Articolo 1 della Legge 31 luglio 1957, n. 675
Versione
25 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi da prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro:
a) gestione viveri importati . . . . . . . . . . . milioni 3.500 b) gestione prodotti industriali e commerciali di
importazione. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 c) gestione prodotti petroliferi d'importazione. . " 500 d) gestione medicinali di importazione . . . . . . " 300 e) proventi realizzati con l'alienazione residuati
di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.900
Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle societa' messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari e le coperture di disavanzo considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 agosto 1957