminarmente è da escludere la rilevazione d’ufficio di una carenza di interesse alla decisione sull’impugnativa in esame per effetto di una nuova DIA presentata dalla ricorrente, posto che non risulta provata in atti la sussistenza di alcun titolo abilitativo sopravvenuto per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo B che influisca sull’efficacia dell’ingiunzione di cessazione dell’attività abusiva.
Tanto meno una DIA sanitaria può influire sulla decisione di merito, non solo perché la medesima non costituisce di per sé titolo sufficiente per lo svolgimento dell’attività di BAR, ma anche perché essa è comunque sopravvenuta in data successiva all’adozione dell’ordinanza impugnata, laddove la validità di un atto va valutata unicamente in base ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione.
1.2. A parte l’autorizzazione stagionale risalente al 1998, la parte ricorrente non ha dunque dimostrato l’esistenza di successivi titoli abilitativi, a nulla rilevando le richieste di rinnovo relative allo stabilimento balneare che, come anche riconosciuto da parte ricorrente, non recano una espressa menzione dell’esercizio pubblico di somministrazione di bevande e alimenti.
Quest’ultimo, infatti, rappresenta un’attività distinta ed ulteriore rispetto alla balneazione, con particolari requisiti e presupposti, che non può essere automaticamente incorporata nei titoli che legittimano lo stabilimento balneare.
1.3. In mancanza di un comprovato titolo abilitativo - che parte ricorrente ha mancato di formalizzare (come già emerge dal precedente paragrafo 1.1.) pur avendone la possibilità dopo la comunicazione di avvio del procedimento - la determinazione impugnata, recante la chiusura di un esercizio privo della prescritta abilitazione, costituisce una determinazione dovuta e vincolata, a nulla rilevando le contestazioni in questa sede giudiziale o le osservazioni in sede procedimentale in ordine all’insussistenza di opere edilizie abusive, che non possono comunque comportare un esito diverso da quello in concreto adottato con il provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
2. In conclusione il ricorso in esame va quindi respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese di causa per la parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna AR RA al pagamento, in favore del Comune di Giugliano in Campania, delle spese di giudizio liquidate nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO