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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. ALESSIO ARDIZZONE e CHRISTIAN CONTI ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori in Palermo, Via Tommaso Gargallo n. 12
ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott.
VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
nonché
tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 per l'UST della provincia di Sondrio
controinteressati
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso.
- previa disapplicazione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA- profilo Collaboratore scolastico, il servizio militare prestato pari a 6 punti complessivi;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo di Collaboratore scolastico;
- Voglia, altresì, condannare il , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare: In via principale e nel merito:
• rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, sul ricorso presentato dal ricorrente.
In ogni caso:
• con vittoria di spese, competenze ed onorari da versarsi sul capitolo “Entrate eventuali e diverse del ” capo XIII, Controparte_3 capitolo 3550”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il
[...]
, chiedendo, con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto Controparte_2
di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, il riconoscimento del punteggio “per intero” del servizio militare di leva svolto – pertanto punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni - con condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
In particolare il ricorrente, in qualità di soggetto iscritto nelle Graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico - per l'UST della
Pag. 2 di 5 provincia di Sondrio, dedotto di aver svolto servizio militare dal 18/12/1996 al
16/07/1997, invocava l'illegittimità e chiedeva la disapplicazione delle disposizioni di cui al D.M. 50/2021 che prevedono, nell'ambito del riconoscimento dei titoli ai fini della formazione del punteggio per l'inserimento nella graduatorie ATA, l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina
(considerandolo come servizio generico svolto presso le amministrazioni statali) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.
In data 04/03/2024 si costituiva il , eccependo Controparte_2
l'intervenuta acquiescenza, da parte del ricorrente, in ordine al punteggio conseguito, e ciò in ragione del mancato reclamo avverso la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 8 D.M. 50/2021; nel merito, contestando il ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13/03/2024 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria in qualità di controinteressati mediante notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del
[...]
nel termine perentorio del 30/04/2024 stabilito ai sensi dell'art. 102 Controparte_2
c.p.c.
In data 18/04/2024 si perfezionava la notifica agli altri soggetti iscritti graduatoria quali controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sul sito istituzionale del ai sensi dell'art. Controparte_2
151 c.p.c.
All'udienza del 04/06/2025 il procuratore di parte convenuta eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto le graduatorie istituite con D.M.
50/2021 e relative al triennio 2021-2024 non risultavano più vigenti;
il procuratore di parte ricorrente aderiva a tale eccezione, subordinatamente alla compensazione delle spese di lite;
alla medesima udienza la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Invero, l'oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente alla legittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie 2021-2024, “Il servizio militare
Pag. 3 di 5 di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e in applicazione della quale l'Amministrazione resistente valuta il servizio militare svolto in epoca anteriore alla nomina quale “servizio alle dipendenze di altre amministrazioni”, idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Orbene, risulta inequivocabilmente dal corpo del ricorso e dalle relative conclusioni che la domanda del ricorrente è volta ad ottenere una diversa valutazione del proprio titolo, costituito dal servizio militare, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie 2021-2024 indetta con D.M. 50/2021, al fine di conseguire un miglior punteggio, sempre nell'ambito delle predette graduatorie.
Risulta quindi evidente che, stante il venir meno delle graduatorie rispetto alle quali è domandata una modifica del punteggio ai fini di una migliore collocazione, il ricorrente non potrà conseguire alcun risultato favorevole dalla pronuncia giurisdizionale richiesta in questa sede, che andrebbe inevitabilmente ad incidere su delle graduatorie del tutto esaurite.
Ne consegue che risulta integrata una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore questione.
Considerata la complessità della materia che, nel merito, dà origine a orientamenti non univoci e considerata la sopravvenienza di circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 4 di 5 Così deciso il 04/06/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. ALESSIO ARDIZZONE e CHRISTIAN CONTI ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori in Palermo, Via Tommaso Gargallo n. 12
ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott.
VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
nonché
tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 per l'UST della provincia di Sondrio
controinteressati
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso.
- previa disapplicazione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA- profilo Collaboratore scolastico, il servizio militare prestato pari a 6 punti complessivi;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo di Collaboratore scolastico;
- Voglia, altresì, condannare il , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare: In via principale e nel merito:
• rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, sul ricorso presentato dal ricorrente.
In ogni caso:
• con vittoria di spese, competenze ed onorari da versarsi sul capitolo “Entrate eventuali e diverse del ” capo XIII, Controparte_3 capitolo 3550”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il
[...]
, chiedendo, con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto Controparte_2
di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, il riconoscimento del punteggio “per intero” del servizio militare di leva svolto – pertanto punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni - con condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
In particolare il ricorrente, in qualità di soggetto iscritto nelle Graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico - per l'UST della
Pag. 2 di 5 provincia di Sondrio, dedotto di aver svolto servizio militare dal 18/12/1996 al
16/07/1997, invocava l'illegittimità e chiedeva la disapplicazione delle disposizioni di cui al D.M. 50/2021 che prevedono, nell'ambito del riconoscimento dei titoli ai fini della formazione del punteggio per l'inserimento nella graduatorie ATA, l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina
(considerandolo come servizio generico svolto presso le amministrazioni statali) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.
In data 04/03/2024 si costituiva il , eccependo Controparte_2
l'intervenuta acquiescenza, da parte del ricorrente, in ordine al punteggio conseguito, e ciò in ragione del mancato reclamo avverso la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 8 D.M. 50/2021; nel merito, contestando il ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13/03/2024 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria in qualità di controinteressati mediante notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del
[...]
nel termine perentorio del 30/04/2024 stabilito ai sensi dell'art. 102 Controparte_2
c.p.c.
In data 18/04/2024 si perfezionava la notifica agli altri soggetti iscritti graduatoria quali controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza sul sito istituzionale del ai sensi dell'art. Controparte_2
151 c.p.c.
All'udienza del 04/06/2025 il procuratore di parte convenuta eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto le graduatorie istituite con D.M.
50/2021 e relative al triennio 2021-2024 non risultavano più vigenti;
il procuratore di parte ricorrente aderiva a tale eccezione, subordinatamente alla compensazione delle spese di lite;
alla medesima udienza la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Invero, l'oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente alla legittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie 2021-2024, “Il servizio militare
Pag. 3 di 5 di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e in applicazione della quale l'Amministrazione resistente valuta il servizio militare svolto in epoca anteriore alla nomina quale “servizio alle dipendenze di altre amministrazioni”, idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Orbene, risulta inequivocabilmente dal corpo del ricorso e dalle relative conclusioni che la domanda del ricorrente è volta ad ottenere una diversa valutazione del proprio titolo, costituito dal servizio militare, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie 2021-2024 indetta con D.M. 50/2021, al fine di conseguire un miglior punteggio, sempre nell'ambito delle predette graduatorie.
Risulta quindi evidente che, stante il venir meno delle graduatorie rispetto alle quali è domandata una modifica del punteggio ai fini di una migliore collocazione, il ricorrente non potrà conseguire alcun risultato favorevole dalla pronuncia giurisdizionale richiesta in questa sede, che andrebbe inevitabilmente ad incidere su delle graduatorie del tutto esaurite.
Ne consegue che risulta integrata una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore questione.
Considerata la complessità della materia che, nel merito, dà origine a orientamenti non univoci e considerata la sopravvenienza di circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 4 di 5 Così deciso il 04/06/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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