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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2024, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 282/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 282/2022
UDIENZA 06.02.2024 tra con l'avv. BARTOLINI ALESSANDRO Parte_1
ATTORE
e
, con l'avv. GALLETTI FEDERICO Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 06/02/2024 , alle ore 13,25, davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv. Bartolini per parte attrice il quale dà atto di aver provveduto in data odierna al deposito della fattura emessa dal Dr Per_1
- L'Avv Lamberto Galletti per la parte convenuta
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
I procuratori delle parti insistono ciascuno in tutto quanto dedotto eccepito richiesto ed opposto nei rispettivi atti difensivi e precedenti verbalizzazioni precisando le conclusioni come in atti
Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera preso atto si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 16,18 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti.
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 282/2022, promossa da:
con l'avv. BARTOLINI ALESSANDRO Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. GALLETTI FEDERICO Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
PER PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertare il diritto di parte attrice ad essere risarcita dai convenuti in solido tra loro per le ragioni suesposte, in relazione a tutti i danni non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio verificatosi in data
26.12.2019 a seguito del morso del cane e di cui in narrativa;
- per l'effetto voglia condannare il Sig. (C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_1 Firenze (FI) il 28 dicembre 1973 e residente in [...] lettera C interno 6, al pagamento in favore del Sig. ai sensi dell'Art. 2052 c.c., della somma si determina e si Parte_1 quantifica per il danno non patrimoniale biologico ed i danni patrimoniali subiti e dovuti all'esito dell'istruttoria:
- 1% IP anni 21 al momento del sinistro, € 823,07
- ITP 75% 10 gg € 380,92
- ITP 50% 15 gg € 380,92
- ITP 25% 15 gg € 190,46
- spese mediche congrue, dietro emissione ricevuta fiscale per la perizia (con espressa riserva di produzione della fattura del Dott. di € 488,00 (per le spese di consulenza medico Persona_2 legale prodromiche all'azione legale) sino all'udienza del 6/02/2024), € 763,76
- preventivo intervento di chirurgia plastica € 5.200,00 indicato espressamente in CTU. Subtotale € 7.739,13 (€ 823,07 + 380,92 + 380,92 + 190,46 + 763,76). Le spese di CTU si chiede che vengano poste integralmente a carico di parte convenuta, nonché si chiede che venga corrisposta la ulteriore somma di € 488,00 per le spese di assistenza in qualità di CTP del medico legale di parte Dott. con espressa riserva di produzione della ricevuta Persona_2 fiscale (si allega progetto di notula sub. 1, documento diverso ed aggiuntivo rispetto al progetto di notula già allegato sub. 12 all'atto di citazione).;
- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26.12.19 sino al soddisfo (e con tasso degli interessi legali di cui all'Art. 1284/4 c.c. dal dì della domanda giudiziale);
- Voglia altresì condannare il convenuto, ai sensi dell'Art. 96/3 c.p.c., al pagamento di un ulteriore importo equitativamente determinato, tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto di stipulare convenzione di pagina 2 di 7 negoziazione assistita, nonché della complessiva condotta serbata dallo stesso nella fase stragiudiziale della controversia, come descritta in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi legali
PER PARTE CONVENUTA. Si conclude affinche' l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, voglia rigettare la domanda proposta dal Sig. nei confronti del Pt_1
Sig. in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata, eccessiva ed inconferente, CP_1 con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa di parte attrice conveniva innanzi l'intestato Tribunale il convenuto rappresentando che in data in data 26.12.2019 alle ore 14,00 circa l'attore si trovava presso l'abitazione del convenuto ove era stato aggredito dal cane bassotto di proprietà di quest'ultimo che l'aveva morso sul viso, sotto l'occhio destro, provocandogli danni (di cui dava partita descrizione) di cui chiedeva in via giudiziale il ristoro giusto il difetto di esito positivo dei contratti tra le parti in sede pre contenziosa
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava integralmente la domanda attorea e forniva una ricostruzione affatto diversa dei fatti. La difesa di parte convenuta negava in radice le ragioni della domanda della attrice evidenziando come la responsabilità dell'accaduto dovesse ascriversi al contegno dell'attore che aveva tenuto un comportamento incauto (avvicinandosi al cane da dietro e prendendolo per le zampe di dietro nel mentre avvicinava al cane il proprio viso) e che solo questo aveva deerminato il sinistro contestato, altresì, che il bassotto avesse propriamente morso l'attore e sottolineando la natura quasi impercettibile delle conseguenze della lesione subita Contestato, quindi, an e quantum della domanda concludeva per il rigetto della stessa
Integratosi il contraddittorio venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI co c.p.c. e successivamente la causa veniva istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione di alcuni testi e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore All'esito del deposito della relazione peritale il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'odierna udienza per discussione ex art 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di note difensive
Le parti discutevano la causa come da verbale in epigrafe ed il Giudice udita la discussione delle parti si ritirava in camera di consiglio all'esito della quale alle ore alle ore 16,18 ha dato lettura della presente sentenza in difetto della presenza dei difensori delle parti
La domanda attrice merita (parziale) accoglimento nei termini di cui appresso SULLA RESPONSABILITA' DELL'EVENTO Il caso de quo risulta disciplinato dall'art. 2052 c.c. che identifica una peculiare forma di responsabilità in capo al proprietario dell'animale qualora il danneggiato riesca a provare il nesso eziologico tra l'attività dell'animale e l'evento lesivo.
“La responsabilita' ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilita' e' tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto e' tenuto, per sottrarsi alla responsabilita' ex art. 2052 c.c. – la quale e' presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa – a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che puo' consistere nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilita' , inevitabilita' e assoluta eccezionalita'. Detta imprevedibilita', ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalita' del fattore esterno, e non gia' come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario che, per quanto rilevato, e' irrilevante a detti fini (Cass. 4742/01). Questa la contestualizzazione nulla quaestio quanto all'integrarsi dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla dimostrazione del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il cane di proprietà
pagina 3 di 7 del convenuto;
vale infatti sottolineare come la difesa del convenuto non ha negato l'evento ascrivendo, però, la responsabilità dell'accaduto al contegno di parte attrice tanto da determinare l'elisione in radice della responsabilità in parola
La disamina delle risultanze istruttorie supporta però solo in parte la ricostruzione offerta dalla difesa del convenuto Invero deve darsi per accertato che il Sig abbia tenuto un contegno oggettivamente poco Pt_1 consono in quanto si è avvicinato da tergo ad un cane per poi disturbarlo prendendolo per le zampe di dietro avvicinando al contempo il proprio viso al cane
Sul punto depongono in senso totalmente univoco tutte le dichiarazioni dei testi assunti (che valga sottolineare risultano essere stati intimati da entrambe le difese e quindi da ritenersi totalmente attendibili): ” Si è vero ricordo che io mi trovavo a sedere sul divano e di fronte c'era il su una CP_1 sedia e su un'altra sedia accanto era seduto il bassotto. Ho visto il Sig avvicinarsi da dietro Pt_1 alla sedia e prendere le zampe dietro del cane al che il bassotto si è girato di scatto e gli ha dato una musata prendendolo sullo zigomo… preciso che l' lo avevo preso all'altezza delle zampe di Pt_1 dietro e si era proteso in avanti per fare le coccole al cane quando il cane di istinto si è girato – dichiarazioni teste a verbale di udienza del 28.02.2023 ed ancora: “è vero preciso che io ero Tes_1 seduto su una sedia davanti e/o sulla sinistra rispetto a quella su cui sedeva il sulla sedia CP_1 accanto era seduto il bassotto io ricordo che l' arrivò da dietro e prese il cane all'altezza delle Pt_1 zampe di dietro e si proiettò in avanti per dargli un bacino ma il cane si girò di scatto e gli diede una musata sullo zigomo e con il dente gli ha fatto uscire un pò di sangue dichiarazioni teste a Tes_2 verbale di udienza del 28.02.2023
Le dichiarazioni dei testi assunti evidenziano come il comportamento tenuto dal Sig integri un Pt_1 contegno positivamente poco rispettoso dell'animale ed oggettivamente improntato ad un difetto di cautela che - seppure non trascolori in termini atti ad integrare il caso fortuito quale circostanza esimente della responsabilità in parola - costituisce comunque circostanza da valorizzare in termini di corresponsabilità per l'accaduto ai sensi e per gli effetti dell'art 1227 c.c. La valutazione sinergica del contegno delle parti consente, quindi, di ritenere che l'atteggiamento poco prudente dell'attore- che si ricorda aveva 21 anni al momento del sinistro e quindi nella piena consapevolezza del proprio agire e da cui il proprietario poteva aspettarsi un comportamento non così incauto - abbia inciso nella misura del 50% nel determinarsi dell'accaduto, SUL QUANTUM DEI DANNI
DANNO NON PATRIMONIALE
La CTU medico legale espletata in Giudizio ed alle cui conclusioni assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili (anche alla luce del difetto di notazioni critiche da parte dei due CTP nominati) occorre uniformarsi, ha accertato che le lesioni subite dall'attore ed eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa hanno comportato l'integrarsi di un danno non patrimoniale quantificato nella seguente misura:
- 1% di postumi permanenti, per un individuo di 21 anni al momento del sinistro
- 40 giorni di inabilità temporanea di cui
- 10 al 75%
- 15 al 50%
- 15 al 25%.
Dato preliminarmente atto che per la liquidazione del danno non patrimoniale nella fattispecie all'esame soccorrano i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano (come da ultimo aggiornamento) vale osservare come la scelta terminologica della intitolazione delle Tabelle di Milano come di “ liquidazione del danno non patrimoniale” sia pacifica espressione della volontà di sussumere - entro i punti di risarcibilità ivi enucleati - ogni lesione dei beni giuridici lesi in conseguenza dell'evento dannoso. Una considerazione che se da una parte ha l'innegabile vantaggio di consentire la razionalizzazione dei criteri applicabili in sede di liquidazione del danno di per sé non risulta pagina 4 di 7 totalmente esaustiva della questione stante l'innegabile permanenza nella esegesi giurisprudenziale in subiecta materia della necessità di provvedere alla personalizzazione del risarcimento del danno in ragione della parcellizzazione delle ipotesi di risarcimento da configurarsi per lo specifico individuale.
Ed invero la più recente giurisprudenza ha sottoposto a revisione il concetto unitario di danno non patrimoniale distinguendo all'interno della categoria due diverse fattispecie risarcitorie il danno dinamico-relazionale e quello morale con ciò imponendosi al Giudice di valutare congiuntamente, ma distintamente la fenomenologia della lesione non patrimoniale, avuto riguardo all'aspetto interiore del danno sofferto, ossia il danno morale (dolore, vergogna, disistima di sé, paura ovvero disperazione) ed all'aspetto dinamico relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto (cfr ordinanza 20795/2018 e poi confermata nelle recentissime sentenze (nn. 28985-28994 del 11.11.2019 ).
Questa la esegesi giurisprudenziale più attuale vale notare come nella fattispecie in esame nulla sia stato allegato e dimostrato quanto a conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali sulla sfera dinamico relazionale dell'attrice e/o nella sfera più intima della stessa con ciò ritenendosi equo liquidare il danno con applicazione dei valori tabellari medi e quindi nella seguente misura:
- DANNO PER INVALIDITA' PERMANENTE
- Età individuo: 21 anni
- Percentuale invalidità: 7 % € 1.349,00
- DANNO PER INVALIDITA' PERMANENTE € 1.349,00
- DANNO INABILITA' TEMPORANEA Tenuto conto che nelle Tabelle Milanesi viene quale valore mediano la somma di € 99,00 per la ipotesi della inabilità temporanea si liquidano per tale voce le seguenti somme:
- 10 giorni Invalidità temporanea parziale al 75% € 742,50
- 15 giorni Invalidità temporanea parziale al 50% € 742,50
- 15 giorni Invalidità temporanea parziale al 25% € 371,25
- Totale danno da invalidità abilità temporanea per € 1.856,25
Danno non patrimoniale, quindi astrattamente liquidabile in complessivi in € 3.205,25 su cui, però, deve operarsi il defalco in misura corrispondente alla ravvisata concorrente responsabilità dell'attore
(id est 50%) con ciò liquidandosi in favore della attrice a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 1.602,62
- DANNO DA RITARDO In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, però, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo;
infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora ex re dal giorno del fatto e quindi, stante la liquidazione non immediata del risarcimento, si deve ritenere presuntivamente provato un ulteriore danno in capo al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (29.12.2019) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così risultante matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo saldo.
- PER SPESE GIA' SOSTENUTE Ritenuta la piena condivisibilità di quanto riportato dal CTU nella commisurazione degli esborsi già sostenuti dalla attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa (dato anche questo oggetto di condivisione da parte di entrambi i CTP) si riconosce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la complessiva somma di € 381,88 (id est pari al 50% dell'importo di € 763,76 da riconoscersi come integralmente documentato giusto il deposito in atti della fattura inerente la Consulenza di parte). Trattandosi di debito di valore su tale somma dovranno applicarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così ottenuto matureranno dalla data di domani gli interessi legali sino al saldo pagina 5 di 7 PER SPESE FUTURE
Non appare revocabile in dubbio la possibile liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale anche per spese non ancora sostenute ma riconducibili alla necessità di ovviare alle conseguenze lesive patite in occasione del sinistro: sul punto, la Cassazione ha più volte statuito che
“sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima .. dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione -che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (cfr. Cass. n. 12690/2011). Nel caso di specie, in considerazione della particolare natura e del tipo dei pregiudizi subiti dall'attore a seguito del sinistro (trattasi di danno estetico sul viso), della loro evidente incidenza sulla vita quotidiana dello stesso (in termini sia di estetica sia di stretta funzionalità) e dell'età della stesso, può ritenersi, secondo un giudizio di ragionevolezza, che le spese mediche future concernenti l'operazione di chirurgia estetica atta ad elidere quasi completamente le conseguenze del sinistro saranno affrontate dall'interessato. In ordine al quantum del risarcimento occorre precisare che il CTU, nell'elaborato peritale ha dato puntuale e specifica disamina delle singole voci di costo dell'intervento di chirurgia estetica, deve pertanto essere riconosciuto all'attore il danno patrimoniale costituito dai costi dell'intervento di chirurgia estetica per una somma pari complessivamente ad € 2.600,00 (id est 50% della somma di €
5.200,00).
Su tale importo, trattandosi di spesa futura e di somma corrisposta anticipatamente rispetto alla data dell'effettivo e relativo esborso, non sono invece dovuti rivalutazione ed interessi (vedi sul punto Cass. n. 29341/2017). Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e quella dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ., gli interessi al tasso legale SULLE COMPETENZE PER FASE STRAGIUDIZIALE
Questo Giudice ritiene quindi nella liquidazione di tale danno di dare seguito alla giurisprudenza delle
Sezioni Unite secondo la quale le competenze riguardanti la fase antecedente il giudizio sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Le Sezioni Unite precisano altresì che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Dato atto che dello svolgimento della fase di trattative stragiudiziali si ha prova sia documentale (cfr documentazione allegata alla citazione) nonché esatta commisurazione dei costi sostenuti per tale attività in € 376,45 (cfr doc 13 allegata alla citazione). Si liquida in favore dell'attore a titolo di ulteriore danno patrimoniale la somma di € 188,22 (id est 50% di € 376,45)
Trattandosi di debito di valore matureranno rivalutazione ed interessi di legge con decorrenza dal giorno successivo a tale esborso sino alla data di oggi. Dalla data di domani sulle somme così ottenute matureranno i soli interessi legali sino al saldo SULLA RICHIESTA DI CONDANNA EX ART 96 CPC
Alla luce degli esiti del giudizio appare evidente come il contegno della difesa di parte convenuta non rivesta alcun stigma di abuso e/o di slealtà rilevante ai fini della richiesta di condanna avanzata pagina 6 di 7 L'imputazione delle competenze e delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla CTU ed alla CTP di parte attrice, segue la soccombenza nella stessa misura percentuale della ravvisata responsabilità reciproca
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità del convenuto nel determinarsi dell'evento per cui è causa nella misura del 50% condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni eziologicamente patiti dallo stesso per quanto occorso il 26.12.2019 delle somme così come liquidate in parte motiva con gli accessori nella misura e con la decorrenza ivi prevista
- Condanna altresì il convenuto alla refusione del 50% delle competenze di lite di parte attrice che si liquidano ex d.m. 55/2014 nell'intero in complessivi € 2.211,60 (di cui € 425,00 per fase di studio € 425,00 per fase introduttiva € 851,00 per fase istruttoria e di trattazione € 510,60 per fase decisionale – ultimo valore abbattuto del 40% vista la concentrazione della fase decisionale) oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA se dovuta ed oltre rimborso a carico del convenuto nella medesima misura percentuale della ravvisata concorrente responsabilità degli esborsi di procedura sopportati dall'attore nella misura documentata in atti
- Pone definitivamente a carico del convenuto, nella stessa misura percentuale della soccombenza, le competenze del CTU e del CTP di parte attrice se e nella misura documentata in atti Prato 06.02.2024
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., alle ore 16,18 pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale in difetto della presenza dei difensori delle parti pagina 7 di 7
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 282/2022
UDIENZA 06.02.2024 tra con l'avv. BARTOLINI ALESSANDRO Parte_1
ATTORE
e
, con l'avv. GALLETTI FEDERICO Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 06/02/2024 , alle ore 13,25, davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv. Bartolini per parte attrice il quale dà atto di aver provveduto in data odierna al deposito della fattura emessa dal Dr Per_1
- L'Avv Lamberto Galletti per la parte convenuta
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
I procuratori delle parti insistono ciascuno in tutto quanto dedotto eccepito richiesto ed opposto nei rispettivi atti difensivi e precedenti verbalizzazioni precisando le conclusioni come in atti
Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera preso atto si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 16,18 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti.
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 282/2022, promossa da:
con l'avv. BARTOLINI ALESSANDRO Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. GALLETTI FEDERICO Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
PER PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertare il diritto di parte attrice ad essere risarcita dai convenuti in solido tra loro per le ragioni suesposte, in relazione a tutti i danni non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio verificatosi in data
26.12.2019 a seguito del morso del cane e di cui in narrativa;
- per l'effetto voglia condannare il Sig. (C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_1 Firenze (FI) il 28 dicembre 1973 e residente in [...] lettera C interno 6, al pagamento in favore del Sig. ai sensi dell'Art. 2052 c.c., della somma si determina e si Parte_1 quantifica per il danno non patrimoniale biologico ed i danni patrimoniali subiti e dovuti all'esito dell'istruttoria:
- 1% IP anni 21 al momento del sinistro, € 823,07
- ITP 75% 10 gg € 380,92
- ITP 50% 15 gg € 380,92
- ITP 25% 15 gg € 190,46
- spese mediche congrue, dietro emissione ricevuta fiscale per la perizia (con espressa riserva di produzione della fattura del Dott. di € 488,00 (per le spese di consulenza medico Persona_2 legale prodromiche all'azione legale) sino all'udienza del 6/02/2024), € 763,76
- preventivo intervento di chirurgia plastica € 5.200,00 indicato espressamente in CTU. Subtotale € 7.739,13 (€ 823,07 + 380,92 + 380,92 + 190,46 + 763,76). Le spese di CTU si chiede che vengano poste integralmente a carico di parte convenuta, nonché si chiede che venga corrisposta la ulteriore somma di € 488,00 per le spese di assistenza in qualità di CTP del medico legale di parte Dott. con espressa riserva di produzione della ricevuta Persona_2 fiscale (si allega progetto di notula sub. 1, documento diverso ed aggiuntivo rispetto al progetto di notula già allegato sub. 12 all'atto di citazione).;
- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26.12.19 sino al soddisfo (e con tasso degli interessi legali di cui all'Art. 1284/4 c.c. dal dì della domanda giudiziale);
- Voglia altresì condannare il convenuto, ai sensi dell'Art. 96/3 c.p.c., al pagamento di un ulteriore importo equitativamente determinato, tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto di stipulare convenzione di pagina 2 di 7 negoziazione assistita, nonché della complessiva condotta serbata dallo stesso nella fase stragiudiziale della controversia, come descritta in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi legali
PER PARTE CONVENUTA. Si conclude affinche' l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, voglia rigettare la domanda proposta dal Sig. nei confronti del Pt_1
Sig. in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata, eccessiva ed inconferente, CP_1 con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa di parte attrice conveniva innanzi l'intestato Tribunale il convenuto rappresentando che in data in data 26.12.2019 alle ore 14,00 circa l'attore si trovava presso l'abitazione del convenuto ove era stato aggredito dal cane bassotto di proprietà di quest'ultimo che l'aveva morso sul viso, sotto l'occhio destro, provocandogli danni (di cui dava partita descrizione) di cui chiedeva in via giudiziale il ristoro giusto il difetto di esito positivo dei contratti tra le parti in sede pre contenziosa
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava integralmente la domanda attorea e forniva una ricostruzione affatto diversa dei fatti. La difesa di parte convenuta negava in radice le ragioni della domanda della attrice evidenziando come la responsabilità dell'accaduto dovesse ascriversi al contegno dell'attore che aveva tenuto un comportamento incauto (avvicinandosi al cane da dietro e prendendolo per le zampe di dietro nel mentre avvicinava al cane il proprio viso) e che solo questo aveva deerminato il sinistro contestato, altresì, che il bassotto avesse propriamente morso l'attore e sottolineando la natura quasi impercettibile delle conseguenze della lesione subita Contestato, quindi, an e quantum della domanda concludeva per il rigetto della stessa
Integratosi il contraddittorio venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI co c.p.c. e successivamente la causa veniva istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione di alcuni testi e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore All'esito del deposito della relazione peritale il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'odierna udienza per discussione ex art 281 sexies c.p.c. previa concessione di termine per il deposito di note difensive
Le parti discutevano la causa come da verbale in epigrafe ed il Giudice udita la discussione delle parti si ritirava in camera di consiglio all'esito della quale alle ore alle ore 16,18 ha dato lettura della presente sentenza in difetto della presenza dei difensori delle parti
La domanda attrice merita (parziale) accoglimento nei termini di cui appresso SULLA RESPONSABILITA' DELL'EVENTO Il caso de quo risulta disciplinato dall'art. 2052 c.c. che identifica una peculiare forma di responsabilità in capo al proprietario dell'animale qualora il danneggiato riesca a provare il nesso eziologico tra l'attività dell'animale e l'evento lesivo.
“La responsabilita' ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilita' e' tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto e' tenuto, per sottrarsi alla responsabilita' ex art. 2052 c.c. – la quale e' presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa – a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che puo' consistere nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilita' , inevitabilita' e assoluta eccezionalita'. Detta imprevedibilita', ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalita' del fattore esterno, e non gia' come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario che, per quanto rilevato, e' irrilevante a detti fini (Cass. 4742/01). Questa la contestualizzazione nulla quaestio quanto all'integrarsi dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla dimostrazione del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il cane di proprietà
pagina 3 di 7 del convenuto;
vale infatti sottolineare come la difesa del convenuto non ha negato l'evento ascrivendo, però, la responsabilità dell'accaduto al contegno di parte attrice tanto da determinare l'elisione in radice della responsabilità in parola
La disamina delle risultanze istruttorie supporta però solo in parte la ricostruzione offerta dalla difesa del convenuto Invero deve darsi per accertato che il Sig abbia tenuto un contegno oggettivamente poco Pt_1 consono in quanto si è avvicinato da tergo ad un cane per poi disturbarlo prendendolo per le zampe di dietro avvicinando al contempo il proprio viso al cane
Sul punto depongono in senso totalmente univoco tutte le dichiarazioni dei testi assunti (che valga sottolineare risultano essere stati intimati da entrambe le difese e quindi da ritenersi totalmente attendibili): ” Si è vero ricordo che io mi trovavo a sedere sul divano e di fronte c'era il su una CP_1 sedia e su un'altra sedia accanto era seduto il bassotto. Ho visto il Sig avvicinarsi da dietro Pt_1 alla sedia e prendere le zampe dietro del cane al che il bassotto si è girato di scatto e gli ha dato una musata prendendolo sullo zigomo… preciso che l' lo avevo preso all'altezza delle zampe di Pt_1 dietro e si era proteso in avanti per fare le coccole al cane quando il cane di istinto si è girato – dichiarazioni teste a verbale di udienza del 28.02.2023 ed ancora: “è vero preciso che io ero Tes_1 seduto su una sedia davanti e/o sulla sinistra rispetto a quella su cui sedeva il sulla sedia CP_1 accanto era seduto il bassotto io ricordo che l' arrivò da dietro e prese il cane all'altezza delle Pt_1 zampe di dietro e si proiettò in avanti per dargli un bacino ma il cane si girò di scatto e gli diede una musata sullo zigomo e con il dente gli ha fatto uscire un pò di sangue dichiarazioni teste a Tes_2 verbale di udienza del 28.02.2023
Le dichiarazioni dei testi assunti evidenziano come il comportamento tenuto dal Sig integri un Pt_1 contegno positivamente poco rispettoso dell'animale ed oggettivamente improntato ad un difetto di cautela che - seppure non trascolori in termini atti ad integrare il caso fortuito quale circostanza esimente della responsabilità in parola - costituisce comunque circostanza da valorizzare in termini di corresponsabilità per l'accaduto ai sensi e per gli effetti dell'art 1227 c.c. La valutazione sinergica del contegno delle parti consente, quindi, di ritenere che l'atteggiamento poco prudente dell'attore- che si ricorda aveva 21 anni al momento del sinistro e quindi nella piena consapevolezza del proprio agire e da cui il proprietario poteva aspettarsi un comportamento non così incauto - abbia inciso nella misura del 50% nel determinarsi dell'accaduto, SUL QUANTUM DEI DANNI
DANNO NON PATRIMONIALE
La CTU medico legale espletata in Giudizio ed alle cui conclusioni assunte sulla base di presupposti scientifici corretti e di argomentazioni logiche condivisibili (anche alla luce del difetto di notazioni critiche da parte dei due CTP nominati) occorre uniformarsi, ha accertato che le lesioni subite dall'attore ed eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa hanno comportato l'integrarsi di un danno non patrimoniale quantificato nella seguente misura:
- 1% di postumi permanenti, per un individuo di 21 anni al momento del sinistro
- 40 giorni di inabilità temporanea di cui
- 10 al 75%
- 15 al 50%
- 15 al 25%.
Dato preliminarmente atto che per la liquidazione del danno non patrimoniale nella fattispecie all'esame soccorrano i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano (come da ultimo aggiornamento) vale osservare come la scelta terminologica della intitolazione delle Tabelle di Milano come di “ liquidazione del danno non patrimoniale” sia pacifica espressione della volontà di sussumere - entro i punti di risarcibilità ivi enucleati - ogni lesione dei beni giuridici lesi in conseguenza dell'evento dannoso. Una considerazione che se da una parte ha l'innegabile vantaggio di consentire la razionalizzazione dei criteri applicabili in sede di liquidazione del danno di per sé non risulta pagina 4 di 7 totalmente esaustiva della questione stante l'innegabile permanenza nella esegesi giurisprudenziale in subiecta materia della necessità di provvedere alla personalizzazione del risarcimento del danno in ragione della parcellizzazione delle ipotesi di risarcimento da configurarsi per lo specifico individuale.
Ed invero la più recente giurisprudenza ha sottoposto a revisione il concetto unitario di danno non patrimoniale distinguendo all'interno della categoria due diverse fattispecie risarcitorie il danno dinamico-relazionale e quello morale con ciò imponendosi al Giudice di valutare congiuntamente, ma distintamente la fenomenologia della lesione non patrimoniale, avuto riguardo all'aspetto interiore del danno sofferto, ossia il danno morale (dolore, vergogna, disistima di sé, paura ovvero disperazione) ed all'aspetto dinamico relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto (cfr ordinanza 20795/2018 e poi confermata nelle recentissime sentenze (nn. 28985-28994 del 11.11.2019 ).
Questa la esegesi giurisprudenziale più attuale vale notare come nella fattispecie in esame nulla sia stato allegato e dimostrato quanto a conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali sulla sfera dinamico relazionale dell'attrice e/o nella sfera più intima della stessa con ciò ritenendosi equo liquidare il danno con applicazione dei valori tabellari medi e quindi nella seguente misura:
- DANNO PER INVALIDITA' PERMANENTE
- Età individuo: 21 anni
- Percentuale invalidità: 7 % € 1.349,00
- DANNO PER INVALIDITA' PERMANENTE € 1.349,00
- DANNO INABILITA' TEMPORANEA Tenuto conto che nelle Tabelle Milanesi viene quale valore mediano la somma di € 99,00 per la ipotesi della inabilità temporanea si liquidano per tale voce le seguenti somme:
- 10 giorni Invalidità temporanea parziale al 75% € 742,50
- 15 giorni Invalidità temporanea parziale al 50% € 742,50
- 15 giorni Invalidità temporanea parziale al 25% € 371,25
- Totale danno da invalidità abilità temporanea per € 1.856,25
Danno non patrimoniale, quindi astrattamente liquidabile in complessivi in € 3.205,25 su cui, però, deve operarsi il defalco in misura corrispondente alla ravvisata concorrente responsabilità dell'attore
(id est 50%) con ciò liquidandosi in favore della attrice a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 1.602,62
- DANNO DA RITARDO In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, però, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo;
infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora ex re dal giorno del fatto e quindi, stante la liquidazione non immediata del risarcimento, si deve ritenere presuntivamente provato un ulteriore danno in capo al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (29.12.2019) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così risultante matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo saldo.
- PER SPESE GIA' SOSTENUTE Ritenuta la piena condivisibilità di quanto riportato dal CTU nella commisurazione degli esborsi già sostenuti dalla attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa (dato anche questo oggetto di condivisione da parte di entrambi i CTP) si riconosce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la complessiva somma di € 381,88 (id est pari al 50% dell'importo di € 763,76 da riconoscersi come integralmente documentato giusto il deposito in atti della fattura inerente la Consulenza di parte). Trattandosi di debito di valore su tale somma dovranno applicarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così ottenuto matureranno dalla data di domani gli interessi legali sino al saldo pagina 5 di 7 PER SPESE FUTURE
Non appare revocabile in dubbio la possibile liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale anche per spese non ancora sostenute ma riconducibili alla necessità di ovviare alle conseguenze lesive patite in occasione del sinistro: sul punto, la Cassazione ha più volte statuito che
“sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima .. dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione -che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (cfr. Cass. n. 12690/2011). Nel caso di specie, in considerazione della particolare natura e del tipo dei pregiudizi subiti dall'attore a seguito del sinistro (trattasi di danno estetico sul viso), della loro evidente incidenza sulla vita quotidiana dello stesso (in termini sia di estetica sia di stretta funzionalità) e dell'età della stesso, può ritenersi, secondo un giudizio di ragionevolezza, che le spese mediche future concernenti l'operazione di chirurgia estetica atta ad elidere quasi completamente le conseguenze del sinistro saranno affrontate dall'interessato. In ordine al quantum del risarcimento occorre precisare che il CTU, nell'elaborato peritale ha dato puntuale e specifica disamina delle singole voci di costo dell'intervento di chirurgia estetica, deve pertanto essere riconosciuto all'attore il danno patrimoniale costituito dai costi dell'intervento di chirurgia estetica per una somma pari complessivamente ad € 2.600,00 (id est 50% della somma di €
5.200,00).
Su tale importo, trattandosi di spesa futura e di somma corrisposta anticipatamente rispetto alla data dell'effettivo e relativo esborso, non sono invece dovuti rivalutazione ed interessi (vedi sul punto Cass. n. 29341/2017). Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e quella dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 cod. civ., gli interessi al tasso legale SULLE COMPETENZE PER FASE STRAGIUDIZIALE
Questo Giudice ritiene quindi nella liquidazione di tale danno di dare seguito alla giurisprudenza delle
Sezioni Unite secondo la quale le competenze riguardanti la fase antecedente il giudizio sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Le Sezioni Unite precisano altresì che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Dato atto che dello svolgimento della fase di trattative stragiudiziali si ha prova sia documentale (cfr documentazione allegata alla citazione) nonché esatta commisurazione dei costi sostenuti per tale attività in € 376,45 (cfr doc 13 allegata alla citazione). Si liquida in favore dell'attore a titolo di ulteriore danno patrimoniale la somma di € 188,22 (id est 50% di € 376,45)
Trattandosi di debito di valore matureranno rivalutazione ed interessi di legge con decorrenza dal giorno successivo a tale esborso sino alla data di oggi. Dalla data di domani sulle somme così ottenute matureranno i soli interessi legali sino al saldo SULLA RICHIESTA DI CONDANNA EX ART 96 CPC
Alla luce degli esiti del giudizio appare evidente come il contegno della difesa di parte convenuta non rivesta alcun stigma di abuso e/o di slealtà rilevante ai fini della richiesta di condanna avanzata pagina 6 di 7 L'imputazione delle competenze e delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla CTU ed alla CTP di parte attrice, segue la soccombenza nella stessa misura percentuale della ravvisata responsabilità reciproca
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità del convenuto nel determinarsi dell'evento per cui è causa nella misura del 50% condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni eziologicamente patiti dallo stesso per quanto occorso il 26.12.2019 delle somme così come liquidate in parte motiva con gli accessori nella misura e con la decorrenza ivi prevista
- Condanna altresì il convenuto alla refusione del 50% delle competenze di lite di parte attrice che si liquidano ex d.m. 55/2014 nell'intero in complessivi € 2.211,60 (di cui € 425,00 per fase di studio € 425,00 per fase introduttiva € 851,00 per fase istruttoria e di trattazione € 510,60 per fase decisionale – ultimo valore abbattuto del 40% vista la concentrazione della fase decisionale) oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA se dovuta ed oltre rimborso a carico del convenuto nella medesima misura percentuale della ravvisata concorrente responsabilità degli esborsi di procedura sopportati dall'attore nella misura documentata in atti
- Pone definitivamente a carico del convenuto, nella stessa misura percentuale della soccombenza, le competenze del CTU e del CTP di parte attrice se e nella misura documentata in atti Prato 06.02.2024
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., alle ore 16,18 pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale in difetto della presenza dei difensori delle parti pagina 7 di 7