TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Signori Giudici
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Giudice estensore
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONECHI Parte_1 C.F._1
NA e dell'avv. BALDI GABRIELLA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVESI CINZIA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 2 ottobre 2025: per l'attrice “A) In via istruttoria Si chiede disporsi una integrazione della Parte_1
CTU nella quale stimare ed indicare il valore dei beni immobili oggetto di donazione al momento di apertura della successione, prendendo in considerazione il loro valore di mercato e non il loro prezzo di vendita, ovvero, in ipotesi, prendere in considerazione il criterio del valore di mercato dei beni suddetti in luogo di quello del prezzo di vendita. a) in via principale: accertata l'incapacità naturale della signora accertare e dichiarare l'annullabilità delle donazioni 25.6.2018 - Parte_2 avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle Grazie, Catasto
Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995- e 19.11.2018, entrambe ai Rogiti del notaio in Per_1
Capoliveri, la prima avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri per le ragioni pagina 1 di 16 esposte in narrativa e, pertanto, con sentenza costitutiva, annullarle e dichiararle prive di ogni giuridico effetto;
b) ancora in via principale: accertata la mancanza di forma scritta, dichiarare la nullità delle donazioni avvenute mediante diretta erogazione del denaro a mezzo bonifici effettuati dal conto corrente n 12076 intrattenuto dalla signora presso il Banco di Credito Cooperativo dell'Elba, Pt_2 nelle date, negli importi e con le causali di seguito indicati: - 20.9.2017, euro 5.500,00 con causale
“pagamento tasse”; -21.12.2017, euro 4.500,00 con causale “regalo Natale”; - 22.12.2017, euro
1.500,00 con causale “pagamenti”; - 24.1.2018, euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; - 16.4.2018, euro 10.000,00 senza causale;
- 16.5.2018, euro 6.000,00 senza causale;
- 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”; - 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale “regalo”; e, in conseguenza della pronuncia che precede, condannare il signor alla restituzione alla Signora di CP_1 Parte_1 quanto ricevuto aumentato di interessi e rivalutazione sino al dì dell'effettivo pagamento;
c) in subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub a) e b):
c.1) accertare e dichiarare che la signora è erede legittimario pretermesso dal Parte_1 testamento della Signora pubblicato il 7.2.2022; c.2) accertata e dichiarata la Parte_2 qualità di legittimaria della signora accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima Parte_1 alla metà dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 c.c c.3) accertare e dichiarare che la consistenza del patrimonio della signora al momento dell'apertura della successione, previa Parte_2 riunione allo stesso del bene oggetto della donazione 25.6.2018 ai rogiti notaio in Capoliveri Per_1 era formato dai seguenti beni: (1) immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle
Grazie, Catasto Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995; (2) garage posto in Capoliveri, via
Circonvallazione n. 2, meglio identificato al NCEU, foglio 20, particella 451, subalterno 1, cat. C/6 classe 2 consistenza 32 mq;
(3) magazzino posto in Capoliveri, via Giotto n. 13, meglio identificato al
NCEU, 20, particella 630, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 12 mq;
(4) appartamento posto in
Capoliveri, via Giotto n. 5 megli o identificato al NCEU foglio 20, particella 627, subalterno 2, cat. A/4 classe 3 consistenza 2,5 vani catastali;
(5) appartamento posto in Capoliveri, via Carducci n. 7, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 567, cat. A/4 classe 2 consistenza 2 vani catastali;
(6) appartamento posto in Capoliveri, via Giotto n. 12, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella
623, cat. A/2 classe 1 consistenza 5 vani catastali;
(7) garage posto in Capoliveri, via Giotto snc, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 629, cat. C/6 classe 3 consistenza 55 mq;
(8) fondo posto in Capoliveri, via Circonvallazione n. 24, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 425, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 34 mq;
(9) fondo posto in Capoliveri, via Tito Speri n. 3, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 537, subalterno 2, cat. C/6 classe 2 consistenza 23 pagina 2 di 16 mq;
(10) fondo posto in Capoliveri, via Cavour n. 60, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 243, subalterno 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 15 mq;
(11) appartamento posto in
Capoliveri, via Roma n. 1, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 347, subalterno 3, cat.
A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani catastali;
(12) appartamento posto in Capoliveri, via Cavour n. 5, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 437, subalterno 5, cat. A/4 classe 2 consistenza 4,5 vani catastali;
(13) fondo posto in Capoliveri, via Roma 37, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 338, subalterno 603, cat. C/1 classe 4 consistenza 11 mq;
(14) fondo e ruderi posti in
Capoliveri, loc. Ferrato meglio identificati al NCT al foglio 23, particella 211, subalterno 603, cat. C/2 classe 2 consistenza 15 mq;
subalterno 602, cat. F/2; subalterno 604, cat. F/2; (15) rudere e terreno posto in Capoliveri, loc. Arigalardo, meglio identificati al NCT Foglio 20, particella 978, subalterno
601, cat. F/2; (16) terreno posto in Capoliveri, loca. Arigalardo, meglio identificato al NCT Foglio 20, particella 1024; Foglio 23, particella 1025; (17) terreni posti in Capoliveri, loc. Sera e Mattina, meglio identificati al NCET Foglio 18, particella 63, 275, 312, 742; (18) terreni posti in Capoliveri, loc.
Forcioni, meglio identificati al NCT Foglio 18, particella 957, 959; (19) terreni posti in Capoliveri, meglio identificati al NCT, Foglio 21, particella 1177 ed 1179; (20) terreni posti in Porto AZ, loc.
Pontecchio, meglio identificati al NCT, Foglio 10, particelle 199, 364, 390; (21) terreni posti in Porto
AZ, loc. Serra Sassi, meglio identificati al NCT Foglio 2, particella 32, 43, 44; (22) terreni posti in
IO, loc. Monte Puccio, meglio identificati al NCT Foglio 33, particelle 44, 45, 46, 47, 138,
142, 145, 146, 149, 150 c.4) accertare e dichiarare che il patrimonio della defunta signora
[...]
al momento dell'apertura della successione, per effetto dell'anzidetta riunione Parte_2 ammontava ad euro 3.540.692,50 o a alla diversa somma che risulterà determinata nel presente giudizio e conseguentemente accertare e dichiarare la lesione della suddetta quota in misura di euro
1.770.346,25 o in quella diversa che sarà determinata in corso di causa;
c.5) in conseguenza di quanto precede attribuire, con pronuncia costitutiva, alla signora beni dell'asse ereditario Parte_1 della signora in quantità corrispondente alla metà dell'asse ereditario. Con Parte_2 riserva di domandare, instare ed eccepire nei limiti previsti dal codice di rito. Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge”; per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Livorno CP_1 contrariis reiectis: A) In Via principale: Accertare la piena capacità cognitiva della Signora Pt_2 al momento della sottoscrizione degli atti di donazione del 25/06/2018 e del 19/11/2018
[...] impugnati da parte attrice dichiarandone quindi la legittimità sostanziale e formale e per l'effetto rigettare la domanda principale proposta dall'attrice. Accertare la piena efficacia delle donazioni del pagina 3 di 16 21.12.2017, euro 4.500,00 con causale “regalo Natale” e del 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale
“regalo”, eseguite a favore del Sig. da parte della Sig. e impugnate da CP_1 Parte_2 parte attrice dichiarandone quindi la legittimità sostanziale e formale Dichiarare la mancanza dei requisiti della donazione e quindi la piena efficacia dei seguenti versamenti su conto corrente effettuati a favore del Sig. da parte della Sig. per procedere ai pagamenti per le CP_1 Parte_2 proprietà di quest'ultima come risulta dall'All. B della Comparsa di costituzione del 14/02/2022:
20.9.2017, euro 5.500,00 con causale “pagamento tasse”; 22.12.2017, euro 1.500,00 con causale
“pagamenti”; - 24.1.2018, euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; - 16.4.2018, euro 10.000,00 senza causale;
- 16.5.2018, euro 6.000,00 senza causale;
- 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”.
Voglia, in ogni caso, decurtare la somma complessiva di € 31.290,00 che il Sig. risulta CP_1 aver versato sul conto corrente della Sig.ra € 490,00 in data 4 giugno 2018 con causale Parte_2
“prestito infruttifero” (All. B comparsa costituzione), la somma di € 8.000,00 in data 2 Aprile 2019 con causale “restituzione prestito”, (All. B comparsa costituzione) e la somma di € 22.800,00 in data 26 novembre 2016 (all. B comparsa costituzione). B) In ipotesi subordinata, accertato l'effettivo valore dell'asse ereditario della Signora rigettare la domanda di riduzione della quota Persona_2 ereditaria legittima avanzata dall'attrice il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio. C) In ipotesi ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande attoree fossero anche solo in parte accolte, accogliere le stesse limitatamente alla effettiva quota ereditaria ex lege spettante all'attrice all'esito dell'espletata istruttoria e del testamento olografo redatto dalla Sig.ra con integrale compensazione delle spese processuali e CTU da porsi a Pt_2 carico di parte attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Giudice istruttore il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
I. A seguito di ricorso cautelare della il Tribunale di Livorno, con ordinanza Parte_1 del 9 luglio 2021, rigettava la domanda di sequestro giudiziario nei confronti di ma CP_1 accoglieva la domanda di sequestro conservativo di tutti i beni e crediti del fino alla CP_1 concorrenza di euro 300.000,00.
A seguito di reclamo di entrambe le parti, il Tribunale di Livorno, con ordinanza collegiale del 14 settembre 2021, autorizzava il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti facenti capo al fino alla concorrenza di un milione di euro. CP_1
pagina 4 di 16 Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Livorno dichiara inefficace il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale con ordinanza del 9 luglio 2021.
II. Con atto, la cui notifica veniva chiesta in data 22 ottobre 2021 (non è possibile evincere dagli atti e dalle deduzioni delle parti la data di notifica dell'atto di citazione), citava Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di IO, e deduceva che: CP_1
l'attrice era l'unica figlia di , nata il [...] e deceduta il Parte_2 giorno 8 agosto 2020 all'età di 83 anni;
come tale era l'unica erede legittima ai sensi dell'art. 566 cc ed anche erede legittimaria ai sensi dell'art. 536 cc;
il patrimonio immobiliare e mobiliare era stato distratto in favore del nipote della de cuius hereditate agitur, ovvero figlio legittimo dell'attrice;
CP_1 in data 16 aprile 2018 la de cuius aveva rilasciato una procura generale al nipote
CP_1 in data 25 giugno 2018 la de cuius donava al nipote l'intero complesso immobiliare
CP_1 turistico-ricettivo Residence Villa Le Grazie Ovest;
in data 19 novembre 2018 la de cuius donava al nipote l'usufrutto per la durata di
CP_1 venti anni su di un consistente compendio immobiliare, composto da ben 18 tra terreni, fondi commerciali e appartamenti siti nel Comune di Capoliveri;
in data 22 novembre 2018 il nipote quale procuratore generale della de cuius,
CP_1 vendeva a terzi al prezzo di euro 90.000,00 un terreno della nonna, comprensivo dei diritti di edificazione conseguenti al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Capoliveri;
dal 2017 alla data di morte della MESSIMA del 2020, il aveva beneficiato di bonifici da parte
CP_1 della nonna pari ad euro 55.200,00, così come di seguito dettagliati: - 20.9.2017, euro 5.500,00 con causale “pagamento tasse”; -21.12.2017, euro 4.500,00 con causale “regalo Natale”; - 22.12.2017, euro
1.500,00 con causale “pagamenti”; - 24.1.2018, euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; - 16.4.2018, euro 10.000,00 senza causale;
- 16.5.2018, euro 6.000,00 senza causale;
- 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”; - 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale “regalo”; nel medesimo periodo risultavano anche essere stati prelevati in contanti, allo sportello bancario e/o al bancomat, importi fino a raggiungere la somma di euro 52.810,00;
a seguito della denuncia presentata dalla iniziava il procedimento penale Parte_1 iscritto al 3152/2018, durante il quale il Pubblico Ministero in data 2 febbraio 2019 proponeva ricorso al Tribunale di Livorno per la nomina di un amministratore di sostegno alla Parte_2
e il Tribunale nominava in data 11 aprile 2019, come amministratore di sostegno, l'avv.
[...]
RT Mencarelli del foro di Livorno;
pagina 5 di 16 nelle relazioni del 10 novembre 2019, del 28 febbraio 2020 e del 27 maggio 2020 e del 31 luglio 2020
l'amministratore di sostegno segnalava il comportamento di chiusura assunto nei suoi confronti dal la difficoltà ad eseguire esami e visite mediche sulla persona della amministrata e in data 17 CP_1 febbraio 2020 il Giudice tutelare, a seguito della richiesta dell'amministratore, revocava le procure rilasciate dalla de cuius al CP_1 le due donazioni immobiliari del 25 giugno 2028 e del 19 novembre 2018 e le donazioni di denaro effettuati dal 2017 al 2019 erano annullabili per l'incapacità di intendere o di volere della ai Pt_2 sensi dell'art. 775 cc;
le donazioni delle somme di denaro fino ad euro 52.500,00 erano nulle per mancanza di forma ai sensi dell'art. 782 cc;
le donazioni violavano comunque la riserva dell'erede legittimaria, che, come figlia, aveva diritto alla metà del matrimonio lasciato dalla ai sensi dell'art. 537 cc;
Pt_2 la massa ereditaria ai sensi dell'art. 556 cc era composta dai beni immobili elencati nella tabella presente da pagina 38 della consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. a cui doveva Per_3 essere aggiunto il residence contrassegnato con il numero 1 della relazione, la cui proprietà era stata donata al in data 25 giugno 2018; il valore della massa ereditaria ammontava ad euro CP_1
3.231.442,50 per i beni immobili e di euro 55.200,00 per il denaro;
la quota della massa ereditaria, che spettava alla legittimaria ammontava conseguentemente ad euro 1.643.346,25; il valore dei beni caduti in successione (nuda proprietà di immobili donati al nipote e proprietà piena di altri immobili) ammontava ad euro 531.442,50; in conclusione, l'attrice domandava:
l'annullamento per incapacità naturale della delle donazioni Parte_2
25.6.2018 - avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle Grazie,
Catasto Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995- e 19.11.2018, entrambe ai Rogiti del notaio Per_1 in Capoliveri;
la dichiarazione di nullità per difetto di forma delle donazioni avvenute mediante erogazione diretta del denaro nella misura di euro 55.200,00; in subordine, la riduzione della porzione di eredità lasciata all'erede testamentario CP_1 per integrare la quota dell'attrice e la riduzione delle due donazioni sopra citate e l'accertamento al diritto dell'attrice, quale successore legittimario, a vedersi attribuire la metà dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 cc nella misura di euro 1.643.346,25.
pagina 6 di 16 II. Con comparsa datata 14 febbraio 2022, il convenuto chiedeva il rigetto delle CP_1 domande dell'attrice.
Il convenuto deduceva che: con testamento olografo pubblicato e registrato in Piombino dal notaio in data 7 febbraio Persona_4
2022, era stato nominato unico erede universale dalla nonna;
Parte_2 gli atti di donazione erano stati rogati dal Notaio che aveva verificato lo stato psichico Persona_5
e la ricorrente capacità di intendere e di volere della . Parte_2
III. Con memoria datata 18 marzo 2022 e depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, l'attrice modificava le domande e, preso atto che era stata Parte_1 CP_1 nominato erede universale con testamento olografo pubblicato in data 7 febbraio 2022, chiedeva la riduzione della disposizione testamentaria per la tutela del diritto alla metà del patrimonio ereditario quale erede legittimaria.
IV. Con provvedimento in data 24 giugno 2022 il processo, già instaurato dinanzi alla sezione distaccata di IO, veniva trasferito alla sede centrale del Tribunale di Livorno, essendo di competenza del Collegio.
V. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022, chiedeva la fissazione Parte_1 dell'udienza per la prosecuzione del processo.
VI. La causa veniva chiamata per la prima volta da questo Giudice all'udienza del 4 ottobre 2023 e veniva istruita a mezzo testimoni e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
VII. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, l'attrice presentava nuovamente, e in corso di causa, domandava di autorizzazione al sequestro giudiziario e al sequestro conservativo.
Con ordinanza assunta all'udienza del 10 aprile 2025, il Giudice accoglieva la domanda di sequestro conservativo e autorizzava il sequestro di beni mobili, immobili e risorse finanziarie e strumenti finanziari intestati a fino alla concorrenza del credito di euro 129.441,31. CP_1
Il sequestro conservativo veniva eseguito nell'ambito del procedimento di attuazione R.G. Es. mobiliari
655/2025 con la sottoposizione a vincolo all'udienza del 15 luglio 2025 della somma di euro 697,82 detenuta dal terzo . Controparte_2
VIII. La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A.
L'attrice domanda la pronuncia dell'annullamento delle donazioni del Parte_1
25.6.2018 - avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle Grazie, pagina 7 di 16 Catasto Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995- e del 19.11.2018, entrambe ai Rogiti del notaio in Capoliveri, per l'incapacità natura della donante . Per_1 Parte_2
Bisogna premettere che l'art. 775 cc prevede che l'erede del donante possa chiedere l'annullamento della donazione fatta da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta.
Agli atti è stata depositata la donazione del 25 giugno 2018 rep.n.63.162 e racc.n.24.627 del notaio dott. con la quale ha donato al nipote il Persona_5 Parte_2 CP_1 complesso immobiliare turistico-ricettivo nel comune di Capoliveri, località Madonna delle Grazie, costituito da due fabbricati di solo piano terreno, descritto al catasto dei fabbricati foglio 21, particella
124 e particella 995.
E' stata depositata anche la donazione del 19 novembre 2018 rep.n.63.572 e racc.n. 24.952 del medesimo notaio con la quale ha donato al nipote l'usufrutto Parte_2 CP_1 generale per la durata di 20 anni di: autorimessa nel comune di Capoliveri Via Giotto n.17; rudere di fabbricato in muratura nel comune di Capoliveri, località Arigalardo;
appartamento ad uso abitazione nel comune di Capoliveri Via Giosué Carducci n.7; appartamento ad uso abitazione nel comune di Capoliveri Via Giotto n.12; appartamento ad uso abitazione nel comune di Capoliveri Via Giosué Carducci n.5; terreno in Capoliveri Via delle Grazie;
terreno in Capoliveri località Sera e Mattina;
magazzino in Capoliveri Via Circonvallazione n.24; autorimessa in Capoliveri Via Tito Speri n.3; fondo ad uso commerciale in Capoliveri via Roma n.39; ed altri, così come meglio descritto nel citato atto.
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità dell'art. 28 della legge 16 dicembre 1913
n.89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), il Notaio ha l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando (cfr. Corte di Cassazione sentenze n.11569/2009,
n.26908/2014, n. 26448/2023).
La circostanza che il Notaio abbia ricevuto gli atti di donazioni della costituisce un Parte_2 serio indizio della sua capacità di intendere e di volere al momento dell'atto.
Lo stesso Notaio dott. è stato sentito, come testimone, all'udienza del giorno Persona_5 maggio 2024 e ha dichiarato: “confermo di aver redatto gli atti di donazione che mi vengono mostrati, pagina 8 di 16 confermo che mi recai a Capoliveri dove trovai la e c'era anche il donatario Parte_2
e due testimoni come per legge. Ricordo che parlai a lungo con , con la donante e lei CP_1 Pt_2 voleva donare e in base alle mie valutazioni professionali posso dire che era pienamente capace e convinta di quello che faceva. Posso confermare che la era consapevole dell'atto che mi ha Pt_2 chiesto di rogitare, soprattutto dal punto di vista mentale, come mente era lucidissima”.
Sempre per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, lo stato di sanità mentale constatato dal Notaio può essere contestato con ogni mezzo di prova, ma deve trattarsi di prove, anche presuntive, che devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cc.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 2702 del 30/01/2019: “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni”.
Il primo indizio che depone per la ricorrenza della capacità di intendere e di volere è costituito dal fatto che la nomina dell'amministratore di sostegno della è avvenuta con decreto del Parte_2 giorno 8 aprile 2019 a distanza di 5 mesi dalla seconda donazione del 19 novembre 2018.
Il secondo indizio è costituito dalla certificazione medica della Dott.ssa , Geriatria Persona_6 presso l'Ospedale di Pistoia, che ebbe a visitare la il giorno 16 giugno 2018, quindi pochi Pt_2 giorni prima della donazione del 25 giugno 2018, certificandone le buone condizioni psico-fisiche.
Si legge: “sul piano cognitivo-comportamentale: paziente lucida, collaborante, sorridente;
mantiene un atteggiamento adeguato al contesto;
eloquio spontaneo fluente con frequenti anomie ed utilizzo di parole passpartout;
contenuto tendenzialmente reiterato”.
La dott.ssa è stata sentita come testimone all'udienza del 28 febbraio 2024 e Persona_6 ha dichiarato: “Sono medico geriatra ed il mio paziente non è nessuna delle parti in causa. E' stata mia paziente la sig.ra la quale l'ho vista in due occasioni. La prima volta nel Parte_3 giugno 2018 a Capoliveri, le ho fatto la visita domiciliare. La visita era stata richiesta perché la sig.ra aveva dei disturbi cognitivi d, in particolare, mi riferirono che aveva disturbi nel parlare, io feci la visita e una valutazione neuropsicologica. Ricordo di aver somministrato dei test cognitivi dai quali è emerso che la sig.ra aveva un disturbo cognitivo multi area con particolare interessamento del linguaggio. La
pagina 9 di 16 paziente era lucida e collaborante, la parte della comprensione del linguaggio era conservata mentre vi era un deficit nella parte espressiva”.
Il terzo indizio è costituito dalla deposizione del testimone , sentito all'udienza del Testimone_1 giorno 8 maggio 2024, il quale ha dichiarato: “abitavo a capoliveri e conoscevo la Parte_2
la frequentavo e l'andavo a trovare a casa, ricordo che sono stato a casa della messina
[...] qualche volta nel periodo storico antecedente al COVID;
ricordo di aver parlato con la senza Pt_2 alcun problema e che la donna era lucida, ero amico di famiglia, ricordo di aver trovato nella casa il nipote che vedo qui in aula”. CP_1
Gli indizi convergono nel senso della capacità di intendere e di volere della e Parte_2 consentono di escludere che l'attrice abbia dimostrato il fatto costitutivo Parte_4 della domanda di annullamento delle donazioni, ovvero lo stato di incapacità di intendere o di volere ai sensi dell'art. 775 cc.
B.
L'attrice domanda la dichiarazione di nullità per difetto di forma ai sensi Parte_1 dell'art. 782 cc delle donazioni avvenute mediante diretta erogazione del denaro a mezzo bonifici effettuati dal conto corrente n 12076 intrattenuto dalla presso il Banco di Credito Pt_2
Cooperativo dell'Elba, nelle date, negli importi e con le causali di seguito indicati: in data 20.9.2017 euro 5.500,00 con causale “pagamento tasse”; in data 21.12.2017 euro 4.500,00 con causale “regalo Natale”; in data 22.12.2017, euro 1.500,00 con causale “pagamenti”; in data 24.1.2018 euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; in data 16.4.2018 euro 10.000,00 senza causale;
in data 16.5.2018 euro 6.000,00 senza causale;
in data 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”; in data 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale “regalo”.
La domanda viene accolta per l'intero importo di euro 52.250,00 in base al principio di diritto affermato alla Corte di Cassazioni SU Sentenza n. 18725 del 27/07/2017: “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra pagina 10 di 16 il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.
La somma di euro 52.250,00 deve, quindi, ritenersi fare parte dell'eredità relitta da Parte_2 alla sua morte del giorno 8 agosto 2020 e conseguentemente l'importo rientra nella massa ai sensi dell'art. 556 cc.
C
L'attrice quale figlia e quindi erede legittimaria di ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 536 cc, domanda ai sensi dell'art. 553 cc la riduzione della disposizione testamentaria con nomina di quale unico erede universale (testamento olografo pubblicato in data 7 CP_1 febbraio 2022) e della donazione del 25 giugno 2018 ai fini dell'attribuzione della quota riservata di eredità, pari alla metà ai sensi dell'art. 537 cc.
Procedendo alla formazione della massa ai sensi dell'art. 556 cc, l'istruttoria consente di ritenere provato che al momento della morte della avvenuta in data 8 agosto 2020 il Parte_2 patrimonio era formato: somma di euro 8.185,47 depositata sul conto corrente aperto presso Controparte_3
n 12076;
[...] beni immobili descritti nella relazione di CTU dell'Ing. depositata in data 12 febbraio Persona_7
2025, che indica il valore commerciale dei beni alla data del giorno 8 agosto 2020 nella somma complessiva di euro 1.770.317,37, pari ad euro 987.000,00 per l'immobile oggetto della donazione del
25 giugno 2018, nonché euro 774.419,32 ed euro 8.898,05 per gli altri immobili (valore complessivo euro 783.317,37) (cfr. pagina 108 della relazione).
Occorre precisare che la donazione del 19 novembre 2018 rep.n.63.572 e racc.n. 24.952 del 19 novembre 2018, come spiegato al superiore paragrafo A, ha avuto ad oggetto il diritto reale di usufrutto per la durata di venti anni su alcuni beni immobili della . Parte_2
La morte della nuda proprietaria e la nomina come erede universale Parte_2 dell'usufruttuario ha comportato il consolidamento in capo al convenuto dalla CP_1 proprietà piena di quei beni immobili.
pagina 11 di 16 Per quanto riguarda i debiti della massa, ovvero i debiti della al momento della sua Parte_2 morte, occorre evidenziare che né con la costituzione in giudizio di con comparsa CP_1 datata 14 febbraio 2022 né con la successiva costituzione in giudizio con comparsa depositata in data 1 febbraio 2023 il convenuto ha allegato la sussistenza di debiti dell'eredità.
In sede di precisazione delle conclusioni, con nota depositata in data 1 ottobre 2025, il convenuto ha domandato che dalla massa fosse sottratto l'importo di euro 31.290,00, deducendo che aveva versato i seguenti importi sul conto corrente della : Parte_2 la somma di € 490,00 in data 4 giugno 2018 con causale “prestito infruttifero” (All. B comparsa costituzione); la somma di € 8.000,00 in data 2 Aprile 2019 con causale “restituzione prestito” (All. B comparsa costituzione); la somma di € 22.800,00 in data 26 novembre 2016 (all. B comparsa costituzione).
Il convenuto non spiega nella comparsa di costituzione e nella memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc la ragione di diritto in base alla quale tali trasferimenti di denaro, avvenuti in favore della quando era in vita, costituirebbero dei debiti della massa e non offre alcuna prova. Parte_2
Come già anticipato, con la donazione del 25/06/2018 a favore di contro CP_1 Pt_2
o è stata trasferita la proprietà relativamente ad una struttura
[...] Parte_2 alberghiera in Capoliveri identificata al fg. 21 p.lle 124 e 995.
L'immobile risulta essere stato venduto con atto Notaio del 12/06/2023, trascritto a Persona_8
IO al n. reg. part. 1478 in data 21/06/2023 al prezzo di euro 1.000.000,00.
Alle pagine 96 e 108 della relazione il CTU, partendo dal prezzo di vendita, ha stimato il valore dell'immobile alla data del giorno 8 agosto 2020 nella misura di euro 987.000,00.
La stima sulla base del prezzo di vendita è corretta in quanto: né le parti né il consulente tecnico d'ufficio non hanno dedotto alcun indizio concreto per far anche solo presumere ai sensi dell'art. 2729 cc un accordo in frode alla legge tributaria sul ribasso del prezzo indicato sul contratto rispetto a quello realmente corrisposto dal compratore al venditore;
tra l'apertura della successione e la data della vendita immobiliare e il tempo attuale sono trascorsi circa quattro anni con la conseguenza che gli immobili compravenduti potrebbero avere subito delle modifiche sostanziali e migliorative, specie nel possesso degli ultimi acquirenti, tali da incidere profondamente sul valore commerciale degli immobili;
pagina 12 di 16 il giudizio tecnico sul valore degli immobili sarebbe stato del tutto ipotetico in quanto avrebbe fatto riferimento ad uno stato di fatto in relazione al quale sarebbe mancata qualsiasi prova di conformità con lo stato di fatto del giorno 8 agosto 2020.
La massa è, quindi, formata ai sensi dell'art. 556 cc da un valore di euro 1.830.752,84 (euro 8.185,47 per il conto corrente più euro 1.770.317,37 per gli immobili più euro 52.250,00 per la donazione).
Ai sensi dell'art. 537 cc l'attrice ha diritto ad un valore di euro 915.376,42, Parte_1 pari alla metà della massa.
La quota disponibile da lasciare all'erede ammonta quindi ad euro 915.376,42. CP_1
Per tutelare la quota di legittima dell'attrice deve essere ridotta sia la disposizione testamentaria di euro
791.502,84 (la somma depositata in conto corrente di euro 8.185,47 più euro 8.898,05 più euro
774.419,32 per gli immobili) sia la somma di euro 52.250,00 proveniente dalla declaratoria di nullità delle donazioni, di cui al superiore paragrafo B.
Resta, quindi, da attribuire all'attrice la somma di euro 71.623,57 (euro 915.376,42 – euro 791.502,85 – euro 52.250,00).
Per quanto riguarda la donazione del 25 giugno 2018, la riduzione dovrebbe avvenire per il valore dell'importo di euro 71.623,57 e quindi pro-quota, pari ad un valore inferiore ad un tredicesimo dell'intera proprietà (euro 987.000,00 : euro 71.623,57 = 13,78).
In applicazione del principio sancito dall'art. 720 cc, l'immobile, non essendo comodamente divisibile
(anche alla luce del fatto che risulta essere stato venduto dal convenuto con atto stipulato il CP_1
12.6.2023 e trascritto il 21.06.2023, alla società Plast 2000 S.r.l. al prezzo di euro 1.000.000,00), deve essere compreso per intero nella quota disponibile dell'erede con addebito CP_1 dell'eccedenza.
Non può applicarsi la deroga sancita dall'art. 560 cc a mente del quale se il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità.
Nel caso di specie, il donatario ( non ha nell'immobile una quota di proprietà CP_1 maggiore ad un quarto della disponibile, in quanto un quarto della disponibile ammonta ad euro
228.844,08 ed il diritto del donatario sull'immobile pregiudica la quota disponibile solo nella misura di euro 71.623,47; in misura, quindi, di molto inferiore al quarto.
In conclusione, la disposizione contenuta nel testamento della pubblicato il giorno 7 Parte_2 febbraio 2022 deve essere ridotta ai sensi dell'art. 554 cc e per l'effetto a iene Parte_1 attribuita la quota di proprietà che apparteneva alla degli immobili descritti alle Parte_2
pagina 13 di 16 pagine 27, 28, 29 e 30 (valore complessivo euro 783.317,37) della relazione del CTU Ing. Per_7 depositata in data 12 febbraio 2025, ubicati in Capoliveri (LI), in Porto AZ (LI) e in
[...]
IO (LI), ad eccezione delle unità 1a e 1b, oggetto della donazione del 25 giugno 2018.
L'attrice ha poi diritto all'attribuzione della somma di euro 132.059,04 (euro Parte_5
52.250,00 più euro 8.185,47 più euro 71.623,57).
La somma di euro 132.059,04 viene rivalutata in base agli indici ISTAT dalla data della morte di del giorno 8 agosto 2020 e sulla somma di anno in anno rivalutata vengono Parte_2 aggiunti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal giorno 8 agosto 2020 e gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dall'atto di citazione del 22 ottobre 2021 alla data attuale per un risultato di euro 222.993,79, di cui euro 132.059,04 per capitale, euro 66.635,89 per interessi ed euro
24.298,86 per rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016: “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”.
D
Venendo al regolamento delle spese processuali, occorre osservare che la parte convenuta CP_1
è sostanzialmente soccombente in quanto ha chiesto il rigetto della domanda di riduzione della
[...] disposizione testamentaria e della donazione del 25 giugno 2018.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese CP_1 di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 8.000,00 Parte_1 per spese anticipate (ivi incluse le spese sostenute per il consulente di parte) ed euro 26.000,00 per onorari di avvocato (ivi inclusi gli onorari per il subprocedimento cautelare), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 27 febbraio 2025, vengono definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
pagina 14 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1 respinge la domanda di annullamento della donazione del 25 giugno 2018 rep.n.63.162 e racc.n.24.627 di in favore di Parte_2 CP_1 dichiara nulla la donazione del complessivo importo di euro 52.250,00 donato da CP_4 come da paragrafo B della motivazione;
[...] riduce la disposizione testamentaria in relazione all'importo di euro 8.185,47 proveniente dal conto corrente, all'importo di euro 52.250,00 proveniente dalla dichiarazione di nullità della donazione e agli immobili descritti alle pagine 27, 28, 29 e 30 (valore complessivo euro 783.317,37) della relazione del
CTU Ing. depositata in data 12 febbraio 2025, ubicati in Capoliveri (LI), in Porto Persona_7
AZ (LI) e in IO (LI), ad eccezione delle unità 1a e 1b, oggetto della donazione del 25 giugno 2018; attribuisce a la proprietà che era di in relazione agli Parte_1 Parte_2 immobili descritti alle pagine 27, 28, 29 e 30 (valore complessivo euro 783.317,37) della relazione del
CTU Ing. depositata in data 12 febbraio 2025, ubicati in Capoliveri (LI), in Porto Persona_7
AZ (LI) e in IO (LI), ad eccezione delle unità 1a e 1b, oggetto della donazione del 25 giugno 2018, e più precisamente dei seguenti immobili:
(2) garage posto in Capoliveri, via Circonvallazione n. 2, meglio identificato al NCEU, foglio 20, particella 431, subalterno 1, cat. C/6 classe 2 consistenza 32 mq;
(3) magazzino posto in Capoliveri, via
Giotto n. 13, meglio identificato al NCEU, 20, particella 630, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 12 mq;
(4) appartamento posto in Capoliveri, via Giotto n. 5 meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 627, subalterno 2, cat. A/4 classe 3 consistenza 2,5 vani catastali;
(5) appartamento posto in Capoliveri, via Carducci n. 7, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 567, cat. A/4 classe 2 consistenza 2 vani catastali;
(6) appartamento posto in Capoliveri, via Giotto n. 12, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 623, cat. A/2 classe 1 consistenza 5 vani catastali;
(7) garage posto in Capoliveri, via Giotto snc, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 629, cat. C/6 classe 3 consistenza 55 mq;
(8) fondo posto in Capoliveri, via Circonvallazione n. 24, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 425, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 34 mq;
(9) fondo posto in Capoliveri, via Tito Speri n. 3, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 537, subalterno 2, cat. C/6 classe 2 consistenza 23 mq;
(10) fondo posto in Capoliveri, via Cavour n. 60, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 243, subalterno 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 15 mq;
(11) appartamento posto in Capoliveri, via Roma n. 1, meglio identificato al NCEU al foglio 20, pagina 15 di 16 particella 347, subalterno 3, cat. A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani catastali;
(12) appartamento posto in
Capoliveri, via Cavour n. 5, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 437, subalterno 5, cat.
A/4 classe 2 consistenza 4,5 vani catastali;
(13) fondo posto in Capoliveri, via Roma 37, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 338, subalterno 603, cat. C/1 classe 4 consistenza 11 mq;
(14) fondo e ruderi posti in Capoliveri, loc. Ferrato meglio identificati al NCT al foglio 23, particella
211, subalterno 603, cat. C/2 classe 2 consistenza 15 mq;
subalterno 602, cat. F/2; subalterno 604, cat.
F/2; (15) rudere e terreno posto in Capoliveri, loc. Arigalardo, meglio identificati al NCT Foglio 20, particella 978, subalterno 601, cat. F/2; (16) terreno posto in Capoliveri, loca. Arigalardo, meglio identificato al NCT Foglio 20, particella 1024; Foglio 23, particella 1025; (17) terreni posti in
Capoliveri, loc. Sera e Mattina, meglio identificati al NCET Foglio 18, particella 63, 275, 312, 742;
(18) terreni posti in Capoliveri, loc. Forcioni, meglio identificati al NCT Foglio 18, particella 957, 959;
(19) terreni posti in Capoliveri, meglio identificati al NCT, Foglio 21, particella 1177 ed 1179; (20) terreni posti in Porto AZ, loc. Pontecchio, meglio identificati al NCT, Foglio 10, particelle 199,
364, 390; (21) terreni posti in Porto AZ, loc. Serra Sassi, meglio identificati al NCT Foglio 2, particella 32, 43, 44; (22) terreni posti in IO, loc. Monte Puccio, meglio identificati al NCT
Foglio 33, particelle 44, 45, 46, 47, 138, 142, 145, 146, 149, 150; condanna a pagare a la somma di euro 222.993,79, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1 la somma di euro 8.000,00 per spese anticipate ed euro 26.000,00 per onorari di avvocato,
[...] oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico definitivo di CP_1
Visto l'art. 2668 II comma cc, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento della donazione del
25 giugno 2018 rep.n.63.162 e racc.n.24.627 del notaio dott. trascritta da parte attrice, Persona_5 con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità;
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani dott. Massimo Orlando
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Signori Giudici
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Giudice estensore
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONECHI Parte_1 C.F._1
NA e dell'avv. BALDI GABRIELLA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVESI CINZIA CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 2 ottobre 2025: per l'attrice “A) In via istruttoria Si chiede disporsi una integrazione della Parte_1
CTU nella quale stimare ed indicare il valore dei beni immobili oggetto di donazione al momento di apertura della successione, prendendo in considerazione il loro valore di mercato e non il loro prezzo di vendita, ovvero, in ipotesi, prendere in considerazione il criterio del valore di mercato dei beni suddetti in luogo di quello del prezzo di vendita. a) in via principale: accertata l'incapacità naturale della signora accertare e dichiarare l'annullabilità delle donazioni 25.6.2018 - Parte_2 avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle Grazie, Catasto
Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995- e 19.11.2018, entrambe ai Rogiti del notaio in Per_1
Capoliveri, la prima avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri per le ragioni pagina 1 di 16 esposte in narrativa e, pertanto, con sentenza costitutiva, annullarle e dichiararle prive di ogni giuridico effetto;
b) ancora in via principale: accertata la mancanza di forma scritta, dichiarare la nullità delle donazioni avvenute mediante diretta erogazione del denaro a mezzo bonifici effettuati dal conto corrente n 12076 intrattenuto dalla signora presso il Banco di Credito Cooperativo dell'Elba, Pt_2 nelle date, negli importi e con le causali di seguito indicati: - 20.9.2017, euro 5.500,00 con causale
“pagamento tasse”; -21.12.2017, euro 4.500,00 con causale “regalo Natale”; - 22.12.2017, euro
1.500,00 con causale “pagamenti”; - 24.1.2018, euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; - 16.4.2018, euro 10.000,00 senza causale;
- 16.5.2018, euro 6.000,00 senza causale;
- 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”; - 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale “regalo”; e, in conseguenza della pronuncia che precede, condannare il signor alla restituzione alla Signora di CP_1 Parte_1 quanto ricevuto aumentato di interessi e rivalutazione sino al dì dell'effettivo pagamento;
c) in subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub a) e b):
c.1) accertare e dichiarare che la signora è erede legittimario pretermesso dal Parte_1 testamento della Signora pubblicato il 7.2.2022; c.2) accertata e dichiarata la Parte_2 qualità di legittimaria della signora accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima Parte_1 alla metà dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 c.c c.3) accertare e dichiarare che la consistenza del patrimonio della signora al momento dell'apertura della successione, previa Parte_2 riunione allo stesso del bene oggetto della donazione 25.6.2018 ai rogiti notaio in Capoliveri Per_1 era formato dai seguenti beni: (1) immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle
Grazie, Catasto Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995; (2) garage posto in Capoliveri, via
Circonvallazione n. 2, meglio identificato al NCEU, foglio 20, particella 451, subalterno 1, cat. C/6 classe 2 consistenza 32 mq;
(3) magazzino posto in Capoliveri, via Giotto n. 13, meglio identificato al
NCEU, 20, particella 630, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 12 mq;
(4) appartamento posto in
Capoliveri, via Giotto n. 5 megli o identificato al NCEU foglio 20, particella 627, subalterno 2, cat. A/4 classe 3 consistenza 2,5 vani catastali;
(5) appartamento posto in Capoliveri, via Carducci n. 7, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 567, cat. A/4 classe 2 consistenza 2 vani catastali;
(6) appartamento posto in Capoliveri, via Giotto n. 12, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella
623, cat. A/2 classe 1 consistenza 5 vani catastali;
(7) garage posto in Capoliveri, via Giotto snc, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 629, cat. C/6 classe 3 consistenza 55 mq;
(8) fondo posto in Capoliveri, via Circonvallazione n. 24, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 425, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 34 mq;
(9) fondo posto in Capoliveri, via Tito Speri n. 3, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 537, subalterno 2, cat. C/6 classe 2 consistenza 23 pagina 2 di 16 mq;
(10) fondo posto in Capoliveri, via Cavour n. 60, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 243, subalterno 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 15 mq;
(11) appartamento posto in
Capoliveri, via Roma n. 1, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 347, subalterno 3, cat.
A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani catastali;
(12) appartamento posto in Capoliveri, via Cavour n. 5, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 437, subalterno 5, cat. A/4 classe 2 consistenza 4,5 vani catastali;
(13) fondo posto in Capoliveri, via Roma 37, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 338, subalterno 603, cat. C/1 classe 4 consistenza 11 mq;
(14) fondo e ruderi posti in
Capoliveri, loc. Ferrato meglio identificati al NCT al foglio 23, particella 211, subalterno 603, cat. C/2 classe 2 consistenza 15 mq;
subalterno 602, cat. F/2; subalterno 604, cat. F/2; (15) rudere e terreno posto in Capoliveri, loc. Arigalardo, meglio identificati al NCT Foglio 20, particella 978, subalterno
601, cat. F/2; (16) terreno posto in Capoliveri, loca. Arigalardo, meglio identificato al NCT Foglio 20, particella 1024; Foglio 23, particella 1025; (17) terreni posti in Capoliveri, loc. Sera e Mattina, meglio identificati al NCET Foglio 18, particella 63, 275, 312, 742; (18) terreni posti in Capoliveri, loc.
Forcioni, meglio identificati al NCT Foglio 18, particella 957, 959; (19) terreni posti in Capoliveri, meglio identificati al NCT, Foglio 21, particella 1177 ed 1179; (20) terreni posti in Porto AZ, loc.
Pontecchio, meglio identificati al NCT, Foglio 10, particelle 199, 364, 390; (21) terreni posti in Porto
AZ, loc. Serra Sassi, meglio identificati al NCT Foglio 2, particella 32, 43, 44; (22) terreni posti in
IO, loc. Monte Puccio, meglio identificati al NCT Foglio 33, particelle 44, 45, 46, 47, 138,
142, 145, 146, 149, 150 c.4) accertare e dichiarare che il patrimonio della defunta signora
[...]
al momento dell'apertura della successione, per effetto dell'anzidetta riunione Parte_2 ammontava ad euro 3.540.692,50 o a alla diversa somma che risulterà determinata nel presente giudizio e conseguentemente accertare e dichiarare la lesione della suddetta quota in misura di euro
1.770.346,25 o in quella diversa che sarà determinata in corso di causa;
c.5) in conseguenza di quanto precede attribuire, con pronuncia costitutiva, alla signora beni dell'asse ereditario Parte_1 della signora in quantità corrispondente alla metà dell'asse ereditario. Con Parte_2 riserva di domandare, instare ed eccepire nei limiti previsti dal codice di rito. Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge”; per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Livorno CP_1 contrariis reiectis: A) In Via principale: Accertare la piena capacità cognitiva della Signora Pt_2 al momento della sottoscrizione degli atti di donazione del 25/06/2018 e del 19/11/2018
[...] impugnati da parte attrice dichiarandone quindi la legittimità sostanziale e formale e per l'effetto rigettare la domanda principale proposta dall'attrice. Accertare la piena efficacia delle donazioni del pagina 3 di 16 21.12.2017, euro 4.500,00 con causale “regalo Natale” e del 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale
“regalo”, eseguite a favore del Sig. da parte della Sig. e impugnate da CP_1 Parte_2 parte attrice dichiarandone quindi la legittimità sostanziale e formale Dichiarare la mancanza dei requisiti della donazione e quindi la piena efficacia dei seguenti versamenti su conto corrente effettuati a favore del Sig. da parte della Sig. per procedere ai pagamenti per le CP_1 Parte_2 proprietà di quest'ultima come risulta dall'All. B della Comparsa di costituzione del 14/02/2022:
20.9.2017, euro 5.500,00 con causale “pagamento tasse”; 22.12.2017, euro 1.500,00 con causale
“pagamenti”; - 24.1.2018, euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; - 16.4.2018, euro 10.000,00 senza causale;
- 16.5.2018, euro 6.000,00 senza causale;
- 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”.
Voglia, in ogni caso, decurtare la somma complessiva di € 31.290,00 che il Sig. risulta CP_1 aver versato sul conto corrente della Sig.ra € 490,00 in data 4 giugno 2018 con causale Parte_2
“prestito infruttifero” (All. B comparsa costituzione), la somma di € 8.000,00 in data 2 Aprile 2019 con causale “restituzione prestito”, (All. B comparsa costituzione) e la somma di € 22.800,00 in data 26 novembre 2016 (all. B comparsa costituzione). B) In ipotesi subordinata, accertato l'effettivo valore dell'asse ereditario della Signora rigettare la domanda di riduzione della quota Persona_2 ereditaria legittima avanzata dall'attrice il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio. C) In ipotesi ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande attoree fossero anche solo in parte accolte, accogliere le stesse limitatamente alla effettiva quota ereditaria ex lege spettante all'attrice all'esito dell'espletata istruttoria e del testamento olografo redatto dalla Sig.ra con integrale compensazione delle spese processuali e CTU da porsi a Pt_2 carico di parte attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Giudice istruttore il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
I. A seguito di ricorso cautelare della il Tribunale di Livorno, con ordinanza Parte_1 del 9 luglio 2021, rigettava la domanda di sequestro giudiziario nei confronti di ma CP_1 accoglieva la domanda di sequestro conservativo di tutti i beni e crediti del fino alla CP_1 concorrenza di euro 300.000,00.
A seguito di reclamo di entrambe le parti, il Tribunale di Livorno, con ordinanza collegiale del 14 settembre 2021, autorizzava il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti facenti capo al fino alla concorrenza di un milione di euro. CP_1
pagina 4 di 16 Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Livorno dichiara inefficace il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale con ordinanza del 9 luglio 2021.
II. Con atto, la cui notifica veniva chiesta in data 22 ottobre 2021 (non è possibile evincere dagli atti e dalle deduzioni delle parti la data di notifica dell'atto di citazione), citava Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di IO, e deduceva che: CP_1
l'attrice era l'unica figlia di , nata il [...] e deceduta il Parte_2 giorno 8 agosto 2020 all'età di 83 anni;
come tale era l'unica erede legittima ai sensi dell'art. 566 cc ed anche erede legittimaria ai sensi dell'art. 536 cc;
il patrimonio immobiliare e mobiliare era stato distratto in favore del nipote della de cuius hereditate agitur, ovvero figlio legittimo dell'attrice;
CP_1 in data 16 aprile 2018 la de cuius aveva rilasciato una procura generale al nipote
CP_1 in data 25 giugno 2018 la de cuius donava al nipote l'intero complesso immobiliare
CP_1 turistico-ricettivo Residence Villa Le Grazie Ovest;
in data 19 novembre 2018 la de cuius donava al nipote l'usufrutto per la durata di
CP_1 venti anni su di un consistente compendio immobiliare, composto da ben 18 tra terreni, fondi commerciali e appartamenti siti nel Comune di Capoliveri;
in data 22 novembre 2018 il nipote quale procuratore generale della de cuius,
CP_1 vendeva a terzi al prezzo di euro 90.000,00 un terreno della nonna, comprensivo dei diritti di edificazione conseguenti al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Capoliveri;
dal 2017 alla data di morte della MESSIMA del 2020, il aveva beneficiato di bonifici da parte
CP_1 della nonna pari ad euro 55.200,00, così come di seguito dettagliati: - 20.9.2017, euro 5.500,00 con causale “pagamento tasse”; -21.12.2017, euro 4.500,00 con causale “regalo Natale”; - 22.12.2017, euro
1.500,00 con causale “pagamenti”; - 24.1.2018, euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; - 16.4.2018, euro 10.000,00 senza causale;
- 16.5.2018, euro 6.000,00 senza causale;
- 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”; - 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale “regalo”; nel medesimo periodo risultavano anche essere stati prelevati in contanti, allo sportello bancario e/o al bancomat, importi fino a raggiungere la somma di euro 52.810,00;
a seguito della denuncia presentata dalla iniziava il procedimento penale Parte_1 iscritto al 3152/2018, durante il quale il Pubblico Ministero in data 2 febbraio 2019 proponeva ricorso al Tribunale di Livorno per la nomina di un amministratore di sostegno alla Parte_2
e il Tribunale nominava in data 11 aprile 2019, come amministratore di sostegno, l'avv.
[...]
RT Mencarelli del foro di Livorno;
pagina 5 di 16 nelle relazioni del 10 novembre 2019, del 28 febbraio 2020 e del 27 maggio 2020 e del 31 luglio 2020
l'amministratore di sostegno segnalava il comportamento di chiusura assunto nei suoi confronti dal la difficoltà ad eseguire esami e visite mediche sulla persona della amministrata e in data 17 CP_1 febbraio 2020 il Giudice tutelare, a seguito della richiesta dell'amministratore, revocava le procure rilasciate dalla de cuius al CP_1 le due donazioni immobiliari del 25 giugno 2028 e del 19 novembre 2018 e le donazioni di denaro effettuati dal 2017 al 2019 erano annullabili per l'incapacità di intendere o di volere della ai Pt_2 sensi dell'art. 775 cc;
le donazioni delle somme di denaro fino ad euro 52.500,00 erano nulle per mancanza di forma ai sensi dell'art. 782 cc;
le donazioni violavano comunque la riserva dell'erede legittimaria, che, come figlia, aveva diritto alla metà del matrimonio lasciato dalla ai sensi dell'art. 537 cc;
Pt_2 la massa ereditaria ai sensi dell'art. 556 cc era composta dai beni immobili elencati nella tabella presente da pagina 38 della consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. a cui doveva Per_3 essere aggiunto il residence contrassegnato con il numero 1 della relazione, la cui proprietà era stata donata al in data 25 giugno 2018; il valore della massa ereditaria ammontava ad euro CP_1
3.231.442,50 per i beni immobili e di euro 55.200,00 per il denaro;
la quota della massa ereditaria, che spettava alla legittimaria ammontava conseguentemente ad euro 1.643.346,25; il valore dei beni caduti in successione (nuda proprietà di immobili donati al nipote e proprietà piena di altri immobili) ammontava ad euro 531.442,50; in conclusione, l'attrice domandava:
l'annullamento per incapacità naturale della delle donazioni Parte_2
25.6.2018 - avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle Grazie,
Catasto Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995- e 19.11.2018, entrambe ai Rogiti del notaio Per_1 in Capoliveri;
la dichiarazione di nullità per difetto di forma delle donazioni avvenute mediante erogazione diretta del denaro nella misura di euro 55.200,00; in subordine, la riduzione della porzione di eredità lasciata all'erede testamentario CP_1 per integrare la quota dell'attrice e la riduzione delle due donazioni sopra citate e l'accertamento al diritto dell'attrice, quale successore legittimario, a vedersi attribuire la metà dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 537 cc nella misura di euro 1.643.346,25.
pagina 6 di 16 II. Con comparsa datata 14 febbraio 2022, il convenuto chiedeva il rigetto delle CP_1 domande dell'attrice.
Il convenuto deduceva che: con testamento olografo pubblicato e registrato in Piombino dal notaio in data 7 febbraio Persona_4
2022, era stato nominato unico erede universale dalla nonna;
Parte_2 gli atti di donazione erano stati rogati dal Notaio che aveva verificato lo stato psichico Persona_5
e la ricorrente capacità di intendere e di volere della . Parte_2
III. Con memoria datata 18 marzo 2022 e depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, l'attrice modificava le domande e, preso atto che era stata Parte_1 CP_1 nominato erede universale con testamento olografo pubblicato in data 7 febbraio 2022, chiedeva la riduzione della disposizione testamentaria per la tutela del diritto alla metà del patrimonio ereditario quale erede legittimaria.
IV. Con provvedimento in data 24 giugno 2022 il processo, già instaurato dinanzi alla sezione distaccata di IO, veniva trasferito alla sede centrale del Tribunale di Livorno, essendo di competenza del Collegio.
V. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022, chiedeva la fissazione Parte_1 dell'udienza per la prosecuzione del processo.
VI. La causa veniva chiamata per la prima volta da questo Giudice all'udienza del 4 ottobre 2023 e veniva istruita a mezzo testimoni e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
VII. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, l'attrice presentava nuovamente, e in corso di causa, domandava di autorizzazione al sequestro giudiziario e al sequestro conservativo.
Con ordinanza assunta all'udienza del 10 aprile 2025, il Giudice accoglieva la domanda di sequestro conservativo e autorizzava il sequestro di beni mobili, immobili e risorse finanziarie e strumenti finanziari intestati a fino alla concorrenza del credito di euro 129.441,31. CP_1
Il sequestro conservativo veniva eseguito nell'ambito del procedimento di attuazione R.G. Es. mobiliari
655/2025 con la sottoposizione a vincolo all'udienza del 15 luglio 2025 della somma di euro 697,82 detenuta dal terzo . Controparte_2
VIII. La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A.
L'attrice domanda la pronuncia dell'annullamento delle donazioni del Parte_1
25.6.2018 - avente ad oggetto l'immobile posto nel Comune di Capoliveri loc. Madonna delle Grazie, pagina 7 di 16 Catasto Fabbricati foglio 21, part. 124 e part. 995- e del 19.11.2018, entrambe ai Rogiti del notaio in Capoliveri, per l'incapacità natura della donante . Per_1 Parte_2
Bisogna premettere che l'art. 775 cc prevede che l'erede del donante possa chiedere l'annullamento della donazione fatta da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta.
Agli atti è stata depositata la donazione del 25 giugno 2018 rep.n.63.162 e racc.n.24.627 del notaio dott. con la quale ha donato al nipote il Persona_5 Parte_2 CP_1 complesso immobiliare turistico-ricettivo nel comune di Capoliveri, località Madonna delle Grazie, costituito da due fabbricati di solo piano terreno, descritto al catasto dei fabbricati foglio 21, particella
124 e particella 995.
E' stata depositata anche la donazione del 19 novembre 2018 rep.n.63.572 e racc.n. 24.952 del medesimo notaio con la quale ha donato al nipote l'usufrutto Parte_2 CP_1 generale per la durata di 20 anni di: autorimessa nel comune di Capoliveri Via Giotto n.17; rudere di fabbricato in muratura nel comune di Capoliveri, località Arigalardo;
appartamento ad uso abitazione nel comune di Capoliveri Via Giosué Carducci n.7; appartamento ad uso abitazione nel comune di Capoliveri Via Giotto n.12; appartamento ad uso abitazione nel comune di Capoliveri Via Giosué Carducci n.5; terreno in Capoliveri Via delle Grazie;
terreno in Capoliveri località Sera e Mattina;
magazzino in Capoliveri Via Circonvallazione n.24; autorimessa in Capoliveri Via Tito Speri n.3; fondo ad uso commerciale in Capoliveri via Roma n.39; ed altri, così come meglio descritto nel citato atto.
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità dell'art. 28 della legge 16 dicembre 1913
n.89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), il Notaio ha l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando (cfr. Corte di Cassazione sentenze n.11569/2009,
n.26908/2014, n. 26448/2023).
La circostanza che il Notaio abbia ricevuto gli atti di donazioni della costituisce un Parte_2 serio indizio della sua capacità di intendere e di volere al momento dell'atto.
Lo stesso Notaio dott. è stato sentito, come testimone, all'udienza del giorno Persona_5 maggio 2024 e ha dichiarato: “confermo di aver redatto gli atti di donazione che mi vengono mostrati, pagina 8 di 16 confermo che mi recai a Capoliveri dove trovai la e c'era anche il donatario Parte_2
e due testimoni come per legge. Ricordo che parlai a lungo con , con la donante e lei CP_1 Pt_2 voleva donare e in base alle mie valutazioni professionali posso dire che era pienamente capace e convinta di quello che faceva. Posso confermare che la era consapevole dell'atto che mi ha Pt_2 chiesto di rogitare, soprattutto dal punto di vista mentale, come mente era lucidissima”.
Sempre per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, lo stato di sanità mentale constatato dal Notaio può essere contestato con ogni mezzo di prova, ma deve trattarsi di prove, anche presuntive, che devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cc.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 2702 del 30/01/2019: “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni”.
Il primo indizio che depone per la ricorrenza della capacità di intendere e di volere è costituito dal fatto che la nomina dell'amministratore di sostegno della è avvenuta con decreto del Parte_2 giorno 8 aprile 2019 a distanza di 5 mesi dalla seconda donazione del 19 novembre 2018.
Il secondo indizio è costituito dalla certificazione medica della Dott.ssa , Geriatria Persona_6 presso l'Ospedale di Pistoia, che ebbe a visitare la il giorno 16 giugno 2018, quindi pochi Pt_2 giorni prima della donazione del 25 giugno 2018, certificandone le buone condizioni psico-fisiche.
Si legge: “sul piano cognitivo-comportamentale: paziente lucida, collaborante, sorridente;
mantiene un atteggiamento adeguato al contesto;
eloquio spontaneo fluente con frequenti anomie ed utilizzo di parole passpartout;
contenuto tendenzialmente reiterato”.
La dott.ssa è stata sentita come testimone all'udienza del 28 febbraio 2024 e Persona_6 ha dichiarato: “Sono medico geriatra ed il mio paziente non è nessuna delle parti in causa. E' stata mia paziente la sig.ra la quale l'ho vista in due occasioni. La prima volta nel Parte_3 giugno 2018 a Capoliveri, le ho fatto la visita domiciliare. La visita era stata richiesta perché la sig.ra aveva dei disturbi cognitivi d, in particolare, mi riferirono che aveva disturbi nel parlare, io feci la visita e una valutazione neuropsicologica. Ricordo di aver somministrato dei test cognitivi dai quali è emerso che la sig.ra aveva un disturbo cognitivo multi area con particolare interessamento del linguaggio. La
pagina 9 di 16 paziente era lucida e collaborante, la parte della comprensione del linguaggio era conservata mentre vi era un deficit nella parte espressiva”.
Il terzo indizio è costituito dalla deposizione del testimone , sentito all'udienza del Testimone_1 giorno 8 maggio 2024, il quale ha dichiarato: “abitavo a capoliveri e conoscevo la Parte_2
la frequentavo e l'andavo a trovare a casa, ricordo che sono stato a casa della messina
[...] qualche volta nel periodo storico antecedente al COVID;
ricordo di aver parlato con la senza Pt_2 alcun problema e che la donna era lucida, ero amico di famiglia, ricordo di aver trovato nella casa il nipote che vedo qui in aula”. CP_1
Gli indizi convergono nel senso della capacità di intendere e di volere della e Parte_2 consentono di escludere che l'attrice abbia dimostrato il fatto costitutivo Parte_4 della domanda di annullamento delle donazioni, ovvero lo stato di incapacità di intendere o di volere ai sensi dell'art. 775 cc.
B.
L'attrice domanda la dichiarazione di nullità per difetto di forma ai sensi Parte_1 dell'art. 782 cc delle donazioni avvenute mediante diretta erogazione del denaro a mezzo bonifici effettuati dal conto corrente n 12076 intrattenuto dalla presso il Banco di Credito Pt_2
Cooperativo dell'Elba, nelle date, negli importi e con le causali di seguito indicati: in data 20.9.2017 euro 5.500,00 con causale “pagamento tasse”; in data 21.12.2017 euro 4.500,00 con causale “regalo Natale”; in data 22.12.2017, euro 1.500,00 con causale “pagamenti”; in data 24.1.2018 euro 1.200,00 con causale “pagamenti”; in data 16.4.2018 euro 10.000,00 senza causale;
in data 16.5.2018 euro 6.000,00 senza causale;
in data 24.8.2018 euro 1.500,00 con causale “prestito”; in data 29.11.2018 euro 25.000,00 con causale “regalo”.
La domanda viene accolta per l'intero importo di euro 52.250,00 in base al principio di diritto affermato alla Corte di Cassazioni SU Sentenza n. 18725 del 27/07/2017: “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra pagina 10 di 16 il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.
La somma di euro 52.250,00 deve, quindi, ritenersi fare parte dell'eredità relitta da Parte_2 alla sua morte del giorno 8 agosto 2020 e conseguentemente l'importo rientra nella massa ai sensi dell'art. 556 cc.
C
L'attrice quale figlia e quindi erede legittimaria di ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 536 cc, domanda ai sensi dell'art. 553 cc la riduzione della disposizione testamentaria con nomina di quale unico erede universale (testamento olografo pubblicato in data 7 CP_1 febbraio 2022) e della donazione del 25 giugno 2018 ai fini dell'attribuzione della quota riservata di eredità, pari alla metà ai sensi dell'art. 537 cc.
Procedendo alla formazione della massa ai sensi dell'art. 556 cc, l'istruttoria consente di ritenere provato che al momento della morte della avvenuta in data 8 agosto 2020 il Parte_2 patrimonio era formato: somma di euro 8.185,47 depositata sul conto corrente aperto presso Controparte_3
n 12076;
[...] beni immobili descritti nella relazione di CTU dell'Ing. depositata in data 12 febbraio Persona_7
2025, che indica il valore commerciale dei beni alla data del giorno 8 agosto 2020 nella somma complessiva di euro 1.770.317,37, pari ad euro 987.000,00 per l'immobile oggetto della donazione del
25 giugno 2018, nonché euro 774.419,32 ed euro 8.898,05 per gli altri immobili (valore complessivo euro 783.317,37) (cfr. pagina 108 della relazione).
Occorre precisare che la donazione del 19 novembre 2018 rep.n.63.572 e racc.n. 24.952 del 19 novembre 2018, come spiegato al superiore paragrafo A, ha avuto ad oggetto il diritto reale di usufrutto per la durata di venti anni su alcuni beni immobili della . Parte_2
La morte della nuda proprietaria e la nomina come erede universale Parte_2 dell'usufruttuario ha comportato il consolidamento in capo al convenuto dalla CP_1 proprietà piena di quei beni immobili.
pagina 11 di 16 Per quanto riguarda i debiti della massa, ovvero i debiti della al momento della sua Parte_2 morte, occorre evidenziare che né con la costituzione in giudizio di con comparsa CP_1 datata 14 febbraio 2022 né con la successiva costituzione in giudizio con comparsa depositata in data 1 febbraio 2023 il convenuto ha allegato la sussistenza di debiti dell'eredità.
In sede di precisazione delle conclusioni, con nota depositata in data 1 ottobre 2025, il convenuto ha domandato che dalla massa fosse sottratto l'importo di euro 31.290,00, deducendo che aveva versato i seguenti importi sul conto corrente della : Parte_2 la somma di € 490,00 in data 4 giugno 2018 con causale “prestito infruttifero” (All. B comparsa costituzione); la somma di € 8.000,00 in data 2 Aprile 2019 con causale “restituzione prestito” (All. B comparsa costituzione); la somma di € 22.800,00 in data 26 novembre 2016 (all. B comparsa costituzione).
Il convenuto non spiega nella comparsa di costituzione e nella memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc la ragione di diritto in base alla quale tali trasferimenti di denaro, avvenuti in favore della quando era in vita, costituirebbero dei debiti della massa e non offre alcuna prova. Parte_2
Come già anticipato, con la donazione del 25/06/2018 a favore di contro CP_1 Pt_2
o è stata trasferita la proprietà relativamente ad una struttura
[...] Parte_2 alberghiera in Capoliveri identificata al fg. 21 p.lle 124 e 995.
L'immobile risulta essere stato venduto con atto Notaio del 12/06/2023, trascritto a Persona_8
IO al n. reg. part. 1478 in data 21/06/2023 al prezzo di euro 1.000.000,00.
Alle pagine 96 e 108 della relazione il CTU, partendo dal prezzo di vendita, ha stimato il valore dell'immobile alla data del giorno 8 agosto 2020 nella misura di euro 987.000,00.
La stima sulla base del prezzo di vendita è corretta in quanto: né le parti né il consulente tecnico d'ufficio non hanno dedotto alcun indizio concreto per far anche solo presumere ai sensi dell'art. 2729 cc un accordo in frode alla legge tributaria sul ribasso del prezzo indicato sul contratto rispetto a quello realmente corrisposto dal compratore al venditore;
tra l'apertura della successione e la data della vendita immobiliare e il tempo attuale sono trascorsi circa quattro anni con la conseguenza che gli immobili compravenduti potrebbero avere subito delle modifiche sostanziali e migliorative, specie nel possesso degli ultimi acquirenti, tali da incidere profondamente sul valore commerciale degli immobili;
pagina 12 di 16 il giudizio tecnico sul valore degli immobili sarebbe stato del tutto ipotetico in quanto avrebbe fatto riferimento ad uno stato di fatto in relazione al quale sarebbe mancata qualsiasi prova di conformità con lo stato di fatto del giorno 8 agosto 2020.
La massa è, quindi, formata ai sensi dell'art. 556 cc da un valore di euro 1.830.752,84 (euro 8.185,47 per il conto corrente più euro 1.770.317,37 per gli immobili più euro 52.250,00 per la donazione).
Ai sensi dell'art. 537 cc l'attrice ha diritto ad un valore di euro 915.376,42, Parte_1 pari alla metà della massa.
La quota disponibile da lasciare all'erede ammonta quindi ad euro 915.376,42. CP_1
Per tutelare la quota di legittima dell'attrice deve essere ridotta sia la disposizione testamentaria di euro
791.502,84 (la somma depositata in conto corrente di euro 8.185,47 più euro 8.898,05 più euro
774.419,32 per gli immobili) sia la somma di euro 52.250,00 proveniente dalla declaratoria di nullità delle donazioni, di cui al superiore paragrafo B.
Resta, quindi, da attribuire all'attrice la somma di euro 71.623,57 (euro 915.376,42 – euro 791.502,85 – euro 52.250,00).
Per quanto riguarda la donazione del 25 giugno 2018, la riduzione dovrebbe avvenire per il valore dell'importo di euro 71.623,57 e quindi pro-quota, pari ad un valore inferiore ad un tredicesimo dell'intera proprietà (euro 987.000,00 : euro 71.623,57 = 13,78).
In applicazione del principio sancito dall'art. 720 cc, l'immobile, non essendo comodamente divisibile
(anche alla luce del fatto che risulta essere stato venduto dal convenuto con atto stipulato il CP_1
12.6.2023 e trascritto il 21.06.2023, alla società Plast 2000 S.r.l. al prezzo di euro 1.000.000,00), deve essere compreso per intero nella quota disponibile dell'erede con addebito CP_1 dell'eccedenza.
Non può applicarsi la deroga sancita dall'art. 560 cc a mente del quale se il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità.
Nel caso di specie, il donatario ( non ha nell'immobile una quota di proprietà CP_1 maggiore ad un quarto della disponibile, in quanto un quarto della disponibile ammonta ad euro
228.844,08 ed il diritto del donatario sull'immobile pregiudica la quota disponibile solo nella misura di euro 71.623,47; in misura, quindi, di molto inferiore al quarto.
In conclusione, la disposizione contenuta nel testamento della pubblicato il giorno 7 Parte_2 febbraio 2022 deve essere ridotta ai sensi dell'art. 554 cc e per l'effetto a iene Parte_1 attribuita la quota di proprietà che apparteneva alla degli immobili descritti alle Parte_2
pagina 13 di 16 pagine 27, 28, 29 e 30 (valore complessivo euro 783.317,37) della relazione del CTU Ing. Per_7 depositata in data 12 febbraio 2025, ubicati in Capoliveri (LI), in Porto AZ (LI) e in
[...]
IO (LI), ad eccezione delle unità 1a e 1b, oggetto della donazione del 25 giugno 2018.
L'attrice ha poi diritto all'attribuzione della somma di euro 132.059,04 (euro Parte_5
52.250,00 più euro 8.185,47 più euro 71.623,57).
La somma di euro 132.059,04 viene rivalutata in base agli indici ISTAT dalla data della morte di del giorno 8 agosto 2020 e sulla somma di anno in anno rivalutata vengono Parte_2 aggiunti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal giorno 8 agosto 2020 e gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dall'atto di citazione del 22 ottobre 2021 alla data attuale per un risultato di euro 222.993,79, di cui euro 132.059,04 per capitale, euro 66.635,89 per interessi ed euro
24.298,86 per rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5320 del 17/03/2016: “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”.
D
Venendo al regolamento delle spese processuali, occorre osservare che la parte convenuta CP_1
è sostanzialmente soccombente in quanto ha chiesto il rigetto della domanda di riduzione della
[...] disposizione testamentaria e della donazione del 25 giugno 2018.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese CP_1 di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 8.000,00 Parte_1 per spese anticipate (ivi incluse le spese sostenute per il consulente di parte) ed euro 26.000,00 per onorari di avvocato (ivi inclusi gli onorari per il subprocedimento cautelare), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 27 febbraio 2025, vengono definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
pagina 14 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1 respinge la domanda di annullamento della donazione del 25 giugno 2018 rep.n.63.162 e racc.n.24.627 di in favore di Parte_2 CP_1 dichiara nulla la donazione del complessivo importo di euro 52.250,00 donato da CP_4 come da paragrafo B della motivazione;
[...] riduce la disposizione testamentaria in relazione all'importo di euro 8.185,47 proveniente dal conto corrente, all'importo di euro 52.250,00 proveniente dalla dichiarazione di nullità della donazione e agli immobili descritti alle pagine 27, 28, 29 e 30 (valore complessivo euro 783.317,37) della relazione del
CTU Ing. depositata in data 12 febbraio 2025, ubicati in Capoliveri (LI), in Porto Persona_7
AZ (LI) e in IO (LI), ad eccezione delle unità 1a e 1b, oggetto della donazione del 25 giugno 2018; attribuisce a la proprietà che era di in relazione agli Parte_1 Parte_2 immobili descritti alle pagine 27, 28, 29 e 30 (valore complessivo euro 783.317,37) della relazione del
CTU Ing. depositata in data 12 febbraio 2025, ubicati in Capoliveri (LI), in Porto Persona_7
AZ (LI) e in IO (LI), ad eccezione delle unità 1a e 1b, oggetto della donazione del 25 giugno 2018, e più precisamente dei seguenti immobili:
(2) garage posto in Capoliveri, via Circonvallazione n. 2, meglio identificato al NCEU, foglio 20, particella 431, subalterno 1, cat. C/6 classe 2 consistenza 32 mq;
(3) magazzino posto in Capoliveri, via
Giotto n. 13, meglio identificato al NCEU, 20, particella 630, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 12 mq;
(4) appartamento posto in Capoliveri, via Giotto n. 5 meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 627, subalterno 2, cat. A/4 classe 3 consistenza 2,5 vani catastali;
(5) appartamento posto in Capoliveri, via Carducci n. 7, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 567, cat. A/4 classe 2 consistenza 2 vani catastali;
(6) appartamento posto in Capoliveri, via Giotto n. 12, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 623, cat. A/2 classe 1 consistenza 5 vani catastali;
(7) garage posto in Capoliveri, via Giotto snc, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 629, cat. C/6 classe 3 consistenza 55 mq;
(8) fondo posto in Capoliveri, via Circonvallazione n. 24, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 425, subalterno 1, cat. C/2 classe 2 consistenza 34 mq;
(9) fondo posto in Capoliveri, via Tito Speri n. 3, meglio identificato al NCEU foglio 20, particella 537, subalterno 2, cat. C/6 classe 2 consistenza 23 mq;
(10) fondo posto in Capoliveri, via Cavour n. 60, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 243, subalterno 2, cat. C/2 classe 1 consistenza 15 mq;
(11) appartamento posto in Capoliveri, via Roma n. 1, meglio identificato al NCEU al foglio 20, pagina 15 di 16 particella 347, subalterno 3, cat. A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani catastali;
(12) appartamento posto in
Capoliveri, via Cavour n. 5, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 437, subalterno 5, cat.
A/4 classe 2 consistenza 4,5 vani catastali;
(13) fondo posto in Capoliveri, via Roma 37, meglio identificato al NCEU al foglio 20, particella 338, subalterno 603, cat. C/1 classe 4 consistenza 11 mq;
(14) fondo e ruderi posti in Capoliveri, loc. Ferrato meglio identificati al NCT al foglio 23, particella
211, subalterno 603, cat. C/2 classe 2 consistenza 15 mq;
subalterno 602, cat. F/2; subalterno 604, cat.
F/2; (15) rudere e terreno posto in Capoliveri, loc. Arigalardo, meglio identificati al NCT Foglio 20, particella 978, subalterno 601, cat. F/2; (16) terreno posto in Capoliveri, loca. Arigalardo, meglio identificato al NCT Foglio 20, particella 1024; Foglio 23, particella 1025; (17) terreni posti in
Capoliveri, loc. Sera e Mattina, meglio identificati al NCET Foglio 18, particella 63, 275, 312, 742;
(18) terreni posti in Capoliveri, loc. Forcioni, meglio identificati al NCT Foglio 18, particella 957, 959;
(19) terreni posti in Capoliveri, meglio identificati al NCT, Foglio 21, particella 1177 ed 1179; (20) terreni posti in Porto AZ, loc. Pontecchio, meglio identificati al NCT, Foglio 10, particelle 199,
364, 390; (21) terreni posti in Porto AZ, loc. Serra Sassi, meglio identificati al NCT Foglio 2, particella 32, 43, 44; (22) terreni posti in IO, loc. Monte Puccio, meglio identificati al NCT
Foglio 33, particelle 44, 45, 46, 47, 138, 142, 145, 146, 149, 150; condanna a pagare a la somma di euro 222.993,79, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1 la somma di euro 8.000,00 per spese anticipate ed euro 26.000,00 per onorari di avvocato,
[...] oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico definitivo di CP_1
Visto l'art. 2668 II comma cc, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento della donazione del
25 giugno 2018 rep.n.63.162 e racc.n.24.627 del notaio dott. trascritta da parte attrice, Persona_5 con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità;
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani dott. Massimo Orlando
pagina 16 di 16