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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 1015/2023 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Giarre (CT) nella via Luigi Settembrini n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato
Chizzoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE 3
Contro
, nata a [...] il [...], (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._2
in Comiso nella via Brancati n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Rita Di Pietro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2023 chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto una riduzione dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
(nato il [...]), posto a suo carico in seno alla sentenza di divorzio n. 797 del Per_1
2015, intervenuta tra lo stesso e , per la somma di euro 300,00, Controparte_1 deducendo, a sostegno della propria domanda, il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, dovuto all'avvenuta rottura di una successiva relazione, con conseguente ulteriore obbligo in capo allo stesso di un contributo al mantenimento di altri due figli, avuti da tale unione, , nato il [...], e , nato il Per_2 Per_3 4
27.7.2013. Chiedeva pertanto il ricorrente che l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne venisse ridotto ad euro 200,00 mensili, adducendo che i due figli Per_1 minori, sebbene già nati alla data della sentenza di divorzio, avevano ad oggi delle accresciute esigenze, dovute alla loro età.
Costituendosi con comparsa responsiva del 25.1.2024, Controparte_1
rappresentava, innanzitutto, il parziale adempimento all'obbligo di mantenimento del figlio da parte del ricorrente, il quale, dal 2023, avrebbe corrisposto un importo inferiore a quello stabilito in sentenza, e si opponeva alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, non avendo il ricorrente dato prova del mutamento in pejus delle proprie condizioni reddituali;
metteva in evidenza una serie di movimenti di denaro nei conti dell'ex marito, indicativi di una sua capacità economica, nonchè eccepiva che lo stesso aveva diversi introiti, oltre allo stipendio, derivanti da una ulteriore abituale attività di acquisto di immobili alle aste giudiziarie, al fine di trarre da essi profitto.
Deduceva altresì la circostanza che anche il figlio avesse delle accresciute Per_1
esigenze economiche, dovute alla sua età. Chiedeva pertanto nel merito la conferma dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di divorzio in favore del figlio.
Ciò premesso, il ricorso proposto dallo appare meritevole di Pt_1
accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, va preliminarmente osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio minore contenute nelle sentenze divorzili, è orientamento consolidato che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 30/06/2021, n. 18608).
Inoltre, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento,
l'allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, con conseguente depauperamento delle sue sostanze, dovrà opportunamente contemperarsi con una rinnovata valutazione comparativa della situazione di entrambi i genitori tenuti al mantenimento, ciascuno in ragione delle proprie possibilità, anche in rapporto con le 5
esigenze legate alla crescita dei figli, le quali potrebbero aumentare, così come ridursi, ad esempio nel caso di un ipotizzabile raggiungimento di un'indipendenza economica, in ragione del conseguimento di un'età matura.
Nel caso di specie sussistono innanzitutto delle circostanze sopravvenute, potenzialmente idonee a legittimare una riduzione del contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
In particolare, il ricorrente, rispetto alla cornice temporale sulla quale la sentenza di divorzio insiste, risulta onerato di un obbligo di contribuzione per euro 400,00 mensili al mantenimento dei due figli, nati da altra relazione sentimentale, a seguito della cessazione di essa.
Le esigenze educative e sociali della prole, infatti, tendono ad accrescersi proporzionalmente alla loro età.
Le emergenze istruttorie in atti non consentono, di contro, di ritenere provata una concreta diminuzione della capacità di reddito dello Pt_1
Ed invero, alla luce della situazione reddituale del resistente per come documentalmente emergente (posto che la contestazione riguardante il tardivo deposito dei documenti attestanti le condizioni economico-patrimoniali del ricorrente può dirsi superata dal successivo invito a tale produzione, tempestivamente adempiuto dalla parte interessata), e comparando la stessa con quella risultante da quanto allegato dalla resistente, si evince che lo lavora come insegnante di sostegno, e guadagna Pt_1
circa 1.800,00 euro al mese, mentre la ha un impiego come infermiera, con un CP_1
reddito di circa euro 1.600,00 al mese.
Quest'ultima, inoltre, è gravata da una rata mensile di circa 340,00 euro per la cessione del quinto dello stipendio, mentre lo deve pagare un canone di locazione di Pt_1
450,00 euro mensili, oltre a dover provvedere al mantenimento del figlio per Per_1
300,00 euro mensili, e dei due figli minori per 400,00 euro mensili.
Tuttavia, è verosimile ritenere che lo stesso abbia anche altre fonti di reddito, in quanto
è risultato confermato che si sia dedicato in maniera non isolata ad acquisti alle aste 6
giudiziarie di immobili, da rendere redditizi, ed in effetti il medesimo ha riconosciuto di percepire, per almeno uno di questi beni, un canone di affitto di 260,00 euro mensili.
Dalle risultanze in atti, poi, non sembra potersi con certezza sostenere che si tratti di un'attività temporalmente circoscritta, oppure rivelatasi fallimentare o al contrario fruttifera.
Accanto alle superiori circostanze, non può non attribuirsi un peso rilevante all'età del figlio , ormai ventenne, e soprattutto alla circostanza, emersa in corso Per_1
di causa, relativa ad un suo avvio verso l'indipendenza economica.
La resistente ha dichiarato infatti, all'udienza del 18.11.2024: “mio figlio è diplomato presso un istituto tecnico e ha deciso di iniziare a lavorare;
allo stato lavora presso la
SIET con un contratto a tempo determinato, dal settembre al dicembre 2024 e guadagna circa 500,00 euro mensili;
siamo in attesa di vedere se questo rapporto continuerà e il ragazzo non esclude di andare all'Università…io stessa gli ho comprato la macchina”.
Sebbene non si abbia allo stato alcuna contezza circa l'attesa e sperata continuazione dell'impiego intrapreso, e in difetto di prova che abbia effettivamente intrapreso un percorso di studi o formativo, solo ipotizzato dalla madre, ciò che rileva è comunque la parvenza di una capacità lavorativa, intesa come idoneità a svolgere un lavoro remunerato, da spendere sul mercato del lavoro, attribuita in modo pieno dalla legge con il raggiungimento della maggiore età, momento in cui si presuppone raggiunta l'autonomia dell'individuo.
Di conseguenza può verosimilmente ritenersi che , quasi ventunenne, si sia Per_1
immesso nel mondo del lavoro, e abbia un orizzonte lavorativo non eccessivamente limitato.
In virtù delle suesposte considerazioni, in riferimento al fattore determinante dell'età di
, e della connessa capacità lavorativa, e considerando al contempo che i figli Per_1
minori del ricorrente, , oggi tredicenne, e , quasi dodicenne, sono in Per_2 Per_3
una fascia d'età che verosimilmente richiede delle maggiori esigenze economiche, quanto meno rispetto al tempo della sentenza di divorzio, di cui si chiede la modifica, si ritiene l'accoglibilità dell'istanza del ricorrente di riduzione ad euro 200,00 mensili del contributo per il mantenimento di , in considerazione anche del fatto, Per_1 7
incontestato, che il ragazzo percepisce, a far data dal giugno 2022, direttamente ed in via esclusiva, l'assegno unico mensile, pari ad euro 156,00.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
A parziale modifica della sentenza divorzile n. 797 del 2015, pubblicata il
27.11.2015 (RG n. 1380/2012),
riduce, a far data dal presente ricorso, l'importo dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ricorrente in favore del figlio , ad euro 200,00, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 21.03.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa R. Scollo
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Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti