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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL EC, all'esito dell'udienza del 3 luglio
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(P. IVA / C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
entrambe con il patrocinio dell'avv. Lorena Celotti e dell'avv. Serena Carluccio, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Concorezzo (MB), via Monsignor Cavezzali n. 5
RICORRENTI contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_2
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 17.5.2023 e ritualmente CP_ notificato, le parti ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per conseguire l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. OI – 001407169 e n. OI – 002055971 notificate in data 17.4.2023, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda le parti ricorrenti hanno eccepito il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni gravate, la sproporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla entità delle omissioni contributive realizzate in un momento in cui la ricorrente pur Pt_1
legale rappresentante della era assente dal Parte_2 Parte_2
Pagina 1 di 4 luogo di lavoro per ragioni prima di salute e poi per maternità e anche in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 23 del D.L. 48/2023.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree, deducendo di aver a suo tempo notificato le diffide con le quali aveva richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi omessi, relativi alla posizione dei lavoratori di Parte_2
di e ed afferenti agli anni 2016 e 2018; al contempo l'ente
[...] Parte_2 Pt_2
previdenziale ha dato atto di aver provveduto, nelle more del processo, a rideterminare le sanzioni inflitte al ricorrente in applicazione di quanto previsto dal sopravvenuto D.L. 48/2023 con attribuzione alla parte della facoltà di definire la propria posizione con il pagamento di un importo pari al 50% della sanzione rideterminata entro il termine di sessanta giorni.
Rigettata l'istanza di sospensione, con note di trattazione scritta depositate il
30.6.2025 la ricorrente ha dato atto di aver aderito alla proposta di definizione Pt_1
CP_ agevolata formulata da Quest'ultimo dal suo canto, non ha depositato note di trattazione scritta
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso.
Pagina 2 di 4 CP_ Nella specie, le parti hanno dato atto che nelle more del processo – stante la sopravvenuta novella legislativa - ha rideterminato la sanzione secondo quanto previsto dal
D.L. 48/2023 ed ha proposto alla parte ricorrente una definizione agevolata dell'ordinanza ingiunzione opposta;
quest'ultima vi ha prestato adesione, provvedendo al versamento del relativo importo.
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione n. 62/E del 26.7.2016 dell'Agenzia delle
Entrate, il modello F24 versato in atti, infatti, indica quale causale la sigla “SAMM” che riguarda il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1bis, del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, individuano il beneficiario quale “Erario” e, nel campo degli elementi identificativi reca il numero di protocollo delle ordinanze ingiunzioni gravate, il
“2016” e “2018” quali anni della rimproverata omissione contributiva (docc. 1 e 2 fasc. ric.),
CP_ sicché – anche tenuto conto che non ha contestato l'avvenuto pagamento della sanzione ridotta – i modelli F24 prodotti con le note del 17.2.2025 devono ritenersi riferibili senza dubbio alcuno alle ordinanze ingiunzioni oggetto del giudizio.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali.
Sul punto deve rilevarsi che la riduzione della sanzione è stata operata esclusivamente in ragione del sopraggiungere, ben dopo la notifica delle ordinanze ingiunzioni gravate, del D.L.
48/2023, che ha operato una riduzione delle sanzioni originariamente previste per la violazione dell'obbligo contributivo ed ha consentito al destinatario del provvedimento altresì CP_ di avvalersi della definizione agevolata. Rilevato pertanto da un lato che ha disposto la riduzione delle sanzioni originariamente irrogate con le ordinanze ingiunzioni gravate in applicazione di quanto previsto dal D.L. 48/2023 del 4.5.2023, sopravvenuto rispetto alla emissione e notifica delle ordinanze ingiunzioni, dall'altro che parte ricorrente ha aderito alla proposta di definizione agevolata, tanto basta per compensare le spese di lite.
In senso contrario non depone la tesi attorea della abnormità dei provvedimenti gravati. Le CP_ sanzioni irrogate da con le ordinanze ingiunzione gravate, infatti, erano state determinate sulla base del minimo edittale previsto all'epoca dell'emissione delle ordinanze ingiunzioni. La circostanza che, solo dopo l'emissione e la notifica dei provvedimenti gravati, sia sopravvenuta una modifica legislativa che ha comportato la riduzione delle sanzioni non comporta la configurabilità di alcuna responsabilità ascrivibile all'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 3 di 4 - Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 5 luglio 2025
Il Giudice EL EC
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL EC, all'esito dell'udienza del 3 luglio
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(P. IVA / C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
entrambe con il patrocinio dell'avv. Lorena Celotti e dell'avv. Serena Carluccio, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Concorezzo (MB), via Monsignor Cavezzali n. 5
RICORRENTI contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_2
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 17.5.2023 e ritualmente CP_ notificato, le parti ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per conseguire l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. OI – 001407169 e n. OI – 002055971 notificate in data 17.4.2023, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda le parti ricorrenti hanno eccepito il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni gravate, la sproporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla entità delle omissioni contributive realizzate in un momento in cui la ricorrente pur Pt_1
legale rappresentante della era assente dal Parte_2 Parte_2
Pagina 1 di 4 luogo di lavoro per ragioni prima di salute e poi per maternità e anche in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 23 del D.L. 48/2023.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree, deducendo di aver a suo tempo notificato le diffide con le quali aveva richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi omessi, relativi alla posizione dei lavoratori di Parte_2
di e ed afferenti agli anni 2016 e 2018; al contempo l'ente
[...] Parte_2 Pt_2
previdenziale ha dato atto di aver provveduto, nelle more del processo, a rideterminare le sanzioni inflitte al ricorrente in applicazione di quanto previsto dal sopravvenuto D.L. 48/2023 con attribuzione alla parte della facoltà di definire la propria posizione con il pagamento di un importo pari al 50% della sanzione rideterminata entro il termine di sessanta giorni.
Rigettata l'istanza di sospensione, con note di trattazione scritta depositate il
30.6.2025 la ricorrente ha dato atto di aver aderito alla proposta di definizione Pt_1
CP_ agevolata formulata da Quest'ultimo dal suo canto, non ha depositato note di trattazione scritta
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso.
Pagina 2 di 4 CP_ Nella specie, le parti hanno dato atto che nelle more del processo – stante la sopravvenuta novella legislativa - ha rideterminato la sanzione secondo quanto previsto dal
D.L. 48/2023 ed ha proposto alla parte ricorrente una definizione agevolata dell'ordinanza ingiunzione opposta;
quest'ultima vi ha prestato adesione, provvedendo al versamento del relativo importo.
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione n. 62/E del 26.7.2016 dell'Agenzia delle
Entrate, il modello F24 versato in atti, infatti, indica quale causale la sigla “SAMM” che riguarda il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1bis, del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, individuano il beneficiario quale “Erario” e, nel campo degli elementi identificativi reca il numero di protocollo delle ordinanze ingiunzioni gravate, il
“2016” e “2018” quali anni della rimproverata omissione contributiva (docc. 1 e 2 fasc. ric.),
CP_ sicché – anche tenuto conto che non ha contestato l'avvenuto pagamento della sanzione ridotta – i modelli F24 prodotti con le note del 17.2.2025 devono ritenersi riferibili senza dubbio alcuno alle ordinanze ingiunzioni oggetto del giudizio.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali.
Sul punto deve rilevarsi che la riduzione della sanzione è stata operata esclusivamente in ragione del sopraggiungere, ben dopo la notifica delle ordinanze ingiunzioni gravate, del D.L.
48/2023, che ha operato una riduzione delle sanzioni originariamente previste per la violazione dell'obbligo contributivo ed ha consentito al destinatario del provvedimento altresì CP_ di avvalersi della definizione agevolata. Rilevato pertanto da un lato che ha disposto la riduzione delle sanzioni originariamente irrogate con le ordinanze ingiunzioni gravate in applicazione di quanto previsto dal D.L. 48/2023 del 4.5.2023, sopravvenuto rispetto alla emissione e notifica delle ordinanze ingiunzioni, dall'altro che parte ricorrente ha aderito alla proposta di definizione agevolata, tanto basta per compensare le spese di lite.
In senso contrario non depone la tesi attorea della abnormità dei provvedimenti gravati. Le CP_ sanzioni irrogate da con le ordinanze ingiunzione gravate, infatti, erano state determinate sulla base del minimo edittale previsto all'epoca dell'emissione delle ordinanze ingiunzioni. La circostanza che, solo dopo l'emissione e la notifica dei provvedimenti gravati, sia sopravvenuta una modifica legislativa che ha comportato la riduzione delle sanzioni non comporta la configurabilità di alcuna responsabilità ascrivibile all'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 3 di 4 - Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 5 luglio 2025
Il Giudice EL EC
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