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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1939/2020
All'udienza collegiale del giorno 29/04/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
AR
Avv. MASTRONARDI SILVIA presente
Avv. SCARAMAZZA BARBARA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MELANDRI SILVIA presente
CP_2
Avv. BOLOGNINI ELAINE presente
TE
Avv. MARIANI TIZIANO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellata evidenzia che in primo grado
è stata offerta una somma che non è stata accettata da controparte ed inoltre il danno come liquidato sulla base della ctu è notevolmente inferiore alla domanda.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1939/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Via AR C.F._1
Postumia n.3, presso gli avv. ti Barbara Scaramazza (C.F. ) e Silvia Mastronardi C.F._2
(C.F. che la rappresentano e difendono giusta delega in atti C.F._3
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Controparte_1 C.F._4
Antica n.95, presso l'avv. Silvia Melandri del Foro di Roma (C.F. ), che la C.F._5
rappresenta e difende giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA–
E con sede legale a San Cesario (Mo), Corso Libertà n. 53, TE
(C.F. e P. IVA , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore avv. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Pellegrini Andrea (C.F. CP_4
) e Mariani Tiziano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._6 C.F._7 presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. ), in persona de Direttore Controparte_5 P.IVA_2 Generale dr.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini (C.F. Controparte_6
con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della di , Via C.F._8 CP_2 CP_2
Enrico Fermi n.15, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la AR
sentenza del Tribunale di Viterbo n. 196/2020, pubblicata il 10.02.2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione notificata il 15.3.2013 conveniva innanzi a Questo Tribunale l' AR [...]
e per ottenere l'accertamento delle loro responsabilità Controparte_7 Controparte_1
per le conseguenze derivate da un intervento chirurgico e per ottenere il risarcimento dei danni.
RTe attrice esponeva che nel mese di gennaio 2011 a causa di un aborto interno era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di revisione della cavità uterina;
che detto intervento era stato eseguito il 10.1.11 presso il Reparto Ginecologia e Ostetricia dell di dalla dott.ssa Controparte_8 CP_2
sua ginecologa di fiducia;
che la stessa durante l'intervento aveva le provocato la Controparte_1
perforazione dell'utero e di una porzione dell'intesto; che la operazione di revisione era stata interrotta per la necessità di sottoporre la paziente ad altro intervento chirurgico di resezione intestinale e riparazione della lesione all'utero; che durante detto intervento le erano stati resecati
30 cm dell'intestino tenue e suturata la perforazione del fondo uterino;
che era stata ricoverata, sottoposta a cure e a controlli come meglio specificato in atti;
che a seguito dell'intervento aveva accusato parestesie nella regione anteriore della coscia destra, come meglio descritte in atti;
che detta sintomatologia si era cronicizzata manifestandosi con durata anche di ore;
che dette conseguenze si erano ripercosse negativamente nella vita coniugale, di relazione, sociale e familiare;
che aveva tentato invano di definire bonariamente la controversia;
che aveva subito postumi permanenti del 22% oltre ad una incapacità temporanea assoluta e temporanea come meglio specificato in atti;
che l'intervento a cui era stata sottoposta era stato eseguito all'interno della struttura pubblica da un sanitario dipendente;
che l'ente ospedaliero ed il medico erano tenuti in forza del “contatto sociale”; che l'intervento di revisione della cavità uterina era assolutamente ordinario, non comportando soluzione di particolari difficoltà tecniche;
che dunque le lesioni erano state provocate da grave negligenza ed imperizia;
che infatti la perforazione dell'utero in tale intervento era evenienza rara;
che la perforazione dell'utero e dell'intestino erano state cagionate dalla che la stessa era specializzata in ostetricia e ginecologia;
che aveva subito conseguenze CP_1 anche a livello psicologico essendosi deteriorata la qualità di vita per le sofferenze subite;
che il danno biologico doveva essere personalizzato per dette sofferenze e che aveva diritto ad ottenere a titolo di ristoro dei danni la somma complessiva di € 83.136,45. Si costituiva la RTe_2
esponendo che il 10.1.2011 si era sottoposta ad un intervento di aborto interno AR alla decima settimana di gravidanza;
che prima dell'intervento aveva prestato il consenso informato;
che l'intervento era stato eseguito come riportato in atti;
che il 17.1.11 era stata dimessa dopo aver effettuato l'ecografia pelvica di controllo;
che era stata presentata una domanda risarcitoria infondata in quanto riferita ad accertamenti peritali di parte inattendibili;
che la aveva AR iniziato l'intervento di revisione in urgenza;
che i sanitari aveva effettuato le manovre rese necessarie dallo stato della paziente, procedendo a resecare circa 30 cm di intestino tenue distante, come meglio descritto in atti;
che la paziente era stata quindi sottoposta alle terapie, cure e trattamenti indicate;
che la aveva prestato il suo consenso dopo essere stata accuratamente informata circa AR
il tipo di intervento, le caratteristiche e le possibili complicanze, come meglio descritto in atti;
che in detta occasione il sanguinamento e la perforazione erano state evidenziate tra le complicanze dell'intervento; che in riferimento a tali complicanze, la era considerata ad alto rischio AR
per le sue caratteristiche, età e parti precedenti;
che il sanitario si era avveduto tempestivamente della complicanza, attivando le corrette procedure per far intervenire i colleghi chirurghi;
che la problematica era stata risolta permettendo alla paziente un recupero funzionale consono alla patologia complicante intercorsa;
che i medici intervenuti si erano attenuti alle linee guida ed alle buone pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica, non potendosi censurare il loro operato;
che stante la natura contrattuale della responsabilità, l'onere probatorio faceva capo a parte attrice;
che la pretesa attorea era priva di supporto probatorio;
che alla Benslimane sarebbe comunque residuato un pregiudizio;
che parte attrice non aveva indicato i criteri utilizzati per quantificare la pretesa risarcitoria;
che la stessa era stata quantificata in eccesso e che non era dovuta la rivalutazione delle somme liquidate ma solo gli interessi monetari. Si costituiva CP_1
esponendo che il suo comportamento, in riferimento ai fatti lamentati, era stato esente da
[...]
imperizia o negligenza;
che non sussisteva alcuna profilo di inadempimento delle obbligazioni inerenti all'attività di medico chirurgo ex art. 1176 cc o di responsabilità di natura extracontrattuale;
che aveva seguito correttamente le operazioni necessarie per l'intervento di revisione della cavità uterina, come specificato in atti;
che parte attrice non aveva provato il nesso causale tra la condotta
e l'evento; che non era stata individuata la condotta o la manovra errata;
che l'intervento a cui era stata sottoposta la non era considerabile ai fini della limitazione di responsabilità di cui AR all'art. 2236 c.c. quale “attività ordinaria;
che infatti da tale tipo di intervento potevano emergere complicanze gravi di ordine emorragico, infettivo e traumatico;
che tali rischi erano maggiori nel caso di aborto interno;
che inoltre anche dalla particolare conformazione anatomica potevano derivare complicanze ulteriori;
che inoltre nel caso di specie si trattava di utero gravidico;
che aveva alle spalle una lunga carriera di specialista ostetrico-ginecologico; che prima dell'intervento aveva informato la paziente dei possibili rischi e complicazioni;
che la stessa era stata specificatamente informata del pericolo di sanguinamento e perforazioni;
che dunque la anche perché AR
medico, era stata posta nelle condizioni di valutare esaustivamente i percoli dell'intervento; che durante lo stesso non vi era stata alcuna compressione del nervo femoro-cutaneo; che non erano stati provati i danni morale e psicologico;
che le conseguenze erano state quantificate in misura eccessiva e che essendo assicurata per responsabilità professionale verso terzi con la compagnia
con polizza n. 1000016205, chiedeva di essere RTe_3
autorizzata alla relativa citazione per essere garantita e manlevata in caso di condanna. Si costituiva in giudizio la esponendo che era stata presentata una domanda infondata TE
avendo tenuto la dott.ssa una condotta corretta e diligente;
che parte attrice non aveva provato CP_1
RT la sussistenza dei pregiudizi lamentati;
che poteva sussistere una responsabilità solidale della
RT convenuta per la prestazione resa;
che la non poteva chiedere di essere manlevata dal sanitario convenuto in caso di condanna;
che non sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione di RT rivalsa dell'Ente nei confronti del sanitario;
che la Dott.ssa era medico dipendente della CP_1
RT convenuta dovendosi applicare l'art. 41 del contratto collettivo nazionale;
che la aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore dei medici dipendenti;
che la OL aveva stipulato con una polizza personale operante in secondo TE rischio;
che nel caso di specie operava la sola polizza stipulata dall' ; che in ogni Controparte_5
caso il rischio andava ripartito tra i due assicuratori;
che la era tenuta ad estendere il CP_1 contraddittorio nei confronti della Struttura Sanitaria e della Compagnia assicuratrice dell'Ente dovendo rispettare l'obbligo di salvataggio che comunque era tenuta solo nei limiti previsti dal contratto. Il Giudice, istruita la causa come in atti e disposta la CTU medico legale, tratteneva la stessa in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate durante l'udienza del 2.10.19”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1)- respinge la domanda attrice;
2)- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite delle convenute e RTe_2 CP_1
liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e
[...]
pone suo carico le spese della espletata CTU;
condanna a rifondere le spese della Controparte_1 chiamata in causa liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso Controparte_9 professionale oltre accessori di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle AR seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed in totale riforma della sentenza n. 196/2020 resa dal Tribunale di Viterbo, a) in via cautelare e urgente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
b) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità professionale contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, per quanto di rispettiva ragione, per i motivi di cui in narrativa;
b) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro e/o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento in favore della attrice di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di
€ 73.932,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria delle spese, spese generali 15% e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, oltre accessori, come per legge;
compensi, spese generali e accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “piaccia TE
all'Ecc.ma Corte, con riferimento al merito della vicenda clinica, accertare e dichiarare che la scrivente Compagnia aderisce alla difesa svolta dalla Dott.ssa comunque respingere CP_1
l'impugnazione perché infondata;
in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'appello principale proposto dalla Sig.ra accertare e dichiarare AR la sussistenza di una responsabilità diretta e paritaria in capo all' ; ancora in via Controparte_5
subordinata per la denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda avversaria
e/o eventuali appelli incidentali proposti da altre parti, quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nel par.
D); per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa indicate nello stesso punto D); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Successivamente si è costituita , rassegnando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: - nel merito respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra perché AR
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Ai fini del contributo unificato si dichiara che con il presente atto non viene proposta appello incidentale, non viene formulata chiamata in causa e non viene svolto intervento autonomo”.
Infine, si è costituita proponendo appello incidentale e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta e disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n.
196/2020 e previa sospensione dell'efficacia della stessa limitatamente alla condanna della dottoressa alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore della compagnia di CP_1 assicurazione così giudicare: in via principale rigettare l'appello TE principale e tutte le domande avanzate dalla sig.ra nei confronti della dottoressa AR
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Viterbo n. 196/2020 depositata in data 10 febbraio 2020 nei capi-punti nn. 1) e 2) ad esclusione del punto in cui “condanna a rifondere le spese della chiamata in causa Controparte_1 liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso professionale oltre Controparte_9 accessori di legge” poiché tale specifica condanna non segue il principio della soccombenza;
in via incidentale in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla dottoressa ed Controparte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n.196/2020 limitatamente al capo 2) nel solo punto in cui “condanna a rifondere le spese della chiamata in causa Controparte_1 [...] liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso professionale oltre Controparte_9 accessori di legge”, accertare e dichiarare la nullità del citato punto del capo 2) della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione in violazione degli artt. 111Cost e 132 comm.2 punto 4
c.p.c. e perché contraddittorio rispetto al punto in cui la medesima sentenza dichiara che le spese seguono la soccombenza e, in ogni caso, perché in violazione del principio di soccombenza ex art.91
c.p.c.; per l'effetto condannare la parte soccombente in primo grado, sig.ra AR anche alla liquidazione delle spese di lite relative alla chiamata in causa dell' TE
nella misura di € 3.000,00 come liquidate nella sentenza impugnata;
in ogni caso respingere le
[...] avverse domande avanzate dall'appellante dalla dottoressa nei confronti della AR
dottoressa in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte in atti, sia in merito all'an che al quantum della condanna richiesta;
nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale della sentenza di primi grado, e di condanna della dottoressa CP_1
anche solo parziale o in via solidale con , ridurre la pretesa attorea secondo il giusto ed RTe_2 il danno effettivamente provato dall'odierna appellante;
in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento della violazione dell'obbligo di salvataggio spiegata dall'assicuratrice nei CP_9
confronti della dottoressa nella denegata ipotesi di condanna della dottoressa CP_1 CP_1
dichiarare la compagnia di assicurazione e la , ciascuna per il TE CP_10
proprio titolo e per quanto di rispettiva ragione, tenute a manlevare e garantire la Dottoressa da ogni e qualsiasi obbligo risarcitorio che dovesse essere accertato e dichiarato Controparte_1
in favore dell'attrice, previo accertamento della responsabilità solidale della e CP_10 dell'operatività della garanzia di cui alla polizza contratta con l' ; in ogni TE caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sospesa l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, la Corte ha disposto c.t.u. medico- legale.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in quattro motivi. AR
Con il primo motivo rubricato “
1. Nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. mancando completamente nella decisone un esame delle risultanze della CTU”, l'appellante censura la sentenza in quanto ritenuta violativa dell'art. 115 c.p.c., mancando qualsivoglia motivazione sulle risultanze della CTU espletata, con la quale veniva accertato che l'atto operatorio era stato eseguito in maniera imperita ed imprudente provocando lesioni sia all'utero sia all'intestino tenue. La sentenza di poi avrebbe omesso l'esame di una risultanza processuale essenziale, non tenendo conto delle ragioni medico legali illustrate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata la quale, laddove fosse stata esaminata e correttamente valutata, avrebbe condotto ad una decisione opposta rispetto a quella cui è prevenuto il Tribunale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2. Carenza assoluta di motivazione della sentenza in relazione alle argomentazioni logico-giuridiche ed alle norme di diritto che sarebbero state applicate”, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe disatteso i documenti prodotti e le risultanze della fase istruttoria nonché quelle della CTU espletata ritenendo la domanda infondata senza tuttavia esplicitarne le ragioni.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3. Nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., per mancata e/o erronea valutazione dei documenti di causa”, l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudicante avrebbe posto alla base della decisione, quale prova scriminante della responsabilità della la CP_1 sottoscrizione del c.d. consenso informato dell'attrice. Sostiene ancora che la decisione del Tribunale sarebbe in contrasto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. che impongono al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e di valutarle secondo il proprio prudente apprezzamento, ciò presupponendo l'esame dei documenti e delle risultanze istruttorie. Il giudice di primo grado erroneamente avrebbe ritenuto il consenso sottoscritto dalla paziente alla stregua di un'autorizzazione preventiva per ogni evento dannoso.
Con il quarto motivo rubricato “
4. Nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per difetto di valutazione e motivazione su fatti
e documenti di causa decisivi per il giudizio”, la lamenta che il giudice avrebbe disatteso AR le conclusioni del CTU senza esporre un'adeguata motivazione, mancando nella sentenza impugnata un adeguato percorso logico-motivazionale circa il contrario parere. Nello specifico, ribadisce l'appellante che non sarebbero state prese in considerazione le conclusioni della CTU espletata con la quale era stato accertato, da un lato che la revisione della cavità uterina era operazione semplice, che non presentava elementi tecnici di difficoltà e, dall'altro l'esistenza del nesso causale tra le manovre imperite e le lesioni riportate dall'odierna appellante. Il Tribunale, in sostanza, in violazione dell'art. 115 c.p.c., avrebbe rigettato la pretesa risarcitoria dell'appellante, discostandosi, senza un'adeguata motivazione, dalla complessa istruttoria espletata.
L'appello incidentale di è articolato in unico motivo, rubricato “Appello Controparte_1
incidentale avverso il capo n. 2 del dispositivo, relativo alla regolazione delle spese di lite, con particolare riferimento al punto in cui il giudice di prime cure ha condannato la sig.ra CP_1
a rifondere le spese di lite in favore della propria Compagnia Assicurativa “
[...] [...]
. L'appellante incidentale lamenta l'erronea condanna alle spese in favore di TE
; la domanda di manleva nei confronti di infatti aveva TE TE seguito l'esito vittorioso del rigetto della domanda principale dell'attrice e, pertanto, la condanna alle spese di lite in favore del terzo chiamato avrebbe dovuto seguire i medesimi principi di diritto della soccombenza dichiarata in sentenza, così come previsto all'art. 91 c.p.c..
La sentenza impugnata ha così motivato: “L'azione è stata proposta da AR per far accertare la responsabilità dell' e della dott.ssa Controparte_7 per le conseguenze derivate dall'intervento chirurgico del 10.1.11 e per ottenere Controparte_1
il risarcimento dei danni. La domanda è respinta poiché infondata, essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi
Cassazione 8826/07 e 16981/06). In particolare la Als di ha provato (doc. 3) che CP_2 AR
ha espresso il suo consenso ad essere sottoposta all'intervento di revisione della cavità
[...]
uterina dopo essere stata informata delle caratteristiche dell'operazione e dei possibili pericoli derivanti, in particolare il sanguinamento e la perforazione. La paziente, sicuramente consapevole a seguito della informazione ricevuta anche perché medico, ha dunque accettato le conseguenze e le complicanze paventate, peraltro risultanti in letteratura medica come tipiche (cfr comparsa di
RT PO . non ha provato che nel suo caso, tali conseguenze negative siano AR
derivate da un errore preciso del sanitario o da altri comportamenti anche della struttura sanitaria.
La riferibilità del fatto è stata operata da parte attrice su basi statistiche le quali appunto comprendono anche l'errore non imputabile in quanto determinato da particolari conformazioni fisiche della paziente o altri fattori non preventivamente conoscibili. Le conseguenze derivate sono state dunque proprio quelle del consenso informato e pretesa risarcitorie risulta infondata non
RT avendo parte attrice provato altrimenti la responsabilità della o del sanitario intervenuto individuando il comportamento o la manovra errati. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo”.
I motivi dell'appello principale vanno trattati congiuntamente per essere tra loro strettamente connessi. Essi si profilano fondati per quanto appresso si andrà ad esporre.
Orbene, deve premettersi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 inapplicabile al caso di specie ratione temporis trattandosi di fatti risalenti al gennaio 2011 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame avente ad oggetto fatti risalenti al gennaio 2011 debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di PO affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Per quanto dunque attiene al primo punto, va rilevato che non è contestato e pure emergente dalla ctu svolta in appello che in data 10 gennaio 2011 si ricoverava presso AR
RTe l'Ospedale della di con cartella n° 472, presso il Reparto di Ostetricia CP_8 CP_2
Ginecologia e veniva dimessa lo stesso giorno per trasferimento interno presso il Reparto di
Chirurgia, con diagnosi principale di accesso: “aborto interno alla 10^ settimana” e diagnosi secondaria: “perforazione dell'intestino”. La paziente subiva due interventi: uno principale per
“raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di gravidanza” ed un altro secondario per
“resezione parziale dell'intestino tenue”.
La ctu del grado ha poi accertato che l'intervento addominale secondario veniva eseguito una volta constata la perforazione uterina con esposizione contestuale in vagina di ansa intestinale
(verosimilmente nel corso della seconda introduzione della pinza ad anelli) e proseguiva con l'equipe dei chirurghi addominali, chiamati in urgenza alla valutazione del caso.
L'intervento addominale di resezione è così descritto in atti: “Laparotomia mediana ombelico- pubica. All'apertura del peritoneo presenza di modesto emoperitoneo pelvico da perforazione centimetrica del fondo dell'utero con lesione a tutto spessore di un'ansa ileale. Si esplora l'intero intestino tenue/crasso senza evidenza di altre lesioni viscerali e/o del meso. Resezione di circa 30 cm di tenue, distante 40 cm dalla valvola ileocecale ed anastomosi L-L meccanica TLC 75 B Sutura delle tomie a punti staccati di 3-0. Sutura dei mesi in Vicryl 3-0.(dott. ” Risolta la lesione CP_11 Per_1 dell'ansa intestinale l'intervento si concludeva con la riparazione della perforazione uterina ed il completamento definitivo della revisione della cavità uterina, così descritto: “ TEMPO VAGINALE
AD ADDOME APERTO: Si procede con cannula di Karman 8 ad isterosuzione della cavità uterina
(dott. P. Raggi) TEMPO ADDOMINALE: Sutura della perforazione del fondo uterino con 3 punti staccati di Vicryl 1 Emostasi della rima di sutura con Tabotamp fibrillare. Toilette ripetuta del cavo peritoneale con RL tiepido. Controllo accurato dell'emostasi. Drenaggio di Blake 24 FR nel Per_2
Parietosintesi in Vicryl 1 a punti staccati. Sottocute in Vicryl 2-0. .” Controparte_12
Sicché, può ritenersi senz'altro dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la la struttura sanitaria e la medico quest'ultima che la AR CP_1
operò.
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale, deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente grado di giudizio, risulta fondata su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e della documentazione sanitaria prodotta;
essa consente alla Corte di ritenere sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dalla nel 2011 ed il peggioramento delle condizioni della CP_1
paziente Benslimane in ordine ai postumi riscontrati.
Il collegio peritale infatti nel rispondere al quesito circa l'esistenza di reliquati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato e, in caso affermativo l'accertamento del rapporto causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi, ha ravvisato la sussistenza di questi ultimi nel “pinzamento con estrazione fino alla evidenza in vagina di un'ansa dell'intestino tenue” che ha comportato la necessità del “ricorso all'intervento per via addominale ed all'asportazione cautelativa/necessaria del tratto di intestino interessato dall'infarcimento emorragico con un'estensione della resezione fino alle arcate vascolari ritenute opportune per la corretta tenuta dell'anastomosi”.
Inoltre la ctu, nel descrivere gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso o coesistenza con i postumi, ha sostenuto che: “non si rilevano precedenti morbosi che possano essere posti in relazione con i postumi occorsi, eccetto che per il quadro rilevabile di lieve diastasi dei muscoli retti favorito verosimilmente anche dalle pregresse gravidanza a termine”.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice secondo cui la non AR aveva provato che le conseguenze negative fossero derivate “da un errore preciso del sanitario o da altri comportamenti della struttura sanitaria è invece emerso in modo evidente come i postumi reliquati in capo alla fossero stati cagionati proprio dagli interventi eseguiti presso AR
l' a seguito dell'aborto spontaneo alla 10^ settimana. Controparte_13 E, quanto alla colpa del personale sanitario interessato, i ctu hanno poi in modo chiaro ed inequivoco asserito che: “nel caso in esame appare censurabile non tanto la perforazione uterina, complicanza nota e, anche se rara, sempre possibile in corso di revisione della cavità uterina, ma principalmente il non aver posto in essere il controllo intraoperatorio di tale possibilità, per di più considerata maggiormente possibile nel caso di specie. Controllo che poteva essere effettuato con visione diretta intraoperatoria con sonda ecografica transaddominale, piuttosto che con l'ausilio di un assistente che palpasse al di fuori del campo operatorio il fondo dell'utero ed in ultimo con una attenta valutazione della penetrazione della pinza nella cavità uterina in relazione alle dimensioni dell'utero stesso.
Tale comportamento cauto e prudente avrebbe, con un grado certo del più probabile che non, consentito di evidenziare la perforazione della cavità uterina ed avrebbe evitato l'accidentale morcellamento ed estrazione dell'ansa intestinale. Tale precauzione avrebbe perciò consentito, in virtù dell'accertata assenza di emorragia uterina, il ricorso alla valutazione clinica con risoluzione spontanea del quadro riportata anche fino all'80%.
Il pinzamento con estrazione fino alla evidenza in vagina di un'ansa dell'intestino tenue ha comportato la necessità del ricorso all'intervento per via addominale ed all'asportazione cautelativa/necessaria del tratto di intestino interessato dall'infarcimento emorragico con un'estensione della resezione fino alle arcate vascolari ritenute opportune per la corretta tenuta dell'anastomosi.”
Dunque, neppure condivisibile si dimostra l'assunto del primo giudice secondo cui, essendo state le conseguenze negative coincidenti con quelle oggetto di consenso informato, allora la pretesa risarcitoria doveva dirsi infondata in assenza di altre condotte o comportamenti errati. L'aver prestato il proprio consenso non può invero escludere la responsabilità sanitaria laddove i sanitari non siano in grado come nella specie di dimostrare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia la non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, la insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
E la ctu ha pure evidenziato l'erroneità del ragionamento del giudicante laddove questi ha evidenziato come l'errore non fosse imputabile ai sanitari perché determinato da particolari
“conformazioni fisiche della paziente o da altri fattori non preventivamente conoscibile”, atteso che, come già detto, i periti non hanno riscontrato alcuna situazione pregressa che fosse tale da rendere non imputabile il comportamento dei sanitari che, anzi, è pacifico già conoscevano la storia clinica della dovendo per ciò solo adeguare il loro comportamento alla situazione particolare in AR
cui ella si era venuta a trovare.
Le conclusioni a cui sono giunti i periti del grado risultano compatibili con quelle della ctu svolta in primo grado che pure ha ravvisato esservi diretta derivazione causale tra l'operato imperito dei sanitari e le lesioni iatrogene riscontrate sulla Benslimane.
L'appello deve essere accolto stante l'accertata responsabilità professionale in capo alla CP_1
ed alla . CP_14
Venendo alla quantificazione del danno patito deve condividersi quanto ritenuto dal collegio peritale nominato in appello che ha riscontrato: “un danno permanente all'integrità fisica con una valutazione complessiva massima pari al 10% del totale. Tale valutazione tiene conto della resezione intestinale non estesa senza ripercussioni generali, dell'esito cicatriziale con pregiudizio lieve/lievissimo e a tutto voler concedere valuta anche una condizione di possibile indebolimento della parete addominale pur se in presenza solo di un minimo rilievo clinico di laparocele peri- ombelicale di possibile correlazione anche con le gravidanze precedenti….” Gli stessi periti hanno pure chiarito i criteri adottati a tal fine ritenendo che: “Per la quantizzazione dell'invalidità permanente, così individuata, si sono prese a riferimento le valutazioni indicate nelle “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni ( ), nelle tabelle di riferimento per l'apparato Controparte_15 digerente per il danno estetico lieve e per il laparocele di dimensioni contenute.”
L'invalidità temporanea assoluta è stata accertata in 25 giorni mentre quella parziale è stata di
25 giorni ritenendosi di poter inferire quest'ultima alla percentuale del 50%, trattandosi come spiegano i periti in ogni caso di inabilità importante dovuta all' “ulteriore convalescenza dell'intervento di correzione del danno”. Si ritiene infatti di dover fare riferimento alla quantificazione del danno operata dalla ctu del grado atteso che essa ha condivisibilmente tenuto conto della completa risoluzione della perforazione uterina subita a seguito del successivo intervento chirurgico eseguito dai medici del . CP_8
Non risultano infine a carico della altre patologie derivanti dalle operazioni subite AR
che abbiano inciso sulla sua salute psichica né è possibile ritenere di dover applicare la personalizzazione richiesta, in assenza di situazioni residuate che si mostrino eccezionali rispetto alle conseguenze normalmente ricomprese nel danno accertato. Le testimonianze rese a tal fine hanno solo riferito, peraltro genericamente, di una supposta paura della a farsi curare dopo le AR
operazioni subite e del suo rifiuto ad intrattenere rapporti intimi con il partner subito dopo il sinistro senza tuttavia riferire alcunché circa la durata del detto rifiuto, in assenza si ripete di alcuna documentazione clinica in tal senso. Ne deriva, dunque, tenuto conto della c.t.u. svolta nei confronti della quale non sono state mosse specifiche censure da parte dell'appellante che, avendo la patito a seguito delle operazioni subite al le lesioni come evidenziate AR CP_8 nell'elaborato ed applicata la tabella milanese (cfr., Cass. civ. n.12408/2012) vigente al momento della odierna liquidazione (cfr., Cass.civ.n.7272/2012 e ss.) e considerato che le tabelle milanesi prevedono l'incremento per la voce della sofferenza soggettiva interiore (il cd. danno morale presumibile nel caso di specie in considerazione del tipo di lesioni patite), escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr., Cass. civ.n.23469/2018 e ss. conformi) gli importi che vanno riconosciuti alla danneggiata, la quale all'età del considerarsi dell'inabilità temporanea aveva 41 anni, sono i seguenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 41 anni
Percentuale di invalidità permanente: 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Danno biologico risarcibile € 20.899,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.333,00
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale generale: € 30.645,50.
Sulla somma come sopra quantificata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-
1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
La e vanno pertanto condannati, in via solidale, al CP_14 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante e come sopra quantificati.
Venendo quindi all'eccezione di inoperatività della polizza come reiterata da CP_9
e non esaminata in primo grado va rilevato come essa colga nel segno.
[...]
La ricorrente deduce che il contratto di assicurazione stipulato dal medico distingueva le ipotesi in cui il sanitario operasse extra moenia (ovverosia, nel proprio ambulatorio o comunque al fuori di strutture sanitarie preposte all'attività di cura ed assistenza) oppure intra moenia, in forza di accordi economici direttamente intercorsi con il paziente (dunque, senza assunzione di responsabilità della struttura) dall'ipotesi in cui il sanitario operasse "all'interno" della struttura medesima, tenuta egualmente in responsabilità nei confronti del paziente;
mentre nelle prime due ipotesi la polizza offriva una garanzia "a primo rischio assoluto", invece nella terza ipotesi (corrispondente a quella verificatasi nella fattispecie) la polizza operava "a secondo rischio", oltre il massimale assicurato dalla struttura anche in favore del medico, oppure, in mancanza di copertura della struttura, solo in ipotesi di insolvenza della stessa;
in questa ipotesi, inoltre, la copertura assicurativa spettava a garanzia dell'azione di rivalsa della struttura per colpa grave del medico.
Ciò dedotto, la appellata conclude che, poiché nella vicenda in esame non si era verificata né la fattispecie dell'insolvenza della struttura né quella della colpa grave del medico, la polizza era rimasta non operativa.
In effetti, la polizza stipulata con la conteneva all'art. 16, secondo TE capoverso, le seguenti previsioni: “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta all'interno di
casa di cura, ente ospedaliero, o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, Pt_2 la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, anche per l'attività svolta in regime di intramenia per l'ipotesi in cui l'assicurato abbia dichiarato che tale attività sia coperta dalla polizza stipulata dall' o dall'ente ospedaliero di appartenenza, oltre il massimale assicurato dall'ente Pt_2 stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente” (cfr. documento 2 primo grado).
L'obbligo di indennizzo assunto da risulta quindi diversamente TE
articolato a seconda che la prestazione medica sia stata eseguita in forma privata – ambulatoriale, all'interno di una Struttura Sanitaria non tenuta in responsabilità, ovvero all'interno di una Struttura
Sanitaria tenuta egualmente in responsabilità.
La differente graduazione di tutela si giustifica in ragione del fatto che nel primo e nel secondo caso il medico risulta unico soggetto responsabile, mentre nel terzo caso viene in rilievo la diretta e concorrente responsabilità della . Controparte_16
Per questa ultima ipotesi, l'art. 16 “oggetto dell'assicurazione” al n. 2 subordina la operatività della copertura assicurativa ad un duplice e concorrente presupposto: che la non abbia CP_17
stipulato alcuna polizza operante anche in favore del medico e che la stessa sia divenuta CP_17 insolvente (salva la garanzia per l'azione di rivalsa per colpa grave prevista al successivo punto 3).
Orbene, è stato accertato che ha prestato la sua opera all'interno dell' Controparte_1 [...]
quest'ultima avendo consentito, organizzato e gestito l'attività medica in esame;
altrettanto CP_5 pacifico risulta che l' non si sia dimostrata insolvente, oltretutto in presenza di rigetto della CP_5 domanda in primo grado;
sicché quand'anche essa non abbia sottoscritto una propria polizza a garanzia dell'ente e del personale medico, la garanzia allo stato deve essere certamente esclusa. Ciò porta a ritenere assorbite le ulteriori questioni proposte da in ordine al TE
contratto di assicurazione.
Va sul punto richiamata la recente sentenza della Cass. n. 25772/2023, che, nell'esaminare analoghe clausole contenute in contratti stipulati da con altri assicurati TE
(nelle quali le parti hanno così pattuito: “1) l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli invia solidale;
2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata RT all'interno di , casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”), ha evidenziato come “La clausola appena trascritta stabiliva dunque quale fosse il rischio coperto, ed a quali condizioni operasse la copertura. Il rischio coperto era, nel caso di illeciti causati da più persone, la sola quota di corresponsabilità gravante sull'assicurato. L'operatività di tale garanzia, nel caso di corresponsabilità tra medico e clinica, era poi subordinata a due condizioni: a) che la clinica non avesse stipulato una polizza a copertura della
r.c. dei medici in essa operanti (diversamente, la polizza sarebbe stata operante “a secondo rischio”); b) che, in mancanza di assicurazione stipulata dalla clinica, quest'ultima fosse insolvente.
Questa clausola prevedeva dunque due limiti all'operatività della garanzia”.
Venendo infine all'appello incidentale spiegato dalla deve ritenersi che il rigetto della CP_1
domanda di malleva determina per ciò solo la sua infondatezza.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo per entrambi i gradi secondo parametri medi per tutte le fasi e con valore della controversia fino ad €52.000, vanno regolate come segue: A) nei rapporti tra l' appellante principale e gli appellati e esse vanno CP_1 CP_14 compensate in ragione di ¼ atteso l'accoglimento della domanda per una somma significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto ed in ragione dell'offerta proposta per €15.882,50 prima dell'instaurazione del giudizio dall' in favore della (cfr doc 7); per i RTe_2 CP_18
restanti ¾ esse vanno poste a carico di e in via solidale;
B) nei rapporti Controparte_1 RTe_2
tra ed esse vanno invece integralmente compensate Controparte_1 TE
per il grado di appello, in considerazione del carattere controverso della interpretazione delle condizioni di polizza.
Le spese di ctu dei due gradi vanno poste definitivamente a carico di e RTe_2 Controparte_1
in solido.
La parte appellante incidentale resta altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 Controparte_1
quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da AR
e sull'appello incidentale proposto da così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, in riforma della sentenza AR
di primo grado, - condanna , in solido, al pagamento in favore di RTe_4 [...] dell'importo di € 30.645,50, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
AR
- rigetta la domanda di malleva proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_3
[...]
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente tra e le spese;
Controparte_1 TE
RT
- condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_14 [...]
dei ¾ delle spese di lite così quantificate per l'intero: €7.616,00 per il primo grado ed AR
€9.991,00 per il secondo grado a titolo di compensi procuratori, oltre spese generali, iva, cap e spese di contributo unificato per entrambi i gradi, spese da distrarsi in favore dei procuratori Barbara
Scaramazzi e Silvia Mastronardi dichiaratisi antistatari;
compensa per la restante quota di ¼.
- pone le spese di ctu dei due gradi definitivamente a carico di e RTe_2 Controparte_1
in solido.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Controparte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Domenica Capezzera Giulia Spadaro
Sezione VI civile
R.G. 1939/2020
All'udienza collegiale del giorno 29/04/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
AR
Avv. MASTRONARDI SILVIA presente
Avv. SCARAMAZZA BARBARA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MELANDRI SILVIA presente
CP_2
Avv. BOLOGNINI ELAINE presente
TE
Avv. MARIANI TIZIANO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellata evidenzia che in primo grado
è stata offerta una somma che non è stata accettata da controparte ed inoltre il danno come liquidato sulla base della ctu è notevolmente inferiore alla domanda.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1939/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Via AR C.F._1
Postumia n.3, presso gli avv. ti Barbara Scaramazza (C.F. ) e Silvia Mastronardi C.F._2
(C.F. che la rappresentano e difendono giusta delega in atti C.F._3
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Controparte_1 C.F._4
Antica n.95, presso l'avv. Silvia Melandri del Foro di Roma (C.F. ), che la C.F._5
rappresenta e difende giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA–
E con sede legale a San Cesario (Mo), Corso Libertà n. 53, TE
(C.F. e P. IVA , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore avv. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Pellegrini Andrea (C.F. CP_4
) e Mariani Tiziano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._6 C.F._7 presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. ), in persona de Direttore Controparte_5 P.IVA_2 Generale dr.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini (C.F. Controparte_6
con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della di , Via C.F._8 CP_2 CP_2
Enrico Fermi n.15, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la AR
sentenza del Tribunale di Viterbo n. 196/2020, pubblicata il 10.02.2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione notificata il 15.3.2013 conveniva innanzi a Questo Tribunale l' AR [...]
e per ottenere l'accertamento delle loro responsabilità Controparte_7 Controparte_1
per le conseguenze derivate da un intervento chirurgico e per ottenere il risarcimento dei danni.
RTe attrice esponeva che nel mese di gennaio 2011 a causa di un aborto interno era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di revisione della cavità uterina;
che detto intervento era stato eseguito il 10.1.11 presso il Reparto Ginecologia e Ostetricia dell di dalla dott.ssa Controparte_8 CP_2
sua ginecologa di fiducia;
che la stessa durante l'intervento aveva le provocato la Controparte_1
perforazione dell'utero e di una porzione dell'intesto; che la operazione di revisione era stata interrotta per la necessità di sottoporre la paziente ad altro intervento chirurgico di resezione intestinale e riparazione della lesione all'utero; che durante detto intervento le erano stati resecati
30 cm dell'intestino tenue e suturata la perforazione del fondo uterino;
che era stata ricoverata, sottoposta a cure e a controlli come meglio specificato in atti;
che a seguito dell'intervento aveva accusato parestesie nella regione anteriore della coscia destra, come meglio descritte in atti;
che detta sintomatologia si era cronicizzata manifestandosi con durata anche di ore;
che dette conseguenze si erano ripercosse negativamente nella vita coniugale, di relazione, sociale e familiare;
che aveva tentato invano di definire bonariamente la controversia;
che aveva subito postumi permanenti del 22% oltre ad una incapacità temporanea assoluta e temporanea come meglio specificato in atti;
che l'intervento a cui era stata sottoposta era stato eseguito all'interno della struttura pubblica da un sanitario dipendente;
che l'ente ospedaliero ed il medico erano tenuti in forza del “contatto sociale”; che l'intervento di revisione della cavità uterina era assolutamente ordinario, non comportando soluzione di particolari difficoltà tecniche;
che dunque le lesioni erano state provocate da grave negligenza ed imperizia;
che infatti la perforazione dell'utero in tale intervento era evenienza rara;
che la perforazione dell'utero e dell'intestino erano state cagionate dalla che la stessa era specializzata in ostetricia e ginecologia;
che aveva subito conseguenze CP_1 anche a livello psicologico essendosi deteriorata la qualità di vita per le sofferenze subite;
che il danno biologico doveva essere personalizzato per dette sofferenze e che aveva diritto ad ottenere a titolo di ristoro dei danni la somma complessiva di € 83.136,45. Si costituiva la RTe_2
esponendo che il 10.1.2011 si era sottoposta ad un intervento di aborto interno AR alla decima settimana di gravidanza;
che prima dell'intervento aveva prestato il consenso informato;
che l'intervento era stato eseguito come riportato in atti;
che il 17.1.11 era stata dimessa dopo aver effettuato l'ecografia pelvica di controllo;
che era stata presentata una domanda risarcitoria infondata in quanto riferita ad accertamenti peritali di parte inattendibili;
che la aveva AR iniziato l'intervento di revisione in urgenza;
che i sanitari aveva effettuato le manovre rese necessarie dallo stato della paziente, procedendo a resecare circa 30 cm di intestino tenue distante, come meglio descritto in atti;
che la paziente era stata quindi sottoposta alle terapie, cure e trattamenti indicate;
che la aveva prestato il suo consenso dopo essere stata accuratamente informata circa AR
il tipo di intervento, le caratteristiche e le possibili complicanze, come meglio descritto in atti;
che in detta occasione il sanguinamento e la perforazione erano state evidenziate tra le complicanze dell'intervento; che in riferimento a tali complicanze, la era considerata ad alto rischio AR
per le sue caratteristiche, età e parti precedenti;
che il sanitario si era avveduto tempestivamente della complicanza, attivando le corrette procedure per far intervenire i colleghi chirurghi;
che la problematica era stata risolta permettendo alla paziente un recupero funzionale consono alla patologia complicante intercorsa;
che i medici intervenuti si erano attenuti alle linee guida ed alle buone pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica, non potendosi censurare il loro operato;
che stante la natura contrattuale della responsabilità, l'onere probatorio faceva capo a parte attrice;
che la pretesa attorea era priva di supporto probatorio;
che alla Benslimane sarebbe comunque residuato un pregiudizio;
che parte attrice non aveva indicato i criteri utilizzati per quantificare la pretesa risarcitoria;
che la stessa era stata quantificata in eccesso e che non era dovuta la rivalutazione delle somme liquidate ma solo gli interessi monetari. Si costituiva CP_1
esponendo che il suo comportamento, in riferimento ai fatti lamentati, era stato esente da
[...]
imperizia o negligenza;
che non sussisteva alcuna profilo di inadempimento delle obbligazioni inerenti all'attività di medico chirurgo ex art. 1176 cc o di responsabilità di natura extracontrattuale;
che aveva seguito correttamente le operazioni necessarie per l'intervento di revisione della cavità uterina, come specificato in atti;
che parte attrice non aveva provato il nesso causale tra la condotta
e l'evento; che non era stata individuata la condotta o la manovra errata;
che l'intervento a cui era stata sottoposta la non era considerabile ai fini della limitazione di responsabilità di cui AR all'art. 2236 c.c. quale “attività ordinaria;
che infatti da tale tipo di intervento potevano emergere complicanze gravi di ordine emorragico, infettivo e traumatico;
che tali rischi erano maggiori nel caso di aborto interno;
che inoltre anche dalla particolare conformazione anatomica potevano derivare complicanze ulteriori;
che inoltre nel caso di specie si trattava di utero gravidico;
che aveva alle spalle una lunga carriera di specialista ostetrico-ginecologico; che prima dell'intervento aveva informato la paziente dei possibili rischi e complicazioni;
che la stessa era stata specificatamente informata del pericolo di sanguinamento e perforazioni;
che dunque la anche perché AR
medico, era stata posta nelle condizioni di valutare esaustivamente i percoli dell'intervento; che durante lo stesso non vi era stata alcuna compressione del nervo femoro-cutaneo; che non erano stati provati i danni morale e psicologico;
che le conseguenze erano state quantificate in misura eccessiva e che essendo assicurata per responsabilità professionale verso terzi con la compagnia
con polizza n. 1000016205, chiedeva di essere RTe_3
autorizzata alla relativa citazione per essere garantita e manlevata in caso di condanna. Si costituiva in giudizio la esponendo che era stata presentata una domanda infondata TE
avendo tenuto la dott.ssa una condotta corretta e diligente;
che parte attrice non aveva provato CP_1
RT la sussistenza dei pregiudizi lamentati;
che poteva sussistere una responsabilità solidale della
RT convenuta per la prestazione resa;
che la non poteva chiedere di essere manlevata dal sanitario convenuto in caso di condanna;
che non sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione di RT rivalsa dell'Ente nei confronti del sanitario;
che la Dott.ssa era medico dipendente della CP_1
RT convenuta dovendosi applicare l'art. 41 del contratto collettivo nazionale;
che la aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore dei medici dipendenti;
che la OL aveva stipulato con una polizza personale operante in secondo TE rischio;
che nel caso di specie operava la sola polizza stipulata dall' ; che in ogni Controparte_5
caso il rischio andava ripartito tra i due assicuratori;
che la era tenuta ad estendere il CP_1 contraddittorio nei confronti della Struttura Sanitaria e della Compagnia assicuratrice dell'Ente dovendo rispettare l'obbligo di salvataggio che comunque era tenuta solo nei limiti previsti dal contratto. Il Giudice, istruita la causa come in atti e disposta la CTU medico legale, tratteneva la stessa in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate durante l'udienza del 2.10.19”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1)- respinge la domanda attrice;
2)- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite delle convenute e RTe_2 CP_1
liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e
[...]
pone suo carico le spese della espletata CTU;
condanna a rifondere le spese della Controparte_1 chiamata in causa liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso Controparte_9 professionale oltre accessori di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle AR seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed in totale riforma della sentenza n. 196/2020 resa dal Tribunale di Viterbo, a) in via cautelare e urgente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
b) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità professionale contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, per quanto di rispettiva ragione, per i motivi di cui in narrativa;
b) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro e/o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento in favore della attrice di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di
€ 73.932,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria delle spese, spese generali 15% e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, oltre accessori, come per legge;
compensi, spese generali e accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “piaccia TE
all'Ecc.ma Corte, con riferimento al merito della vicenda clinica, accertare e dichiarare che la scrivente Compagnia aderisce alla difesa svolta dalla Dott.ssa comunque respingere CP_1
l'impugnazione perché infondata;
in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'appello principale proposto dalla Sig.ra accertare e dichiarare AR la sussistenza di una responsabilità diretta e paritaria in capo all' ; ancora in via Controparte_5
subordinata per la denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda avversaria
e/o eventuali appelli incidentali proposti da altre parti, quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare la sussistenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nel par.
D); per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa indicate nello stesso punto D); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Successivamente si è costituita , rassegnando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: - nel merito respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra perché AR
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Ai fini del contributo unificato si dichiara che con il presente atto non viene proposta appello incidentale, non viene formulata chiamata in causa e non viene svolto intervento autonomo”.
Infine, si è costituita proponendo appello incidentale e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta e disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n.
196/2020 e previa sospensione dell'efficacia della stessa limitatamente alla condanna della dottoressa alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore della compagnia di CP_1 assicurazione così giudicare: in via principale rigettare l'appello TE principale e tutte le domande avanzate dalla sig.ra nei confronti della dottoressa AR
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Viterbo n. 196/2020 depositata in data 10 febbraio 2020 nei capi-punti nn. 1) e 2) ad esclusione del punto in cui “condanna a rifondere le spese della chiamata in causa Controparte_1 liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso professionale oltre Controparte_9 accessori di legge” poiché tale specifica condanna non segue il principio della soccombenza;
in via incidentale in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla dottoressa ed Controparte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n.196/2020 limitatamente al capo 2) nel solo punto in cui “condanna a rifondere le spese della chiamata in causa Controparte_1 [...] liquidate per ciascuna in € 3.000,00 per compenso professionale oltre Controparte_9 accessori di legge”, accertare e dichiarare la nullità del citato punto del capo 2) della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione in violazione degli artt. 111Cost e 132 comm.2 punto 4
c.p.c. e perché contraddittorio rispetto al punto in cui la medesima sentenza dichiara che le spese seguono la soccombenza e, in ogni caso, perché in violazione del principio di soccombenza ex art.91
c.p.c.; per l'effetto condannare la parte soccombente in primo grado, sig.ra AR anche alla liquidazione delle spese di lite relative alla chiamata in causa dell' TE
nella misura di € 3.000,00 come liquidate nella sentenza impugnata;
in ogni caso respingere le
[...] avverse domande avanzate dall'appellante dalla dottoressa nei confronti della AR
dottoressa in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte in atti, sia in merito all'an che al quantum della condanna richiesta;
nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale della sentenza di primi grado, e di condanna della dottoressa CP_1
anche solo parziale o in via solidale con , ridurre la pretesa attorea secondo il giusto ed RTe_2 il danno effettivamente provato dall'odierna appellante;
in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento della violazione dell'obbligo di salvataggio spiegata dall'assicuratrice nei CP_9
confronti della dottoressa nella denegata ipotesi di condanna della dottoressa CP_1 CP_1
dichiarare la compagnia di assicurazione e la , ciascuna per il TE CP_10
proprio titolo e per quanto di rispettiva ragione, tenute a manlevare e garantire la Dottoressa da ogni e qualsiasi obbligo risarcitorio che dovesse essere accertato e dichiarato Controparte_1
in favore dell'attrice, previo accertamento della responsabilità solidale della e CP_10 dell'operatività della garanzia di cui alla polizza contratta con l' ; in ogni TE caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Sospesa l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, la Corte ha disposto c.t.u. medico- legale.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in quattro motivi. AR
Con il primo motivo rubricato “
1. Nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. mancando completamente nella decisone un esame delle risultanze della CTU”, l'appellante censura la sentenza in quanto ritenuta violativa dell'art. 115 c.p.c., mancando qualsivoglia motivazione sulle risultanze della CTU espletata, con la quale veniva accertato che l'atto operatorio era stato eseguito in maniera imperita ed imprudente provocando lesioni sia all'utero sia all'intestino tenue. La sentenza di poi avrebbe omesso l'esame di una risultanza processuale essenziale, non tenendo conto delle ragioni medico legali illustrate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata la quale, laddove fosse stata esaminata e correttamente valutata, avrebbe condotto ad una decisione opposta rispetto a quella cui è prevenuto il Tribunale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2. Carenza assoluta di motivazione della sentenza in relazione alle argomentazioni logico-giuridiche ed alle norme di diritto che sarebbero state applicate”, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe disatteso i documenti prodotti e le risultanze della fase istruttoria nonché quelle della CTU espletata ritenendo la domanda infondata senza tuttavia esplicitarne le ragioni.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3. Nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., per mancata e/o erronea valutazione dei documenti di causa”, l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudicante avrebbe posto alla base della decisione, quale prova scriminante della responsabilità della la CP_1 sottoscrizione del c.d. consenso informato dell'attrice. Sostiene ancora che la decisione del Tribunale sarebbe in contrasto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. che impongono al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e di valutarle secondo il proprio prudente apprezzamento, ciò presupponendo l'esame dei documenti e delle risultanze istruttorie. Il giudice di primo grado erroneamente avrebbe ritenuto il consenso sottoscritto dalla paziente alla stregua di un'autorizzazione preventiva per ogni evento dannoso.
Con il quarto motivo rubricato “
4. Nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per difetto di valutazione e motivazione su fatti
e documenti di causa decisivi per il giudizio”, la lamenta che il giudice avrebbe disatteso AR le conclusioni del CTU senza esporre un'adeguata motivazione, mancando nella sentenza impugnata un adeguato percorso logico-motivazionale circa il contrario parere. Nello specifico, ribadisce l'appellante che non sarebbero state prese in considerazione le conclusioni della CTU espletata con la quale era stato accertato, da un lato che la revisione della cavità uterina era operazione semplice, che non presentava elementi tecnici di difficoltà e, dall'altro l'esistenza del nesso causale tra le manovre imperite e le lesioni riportate dall'odierna appellante. Il Tribunale, in sostanza, in violazione dell'art. 115 c.p.c., avrebbe rigettato la pretesa risarcitoria dell'appellante, discostandosi, senza un'adeguata motivazione, dalla complessa istruttoria espletata.
L'appello incidentale di è articolato in unico motivo, rubricato “Appello Controparte_1
incidentale avverso il capo n. 2 del dispositivo, relativo alla regolazione delle spese di lite, con particolare riferimento al punto in cui il giudice di prime cure ha condannato la sig.ra CP_1
a rifondere le spese di lite in favore della propria Compagnia Assicurativa “
[...] [...]
. L'appellante incidentale lamenta l'erronea condanna alle spese in favore di TE
; la domanda di manleva nei confronti di infatti aveva TE TE seguito l'esito vittorioso del rigetto della domanda principale dell'attrice e, pertanto, la condanna alle spese di lite in favore del terzo chiamato avrebbe dovuto seguire i medesimi principi di diritto della soccombenza dichiarata in sentenza, così come previsto all'art. 91 c.p.c..
La sentenza impugnata ha così motivato: “L'azione è stata proposta da AR per far accertare la responsabilità dell' e della dott.ssa Controparte_7 per le conseguenze derivate dall'intervento chirurgico del 10.1.11 e per ottenere Controparte_1
il risarcimento dei danni. La domanda è respinta poiché infondata, essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi
Cassazione 8826/07 e 16981/06). In particolare la Als di ha provato (doc. 3) che CP_2 AR
ha espresso il suo consenso ad essere sottoposta all'intervento di revisione della cavità
[...]
uterina dopo essere stata informata delle caratteristiche dell'operazione e dei possibili pericoli derivanti, in particolare il sanguinamento e la perforazione. La paziente, sicuramente consapevole a seguito della informazione ricevuta anche perché medico, ha dunque accettato le conseguenze e le complicanze paventate, peraltro risultanti in letteratura medica come tipiche (cfr comparsa di
RT PO . non ha provato che nel suo caso, tali conseguenze negative siano AR
derivate da un errore preciso del sanitario o da altri comportamenti anche della struttura sanitaria.
La riferibilità del fatto è stata operata da parte attrice su basi statistiche le quali appunto comprendono anche l'errore non imputabile in quanto determinato da particolari conformazioni fisiche della paziente o altri fattori non preventivamente conoscibili. Le conseguenze derivate sono state dunque proprio quelle del consenso informato e pretesa risarcitorie risulta infondata non
RT avendo parte attrice provato altrimenti la responsabilità della o del sanitario intervenuto individuando il comportamento o la manovra errati. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo”.
I motivi dell'appello principale vanno trattati congiuntamente per essere tra loro strettamente connessi. Essi si profilano fondati per quanto appresso si andrà ad esporre.
Orbene, deve premettersi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 inapplicabile al caso di specie ratione temporis trattandosi di fatti risalenti al gennaio 2011 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame avente ad oggetto fatti risalenti al gennaio 2011 debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di PO affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Per quanto dunque attiene al primo punto, va rilevato che non è contestato e pure emergente dalla ctu svolta in appello che in data 10 gennaio 2011 si ricoverava presso AR
RTe l'Ospedale della di con cartella n° 472, presso il Reparto di Ostetricia CP_8 CP_2
Ginecologia e veniva dimessa lo stesso giorno per trasferimento interno presso il Reparto di
Chirurgia, con diagnosi principale di accesso: “aborto interno alla 10^ settimana” e diagnosi secondaria: “perforazione dell'intestino”. La paziente subiva due interventi: uno principale per
“raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di gravidanza” ed un altro secondario per
“resezione parziale dell'intestino tenue”.
La ctu del grado ha poi accertato che l'intervento addominale secondario veniva eseguito una volta constata la perforazione uterina con esposizione contestuale in vagina di ansa intestinale
(verosimilmente nel corso della seconda introduzione della pinza ad anelli) e proseguiva con l'equipe dei chirurghi addominali, chiamati in urgenza alla valutazione del caso.
L'intervento addominale di resezione è così descritto in atti: “Laparotomia mediana ombelico- pubica. All'apertura del peritoneo presenza di modesto emoperitoneo pelvico da perforazione centimetrica del fondo dell'utero con lesione a tutto spessore di un'ansa ileale. Si esplora l'intero intestino tenue/crasso senza evidenza di altre lesioni viscerali e/o del meso. Resezione di circa 30 cm di tenue, distante 40 cm dalla valvola ileocecale ed anastomosi L-L meccanica TLC 75 B Sutura delle tomie a punti staccati di 3-0. Sutura dei mesi in Vicryl 3-0.(dott. ” Risolta la lesione CP_11 Per_1 dell'ansa intestinale l'intervento si concludeva con la riparazione della perforazione uterina ed il completamento definitivo della revisione della cavità uterina, così descritto: “ TEMPO VAGINALE
AD ADDOME APERTO: Si procede con cannula di Karman 8 ad isterosuzione della cavità uterina
(dott. P. Raggi) TEMPO ADDOMINALE: Sutura della perforazione del fondo uterino con 3 punti staccati di Vicryl 1 Emostasi della rima di sutura con Tabotamp fibrillare. Toilette ripetuta del cavo peritoneale con RL tiepido. Controllo accurato dell'emostasi. Drenaggio di Blake 24 FR nel Per_2
Parietosintesi in Vicryl 1 a punti staccati. Sottocute in Vicryl 2-0. .” Controparte_12
Sicché, può ritenersi senz'altro dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la la struttura sanitaria e la medico quest'ultima che la AR CP_1
operò.
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale, deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente grado di giudizio, risulta fondata su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e della documentazione sanitaria prodotta;
essa consente alla Corte di ritenere sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dalla nel 2011 ed il peggioramento delle condizioni della CP_1
paziente Benslimane in ordine ai postumi riscontrati.
Il collegio peritale infatti nel rispondere al quesito circa l'esistenza di reliquati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato e, in caso affermativo l'accertamento del rapporto causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi, ha ravvisato la sussistenza di questi ultimi nel “pinzamento con estrazione fino alla evidenza in vagina di un'ansa dell'intestino tenue” che ha comportato la necessità del “ricorso all'intervento per via addominale ed all'asportazione cautelativa/necessaria del tratto di intestino interessato dall'infarcimento emorragico con un'estensione della resezione fino alle arcate vascolari ritenute opportune per la corretta tenuta dell'anastomosi”.
Inoltre la ctu, nel descrivere gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso o coesistenza con i postumi, ha sostenuto che: “non si rilevano precedenti morbosi che possano essere posti in relazione con i postumi occorsi, eccetto che per il quadro rilevabile di lieve diastasi dei muscoli retti favorito verosimilmente anche dalle pregresse gravidanza a termine”.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice secondo cui la non AR aveva provato che le conseguenze negative fossero derivate “da un errore preciso del sanitario o da altri comportamenti della struttura sanitaria è invece emerso in modo evidente come i postumi reliquati in capo alla fossero stati cagionati proprio dagli interventi eseguiti presso AR
l' a seguito dell'aborto spontaneo alla 10^ settimana. Controparte_13 E, quanto alla colpa del personale sanitario interessato, i ctu hanno poi in modo chiaro ed inequivoco asserito che: “nel caso in esame appare censurabile non tanto la perforazione uterina, complicanza nota e, anche se rara, sempre possibile in corso di revisione della cavità uterina, ma principalmente il non aver posto in essere il controllo intraoperatorio di tale possibilità, per di più considerata maggiormente possibile nel caso di specie. Controllo che poteva essere effettuato con visione diretta intraoperatoria con sonda ecografica transaddominale, piuttosto che con l'ausilio di un assistente che palpasse al di fuori del campo operatorio il fondo dell'utero ed in ultimo con una attenta valutazione della penetrazione della pinza nella cavità uterina in relazione alle dimensioni dell'utero stesso.
Tale comportamento cauto e prudente avrebbe, con un grado certo del più probabile che non, consentito di evidenziare la perforazione della cavità uterina ed avrebbe evitato l'accidentale morcellamento ed estrazione dell'ansa intestinale. Tale precauzione avrebbe perciò consentito, in virtù dell'accertata assenza di emorragia uterina, il ricorso alla valutazione clinica con risoluzione spontanea del quadro riportata anche fino all'80%.
Il pinzamento con estrazione fino alla evidenza in vagina di un'ansa dell'intestino tenue ha comportato la necessità del ricorso all'intervento per via addominale ed all'asportazione cautelativa/necessaria del tratto di intestino interessato dall'infarcimento emorragico con un'estensione della resezione fino alle arcate vascolari ritenute opportune per la corretta tenuta dell'anastomosi.”
Dunque, neppure condivisibile si dimostra l'assunto del primo giudice secondo cui, essendo state le conseguenze negative coincidenti con quelle oggetto di consenso informato, allora la pretesa risarcitoria doveva dirsi infondata in assenza di altre condotte o comportamenti errati. L'aver prestato il proprio consenso non può invero escludere la responsabilità sanitaria laddove i sanitari non siano in grado come nella specie di dimostrare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia la non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, la insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
E la ctu ha pure evidenziato l'erroneità del ragionamento del giudicante laddove questi ha evidenziato come l'errore non fosse imputabile ai sanitari perché determinato da particolari
“conformazioni fisiche della paziente o da altri fattori non preventivamente conoscibile”, atteso che, come già detto, i periti non hanno riscontrato alcuna situazione pregressa che fosse tale da rendere non imputabile il comportamento dei sanitari che, anzi, è pacifico già conoscevano la storia clinica della dovendo per ciò solo adeguare il loro comportamento alla situazione particolare in AR
cui ella si era venuta a trovare.
Le conclusioni a cui sono giunti i periti del grado risultano compatibili con quelle della ctu svolta in primo grado che pure ha ravvisato esservi diretta derivazione causale tra l'operato imperito dei sanitari e le lesioni iatrogene riscontrate sulla Benslimane.
L'appello deve essere accolto stante l'accertata responsabilità professionale in capo alla CP_1
ed alla . CP_14
Venendo alla quantificazione del danno patito deve condividersi quanto ritenuto dal collegio peritale nominato in appello che ha riscontrato: “un danno permanente all'integrità fisica con una valutazione complessiva massima pari al 10% del totale. Tale valutazione tiene conto della resezione intestinale non estesa senza ripercussioni generali, dell'esito cicatriziale con pregiudizio lieve/lievissimo e a tutto voler concedere valuta anche una condizione di possibile indebolimento della parete addominale pur se in presenza solo di un minimo rilievo clinico di laparocele peri- ombelicale di possibile correlazione anche con le gravidanze precedenti….” Gli stessi periti hanno pure chiarito i criteri adottati a tal fine ritenendo che: “Per la quantizzazione dell'invalidità permanente, così individuata, si sono prese a riferimento le valutazioni indicate nelle “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni ( ), nelle tabelle di riferimento per l'apparato Controparte_15 digerente per il danno estetico lieve e per il laparocele di dimensioni contenute.”
L'invalidità temporanea assoluta è stata accertata in 25 giorni mentre quella parziale è stata di
25 giorni ritenendosi di poter inferire quest'ultima alla percentuale del 50%, trattandosi come spiegano i periti in ogni caso di inabilità importante dovuta all' “ulteriore convalescenza dell'intervento di correzione del danno”. Si ritiene infatti di dover fare riferimento alla quantificazione del danno operata dalla ctu del grado atteso che essa ha condivisibilmente tenuto conto della completa risoluzione della perforazione uterina subita a seguito del successivo intervento chirurgico eseguito dai medici del . CP_8
Non risultano infine a carico della altre patologie derivanti dalle operazioni subite AR
che abbiano inciso sulla sua salute psichica né è possibile ritenere di dover applicare la personalizzazione richiesta, in assenza di situazioni residuate che si mostrino eccezionali rispetto alle conseguenze normalmente ricomprese nel danno accertato. Le testimonianze rese a tal fine hanno solo riferito, peraltro genericamente, di una supposta paura della a farsi curare dopo le AR
operazioni subite e del suo rifiuto ad intrattenere rapporti intimi con il partner subito dopo il sinistro senza tuttavia riferire alcunché circa la durata del detto rifiuto, in assenza si ripete di alcuna documentazione clinica in tal senso. Ne deriva, dunque, tenuto conto della c.t.u. svolta nei confronti della quale non sono state mosse specifiche censure da parte dell'appellante che, avendo la patito a seguito delle operazioni subite al le lesioni come evidenziate AR CP_8 nell'elaborato ed applicata la tabella milanese (cfr., Cass. civ. n.12408/2012) vigente al momento della odierna liquidazione (cfr., Cass.civ.n.7272/2012 e ss.) e considerato che le tabelle milanesi prevedono l'incremento per la voce della sofferenza soggettiva interiore (il cd. danno morale presumibile nel caso di specie in considerazione del tipo di lesioni patite), escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr., Cass. civ.n.23469/2018 e ss. conformi) gli importi che vanno riconosciuti alla danneggiata, la quale all'età del considerarsi dell'inabilità temporanea aveva 41 anni, sono i seguenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 41 anni
Percentuale di invalidità permanente: 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Danno biologico risarcibile € 20.899,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.333,00
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale generale: € 30.645,50.
Sulla somma come sopra quantificata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-
1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
La e vanno pertanto condannati, in via solidale, al CP_14 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'appellante e come sopra quantificati.
Venendo quindi all'eccezione di inoperatività della polizza come reiterata da CP_9
e non esaminata in primo grado va rilevato come essa colga nel segno.
[...]
La ricorrente deduce che il contratto di assicurazione stipulato dal medico distingueva le ipotesi in cui il sanitario operasse extra moenia (ovverosia, nel proprio ambulatorio o comunque al fuori di strutture sanitarie preposte all'attività di cura ed assistenza) oppure intra moenia, in forza di accordi economici direttamente intercorsi con il paziente (dunque, senza assunzione di responsabilità della struttura) dall'ipotesi in cui il sanitario operasse "all'interno" della struttura medesima, tenuta egualmente in responsabilità nei confronti del paziente;
mentre nelle prime due ipotesi la polizza offriva una garanzia "a primo rischio assoluto", invece nella terza ipotesi (corrispondente a quella verificatasi nella fattispecie) la polizza operava "a secondo rischio", oltre il massimale assicurato dalla struttura anche in favore del medico, oppure, in mancanza di copertura della struttura, solo in ipotesi di insolvenza della stessa;
in questa ipotesi, inoltre, la copertura assicurativa spettava a garanzia dell'azione di rivalsa della struttura per colpa grave del medico.
Ciò dedotto, la appellata conclude che, poiché nella vicenda in esame non si era verificata né la fattispecie dell'insolvenza della struttura né quella della colpa grave del medico, la polizza era rimasta non operativa.
In effetti, la polizza stipulata con la conteneva all'art. 16, secondo TE capoverso, le seguenti previsioni: “qualora l'attività del medico assicurato sia svolta all'interno di
casa di cura, ente ospedaliero, o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, Pt_2 la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, anche per l'attività svolta in regime di intramenia per l'ipotesi in cui l'assicurato abbia dichiarato che tale attività sia coperta dalla polizza stipulata dall' o dall'ente ospedaliero di appartenenza, oltre il massimale assicurato dall'ente Pt_2 stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente” (cfr. documento 2 primo grado).
L'obbligo di indennizzo assunto da risulta quindi diversamente TE
articolato a seconda che la prestazione medica sia stata eseguita in forma privata – ambulatoriale, all'interno di una Struttura Sanitaria non tenuta in responsabilità, ovvero all'interno di una Struttura
Sanitaria tenuta egualmente in responsabilità.
La differente graduazione di tutela si giustifica in ragione del fatto che nel primo e nel secondo caso il medico risulta unico soggetto responsabile, mentre nel terzo caso viene in rilievo la diretta e concorrente responsabilità della . Controparte_16
Per questa ultima ipotesi, l'art. 16 “oggetto dell'assicurazione” al n. 2 subordina la operatività della copertura assicurativa ad un duplice e concorrente presupposto: che la non abbia CP_17
stipulato alcuna polizza operante anche in favore del medico e che la stessa sia divenuta CP_17 insolvente (salva la garanzia per l'azione di rivalsa per colpa grave prevista al successivo punto 3).
Orbene, è stato accertato che ha prestato la sua opera all'interno dell' Controparte_1 [...]
quest'ultima avendo consentito, organizzato e gestito l'attività medica in esame;
altrettanto CP_5 pacifico risulta che l' non si sia dimostrata insolvente, oltretutto in presenza di rigetto della CP_5 domanda in primo grado;
sicché quand'anche essa non abbia sottoscritto una propria polizza a garanzia dell'ente e del personale medico, la garanzia allo stato deve essere certamente esclusa. Ciò porta a ritenere assorbite le ulteriori questioni proposte da in ordine al TE
contratto di assicurazione.
Va sul punto richiamata la recente sentenza della Cass. n. 25772/2023, che, nell'esaminare analoghe clausole contenute in contratti stipulati da con altri assicurati TE
(nelle quali le parti hanno così pattuito: “1) l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli invia solidale;
2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata RT all'interno di , casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”), ha evidenziato come “La clausola appena trascritta stabiliva dunque quale fosse il rischio coperto, ed a quali condizioni operasse la copertura. Il rischio coperto era, nel caso di illeciti causati da più persone, la sola quota di corresponsabilità gravante sull'assicurato. L'operatività di tale garanzia, nel caso di corresponsabilità tra medico e clinica, era poi subordinata a due condizioni: a) che la clinica non avesse stipulato una polizza a copertura della
r.c. dei medici in essa operanti (diversamente, la polizza sarebbe stata operante “a secondo rischio”); b) che, in mancanza di assicurazione stipulata dalla clinica, quest'ultima fosse insolvente.
Questa clausola prevedeva dunque due limiti all'operatività della garanzia”.
Venendo infine all'appello incidentale spiegato dalla deve ritenersi che il rigetto della CP_1
domanda di malleva determina per ciò solo la sua infondatezza.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo per entrambi i gradi secondo parametri medi per tutte le fasi e con valore della controversia fino ad €52.000, vanno regolate come segue: A) nei rapporti tra l' appellante principale e gli appellati e esse vanno CP_1 CP_14 compensate in ragione di ¼ atteso l'accoglimento della domanda per una somma significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto ed in ragione dell'offerta proposta per €15.882,50 prima dell'instaurazione del giudizio dall' in favore della (cfr doc 7); per i RTe_2 CP_18
restanti ¾ esse vanno poste a carico di e in via solidale;
B) nei rapporti Controparte_1 RTe_2
tra ed esse vanno invece integralmente compensate Controparte_1 TE
per il grado di appello, in considerazione del carattere controverso della interpretazione delle condizioni di polizza.
Le spese di ctu dei due gradi vanno poste definitivamente a carico di e RTe_2 Controparte_1
in solido.
La parte appellante incidentale resta altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 Controparte_1
quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da AR
e sull'appello incidentale proposto da così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, in riforma della sentenza AR
di primo grado, - condanna , in solido, al pagamento in favore di RTe_4 [...] dell'importo di € 30.645,50, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
AR
- rigetta la domanda di malleva proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_3
[...]
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente tra e le spese;
Controparte_1 TE
RT
- condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_14 [...]
dei ¾ delle spese di lite così quantificate per l'intero: €7.616,00 per il primo grado ed AR
€9.991,00 per il secondo grado a titolo di compensi procuratori, oltre spese generali, iva, cap e spese di contributo unificato per entrambi i gradi, spese da distrarsi in favore dei procuratori Barbara
Scaramazzi e Silvia Mastronardi dichiaratisi antistatari;
compensa per la restante quota di ¼.
- pone le spese di ctu dei due gradi definitivamente a carico di e RTe_2 Controparte_1
in solido.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Controparte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Domenica Capezzera Giulia Spadaro