Sentenza 8 luglio 2003
Massime • 2
La mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale
Quando la domanda di rilascio di un terreno di uso civico fondata sulla dedotta risoluzione o nullità di un rapporto privatistico avente ad oggetto il trasferimento di quel bene, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici, atteso che la tutela invocata mira esclusivamente ad assicurare il ripristino della situazione di fatto anteriore, senza alcun pregiudizio delle pretese delle parti nei confronti dell'ente titolare del demanio civico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2003, n. 10732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10732 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sez.
ff. di Primo Presidente
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 19995/01 proposto da:
ON AF e CI LL, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Oreste Michele Fasano che unitamente all'Avv. Pietro Carlo Pucci li difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
NI RN e NI AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via Casilina n. 1842, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lauria che li difende come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2073/00 del 15.05.2000/13.06.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08.05.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 24.03.1993, i coniugi NA PU e NA CO, promittenti venditori in virtù di scrittura privata del 7 maggio 1987 di un fabbricato e circostante terreno in Zagarolo, contestualmente consegnato, deducendo che i promissari acquirenti EL ON e LA CI erano rimasti inadempienti in ordine al pagamento del prezzo convenuto in L. 130.000.000, li convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentirli condannare al pagamento dell'intero prezzo (domanda poi rinunciata), ovvero sentir dichiarare risolto il contratto, con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile, e al risarcimento dei danni;
in subordine, chiedevano dichiararsi la nullità del preliminare con i provvedimenti conseguenti. Costituitisi, i convenuti assumevano che l'immobile era risultato gravato da uso civico, per la cui affrancazione era in corso la relativa procedura;
Aggiungevano che inutilmente avevano offerto il pagamento del saldo per la stipula del definitivo qualora fosse stato dimostrato da parte dei promittenti venditori la libertà del bene;
in via riconvenzionale chiedevano che fosse pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con condanna della controparte al pagamento delle somme necessarie alla definizione della procedura di affrancazione e al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, ritenuto che i promissari acquirenti in contratto avevano dichiarato di essere a conoscenza della procedura di affrancazione in corso e che non era conseguibile la concessione in sanatoria delle opere abusivamente edificate su suolo demaniale dichiarava la nullità del preliminare e, quindi, l'insussistenza del diritto dei convenuti al trasferimento del bene a loro favore e li condannava al rilascio dell'immobile, escludendo ogni danno in capo ai promittenti venditori per mancata disponibilità del bene stesso.
Proposta impugnazione da parte del ON e della CI, cui resistevano il PU e la CO che formulavano appello incidentale, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2073/00, rigettava entrambi i gravami e compensava tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Riteneva la Corte territoriale, per quel che ancora interessa, l'infondatezza della censura (primo motivo) degli appellanti principali di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione devoluta al Commissario per la liquidazione degli usi civici, trattandosi di un terreno del demanio civico non affrancato ne' più affrancabile;
in proposito il giudice d'appello rilevava che le domande introdotte nel giudizio non riguardavano questioni sulla "qualitas soli", riservate alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ma riguardavano la risoluzione o nullità del preliminare e la non trasferibilità del bene non affrancato dall'uso civico;
pertanto la cognizione relativa al ripristino della situazione preesistente e al conseguente rilascio del bene spettava al giudice ordinario, che, invero, aveva proceduto ad un mero accertamento incidentale sulla natura giuridica del bene.
La Corte territoriale riteneva, inoltre, inammissibili ex art. 345 c.p.c. il secondo e terzo motivo di appello, relativi alla pretesa condizione di essi promissari acquirenti quali occupanti illegittimi del demanio civico (con conseguente possibilità di ottenere la legittimazione ai sensi dell'art. 9 della L. 16.6.1927 n. 1766), trattandosi di questioni nuove;
infine riteneva che la compensazione delle spese del giudizio da parte del giudice di primo grado era stata corretta conseguenza della soccombenza reciproca. Avverso tale sentenza il ON e la CI hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi, il primo dei quali prospetta questione di giurisdizione (donde l'assegnazione alle Sezioni Unite).
Il PU e la CO hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine logico, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dai resistenti PU e CO, per essere stata effettuata la certificazione dell'autografia della sottoscrizione delle parti ricorrenti a margine del ricorso soltanto dall'avv. Pietro Carlo Pucci, difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, e non anche dall'altro difensore, pure nominato nell'ambito dello stesso mandato, avv. Oreste Michele Fasano, iscritto nell'albo speciale. L'eccezione è infondata.
La questione è già stata decisa da questa Corte nel senso che la mancata certificazione o la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale "ad litem", rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per Cassazione, che sia stato firmato anche da altro avvocato, quest'ultimo iscritto nell'albo speciale e indicato come condifensore in procura, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perché tale nullità non è comminata dalla legge, ed è del tutto inidonea ad incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura (Cass. 11.10.2001, n. 12411; 26.5. 2000, n. 6959; Sez. Un. 17.12.1998, n. 12625). Tale indirizzo va ribadito, non essendovi ragioni per discostarsene.
Il ricorso del ON e della CI contiene quattro motivi, dei quali, in questa sede, deve essere esaminato soltanto il primo, col quale si denuncia difetto di giurisdizione (violazione dell'art. 29, secondo comma, della L. 16.6.1927 n. 1766, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.) del giudice ordinario. I ricorrenti assumono che la Corte d'appello, nel dichiarare insussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non ha tratto le dovute conseguenze dal fatto che il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare stipulato tra le parti, sulla base della considerazione che il terreno in questione era gravato da uso civico e non era ancora affrancato con conseguente operatività del divieto di alienazione di cui all'art. 21, terzo comma, della L. 16.6.1927 n. 1766; pertanto costituiva presupposto necessario della pronuncia del giudice di primo grado il riconoscimento dell'uso civico relativamente al suddetto bene, e tale cognizione è devoluta al Commissario per la liquidazione degli usi civici. Nè, d'altra parte, i confini posti dall'ordinamento tra la giurisdizione ordinaria e quelle speciali possono essere disattesi ammettendo un accertamento sia pure meramente incidentale sulla natura demaniale del terreno da parte del giudice ordinario privo di giurisdizione al riguardo.
I ricorrenti aggiungono che il terzo mezzo di appello, ritenuto inammissibile per asserita violazione dell'art. 345 c.p.c., era semplicemente uno sviluppo argomentativo della censura relativa alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Gli attuali ricorrenti ON e CI avevano sollevato siffatta questione, in via di eccezione, al solo scopo di paralizzare la domanda di rilascio dell'immobile, conseguente alla risoluzione del preliminare, avanzata dai coniugi PU-CO, e non già per conseguire una pronuncia sull'esistenza dell'uso civico, pacificamente ammesso dalle stesse parti che in contratto ad esso avevano fatto espresso riferimento, in relazione alla procedura di affrancazione in corso.
Orbene, quando la domanda di rilascio di un terreno di uso civico è fondata sulla dedotta risoluzione o nullità di un rapporto privatistico avente ad oggetto il trasferimento di quel bene, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici, poiché la tutela invocata mira esclusivamente ad assicurare il ripristino della situazione di fatto anteriore, senza alcun pregiudizio delle pretese delle parti nei confronti dell'ente titolare del demanio civico (cfr. Sez. Un. 26.4.1993, n. 4901; 12.12.1988, n. 6763; 27.7.1984, n. 4437).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, rilevato che la controversia non verteva sull'accertamento della "qualitas soli", ma sulla nullità o risoluzione di un contratto preliminare stipulato tra privati e sugli effetti restitutori, ha escluso la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici e ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario.
In base alle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso va, dunque, rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Poiché il ricorso è venuto all'esame delle Sezioni Unite per la sola questione della giurisdizione (art. 142 disp. att. c.p.c.) gli atti devono essere trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2003